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venerdì 24 agosto 2018

Tar 2018: “Ciò malgrado, la ricorrente ha dovuto attendere ben dieci anni prima di poter partecipare al corso di formazione, prodromico alla nomina quale vice ispettore del corpo di polizia penitenziaria” Pubblicato il 06/06/2018 N. 06336/2018 REG.PROV.COLL. N. 03264/2015 REG.RIC.




Tar 2018: “Ciò malgrado, la ricorrente ha dovuto attendere ben dieci anni prima di poter partecipare al corso di formazione, prodromico alla nomina quale vice ispettore del corpo di polizia penitenziaria”




Pubblicato il 06/06/2018

N. 06336/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03264/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3264 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
XXX XXX, rappresentata e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, 63;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:

del decreto, adottato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in una data compresa tra quella di pubblicazione della graduatoria finale del corso di formazione per Vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria (15.12.2014) e quella in cui gli allievi Vice – Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno prestato giuramento (18.12.2014), con cui la Sig.ra XXX XXX è stata nominata “Vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria”, nella sola parte in cui stabilisce la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di tale nomina presumibilmente dalla data prossima e, comunque, successiva a quella in cui il corso di formazione per Vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria è terminato (fine dell'anno 2014), ancorché non conosciuto negli estremi;

di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto”.

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO

di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, da riconoscersi in forma specifica e/o da individuarsi nella misura di giustizia ovvero che saranno quantificati in corso di causa;

E CON MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 4/06/2015:

- del decreto, adottato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in data 18 dicembre 2014 con cui la Sig.ra XXX XXX è stata nominata “Vice ispettore del corpo di Polizia Penitenziaria”, nella sola parte in cui stabilisce che la ricorrente è immessa nel ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza 18 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443”, depositato in giudizio dalla parte resistente in data 18 marzo 2015;

- per quanto occorrer possa e nei limiti di cui si dirà del bando di “concorso pubblico a n. 448 posti di allievo Vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria”, indetto con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in data 12.12.1996, e pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – n. 9 del 31.01.1997;

- nonché di ogni altro antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;

E CON I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IL 14/03/2018:

- del P.D.G. del 03.10.2017, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 05.12.2017 al n. 07933, notificato con nota del 13 gennaio 2018, con il quale la ricorrente è stata promossa, e quindi nominata, alla qualifica di “Ispettore” del Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica dal 19.12.2016.

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto”.

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO

di tutti i danni subiti e subendi dall’odierna ricorrente, da riconoscersi in forma specifica e/o da individuarsi nella misura di giustizia ovvero che saranno quantificati in corso di causa;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso e con i motivi aggiunti in epigrafe la Sig.ra XXX XXX, entrata a far parte della polizia penitenziaria con la qualifica di “agente” in data 28.09.1998, espone che in seguito al superamento delle prove di cui al “concorso pubblico a n. 448 posti di allievo vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria”, indetto con d.m. del 12.12.1996 e pubblicato in G.U.R.I. n.9 del 31.01.1997, ne veniva dichiarata vincitrice con provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 9.07.2001.

Con nota prot. n. 501/F/448 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 28.08.2001 la ricorrente veniva convocata a presentarsi in data 11.10.2001 presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Personale di Parma ai fini della frequenza, quale allievo Vice – Ispettore, del corso di formazione tecnico – professionale di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 443 del 1992.

Tuttavia, atteso lo stato di gravidanza della ricorrente, sulla base dell’istanza presentata in data 11.10.2001 prot.5072, la stessa otteneva dalla Direzione della Scuola di Formazione e Aggiornamento del Personale di astenersi dal lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett a) d. lgs. 151/2001, fino alla data del 30.10.2001. Quindi con decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 30.10.2001, notificato il 6.11.2001, le veniva comunicato che, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.lgs. 443/1992, le sarebbe stato riservato “uno dei 104 posti previsti dall’assunzione di cui sopra”.

