MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 aprile 2018
Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri
per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e
specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE,
relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione».
(18A05529)
(GU n.196 del 24-8-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante
«Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva
76/160/CEE» e in particolare:
l'art. 14, comma 3, che dispone che ai fini dell'integrazione dei
dati sanitari relativi allo stato delle acque di balneazione e dei
dati ambientali sui programmi di miglioramento, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
vengono stabilite le modalita' dirette a realizzare forme comuni di
trattamento dei dati in possesso di ciascuna amministrazione e
garantirne la pubblicita';
l'art. 15, ove si prevede l'obbligo per i Comuni di assicurare
che una serie di informazioni al pubblico sulle acque di balneazione
siano divulgate e messe a disposizione con tempestivita' durante la
stagione balneare e che le Autorita' competenti, ciascuna per la
parte di propria competenza, utilizzino adeguati mezzi e tecnologie
di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con
tempestivita' dette informazioni;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante
«Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle
acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto»;
Visto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale», che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77,
il raggiungimento di obiettivi di qualita' ambientale;
Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2010,
recante «Definizione dei criteri per determinare il divieto di
balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della
direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle
acque di balneazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
maggio 2010, n. 119, Supplemento ordinario n. 97, e in particolare:
l'art. 1, comma 2, che prevede che con provvedimento del
Ministero della salute di intesa con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, possono essere aggiornate le
norme tecniche contenute negli allegati al presente decreto, in
relazione a modifiche della disciplina comunitaria ed all'evoluzione
delle conoscenze tecnico-scientifiche;
l'art. 3, che prevede qualora il profilo delle acque di
balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o
di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, che le Regioni e le
Province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato
per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute
secondo quanto previsto nell'allegato B - Cianobatteri e successive
modificazioni per i cianobatteri ed adottando i criteri contenuti
nelle linee guida del Ministero della salute su Ostreopsis ovata di
cui all'allegato C- Linee guida - Gestione del rischio associato alle
fioriture di Ostreopsis ovata nelle coste italiane e successive
modificazioni ed i protocolli operativi realizzati dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione
con le Agenzie regionali protezione ambientale, consultabili
rispettivamente sui siti web www.ministerosalute.it www.iss.it e
www.isprambiente.it ;
l'art. 6, ove sono disciplinate le modalita' di trasmissione
delle informazioni sanitarie e ambientali che coinvolgono il
Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale e i Comuni;
Ritenuto di aggiornare le procedure operative per la gestione delle
proliferazioni delle predette specie algali potenzialmente tossiche
(Cianobatteri e Ostreopsis ovata), in relazione all'evoluzione delle
conoscenze tecnico-scientifiche, al fine di fornire indicazioni alle
strutture territoriali preposte al monitoraggio e alle competenti
autorita' locali;
Ritenuto che le suddette linee guida debbano essere adottate
attraverso la loro pubblicazione nei Rapporti dell'Istituto superiore
di sanita' quali criteri di indirizzo per l'effettuazione dei
monitoraggi in caso di presenza di Ostreopsis ovata e Cianobatteri;
Viste le linee guida «Ostreopsis cf. ovata: linee guida per la
gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione
a balneazione e altre attivita' ricreative», pubblicate dall'Istituto
superiore di sanita' nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi
aggiornamenti e le linee guida «Cianobatteri: linee guida per la
gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione
a balneazione e altre attivita' ricreative», pubblicate dall'Istituto
superiore di sanita' nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi
aggiornamenti;
Considerato, altresi', che il Ministero della salute ha sviluppato
il Portale delle Acque, attraverso il quale si possono visualizzare
tutte le aree di balneazione, coi dati relativi al monitoraggio della
stagione balneare in corso e quelle precedenti, lo stato di
balneabilita' in tempo reale e le informazioni ambientali riguardanti
il profilo di costa di ogni singola area;
Ritenuto di ottimizzare e velocizzare l'acquisizione delle
informazioni sanitarie e ambientali che coinvolgono il Ministero
della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale e i Comuni, attraverso un utilizzo piu' ampio del
Portale delle acque del Ministero della salute, come strumento
divulgativo pubblico nonche' di scambio delle predette informazioni,
al fine di assicurare una maggiore e tempestiva diffusione e
condivisione delle stesse;
Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 6 del citato decreto del
30 marzo 2010 ampliando le possibilita' di acquisizione telematica
delle predette informazioni sanitarie e ambientali, attraverso un
maggiore utilizzo del Portale della Acque del Ministero della salute,
onde agevolare lo scambio delle informazioni tra tutti gli enti
coinvolti, garantendo una maggiore tempestivita' nella fruibilita'
delle stesse, anche da parte dei cittadini;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 30 marzo 2010
1. Al decreto ministeriale 30 marzo 2010 citato in premessa sono
apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3
1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un
potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe,
fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e le Province autonome
provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire
un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo:
a) i criteri individuati nelle linee guida «Ostreopsis
cf ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti
marino costieri in relazione a balneazione e altre attivita'
ricreative», pubblicate dall'Istituto superiore di sanita' nel
rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili
sul sito web www.iss.it ;
b) i criteri individuati nelle linee guida «Cianobatteri:
linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle
acque di balneazione», pubblicate dall'Istituto superiore di sanita'
nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti,
consultabili sul sito web http://www.iss.it ;
c) i protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le
Agenzie regionali protezione ambientale consultabili sul silo web
http://www.isprambiente.it ».
b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6
1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via
telematica le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116, tramite una specifica
funzionalita' del Portale Acque del Ministero della salute.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare,
aggiorna le codifiche dei distretti idrografici, delle sotto-unita'
dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonche' dei corpi
idrici associati all 'elenco delle acque di balneazione e della
relativa anagrafica di cui alla tabella 1 dell'allegato F, tramite
una specifica funzionalita' del Portale Acque del Ministero della
salute.
3. Il Ministero della salute, in attuazione di quanto previsto
all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare l'accesso ai dati disponibili sul Portale Acque del
Ministero della salute relativi ai profili delle acque di balneazione
di cui all'allegato E, nonche' alle informazioni sulla stagione
balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F.
4. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116, i Comuni trasmettono per via telematica i provvedimenti
di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta
la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e
alle analisi, tramite una specifica funzionalita' del Portale Acque
del Ministero della salute, secondo le modalita' operative definite
con provvedimento congiunto della direzione generale della
prevenzione sanitaria e della direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della
statistica del Ministero della salute da pubblicare sul sito
istituzionale del predetto Ministero.»
c) sono abrogati l'Allegato B - Cianobatteri e l'Allegato C -
Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di
Ostreopsis ovata nelle coste italiane.
Art. 2
Invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla
data del 31 ottobre 2018 i Comuni possono trasmettere i provvedimenti
di divieto e di revoca del divieto di balneazione sia con le
modalita' previste dall'art. 6, comma 4, del citato decreto del 30
marzo 2010 che secondo le modalita' operative definite nel
provvedimento di cui all'art. 6, comma 4, del citato decreto del 30
marzo 2010, come sostituito dal presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 19 aprile 2018
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2018
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2901
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venerdì 24 agosto 2018
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 19 aprile 2018 Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione». (18A05529) (GU n.196 del 24-8-2018)
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