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venerdì 24 agosto 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 19 aprile 2018 Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione». (18A05529) (GU n.196 del 24-8-2018)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 aprile 2018
Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri
per determinare  il  divieto  di  balneazione,  nonche'  modalita'  e
specifiche tecniche  per  l'attuazione  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008,  n.  116,  di  recepimento  della  direttiva  2006/7/CE,
relativa alla gestione della qualita' delle  acque  di  balneazione».
(18A05529)
(GU n.196 del 24-8-2018)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                                  e

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa  alla  gestione  della
qualita' delle acque di balneazione  e  abrogazione  della  direttiva
76/160/CEE» e in particolare:
    l'art. 14, comma 3, che dispone che ai fini dell'integrazione dei
dati sanitari relativi allo stato delle acque di  balneazione  e  dei
dati ambientali sui  programmi  di  miglioramento,  con  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
vengono stabilite le modalita' dirette a realizzare forme  comuni  di
trattamento dei  dati  in  possesso  di  ciascuna  amministrazione  e
garantirne la pubblicita';
    l'art. 15, ove si prevede l'obbligo per i  Comuni  di  assicurare
che una serie di informazioni al pubblico sulle acque di  balneazione
siano divulgate e messe a disposizione con tempestivita'  durante  la
stagione balneare e che le  Autorita'  competenti,  ciascuna  per  la
parte di propria competenza, utilizzino adeguati mezzi  e  tecnologie
di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere  e  divulgare  con
tempestivita' dette informazioni;
  Visto il  decreto  legislativo  11  luglio  2007,  n.  94,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione  delle
acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto»;
  Visto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme  in
materia ambientale», che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77,
il raggiungimento di obiettivi di qualita' ambientale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2010,
recante «Definizione  dei  criteri  per  determinare  il  divieto  di
balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento  della
direttiva 2006/7/CE, relativa  alla  gestione  della  qualita'  delle
acque di balneazione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24
maggio 2010, n. 119, Supplemento ordinario n. 97, e in particolare:
    l'art.  1,  comma  2,  che  prevede  che  con  provvedimento  del
Ministero della salute di intesa con  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, possono essere aggiornate  le
norme tecniche contenute  negli  allegati  al  presente  decreto,  in
relazione a modifiche della disciplina comunitaria ed  all'evoluzione
delle conoscenze tecnico-scientifiche;
    l'art.  3,  che  prevede  qualora  il  profilo  delle  acque   di
balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica  o
di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, che le Regioni e  le
Province autonome provvedono ad effettuare un  monitoraggio  adeguato
per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la  salute
secondo quanto previsto nell'allegato B - Cianobatteri  e  successive
modificazioni per i cianobatteri ed  adottando  i  criteri  contenuti
nelle linee guida del Ministero della salute su Ostreopsis  ovata  di
cui all'allegato C- Linee guida - Gestione del rischio associato alle
fioriture di Ostreopsis  ovata  nelle  coste  italiane  e  successive
modificazioni ed  i  protocolli  operativi  realizzati  dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione
con  le  Agenzie  regionali   protezione   ambientale,   consultabili
rispettivamente sui  siti  web  www.ministerosalute.it  www.iss.it  e
www.isprambiente.it ;
    l'art. 6, ove sono  disciplinate  le  modalita'  di  trasmissione
delle  informazioni  sanitarie  e  ambientali  che   coinvolgono   il
Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la  protezione  e
la ricerca ambientale e i Comuni;
  Ritenuto di aggiornare le procedure operative per la gestione delle
proliferazioni delle predette specie algali  potenzialmente  tossiche
(Cianobatteri e Ostreopsis ovata), in relazione all'evoluzione  delle
conoscenze tecnico-scientifiche, al fine di fornire indicazioni  alle
strutture territoriali preposte al  monitoraggio  e  alle  competenti
autorita' locali;
  Ritenuto che  le  suddette  linee  guida  debbano  essere  adottate
attraverso la loro pubblicazione nei Rapporti dell'Istituto superiore
di  sanita'  quali  criteri  di  indirizzo  per  l'effettuazione  dei
monitoraggi in caso di presenza di Ostreopsis ovata e Cianobatteri;
  Viste le linee guida «Ostreopsis cf.  ovata:  linee  guida  per  la
gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in  relazione
a balneazione e altre attivita' ricreative», pubblicate dall'Istituto
superiore di sanita' nel  rapporto  Istisan  n.  14/19  e  successivi
aggiornamenti e le linee guida  «Cianobatteri:  linee  guida  per  la
gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in  relazione
a balneazione e altre attivita' ricreative», pubblicate dall'Istituto
superiore di sanita' nel  rapporto  Istisan  n.  14/20  e  successivi
aggiornamenti;
  Considerato, altresi', che il Ministero della salute ha  sviluppato
il Portale delle Acque, attraverso il quale si  possono  visualizzare
tutte le aree di balneazione, coi dati relativi al monitoraggio della
stagione  balneare  in  corso  e  quelle  precedenti,  lo  stato   di
balneabilita' in tempo reale e le informazioni ambientali riguardanti
il profilo di costa di ogni singola area;
  Ritenuto  di  ottimizzare  e   velocizzare   l'acquisizione   delle
informazioni sanitarie e  ambientali  che  coinvolgono  il  Ministero
della  salute  e  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la  protezione  e  la
ricerca ambientale e i Comuni, attraverso un utilizzo piu' ampio  del
Portale delle  acque  del  Ministero  della  salute,  come  strumento
divulgativo pubblico nonche' di scambio delle predette  informazioni,
al  fine  di  assicurare  una  maggiore  e  tempestiva  diffusione  e
condivisione delle stesse;
  Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 6 del citato  decreto  del
30 marzo 2010 ampliando le possibilita'  di  acquisizione  telematica
delle predette informazioni sanitarie  e  ambientali,  attraverso  un
maggiore utilizzo del Portale della Acque del Ministero della salute,
onde agevolare lo scambio  delle  informazioni  tra  tutti  gli  enti
coinvolti, garantendo una maggiore  tempestivita'  nella  fruibilita'
delle stesse, anche da parte dei cittadini;

