IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della
regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive
modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti" e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 e successive modifiche;
Visto l'art. 2199 del sopracitato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 e successive modifiche;
Visto l'art. 707 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
riguardante i requisiti speciali per l'arruolamento in qualita' di
allievo carabiniere effettivo;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale dello Stato per il triennio 2014-2016";
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
"Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)";
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco" ;
Ritenuto che non si reputa opportuno procedere a scorrimento
delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto:
in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative
dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale
militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di
efficienza e di idoneita' psico-attitudinale;
la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in relazione ai
meccanismi annuali di avanzamento e progressione delle carriere
tipici dell'ordinamento militare, impone una precisa cadenza
periodica del concorso;
e' nell'interesse funzionale dell'Amministrazione, in relazione
alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di una provvista
di personale, attraverso la periodicita' del concorso, dando
l'opportunita' di concorrere ad un bacino il piu' ampio e giovane
possibile di potenziali aspiranti che hanno maturato i prescritti
requisiti, nel rispetto dei principi della par condicio e della
massima partecipazione;
rispetto ai precedenti concorsi sono intervenute sostanziali
modifiche relative ai requisiti psicofisici di partecipazione, a
seguito dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 4
giugno 2014;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali", dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative" e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente "Personale in regime di diritto pubblico";
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635,
641, 697, 700, 703, 707 e 708);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si evince dai commi
1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e
che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione
quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i
candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n.
100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16.7.2014, n. 7599; T.A.R. Lazio, Sez.
I bis, 19.9.2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014,
n. 10026);
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale,
Valutata la necessita' di disporre, per esigenze di impiego
presso il Trentino Alto Adige, di personale in possesso
dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni;
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua
tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonche'
madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo
slavo, asiatico ed africano;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale
(VFP4) ovvero in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo
a conclusione della prescritta ferma e, ai sensi del decreto
legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso
dell'attestato di bilinguismo.
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Dei 602 posti messi a concorso, n. 25 (venticinque) sono
riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del
termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo
(lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a
prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui al
comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11
citato nelle premesse.
3. Il numero dei posti di cui al comma 1 potra' essere
incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
4. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il
numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2015.
5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri provvedera' a dare formale comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) siano:
volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno 9
mesi (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate, ovvero
in rafferma annuale, ovvero collocati in congedo a conclusione della
prescritta ferma, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66;
in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), non
abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda indicato
nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 25 maggio 1987 compreso. Non si
applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per i pubblici impieghi;
d) se in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui alla
lettera a), limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta'
e non superato il ventiseiesimo anno, cioe' siano nati nel periodo
dal 25 maggio 1998 al 25 maggio 1989, estremi compresi. Il limite
massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 25 maggio
1998 al 25 maggio 1987, estremi compresi), per coloro che abbiano
prestato servizio militare;
e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta';
f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati
condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) solo se volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in
ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio non abbiano
presentato nell'anno 2015 domanda di partecipazione ad altri concorsi
indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare.
2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata:
al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;
al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta
eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri.
4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3
Domanda di partecipazione. Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che
saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere
una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente
identificato:
a) casella di posta elettronica certificata standard intestata al
concorrente;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE
/ CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente
titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato
P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line" del
sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al
concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda
on-line per la partecipazione al concorso.
3. I candidati che si trovano all'estero e che non hanno la
possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro
provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra'
essere scannerizzato ed inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo,
unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di
validita'.
4. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura
descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di
posta elettronica certificata standard, oppure tramite carta di tipo
conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS
(carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la
potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato "F" al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'.
5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di
presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) il proprio stato civile;
e) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata standard, tutte le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella.
