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giovedì 13 settembre 2018

Corte dei Conti 107/2018: "..Con l’atto introduttivo del giudizio, per quanto qui precipuamente interessa, il ricorrente riferisce di essere ex Brigadiere capo appartenente alla Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto per riforma in data 24/06/2014 ed attualmente titolare di pensione erogata dall’INPS. Egli chiede di poter beneficiare del “diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell'applicazione dell'art. 3, comma 7, D. Lgs. 165/1997, indipendentemente dall'avere raggiunto i limiti di età”, secondo il principio di diritto riconosciuto in alcuni precedenti giurisprudenziali (Sez. Abruzzo, sent. 27 del 7 marzo 2017; Sez. Molise, sent. 53 del 6 ottobre 2017 ed altri)..."


Sent. 107/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,

in esito all’udienza pubblica del 15 maggio 2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 30.03.2018 al n. 19830 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto dal signor ..

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) quale successore ex lege dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Aquilone (QLN PLA 64T06 A462U), Carmine Barone (BRN CMN 67H29 G141M) e Armando Gambino (GMB RND 67B03 G482U) della propria Avvocatura.

FATTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, per quanto qui precipuamente interessa, il ricorrente riferisce di essere ex Brigadiere capo appartenente alla Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto per riforma in data 24/06/2014 ed attualmente titolare di pensione erogata dall’INPS.

Egli chiede di poter beneficiare del “diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell'applicazione dell'art. 3, comma 7, D. Lgs. 165/1997, indipendentemente dall'avere raggiunto i limiti di età”, secondo il principio di diritto riconosciuto in alcuni precedenti giurisprudenziali (Sez. Abruzzo, sent. 27 del 7 marzo 2017; Sez. Molise, sent. 53 del 6 ottobre 2017 ed altri).

Rassegna, pertanto, le conclusioni seguenti:

“l) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione della pensione in ragione dell'applicazione dell'art. 3 comma 7 del D. LGS 165/1997;

2) accertare e dichiarare altresì il diritto alla rideterminazione / ricalcolo della pensione n. 17179514 a far data dal 24/06/20l4, con applicazione del beneficio compensativo di cui al comma 7 dell'art. 3 del D. Lgs .165/1997 nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, fino all' effettivo soddisfo;

3) condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

2. Si è costituito l’INPS con memoria del 4 maggio 2018, eccependo che:

-           la disposizione invocata dal ricorrente, espressamente richiamata dall'art. 1865 C.O.M. ed applicabile al personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art. 992 C.O.M., deve trovare coordinamento con le altre disposizioni del medesimo codice, tra cui appunto quella dell'attribuzione della pensione di privilegio;

-           orbene, l'accesso all'istituto dell'ausiliaria (che comporta non solo l'applicazione della relativa indennità per il periodo, ma anche il ricalcolo, al termine del periodo medesimo, del trattamento pensionistico tenendo conto, appunto, della suddetta indennità) avviene unicamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti d'età o a domanda nei casi di cui all'art. 909/4 C.O.M.;

-           dunque la disposizione di cui si invoca l'applicazione, laddove fa riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici non può accedere all'istituto dell'ausiliaria, non può che far riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d'età non sia in possesso di tali requisiti, tant'è che essa si applica non solo ai fini dell'accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria”;

-           il ricorrente già percepisce la pensione privilegiata in ragione del proprio collocamento a riposo per infermità sicché concedere anche il beneficio per cui è causa significherebbe cumulare o duplicare impropriamente i due privilegi;

-           sotto altro profilo, l’interpretazione dell’amministrazione rende coerente il trattamento previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile e militare, richiedendo per entrambe (e non solo per le prime) il raggiungimento del limite di età;

-           ciò è confermato anche dalle recenti modifiche all’art. 1865 del codice dell’ordinamento militare, apportate con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (art. 10, comma 1, lett. AA), come chiarito nella prassi ministeriale (nota M-D-GMIL-REG2017-0587280 del 27.10.2017; nota M-D-GPREV-0038348 del 11.03.2014);

-           in via subordinata, ai fini del computo del beneficio va tenuto conto del regime “misto” o “contributivo” di liquidazione della pensione e dovrebbe comunque dichiararsi il divieto di cumulo ex art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

L’INPS ha quindi rassegnato le consequenziali conclusioni, anche ai fini delle statuizioni sulle spese.

