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mercoledì 19 settembre 2018

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018 Modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'Isvap di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione. (Provvedimento n. 76). (18A05458) (GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42)

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 9  del  14  novembre
2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa  ai
sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209  -  Codice  delle  assicurazioni  private.  Modifiche  e
integrazioni al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 concernente
la disciplina della trasparenza  dei  premi  e  delle  condizioni  di
contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli  a  motore  e
natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209  -  Codice  delle  assicurazioni  private.  Modifiche  e
integrazioni  al  regolamento  Isvap  n.  24  del  19   maggio   2008
concernente la procedura di presentazione dei  reclami  all'Isvap  di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
Codice delle assicurazioni private e la  procedura  di  gestione  dei
reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli  intermediari
di assicurazione. (Provvedimento n. 76). (18A05458)
(GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                         SULLE ASSICURAZIONI

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni  e
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni;
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modifiche, nella legge n. 135  del  7  agosto  2012,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini   e   recante   l'istituzione
dell'IVASS;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle  assicurazioni  private  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante   il   testo   unico   delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
  Vista  la  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  recante
disposizioni urgenti per il rilancio  economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  nella
legge 24 marzo  2012,  n.  27,  c.d.  «cresci  Italia»  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita';
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  c.d.   «legge   concorrenza»,   recante   disposizioni
finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati,
a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a  garantire  la  tutela
del consumatore  anche  in  applicazione  dei  principi  del  diritto
dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza  e
apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in  materia  di
concorrenza;
  Visto  il  regolamento  IVASS   n.   3   del   5   novembre   2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'IVASS;
  Visto il  regolamento  IVASS  n.  40  del  2  agosto  2018  recante
disposizioni   in   materia   di   distribuzione    assicurativa    e
riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, recante il  Codice  delle  assicurazioni  private  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla   normativa
nazionale e dell'Unione europea;

                               Adotta
                     il seguente provvedimento:

                               Art. 1

                   Modifiche al regolamento ISVAP
                      n. 9 del 14 novembre 2007

  1. L'art. 1 (Definizioni) e' modificato come segue:
  a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «"elenco annesso  al
Registro": elenco in cui sono inclusi gli intermediari  assicurativi,
anche a titolo accessorio, e  riassicurativi  con  residenza  o  sede
legale in un altro Stato membro, ai sensi degli articoli 116-quater e
116-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
  b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
  «e-bis)  "intermediario":  qualsiasi  intermediario   assicurativo,
intermediario riassicurativo e intermediario  assicurativo  a  titolo
accessorio»;
  c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «"Registro" o "RUI":
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo  accessorio,
e riassicurativi di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209».
  2.   All'art.   3   (Utilizzo   riservato    della    denominazione
assicurativa), il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «L'uso,  nella
ragione o denominazione  sociale  e  in  qualsiasi  comunicazione  al
pubblico, delle parole o  delle  locuzioni  indicate  nell'art.  308,
comma 2, del decreto e'  riservato  agli  intermediari  iscritti  nel
registro, in coerenza con l'attivita' corrispondente alla sezione  di
appartenenza, agli intermediari di  assicurazione  e  riassicurazione
con residenza o sede legale in altri Stati membri inclusi nell'elenco
annesso al registro,  ovvero  ai  periti  assicurativi  iscritti  nel
ruolo».
  3. All'art. 4 (Utilizzo legittimo delle parole  o  delle  locuzioni
riservate per l'esistenza di controlli amministrativi), il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1,
il termine "assicurazione" o  altro  termine  equivalente,  privo  di
ulteriori specificazioni, puo' essere utilizzato  dagli  intermediari
iscritti  nel  registro,  a  condizione  che   dalla   documentazione
informativa da consegnare ai contraenti risulti  in  modo  inequivoco
l'esercizio  dell'attivita'  di  intermediazione.  Gli   intermediari
iscritti nel registro come inoperativi possono conservare il  termine
"assicurazione" o  altro  termine  equivalente,  privo  di  ulteriori
specificazioni,  esclusivamente   nella   ragione   o   denominazione
sociale».
  4. L'art. 5 (Utilizzo legittimo  delle  parole  o  delle  locuzioni
riservate in base ad elementi di fatto) e' modificato come segue:
  a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «I  soggetti  che  non  svolgono
attivita'     assicurativa,     riassicurativa,     attivita'      di
intermediazione», sono aggiunte le parole: «o  di  distribuzione»;  e
dopo le parole: «attivita' imprenditoriali  o  professionali  diverse
dall'attivita'  assicurativa,  riassicurativa,  di  intermediazione»,
sono aggiunte le parole:  «o  di  distribuzione»  e  dopo  la  parola
«assicurativa» e' aggiunta la parola «o riassicurativa»;
  b)  al  comma  2,  lettera  a),  la  parola  «intermediazione»   e'
sostituita dalla parola «distribuzione».
                               Art. 2

