ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e disposizioni
attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti
sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 39). (18A05461)
(GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42)
Capo I
Disposizioni di carattere generale
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo
dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva
(UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare, il
Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto, inoltre,
l'art. 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni private il quale
prevede che l'IVASS disciplini con proprio regolamento il
procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90
attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi ed, in particolare, gli
articoli 59 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte
dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati), 62
(Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati
vigilati), 65 (Procedimento sanzionatorio) e 66 (Misure ulteriori);
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella
legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. «cresci Italia», recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita' ed, in particolare, l'art. 30,
commi 1 e 1-bis;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, c.d. «legge concorrenza»,
recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema
penale»), per le disposizioni applicabili;
Visto l'art. 149-bis del Codice di procedura civile e il
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17
dicembre 2012, n. 221 recante «ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese» ed in particolare l'art. 16 in tema di notifiche
per via telematica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed
il regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016 sull'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e le
successive disposizioni modificative ed integrative, in particolare
l'art. 26, comma 3 che ha attribuito all'ISVAP (ora IVASS) il potere
di adottare i provvedimenti sanzionatori, nonche' l'art. 24, commi 1
e 3, il quale prevede che l'ISVAP (ora IVASS) disciplini, con proprio
regolamento, le modalita' organizzative per dare attuazione al
principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli altri
principi in materia di giusto procedimento amministrativo;
Visto il regolamento dell'IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013,
modificato ed integrato con provvedimento IVASS n. 28 del 27 gennaio
2015, concernente la disciplina della procedura sanzionatoria
amministrativa pecuniaria di cui al Titolo XVIII del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il regolamento dell'IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013,
concernente la disciplina della procedura di applicazione delle
sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e
riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia
di cui al Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo
VIII (Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente
l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di
atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente
l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo
organigramma;
Considerata la necessita' di ridefinire la procedura di irrogazione
delle sanzioni amministrative disciplinata dai citati regolamenti
IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013, in relazione alle violazioni
commesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento attuativo
delle modifiche apportate al Titolo XVIII del Codice delle
assicurazioni private dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;
Considerata, altresi', la necessita' di adeguare la procedura
sanzionatoria alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 90;
Adotta
il seguente regolamento:
INDICE
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1. - Fonti normative
Art. 2. - Definizioni
Art. 3. - Principi generali
Art. 4. - Destinatari della disciplina sanzionatoria
Art. 5. - Fasi della procedura
Art. 6. - Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione
delle violazioni
Art. 7. - Servizi responsabili del procedimento
Capo II
Fase preliminare
Art. 8. - Accertamento delle violazioni
Art. 9. - Accertamento unitario per violazioni della stessa indole
Art. 10. - Accertamento per violazioni degli obblighi di
comunicazione alle Banche Dati
Art. 11. - Principio della rilevanza della violazione
Capo III
Avvio della procedura
Art. 12. - Contestazione delle violazioni
Art. 13. - Notifica dell'atto di contestazione
Art. 14. - Integrazione della contestazione
Capo IV
Partecipazione al procedimento
Art. 15. - Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta
di audizione
Capo V
Fase istruttoria
Art. 16. - Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento
Art. 17. - Nozione di fatturato
Sezione I
Istruttoria del Servizio Sanzioni
Art. 18. - Adempimenti del Servizio Sanzioni
Sezione II
Organizzazione, funzionamento ed istruttoria del Collegio di garanzia
Art. 19. - Composizione e struttura del Collegio di garanzia
Art. 20. - Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia
Art. 21. - Adunanza delle Sezioni in seduta comune
Art. 22. - Incompatibilita' ed astensione
Art. 23. - Ruolo cronologico e calendario delle adunanze
Art. 24. - Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari
Art. 25. - Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di
garanzia
Art. 26. - Delibera del Collegio di garanzia
Capo VI
Fase decisoria
Art. 27. - Presentazione di ulteriori osservazioni scritte
Art. 28. - Decisione
Art. 29. - Irrogazione della sanzione
Capo VII
Notifica, pubblicazione ed impugnazione del provvedimento
Art. 30. - Comunicazione, notifica e pubblicazione del
provvedimento conclusivo
Art. 31. - Comunicazioni all'AEAP
Art. 32. - Impugnazione del provvedimento sanzionatorio
Capo VIII
Accesso agli atti
Art. 33. - Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio
Capo IX
Modalita' e termini di pagamento della sanzione
Art. 34. - Pagamento della sanzione
Art. 35. - Pagamento rateale della sanzione
Capo X
Disposizioni finali
Art. 36. - Ambito di applicazione
Art. 37. - Disposizioni transitorie
Art. 38. - Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014
Art. 39. - Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 9,
comma 3, 311-bis, 311-quater, 324-ter, 324-quinquies, 324-octies,
comma 3, 325-bis, 328, comma 3, e 331-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato e integrato dal decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE)
2016/97 sulla distribuzione assicurativa e ai sensi dell'art. 65,
comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90
attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva
(UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. In aggiunta, si
intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione
assicurativa;
b) «Direttorio integrato»: il Direttorio integrato di cui
all'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 7 agosto 2012
n. 135;
c) «procedimento sanzionatorio»: il procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal Titolo XVIII (Sanzioni e
procedimenti sanzionatori) del Codice nonche' dal decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive disposizioni modificative ed
integrative, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo e da altre norme di
legge;
d) «soggetti competenti all'istruttoria del procedimento»: il
Servizio Sanzioni o il Collegio di garanzia;
e) «Collegio di garanzia»: l'organo previsto dall'art. 324-octies
del Codice;
f) «verifiche a distanza»: verifiche di natura cartolare svolte
dall'IVASS sulla base della documentazione trasmessa da altri
soggetti (imprese, intermediari assicurativi e riassicurativi ed
intermediari assicurativi a titolo accessorio, consumatori, organi di
Polizia, altre Autorita', etc.) anche su richiesta dell'Istituto;
g) «violazioni in materia di antiriciclaggio»: le violazioni
delle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
(decreto legislativo 231/2007).
Art. 3
Principi generali
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la
procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'IVASS
nell'esercizio delle proprie funzioni che sono dirette a garantire
l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle
prestazioni assicurative attraverso il perseguimento della sana e
prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
della trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della
clientela da parte delle stesse imprese, degli intermediari
assicurativi e riassicurativi ed intermediari assicurativi a titolo
accessorio e degli altri operatori del settore, della stabilita' del
sistema e dei mercati finanziari nonche' la prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
2. La disciplina e l'attivita' sanzionatoria tendono ad assicurare
l'effettivita' delle regole. Esse hanno carattere afflittivo nei
confronti dei soggetti responsabili della violazione, correttivo
della lesione dello specifico interesse protetto nonche' effetti di
prevenzione speciale e generale.
3. L'IVASS accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le
sanzioni ovvero comunica agli interessati l'archiviazione del
procedimento avviato nei loro confronti, tenuto conto dei principi
di: a) dissuasivita' e prevenzione, al fine di scoraggiare la
violazione delle norme e la reiterazione della condotta illecita; b)
proporzionalita' dell'intervento sanzionatorio, in relazione alla
gravita' dell'illecito; c) oggettivita' per garantire l'omogeneita'
di giudizio nella concreta valutazione della fattispecie rilevata; d)
trasparenza nei confronti dei soggetti interessati le cui
controdeduzioni integrano e completano il quadro conoscitivo
acquisito a mezzo dell'analisi documentale e dell'attivita'
ispettiva; e) contraddittorio.