Ciò malgrado, la ricorrente ha dovuto attendere ben dieci anni prima di poter partecipare al corso di formazione, prodromico alla nomina quale vice ispettore del corpo di polizia penitenziaria: il concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, indetto in data 6 febbraio 2003 – dopo il primo rinvio della prova preselettiva (svolta dall’11 al 29 febbraio 2004) e dopo una serie di pronunzie giurisprudenziali che acclaravano l’illegittimità delle stesse per violazione dell’art.7 comma 3 del Bando di concorso, a seguito della rinnovazione della prova preselettiva nel 2008 - si concludeva infatti (anche a seguiti di ulteriori ricorsi proposti innanzi al Tar Lazio avverso le modalità di espletamento delle prove orali) solo in data 15.12.2013, allorquando veniva pubblicata la graduatoria degli allievi vice ispettori, ammessi a frequentare il corso preordinato alla formazione tecnico – professionale. Terminato il corso di formazione e pubblicata la relativa graduatoria, analogamente agli altri vice ispettori che hanno frequentato il medesimo corso la ricorrente veniva quindi nominata vice ispettore del corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza dalla data del giuramento (18 dicembre 2014), con notevole ritardo rispetto sia rispetto alle proprie aspettative che ai ragionevoli tempi di durata del concorso, atteso che la predetta è risultata vincitrice del concorso a 448 posti di allievo ispettore della polizia penitenziaria addirittura in data 9.07.2001.

Successivamente, espletati due anni di servizio effettivo, la ricorrente otteneva la nomina ad Ispettore, con decorrenza dal 19.12.2016, senza che l’amministrazione, nel determinare la decorrenza degli effetti delle nomine, abbia in alcun modo tenuto conto della peculiare situazione sofferta dalla sig.ra XXX, in ragione del proprio stato di gravidanza, per essere stata ammessa a seguire il corso formativo ben 11 anni dopo.

Avverso tali provvedimenti la ricorrente, impugnati rispettivamente con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, ha dedotto profili di violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 41 della Carta dei diritti fondamentali; violazione degli artt. 3,31,37, 51 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 ss. l. n. 241/90; d.m. 20 novembre 1995, n. 540; art. 11 d.p.r. 487/94; d.m. 21 luglio 1998, n. 297); violazione e falsa applicazione di legge (artt. 25; 27 d.lgs. 443/1992); violazione del principio di giusto procedimento; eccesso di potere per disparità di trattamento; difetto di presupposto; illogicità manifesta.

Inoltre, ha formulato domanda di risarcimento del danno – sia in forma specifica ex art. 2058 c.c. con retrodatazione della nomina quantomeno agli effetti giuridici che per equivalente, per inosservanza del termine di conclusione del procedimento - ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 bis della legge n.241/1990, d.m. n.540/1995 e 11 d.P.R.n.487/1994, che ha costretto la ricorrente ad attendere ben 17 anni per ottenere la nomina a Vice ispettore rispetto ai colleghi che hanno vinto il medesimo concorso, la cui nomina è intervenuta, dopo il corso di formazione, nell’aprile 2003.

Quale ulteriore voce di danno, inoltre, ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per le chance di carriera perdute in ragione del patologico ritardo nello svolgimento della procedura concorsuale descritta, da quantificarsi in corso di causa e/o da liquidarsi pure in via equitativa dal Giudice.

L’amministrazione si è costituita in giudizio depositando memoria e documentazione e nell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso e i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.

Espone la ricorrente che, in quanto vincitrice del "concorso pubblico a n. 448 posti di allievo vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria", dimissionaria dal corso di formazione a causa della propria gravidanza, una volta concluso con esito positivo il successivo corso di formazione al quale veniva ammessa ai sensi dell’art.27, comma 2, d.lgs. 443/1992 - corso che aveva inizio solo nel novembre del 2013, all'esito della conclusione del "concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria”- l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscerle la retrodatazione della nomina di vice-ispettore con la medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti risultarono vincitori della suindicata procedura concorsuale, cioè nell’aprile 2003 e non solo in data 14 dicembre 2014.

Argomenta la ricorrente che sarebbe illegittimo, oltre che irragionevole, non attribuire alla lavoratrice madre, vincitrice del concorso, dimessa dal relativo corso di formazione tecnico-professionale in ragione del proprio stato di gravidanza, la medesima decorrenza degli effetti della nomina riconosciuta ai colleghi di sesso maschile vincitori del medesimo concorso ed ammessi al relativo corso formativo. Non riconoscere tale retrodatazione comporterebbe violazione del principio di cui all’art. 3 Cost., che vieta qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso e con ciò, quindi, ogni trattamento meno favorevole legato allo stato di gravidanza e alla condizione di madre, oltre che la connessa violazione degli artt. 31 e 37 Cost., posti a tutela della donna lavoratrice, cui sono assegnati gli stessi diritti che spettano al lavoratore. Senza, peraltro, considerare che neppure sarebbe rispettata l'imparzialità dell'Amministrazione, come tutelata dall'art. 97 Cost., nei confronti del proprio personale, il quale verrebbe nel caso di specie illegittimamente e irragionevolmente discriminato.

