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giovedì 13 settembre 2018

Corte dei Conti 458/2018: "..Con ricorso notificato al Ministero della Difesa il 19 novembre 2015, nonché depositato presso questa Sezione il 4 del mese successivo, X X, ex militare dell’Aeronautica, ha lamentato che erano trascorsi otto anni senza che gli fosse stato comunicato l’esito di un’istanza di aggravamento da lui presentata nel 2007 per la pensione privilegiata di cui era titolare. In particolare tale omissione rileverebbe rispetto alle due patologie (“pneumonite linfocitaria con pregresso intervento di lobectomia superiore dx” e “spondiloartrosi”) per le quali la pensione stessa gli era stata attribuita; mentre, ad avviso dell’odierno ricorrente, il Ministero della Difesa aveva erroneamente focalizzato la propria attenzione su un’altra patologia (qualificata come “epatopatia cronica”) della quale, invece, fin dal 1978 il X aveva accettato la valutazione di irrilevanza..."


Sezione

LAZIO
Esito

SENTENZA
Materia

PENSIONI
Anno

2018
Numero

458
Pubblicazione

07/09/2018
Codice ecli

ECLI:IT:CONT:2018:458SGLAZ
Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

la Corte dei conti

Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio

in persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci ha pronunciato la seguente

sentenza

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74452,

proposto da

X X, nato (omissis), non assistito da difensore;

contro

Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro tempore della 2a divisione – 1° reparto della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell’Esercito n° 186 presso la sede di quell’ufficio.

§§§

1. Con ricorso notificato al Ministero della Difesa il 19 novembre 2015, nonché depositato presso questa Sezione il 4 del mese successivo, X X, ex militare dell’Aeronautica, ha lamentato che erano trascorsi otto anni senza che gli fosse stato comunicato l’esito di un’istanza di aggravamento da lui presentata nel 2007 per la pensione privilegiata di cui era titolare.

In particolare tale omissione rileverebbe rispetto alle due patologie (“pneumonite linfocitaria con pregresso intervento di lobectomia superiore dx” e “spondiloartrosi”) per le quali la pensione stessa gli era stata attribuita; mentre, ad avviso dell’odierno ricorrente, il Ministero della Difesa aveva erroneamente focalizzato la propria attenzione su un’altra patologia (qualificata come “epatopatia cronica”) della quale, invece, fin dal 1978 il X aveva accettato la valutazione di irrilevanza.

Conclusivamente egli ha domandato di “… ricevere notizie … nel più breve tempo possibile” in merito alla suddetta istanza di aggravamento.

2. Con comparsa depositata il 10 marzo 2016 si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo l’inammissibilità del ricorso avversario a causa della sua genericità, nonché illustrando l’evoluzione sostanziale del procedimento in questione.

3. All’udienza del 9 ottobre 2017 la causa è stata discussa soltanto dal Ministero della Difesa (non essendo assistito da difensore l’odierno ricorrente) e, quindi, trattenuta in decisione: con successiva pronuncia, tramite lettura in udienza, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

4. Dalla documentazione depositata unitamente al ricorso può desumersi, seguendo l’ordine cronologico, che:

§  con decreto n° 221 del 30 giugno 1995 (non in atti, ma richiamato nell’allegato 4) era stata attribuita al X la pensione privilegiata in sesta categoria, dal 10 ottobre 1990, soltanto per l’infermità polmonare e per quella artrosica;

§  il 30 ottobre 2007 egli ha presentato istanza di aggravamento (all. 2), in sé genericamente riferita alle infermità di cui era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e senza ivi illustrare i motivi del lamentato aggravamento;

§  con nota del 18 dicembre 2012 (all. 14) il Ministero ha trasmesso all’odierno ricorrente il decreto n° 120 del 14 dicembre 2012, mediante il quale quell’istanza di aggravamento veniva rigettata a motivo della non dipendenza da causa di servizio della patologia epatica;

§  con nota del 12 febbraio 2013 (all. 15) il Ministero ha comunicato al X di aver riconosciuto, con il decreto n° 29 del 12 febbraio 2013, l’esistenza di un aggravamento dal 1° novembre 2007 (ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza).

