Sezione
LAZIO
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
459
Pubblicazione
07/09/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:459SGLAZ
Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la Corte dei conti
Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio
in persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci ha pronunciato la seguente
sentenza
nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 75970,
riassunto da
X X., nato (omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Miraglia ed Andrea Musacchio (entrambi del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in largo della Gancia n° 1 presso lo studio del primo di tali difensori;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela Massa, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Nicola Valente (tutti iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n° 29 presso l’Avvocatura centrale dell’INPS stesso.
§§§
1. Con ricorso notificato all’INPDAP il 20 luglio 2006, nonché depositato presso questa Sezione il 26 di quello stesso mese, X. X, già dipendente dell’attuale AMA s.p.a. (cioè dell’azienda municipalizzata romana che cura la gestione dei c.d. servizi ambientali) dal 1968 sino alla fine del 2000, il 10 maggio 2001 ha chiesto che venisse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di due patologie: artrosi lombosacrale ed asma bronchiale. Ha altresì soggiunto che, all’esito di una visita a cui era stato sottoposto il 25 febbraio 2003 presso la Commissione Medica Ospedaliera (in sigla: CMO), entrambe quelle patologie erano state ascritte alla settima categoria; e che però, il 9 novembre dell’anno successivo, il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate (in sigla: CTPP) presso l’INPDAP aveva negato per l’una e per l’altra la dipendenza da causa di servizio.
Contestando tale diniego e richiamando a conforto di quella dipendenza quanto affermato dal proprio consulente tecnico dott. (OMISSIs) all’esito di una visita medica del 27 giugno 2006, il X ha domandato che gli venisse attribuita la pensione privilegiata a decorrere dalla presentazione dell’istanza amministrativa.
2. Con comparsa depositata il 30 marzo 2010 si è costituito l’INPDAP, richiamando il parere negativo della CTPP e resistendo quindi alla pretesa attorea; nonché depositando, il 14 del mese successivo, ulteriore documentazione.
Con ordinanza n° 249/2010 questa Sezione ha disposto che l’AMA ed il comune di Roma depositassero documentazione riguardante il X. Espletato tale incombente da ambo quei soggetti (rispettivamente il 9 luglio ed il 12 novembre di quello stesso anno), nonché depositata dall’odierno ricorrente memoria ed ulteriore documentazione il 5 novembre 2010, con altra ordinanza n° 643/2010 è stata ammessa una consulenza tecnica d’ufficio, demandata al Collegio Medico Legale (in sigla: CML) presso il Ministero della Difesa. Questi, con parere depositato il 1° febbraio 2011, ha reputato che l’infermità artrosica fosse dipesa da causa di servizio e che andasse altresì ascritta in settima categoria; mentre si è espresso negativamente sulla dipendenza causale della patologia asmatica.
Infine, con sentenza n° (OMISSIS), questa Sezione ha totalmente rigettato la domanda attorea: nonostante avesse reputato che il parere del CML, “… pregevolmente articolato, è[ra] da condividere” (pag. 2).
3. Gravata tale pronuncia dal X, con sentenza n° (OMISSIS) la Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello ha osservato che al rigetto della pretesa del X il primo giudice era pervenuto “… senza … argomentare in ordine alla [non] dipendenza da causa di servizio dell’infermità bronchiale e, soprattutto, senza valutare la portata del giudizio di [in]idoneità all’impiego …” del ricorrente stesso: giudizio in conseguenza del quale, come ricordato nella sentenza d’appello stessa, egli era stato collocato “… in quiescenza per inidoneità permanente ai servizi d’istituto” (pagg. 4 – 5, passim).
Tali considerazioni hanno quindi indotto, con la suddetta sentenza, ad accogliere il proposto gravame e a rimettere altresì la causa a questa Sezione.
4. Riassunto il giudizio dal X (con atto notificato all’INPS, medio tempore succeduto ex lege all’INPDAP, il 26 gennaio 2018 e depositato presso questa Sezione il 5 del mese successivo), con comparsa depositata il 6 marzo 2018 si è nuovamente costituito l’INPS, richiamando in toto la sua comparsa in primo grado. Mentre il 15 marzo 2018 l’odierno ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria.
All’udienza del 26 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti ivi comparse e, quindi, trattenuta in decisione: con successiva pronuncia, tramite lettura in udienza, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
5. Dal foglio matricolare del comune di Roma (all. 1 al deposito INPDAP del 14 aprile 2010) si evince che il X è stato assunto quale operaio di nettezza urbana con decorrenza dal 7 ottobre 1968.