Così opinando, la dimissione dal corso di formazione cagionata dallo stato di maternità si rifletterebbe, quindi, in un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori di sesso maschile ammessi al primo corso, giacché questi ultimi hanno la possibilità di completare e di accedere al ruolo, percependo la relativa retribuzione, ben prima che la loro collega di sesso femminile, costretta, invece, ad attendere la partenza, incerta perlomeno nel quando, del secondo corso.

Senza peraltro tenere in conto che tale illegittimità risulterebbe ulteriormente confermata dal fatto che l'art. 18, comma 5, d.lgs 443/92 – riguardante il concorso per vice sovrintendente - per il caso di concorrenti dimessi per infermità contratta durante il corso ovvero per infermità dipendente da causa di servizio ed ammessi al primo corso utile stabilisce espressamente che gli stessi siano promossi "con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso" dal quale sono stati dimessi.

Sarebbe quindi manifestamente ingiusta e ingiustificabile la discriminazione in peius operata dal legislatore che, nel prevedere la predetta espressa decorrenza in favore dei concorrenti dimessi per infermità, attribuisce maggior rilievo a tale condizione, piuttosto che a quella, pur costituzionalmente protetta, della donna lavoratrice in stato di gravidanza. Ciò determina una duplice discriminazione per le donne, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, sia rispetto ai colleghi di sesso maschile, ma anche rispetto a coloro i quali per infermità abbiano dovuto frequentare il successivo corso di formazione utile: proprio il fatto che tale determinazione sia stata specificamente prevista per il caso di infermità, ed in considerazione della normativa che tutela le lavoratrici donne nel periodo di maternità, è chiaro che debba darsi alla legge una lettura costituzionalmente orientata e quindi sembra logico ed in linea con il sistema ritenere che, in caso di maternità, la lavoratrice donna deve dimettersi e frequenterà il corso successivo, ma che ciononostante gli effetti dovranno essere retrodatati, consentendo alla stessa, quantomeno a sotto il profilo giuridico, di ottenere la medesima decorrenza dei proprio colleghi di concorso.

In via subordinata, la ricorrente argomenta l’illegittimità degli impugnati decreti di nomina, in quanto l’amministrazione – sulla base della previsione di cui all'Allegato n. 5 del D.M. 20 novembre 1995, n. 540, secondo cui il concorso del 2003 si sarebbe dovuto concludere entro il termine massimo di 780 giorni, computati dalla fase di predisposizione del bando a quella di pubblicazione della graduatoria di merito e considerando anche il periodo di diciotto mesi relativo alla frequenza del corso di formazione - con il provvedimento impugnato avrebbe dovuto stabilire la decorrenza degli effetti della nomina della Sig.ra XXX a decorrere dal maggio 2007 o, comunque, in un periodo di molto antecedente rispetto a quello effettivo. E ciò a prescindere dalla previsione di cui all'art. 15, comma 3 del bando di concorso (presente in entrambi i bandi) secondo cui "I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori con decreto dell'amministrazione penitenziaria nel ruolo degli ispettori

del Corpo di Polizia Penitenziaria e sono avviati a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale, con le modalità di cui all'art. 25 d.lgs. 443/1992 al termine del quale una volta superati gli esami finali sono nominati vice ispettori in prova nel Corpo stesso".

Se, infatti, la decorrenza della nomina indicata nei provvedimenti impugnati è prevista in applicazione di un'espressa disposizione del bando di concorso, ciò non esclude, in ossequio ai generali principi di ragionevole durata del procedimento e di uguaglianza e par condicio, una diversa decorrenza della nomina per le ipotesi in cui il concorso si sia concluso con un abnorme ritardo per fatto imputabile alla illegittima condotta tenuta dall'Amministrazione.

In via ulteriormente subordinata, ha proposto istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale stante l’illegittimità dell’art. 25 e 27 d.lgs. 443/1992 nella parte in cui non prevedono che gli allievi ispettori di sesso femminile, dimessi per maternità dal relativo corso di formazione, siano immessi nel ruolo con la medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti sono risultati vincitori della medesima procedura concorsuale.

La censure dedotte non possono trovare accoglimento.

