Translate

venerdì 21 giugno 2013

TAR: "La difesa erariale si è largamente profusa sull'applicabilità, anche alla fattispecie, dell'orientamento, che si va ormai consolidando nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. in particolare, la decisione della sez. IV, 21.2.2012, n. 1767), secondo cui "il verbale della commissione medica ospedaliera fa piena prova, sempre fatta salva la possibilità di querela di falso"





T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 12-06-2013, n. 5902
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4340 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
(Lpd), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Caruso, con domicilio eletto presso Paolo Caruso in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento, comunicato in data 24 maggio 2012, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso per l'ammissione di 53 Allievi Ufficiali del "Ruolo Normale" all'Accademia della Guardia di Finanza, per l'a.a. 2012 - 2013, avendola la Commissione per la visita medica preliminare giudicata "non idonea all'accertamento dell'idoneità psico-fisica", in quanto "non raggiunge la statura minima prevista dal bando di concorso" (art. 16, co.VI);
- di ogni altro presupposto o conseguenziale, comunque connesso, ivi compresi i verbali tutti relativi alle visite mediche, nonché, occorrendo: il bando di concorso del 22.12.2011, con particolare riferimento all'art. 16, comma VI, che fissa il requisito staturale di m. 1,64 per le donne e i criteri di valutazione fissati dalla Commissione ai sensi dell'art. 16, comma 1, del bando, non conosciuti;
- nonché, dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti:
- graduatoria unica di merito del concorso, per esami, per l'ammissione di 53 allievi ufficiali del "ruolo normale" al 112 Corso dell'Accademia della Guardia di Finanza, pubblicata su internet in data 25 settembre 2012, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- di ogni atto presupposto o conseguenziale, comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2013 il Con(Lpd) Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Svolgimento del processo
1. La ricorrente partecipava al concorso pubblico, per esami, indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza con bando del 22.12.2011 "per l'ammissione di 53 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 112 Corso dell'Accademia delle Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2012/2013".
Dopo aver brillantemente superato la prova preliminare e la prova scritta, veniva convocata per sostenere le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità psico - fisica.
In tale occasione, però, veniva giudicata non idonea, in quanto "non raggiunge la statura minima prevista dal bando di concorso", vale a dire la soglia di cm. 164 per le donne.
Avverso siffatto giudizio, deduce:
1) CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ: ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANCANZA DEI PRESUPPOSTI, ERRONEITÀ DELL'ACCERTAMENTO TECNICO.
Parte ricorrente reputa che la Commissione sia caduta in un errore di misurazione.
Allega, all'uopo, due certificazioni mediche rilasciate da professionisti privati, ed una di una struttura pubblica di (Lpd) (l'Azienda Ospitalieri di (Lpd)).
Allega altresì la propria carta di identità, rilasciata il 12 maggio 2012, che le accredita una statura pari a 165 cm., arrotondamento per eccesso della misurazione di 164,6 effettuata con strumento marcato CE da incaricati di pubblico servizio dell'Ufficio Anagrafe del Comune di (Lpd) ai sensi del D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437.
L'attendibilità delle misurazioni effettuate dalla Commissione sarebbe altresì messa in crisi dal fatto che non sono state rese note le metodologie utilizzate, né addirittura è stato esternato il risultato della misurazione.
Parte ricorrente assume così il mancato rispetto delle Direttive Tecniche richiamate dal bando di concorso e approvate con decreto del Comandante G.d.F. del 15.12.2003, in base alle quali le commissioni mediche sono tenute a motivare i provvedimenti di inidoneità e a specificare le cause per cui imperfezioni o infermità incidono sull'efficienza somato - funzionale del soggetto, rendendolo palesemente non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza.
Inoltre, prosegue la giovane (Lpd), in occasione della misurazione le sarebbe stato chiesto di reclinare il capo, laddove, invece, le citate direttive tecniche prescrivono, tra l'altro, che l'esaminando deve essere posto "a capo eretto, con piano orbito - auricolare orizzontale ..." (All. 2 al D.D. 15.12.2003).
L'erronea metodologia, asseritamente seguita in sede di misurazione, spiegherebbe, quindi, l'errore nel risultato.