3. All’udienza pubblica del 15 maggio 2018 sono intervenuti come da verbale l’Avv. Vania Tella (su delega dell’Avv. Maurizio Di Nardo) per il ricorrente e l’Avv. Ilaria Di Cola (su delega dell’Avv. Armando Gambino) per l’INPS. L’Avv. Tella ha depositato copia di ulteriore giurisprudenza a favorevole al ricorrente, mentre l’Avv. Di Cola ha richiamato la sentenza della Sez. Lombardia n. 99/2018, favorevole all’amministrazione.

In esito all’udienza, la causa è stata decisa dando lettura del solo dispositivo, con riserva di deposito delle motivazioni nei successivi sessanta giorni ex art. 167 del codice della giustizia contabile.

DIRITTO

I. Il ricorso non può essere accolto, in quanto infondato.

La pretesa del ricorrente si basa, infatti, su un equivoco interpretativo nella lettura del citato articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

II. Invero, la disposizione in parola ha stabilito che “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.

E’ appena il caso di ricordare che il personale di cui all’articolo 1 è il “personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché” il “personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Ai fini della corretta interpretazione della norma, non può prescindersi dalla considerazione del contesto in cui essa è collocata, cioè a dire quello dell’armonizzazione del trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In quest’ottica di armonizzazione dei trattamenti, il comma 7, in esame, ha previsto sostanzialmente tre interventi:

I) l’introduzione di una misura compensativa per il personale “escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria”, cioè per il personale per il quale l’ausiliaria non è affatto prevista (vedasi le forze di polizia ad ordinamento civile per le quali, a differenza di quelle ad ordinamento militare, non è appunto contemplata l’ausiliaria);

II) l’estensione della stessa misura compensativa per quel personale che, pur potendo in teoria essere collocato in ausiliaria, di fatto non poteva accedere o permanere in quello status per inidoneità psico-fisica;

III) l’introduzione dell’opzione alternativa per il personale militare che, a domanda, preferisse beneficiare della stessa misura compensativa prevista per il personale escluso dall’ausiliaria, anziché essere collocato nell’ausiliaria stessa.

Tenendo a mente la natura perequativa dell’intervento, si noti che sia per il personale escluso dall’ausiliaria (ad es. Polizia di Stato e Vigili del Fuoco), sia per quello che dell’ausiliaria potrebbe fruire (ad es. Guardia di Finanza e Carabinieri), il beneficio compensativo sopra indicato sub I) e sub III) è stato previsto solo in favore di coloro i quali abbiano raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità previsti dai rispettivi ordinamenti.

Semplificando, ad esempio: la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, giunti ai limiti di età previsti dal proprio ordinamento, non hanno la possibilità di essere collocati in ausiliaria e quindi ricevono un incremento contributivo a compensazione dell’assenza di questa possibilità, prevista invece per i militari; i militari, per i quali l’ausiliaria è invece prevista, una volta raggiunto il requisito per l’accesso all’ausiliaria stessa hanno la possibilità di optare, in alternativa ad essa, per lo stesso incremento contributivo, al pari di quanto previsto per il personale ad ordinamento “civile”.

Ciò che rileva è che, tanto per gli uni (in via principale), quanto per gli altri (in via opzionale), è comunque richiesto il raggiungimento dei requisiti di anzianità previsti per la cessazione dal servizio: o l’ausiliaria o, in luogo di essa, l’incremento contributivo.

In quest’ottica di coerenza deve essere correttamente inquadrato anche il beneficio dinanzi indicato sub II), cioè la concessione della stessa misura compensativa anche in favore di coloro i quali, pur avendo già raggiunto la soglia dell’ausiliaria (o che già vi si trovano), non hanno concretamente la possibilità di accedervi (o di permanervi ulteriormente) per mancanza dell’idoneità psico-fisica.

Significativo appare, in tal senso, il riferimento testuale al possesso dei requisiti “per accedere” all’ausiliaria: non può ignorarsi, in proposito, che proprio all’atto dell’accesso all’ausiliaria il militare viene sottoposto ad una apposita visita medica di idoneità e che detto stato di idoneità deve permanere per tutta la durata dell’ausiliaria stessa.

In quest’ottica, la misura legislativa in discussione completa il quadro di armonizzazione e perequazione di trattamenti delle diverse forze di polizia, prevedendo in estrema sintesi che, tanto per gli uni, quanto per gli altri, una volta raggiunti i limiti per il collocamento a riposo, chi ne ha la possibilità ha diritto di optare per lo svolgimento dell’ausiliaria oppure per un incremento contributivo grosso modo equipollente oppure, per chi non ha (di fatto o di diritto) questa possibilità di opzione (perché non idoneo all’accesso o alla permanenza in ausiliaria o perché inquadrato in una forza di polizia ad ordinamento civile per la quale non è prevista l’ausiliaria), è possibile comunque beneficiare dell’incremento contributivo.

