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venerdì 24 gennaio 2014

TAR: "..chiesto l'annullamento del provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, datato 22 dicembre 2004, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto il 29 novembre 2004 avverso il provvedimento del Comandante della Capitaneria di porto di Taranto n. 38912, del 23 ottobre 2004, recante parere negativo alla nomina di agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca in mare ai sensi del'art. 22 della L. n. 963 del 1965..."


TAR:


T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 13-01-2014, n. 346
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3363 del 2005, proposto da:
Associazione non riconosciuta (Lpd), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tomaselli, con domicilio eletto presso Alessandro Tomaselli in Roma, via Piemonte, 39/A;
contro
Ministero Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento Politiche Mercato - Dir. Gen. Pesca Acquacoltura, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento del ministero delle politiche agricole e forestali, datato 22 dicembre 2004, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto il 29 novembre 2004 avverso il provvedimento del comandante della capitaneria di porto di taranto n. 38912, del 23 ottobre 2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, l'Associazione non riconosciuta "(Lpd)" ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, datato 22 dicembre 2004, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto il 29 novembre 2004 avverso il provvedimento del Comandante della Capitaneria di porto di Taranto n. 38912, del 23 ottobre 2004, recante parere negativo alla nomina di agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca in mare ai sensi del'art. 22 della L. n. 963 del 1965.
Il Comandante della Capitaneria aveva negato il nulla osta alla nomina degli Agenti giurati sul presupposto che il sodalizio richiedente non può "essere riconosciuto portatore di quegli interessi giuridicamente rilevanti che gli consentirebbero di operare con la nomina di agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca".
In sede di ricorso gerarchico, l'Associazione ricorrente ha contestato la motivazione del diniego assumendo la propria legittimazione alla nomina degli agenti giurati ai sensi dell'art. 22 della L. n. 963 del 1965 e dello Statuto associativo.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Dipartimento delle Politiche di Mercato - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura - ha respinto il ricorso amministrativo per la seguente motivazione: "... Nel caso in esame la Capitaneria di Porto di Taranto ... ha ritenuto di non poter aderire alla richiesta avanzata dalla ricorrente in quanto l'investitura di agenti giurati appartenenti ad organizzazioni private che privilegiano la pesca sportiva ... potrebbe determinare una crescente conflittualità con la categoria professionale dei pescatori marittimi. Peraltro, a sostegno di tale orientamento negativo, l'autorità marittima ha rappresentato che nel Compartimento Marittimo di riferimento opera proficuamente un consistente numero di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato nonché agli Enti Pubblici territoriali, con la conseguenza che la nomina di altro personale di vigilanza non appare necessaria. (...) nella formulazione dello steso parere la Capitaneria di porto si è basata sul principio di buona amministrazione e sula necessità di contemperare diversi interessi di varia natura e che, le motivazioni addotte, al momento, sussistono e sono di impedimento alla pronuncia in senso favorevole ...".
Avverso la decisione del ricorso gerarchico è insorta la ricorrente proponendo l'odierno gravame mediante il quale ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1)violazione dell'art. 22 della L. n. 963 del 1965;
2)violazione degli artt. 2, 3, 18, 97 e 117 della Costituzione;
3)eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, falsità dei presupposti, illogicità.
In data 19 maggio 2005, l'avv. Francesco Pisenti ha rinunciato alla rappresentanza e difesa dell'Associazione non riconosciuta (Lpd).
In suo luogo, si è costituito in giudizio, in rappresentanza della ricorrente, l'avv. Alessandro Tomaselli.
All'udienza del 13 novembre 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Come si evince dalla semplice lettura del decreto (vedi sopra), il superiore gerarchico ha indicato esaustivamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno provocato la decisione di rigetto del ricorso amministrativo, esplicitando e meglio argomentando, in punto di rilevanza degli interessi pubblici e delle esigenze di buona amministrazione, le ragioni del diniego originariamente opposto dalla Capitaneria di Porto di Taranto alla ricorrente.
