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venerdì 24 gennaio 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 6 novembre 2013 Modifiche in materia di disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e di verifica delle capacita' dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE. (14A00295) (GU n.18 del 23-1-2014)


 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 novembre 2013

Modifiche in materia di disciplina della prova di controllo  e  delle
cognizioni e di verifica delle capacita'  dei  comportamenti  per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie  C1,  C,  D1,  D
anche speciali, C1E, CE, D1E e DE. (14A00295)

(GU n.18 del 23-1-2014)


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante:
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  le
patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle  patenti  di  categoria  C1,  C,  D1  e  D  anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE»;
  Vista la direttiva 2012/36/UE recante:  «Modifica  della  direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente  la
patente di guida»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25 febbraio 2013 recante: «Recepimento della direttiva 2012/36/UE»;
  Tenuto conto della necessita' di prevedere il programma d'esame per
l'accertamento  delle  cognizioni   dei   candidati   ai   fini   del
conseguimento delle patenti di guida delle  categorie  C1  e  C1E  da
utilizzare a fini non professionali;
  Ritenuto, inoltre, di dover  integrare  il  programma  d'esame  per
l'accertamento delle capacita' e dei comportamenti dei  candidati  in
occasione del conseguimento delle patenti di guida delle categorie C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E con quanto previsto dai punti 8.4 e 8.4.1
dell'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  cosi'
come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 25 febbraio 2013;
  Considerata  pertanto  la  necessita'  di  apportare  modifiche  al
richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013;

                              Decreta:

                               Art. 1

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
                    dei trasporti 8 gennaio 2013

  1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 8 gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 1 e 2:
      1) la parola «La» e' sostituita  dalle  seguenti  «Fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 3-bis, la»;
      2) dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le  seguenti:
«, e successive modificazioni».
    b) ai commi 3 e 4,  dopo  le  parole:  «n.  59  del  2011»,  sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
    c) al comma 5:
      1) le parole «Qualora in» sono sostituite dalle seguenti «Fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, qualora il»;
      2) dopo le parole: «n. 59 del 2011»,  ovunque  ricorrano,  sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

                               Art. 2

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
                    dei trasporti 8 gennaio 2013

  1.  All'art.  2,  comma  1,  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 8  gennaio  2013,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) la parola: «La» e' sostituita  dalle  seguenti:  «Fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 3-bis, la»;
    b) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59  del  2011»  sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
    c) alla lettera c), le  parole:  «punti  da  8.3.1  a  8.3.9  del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite  dalle  seguenti:
«punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n.  59  del  2011,  e
successive modificazioni».

                               Art. 3

Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
  dei trasporti 8 gennaio 2013 ed introduzione dell'art. 3-bis.

  1.  All'art.  3,  comma  1,  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 8  gennaio  2013,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) la parola: «La» e' sostituita  dalle  seguenti:  «Fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 3-bis, la»;
    b) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59  del  2011»  sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
    c) alla lettera c), le  parole:  «punti  da  8.3.1  a  8.3.9  del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite  dalle  seguenti:
«punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n.  59  del  2011,  e
successive modificazioni».
  2. Dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
    «Art. 3-bis. (Disciplina delle patenti di categoria C1 e C1E, con
codice 97). - 1. I candidati al conseguimento della patente di  guida
della categoria C1, anche speciale, che non rientrano  nel  campo  di
applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati:
      a) dal provare la propria conoscenza delle materie elencate  ai
punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del
decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
      b) dal sostenere la prova di verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti  di  cui  al  punto  8.1.4   del   predetto   allegato,
limitatamente  alla  parte   relativa   al   controllo   ed   impiego
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
  2. Sulle patenti conseguite ai sensi del  comma  1  e'  apposto  il
codice unionale 97.
  3. Il titolare di patente di categoria C1,  con  codice  97,  anche
speciale, che intende conseguire una patente di categoria  C1,  anche
speciale, deve:
    a) dimostrare la propria conoscenza  delle  materie  elencate  ai
punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del
decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;
    b) sostenere la prova di verifica delle capacita' di cui al punto
8.1.4  dell'allegato  II,  paragrafo  I,  lettera  A,   del   decreto
legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, limitatamente
alla parte relativa  al  controllo  ed  impiego  dell'apparecchio  di
controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
  4. Ai  sensi  dell'art.  125,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  il
titolare di patente di categoria C1E,  con  codice  97,  che  intende
conseguire una patente di categoria C1E, deve previamente  conseguire
la patente di categoria C1, sostenendo le prove di cui al comma 3.
  5. Il titolare di patente di categoria C1,  con  codice  97,  anche
speciale, che intende conseguire una patente di  categoria  C,  anche
speciale, deve:
    a) dimostrare la propria conoscenza  delle  materie  elencate  ai
punti da 4.1.1. a  4.1.3  e  da  4.2.1  a  4.2.8,  dell'allegato  II,
paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n.  59  del  2011,  e
successive modificazioni;
    b) sostenere la prova di verifica delle capacita' di cui all'art.
2, su veicolo specifico. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
2, commi 2 e 3.
  6. L'idoneita' alla prova  di  verifica  delle  cognizioni  per  il
conseguimento della patente di categoria C1 con codice  97  e'  utile
quale prova di verifica delle cognizioni ai  fini  del  conseguimento
della patente di categoria C1E con codice 97.».

                               Art. 4

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
                    dei trasporti 8 gennaio 2013

  1.  All'art.  4,  comma  1,  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 8  gennaio  2013,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59  del  2011»  sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
    b) alla lettera c), le  parole:  «punti  da  8.3.1  a  8.3.9  del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite  dalle  seguenti:
«punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n.  59  del  2011,  e
successive modificazioni.».

                               Art. 5

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
                    dei trasporti 8 gennaio 2013

  1.  All'art.  5,  comma  1,  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 8  gennaio  2013,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59  del  2011»  sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
    b) alla lettera c), le  parole:  «punti  da  8.3.1  a  8.3.9  del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite  dalle  seguenti:
«punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n.  59  del  2011,  e
successive modificazioni.».

                               Art. 6

Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
                    dei trasporti 8 gennaio 2013

  1. All'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 8 gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la prova  di
verifica delle cognizioni di cui ai commi  da  1  a  5  dello  stesso
articolo e quelle previste dall'art. 3-bis, commi 3 e 5, si  svolgono
con metodo orale;»;
      2) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Analogamente si procede qualora il titolare di patente C1 con codice
97 intenda conseguire una patente di categoria C1E con codice 97:  si
applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 3-bis,  comma
2;».
    b) al comma 2, alle lettere c) ed  e)  la  parola  «ventunne»  e'
sostituita dalla seguente «ventunenne».

                               Art. 7

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 31 dicembre 2013.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 novembre 2013

                                                    Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 12, foglio n. 243


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