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giovedì 13 settembre 2018

Corte dei Conti 157/2018: " Il ricorrente impugna la nota n. OMISSIS del OMISSIS con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri negava il riconoscimento dei rimborsi richiesti, adducendo che la pensione del ricorrente superava i limiti introdotti medio tempore dal D.L. 21 maggio 2015, n. 65 - poi convertito con L. 109/2015 - con il quale il Governo è intervenuto ancora una volta sul meccanismo perequativo, introducendo nuove e stringenti deroghe alla restituzione dei rimborsi per il biennio 2012-2013 ed all'adeguamento delle pensioni anche per gli anni 2014, 2015 e 2016. 2. Il pensionato ritiene di avere diritto alla perequazione automatica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale del 30 aprile 2015, n. 70, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»”..."


Sezione

EMILIA ROMAGNA
Esito

SENTENZA
Materia

PENSIONI
Anno

2018
Numero

157
Pubblicazione

16/08/2018
Codice ecli

ECLI:IT:CONT:2018:157SGEMR
Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Massimo Chirieleison ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 44446/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto, dal signor OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dagli .. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Udito nella pubblica udienza del 7 giugno 2018, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l’Avv. Alessandro Marelli per il ricorrente.

Fatto e diritto

1. Il ricorrente impugna la nota n. OMISSIS del OMISSIS con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri negava il riconoscimento dei rimborsi richiesti, adducendo che la pensione del ricorrente superava i limiti introdotti medio tempore dal D.L. 21 maggio 2015, n. 65 - poi convertito con L. 109/2015 - con il quale il Governo è intervenuto ancora una volta sul meccanismo perequativo, introducendo nuove e stringenti deroghe alla restituzione dei rimborsi per il biennio 2012-2013 ed all'adeguamento delle pensioni anche per gli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Il pensionato ritiene di avere diritto alla perequazione automatica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale del 30 aprile 2015, n. 70, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»”.

Per dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, l’art. 1 del D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2015, n. 109, ha sostituito la disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013, prevedendo l’attribuzione decrescente degli aumenti, sulla base dell’ammontare del trattamento in godimento, sino ad escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, riducendo ulteriormente i diritti pensionistici quanto all’adeguamento periodico annuale delle prestazioni, prolungandoli fino al 2017.

Il ricorrente evidenzia l’illegittimità costituzionale della nuova disciplina recata dal citato art. 1 del D.L. n. 65/2015, per contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, per violazione degli artt. 2, 3, 36, 38, 117, comma 1, e 136 della Cost., nonché violazione degli art. 1 (certezza del diritto), 6 (giusto processo), 13 (effettività della tutela giurisdizionale), 14 (divieto di discriminazione) e 17 della CEDU e dell’art. 1 del Protocollo aggiuntivo.

Per effetto dell’avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del D. l. n. 201/2011, al ricorrente spetterebbe, quindi, anche per gli anni 2012 e 2013, l’intera rivalutazione prevista dall’originario art. 34, comma 1, della L. n. 448/1998, avendo, l’art. 1 del D.L. n. 65/2015 in esame, inciso su diritti quesiti dei ricorrenti derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.

3. In estrema sintesi, secondo il ricorrente, la norma in esame si discosterebbe dai parametri costituzionali che assicurano la proporzionalità della retribuzione, in caso di pensione della retribuzione differita, alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, comma 1, Cost.) e l’adeguatezza del trattamento previdenziale (art. 38, comma 2, Cost.), introducendo misure disomogenee ed irragionevoli di contenimento o esclusione dell’adeguamento del trattamento pensionistico al costo della vita che non consente più di assicurare le esigenze minime di protezione della persona, in violazione anche del parametro di uguaglianza sostanziale previsto dall’art. 3 Cost., soprattutto in considerazione del continuo reiterarsi di misure di blocco dei trattamenti pensionistici solo apparentemente transitorie, con lesione anche del principio di solidarietà sociale per l’iniquità distributiva del sistema.

4. Con ordinanza a verbale pronunciata nella pubblica udienza del 8 giugno 2017, il giudizio pensionistico veniva sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle già sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 25 e 25 bis, del D.L 201/2011 e successive modificazioni.

