MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 novembre 2013
Modifiche in materia di disciplina della prova di controllo e delle
cognizioni e di verifica delle capacita' dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D
anche speciali, C1E, CE, D1E e DE. (14A00295)
(GU n.18 del 23-1-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante:
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le
patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE»;
Vista la direttiva 2012/36/UE recante: «Modifica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
patente di guida»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 febbraio 2013 recante: «Recepimento della direttiva 2012/36/UE»;
Tenuto conto della necessita' di prevedere il programma d'esame per
l'accertamento delle cognizioni dei candidati ai fini del
conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C1E da
utilizzare a fini non professionali;
Ritenuto, inoltre, di dover integrare il programma d'esame per
l'accertamento delle capacita' e dei comportamenti dei candidati in
occasione del conseguimento delle patenti di guida delle categorie C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E con quanto previsto dai punti 8.4 e 8.4.1
dell'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, cosi'
come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 febbraio 2013;
Considerata pertanto la necessita' di apportare modifiche al
richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 8 gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2:
1) la parola «La» e' sostituita dalle seguenti «Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3-bis, la»;
2) dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti:
«, e successive modificazioni».
b) ai commi 3 e 4, dopo le parole: «n. 59 del 2011», sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) al comma 5:
1) le parole «Qualora in» sono sostituite dalle seguenti «Fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, qualora il»;
2) dopo le parole: «n. 59 del 2011», ovunque ricorrano, sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».
Art. 2
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la parola: «La» e' sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3-bis, la»;
b) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e
successive modificazioni».
Art. 3
Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013 ed introduzione dell'art. 3-bis.
1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la parola: «La» e' sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3-bis, la»;
b) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e
successive modificazioni».
2. Dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Disciplina delle patenti di categoria C1 e C1E, con
codice 97). - 1. I candidati al conseguimento della patente di guida
della categoria C1, anche speciale, che non rientrano nel campo di
applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati:
a) dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai
punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del
decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) dal sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti di cui al punto 8.1.4 del predetto allegato,
limitatamente alla parte relativa al controllo ed impiego
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. Sulle patenti conseguite ai sensi del comma 1 e' apposto il
codice unionale 97.
3. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97, anche
speciale, che intende conseguire una patente di categoria C1, anche
speciale, deve:
a) dimostrare la propria conoscenza delle materie elencate ai
punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del
decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
b) sostenere la prova di verifica delle capacita' di cui al punto
8.1.4 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto
legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, limitatamente
alla parte relativa al controllo ed impiego dell'apparecchio di
controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
4. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il
titolare di patente di categoria C1E, con codice 97, che intende
conseguire una patente di categoria C1E, deve previamente conseguire
la patente di categoria C1, sostenendo le prove di cui al comma 3.
5. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97, anche
speciale, che intende conseguire una patente di categoria C, anche
speciale, deve:
a) dimostrare la propria conoscenza delle materie elencate ai
punti da 4.1.1. a 4.1.3 e da 4.2.1 a 4.2.8, dell'allegato II,
paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e
successive modificazioni;
b) sostenere la prova di verifica delle capacita' di cui all'art.
2, su veicolo specifico. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
2, commi 2 e 3.
6. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni per il
conseguimento della patente di categoria C1 con codice 97 e' utile
quale prova di verifica delle cognizioni ai fini del conseguimento
della patente di categoria C1E con codice 97.».
Art. 4
Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
b) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e
successive modificazioni.».
Art. 5
Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
b) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e
successive modificazioni.».
Art. 6
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 8 gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la prova di
verifica delle cognizioni di cui ai commi da 1 a 5 dello stesso
articolo e quelle previste dall'art. 3-bis, commi 3 e 5, si svolgono
con metodo orale;»;
2) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Analogamente si procede qualora il titolare di patente C1 con codice
97 intenda conseguire una patente di categoria C1E con codice 97: si
applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma
2;».
b) al comma 2, alle lettere c) ed e) la parola «ventunne» e'
sostituita dalla seguente «ventunenne».
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2013
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 12, foglio n. 243
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