5. Invero da quest’ultimo provvedimento, depositato dal Ministero (all. 4), si evince esattamente che dell’infermità artrosica, originariamente qualificata come mera “spondiloartrosi”, era stato concettualmente riconosciuto l’aggravamento in “spondiloartrosi dorso – lombo – sacrale con discopatia L4 – L4 [recte: L4 – L5] e L5 – S1”; e che tuttavia tale patologia, seppur in tal senso aggravata, e quella polmonare complessivamente considerate erano state reputate non meritevoli di miglior classifica rispetto alla sesta categoria originariamente attribuita.

Inoltre, tra gli altri documenti versati in atti dall’odierno resistente, rivestono interesse:

Ø il verbale della visita a cui la Commissione Medica Ospedaliera (in sigla: CMO) ha sottoposto il X il 15 maggio 2009 (all. 5), in virtù del quale le infermità da cui il periziando risultava affetto sono state ascritte in settima categoria (sia quella polmonare che quella artrosica) ed in ottava categoria (quella epatica);

Ø la nota mediante cui il Ministero stesso, il 21 aprile 2015 (all. 1), comunicava di aver definito positivamente il procedimento con il predetto decreto n° 29/2013;

Ø l’ulteriore nota post causam del 10 dicembre 2015 (all. 2), nella quale il Ministero affermava che all’istanza di aggravamento il X aveva allegato un certificato medico (rilasciato dal dott. X. X.) in cui veniva esplicitamente richiamata la patologia epatica, che pertanto era stata vagliata da quella P.A..

6. Nel suo insieme la documentazione fin qui ricapitolata dimostra che al X la pensione privilegiata era stata originariamente attribuita in sesta categoria: in virtù del cumulo di cui alla tabella F-1 (allegata al D.P.R. n° 915/1978) tra due infermità ciascuna di settima categoria, ossia quella polmonare e quella artrosica.

La genericità dell’istanza di aggravamento e tuttavia la circostanza che ad essa fosse stato allegato un certificato medico in cui veniva fatto riferimento anche alla patologia epatica hanno poi indotto il Ministero a valutare anche l’eventuale aggravamento di quest’ultima. Tuttavia, probabilmente perché per essa andava verificato anche se fosse dipesa da causa di servizio, il Ministero stesso ha condotto due procedimenti paralleli: dapprima concludendo quello concernente la patologia epatica, con il decreto n° 120/2012, negativo proprio a motivo della denegata dipendenza di quell’infermità da causa di servizio; e poi, con il decreto n° 29/2013, stabilendo che per le altre due patologie (o, più esattamente, per quella artrosica) il pur sussistente aggravamento non comportasse però una miglior classifica, rispetto alla settima già riconosciuta e, quindi, alla sesta frutto del pregresso cumulo.

Dal punto di vista comunicativo al X è pervenuto integralmente il più risalente di quei due decreti, che egli stesso ha depositato. Mentre, di quello n° 29, il tenore della coeva nota 12 febbraio 2013 induce a reputare che (curiosamente) il Ministero abbia demandato l’INPS a darne comunicazione all’odierno ricorrente: incombente a cui è dato ipotizzare che quell’ente pensionistico non abbia provveduto.

7. Se dunque la complessiva vicenda desta perplessità sul piano procedimentale, innanzitutto per la tempistica (ultraquinquennale) impiegata per la sua definizione, nondimeno sul piano sostanziale l’odierno ricorrente esplicitamente concorda sull’omessa valutazione dell’infermità epatica (in realtà scaturita dalla denegata dipendenza causale di tale patologia, in sé classificata in ottava categoria); mentre nessun motivo risulta addotto dal X a detrimento dell’invarianza della classifica né dell’infermità polmonare, né di quella artrosica.

Perciò l’odierna domanda giudiziale, esaurendosi appunto nel censurare l’eccessiva durata del procedimento e l’assenza di comunicazioni all’interessato riguardo al relativo esito, non può condurre ad alcuna statuizione sul piano sostanziale e va quindi rigettata.

8. La sostanziale esistenza di un aggravamento, seppur non meritevole di miglior classifica, e la rilevante durata del procedimento giustificano comunque un’integrale compensazione delle spese di lite inter partes.

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74452:

1)  rigetta la domanda proposta da X X contro il Ministero della Difesa;

2)  compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

3)  fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2017.

il giudice

(F.to Eugenio Musumeci)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07/09/2018

                                      Per il Dirigente

                                   (F.to Alessandro Vinicola) 

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