E’ così introdotta la possibilità di “monetizzare” il periodo di ausiliaria in favore di quanti siano giunti ai limiti di età a tal fine previsti e in sostituzione dell’ausiliaria stessa (in tema, cfr. C. cost., ord. 387/02).

Tirando le fila del ragionamento: a) ragioni di armonizzazione tra personale ad ordinamento civile (senza ausiliaria) e militare (con ausiliaria) hanno reso necessario prevedere anche in favore dei primi, una volta raggiunti i limiti di età, un incremento contributivo compensativo dell’impossibilità di essere collocati in ausiliaria; b) a questo punto, posto che i primi potevano beneficiare dell’incremento contributivo compensativo pur senza svolgere l’ausiliaria, solo al raggiungimento dei limiti di età, si è reso necessario concedere lo stesso beneficio anche in favore dei militari i quali, pur raggiungendo il limite di età, non potessero però di fatto svolgere (o completare) il periodo di ausiliaria perché giudicati inidonei alla visita medica di accesso (o successivamente); c) le stesse ragioni di armonizzazione, una volta previsto che le forze di polizia ad ordinamento civile e i militari non idonei potessero beneficiare dell’incremento contributivo solo per effetto del raggiungimento dei limiti di età, hanno imposto logicamente di prevedere anche per i militari idonei all’ausiliaria la possibilità di optare per l’incremento contributivo in luogo dell’ausiliaria stessa, come avverrebbe se fossero ad ordinamento civile o giudicati non idonei.

Una diversa lettura, pur accolta in alcune pronunce giurisprudenziali che danno una lettura estensiva della lettera della disposizione, finirebbe per creare una irragionevole disparità di trattamento tra il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (per le quali il beneficio compensativo sarebbe previsto, testualmente, solo al raggiungimento dei limiti di età) e il personale militare (per il quale il beneficio compensativo sarebbe invece previsto, immotivatamente, anche in caso di prematura cessazione dal servizio per riforma per motivi di salute).

L’interpretazione dell’amministrazione, qui accolta, ha trovato conferma anche nelle recenti modifiche all’art. 1865 codice dell’ordinamento militare, apportate con l’art. 10, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, contribuendo ad eliminare nel codice un’imprecisione legislativa e con essa la fonte testuale dell’equivoco. Ed infatti, nella rubrica dell’art. 1865 le parole «escluso  dall'ausiliaria»  sono state sostituite con «alternativo all'istituto dell'ausiliaria» mentre nel corpo dell’articolo sono state soppresse le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992,».

Sicché è oggi reso palese che la norma non riguarda il personale “escluso dall’ausiliaria” (che non è quello militare), bensì il “trattamento di quiescenza (…) alternativo all’istituto dell’ausiliaria” (cioè il trattamento di coloro che, giunti all’ausiliaria, optino per il beneficio contributivo alternativo, oppure siano giudicati inidonei in esito alla visita medica di “accesso”; lo stesso è a dirsi per coloro i quali abbiano già fatto accesso all’ausiliaria ma non abbiano potuto permanervi per sopravvenuta inidoneità).

In termini analoghi, merita richiamare alcune recentissime sentenze della Corte dei conti (cfr. Lombardia, sent. 99 dell’11 maggio 2018; Emilia-Romagna, sent. 132 del 9 luglio 2018; Puglia, sent. 573 del 17 luglio 2018), alle cui motivazioni può farsi rinvio, in quanto pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice, anche in punto di richiamo degli articoli 992, 995 e 996 del codice dell’ordinamento militare.

III. La novità della questione, tuttora risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza, induce a disporre la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva

RESPINGE

il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ravvisando questo Giudice l’opportunità di tutelare d’ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia e alla presenza, nel testo del provvedimento, di dati idonei a rivelarne lo stato di salute.

Così deciso in L'Aquila, il 15 maggio 2018.

Il Giudice

(f.to Gerardo de Marco)

Depositata in Segreteria il 04/09/2018

Il Direttore della Segreteria

(f.to Dott.ssa Antonella Lanzi)

* * *

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

L'Aquila, 04/09/2018

Il Direttore della Segreteria         

(f.to Dott.ssa Antonella Lanzi)

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