Da questa stessa data (come indicato nell’anamnesi della visita a cui venne sottoposto nella primavera del 1983 da parte del Collegio Medico del comune di Roma: all. 1 al deposito 12 novembre 2010 del comune stesso) o al più dal 1970 (nel qual senso depongono l’anamnesi di cui al verbale CMO pure del 1983 ed un’annotazione del predetto foglio matricolare risalente al 1978, in cui viene indicata in otto anni l’anzianità dell’odierno ricorrente quale “autista mezzi pesanti complessi”) egli ha appunto svolto tali mansioni. Inoltre, dal testé menzionato verbale 1983 del Collegio Medico del comune di Roma, risulta che “… da circa un anno e mezzo è[ra] distaccato presso la segreteria del Gabinetto del Sindaco”. Infine dal 1985 ha svolto mansioni di operaio specializzato in reti telefoniche aziendali presso l’AMA (verbale di conciliazione accluso al deposito 9 luglio 2010 di tale società).
6. Essendo quindi dimostrato che il X ha svolto per almeno una dozzina d’anni mansioni di autista di mezzi pesanti, cioè verosimilmente quelli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, appunto la durata di tali mansioni e la tipologia di veicoli guidati dall’odierno ricorrente integrano i presupposti di fatto idonei, almeno potenzialmente (come evidenziato dal CML), ad aver cagionato o concorso a cagionare l’insorgenza della patologia artrosica.
Di quest’ultima va quindi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, con la classifica prospettata dal CML stesso all’esito del suo accertamento peritale: classifica da cui non si rinvengono motivi per discostarsi, considerato che oltre un quarto di secolo prima era stato attribuito al X, per quella medesima patologia, un equo indennizzo commisurato all’ottava categoria (giusta delibera n° 11449/84 della giunta comunale capitolina, allegato alla memoria depositata dall’odierno ricorrente il 5 novembre 2010).
7. A conclusioni antitetiche deve invece giungersi per l’infermità bronchiale, riguardo alla quale finanche nella perizia Marmo le circostanze da cui deriverebbe l’invocata dipendenza causale si esauriscono nei compiti di spazzamento: che però il X ha svolto per ben pochi anni, ossia fino al 1970 (come afferma la CML nel suo parere) o al più al 1972 (come asserito dal ricorrente stesso durante la visita a cui venne sottoposto il 5 aprile 1989 presso il Centro studi di Medicina dei Trasporti (in sigla: CMT), della quale il referto è stato allegato dall’INPDAP alla propria comparsa originaria unitamente a quello di un’ulteriore visita dell’11 gennaio 1991.
Inoltre deve rilevarsi come, durante la prima di quelle visite presso il CMT, il periziando stesso aveva riferito di “… fuma[re] da 25 anni saltuariamente alternando periodi di astinenza a periodi di 20 sigarette/die …”; mentre nella successiva visita egli aveva ammesso di “… fuma[re] 20 sigarette al giorno”, senza alcun distinguo temporale.
Dunque, se la brevità delle mansioni di semplice netturbino non consente di reputare dimostrato che l’infermità bronchiale sia dipesa da causa di servizio, il forte tabagismo (perdurato, nella migliore delle ipotesi, fino ad un’età prossima ai cinquant’anni) notoriamente depone nel senso di un’eziologia extralavorativa dell’infermità in argomento.
8. Conclusivamente al X, il quale oltretutto era stato collocato “… in quiescenza per inidoneità permanente ai servizi d’istituto” (come ricordato nella sentenza d’appello stessa) e pochi mesi dopo aveva domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di ambo le infermità fin qui considerate, va attribuita la pensione privilegiata in settima categoria, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (ossia dal primo giorno successivo al collocamento a riposo), esclusivamente in relazione all’infermità “spondiloartrosi del rachide lombosacrale”.
Ai ratei pensionistici via via spettanti all’odierno ricorrente da quella data di decorrenza andranno altresì aggiunti gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
9. La reciproca soccombenza rende giustificato compensare integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado e di quelli precedenti.
p.q.m.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 75970:
1) dichiara il diritto di M. X all’attribuzione della pensione privilegiata in settima categoria della tabella A, dal 1° gennaio 2001 in poi, in relazione all’infermità “spondiloartrosi del rachide lombosacrale”, con l’aggiunta degli interessi legali sui ratei pensionistici via via maturati sino al dì dell’effettivo soddisfo;
2) rigetta nel resto la domanda attorea;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado e di quelli precedenti;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2018.
il giudice
(F.to Eugenio Musumeci)
Pubblicata mediante deposito in segreteria il 07/09/2018
Per il Dirigente
(F.to Alessandro Vinicola)
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