Per quanto riguarda il merito delle valutazioni e degli apprezzamenti sottesi all'impugnato decreto, non è consentito all'Autorità giudiziaria, attesi i noti limiti esterni al potere giurisdizionale, sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali.
Va soggiunto, che è nel potere del Superiore integrare la motivazione del provvedimento impugnato in sede gerarchica, attesa la peculiare natura del ricorso amministrativo esteso anche al merito dell'azione amministrativa.
Da cui, l'infondatezza di tutte le censure di eccesso di potere sotto i molteplici profili dedotti in ricorso.
La questione controversa si basa anche sull'interpretazione dell'art. 22 della L. n. 963 del 1965 -ratione temporis vigente - secondo cui, oltre alle Amministrazioni regionali e provinciali, "Chiunque vi abbia interesse può nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca".
Ad avviso dell'intimata Amministrazione, la locuzione "Chiunque vi abbia interesse" non può essere riferita a chicchessia ma va interpretata come "chi cura un interesse giuridicamente rilevante al rispetto delle norme sulla pesca".
Di parere contrario la ricorrente che, richiamato il proprio Statuto, rivendica le finalità e l'oggetto sociale dell'Associazione volti, tra l'altro, alla "vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale".
Il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 e all'art. 22 della L. 14 luglio 1965, n. 963, è di responsabilità della Provincia.
Nella citata legislazione, la locuzione "chiunque vi ha interesse" è stata costantemente interpretata sia dalla prassi dell'Amministrazione che dal Consiglio di Stato (sez. II, n. 3637 del 17 gennaio 2007) come riferita a chi abbia in cura un interesse giuridicamente rilevante al rispetto delle norme sulla pesca.
Pertanto, il riferimento sembra, ad avviso del Collegio, concernere effettivamente solo gli enti pubblici che abbiano in cura, per destinazione di legge, gli interessi generali e non anche gli enti e/o associazioni privati i quali perseguono fini di carattere privatistico e/o settoriale.
Tanto vero che, i compiti di vigilanza sulla pesca sono esercitati dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato, nonché dagli Enti pubblici territoriali (v. L. 7 marzo 2003, n. 38 e art. 7 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153).
La stessa legislazione Europea, con il Regolamento CEE n. 2847/93 del 12 ottobre 1993, prevedendo che i controlli sulla pesca vengono effettuati dagli Stati membri tramite servizi di ispezione all'uopo designati, allo scopo di garantire l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in tutti i Paesi aderenti all'Unione, supporta l'interpretazione restrittiva sulle autorizzazioni allo svolgimento di funzioni di sorveglianza sulla pesca, limitata agli Enti pubblici.
Le prefate considerazioni vanno anche coordinate con il nuovo quadro normativo succedutosi alla L. 14 luglio 1965, n. 963 in vigenza della quale era stato adottato l'impugnato provvedimento.
La L. n. 963 del 1965 è stata, infatti, abrogata ad opera dell'art. 27, c. 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della L. 4 giugno 2010, n. 96).
L'art. 22, c. 1 della citata L. 14 luglio 1965, n. 963 disponeva, come sopra fatto cenno, che "Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca".
L'art. 22 del D.Lgs. n. 4 del 2012 (rubricato "Vigilanza e controllo") così recita:
"omissis ...
3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
omissis....".
Come si evince per tabulas, la locuzione "chiunque vi abbia interesse" è stata espunta dall'attuale testo normativo per lasciare spazio esclusivamente alle Amministrazioni territoriali quali unici soggetti (Enti pubblici) muniti di legittimazione ex lege per la nomina di agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
Ne consegue, anche alla luce del nuovo quadro normativo, che nessun interesse (rectius, legittimazione) hanno gli enti e/o associazioni privati in ordine alla nomina di tali agenti.
L'Amministrazione, al dunque, ha fatto buon governo delle disposizioni normative ratione temporis vigenti in materia.
Il provvedimento impugnato s'appalesa, pertanto, adeguatamente e congruamente motivato in relazione ai presupposti di diritto e di fatto che lo supportano.
Il ricorso va, dunque, respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell'intimata Amministrazione esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


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