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mercoledì 15 luglio 2015

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 25 giugno 2015 Ulteriore differimento dei termini di adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di misure di sicurezza nelle attivita' di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica. (Delibera n. 375). (15A05456) (GU n.162 del 15-7-2015)



         GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 25 giugno 2015 
Ulteriore differimento dei termini di adempimento delle  prescrizioni
di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di  misure  di
sicurezza nelle attivita' di intercettazione da parte  delle  Procure
della Repubblica. (Delibera n. 375). (15A05456) 
(GU n.162 del 15-7-2015)

 
 
 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa  Giovanna  Bianchi  Clerici,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Viste le disposizioni del Codice in materia di protezione dei  dati
personali  concernenti  l'adozione  delle  misure  di  sicurezza  nel
trattamento dei dati (d.lgs. 30  giugno  2003,  n.  196,  di  seguito
"Codice" artt. 31 e 33 -  35,  disciplinare  tecnico  Allegato  B  al
Codice); 
  Viste le norme poste dal Codice in materia di trattamento dei  dati
personali in ambito giudiziario (artt. 46 e ss.); 
  Vista la documentazione acquisita agli atti; 
  Rilevato che  ai  trattamenti  di  dati  personali  effettuati  per
ragioni di giustizia (art. 47, comma 2, del Codice) presso gli uffici
giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni  del
Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei
dati per quanto riguarda le  misure  di  sicurezza  da  adottare,  in
particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di  distruzione  o
perdita, anche accidentale, dei dati e  di  accessi  non  autorizzati
alle informazioni; 
  Rilevato che rientrano tra i trattamenti in questione anche  quelli
relativi  alle  attivita'  di  intercettazione  di  conversazioni   o
comunicazioni,  anche  informatiche  o  telematiche,  effettuate  per
ragioni di giustizia, nonche' di controllo preventivo  (artt.  266  e
ss. c.p.p.; art. 226 disp.  att.  c.p.p.),  compresi  quelli  che  si
svolgono nelle sale  di  ascolto,  anche  se  non  comportano  alcuna
registrazione; 
  Visto il provvedimento del 18 luglio 2013 con cui  il  Garante,  ai
sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c),  del  Codice,  ha  prescritto
alle Procure della Repubblica di  apportare  alcune  modificazioni  e
integrazioni alle misure di sicurezza in relazione ai trattamenti  di
dati  personali  svolti,  anche  tramite  la  polizia  giudiziaria  o
soggetti   terzi,   nell'ambito   delle   predette    attivita'    di
intercettazione,  ferme  restando  eventuali  diverse  misure,   gia'
adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari
o maggiore efficacia; 
  Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1,  lett.
c), del Codice,  ha  prescritto  alle  Procure  della  Repubblica  di
fornire riscontro all'Autorita' entro la data  del  30  giugno  2014,
sullo stato di avanzamento dell'attuazione  di  dette  misure,  e  di
adottarle  entro  il  termine  di  diciotto  mesi,  decorrente  dalla
pubblicazione  del  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana; 
  Dato atto della opportuna iniziativa, assunta dal  Ministero  della
giustizia, dell'istituzione di un gruppo di lavoro  per  l'attuazione
del provvedimento, del quale il  Garante  e'  stato  chiamato  a  far
parte, volta a coinvolgere i soggetti interessati per una valutazione
congiunta dello stato di attuazione del provvedimento medesimo, in un
quadro di leale collaborazione istituzionale; 
  Vista la nota del 17 giugno 2014 con la  quale  il  Ministro  della
giustizia,  facendo  riferimento  alle  prescrizioni  impartite   dal
Garante e con riguardo alla  istituzione  del  menzionato  gruppo  di
lavoro, ha comunicato che il Ministero ha intrapreso  una  aggiornata
ricognizione riguardo alle condizioni di  adeguatezza  strutturale  e
organizzativa degli Uffici giudiziari requirenti  di  primo  grado  e
agli interventi  di  adeguamento  resi  necessari  dal  provvedimento
dell'Autorita'; 
  Visto il provvedimento del 26 giugno  2014  con  il  quale,  tenuto
conto della complessita' delle attivita' in corso di svolgimento,  e'
stato differito al 30 ottobre 2014 il termine assegnato alle  Procure
per riferire all'Autorita' sullo stato di avanzamento dell'attuazione
delle misure prescritte con il provvedimento del 18 luglio 2013 ed al
30 giugno 2015 il termine per adottare  le  misure,  "ferme  restando
eventuali diverse misure, gia' adottate dagli Uffici, che  assicurino
un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia"; 
  Vista la nota del 29 ottobre 2014  con  la  quale  il  Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria  del  personale  e  dei  servizi  del
predetto  Ministero  ha  trasmesso  al  Garante   la   documentazione
pervenuta relativa al monitoraggio dello stato  di  attuazione  delle
misure, stimando altresi' i relativi costi; 
  Vista l'attivita' del predetto gruppo di lavoro - e del sottogruppo
volto  ad  approfondire  le  implicazioni   tecniche   delle   misure
prescritte  -  nel  quale  e'  stata  evidenziata  l'opportunita'  di
riconoscere carattere  prioritario  alle  criticita'  riguardanti  le
misure informatiche e tecniche, di piu' immediato ed incisivo impatto
sulla sicurezza dei trattamenti; 
  Vista la nota dell'11 giugno 2015 del medesimo  Dipartimento  e  la
nota del 10 giugno  2015  della  Direzione  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati, che in esito all'attivita' sin qui  svolta
dal gruppo di lavoro  ed  all'istruttoria  coordinata  dal  Ministero
indica i tempi di possibile  attuazione  delle  misure  di  sicurezza
informatiche prescritte  nel  provvedimento  del  2013,  da  un  lato
evidenziando l'esigenza di adeguare  entro  il  31  dicembre  2015  i
contratti in essere con le societa' fornitrici  dei  beni  e  servizi
necessari per le  intercettazioni,  nonche'  di  utilizzare  risorse,
anche umane, non attualmente disponibili, e dall'altro rappresentando
in quale misura le prescrizioni in parola sono state sin qui attuate; 
  Vista la richiesta di proroga formulata con nota del 10 giugno 2015
dal Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia; 
  Ritenuto  di  dover  riconoscere  priorita'  alle  misure  di  tipo
logico-informatico, caratterizzate da minor costo e massima  resa,  e
di valutare successivamente se l'attuazione di tali misure,  e  delle
altre che siano poste in  essere,  anche  alla  luce  dell'evoluzione
tecnologica, consenta di superare le prescrizioni di tipo strutturale
imposte con il provvedimento del 2013; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante 
 