4. Nelle sue valutazioni l'IVASS tiene altresi' conto della
reiterazione delle violazioni della medesima natura nonche' della
collaborazione attiva dei soggetti interessati con riferimento
all'autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali irregolarita',
espressione di lealta' e correttezza nei rapporti con l'Istituto e
strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.
Art. 4
Destinatari della disciplina sanzionatoria
1. Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti individuati
dal Codice sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori
dell'IVASS e comprendono, in particolare:
a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede
legale in Italia autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2 del Codice;
b) le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici di cui
al Titolo IV del Codice;
c) le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno
Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio
economico europeo autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2 del Codice;
d) le imprese di assicurazione e riassicurazione avente sede
legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione
Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che
operano in Italia nell'esercizio delle assicurazioni o delle
operazioni di cui all'art. 2 del Codice in regime di stabilimento
ovvero di libera prestazione di servizi;
e) l'ultima societa' controllante italiana come determinata
dall'art. 210, comma 2, del Codice, per la violazione degli obblighi
di cui al Titolo XV del Codice;
f) le societa' di partecipazione assicurativa, di partecipazione
assicurativa mista e di partecipazione finanziaria mista;
g) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone
fisiche o societa' e i relativi responsabili dell'attivita' di
distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica;
h) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, persone
fisiche o societa' e i relativi responsabili dell'attivita' di
distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica;
i) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone
fisiche o societa' e i relativi responsabili dell'attivita' di
distribuzione con residenza o sede legale in uno Stato membro
dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico
europeo;
j) gli altri soggetti destinatari degli obblighi previsti dal
Codice, responsabili della violazione.
2. Possono inoltre essere destinatari della procedura sanzionatoria
le persone fisiche, gli esponenti ed il personale al ricorrere dei
presupposti stabiliti dagli articoli 311-sexies e 324-septies del
Codice. In particolare:
a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
di controllo e i titolari delle funzioni fondamentali nelle imprese
di assicurazione e di riassicurazione;
b) i dipendenti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione ai quali e' affidata nell'ambito della struttura
aziendale la responsabilita' di specifiche funzioni presso aree o
settori operativi;
c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal
rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento
nella struttura organizzativa delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione ai quali e' affidata la responsabilita' di specifiche
funzioni presso aree o settori operativi;
d) i componenti dell'organo di amministrazione della societa' di
intermediazione.
3. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione o gli
intermediari sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori
dell'IVASS ai sensi del decreto legislativo 231/2007 per violazioni
in materia di antiriciclaggio, tali soggetti comprendono in
particolare:
a) le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le
sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione
europea o non aderente allo Spazio economico europeo autorizzate
all'esercizio dei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
b) le imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro
dell'Unione europea o in un altro Stato aderente allo Spazio
economico europeo che operano in Italia in regime di stabilimento nei
rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
c) gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) b) e
d), del Codice, che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2,
comma 1, del Codice;
d) gli intermediari di cui all'art. 116-quinquies del Codice in
funzione dell'attivita' concretamente svolta sul territorio della
Repubblica italiana nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
e) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 62, comma 2,
del decreto legislativo 231/2007, coloro che svolgono funzioni di
amministrazione direzione o di controllo presso le imprese e gli
intermediari di cui sopra;
f) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 59, comma 2,
del decreto legislativo 231/2007, i componenti degli organi di
controllo presso le imprese e gli intermediari di cui sopra.
4. Il presente regolamento si applica a chiunque altro sia
assoggettato alla potesta' sanzionatoria dell'IVASS.
Art. 5
Fasi della procedura
1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:
A. Preliminare
- Accertamento delle violazioni
B. Contestazione delle violazioni
C. Istruttoria
- presentazione delle controdeduzioni scritte e della richiesta
di audizione;
- valutazione del complesso degli elementi istruttori
acquisiti;
- proposta al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo
delegati, di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del
procedimento;
- trasmissione della proposta di sanzione ai destinatari della
contestazione nei casi previsti dagli articoli 18, comma 5, e 26,
comma 4.
D. Decisoria
- eventuale presentazione da parte dei destinatari della
contestazione al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo
delegati, di osservazioni scritte alla proposta di sanzione nei casi
previsti dagli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4;
- adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da
questo delegati, del provvedimento conclusivo del procedimento di
irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione.
E. Notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento di
irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione del procedimento.
Art. 6
Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione delle
violazioni
1. La competenza, ai fini dell'accertamento e della contestazione
delle violazioni, e' ripartita tra i seguenti Servizi dell'IVASS in
base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di
organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma:
a) Servizio Ispettorato;
b) Servizio Vigilanza Prudenziale;
c) Servizio Tutela del Consumatore;
d) Servizio Vigilanza Intermediari;
e) Servizio Studi e Gestione Dati.
2. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b) c) ed e) trasmettono
al Servizio Sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni e per la
successiva fase istruttoria, gli atti relativi al procedimento. Il
Servizio Ispettorato trasmette i suddetti atti al Servizio Vigilanza
Intermediari se riguardanti gli intermediari indicati all'art. 4,
comma 1, lettere g), h) ed i) ed i relativi esponenti aziendali e
personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il Servizio Ispettorato
trasmette al Servizio Sanzioni gli atti del procedimento per
violazioni in materia di antiriciclaggio riguardanti gli intermediari
indicati all'art. 4, comma 3, lettere c) e d) e le persone fisiche di
cui alle lettere e) ed f) operanti presso gli stessi intermediari.
4. Il Servizio Vigilanza Intermediari trasmette al Collegio di
garanzia per la successiva fase istruttoria gli atti relativi al
procedimento ivi compresi quelli ricevuti dal Servizio Ispettorato
secondo quanto previsto al comma 2.
5. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) trasmettono
altresi' al Servizio Sanzioni, ai fini dello svolgimento della
successiva fase istruttoria, la relazione tecnica di cui all'art. 18,
comma 2. La medesima relazione tecnica e' trasmessa dal Servizio
Tutela del Consumatore al Servizio Sanzioni a richiesta di
quest'ultimo ove la ritenga necessaria.
Art. 7
Servizi responsabili del procedimento
1. Le unita' organizzative responsabili del procedimento
sanzionatorio sono le seguenti:
a) il Servizio Sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori ad
eccezione di quelli avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal
Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'art. 4,
comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e
personale di cui al comma 2 dello stesso articolo;
b) il Servizio Sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori
avviati per violazioni in materia di antiriciclaggio;
c) il Servizio Vigilanza Intermediari per i procedimenti
sanzionatori avviati dal medesimo Servizio e dal Servizio Ispettorato
relativi agli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g),
h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e personale di cui al
comma 2 dello stesso articolo.
Capo II
Fase preliminare
Art. 8
Accertamento delle violazioni
1. L'IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta
la violazione delle norme per le quali e' prevista l'irrogazione di
sanzioni amministrative, una volta acquisiti gli elementi necessari a
valutarne la sussistenza. L'acquisizione degli elementi necessari
puo' avvenire anche attraverso la richiesta di documenti e
informazioni alle imprese, agli intermediari assicurativi e
riassicurativi ed agli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
ai soggetti sottoposti ad accertamento, e ad ogni altro soggetto
interessato o in possesso di informazioni rilevanti. I predetti
soggetti forniscono tempestivamente gli atti e le informazioni
richiesti dall'IVASS, ivi compresi quelli relativi al luogo e alla
data di nascita, alla residenza e al codice fiscale delle persone
fisiche che possono essere destinatarie delle contestazioni,
verificandone esattezza e completezza. Essi indicano altresi' le
domiciliazioni, le deleghe degli interessati e l'eventuale indirizzo
di PEC e le informazioni in merito alle remunerazioni/compensi, fissi
e variabili, in qualunque forma riconosciuti o erogati negli ultimi
tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attivita' esercitate da
meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento);
comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni fornite.