Va premesso che la vicenda in esame non può essere equiparata alle fattispecie, oggetto di pronunzie giurisprudenziali favorevoli, in cui la mancata tempestiva partecipazione al corso di formazione è imputabile ad illegittimi provvedimenti di esclusione, poi annullati: nella fattispecie in trattazione, infatti, infatti, il motivo per cui la ricorrente non ha partecipato al corso rientra, indubbiamente, nella sfera della propria disponibilità e delle scelte individuali.

Ciò detto, rileva il Collegio che – come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo - non risulta, nella normativa vigente, alcuna disposizione volta a consentire la retrodatazione degli effetti giuridici della nomina delle allieve che abbiano dovuto posticipare la frequenza del corso in ragione della gravidanza alla data in cui avrebbero potuto conseguire la nomina stessa, qualora detto evento non si fosse verificato (e cioè alla data del giuramento e conseguente immissione in graduatoria del corso di formazione, secondo quanto previsto dall’art.25 comma 2. D.lgs. 443/92, al quale avrebbero potuto partecipare se la gravidanza non si fosse verificata).

In particolare, la previsione di cui all’art. 27, comma 2, d.lgs. 443/1992, si limita a prevedere che “Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri”, senza prevedere alcunchè con riguardo alla retrodatazione del provvedimento di nomina, in maniera del tutto analoga a quanto previsto con riferimento agli allievi di sesso maschile che si trovino a dover interrompere il corso, secondo quanto previsto dall’art.27 comma 1 lett. c), “ per infermità contratta durante il corso o infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità”. Al riguardo, quanto alle conseguenze giuridiche della “dimissione” dal corso di formazione nei casi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443 il Consiglio di Stato, sez.III, sent.00498/2018 ha ritenuto – con argomentazioni ritenute condividibili dal Collegio - che “deve escludersi che il ricorrente possa traslare sull’amministrazione le conseguenze (..) della sua assenza dal servizio” che di norma “avrebbe dovuto comportare, piuttosto, l’applicazione della regola generale per cui le assenze “per qualsiasi motivo” diverso dall’adempimento del dovere determinano la dimissione dal corso”, tranne che nelle ipotesi in cui l’assenza sia riconducibile alla particolarissima tipologia delle assenze determinate “dall’adempimento di un dovere”: ne consegue che, tanto in ipotesi di dimissioni per malattia quanto in caso di assenza per maternità, il legislatore prevede che gli allievi vice ispettori possano, eccezionalmente, essere ammessi a frequentare il primo corso utile, ma non godano della retrodatazione della nomina.

Né può applicarsi alla fattispecie in esame la diversa disciplina dettata dal legislatore con riferimento al concorso per vice soprintendenti, dall’art.18 comma 5 d.lgs. 443/93 ai sensi del quale “Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta durante il corso ovvero per infermità dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso”, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale circa l’inapplicabilità delle eccezioni previste dal legislatore, in materia di retrodazione dei provvedimenti di nomina, a casi non previsti dalla legge (v. di recente Cons. St., sez.IV, n.1618/2018).

Né il Collegio ritiene che in tale disciplina possano ravvisarsi manifesti profili di violazione della Carta costituzionale o della normativa comunitaria a tutela della par condicio e della maternità, che anzi viene specificatamente garantita dal legislatore il quale consente – a titolo di eccezione alla regola, analogamente a quanto riconosciuto ai dipendenti uomini in caso di malattia intervenuta durante il corso - agli allievi e agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, di partecipare al primo corso di formazione utile.

Del resto, se gli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione fanno divieto al legislatore di imporre limiti discriminatori alla libertà di conseguire e scegliere un posto di lavoro e di conservarlo, e gli fanno obbligo di sviluppare una adeguata protettiva attività assistenziale nei riguardi della famiglia, della maternità e dell'infanzia e di determinare modi e forme adatte alla tutela del lavoro stesso, tuttavia non gli vietano di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto dei particolari aspetti che alcuni rapporti di lavoro vengono ad assumere di fronte ad altri, e dettare di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare ed armonizzare tra loro interessi contrastanti (profili che, quanto al diverso trattamento previsto per gli allievi vice ispettori rispetto ai vice soprintendenti, risultano ben evidenziati nella motivazione della sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 7863/2009).