5. Con memoria pervenuta il 23 maggio 2018, la Presidenza del consiglio, nel richiamare la sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale, n. 250/2017, emessa il 24 Ottobre 2017, che respingeva le censure di incostituzionalità del decreto-legge n. 65 del 2015 in tema di perequazione delle pensioni, ritenendo che la disposizione censurata ha inteso “dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015”, concludeva per il rigetto del ricorso, avendo applicato le leggi all’epoca vigenti, emanate proprio al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.

6. Nel merito, la Sezione ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. n. 65/2015 prospettata dal ricorrente sia manifestamente infondata.

Come sopra richiamato, la Corte Costituzionale, con sentenza in data 1° dicembre 2017, n. 250, ha infatti dichiarato non fondate, tra l’altro, “le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 – sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, primo comma – quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa – e 136 della Costituzione”.

In particolare, per quanto concerne i parametri evocati in ricorso (artt. 36 e 38 Cost.), la Corte ha ritenuto di escludere che, in capo ai titolari dei trattamenti pensionistici ingiustamente sacrificati dall’originario art. 24 del D.L. n. 201/2011, si fosse determinato un affidamento nell’applicazione della disciplina immediatamente risultante dalla sentenza n. 70/2015, essendo al contrario prevedibile un intervento del legislatore per ridisciplinare la materia e per l’immediatezza con cui tale intervento è avvenuto (punto 6.2.1. della motivazione).

Quanto al requisito della proporzionalità, la Corte ha statuito che “il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente “trascinamento” dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, perseguite dai denunciati commi 25 e 25-bis” (punto 6.3). Le nuove disposizioni incidono in misura marginale sul complessivo trattamento pensionistico, e non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza dei pensionati che godono di un trattamento medio – alto.

La Corte Costituzionale ha inoltre escluso che al blocco della perequazione, ed al conseguente effetto di “trascinamento” per gli anni successivi, possa attribuirsi natura tributaria, realizzando un mero risparmio di spesa, e non una decurtazione del patrimonio del soggetto passivo (punto 6.4). Ne consegue la manifesta infondatezza della prospettata violazione dell’art. 53 Cost., che presuppone la natura tributaria della misura.

La Corte, al punto 6.5 della sentenza in esame, porta ampia esposizione delle ragioni per le quali l’art. 1 del D.L. n. 65/2015 è rispettoso dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (di cui all’art. 3 Cost.) nonché di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (di cui, rispettivamente, all’art. 38, secondo comma, e all’art. 36, primo comma, Cost.), motivazioni alle quali espressamente si rinvia.

In definitiva, i principi menzionati sono rispettati dalla “scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS. Il legislatore ha dunque destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi” (6.5.2).

“Si deve dunque escludere che il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, previsto, per gli anni 2012 e 2013, dai denunciati commi 25, lettera e), e 25-bis, possa pregiudicare l’adeguatezza degli stessi, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita” (6.5.3.1).

“In conclusione, nella costante interazione fra i principi costituzionali racchiusi negli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., si devono rinvenire i limiti alle misure di contenimento della spesa che, in mutevoli contesti economici, hanno inciso sui trattamenti pensionistici. L’individuazione di un equilibrio fra i valori coinvolti determina la non irragionevolezza delle disposizioni censurate” (6.5.4).

Il legislatore ha quindi operato un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 ed in conformità con i parametri costituzionali evocati dai ricorrenti.

All’affermata manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso introduttivo, consegue l’infondatezza nel merito del ricorso proposto.

7. Considerata l’obiettiva controvertibilità della vertenza e la straordinaria incertezza interpretativa della materia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

     La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

RESPINGE

                il ricorso proposto dal ricorrente e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Nulla per le spese di giustizia.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna il 07 giugno 2018

                                                                                       Il giudice

                                                                          (Massimo Chirieleison)

                                                                        f.to Massimo Chirieleison

Depositata in Segreteria il giorno 16/08/2018

            Per Il Direttore di Segreteria

                 (f.to Susanna Barbato)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del ricorrente, dei terzi e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Bologna li 16/08/2018

                                                        Per Il Direttore di Segreteria

                                                            (f.to Susanna Barbato)

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