Il concorrente che e' stato identificato mediante carta d'identita'
elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale /
elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del
recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di
prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo
incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
h) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
i) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
j) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o
dell'universita' presso il quale e' stato conseguito;
k) se e' conoscitore di lingua tedesca (non in possesso
dell'attestato di bilinguismo), nonche' se e' madrelingua araba,
cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed
africano (specificando la lingua);
l) la posizione giuridica, specificando:
se in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
(VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, ovvero
collocato in congedo a conclusione della prescritta ferma;
la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
se in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana
e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni;
m) di non aver presentato nell'anno 2015 domanda di
partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (solo
se volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in ferma
quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio).
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3. Per i militari in servizio non e' ammessa la
presentazione delle domande tramite i Comandi/Reparti di
appartenenza.
8. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria del titolo di studio, dei titoli di
preferenza o dei titoli per fruire delle riserve di posti. Detti
titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa
documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio dovranno consegnare una copia della
domanda di partecipazione presentata on-line, al Comando del
Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'art. 4. I
militari in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della
documentazione di servizio, per le stesse finalita' dovranno
presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto
militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica di appartenenza.
Art. 4
Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo
1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto
della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in
allegato"A", che costituisce parte integrante del presente decreto,
aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I concorrenti, in servizio ed in congedo, all'atto della
presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del
suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal
Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto
militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I
concorrenti in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati
motivi dagli enti competenti l'estratto della documentazione di
servizio dovranno compilare la dichiarazione in allegato "B". La
mancata presentazione di detto estratto/dichiarazione comportera'
l'esclusione dal concorso.
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova scritta di selezione;
b. prove di efficienza fisica;
c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica;
d. accertamenti attitudinali;
e. valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a),
quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui
all'art. 7, commi 4 e 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
siano trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 e provvedera' ad assicurare i concorrenti per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli
accertamenti stessi.
Art. 6
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta:
alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli;
alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti conoscitori/madrelingua di cui all'art. 12, comma 2,
lettera f);
alla formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta
da:
un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
maggiore, membro;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la verifica
della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti conoscitori
della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo)
e per quelli madrelingua;
un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta
da:
un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro;
un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni
di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale",
membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale
commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di altro
personale (periti selettori e psicologi). Se il numero dei candidati
ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno
essere nominate piu' commissioni.
Art. 7
Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di
svolgimento della prova sono riportati nell'allegato "C", che
costituisce parte integrante del presente decreto. I concorrenti in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)
riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni potranno chiedere di effettuare detta prova in lingua
tedesca. La prova sara' verosimilmente svolta a partire dall'8 giugno
2015. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 27 maggio 2015,
mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono
0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova.
2. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno
previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a
mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di
nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avra'
valore anche di prova preliminare. In detto caso, il punteggio
conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova,
espresso in centesimi:
determinera' la formazione di una graduatoria per individuare i
concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di
cui all'art. 9 (l'entita' dei concorrenti da ammettere a dette prove
sara' determinata moltiplicando per 2,3 il numero dei posti a
concorso. Saranno, altresi', ammessi coloro che avranno riportato lo
stesso punteggio dell'ultimo candidato che avra' superato la prova.
Dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
almeno 60 dovranno essere in possesso dell'attestato di bilinguismo
(lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni;
concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di merito di
cui all'art. 13.
Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al
comma 1.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute
in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto
applicabili, secondo le norme previste dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
6. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno
resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento
dell'ultima sessione della prova scritta di selezione, nel sito
internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
7. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova scritta, potra' prendere visione, nella
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del
questionario somministratogli, della griglia di correzione e del
proprio modulo risposta test.
Art. 8
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed attitudinali, all'atto della
presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o altro
documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello
Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (oltre
all'originale dovra' essere portato al seguito una fotocopia del
documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in
copia conforme:
a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di
preferenza di cui all'allegato "D", che costituisce parte integrante
del presente decreto, sempreche' dichiarati nella domanda di
partecipazione;
c) qualora in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), copia dello stesso;
d) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non
essendo ammesse nuove convocazioni;
e) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre
tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti
HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti
determinera' l'esclusione del concorrente;
f) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del
concorrente;
g) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato "E",
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente;
h) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura
pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo. La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del
concorrente;
i) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il
concorrente ne sia gia' in possesso).