                   Modifiche al regolamento ISVAP
                       n. 23 del 9 maggio 2008

  1. L'art. 2 (Definizioni) e' modificato come segue:
  a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «"intermediari":  le
persone  fisiche  o  le  societa',  iscritte   nel   Registro   degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209»;
  b) la lettera f)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «"intermediario
operante in rapporto diretto con l'impresa": l'intermediario iscritto
nelle  sezioni  A,  B,  D  o  F  del  Registro   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi,  di  cui
all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in
virtu'  di  mandati  o  di  accordi  stipulati  con  le  imprese   di
assicurazione,  riceve  dalle  stesse  provvigioni  per   l'attivita'
svolta».
  2.  All'art.  6  (Preventivo  gratuito  personalizzato   sul   sito
internet), comma 2, lettera b), le  parole:  «alla  nota  informativa
precontrattuale» sono sostituite dalle parole:  «alla  documentazione
informativa precontrattuale di cui all'art. 185 del Codice,».
  3. L'art. 9 (Obblighi informativi a carico degli  intermediari)  e'
modificato come segue:
  a) al comma 3, lettera  b),  dopo  le  parole:  «mediante  adeguata
evidenziazione  nell'ambito  del  sito  internet»  sono  aggiunte  le
parole: «o del profilo di social network»;
  b) al  comma  4,  le  parole:  «all'art.  60,  commi  2  e  3,  del
regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite  dalle  parole:
«all'art. 73, commi 3, 4 e 5 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018»;
  c) al comma 5, le parole: «il modello n. 7B allegato al regolamento
n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «l'allegato 4
al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018».
                               Art. 3

                   Modifiche al regolamento ISVAP
                      n. 24 del 19 maggio 2008

  1. L'art. 2 (Definizioni), comma 1, e' modificato come segue:
  a) la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:  «"dipendenti  e
collaboratori": i soggetti che, dietro compenso,  su  incarico  degli
intermediari iscritti nelle  sezioni  A,  B,  D  e  F  del  registro,
svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa
all'interno o, se iscritti nella sezione E del  registro,  fuori  dai
locali  dell'intermediario  per  il  quale   operano,   inclusi   gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio»;
  b) alla lettera i-ter), le parole: «regolamento ISVAP n. 5  del  16
ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «regolamento IVASS n.  40
del 2 agosto 2018»;
  c) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
  «m-bis):  "intermediario   assicurativo   a   titolo   accessorio":
l'intermediario assicurativo,  come  definito  dall'art.  1,  lettera
cc-septies), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
  d) la lettera  n)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «"intermediari
assicurativi" o "intermediari": le  persone  fisiche  o  le  societa'
iscritte nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio,  e  riassicurativi,  di  cui  all'art.  109  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
  e) alla lettera n-bis), le parole: «all'art. 116»  sono  sostituite
dalle parole: «agli articoli 116-quater e 116-quinquies»;
  f) la lettera  t)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «"prodotti  di
investimento assicurativo": i prodotti di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
  g) la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:  «"registro":
il  registro  degli  intermediari  assicurativi,   anche   a   titolo
accessorio,  e  riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
  h) la lettera v) e' soppressa.
  2. All'art. 4 (Presentazione dei reclami), comma 2, la  lettera  b)
e' sostituita dalla seguente: «i reclami  concernenti  l'accertamento
dell'osservanza    delle     disposizioni     del     testo     unico
dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione
disciplinanti  la   distribuzione   di   prodotti   di   investimento
assicurativo da  parte  dei  soggetti  abilitati  alla  distribuzione
assicurativa di cui all'art.  1,  lettera  w-bis),  del  testo  unico
dell'intermediazione  finanziaria,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni».
  3. All'art. 8 (Gestione dei  reclami  da  parte  delle  imprese  di
assicurazione), il comma 5-bis e'  modificato  come  segue:  dopo  le
parole «le imprese pubblicano annualmente» e'  inserita  la  seguente
frase: «entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare».
  4. All'art. 10-decies (Informazioni sulla procedura reclami), comma
1: le parole «al modello 7B allegato al regolamento ISVAP n. 5 del 16
ottobre  2006»  sono  sostituite  dalle  parole  «all'allegato  4  al
regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018».
  5. Dopo l'art. 10-quaterdecies (Gestione dei  reclami  relativi  ai
comportamenti   degli   intermediari   nell'ambito    delle    libere
collaborazioni) e' inserito il seguente articolo:
  «Art. 10-quindecies (Disposizioni  applicabili  alla  gestione  dei
reclami relativi ai comportamenti degli intermediari  assicurativi  a
titolo accessorio iscritti  nella  sezione  F  del  registro).  -  Le
disposizioni del presente  capo  che  disciplinano  la  gestione  dei
reclami relativi ai comportamenti degli intermediari  iscritti  nella
sezione A  del  registro  si  applicano  alla  gestione  dei  reclami
relativi ai comportamenti  degli  intermediari  a  titolo  accessorio
iscritti nella sezione F del registro».
                               Art. 4

                 Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  bollettino  e  sul  sito  internet
dell'IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
  2. Le imprese e gli intermediari assicurativi a  titolo  accessorio
si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 3 entro il 23  febbraio
2019.

    Roma, 2 agosto 2018

                                           p. Il direttorio integrato
                                                 Il Presidente       
                                                     Rossi   

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