2. Nelle materie disciplinate da norme di principio, di carattere
generale o gestionale, in coerenza con esigenze di certezza e
prevedibilita' della sanzione, l'IVASS valuta la condotta tenendo
anche in considerazione eventuali provvedimenti o istruzioni a
carattere generale emanati allo scopo di precisare, laddove ritenuto
necessario, il contenuto del precetto. L'IVASS valuta la fattispecie
anche alla luce degli interventi correttivi eventualmente adottati
nei confronti dei destinatari, inclusi richiami, ordini, divieti e
altri provvedimenti particolari, fra i quali la rimozione di
esponenti.
3. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano
stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre
Autorita', l'IVASS esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale
accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove
sia necessario all'accertamento della violazione, acquisisce
ulteriori elementi.
4. L'accertamento si perfeziona, nel caso di illeciti emersi
nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti degli intermediari
assicurativi e riassicurativi o degli intermediari assicurativi a
titolo accessorio, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo.
Nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei
confronti di soggetti diversi dagli intermediari assicurativi e
riassicurativi o dagli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
l'accertamento si perfeziona alla data di apposizione agli atti del
visto del Capo del Servizio Ispettorato.
5. L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a
distanza si perfeziona nel momento in cui e' completata la
valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della
fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una
sanzione.
6. Dalla data di accertamento, indicata nell'atto di contestazione,
decorrono i termini per la notifica della contestazione delle
violazioni agli interessati.
7. Con specifico riguardo alle societa' capogruppo di gruppi
assicurativi, nel caso di verifiche - a distanza o ispettive -
facenti parte di un processo valutativo unitario, l'IVASS, laddove le
condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente, puo' valutare
gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto di tutte le
informazioni acquisite, al termine dell'ultima di esse. In tal caso,
l'IVASS comunica formalmente al soggetto vigilato, alla fine della
prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente
a conclusione dell'ultima.
Art. 9
Accertamento unitario per violazioni della stessa indole
1. L'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni
della stessa indole delle norme richiamate negli articoli 311-quater,
comma 1, 324-quinquies, commi 1 e 6, del Codice. Si considerano della
stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le
costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una
sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni, cosi' come
previsto dall'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981.
2. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento
dell'accertamento unitario e' pari al semestre. Le violazioni cosi'
accertate sono contestate con unico atto da notificare nel termine di
centoventi giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di
centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, decorrente
dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di
riferimento e danno luogo all'irrogazione della prevista sanzione
amministrativa applicabile al complesso delle violazioni valutate
secondo un approccio unitario. Per le violazioni delle norme
richiamate nell'art. 311-quater, comma 1, del Codice l'arco temporale
si riferisce al periodo dal 1° marzo al 31 agosto e dal 1° settembre
al 28/29 febbraio di ciascun anno. Per le violazioni delle norme
richiamate nell'art. 324-quinquies, commi 1 e 6, del Codice l'arco
temporale si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal
1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno. E' fatto salvo quanto
previsto nell'art. 37, comma 2.
3. Nel caso di verifiche ispettive, l'accertamento si perfeziona
alla data indicata nell'art. 8, comma 4. Le violazioni sono
contestate con unico atto da notificare nel termine di centoventi
giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di centottanta
giorni per i soggetti residenti all'estero e danno luogo
all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al
complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario.
4. Fermo il disposto del comma 2, l'IVASS ai fini della
contestazione delle violazioni della stessa indole delle norme
richiamate nell'art. 324-quinquies, comma 6, del Codice riguardanti
gli intermediari o i relativi esponenti aziendali e personale, puo'
prendere in considerazione un periodo inferiore al semestre ove
ritenga compiuto l'accertamento.
Art. 10
Accertamento per violazioni degli obblighi di comunicazione alle
Banche Dati
1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 134, comma 2, o
all'art. 135, comma 2, o all'art. 154, commi 4 e 5, del Codice e'
contestata con unico atto da notificare entro il termine di
centoventi giorni dall'accertamento dei fatti per i soggetti
residenti in Italia, ovvero di centottanta giorni per i soggetti
residenti all'estero, decorrente dal sessantesimo giorno successivo
alla scadenza del semestre di riferimento e da' luogo
all'applicazione di un'unica sanzione amministrativa ai sensi
dell'art. 310-quater del Codice.
2. Ai fini dell'accertamento della violazione il semestre si
riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al
31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto nell'art.
37, comma 3.
Art. 11
Principio della rilevanza della violazione
1. Ai sensi degli articoli 311-bis e 324-ter del Codice l'IVASS
procede alla contestazione degli addebiti quando le infrazioni
rivestono carattere rilevante. Nell'esame delle relative fattispecie
la rilevanza delle violazioni puo' essere desunta da almeno uno dei
seguenti elementi:
- dalla loro idoneita' a determinare significativi rischi legali o
reputazionali tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;
- dal loro carattere diffuso o sistematico anche in relazione
all'articolazione territoriale o all'operativita' dell'impresa o
dell'intermediario;
- dalla mancata ottemperanza a richiami o ad indicazioni di tipo
prescrittivo, interpretativo od orientativo dell'Autorita' di
Vigilanza;
- dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo
adottati per assicurare il rispetto della normativa;
- dall'incidenza della condotta sulla tutela degli assicurati e
degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla trasparenza
e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela e del
mercato nonche' sulla sana e prudente gestione;
- dal numero delle infrazioni, dalla durata del ritardo o
dell'omissione nonche' dall'entita', se determinabile, del
pregiudizio arrecato a terzi;
- dal pregiudizio arrecato all'esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui all'art.
62 del decreto legislativo 231/2007, le sanzioni amministrative sono
irrogate nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
plurime.
Capo III
Avvio della procedura
Art. 12
Contestazione delle violazioni
1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione
formale dell'IVASS nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili
delle violazioni riscontrate. La contestazione e' effettuata dal
Servizio competente dell'Istituto ai sensi dell'art. 6, comma 1.
2. L'atto di contestazione e' notificato ai soggetti destinatari
entro il termine di centoventi giorni dall'accertamento dei fatti per
i soggetti residenti in Italia, ovvero di centottanta giorni per i
soggetti residenti all'estero.