Parte ricorrente evidenzia che, comunque, requisiti fisici come quello in esame, in quanto non soggetti a significative modificazioni nel tempo, e, comunque, in quanto il relativo accertamento non presenta significativi margini di opinabilità, possono formare oggetto di verificazione in sede giurisdizionale.
2. ANCHE IN VIA SUBORDINATA: ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO SOTTO VARI PROFILI.
2.1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 37 E 51 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART. 31 D.LG(Lpd) 11 APRILE 2006, N. 198. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.
Secondo l'art. 31 del D.Lg(Lpd) n. 198 del 2006, in rubrica, nei casi in cui, per l'accesso ai pubblici impieghi comportanti l'esercizio di mansioni e qualifiche speciali, è necessario definire un limite di altezza, tale indicazione è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative, e la Commissione per la parità tra uomo e donna.
Non risulta che, in relazione alla Guardia di Finanza, sia stato emanato un siffatto provvedimento.
2.2. VIOLAZIONE D.LG(Lpd) 15 MARZO 2010, N. 66 (CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE) E ART. 587 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90 (REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE) - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
In materia di reclutamento nelle Forze Armate, le disposizioni in rubrica, sanciscono, per le donne, un'altezza minima di m. 1,61. Ove tale disposizione non venga ritenuta applicabile alla Guardia di Finanza, si creerebbe una grave disparità di trattamento con i requisiti di altezza richiesti per l'accesso alle Forze Armate e sarebbe messa in crisi la stessa ratio della fissazione di una soglia così elevata.
2.3. VIOLAZIONE DEL D.M. 17 MAGGIO 2000, N. 155 E DEL DECRETO DIRIGENZIALE 15.12.2003.
Né il D.M. 17 maggio 2000, n. 155, né il decreto del Comandante della G.d.F. in data 15 dicembre 2003 (quest'ultimo recante le "Direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 17 maggio 2000, n. 155 del Ministro delle Finanze), prescrivono alcun requisito staturale ai fini dell'idoneità agli accertamenti psicofisici.
Le richiamate direttive tecniche in particolare, individuano cause di inidoneità "morfologiche" legate alla combinazione di più parametri, tra cui la statura; confermando così che la statura non può mai di per sé assurgere a causa di inidoneità.
2.4. ILLOGICITÀ MANIFESTA DEL REQUISITO STATURALE - CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
I bandi per l'accesso a diversi gradi della Guardia di Finanza (Finanziere, Maresciallo), hanno previsto, per le donne, un requisito di soli cm. 161; il che, a dire della ricorrente, confermerebbe la mancanza, quanto alla statura, di una norma regolamentare di riferimento per l'accesso alla Guardia di Finanza; per altro verso risulta accentuata l'illogicità della previsione, perché ammette che donne di cm. 161 possano conseguire, per carriera, la medesima posizione il cui accesso diretto sarebbe invece precluso ad altre.
2.5. IN ULTERIORE SUBORDINE: SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL BANDO - NATURA NON ESCLUDENTE DEL LIMITE STATURALE.
La ratio delle valutazioni rimesse alla Sottocommissione medica è quella di verificare l'idoneità fisica del candidato che risulta integrata, con specifico riferimento ai parametri antropometrici, ogniqualvolta nel candidato al concorso si riscontri "il possesso dell'efficienza psicofisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo ambiti" (art. 2, comma 1, D.M. n. 155 del 2000).
La clausola del bando in questione (art. 16, comma 6), va interpretata coerentemente con la sua finalità, e non può risolversi nella fissazione di un requisito formale privo di logica.
2.6. IN OGNI CASO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 37 E 51 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA.
Le soglie staturali previste dal bando (almeno m. 1,68 per gli uomini e almeno m. 1,64 per le donne), data la differenza di statura che, mediamente, si riscontra tra i due sessi, celano, secondo la ricorrente, una palese disparità di trattamento tra uomo e donna.
Secondo l'annuario Istat, la statura media degli uomini italiani è di cm. 174,58 cm..
L'altezze media delle donne Europee è, invece, di cm. 163,5.
