Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 7-11-2013 n. 5215
Art. 13 della legge n. 97/2013. Estensione del diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65, legge n. 448/1998) ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali già direzione generale per l'inclusione i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese, Divisione III, Politiche per l'infanzia e l'adolescenza.
Circ. 7 novembre 2013, n. 5215 (1).
Art. 13 della legge n. 97/2013. Estensione del diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65, legge n. 448/1998) ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali già direzione generale per l'inclusione i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese, Divisione III, Politiche per l'infanzia e l'adolescenza.
All'
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Con riferimento alla nota 11 ottobre 2013, n. 8282 di codesto Istituto, di pari oggetto, con allegata circolare esplicativa, si rappresenta quanto segue.
L'art. 13 della legge n. 97/2013, novellando l'art. 65 dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 - al fine del corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi Terzi – ha esteso l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori (già previsto per i cittadini e comunitari) ai cittadini di Paesi tersi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente.
Si pone, pertanto, il problema se detta norma, entrata in vigore il 4 settembre 2013, possa considerarsi norma interpretativa ad efficacia retroattiva nei confronti della nuova platea dei beneficiari, ed in tal caso, individuare il dies a quo della decorrenza retroattiva.
Quanto al primo punto, si ritiene di dover rispondere affermativamente, in quanto la novella legislativa non è costitutiva di un nuovo diritto, ma interviene sulla portata applicativa della disposizione precedente che tale diritto ha istituito (art. 65 della legge n. 448/1998) limitandosi ad estendere lo stesso a nuove categorie di beneficiari; inoltre, la stessa novella si è resa necessaria al fine del corretto recepimento della Dir. 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi Terzi, in relazione alla cui violazione era stata attivata la procedura d'infrazione n. 2013/4009 del 21 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Quanto al secondo punto, giova rammentare che l'art. 14 del D.M. n. 452/2000 dispone che il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge n. 448/1998 e che l'art. 16 del medesimoD.M. dispone che la domanda per il nucleo familiare può essere presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.
In coerenza con tale disciplina, la retroattività dell'art. 13 della legge n. 97/2013 dovrebbe decorrere a partire dal 1° gennaio 2013 e pertanto si dovrebbe riconoscere anche alla nuova categoria di beneficiari individuati dalla predetta norma la possibilità di presentare la domanda per l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, a partire da tale data.
Senonchè, il comma 2 del predetto art. 13 dispone una copertura finanziaria per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, pertanto, nello stabilire la data di decorrenza della retroattività della norma, non si può non tener conto di tale profilo, il rispetto del quale imporrebbe di considerare ammissibili soltanto le domande di assegno presentate dai nuovi beneficiari previsti dall'art. 13, a partire dal 1° luglio 2013, il cui ammontare, quindi, sarebbe limitato al secondo semestre del 2013.
Questa interpretazione della norma, risulta senz'altro coerente con l'art. 81, comma 3 della Costituzione, secondo cui ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte, mentre la prima interpretazione presenta profili di incostituzionalità con riferimento a tale parametro costituzionale, che risulterebbe violato in quanto, in relazione alle domande di assegno che venissero presentate dai nuovi beneficiari nel primo semestre 2013 mancherebbe la necessaria copertura finanziaria.
L'opzione per la decorrenza retroattiva della norma a partire dal 1° luglio e non dal 1° gennaio 2013, risulta poco coerente con la sopra menzionata disciplina di cui agli artt. 14 e 16 del D.M. n. 452/2000, la quale, tuttavia, riveste rango di normazione secondaria in relazione allo ius superveniens.
Pertanto lo scrivente ufficio ritiene che la predetta opzione ermeneutica sia tale da conciliare il recepimento della Dir. 2003/109/CE con l'obbligo costituzionale della copertura finanziaria e di conseguenza i comuni possano accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio 2013, eventualmente annullando, in via di autotutela, i provvedimenti di rigetto che siano stati adottati in relazione alle stesse.
Il Direttore generale
Raffaele Tangorra
L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 13
Dir. 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65
D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, art. 14
D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, art. 16
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