3. L'atto di contestazione contiene:
a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attivita' di
vigilanza o alla documentazione acquisita da cui e' emersa la
violazione;
b) la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione;
c) la descrizione della violazione;
d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme
sanzionatorie;
e) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della
contestazione di presentare all'Istituto eventuali controdeduzioni
scritte entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica
dell'atto di contestazione;
f) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della
contestazione di chiedere un'audizione con istanza specifica, che
puo' essere allegata alle controdeduzioni scritte, da presentare nel
termine di cui alla lettera e);
g) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della
contestazione riguardante l'accertamento unitario di violazioni della
stessa indole di cui agli articoli 311-quater, comma 2, e
324-quinquies, commi 2 e 6, del Codice di rappresentare in sede
difensiva gli elementi e le informazioni utili a dimostrare
l'eventuale disfunzione organizzativa dalla quale sono dipese le
violazioni e gli interventi adottati o da adottare per eliminare la
disfunzione stessa;
h) l'indicazione del soggetto competente all'istruttoria del
procedimento al quale devono essere indirizzate, preferibilmente
tramite posta elettronica certificata (PEC), le controdeduzioni
scritte e la richiesta di audizione;
i) l'indicazione degli altri Servizi dell'IVASS, diversi dal
Servizio Tutela del Consumatore, ai quali le controdeduzioni devono
essere trasmesse in copia, con l'indicazione dei relativi indirizzi
di posta elettronica certificata (PEC);
j) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della
contestazione nelle ipotesi di cui agli articoli 18, comma 5 e 26,
comma 4, di inviare al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo
delegati, sintetiche osservazioni scritte nel termine di trenta
giorni dalla ricezione della proposta di sanzione predisposta a
conclusione della fase istruttoria;
k) l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione
all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o
la partecipazione all'audizione, non sara' consentito presentare
ulteriori osservazioni scritte al Direttorio integrato o ai soggetti
da questo delegati in merito alla proposta di cui alla lettera j);
l) per i destinatari imprese di assicurazione e riassicurazione di
cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) e comma 3, lettera a),
limitatamente alle sedi secondarie ivi citate, e lettera b), e per i
destinatari societa' di intermediazione, la richiesta di fornire le
informazioni di cui all'allegato 2 necessarie ai fini
dell'individuazione del fatturato;
m) per i destinatari persone fisiche diversi dagli intermediari, la
richiesta di trasmettere con le controdeduzioni, ovvero con distinta
comunicazione scritta, le informazioni in ordine alle remunerazioni,
fisse e variabili, in qualunque forma ad essi riconosciute o erogate
negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attivita'
esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di
riferimento);
n) per i destinatari intermediari persone fisiche o societa' di
intermediazione, la richiesta di trasmettere con le controdeduzioni,
ovvero con distinta comunicazione scritta, informazioni in ordine ai
compensi, in qualunque forma ad essi riconosciuti negli ultimi tre
anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attivita' esercitate da
meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento);
o) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale
casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il
soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le
notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;
p) l'indicazione del Servizio presso il quale puo' essere presa
visione dei documenti istruttori;
q) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
Art. 13
Notifica dell'atto di contestazione
1. L'atto di contestazione e' notificato ai destinatari di cui
all'art. 4 secondo le modalita' previste dall'ordinamento. In base
all'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la
notificazione puo' essere effettuata, con le forme previste dal
codice di procedura civile, anche da un rappresentante dell'IVASS.
2. Per gli illeciti rilevati nell'ambito di verifiche ispettive la
notifica dell'atto di contestazione puo' essere effettuata in mani
proprie dei destinatari, societa' e persone fisiche, nel corso di una
riunione presso il soggetto interessato o presso la sede dell'IVASS.
3. La notifica dell'atto di contestazione puo' avvenire anche, nei
casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la
casella di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici
elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero
indicata dagli interessati ai fini delle notificazioni e
comunicazioni con l'IVASS.
4. La data di notifica dell'atto di contestazione al destinatario
rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.
Art. 14
Integrazione della contestazione
1. Nel caso in cui nel corso dell'attivita' di vigilanza siano
riscontrati fatti nuovi che costituiscono violazione delle medesime
disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria,
I'IVASS puo' integrare la contestazione gia' formulata nei confronti
dei soggetti responsabili entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle controdeduzioni scritte di cui
all'art. 15. L'atto di contestazione integrativo e' notificato con le
modalita' previste dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 e non modifica i
termini di conclusione del procedimento.
2. Con riferimento alla contestazione integrativa, gli interessati
possono presentare le proprie controdeduzioni, chiedere una breve
proroga non superiore a trenta giorni e avanzare istanza di audizione
nei tempi e con le modalita' previsti dall'art. 15.
Capo IV
Partecipazione al procedimento
Art. 15
Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione
1. Entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di
contestazione i destinatari possono esercitare il diritto di difesa
attraverso la partecipazione al procedimento sanzionatorio,
presentando al Servizio Sanzioni o al Collegio di garanzia ai sensi
dell'art. 16, preferibilmente tramite posta elettronica certificata
(PEC), scritti difensivi ed altri documenti in ordine ai fatti
addebitati. Le controdeduzioni sono trasmesse inoltre in copia agli
altri Servizi indicati nell'atto di contestazione.
2. I destinatari possono richiedere, con specifica istanza
debitamente motivata, una breve proroga. La proroga, di norma non
superiore a trenta giorni, puo' essere concessa secondo criteri di
proporzionalita' anche in relazione alle caratteristiche
operativo/dimensionali dei destinatari stessi e alla complessita'
degli addebiti. Il Servizio Sanzioni ovvero il Collegio di Garanzia
comunicano con sollecitudine ai destinatari l'accoglimento o il
rigetto della richiesta di proroga. A tal fine, ove non vi abbiano
gia' provveduto, i richiedenti la proroga comunicano all'IVASS un
indirizzo, possibilmente PEC, al quale riscontrare la richiesta.
3. Nel caso di procedura avviata nei confronti di societa' i
documenti difensivi sono presentati a firma del legale rappresentante
dell'impresa o della societa' di intermediazione destinataria della
contestazione, ovvero dal procuratore generale o da altro soggetto
munito dei poteri di rappresentanza secondo i criteri di
rappresentanza interni alla stessa o a firma di altra persona
espressamente delegata. Nel caso di procedura avviata nei confronti
di persone fisiche, le controdeduzioni sono presentate, anche
congiuntamente, dai singoli soggetti destinatari delle contestazioni,
anche per il tramite di altra persona da questi espressamente
delegata. In tutti i casi i destinatari allegano altresi' la
documentazione riferita alle remunerazioni/compensi di cui all'art.
12, lettere m) ed n). Gli interessati indicano nelle controdeduzioni
l'indirizzo, preferibilmente di PEC, al quale inviare le
comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria.
4. Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attivita'
difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale
collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale
ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicita'
dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte,
anche al fine di favorire la migliore comprensione delle
argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale,
rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 50
pagine, devono contenere un sommario e concludersi con una sintesi
delle principali argomentazioni difensive. La documentazione allegata
deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni
difensive svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e
corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione
sovrabbondante, disordinata o inconferente. In caso di trasmissione
cartacea, il testo dei documenti difensivi va trasmesso anche su
supporto informatico fisico munito di attestazione di conformita'
all'originale utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del
presente regolamento.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il legale
rappresentante della societa' (o altra persona da questi
espressamente delegata) e/o le persone fisiche destinatarie della
contestazione possono chiedere un'audizione, con istanza specifica
anche allegata alle memorie difensive, indirizzata al soggetto
competente all'istruttoria. L'audizione delle persone fisiche
destinatarie della contestazione ha carattere strettamente personale;
e' consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di
altro consulente. L'audizione ha luogo presso la sede dell'IVASS di
norma nei centoventi giorni successivi al ricevimento dell'istanza e
ad essa prende parte, laddove ritenuto necessario, anche un
rappresentante del Servizio che ha curato l'accertamento e la
contestazione degli addebiti. Nel caso in cui l'audizione si svolga
oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non e'
possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle
controdeduzioni, salvo che il destinatario dimostri di non aver
potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro
tale termine per causa a esso non imputabile. Dell'audizione e'
redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve
essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente
tramite PEC, al soggetto competente all'istruttoria. In sede di
audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evitando
duplicazioni o meri rinvii a quanto gia' rappresentato negli scritti
difensivi.
6. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte o della
richiesta di audizione non pregiudica il seguito della procedura
sanzionatoria.
Capo V
Fase istruttoria
Art. 16
Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento
1. Il Servizio Sanzioni cura l'istruttoria di tutti i procedimenti
sanzionatori ad eccezione di quelli avviati dal Servizio Vigilanza
Intermediari e dal Servizio Ispettorato nei confronti degli
intermediari indicati al comma 2 e dei relativi esponenti aziendali e
personale di cui all'art. 4, comma 2. Cura altresi' l'istruttoria di
tutti i procedimenti per violazioni in materia di antiriciclaggio
relativi sia alle imprese sia agli intermediari.
2. Il Collegio di garanzia cura l'istruttoria dei procedimenti
avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio
Ispettorato nei confronti degli intermediari indicati all'art. 4,
comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai soggetti di cui al comma 2 del
medesimo articolo che operano presso gli stessi, avvalendosi del
supporto tecnico organizzativo del medesimo Servizio Vigilanza
Intermediari.
3. L'accentramento della fase istruttoria presso il Servizio
Sanzioni ed il Collegio di garanzia e' preordinato ad assicurare
omogeneita' di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto
della parita' di trattamento in relazione alla tipologia dei
destinatari della contestazione.
Art. 17
Nozione di fatturato
1. Ai fini della determinazione degli importi edittali massimi
delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dall'IVASS alle
societa', il fatturato rilevante e' il fatturato annuo risultante
dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente.
Tale fatturato e' calcolato in conformita' ai criteri previsti
nell'allegato 2 del presente regolamento.
Sezione I
Istruttoria del Servizio Sanzioni
Art. 18
Adempimenti del Servizio Sanzioni
1. Ai fini dell'istruttoria del procedimento il Servizio Sanzioni:
a) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio
con i destinatari delle contestazioni e che sia salvaguardata la
possibilita' degli stessi di partecipare al procedimento
sanzionatorio;
b) provvede all'esame delle memorie difensive ove presentate e
allo svolgimento dell'audizione ove richiesta;
c) provvede all'esame della relazione tecnica di cui al comma 2
trasmessa dai Servizi indicati all'art. 6, comma 5, che hanno curato
l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti;
d) procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti
agli atti del procedimento;
e) per le fattispecie di cui agli articoli 311-quater, comma 2, e
324-quinquies, comma 2, del Codice (accertamento unitario di
violazioni della stessa indole):
- esamina gli specifici elementi e le informazioni forniti
nella relazione tecnica del Servizio che ha curato l'accertamento
delle violazioni e la contestazione degli addebiti in merito alla
disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'impresa in
sede difensiva;
- verifica che il destinatario della contestazione abbia i
requisiti per usufruire della riduzione della sanzione prevista al
comma 3 dei medesimi articoli;
- assegna all'impresa il termine per l'adozione degli
interventi correttivi, qualora non ancora effettuati in tutto o in
parte;
- richiede all'impresa di comunicare al medesimo Servizio
Sanzioni ed al Servizio che ha curato l'accertamento delle violazioni
e la contestazione degli addebiti indicato nell'atto contestativo,
l'avvenuta adozione delle misure correttive richieste;
- verifica l'idoneita' delle misure adottate anche avvalendosi
del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto e ne comunica gli
esiti all'impresa;
- valuta le osservazioni dell'impresa in ordine agli eventuali
rilievi formulati con riferimento agli interventi correttivi
adottati, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi
dell'Istituto;
f) effettua una ponderata valutazione degli addebiti contestati,
dell'eventuale responsabilita' personale e degli elementi istruttori
acquisiti;
g) valuta i presupposti per l'applicazione della sanzione
sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni contestate
in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria;
h) valuta i presupposti per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso l'impresa di assicurazione e di riassicurazione o, in caso di
violazioni in materia di antiriciclaggio, presso la societa' di
intermediazione assicurativa o riassicurativa;
i) valuta i presupposti per l'adozione della dichiarazione
pubblica di cui all'art. 324-bis, comma 4, del Codice ed all'art. 62,
comma 4, lettera b) del decreto legislativo 231/2007, indicante la
societa' o la persona fisica responsabile;
j) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso
agli atti del procedimento;
k) predispone a conclusione della fase istruttoria la proposta
per il Direttorio integrato o per i soggetti da questo delegati;
l) cura la conservazione e l'archiviazione dei documenti
costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.
2. La relazione tecnica trasmessa dai Servizi indicati all'art. 6,
comma 5:
2.1. riporta le valutazioni del Servizio in merito alle singole
controdeduzioni difensive, anche contenute nel verbale di audizione
ove presente;
2.2. illustra gli ulteriori elementi informativi di cui il
Servizio medesimo dispone ai fini della complessiva valutazione delle
fattispecie contestate, ivi inclusa l'eventuale cessazione della
violazione;
2.3. descrive, all'esito dell'esame complessivo degli atti, se la
violazione contestata possa ritenersi connotata da scarsa
offensivita' o pericolosita' in base a quanto previsto dall'art.
311-ter del Codice e dall'art. 62, comma 4, lettera a) del decreto
legislativo 231/2007. In tal caso illustra le misure correttive che
ritiene possano essere adottate per l'eliminazione delle infrazioni
ed il termine per l'adempimento;
2.4. indica altresi' gli elementi utili ai fini dell'eventuale
applicazione della sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione temporanea prevista dagli articoli 311-sexies,
comma 3, e 324-septies, comma 3 del Codice e dall'art. 62, comma 3,
del decreto legislativo 231/2007;
2.5 per le fattispecie di cui agli articoli 311-quater, comma 2,
e 324-quinquies, comma 2, del Codice (accertamento unitario di
violazioni della stessa indole), riporta gli elementi e le
informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa
eventualmente rappresentata dall'impresa in sede difensiva e del
termine da assegnare ai fini dell'adozione degli interventi necessari
per eliminare la disfunzione stessa, anche indicando le misure
correttive ritenute necessarie; successivamente all'adozione delle
predette misure integra la relazione tecnica con la comunicazione
degli elementi utili ai fini della loro valutazione;
2.6 indica se possano configurarsi i presupposti per l'eventuale
adozione della dichiarazione pubblica di cui all'art. 324-bis, comma
4, del Codice ed all'art. 62, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 231/2007.
3. In assenza di memorie difensive e di richiesta di audizione la
relazione tecnica di cui al comma 2 e' trasmessa senza gli elementi
indicati nei punti 2.1. e 2.5.. Nel caso di procedimenti sanzionatori
avviati dal Servizio Tutela del Consumatore, il Servizio Sanzioni,
ove lo ritenga necessario in rapporto alla natura delle
contestazioni, trasmette al citato Servizio copia delle
controdeduzioni scritte inviate dai destinatari e dell'eventuale
verbale di audizione per gli adempimenti di cui al comma 2.
4. Il Servizio Sanzioni, a conclusione della fase istruttoria,
predispone la proposta di irrogazione della sanzione prevista ai
sensi di legge o di archiviazione del procedimento che e' trasmessa,
previo visto del Segretario generale, al Direttorio integrato o ai
soggetti da questo delegati.