Gli uomini sono in media più alti delle donne di 11 cm.
Nel caso in esame, si registra una differenza di soli 4 cm., contro gli 11 sanciti dalle statistiche richiamate.
In tal modo, si viene a creare una discriminazione indiretta, a sfavore degli individui di sesso femminile, che risultano in concreto svantaggiati in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini.
Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate, depositando documenti e memoria.
Con ordinanza n. 6101 del 5.7.2012, la Sezione ha disposto una verificazione, all'esito della quale il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, ha rilevato, nella ricorrente, una statura pari a cm. 164, dichiarandola conseguentemente "idonea quale Allievo Ufficiale della Guardia di Finanza".
Nel frattempo, parte ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, anche la graduatoria di merito del concorso, pubblicata su internet in data 25 settembre 2012, nella parte in cui non include il suo nominativo.
Le amministrazioni intimate hanno inteso resistere anche ai motivi aggiunti, depositando ulteriori documenti e una seconda memoria.
In ragione dell'esito della verificazione, la Sezione ha adottato, in data 1 agosto 2012, un decreto cautelare monocratico, finalizzato alla riammissione della ricorrente alle prove in corso.
Nella camera di consiglio del 3 ottobre 2012, con ordinanza n. 3564, tale misura è stata confermata, e, per l'effetto, è stata esplicitamente disposta l'ammissione, con riserva, della ricorrente, alle ulteriori fasi di concorso.
Tuttavia, con ordinanza n. 4951/2012, la suddetta ordinanza cautelare è stata riformata dal Consiglio di Stato, "alla luce del principio generale della irripetibilità delle operazioni di gara, anche riguardanti l'accertamento di un requisito fisico".
La giovane (Lpd), ha quindi depositato una memoria, in vista della pubblica udienza dell'8 maggio 2013, alla quale, infine, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti per la decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, debbono respingersi tutte le censure fondate sulla pretesa inesistenza di una specifica normativa riguardante i limiti di altezza ai fini del reclutamento nel Corpo della Guardia di Finanza.
Tale normativa è contenuta nel D.P.C.M. 26 giugno 2000, n. 227 (richiamato anche dal bando di concorso di cui si verte), il quale disciplina specificamente "la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di finanza".
Tale regolamento, invero, è stato adottato in attuazione dell'art. 2 della L. 13 dicembre 1986, n. 374, e cioè della stessa disposizione successivamente confluita nell'art. 31 D.Lg(Lpd) n. 198 del 2006 (recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246"), invocato dalla ricorrente.
E' evidente che, sul punto, l'art. 31 ora citato, non ha radicalmente innovato l'ordinamento giuridico preesistente né ha abrogato i regolamenti previgenti.
Per quanto occorrer possa, il Collegio ricorda che l'efficacia dei regolamenti è, in genere, temporalmente indefinita.
Secondo una risalente tradizione interpretativa, i regolamenti, già emanati per l'esecuzione della legge vigente in precedenza nella stessa materia, continuano a trovare applicazione anche per l'esecuzione della nuova legge, "anche se questa non li dichiari ulteriormente applicabili e con esclusione invece del caso in cui la nuova legge ciò escluda espressamente, fermo il potere del giudice di procedere all'interpretazione (identificazione) delle norme della nuova legge che non trovino esplicazione nel vecchio regolamento" (Con(Lpd) St., sez. IV, sentenza n. 812 del 16.2.2012),
Ciò posto, stante la vigenza e applicabilità al caso di specie del D.P.C.M. 26 giugno 2000, n. 227, vengono anche meno tutte le censure articolate sul presupposto della mancanza di una disposizione specificamente regolante i limiti di altezza per l'accesso al Corpo della Guardia di Finanza.
Rimarrebbe, invero, la richiesta di annullamento dell'art. 16, comma 6, del bando di concorso (e di disapplicazione del presupposto regolamento), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della discriminazione "indiretta" che tali disposizioni configurerebbero a danno degli aspiranti ufficiali di sesso femminile.