Per quanto rilevato, devono conseguentemente essere respinti anche i motivi aggiunti, con la precisazione – quanto al provvedimento di nomina alla qualifica di “ispettore” del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 19 dicembre 2016 adottata con P.D.G. 3 ottobre 2017, vistato all’UCB il 5 dicembre 2017, al n. 7935 – che il presupposto indefettibile di tale nomina, ai sensi del vigente art. 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è che l’aspirante vice ispettore “abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre il periodo di frequenza del corso di cui all’art. 28”. Trattasi dunque di promozione mediante scrutinio per merito assoluto al quale può essere ammesso esclusivamente il personale che abbia maturato almeno due anni di anzianità di effettivo servizio nella qualifica precedente. Ne consegue, quindi, anche sotto tale profilo la piena legittimità del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

Va quindi esaminata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, configurata come danno da ritardo, ai sensi dell’art.2 bis della legge n.241/1990.

Ed invero, il Collegio non può che convenire con la ricorrente circa la situazione assolutamente paradossale verificatasi nel caso in esame, in cui la ricorrente ha dovuto attendere oltre 12 anni per poter partecipare, dopo la gravidanza, al primo corso di formazione tecnico – professionale per allievo vice ispettore di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 443 del 1992, all’esito del quale, sostenute le prove con esito positivo, ha potuto conseguire la nomina di vice ispettore.

Tuttavia, la domanda deve essere respinta.

Giova innanzitutto rammentare che, quanto alle conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento, la disposizione normativa su cui si fonda la domanda è stata modificata per effetto dell'art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, con l’introduzione del comma 1 bis ai sensi del quale “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.

Ciò, ad avviso del Collegio, costituisce un elemento non trascurabile per ritenere che anche con riferimento al risarcimento del danno di cui al comma 1, e non solo quanto all’indennizzo di cui al comma 1 bis, il rispetto del termine di conclusione del procedimento da parte dell’amministrazione, in tale ambito, vada ponderato con particolare attenzione, alla luce delle ormai connaturate patologie che interessano ormai tutti i concorsi pubblici.

In ogni caso, come anche recentemente ricordato da Cons. Stato Sez. IV, 01-08-2017, n. 3841, la domanda di risarcimento del danno da ritardo della P.A. nel provvedere è ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. Ciò comporta: l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, quali conseguenze automatiche e necessitate del ritardo o del silenzio serbato dall’amministrazione nell'adozione del provvedimento amministrativo, gravando sul danneggiato, secondo l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova ( art. 2697 c.c. ) la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, sul piano oggettivo (la prova del danno e del suo ammontare, l’ingiustizia dello stesso, il nesso causale) ed oggettivo (il dolo o, più spesso, la colpa della P.A.).

Orbene, nel caso in esame il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni fornite nell’articolata memoria dell’amministrazione, secondo cui il ritardo nel consentire alla ricorrente la partecipazione al primo corso di formazione “utile” non è affatto dipeso da una condotta dolosa o colposa dell’amministrazione – essendo stata la ricorrente effettivamente chiamata a partecipare al corso di formazione del concorso del 2003 - bensì dalle vicende giudiziarie che hanno caratterizzato il concorso medesimo, dettagliatamente descritte negli atti di causa e tali non soltanto da escludere il profilo psicologico della fattispecie ma, ancor prima, lo stesso nesso causale, in quanto il lunghissimo lasso di tempo intervenuto prima che potesse effettivamente svolgersi il corso in oggetto è risultato il frutto di sfortunata concatenazione di eventi (impugnazione delle prove preselettive; differenti orientamenti giurisprudenziali in fase cautelare; pronunce di merito che hanno determinato l’annullamento delle prove; decisione nel 2008 dell’amministrazione di ripetere il concorso e nuova impugnativa della fase orale) nella quale, tuttavia – premesso che il danno di cui trattasi è identificato nel ritardo con cui l’amministrazione avrebbe infine reso possibile alla ricorrente la frequenza del primo corso utile ex art.27 comma 2 d.lgs. 443/92- attesa la descritta complessità procedimentale e fattuale che ha interessato il concorso del 2003, non è dato rinvenire condotte dilatorie dell’amministrazione né grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede che giustifichino il risarcimento richiesto (in tal senso anche T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 22-03-2018, n. 419).

In conclusione, anche la domanda risarcitoria ex art.2 bis della legge n.241/90 deve essere respinta.

In considerazione della particolarità della vicenda, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Respinge la domanda di risarcimento del danno ex art.2 bis legge n.241/90.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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