4-bis. Il Servizio Sanzioni, anche su indicazione del Segretario
generale, nei casi in cui ritenga che la fattispecie oggetto
dell'istruttoria sia di particolare complessita' o presenti elementi
di novita' o profili che richiedono valutazioni significative di
ordine tecnico-giuridico, trasmette gli atti del procedimento al
Comitato per l'esame delle irregolarita' che, effettuato il relativo
esame, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta
al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati da parte del
Servizio Sanzioni.
5. Per tutti i procedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli
avviati in relazione alla violazione delle disposizioni richiamate
negli articoli 310-bis, comma 1, 310-ter e 310-quater del Codice,
qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria,
abbiano presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase,
abbiano partecipato all'audizione, il Servizio Sanzioni trasmette la
proposta di sanzione di cui al comma 4 anche ai destinatari stessi.
Sezione II
Organizzazione, funzionamento ed istruttoria del Collegio di garanzia
Art. 19
Composizione e struttura del Collegio di garanzia
1. La nomina del Collegio di garanzia, la durata del mandato, la
composizione e la sua articolazione in Sezioni sono disciplinati
dall'art. 324-octies del Codice.
2. Se il Collegio e' articolato in Sezioni, ciascuna di esse e'
composta da un Presidente e da due esperti in materia assicurativa
nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art.
324-octies del Codice.
3. Presso il Servizio Vigilanza Intermediari e' istituita la
Segreteria del Collegio di garanzia.
Art. 20
Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia
1. Nel caso di pluralita' di Sezioni, il Presidente della Prima
Sezione assume il ruolo di Presidente del Collegio di garanzia. In
tale veste convoca e presiede l'adunanza delle Sezioni riunite in
seduta comune quando si devono assumere deliberazioni ai sensi
dell'art. 21 e, di regola, una volta l'anno, per definire principi e
criteri generali di valutazione al fine di assicurare l'uniformita'
di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di
ciascuna Sezione.
2. All'interno del Collegio o della Sezione il Presidente:
a) assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del
Collegio o della Sezione;
b) assicura l'uniformita' di indirizzo nella decisione dei
singoli procedimenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento che sono riferite
all'operativita' del Collegio si intendono estese alle Sezioni in cui
il Collegio e' articolato.
Art. 21
Adunanza delle Sezioni in seduta comune
1. Nel caso di articolazione del Collegio di garanzia in Sezioni,
il Presidente di ciascuna Sezione puo' proporre al Presidente del
Collegio di deferire la decisione su singoli procedimenti
all'adunanza delle Sezioni in seduta comune. Il Presidente del
Collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone, ove
concordi, la convocazione delle Sezioni riunite in seduta comune per
la trattazione del procedimento.
2. All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipa,
senza diritto di voto, il Capo del Servizio Vigilanza Intermediari o
il Capo del Servizio Ispettorato ovvero un loro rappresentante
all'uopo delegato.
Art. 22
Incompatibilita' ed astensione
1. Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate
all'art. 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici
portati all'esame del Collegio o della Sezione si astiene dalla
partecipazione all'adunanza di relativa trattazione, dandone
preventiva comunicazione al Collegio o alla Sezione stessa.
Art. 23
Ruolo cronologico e calendario delle adunanze
1. Il Collegio o le Sezioni provvedono alla propria organizzazione
interna e, in particolare:
a) definiscono il ruolo cronologico delle adunanze nel quale sono
iscritti i procedimenti;
b) provvedono alla raccolta dei verbali delle adunanze e delle
audizioni;
c) fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze.
Art. 24
Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari
1. Il Servizio Vigilanza Intermediari, in quanto unita'
organizzativa responsabile dei procedimenti sanzionatori da esso
avviati e di quelli avviati dal Servizio Ispettorato relativi agli
intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) e
comma 2, lettera d), nonche' struttura incaricata di fornire supporto
tecnico-organizzativo al Collegio di garanzia per i procedimenti
stessi:
a) cura i rapporti con la Segreteria del Collegio di garanzia;
b) verifica la regolarita' della notifica dell'atto di
contestazione degli addebiti all'interessato;
c) richiede alla Segreteria del Collegio di garanzia la fissazione
dell'adunanza di trattazione;
d) riceve dalla Segreteria la comunicazione della data
dell'adunanza, fissata sulla base del calendario di cui all'art. 23,
tenendo conto del termine previsto per la presentazione delle
controdeduzioni scritte da parte del soggetto interessato ai sensi
dell'art. 15, comma 1, nonche' di un ragionevole lasso di tempo per
l'esame delle controdeduzioni stesse;
e) comunica al destinatario della contestazione che abbia fatto
richiesta di audizione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o presso la casella di posta elettronica certificata
(PEC) indicata dal medesimo ai fini delle comunicazioni con l'IVASS,
la data dell'adunanza di trattazione del procedimento dinanzi al
Collegio di garanzia;
f) trasmette alla Segreteria del Collegio di garanzia, dopo la
scadenza del termine di cui all'art. 15, comma 1, il fascicolo del
procedimento comprensivo delle informazioni di cui all'allegato 2
necessarie ai fini dell'individuazione del fatturato;
g) effettua, su richiesta del Collegio di garanzia, supplementi
istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti;
h) partecipa senza diritto di voto, tramite un suo rappresentante,
alle adunanze del Collegio di garanzia per riferire in ordine
all'accertamento dei fatti concernenti il procedimento;
i) per le fattispecie di cui all'art. 324-quinquies, commi 2 e 6,
del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):
- esamina gli specifici elementi e le informazioni utili alla
valutazione della disfunzione organizzativa eventualmente
rappresentata dall'intermediario in sede difensiva;
- verifica che il destinatario della contestazione abbia i
requisiti per usufruire della riduzione della sanzione prevista al
comma 3 del medesimo articolo;
- indica all'intermediario, anche avvalendosi del supporto tecnico
di altri Servizi dell'Istituto, gli interventi necessari per
eliminare la disfunzione;
- assegna all'intermediario il termine per l'adozione degli
interventi correttivi qualora non ancora effettuati in tutto o in
parte;
- richiede all'intermediario di comunicare allo stesso Servizio
l'avvenuta adozione delle misure correttive necessarie;
- verifica l'idoneita' delle misure adottate anche avvalendosi del
supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto e ne comunica gli
esiti all'intermediario;
- valuta le osservazioni dell'intermediario in ordine agli
eventuali rilievi formulati con riferimento agli interventi
correttivi adottati anche avvalendosi del supporto tecnico di altri
Servizi dell'Istituto;
- predispone una relazione per il Collegio di garanzia recante gli
specifici elementi e le informazioni utili alla valutazione della
disfunzione organizzativa rappresentata eventualmente
dall'intermediario in sede difensiva e dell'idoneita' delle misure
correttive adottate;
j) provvede, nel caso in cui il Collegio di garanzia abbia proposto
nei confronti dell'intermediario l'applicazione della sanzione
sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni, a
predisporre una relazione recante l'individuazione nel concreto delle
misure correttive da adottare per l'eliminazione delle infrazioni ed
il termine per l'adempimento, anche avvalendosi del supporto tecnico
di altri Servizi dell'Istituto;
k) trasmette al Direttorio integrato o ai soggetti da questo
delegati la proposta formulata dal Collegio di garanzia corredata,
ove previsto, dalla relazione di cui alla lettera i) o alla lettera
j);
l) trasmette ai destinatari delle contestazioni la proposta di
sanzione formulata dal Collegio di garanzia nell'ipotesi prevista
dall'art. 26, comma 4, corredata, ove predisposta, dalla relazione di
cui alla lettera i) o alla lettera j);
m) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso
agli atti del procedimento;
n) cura la conservazione e l'archiviazione dei documenti
costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.