Non è tuttavia necessario affrontare tale questione in quanto, come già anticipato in sede cautelare, la verificazione disposta dal Collegio ha evidenziato che, in realtà, la giovane (Lpd) raggiunge la statura di cm. 164 ed è quindi idonea al servizio quale allievo ufficiale della Guardia di Finanza
Tuttavia, la riforma da parte del Consiglio di Stato, delle misure cautelari adottate dalla Sezione, avvenuta sull'esplicito assunto che anche la misurazione dell'altezza non sia un accertamento "ripetibile" in sede di verificazione, impone, invero, qualche ulteriore considerazione.
2. La difesa erariale si è largamente profusa sull'applicabilità, anche alla fattispecie, dell'orientamento, che si va ormai consolidando nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. in particolare, la decisione della sez. IV, 21.2.2012, n. 1767), secondo cui "il verbale della commissione medica ospedaliera fa piena prova, sempre fatta salva la possibilità di querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata e, quindi, non esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione. Ciò implica che la sempre possibile contestazione della legittimità del giudizio formulato dalla commissione non può essere di per sé estesa agli accadimenti rappresentati nel verbale, che sono invece garantiti da una forma particolare di risalto probatorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8070)".
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, se il procedimento non viene censurato "dal punto di vista dello svolgimento delle operazioni, come documentate dagli atti dell'amministrazione", non vi sono "margini per disporre una nuova acquisizione fattuale".
Nella fattispecie esaminata, il Consiglio ha anche evidenziato che tale acquisizione (la quale aveva consentito al ricorrente di porre rimedio alla sua patologia) "viene a porsi in contrasto non solo con le previsioni esplicite di bando, che disponeva che l'accertamento dei requisiti dovesse aver luogo "in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita", ma anche con il più generale principio di parità tra i concorrenti. E, infatti, i requisiti psico fisici richiesti dai bandi devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell'adozione del provvedimento stesso (in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6603 e la giurisprudenza ivi citata).
In questo senso, una nuova acquisizione di fatti (in questo caso, un nuovo prelievo ematico) si sarebbe potuto giustificare solo sulla base di una contestazione vittoriosa con riguardo alle modalità di accertamento e non certo attaccando unicamente gli esiti del giudizio. In questo ultimo caso, si poteva al massimo procedere ad una nuova rivalutazione dei risultati emersi, secondo un meccanismo consolidato in relazione ad altri tipi di prove d'esame non ripetibili (si pensi ad esempio alla ricorrezione degli elaborati scritti nelle prove di esame), ossia dando vita unicamente ad un ulteriore giudizio, fatti salvi i dati già appartenenti al procedimento".
2.1. Ciò posto, il Collegio non può fare a meno di rilevare che nella stessa sentenza appena citata, proprio con riferimento alla misurazione dei dati antropometrici, si ammette essere estremamente arduo "stabilire se debba prevalere il momento dichiarativo, favorevole alla parte pubblica ed assistito dalla tutela della fidefacienza, o quello valutativo, sottoposto alle regole della discrezionalità tecnica, e quindi di più agevole contestazione per la parte privata".
Per quanto a conoscenza del Collegio non esiste poi uno specifico precedente (tranne il pronunciamento reso con la cit. ordinanza n. 4951/2012 nell'ambito del presente processo), in cui il Consiglio di Stato abbia chiaramente affermato che il requisito dell'altezza non possa formare oggetto di verificazione, almeno in assenza di una impugnativa per querela di falso del verbale redatto dalla Commissione e, comunque, di una specifica contestazione in ordine allo svolgimento delle operazioni.
Esistono, invece, precedenti esattamente contrari, secondo cui, pur ribadendosi "il rigoroso orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'unico momento utile per l'accertamento della idoneità dei candidati è quello della visita effettuata dalla competente Commissione per gli accertamenti psicofisici e che di regola le valutazioni compiute non sono sindacabili in quanto tali, se non per macroscopici vizi attinenti alla logica e alla razionalità delle determinazioni assunte, ovvero agli eventuali errori materiali commessi", tuttavia, "il giudice amministrativo, per verificare se esistano errori materiali o altri profili di eccesso di potere, può tenere conto, in una valutazione necessariamente unitaria, di ogni elemento che induca a ritenere inattendibili i già effettuati accertamenti tecnici (cfr. Con(Lpd) St., 30 giugno 2004, n. 4811) e, in alcune ipotesi particolari, come nel caso della misurazione della statura in cui l'accertamento si basa su dati oggettivi e non opinabili, può disporre anche nuovi accertamenti" (Con(Lpd)St, sez. III, sentenza n. 1869 del 28 marzo 2012; cfr. anche sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 892; id., IV, 19.11.2012, n. 5821; da ultimo, sez. III, 7 gennaio 2013, n. 16).