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice: 
  a) ferme  restando  eventuali  diverse  misure  che  assicurino  un
livello di sicurezza di pari o maggiore  efficacia,  e  tenuto  conto
anche del cronoprogramma prospettato dal  Ministero  della  giustizia
con le note del giugno  2015  richiamate  in  premessa  dispone,  nei
confronti delle Procure della Repubblica, il differimento al 31 marzo
2016  del  termine  assegnato  per  apportare  le   modificazioni   e
integrazioni prescritte nel provvedimento del 18 luglio 2013  con  le
misure di cui ai punti 1.b, 3.a e 3.b, tranne le  misure  di  seguito
riportate, per le quali il termine e' fissato al 31 luglio 2016: 
    trasmissione cifrata delle comunicazioni telematiche intercettate
(flussi IP, posta elettronica) dal punto  di  loro  estrazione  dalla
rete del gestore fino agli apparati riceventi presso i C.I.T.; 
    annotazione  in  registri  informatici,  con  tecniche   che   ne
assicurino  la  inalterabilita',  con  indicazione  dei   riferimenti
temporali relativi alle attivita' svolte  e  al  personale  operante,
dell'esecuzione delle operazioni (quali l'ascolto, la  consultazione,
la  registrazione,   la   masterizzazione,   l'archiviazione   e   la
duplicazione    delle    informazioni,    la    trascrizione    delle
intercettazioni, la  manutenzione  e  la  gestione  dei  sistemi,  la
distruzione dei supporti, dei verbali, delle registrazioni e di  ogni
altra   documentazione   attinente   alle   intercettazioni)   svolte
nell'ambito delle attivita' di intercettazione sia presso  i  C.I.T.,
sia presso gli Uffici di polizia giudiziaria delegati  (artt.  266  e
ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.; d.m. 30 settembre 1989;  d.m.
17 dicembre 1999); 
  b)  sospende  il  termine  per  l'attuazione  delle  altre   misure
prescritte con il provvedimento del 2013, con riserva di  rivalutarne
la rilevanza  alla  luce  delle  iniziative  che  saranno  state  nel
frattempo intraprese dal Ministero,  nonche'  dell'assetto  derivante
dalla realizzazione delle misure da attuarsi entro il 31 luglio 2016; 
  c) dispone di trasmettere copia  del  presente  provvedimento,  per
quanto di rispettiva competenza: 
    al Ministero della giustizia  ed  al  Consiglio  Superiore  della
Magistratura; 
    al  Ministero  della  giustizia-Ufficio  pubblicazione  leggi   e
decreti per la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 25 giugno 2015 
 
                         Il Presidente: Soro 
 
 
                        Il Relatore: Iannini 
 
 
                    Il Segretario generale: Busia 
 

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