Art. 25
Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia
1. Il Collegio di garanzia esamina gli atti del procedimento,
compresi gli scritti difensivi presentati dall'interessato, ed avvia
la trattazione nell'adunanza fissata ai sensi dell'art. 23.
2. Il Collegio cura l'audizione degli interessati che ne abbiano
fatto richiesta, i quali potranno farsi assistere da un avvocato o da
altro consulente. In sede di audizione gli interessati svolgono le
loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto
gia' rappresentato negli scritti difensivi. Dell'audizione e' redatto
un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere
comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite
posta elettronica certificata (PEC), al Servizio Vigilanza
Intermediari.
3. Il Collegio puo' chiedere al Servizio Vigilanza Intermediari
supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in
atti.
4. Il Collegio puo', altresi', disporre la convocazione in adunanza
di soggetti informati sui fatti oggetto del procedimento, nonche'
delle imprese e degli intermediari con cui il destinatario della
contestazione aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei
fatti per fornire chiarimenti in merito alla violazione contestata.
Il Collegio fissa il periodo per l'espletamento delle integrazioni
istruttorie e per la convocazione dei soggetti indicati.
Art. 26
Delibera del Collegio di garanzia
1. Il Collegio di garanzia delibera in seduta riservata. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo di un componente, ciascuna
Sezione puo' validamente operare con la presenza, in qualita' di
supplente, di uno dei componenti di un'altra Sezione. Se l'assenza o
il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione,
questi e' sostituito dal Presidente di un'altra Sezione.
2. La delibera e' sottoscritta dal Presidente e dal relatore
incaricato di redigere le motivazioni.
3. La delibera del Collegio contiene la proposta al Direttorio
integrato o ai soggetti da questo delegati di irrogazione della
sanzione ai sensi di legge, ivi inclusa l'adozione della
dichiarazione pubblica, o di archiviazione del procedimento. Nel caso
in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si
esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai
sensi dell'art. 324, comma 2, del Codice, si deve disporre la
cancellazione della societa' nella quale opera l'interessato.
4. Qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria,
abbiano presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase,
abbiano partecipato all'audizione, la proposta di sanzione di cui al
comma 3 e' trasmessa anche ai destinatari medesimi, tranne nei casi
di sanzioni proposte ai sensi dell'art. 324, comma 1, lettere a) e b)
del Codice.
Capo VI
Fase decisoria
Art. 27
Presentazione di ulteriori osservazioni scritte
1. Nei casi di cui agli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4, entro
trenta giorni dalla data di ricezione della proposta conclusiva della
fase istruttoria, i destinatari possono presentare al Direttorio
integrato o ai soggetti da questo delegati, preferibilmente tramite
PEC all'indirizzo indicato nella lettera di trasmissione della
predetta proposta, direttamente e/o attraverso propri rappresentanti
muniti di delega, sintetiche osservazioni scritte in ordine alla
proposta formulata. Qualsiasi documento presentato successivamente al
predetto termine non sara' preso in considerazione.
2. Alle osservazioni scritte presentate in questa fase del
procedimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 15,
comma 4, con riguardo all'essenzialita' e alla pertinenza dei
contenuti delle controdeduzioni.
Art. 28
Decisione
1. La funzione decisoria e' attribuita al Direttorio integrato, o
ai soggetti da questo delegati. L'attribuzione delle deleghe al
Presidente e ai Consiglieri e' pubblicata sul sito dell'Istituto.
2. Il Direttorio integrato o i soggetti da questo delegati,
esaminate le ulteriori osservazioni scritte eventualmente presentate
dagli interessati ai sensi dell'art. 27, adottano un provvedimento
motivato con il quale possono accogliere la proposta del Servizio
Sanzioni o del Collegio di garanzia, chiedere supplementi di
istruttoria, discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta,
archiviare il procedimento (1) . Se ritenuto necessario, possono
acquisire, prima della decisione, per i casi di particolare
complessita', il parere dell'Ufficio Consulenza Legale.
3. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' di
adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti
specifici nei confronti dei soggetti interessati volti alla
cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di settore.
4. Il procedimento sanzionatorio, con la notifica al destinatario
del provvedimento di irrogazione della sanzione effettuata ai sensi
dell'art. 13, ovvero con la comunicazione di archiviazione, si
conclude entro il termine di due anni dalla data del suo avvio.
(1) In caso di richiesta di supplementi di istruttoria, il
contraddittorio sulla relazione integrativa trasmessa al
Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati dal
Servizio Sanzioni o dal Collegio di garanzia si svolge secondo le
medesime modalita' previste per la proposta iniziale.
Art. 29
Irrogazione della sanzione
1. Il tipo di sanzione amministrativa da applicare, l'importo della
sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale sanzione accessoria,
vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per
apprezzare nel caso concreto la significativita' della violazione e
il suo grado di offensivita' o pericolosita'. A questi fini, anche in
relazione alla tipologia della violazione e alla natura (persona
fisica o societa') del responsabile, vengono valutati, tra l'altro, i
seguenti elementi:
a) la durata della violazione;
b) la capacita' finanziaria del responsabile, quale desumibile: nel
caso di una impresa o di una societa' di intermediazione, dal
fatturato annuo calcolato secondo i criteri previsti nell'allegato 2
al presente regolamento; nel caso di una persona fisica, dalle
remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma ad essa
riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni per la carica ricoperta
o per l'attivita' esercitata presso l'impresa o presso la societa' di
intermediazione (o, per gli incarichi ricoperti o le attivita'
esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di
riferimento). Le remunerazioni/compensi risultano dalle informazioni
fornite nel corso del procedimento o da ogni altra informazione o
dato disponibili;
c) la gravita' della violazione, in particolare in relazione a:
- i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri
portatori di interessi qualificati o sulla situazione tecnica,
organizzativa e gestionale della societa' e del gruppo di
appartenenza, nonche' l'eventuale assunzione nei confronti
dell'impresa o dell'intermediario di misure inibitorie o di
provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;
- l'attendibilita' della rappresentazione della situazione
aziendale fornita all'Autorita' di Vigilanza;
- le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa
la violazione di diverse disposizioni o piu' violazioni della
medesima disposizione;
d) i casi di precedenti violazioni in materia assicurativa o
antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto;
e) il pregiudizio arrecato a terzi attraverso la violazione, nella
misura in cui il suo ammontare sia determinabile;
f) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
g) l'attivita' svolta dai soggetti sottoposti alla procedura
sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze
dell'infrazione;
h) il grado di responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi
disponibili (ad es., per quanto riguarda gli esponenti: effettivo
assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata
dell'incarico);
i) il numero delle infrazioni, la loro tipologia, la durata del
ritardo o dell'omissione, l'importo della prestazione assicurativa
cui si riferisce la violazione, anche ai fini della sanzione da
irrogare al complesso delle violazioni di cui agli articoli
311-quater e 324-quinquies del Codice;
j) in caso di sanzioni in materia di antiriciclaggio irrogate ai
sensi del decreto legislativo 231/2007, si considera, inoltre,
l'adozione da parte del destinatario della contestazione di adeguate
procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura
dell'attivita' svolta e alle dimensioni dell'impresa o
dell'intermediario assicurativo;
k) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con
l'IVASS.
