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venerdì 21 giugno 2013

TAR: "Da ciò scaturisce che, una volta accertata dalla Commissione Medica una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio ad opera del Comitato di Verifica, non integra alcuna contraddittorietà (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 37911 del 21/12/2010; per la compatibilità ti tale sistema con vari principi costituzionali cfr. sent. Corte costituzionale, 21 giugno 1996, n. 209, resa in relazione al parere prevalente del C.P.P.O., ora sostituito dal Comitato di verifica)."





T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 13-06-2013, n. 1721
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2011, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dagli avv.
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annul(Lpd)nto
del decreto n.3378/N del 22.11.2010 del Ministero della Difesa-Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati- II Reparto-9 Divisione - notificato in data 23.03.11 presso la Regione Carabinieri Sicilia - Stazione di (Lpd)
e per l'accertamento
in via di giurisdizione esclusiva, del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetto" Note di sinusite mascellare"; alla conseguente condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., all'erogazione in favore del ricorrente dell'equo indennizzo ex art. 3 comm.2, D.P.R. n. 349 del 1994 ed al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2013 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il Brigadiere (Lpd), arruolato nell'Arma dei Carabinieri dal 16/02/1980 e dal 13/10/1989 in servizio presso la Stazione CC di (Lpd) P.(Lpd), assume di avere svolto servizio, anche prolungato rispetto all'ordinario orario di lavoro e gravoso, in condizioni disagiate, in edifici umidi e poco illuminati e di avere contratto in ragione di ciò la patologia "sinusite mascellare" della quale con istanza del 6 novembre 2010 ha chiesto il riconoscimento da causa di servizio.
La Commissione Medico Ospedaliera a seguito di accertamenti eseguiti in data 20/01/2003 diagnosticava la patologia "Note di sinusite mascellare", ritenendola scrivibile alla tabella B Misura Massima.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio in data 22/09/2009 esprimeva parere negativo sul nesso di causalità tra i fatti di servizio e la patologia riscontrato dalla C.M.O.
Con il provvedimento impugnato, meglio descritto in epigrafe, il Ministero intimato respingeva l'stanza del ricorrente volta a conseguire il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio della riscontrata patologia. Avverso tale provvedimento viene proposto il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:
Eccesso di potere per carenza di motivazione e per manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti.
Il Comitato di verifica, con il parere negativo recepito dall'Amministrazione intimata (che ha adottato il provvedimento impugnato), nel negare il nesso di causalità tra la patologia riscontrata e i fatti di sevizio rappresentati dal ricorrente non avrebbe di fatto tenuto conto delle particolari condizioni in cui l'interessato ha svolto i propri compiti d'ufficio, caratterizzate da gravosità e sottoposizione a condizioni atmosferiche avverse.
Il Ministero della Difesa costituito in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto della insussistenza dei vizi (Lpd)ntati, producendo al suffragio copiosa documentazione.
Con ordinanza istruttoria n. 1409/2012 il Collegio ha richiesto al Ministero l'integrazione della produzione documentale offerta mediante la produzione, in particolare, di quanto trasmesso al Comitato di Verifica con nota del 26/10/2009. In ottemperanza è stata effettuata il Ministero ha depositato atti in data 1/10/20010.
Alla Pubblica Udienza del 29 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio prende congiuntamente in esame i motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo e ne riscontra la infondatezza.
La normativa di settore e, specificatamente, il D.P.R. n. 461 del 29 gennaio 2001ha operato una chiara e precisa ripartizione tra le competenze relative all'accertamento clinico della patologia riscontrata nei pubblici dipendenti, demandata alle Commissioni Mediche, e quelle inerenti alla verifica della dipendenza della patologia da causa di servizio, che è attribuita alla competenza del Comitato di verifica delle cause di servizio.
Detto Organo è, sì, tenuto a fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione Medica, ma unicamente con riguardo alla diagnosi, rientrando invece nella sua esclusiva competenza emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio delle patologie diagnosticate.
Da ciò scaturisce che, una volta accertata dalla Commissione Medica una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio ad opera del Comitato di Verifica, non integra alcuna contraddittorietà (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 37911 del 21/12/2010; per la compatibilità ti tale sistema con vari principi costituzionali cfr. sent. Corte costituzionale, 21 giugno 1996, n. 209, resa in relazione al parere prevalente del C.P.P.O., ora sostituito dal Comitato di verifica).
Come di recente ribadito dal Cons. di Stato, con parere n. 5030 dell'11 ottobre 2011 - Sez. II-, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica è il solo organo competente, ai sensi dell'art. 11 comma 1 ad accertare "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e l'infermità o lesione" (cfr. anche Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic. sent. n. 399 del 23 maggio 2011).
Né, peraltro, sussiste obbligo per l'Amministrazione di puntualmente motivare in ordine alle ragioni espresse dai singoli organi consultivi al fine di esternare eventualmente il "dissenso" rispetto a quanto ritenuto dalla Commissione medica, per la ragione, già evidenziata, che unico organo deputato ex lege a verificare la dipendenza da causa di servizio, anche ai fini della concessione dell'equo indennizzo, è il Comitato di verifica, il cui accertamento costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sottratta, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 15708 del 7/06/2010), salvo il caso di eccesso di potere per assenza di motivazione e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 27 del 5/01/2011).
Nel caso di specie, il parere del Comitato di verifica posto a sostegno dell' atto impugnato risulta congruamente articolato e motivato, non contenendo evidenti vizi logici, che soli potrebbero giustificare il sindacato di legittimità di questo Giudice.
Sotto altro aspetto, non si riscontra in esso manifesta irragionevolezza, avendo il Comitato analizzato la patologie di cui il ricorrente è affetto, riscontrate anche radiologicamente di lieve entità, rapportandole al servizio prestato ed alle condizioni in cui lo stesso è stato svolto; condizioni che, dalla relazione del comandante della Compagnia di (Lpd) Centro della Regione Carabinieri Emilia Romagna (prodotta in atti) afferiscono esclusivamente alle obiettive ed ordinarie caratteristiche climatiche della città di (Lpd) in cui il ricorrente ha prestato servizio, e non a situazioni di particolare pericolosità, per la salute del ricorrente, tali da configurare rischio specifico e quindi causa efficiente, o concausa, dell'infermità contratta dal dipendente (cfr., in tema, Cons. di Stato, sent. n. 895 del 17 febbraio 2010, Sez. VI).
Correttamente, quindi, l'Amministrazione intimata si è espressa con il provvedimento impugnato denegando la richiesta concessione dell'equo indennizzo per le patologie riscontrate dalla Commissione Medica (verbale del 20/01/2003 richiamato nel provvedimento impugnato), ma non valutate dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica, organo preposto a tale valutazione, vincolante per l'Amministrazione.
Ed in punto di onere di motivazione, il Consiglio di Stato ha da tempo precisato, in via risolutiva, che l'Amministrazione attiva è tenuta a fare proprio e ad assumere il giudizio espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora Comitato di Verifica sulla causa di servizio) come motivazione unica della determinazione finale (cfr. Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3487; sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6769).
Oggi, poi, il principio è espressamente sancito dall'art. 14, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 461 del 2001, alla cui stregua "l'Amministrazione adotta il provvedimento ... motivandolo conformemente al parere del Comitato".
Conclusivamente, riscontrata l'infondatezza delle censure addotte, il ricorso va rigettato.
Data la particolare natura della controversia, afferente alla tutela di diritti fondamentali (salute e lavoro), il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario

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