                              Decreta:

                               Art. 1


           Modifiche al decreto ministeriale 30 marzo 2010

  1. Al decreto ministeriale 30 marzo 2010 citato  in  premessa  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 3
      1. Qualora il profilo delle acque  di  balneazione  indichi  un
potenziale  di  proliferazione  cianobatterica   o   di   macroalghe,
fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e le  Province  autonome
provvedono ad effettuare  un  monitoraggio  adeguato  per  consentire
un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo:
        a)  i  criteri  individuati  nelle  linee  guida  «Ostreopsis
cf ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli  ambienti
marino  costieri  in  relazione  a  balneazione  e  altre   attivita'
ricreative»,  pubblicate  dall'Istituto  superiore  di  sanita'   nel
rapporto Istisan n. 14/19 e  successivi  aggiornamenti,  consultabili
sul sito web www.iss.it ;
        b) i criteri individuati  nelle  linee  guida  «Cianobatteri:
linee guida per la gestione delle  fioriture  di  cianobatteri  nelle
acque di balneazione», pubblicate dall'Istituto superiore di  sanita'
nel  rapporto  Istisan   n.   14/20   e   successivi   aggiornamenti,
consultabili sul sito web http://www.iss.it ;
        c) i protocolli operativi realizzati dall'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale in  collaborazione  con  le
Agenzie regionali protezione ambientale  consultabili  sul  silo  web
http://www.isprambiente.it ».
    b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 6
      1. Le Regioni  e  le  Province  autonome  trasmettono  per  via
telematica le informazioni di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto
legislativo  30  maggio  2008,  n.   116,   tramite   una   specifica
funzionalita' del Portale Acque del Ministero della salute.
      2.  L'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
ambientale, ogni anno, prima  dell'inizio  della  stagione  balneare,
aggiorna le codifiche dei distretti idrografici,  delle  sotto-unita'
dove esistenti, delle specifiche aree  protette,  nonche'  dei  corpi
idrici associati all 'elenco  delle  acque  di  balneazione  e  della
relativa anagrafica di cui alla tabella 1  dell'allegato  F,  tramite
una specifica funzionalita' del Portale  Acque  del  Ministero  della
salute.
      3. Il Ministero della salute, in attuazione di quanto  previsto
all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  l'accesso  ai  dati  disponibili  sul  Portale  Acque  del
Ministero della salute relativi ai profili delle acque di balneazione
di cui all'allegato  E,  nonche'  alle  informazioni  sulla  stagione
balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F.
      4. Ai sensi dell'art. 15  del  decreto  legislativo  30  maggio
2008, n. 116, i Comuni trasmettono per via telematica i provvedimenti
di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta
la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e
alle analisi, tramite una specifica funzionalita' del  Portale  Acque
del Ministero della salute, secondo le modalita'  operative  definite
con  provvedimento   congiunto   della   direzione   generale   della
prevenzione   sanitaria   e   della    direzione    generale    della
digitalizzazione,  del  sistema   informativo   sanitario   e   della
statistica  del  Ministero  della  salute  da  pubblicare  sul   sito
istituzionale del predetto Ministero.»
    c) sono abrogati l'Allegato B - Cianobatteri  e  l'Allegato  C  -
Linee guida -  Gestione  del  rischio  associato  alle  fioriture  di
Ostreopsis ovata nelle coste italiane.
                               Art. 2


                       Invarianza finanziaria

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
                               Art. 3


                      Disposizioni transitorie

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  sino  alla
data del 31 ottobre 2018 i Comuni possono trasmettere i provvedimenti
di divieto e  di  revoca  del  divieto  di  balneazione  sia  con  le
modalita' previste dall'art. 6, comma 4, del citato  decreto  del  30
marzo  2010  che  secondo  le  modalita'   operative   definite   nel
provvedimento di cui all'art. 6, comma 4, del citato decreto  del  30
marzo 2010, come sostituito dal presente decreto.
                               Art. 4


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.

    Roma, 19 aprile 2018

                                             Il Ministro della salute
                                                     Lorenzin       

  Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio
         e del mare         
          Galletti           

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2018
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2901

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