Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-03221
presentato da
Interrogazione a risposta scritta 4-03221
ROSSI Domenico
testo di
Martedì 21 gennaio 2014, seduta n. 156
l'articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) impone un'interpretazione, definita «autentica» nella relativa relazione illustrativa, di disposizioni recate da provvedimenti destinati al personale del comparto sicurezza e difesa (articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, d'interesse delle Forze di polizia a ordinamento civile, e articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, d'interesse delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri), omettendo peraltro di riferirsi esplicitamente all'omologa disposizione riservata alle Forze di polizia a ordinamento militare (articolo 28, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2007);
tale interpretazione, mirata a chiarire che la retribuzione a titolo di straordinario, per il personale chiamato, per sopravvenute inderogabili esigenze, a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, compete solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, risulterebbe necessaria, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato, in relazione all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che ha fin qui riconosciuto, nella fattispecie indicata, la spettanza di detta retribuzione senza porre il vincolo del superamento dell'ordinario turno di servizio giornaliero;
le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, in regime di diritto pubblico, sono sancite dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il quale prevede che i relativi provvedimenti siano emanati con decreti del Presidente della Repubblica, a valere sulle risorse appositamente stanziate con legge, a seguito di contrattazione tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, per le Forze di polizia a ordinamento civile, e di contestuale concertazione tra le delegazioni delle amministrazioni interessate, alla quale partecipano le competenti articolazioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare;
il perfezionamento delle menzionate procedure non comporta alcun intervento parlamentare e gli eventuali contrasti interpretativi di rilevanza generale insorti nel merito delle disposizioni discendenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 195 del 1995, devono essere definiti con direttive del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, contenenti gli opportuni indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni coinvolte, in base all'orientamento espresso dalle delegazioni che partecipano alla contrattazione e alla concertazione –:
quali iniziative intendano promuovere in merito alla problematica esposta in premessa anche al fine di evitare onerosi quanto inutili contenziosi per la pubblica amministrazione, tenuto conto che, sia in via logica che di legittimità, al Parlamento non può essere attribuita la competenza a fornire un'interpretazione «autentica» di disposizioni di natura «pattizia», così sostituendosi ai soggetti preposti, e peraltro al solo fine di superare l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in materia, con ciò potendosi configurare, a giudizio dell'interrogante, anche un manifesto conflitto con il potere giudiziario;
quali minori oneri comporti, per le amministrazioni interessate, l'applicazione della norma in parola, e se non ritengano che le corrispondenti somme, in quanto oggettivamente discendenti dagli stanziamenti preordinati alla disciplina dei contenuti del relativo rapporto d'impiego, debbano essere immancabilmente reimpiegate in favore delle medesime categorie di personale destinatario dei relativi provvedimenti di contrattazione e concertazione, tenendo a tal proposito altresì ben presenti i dolorosi squilibri che la medesima legge di stabilità ha introdotto fra gli operatori della sicurezza, maggiormente considerati quelli della difesa;
se ritengano che la norma in esame, che pretende di essere interpretativa, debba essere applicata con effetto retroattivo, cioè «ex tunc», e che quindi coerentemente, avuto riguardo ai termini prescrizionali, occorra verificare, come pesantissima conseguenza, che mal si concilia con i sacrifici sostenuti dagli appartenenti al comparto, i conteggi individuali riferiti al lavoro straordinario prestato negli ultimi cinque anni da ciascuno degli oltre 500.000 soggetti potenzialmente destinatari, ai fini della ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato, con ciò inducendo esplosive disparità di trattamento;
in che misura vada quantificato, per il personale chiamato, per sopravvenute inderogabili esigenze, a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, l’«ordinario turno di servizio giornaliero» al di sotto del quale nella fattispecie non potrebbe essere corrisposta la retribuzione a titolo di straordinario, considerato che in realtà si tratta di attività lavorativa prestata quando non era ordinariamente previsto alcun turno di servizio. (4-03221)
Nessun commento:
Posta un commento