L'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato "F",
che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se
ancora minorenni alla data di convocazione presso il Centro) dovra'
essere consegnato all'atto della presentazione per lo svolgimento
della prova scritta di selezione. La mancata presentazione di detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne.
2. I concorrenti di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto:
a) di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detti
referti determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse
nuove convocazioni;
b) attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine) svolto entro i quattro giorni calendariali precedenti
la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e per la finalita' indicate nell'art. 10,
comma 9.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra'
essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo,
verosimilmente, a partire dal 01 luglio 2015, si svolgeranno secondo
le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato "G", che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle
definitive in apposito provvedimento del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti
che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle
ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante
dello svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sara' reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
b. produrre i documenti indicati nell'art. 8.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 6, non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso,
alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui all'art.
8, commi 1 e 2 - tranne che per quelli previsti al comma 1, lettere
a), b), c) e i) ed al comma 2, lettera b) - in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le
ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e il candidato,
che non sara' ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sara'
escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con
attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita'
indicate nel citato allegato "G", fino ad un massimo di 2 punti,
utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.
Art. 10
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio
in qualita' di carabiniere.
2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in
premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 3.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2,
apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS)
2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2,
apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK
ed il LASIK).
Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui alla
legge 12 gennaio 2015, n. 2, per tutti i concorrenti sara', altresi',
verificato il possesso della statura non inferiore a:
cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita oculistica;
d) visita odontoiatrica;
e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f) visita psichiatrica;
g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. In caso di positivita' disporra' sul medesimo
campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "H",
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato
"H", che costituisce parte integrante del presente decreto, per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo" con indicazione del profilo sanitario;
"inidoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti:
a) che non siano in possesso della statura minima richiesta;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
precedente comma 4;
2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso sistematico
di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
3) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere.
La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Tali requisiti devono permanere anche durante il periodo di
servizio.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del punto 10 delle avvertenze
riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita'
al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno
2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le
candidate che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente
convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per
essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di
cui al presente articolo, in una data compatibile con la definizione
delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata
sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento
della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneita' psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
11. Per i candidati gia' vincitori del concorso bandito nell'anno
2011 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato
ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero
in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di
completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva
immissione nell'Arma dei carabinieri, gli accertamenti sanitari
saranno volti a verificare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica gia' conseguita.
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a cura
della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), che si
avvarra' anche del contributo tecnico-specialistico di altro
personale (periti selettori e psicologi), agli accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(uno o piu' test e/o questionari, eventuali prove di performance,
intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione
attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali
e delle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni
di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti
responsabilita'. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita'
definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le
ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.
4. I candidati gia' vincitori del concorso bandito nell'anno 2011
per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato ai
sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di completare
la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione
nell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento degli
accertamenti attitudinali di cui al presente articolo.
Art. 12
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che
abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti
attitudinali di cui all'art. 11, posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma
1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della documentazione di
servizio, redatto come da facsimile in allegato "A" o dalla
dichiarazione in allegato "B".
2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli
assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di
32/100i, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) periodi di servizio svolto quale volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino ad un
massimo di 4 punti, cosi' ripartiti:
da 9 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;
12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00;
da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di
servizio: punti 1,50;
da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di
servizio: punti 2,00;
da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio:
punti 3,00;
oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4,00.
Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di
servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:
consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno;
consegna: 0,02 per ogni giorno;
rimprovero: 0,01.
b) partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal
territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;
c) qualita' del servizio prestato desumibile dall'ultima
documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, cosi'
ripartiti:
eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da "mancata
redazione" dovra' essere valutato il documento immediatamente
precedente.
d) decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
cosi' ripartiti:
2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile;
2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
1,30 per la croce di guerra al valor militare;
1,10 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;
1,00 per l'encomio solenne;
0,50 per l'encomio o elogio;
e) titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello
piu' elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, cosi'
ripartiti:
diploma di laurea: punti 2;
diploma di scuola media superiore che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari: punti 1;
f) conoscenza della lingua tedesca, araba, cinese o di altri
idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli
concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di essere conoscitore/madrelingua, fino ad un massimo di 13
punti. Per la verifica del titolo dichiarato (art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio da
assegnare, la commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a)
sottoporra' i candidati ad un accertamento scritto ed orale, valutato
in centesimi. Alla media aritmetica delle votazioni conseguite in
entrambe le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile per
la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13:
da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
da 80,01 a 90,00/100: 10 punti;
da 90,01 a 100/100: 13 punti.
I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di
cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Nei
confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto
accertamento non sara' riconosciuto il possesso del titolo
dichiarato;
g) conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti:
4 punti per due o piu' lingue;
1 punto per una sola lingua.
Per i concorrenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui
all'allegato "B" del presente decreto il punteggio sara' attribuito
previa sottoposizione degli stessi all'accertamento scritto ed orale
di cui alla lettera f).
h) brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50.
Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi
dell'art. 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.
Art. 13
Graduatorie di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), formera' due distinte graduatorie di merito:
a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma prefissata
di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in
congedo che abbiano concluso la ferma minima di un anno delle Forze
armate;
b) una per i concorrenti in possesso dell'attestato di
bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma
2,
sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio
riportato:
a) nella prova scritta di selezione;
b) nelle prove di efficienza fisica;
c) nella valutazione dei titoli.
I volontari in ferma prefissata in possesso dell'attestato di
bilinguismo saranno inseriti in entrambe le graduatorie in ragione
del punteggio conseguito.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. E' facolta'
dell'Amministrazione devolvere i posti eventualmente non ricoperti
nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per insufficienza di
concorrenti riservatari idonei, a favore della graduatoria di cui al
comma 1, lettera a) secondo l'ordine della stessa.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di
merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato "D" al presente decreto.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il
Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a
concorso di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, saranno dichiarati
vincitori secondo l'ordine delle graduatorie ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i Reparti di
istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere ammesso al
corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di
concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per
qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo
corso.
5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
24 agosto 2015, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio
Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero
0680982935.
Art. 14
Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal
concorrente
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto e della verifica di quanto eventualmente dichiarato
dal concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 4,
comma 2 ed all'allegato "B" al presente decreto, il Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.
Art. 15
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all'atto
della presentazione presso il Reparto d'istruzione dell'Arma dei
carabinieri di assegnazione
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato "I" dei sottonotati documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) certificato di stato civile.
2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e
b):
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione;
b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in busta
chiusa, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando
militare di provenienza.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
Art. 16
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato
dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette
Scuole.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per verificare
il mantenimento della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora
riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i
candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e
reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla
data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie
di cui all'art. 13, da altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati
vincitori dovranno consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale,
entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di
presentazione.
4. In caso di positivita' del predetto test di gravidanza la
visita medica di controllo sara' sospesa ai sensi dell'art. 580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e
sostituiti nei termini di cui all'art. 13, comma 4. La Scuola di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso.
6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito, previo verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica
con le modalita' di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma
quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, perdendo il grado
eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze
armate. Gli stessi saranno assunti in forza dalla Scuola Allievi
Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei
mesi dalla data di arruolamento, conseguono la nomina a carabiniere
allievo, previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo al
grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della
graduatoria finale.
8. Coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo
(lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e i conoscitori della lingua tedesca saranno destinati
quale primo impiego presso la Legione Carabinieri Trentino Alto
Adige.
Art. 17
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed
accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di
assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio.
Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti
dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza
straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria
dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio
dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento degli
accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. Gli stessi,
qualora le attivita' concorsuali si protraggano in orario
pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione
militare.
Art. 18
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' concernenti la gestione del
rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili dei dati personali:
il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6, co. 1
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2015
Gen. C.A. Tullio Del Sette
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