2. Ai fini dell'applicazione alle persone fisiche della sanzione
amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di
funzioni di cui agli articoli 311-sexies, 324-septies e 324-novies
del Codice assume rilievo il ricorrere di una o piu' delle seguenti
circostanze:
- la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti
dalla normativa di riferimento ha comportato un impatto rilevante
sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni
assicurative o un grave pregiudizio alla sana e prudente gestione
dell'impresa o della societa' di intermediazione;
- il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un
vantaggio dalla violazione;
- al responsabile sono state gia' applicate con provvedimento
esecutivo una o piu' sanzioni amministrative per violazioni in
materia assicurativa commesse dopo l'entrata in vigore delle presenti
disposizioni e nei cinque anni precedenti all'irrogazione della nuova
sanzione.
3. In materia di antiriciclaggio, nei casi previsti dall'art. 62,
comma 3, del decreto legislativo 231/2007, tenuto conto della
gravita' della violazione accertata, agli esponenti puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le imprese e le societa' di
intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Capo VII
Notifica, pubblicazione e impugnazione del provvedimento
Art. 30
Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo
1. L'IVASS comunica ai destinatari l'archiviazione del procedimento
sanzionatorio ovvero notifica, secondo le modalita' indicate all'art.
13, il provvedimento di irrogazione della sanzione anche di natura
non pecuniaria. Nel caso di procedimento riguardante gli
intermediari, l'IVASS comunica il provvedimento di irrogazione della
sanzione anche alle imprese o agli intermediari con cui il
destinatario del provvedimento ha in corso incarichi o
collaborazioni.
2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e' pubblicato per
estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS con
indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate,
delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Nel Bollettino
e nel sito internet dell'Istituto sono pubblicate per estratto le
sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i
decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica.
3. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione del provvedimento in
forma anonima, il differimento o l'esclusione della stessa ovvero
modalita' ulteriori di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio,
ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 325-ter del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto legislativo
231/2007, e' previsto il differimento o l'esclusione della
pubblicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni di cui
al medesimo decreto nel caso in cui la stessa possa comportare rischi
per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo
svolgimento di un'indagine in corso.
Art. 31
Comunicazioni all'AEAP
1. l'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate ai fini
dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art.
325-quater del Codice e dall'art. 66, comma 4, del decreto
legislativo 231/2007.
Art. 32
Impugnazione del provvedimento sanzionatorio
1. Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato ai sensi di
legge. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
Capo VIII
Accesso agli atti
Art. 33
Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio
1. I soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio possono
accedere ai documenti del procedimento in base alle disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il diritto di accesso, con le limitazioni e le esclusioni
previste dalla legge ed avuta anche presente la tutela assicurata
dall'ordinamento ai dati personali ed alla riservatezza dei terzi, e'
riconosciuto esclusivamente ai titolari di interessi diretti,
concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento del quale e' chiesto l'accesso. Le
richieste di accesso devono essere motivate al fine di consentire in
particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.
3. L'esercizio del diritto di accesso e' disciplinato dal
regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016. Le istanze di accesso sono
presentate al Servizio Sanzioni o al Servizio Vigilanza Intermediari,
preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), con atto
distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della
procedura sanzionatoria. L'istanza deve recare nell'oggetto la
dicitura «Procedimento sanzionatorio a carico di .... Atto di
contestazione n. ..... del .... - Istanza di accesso a documenti
amministrativi». Nel caso di richiesta di accesso presentata dopo la
notifica del provvedimento conclusivo del procedimento, sono
riportati, in luogo degli estremi dell'atto di contestazione, quelli
del provvedimento medesimo.
Capo IX
Modalita' e termini di pagamento della sanzione
Art. 34
Pagamento della sanzione
1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica l'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689 riguardante il pagamento in
misura ridotta.
2. Il pagamento della sanzione, unitamente alle spese del
procedimento, e' effettuato, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine
per il pagamento e' di sessanta giorni se il destinatario risiede
all'estero. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono
indicate le modalita' di pagamento.
3. Il destinatario della sanzione comunica all'IVASS - Servizio
Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari - l'avvenuto pagamento nei
dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2
mediante l'invio della documentazione probatoria dell'avvenuto
pagamento.
4. Decorsi i termini di pagamento di cui al comma 2, per il periodo
di ritardo inferiore ad un semestre sono corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data del pagamento
stesso. In caso di ritardo pari o superiore ad un semestre la somma
dovuta per la sanzione irrogata e' maggiorata, ai sensi dell'art. 27,
comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di un decimo per ogni
semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine
di pagamento e sino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'agente
della riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo
pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
5. In caso di mancato pagamento della sanzione l'IVASS - Servizio
Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari - avvia la procedura di
riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste
per l'esazione delle imposte dirette secondo i termini e le modalita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.
Art. 35
Pagamento rateale della sanzione
1. Il destinatario della sanzione ha facolta' di richiedere il
pagamento rateale della somma dovuta ai sensi dell'art. 26 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante istanza, debitamente
motivata e documentata, diretta all'IVASS - Servizio Sanzioni o
Servizio Vigilanza Intermediari - da presentare entro i termini di
pagamento di cui al comma 2 dell'art. 34.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione la
relativa comunicazione, trasmessa al destinatario, riporta il numero
delle rate nelle quali e' ripartita la somma dovuta, l'importo di
ciascuna rata comprensivo degli interessi nella misura del tasso
legale o della maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, della
legge n. 689/1981 e le relative scadenze.
Capo X
Disposizioni finali
Art. 36
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse
dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 37
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni
commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti
IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013.
2. In relazione all'art. 9, comma 2, il primo arco temporale di
riferimento dell'accertamento unitario delle violazioni richiamate
nell'art. 311-quater, comma 1, del Codice corrisponde al periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
regolamento ed il 28 febbraio 2019. Per le violazioni richiamate
nell'art. 324-quinquies, commi 1 e 6, del Codice il primo arco
temporale si riferisce al periodo intercorrente tra la data di
entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018.
3. In relazione all'art. 10, comma 2, il primo semestre di
riferimento dell'accertamento della violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dal medesimo articolo si riferisce al periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
regolamento ed il 31 dicembre 2018. Alla data di entrata in vigore
del presente regolamento si conclude il semestre di riferimento
dell'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'art.
135, comma 2, o all'art. 154, commi 4 e 5, del Codice soggetti alla
sanzione dell'art. 316 nella formulazione di cui all'art. 1, comma
28, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
4. L'art. 11 del regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 continua ad
applicarsi per le violazioni commesse prima del 1° ottobre 2018.
Art. 38
Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014
1. All'art. 1 (Ambito di applicazione) del regolamento IVASS n. 7
del 2 dicembre 2014 il comma 4 e' sostituito come segue:
«4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai
procedimenti sanzionatori avviati dall'IVASS che restano disciplinati
da apposito regolamento».
Art. 39
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito
istituzionale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018.
Roma, 2 agosto 2018
p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
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mercoledì 19 settembre 2018
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018 Procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 39). (18A05461) (GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42) Capo I Disposizioni di carattere generale
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