3. Ciò premesso, nel caso di specie, la ricorrente ha formulato due gruppi di censure.
Da un lato, ha criticato le metodologia seguita dall'amministrazione, in quanto, asseritamente, in contrasto con le direttive tecniche allegate alla D.D. 15.12.2003.
Dall'altro ha criticato siffatte risultanze, in quanto contraddittorie con quelle certificate da altre strutture, pubbliche e private, che hanno provveduto, nello stesso contesto temporale, a misurarne la statura.
Orbene, quanto al primo rilievo, osserva il Collegio che non è possibile raggiungere certezza alcuna circa il fatto che, come dalla stessa allegato, durante le operazioni di misurazione le sarebbe stato chiesto di piegare il capo, in contrasto con le citate Direttive tecniche.
Nel verbale del 24 maggio 2012, versato in atti dalla difesa erariale, si dà atto soltanto, nella parte relativa all'esame obiettivo generale, di una statura pari a cm. 162,5.
Ciononostante, al fine di confutare gli accertamenti condotti dalla Commissione, il Collegio ritiene che non fosse necessario proporre querela di falso (cosi come sembra, invece, richiedere la difesa erariale, sulla scorta della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato).
Anche a non voler dubitare, infatti, che la Commissione medica si sia esattamente attenuta alle Direttive tecniche richiamate dal Bando di concorso, tale circostanza, di per sé, non consente di escludere che un errore di misurazione possa essersi effettivamente verificato, in ragione dei più diversi e, allo stato, imponderabili fattori, legati alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'esame è stato condotto.
Di tale eventualità la ricorrente ha offerto un compiuto principio di prova, attraverso la produzione di plurime certificazioni provenienti da strutture pubbliche e private.
Ed è soltanto per sciogliere tale dubbio che il Collegio ha affidato l'effettuazione di una verificazione al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma.
La verificazione è un istituto proprio del processo amministrativo, che si differenzia dalla consulenza tecnica d'ufficio per essere rivolta ad un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, e non all'acquisizione di un giudizio tecnico.
Secondo il Consiglio di Stato, si tratta di un mezzo istruttorio funzionale al c.d. "sindacato debole" del giudice amministrativo, che risponde all'esigenza di conoscere, in sede di giurisdizione di legittimità "soltanto se è effettivamente tale, nella sua consistenza, il presupposto accertato dall'amministrazione, dal quale derivino effetti prefissati" (Con(Lpd) St., sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5039).
Peraltro, è sempre il Consiglio di Stato, ad avere evidenziato, quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza della IV^ Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che "un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell'atto amministrativo", ulteriormente soggiungendo che "anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un'intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore, e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l'ausilio della c.t.u., se l'amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell'ambito della propria discrezionalità, di adottare per l'accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia" (Con(Lpd) St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).
Nel caso di specie, le doglianze sollevate dalla giovane (Lpd) riguardano, peraltro, non già una diagnosi medica, e quindi un giudizio tecnico - discrezionale (che presenta, in quanto tale, un certo margine di opinabilità), bensì l'accertamento obiettivo di una caratteristica fisica non suscettibile di significativi, reali margini di modificazione se non entro un lungo arco temporale (si pensi, ad esempio, alla diminuzione della statura che si verifica nella terza età).
Per altro verso, è ormai dato acquisito nella scienza medica che anche nell'arco della stessa giornata possono verificarsi minime, fisiologiche oscillazioni della statura, da porsi in correlazione con lo stress subito dalla colonna vertebrale.
