Translate

venerdì 24 agosto 2018

TAR 2018: chiesto ‘'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto della Questura di Roma del 16 aprile 2008, notificato il maggio 2008 di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo.’ Pubblicato il 23/07/2018 N. 08316/2018 REG.PROV.COLL. N. 10588/2008 REG.RIC.





TAR 2018: chiesto ‘'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto della Questura di Roma del 16 aprile 2008, notificato il maggio 2008 di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo.’


Pubblicato il 23/07/2018

N. 08316/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10588/2008 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10588 del 2008, proposto da
xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Maria Cicero, Fabio La Piano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di Santa Costanza, 27;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del decreto della Questura di Roma del 16 aprile 2008, notificato il maggio 2008 di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso notificato il 21 ottobre 2008 e depositato il successivo 19 novembre, il sig. xxx xxx ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Roma del 16 aprile 2008 con cui è stata respinta l’istanza volta al rilascio della licenza di porto fucile per tiro a volo essendo emersi i seguenti precedenti penali:

- sentenza di condanna della Corte d’Appello di Roma emessa in data 18 aprile 1996 ad anni 2 e mesi 2 di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per anni 2 per il reato di peculato continuato e distruzione di atti veri;

- nonostante l’ordinanza di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 15 novembre 2007, l’istante è stato ritenuto, per la natura dei reati, soggetto inaffidabile circa il corretto uso delle armi.

2. Il ricorso è affidato a due motivi di diritto con cui si deduce:

I. Violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per insufficiente motivazione;

II. Violazione dell’art. 43 t.u.l.p.s. ed eccesso di potere per incongruenza della motivazione e contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, in quanto unico fondamento della valutazione dell’amministrazione risulta essere una sentenza di condanna del 1996 per fatti risalenti agli anni 1987-1988, del tutto avulsi dall’utilizzo delle armi, e per la quale è stata già concessa la riabilitazione.

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.

4. All’esito della camera di consiglio del 13 dicembre 2008 è stata accolta la domanda di sospensiva ai fini del riesame.

5. All’esito della pubblica udienza del 6 giugno 2017, con ordinanza n. 9711/2017, sono stai chiesti all’amministrazione documentati chiarimenti in merito all’esito del riesame, ma l’amministrazione non ha adempiuto all’ordine istruttorio.

6. Alla pubblica udienza dell’ 8maggio 2018 la causa è passata, infine, in decisione.

7. Il ricorso è fondato.

Come più volte affermato da questa Sezione, in materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l'uso delle armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (ex plurimis, Con. St., VI, 6 aprile 2010, n. 1925).

La legislazione affida all'autorità di pubblica sicurezza, infatti, il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.

Ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento (art. 11 e 43, R.D. n. 773/1931), il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (T.A.R. Liguria, II, 23 ottobre 2009, n. 2969).

Infatti, ai sensi dell’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.

Nel nostro ordinamento, secondo lo stesso insegnamento del giudice di ultima istanza, “l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve, infatti, considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica” (così, da ultimo, Cons. St, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404).

Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014).

8. Nel caso in esame, tuttavia, come già rilevato in sede cautelare, il diniego di licenza di porto di fucile si fonda unicamente su una condanna, ormai, risalente, per fattispecie di reato non attinenti all’uso delle armi, e per la quale, al momento dell’emissione del gravato decreto, era già intervenuta ordinanza di riabilitazione.

9. La valutazione svolta dalla Questura di Roma, in ordine alla carenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, è, pertanto, a giudizio del collegio, affetta da un manifesto vizio di illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere per erroneità e difetto di istruttoria.

10. Né d’altra parte argomenti contrari possono ricavarsi dal disposto riesame, dovendosi semmai desumere, dal contegno tenuto dall’amministrazione in sede istruttoria, essendo rimasto inadempiuto l’ordine di chiarimenti impartito dal collegio, argomenti di prova a favore di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

11. In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del gravato decreto.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato decreto.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000 (euro mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Francesca Romano
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

Nessun commento: