TAR 2018: chiesto
‘'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto
della Questura di Roma del 16 aprile 2008, notificato il maggio 2008
di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di
fucile per tiro a volo.’
Pubblicato il
23/07/2018
N. 08316/2018
REG.PROV.COLL.
N. 10588/2008
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 10588 del 2008, proposto da
xxx xxx,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Maria Cicero, Fabio La
Piano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di
Santa Costanza, 27;
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio
eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma non
costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
dell’efficacia
del decreto della
Questura di Roma del 16 aprile 2008, notificato il maggio 2008 di
rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile
per tiro a volo.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 la dott.ssa Francesca
Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso
notificato il 21 ottobre 2008 e depositato il successivo 19 novembre,
il sig. xxx xxx ha adito questo Tribunale al fine di ottenere
l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Roma del
16 aprile 2008 con cui è stata respinta l’istanza volta al
rilascio della licenza di porto fucile per tiro a volo essendo emersi
i seguenti precedenti penali:
- sentenza di
condanna della Corte d’Appello di Roma emessa in data 18 aprile
1996 ad anni 2 e mesi 2 di reclusione e interdizione dai pubblici
uffici per anni 2 per il reato di peculato continuato e distruzione
di atti veri;
- nonostante
l’ordinanza di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma
del 15 novembre 2007, l’istante è stato ritenuto, per la natura
dei reati, soggetto inaffidabile circa il corretto uso delle armi.
2. Il ricorso è
affidato a due motivi di diritto con cui si deduce:
I. Violazione
dell’art. 3, l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per insufficiente
motivazione;
II. Violazione
dell’art. 43 t.u.l.p.s. ed eccesso di potere per incongruenza della
motivazione e contraddittorietà tra atti della stessa
amministrazione, in quanto unico fondamento della valutazione
dell’amministrazione risulta essere una sentenza di condanna del
1996 per fatti risalenti agli anni 1987-1988, del tutto avulsi
dall’utilizzo delle armi, e per la quale è stata già concessa la
riabilitazione.
3. L’amministrazione
si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
4. All’esito della
camera di consiglio del 13 dicembre 2008 è stata accolta la domanda
di sospensiva ai fini del riesame.
5. All’esito della
pubblica udienza del 6 giugno 2017, con ordinanza n. 9711/2017, sono
stai chiesti all’amministrazione documentati chiarimenti in merito
all’esito del riesame, ma l’amministrazione non ha adempiuto
all’ordine istruttorio.
6. Alla pubblica
udienza dell’ 8maggio 2018 la causa è passata, infine, in
decisione.
7. Il ricorso è
fondato.
Come più volte
affermato da questa Sezione, in materia di autorizzazioni di polizia
inerenti il porto e l'uso delle armi, l'autorità di pubblica
sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43 del
T.U.L.P.S., di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la
persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti
ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una
efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse
pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (ex plurimis, Con.
St., VI, 6 aprile 2010, n. 1925).
La legislazione
affida all'autorità di pubblica sicurezza, infatti, il compito di
valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare
armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del
provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, onde
prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della
pubblica sicurezza.
Ne consegue che, in
base al quadro normativo di riferimento (art. 11 e 43, R.D. n.
773/1931), il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a
dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi
negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale
affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi
possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari
o personali (T.A.R. Liguria, II, 23 ottobre 2009, n. 2969).
Infatti, ai sensi
dell’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., “Il prefetto ha facoltà di
vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti,
denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute
capaci di abusarne”.
Nel nostro
ordinamento, secondo lo stesso insegnamento del giudice di ultima
istanza, “l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve,
infatti, considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di
tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta
di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non
sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi
che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni
sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e
perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza
pubblica” (così, da ultimo, Cons. St, sez. III, 23 maggio 2017, n.
2404).
Pertanto, la revoca
o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base
di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità
dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza
anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n.
5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro
oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni
personali del soggetto che non assumano rilevanza penale,
concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi,
da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso
delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014).
8. Nel caso in
esame, tuttavia, come già rilevato in sede cautelare, il diniego di
licenza di porto di fucile si fonda unicamente su una condanna,
ormai, risalente, per fattispecie di reato non attinenti all’uso
delle armi, e per la quale, al momento dell’emissione del gravato
decreto, era già intervenuta ordinanza di riabilitazione.
9. La valutazione
svolta dalla Questura di Roma, in ordine alla carenza dei requisiti
richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, è, pertanto, a
giudizio del collegio, affetta da un manifesto vizio di illegittimità
sotto il profilo dell’eccesso di potere per erroneità e difetto di
istruttoria.
10. Né d’altra
parte argomenti contrari possono ricavarsi dal disposto riesame,
dovendosi semmai desumere, dal contegno tenuto dall’amministrazione
in sede istruttoria, essendo rimasto inadempiuto l’ordine di
chiarimenti impartito dal collegio, argomenti di prova a favore di
parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
11. In conclusione,
per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto con
conseguente annullamento del gravato decreto.
12. Le spese di lite
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato decreto.
Condanna la
resistente amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente,
delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000
(euro mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Germana Panzironi,
Presidente
Alessandro
Tomassetti, Consigliere
Francesca Romano,
Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Francesca Romano
Germana Panzironi
IL SEGRETARIO
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