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giovedì 5 dicembre 2013

TAR: "..il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto la sua domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità.."


T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 16-10-2013, n. 643
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2007, proposto da:
-
contro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
il Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
diniego istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio e conseguente corresponsione equo indennizzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale Guardia Di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con il ricorso, il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto la sua domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-OMISSIS-". Secondo il ricorrente, all'epoca in cui prestava servizio come finanziere all'(Lpd), intorno al 2000-2002, accaddero dei fatti che hanno determinato l'insorgere della patologia. In particolare, si sostiene nell'atto introduttivo, per un periodo di circa un anno e mezzo, intorno al 1999-2000, il ricorrente visse una situazione di forte disagio per i comportamenti di una ragazza locale, affetta da gravi problemi psichici.
La domanda di accertamento della dipendenza a causa di servizio e per il riconoscimento dell'equo indennizzo veniva presentata nell'agosto 2004; in data 7 marzo 2005, il ricorrente è stato sottoposto alla visita da parte della Commissione medica dell'Ospedale Militare di Cagliari, che ha giudicato l'infermità non dipendente da causa di servizio. Il giudizio è stato poi confermato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, con verbale del 19 settembre 2006. Il dirigente, nel provvedimento finale oggetto dell'impugnazione, ha ritenuto di conformarsi al parere del Comitato di verifica.
2. - Avverso gli atti impugnati deduce la violazione della normativa concernente l'individuazione delle infermità e l'ascrivibilità delle stesse a causa di servizio.
3. - Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - All'udienza pubblica del 17 luglio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Il ricorso non è fondato.
5.1. - Va rammentato come la giurisprudenza abbia precisato che gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 461 del 2001 hanno dettato un nuovo criterio di riparto delle competenze fra Commissione medico - ospedaliera e Comitato di verifica per le cause di servizio, assegnando alla prima il giudizio diagnostico sull'infermità o lesione denunciata dal pubblico dipendente e affidando in via esclusiva al secondo il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta, con la conseguenza che il Comitato di verifica per le cause di servizio non è tenuto a spiegare perché eventualmente si discosti dalle conclusioni della Commissione medico-ospedaliera quanto alla riconducibilità dell'infermità a fatti di servizio, essendo oramai la competenza della Commissione circoscritta all'accertamento della presenza o meno delle patologie denunciate, ed essendo invece riservata al Comitato la verifica della loro riconducibilità a causa di servizio (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2012 n. 3920). Non è possibile, quindi, individuare uno specifico onere di motivazione da parte dell'Amministrazione, che doveva prendere in esame il parere dell'organo competente in ordine all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio; né una motivazione ad hoc era imposta al Comitato di verifica per le cause di servizio, tenuto solo a prendere in considerazione le patologie a suo tempo riscontrate e ad esprimersi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità.
5.2. - Quanto al contenuto del giudizio formulato dal Comitato di Verifica secondo cui "-OMISSIS-(...) -OMISSIS-, (...) -OMISSIS-", si deve rilevare, per un verso, che si tratta di motivazione nel complesso esaustiva, illustrando, seppur sinteticamente, le ragioni in forza delle quali l'infermità in questione non può essere ricondotta ai fatti allegati dal ricorrente; per altro verso, occorre considerare che, trattandosi di apprezzamento compiuto nell'esercizio di discrezionalità tecnica, un simile giudizio (per giurisprudenza pacifica) non è sindacabile nel merito ed è censurabile solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e incongruenza delle conclusioni.
5.3. - Ne consegue (anche) l'inammissibilità della richiesta consulenza tecnica d'ufficio sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal ricorrente.
6. - Per le esposte considerazioni, il ricorso va respinto.
7. - Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

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