Pertanto, nella fattispecie, è solo nell'ottica di valutare l'affidabilità dell'unica misurazione svolta dalla Commissione di concorso che il Collegio ha reputato necessaria l'effettuazione di una verificazione, a cura di un Organo di indubbia competenza, inserito anch'esso nella gerarchia militare.
L'Organo verificatore ha effettuato la misurazione a distanza di poco più di due mesi da quella qui in contestazione e con metodologia analoga (Direttiva tecnica del 5.12.2005 della Direzione Generale della Sanità Militare).
Nelle ipotesi in cui la verificazione abbia esito positivo, il Consiglio di Stato ha concluso che l'accoglimento della domanda attorea viene determinato non già da una sorta di "rinnovazione" in sede giudiziale dell'accertamento tecnico circa la sussistenza del requisito richiesto dal bando concorsuale, bensì dall'apprezzamento di plurimi elementi indiziari ritenuti idonei a disvelare l'inattendibilità del giudizio su cui si fondava il censurato giudizio di inidoneità.
La contraddittorietà degli esisti di plurime misurazioni "operando sinergicamente con gli esiti della verificazione giudiziale, e tenuto conto della fisiologica sussistenza di un margine di variabilità della statura in relazione ai diversi orari della giornata e delle diverse attività in cui un soggetto può essere stato impegnato", è idonea cioè ad inficiare l'affidabilità della misurazione e il conseguente giudizio di inidoneità (sentenza n. 5821/2012, cit.).
Nel caso di specie:
- il verbale dell'accertamento compiuto in sede concorsuale non esplicita se la misurazione sia avventa secondo le direttive tecniche richiamate dal bando di concorso, e si limita a riportare il dato rilevato (cm. 162,5);
- pur dovendosi logicamente presumere che la Commissione abbia applicato siffatte direttive, non è in assoluto possibile escludere che si sia verificato un errore in fase esecutiva, in quanto:
- ben quattro certificazioni (di cui una effettuata da un organo pubblico, prima della visita militare), attestano un'altezza variabile da cm 164 a cm 165;
- l'Organo verificatore, dal canto suo, ha rilevato nella giovane (Lpd), un'altezza pari a cm. 164.
Per quanto occorrere possa, si deve ancora evidenziare, circa l'attendibilità di tale verificazione, che alcun rilievo può assumere la circostanza che la ricorrente (come dalla stessa riferito in sede di esame), abbia effettuato sedute di ginnastica posturale, pilates e stretching, in quanto si tratta di normali esercizi fisici, di per sé idonei soltanto a migliorare la postura e non certo a determinare durature modificazioni dell'altezza.
Inoltre, come nel caso affrontato dalla IV^ Sezione del Consiglio di Stato, testé riportato, potrebbe specularmente opporsi all'amministrazione che anche il primigenio accertamento può essere stato influenzato da una condizione di stress della colonna vertebrale, che ha influenzato la correttezza della misurazione.
In linea generale, va infine soggiunto che, a parere del Collegio, il protocollo seguito dalle Commissioni mediche nella misurazione della statura risulta censurabile nella misura in cui non consente agli organi medici di applicare le note acquisizioni scientifiche in materia, attraverso plurime misurazioni della statura nella stessa giornata, o, comunque, attraverso l'applicazione di idonei parametri di correzione da rapportarsi alle fisiologiche oscillazioni che possono verificarsi nell'arco della stessa giornata.
4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso principale merita accoglimento, con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e degli atti presupposti.
Tale annullamento, peraltro, invalida, in via conseguenziale, anche la graduatoria impugnata con i motivi aggiunti, nella parte in cui la ricorrente non vi è stata inserita.
La giovane (Lpd) ha infatti dimostrato che ella vi si sarebbe utilmente collocata, pur in assenza del punteggio relativo alle prove di efficienza fisica, che l'amministrazione - dopo i provvedimenti cautelari emessi dalla Sezione, e prima della riforma pronunciata dal Consiglio di Stato - non le ha consentito di espletare.
La peculiarità della vicenda, con particolare riguardo ad un orientamento giurisprudenziale ancora in piena evoluzione, induce però a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, e i motivi aggiunti, di cui in premessa, li accoglie e, per l'effetto, annulla, nei sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore


Nessun commento: