Translate

mercoledì 19 settembre 2018

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018 Procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 39). (18A05461) (GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42) Capo I Disposizioni di carattere generale

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e disposizioni
attuative  di  cui  al  Titolo   XVIII   (sanzioni   e   procedimenti
sanzionatori) del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  -
Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 39). (18A05461)
(GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42)
Capo I
Disposizioni di carattere generale


           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  7  agosto  2012,  n.   135,   istitutivo
dell'IVASS;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, come modificato e  integrato  dal
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della  direttiva
(UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare,  il
Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto,  inoltre,
l'art. 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni  private  il  quale
prevede  che  l'IVASS   disciplini   con   proprio   regolamento   il
procedimento   relativo   all'accertamento   delle    violazioni    e
all'irrogazione delle sanzioni;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29  luglio  2003,
n. 229 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria,   e   le   successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,  e  le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  90
attuativo della direttiva (UE)  2015/849  relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano  i  trasferimenti  di  fondi  ed,  in  particolare,  gli
articoli 59 (Inosservanza degli obblighi di  comunicazione  da  parte
dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati),  62
(Disposizioni  sanzionatorie  specifiche   per   soggetti   obbligati
vigilati), 65 (Procedimento sanzionatorio) e 66 (Misure ulteriori);
  Visto il decreto legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  nella
legge  24  marzo  2012,  n.  27,  c.d.   «cresci   Italia»,   recante
disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita' ed,  in  particolare,  l'art.  30,
commi 1 e 1-bis;
  Vista la legge 4 agosto 2017, n.  124,  c.d.  «legge  concorrenza»,
recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689  («Modifiche  al  sistema
penale»), per le disposizioni applicabili;
  Visto  l'art.  149-bis  del  Codice  di  procedura  civile   e   il
decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  convertito  nella  legge  17
dicembre 2012, n.  221  recante  «ulteriori  misure  urgenti  per  la
crescita del Paese» ed in particolare l'art. 16 in tema di  notifiche
per via telematica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed
il regolamento IVASS n. 19  del  15  marzo  2016  sull'esercizio  del
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari  e  le
successive disposizioni modificative ed integrative,  in  particolare
l'art. 26, comma 3 che ha attribuito all'ISVAP (ora IVASS) il  potere
di adottare i provvedimenti sanzionatori, nonche' l'art. 24, commi  1
e 3, il quale prevede che l'ISVAP (ora IVASS) disciplini, con proprio
regolamento,  le  modalita'  organizzative  per  dare  attuazione  al
principio della  distinzione  tra  funzioni  istruttorie  e  funzioni
decisorie rispetto  all'irrogazione  della  sanzione  ed  agli  altri
principi in materia di giusto procedimento amministrativo;
  Visto  il  regolamento  dell'IVASS  n.  1  dell'8   ottobre   2013,
modificato ed integrato con provvedimento IVASS n. 28 del 27  gennaio
2015,  concernente  la  disciplina  della   procedura   sanzionatoria
amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  Titolo  XVIII  del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Visto  il  regolamento  dell'IVASS  n.  2  dell'8   ottobre   2013,
concernente la  disciplina  della  procedura  di  applicazione  delle
sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e
riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio  di  garanzia
di cui al Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti  sanzionatori),  Capo
VIII (Destinatari delle sanzioni  disciplinari  e  procedimento)  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5  novembre  2013,  concernente
l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.  23  della  legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto;
  Visto il regolamento IVASS n. 7 del 2  dicembre  2014,  concernente
l'individuazione   dei   termini   e   delle   unita'   organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi degli  articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS  ed  il  relativo
organigramma;
  Considerata la necessita' di ridefinire la procedura di irrogazione
delle sanzioni amministrative  disciplinata  dai  citati  regolamenti
IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013, in relazione  alle  violazioni
commesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento  attuativo
delle  modifiche  apportate  al  Titolo  XVIII   del   Codice   delle
assicurazioni private dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;
  Considerata, altresi',  la  necessita'  di  adeguare  la  procedura
sanzionatoria alle disposizioni del decreto legislativo  21  novembre
2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo  25
maggio 2017, n. 90;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               INDICE

                               Capo I
                 Disposizioni di carattere generale

  Art. 1. - Fonti normative
  Art. 2. - Definizioni
  Art. 3. - Principi generali
  Art. 4. - Destinatari della disciplina sanzionatoria
  Art. 5. - Fasi della procedura
  Art. 6. - Servizi competenti all'accertamento e alla  contestazione
delle violazioni
  Art. 7. - Servizi responsabili del procedimento

                               Capo II
                          Fase preliminare

  Art. 8. - Accertamento delle violazioni
  Art. 9. - Accertamento unitario per violazioni della stessa indole
  Art.  10.  -  Accertamento  per  violazioni   degli   obblighi   di
comunicazione alle Banche Dati
  Art. 11. - Principio della rilevanza della violazione

                              Capo III
                        Avvio della procedura

  Art. 12. - Contestazione delle violazioni
  Art. 13. - Notifica dell'atto di contestazione
  Art. 14. - Integrazione della contestazione

                               Capo IV
                   Partecipazione al procedimento

  Art. 15. - Presentazione di controdeduzioni scritte e di  richiesta
di audizione

                               Capo V
                          Fase istruttoria

  Art. 16. - Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento
  Art. 17. - Nozione di fatturato

                              Sezione I
                  Istruttoria del Servizio Sanzioni

  Art. 18. - Adempimenti del Servizio Sanzioni

                             Sezione II
Organizzazione, funzionamento ed istruttoria del Collegio di garanzia

  Art. 19. - Composizione e struttura del Collegio di garanzia
  Art. 20. - Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia
  Art. 21. - Adunanza delle Sezioni in seduta comune
  Art. 22. - Incompatibilita' ed astensione
  Art. 23. - Ruolo cronologico e calendario delle adunanze
  Art. 24. - Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari
  Art. 25. - Trattazione del procedimento  dinnanzi  al  Collegio  di
garanzia
  Art. 26. - Delibera del Collegio di garanzia

                               Capo VI
                           Fase decisoria

  Art. 27. - Presentazione di ulteriori osservazioni scritte
  Art. 28. - Decisione
  Art. 29. - Irrogazione della sanzione

                              Capo VII
      Notifica, pubblicazione ed impugnazione del provvedimento

  Art.  30.   -   Comunicazione,   notifica   e   pubblicazione   del
provvedimento conclusivo
  Art. 31. - Comunicazioni all'AEAP
  Art. 32. - Impugnazione del provvedimento sanzionatorio

                              Capo VIII
                          Accesso agli atti

  Art. 33. - Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio

                               Capo IX
           Modalita' e termini di pagamento della sanzione

  Art. 34. - Pagamento della sanzione
  Art. 35. - Pagamento rateale della sanzione

                               Capo X
                         Disposizioni finali

  Art. 36. - Ambito di applicazione
  Art. 37. - Disposizioni transitorie
  Art. 38. - Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014
  Art. 39. - Pubblicazione ed entrata in vigore
                               Art. 1

                           Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli  articoli  9,
comma 3, 311-bis,  311-quater,  324-ter,  324-quinquies,  324-octies,
comma 3, 325-bis, 328, comma 3, e 331-bis del decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209,  come  modificato  e  integrato  dal  decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 68,  attuativo  della  direttiva  (UE)
2016/97 sulla distribuzione assicurativa e  ai  sensi  dell'art.  65,
comma 7, del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  90
attuativo della direttiva (UE)  2015/849  relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come  novellato  dal
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della  direttiva
(UE)  2016/97  sulla  distribuzione  assicurativa.  In  aggiunta,  si
intende per:
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
come modificato e integrato dal decreto legislativo 21  maggio  2018,
n. 68, attuativo della direttiva  (UE)  2016/97  sulla  distribuzione
assicurativa;
    b)  «Direttorio  integrato»:  il  Direttorio  integrato  di   cui
all'art. 13, comma  10,  del  decreto  legge  6  luglio  2012  n.  95
convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 7 agosto 2012
n. 135;
    c) «procedimento sanzionatorio»: il procedimento di  applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal Titolo XVIII  (Sanzioni  e
procedimenti sanzionatori) del Codice nonche' dal decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive disposizioni  modificative  ed
integrative,  relativo  alla   prevenzione   dell'uso   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  da  altre  norme  di
legge;
    d) «soggetti competenti  all'istruttoria  del  procedimento»:  il
Servizio Sanzioni o il Collegio di garanzia;
    e) «Collegio di garanzia»: l'organo previsto dall'art. 324-octies
del Codice;
    f) «verifiche a distanza»: verifiche di natura  cartolare  svolte
dall'IVASS  sulla  base  della  documentazione  trasmessa  da   altri
soggetti (imprese,  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  ed
intermediari assicurativi a titolo accessorio, consumatori, organi di
Polizia, altre Autorita', etc.) anche su richiesta dell'Istituto;
    g) «violazioni in  materia  di  antiriciclaggio»:  le  violazioni
delle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,
come modificato e integrato dal decreto legislativo 25  maggio  2017,
n.  90  attuativo  della  direttiva  (UE)  2015/849   relativa   alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo  di  riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
(decreto legislativo 231/2007).
                               Art. 3

                          Principi generali

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   la
procedura  sanzionatoria  per  le  violazioni  accertate   dall'IVASS
nell'esercizio delle proprie funzioni che sono  dirette  a  garantire
l'adeguata protezione degli assicurati e degli  aventi  diritto  alle
prestazioni assicurative attraverso il  perseguimento  della  sana  e
prudente gestione delle imprese di assicurazione  e  riassicurazione,
della trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della
clientela  da  parte  delle  stesse   imprese,   degli   intermediari
assicurativi e riassicurativi ed intermediari assicurativi  a  titolo
accessorio e degli altri operatori del settore, della stabilita'  del
sistema e dei mercati finanziari nonche' la prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
  2. La disciplina e l'attivita' sanzionatoria tendono ad  assicurare
l'effettivita' delle regole.  Esse  hanno  carattere  afflittivo  nei
confronti dei  soggetti  responsabili  della  violazione,  correttivo
della lesione dello specifico interesse protetto nonche'  effetti  di
prevenzione speciale e generale.
  3. L'IVASS accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga  le
sanzioni  ovvero  comunica  agli  interessati   l'archiviazione   del
procedimento avviato nei loro confronti, tenuto  conto  dei  principi
di: a)  dissuasivita'  e  prevenzione,  al  fine  di  scoraggiare  la
violazione delle norme e la reiterazione della condotta illecita;  b)
proporzionalita' dell'intervento  sanzionatorio,  in  relazione  alla
gravita' dell'illecito; c) oggettivita' per  garantire  l'omogeneita'
di giudizio nella concreta valutazione della fattispecie rilevata; d)
trasparenza  nei  confronti   dei   soggetti   interessati   le   cui
controdeduzioni  integrano  e  completano   il   quadro   conoscitivo
acquisito  a  mezzo   dell'analisi   documentale   e   dell'attivita'
ispettiva; e) contraddittorio.
  4.  Nelle  sue  valutazioni  l'IVASS  tiene  altresi'  conto  della
reiterazione delle violazioni della  medesima  natura  nonche'  della
collaborazione  attiva  dei  soggetti  interessati  con   riferimento
all'autonoma rilevazione e segnalazione di  eventuali  irregolarita',
espressione di lealta' e correttezza nei rapporti  con  l'Istituto  e
strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.
                               Art. 4

             Destinatari della disciplina sanzionatoria

  1. Le presenti disposizioni sono dirette  ai  soggetti  individuati
dal  Codice  sottoposti  ai  poteri  di  vigilanza   e   sanzionatori
dell'IVASS e comprendono, in particolare:
    a) le imprese di assicurazione  o  di  riassicurazione  con  sede
legale in Italia  autorizzate  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
delle operazioni di cui all'art. 2 del Codice;
    b) le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici di  cui
al Titolo IV del Codice;
    c) le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione o  di
riassicurazione con sede legale e  amministrazione  centrale  in  uno
Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo  Spazio
economico europeo autorizzate  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
delle operazioni di cui all'art. 2 del Codice;
    d) le imprese di  assicurazione  e  riassicurazione  avente  sede
legale e amministrazione centrale in  uno  Stato  membro  dell'Unione
Europea o in uno Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo  che
operano  in  Italia  nell'esercizio  delle  assicurazioni   o   delle
operazioni di cui all'art. 2 del Codice  in  regime  di  stabilimento
ovvero di libera prestazione di servizi;
    e)  l'ultima  societa'  controllante  italiana  come  determinata
dall'art. 210, comma 2, del Codice, per la violazione degli  obblighi
di cui al Titolo XV del Codice;
    f) le societa' di partecipazione assicurativa, di  partecipazione
assicurativa mista e di partecipazione finanziaria mista;
    g)  gli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi,   persone
fisiche o  societa'  e  i  relativi  responsabili  dell'attivita'  di
distribuzione con  residenza  o  sede  legale  nel  territorio  della
Repubblica;
    h) gli intermediari assicurativi  a  titolo  accessorio,  persone
fisiche o  societa'  e  i  relativi  responsabili  dell'attivita'  di
distribuzione con  residenza  o  sede  legale  nel  territorio  della
Repubblica;
    i)  gli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi,   persone
fisiche o  societa'  e  i  relativi  responsabili  dell'attivita'  di
distribuzione con  residenza  o  sede  legale  in  uno  Stato  membro
dell'Unione Europea o in uno Stato  aderente  allo  Spazio  economico
europeo;
    j) gli altri soggetti destinatari  degli  obblighi  previsti  dal
Codice, responsabili della violazione.
  2. Possono inoltre essere destinatari della procedura sanzionatoria
le persone fisiche, gli esponenti ed il personale  al  ricorrere  dei
presupposti stabiliti dagli articoli  311-sexies  e  324-septies  del
Codice. In particolare:
    a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  o
di controllo e i titolari delle funzioni fondamentali  nelle  imprese
di assicurazione e di riassicurazione;
    b)  i  dipendenti   delle   imprese   di   assicurazione   e   di
riassicurazione ai quali  e'  affidata  nell'ambito  della  struttura
aziendale la responsabilita' di specifiche  funzioni  presso  aree  o
settori operativi;
    c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche  diversi  dal
rapporto di lavoro  subordinato,  che  ne  determinano  l'inserimento
nella struttura organizzativa delle imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione ai quali e' affidata la responsabilita' di specifiche
funzioni presso aree o settori operativi;
    d) i componenti dell'organo di amministrazione della societa'  di
intermediazione.
  3.  Per  quanto  riguarda  le  imprese  di  assicurazione   o   gli
intermediari  sottoposti  ai  poteri  di  vigilanza  e   sanzionatori
dell'IVASS ai sensi del decreto legislativo 231/2007  per  violazioni
in  materia  di  antiriciclaggio,  tali   soggetti   comprendono   in
particolare:
    a) le imprese di assicurazione con sede legale  in  Italia  e  le
sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato non  appartenente  all'Unione
europea o non aderente  allo  Spazio  economico  europeo  autorizzate
all'esercizio dei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
    b) le imprese di assicurazione  con  sede  in  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  o  in  un  altro  Stato  aderente  allo  Spazio
economico europeo che operano in Italia in regime di stabilimento nei
rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
    c) gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) b) e
d), del Codice, che operano in Italia nei rami  di  cui  all'art.  2,
comma 1, del Codice;
    d) gli intermediari di cui all'art. 116-quinquies del  Codice  in
funzione dell'attivita' concretamente  svolta  sul  territorio  della
Repubblica italiana nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;
    e) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 62, comma  2,
del decreto legislativo 231/2007, coloro  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione direzione o di controllo  presso  le  imprese  e  gli
intermediari di cui sopra;
    f) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 59, comma  2,
del decreto  legislativo  231/2007,  i  componenti  degli  organi  di
controllo presso le imprese e gli intermediari di cui sopra.
  4.  Il  presente  regolamento  si  applica  a  chiunque  altro  sia
assoggettato alla potesta' sanzionatoria dell'IVASS.
                               Art. 5

                        Fasi della procedura

  1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:
    A. Preliminare
      - Accertamento delle violazioni
    B. Contestazione delle violazioni
    C. Istruttoria
      - presentazione delle controdeduzioni scritte e della richiesta
di audizione;
      -  valutazione  del   complesso   degli   elementi   istruttori
acquisiti;
      - proposta al Direttorio integrato, o  ai  soggetti  da  questo
delegati, di  irrogazione  delle  sanzioni  o  di  archiviazione  del
procedimento;
      - trasmissione della proposta di sanzione ai destinatari  della
contestazione nei casi previsti dagli articoli 18,  comma  5,  e  26,
comma 4.
    D. Decisoria
      -  eventuale  presentazione  da  parte  dei  destinatari  della
contestazione al  Direttorio  integrato,  o  ai  soggetti  da  questo
delegati, di osservazioni scritte alla proposta di sanzione nei  casi
previsti dagli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4;
      - adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da
questo delegati, del provvedimento  conclusivo  del  procedimento  di
irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione.
    E. Notifica, comunicazione e pubblicazione del  provvedimento  di
irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione del procedimento.
                               Art. 6

Servizi  competenti  all'accertamento  e  alla  contestazione   delle
                             violazioni

  1. La competenza, ai fini dell'accertamento e  della  contestazione
delle violazioni, e' ripartita tra i seguenti Servizi  dell'IVASS  in
base alle rispettive attribuzioni come definite  dal  regolamento  di
organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma:
  a) Servizio Ispettorato;
  b) Servizio Vigilanza Prudenziale;
  c) Servizio Tutela del Consumatore;
  d) Servizio Vigilanza Intermediari;
  e) Servizio Studi e Gestione Dati.
  2. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b) c) ed e) trasmettono
al Servizio Sanzioni, secondo le rispettive  attribuzioni  e  per  la
successiva fase istruttoria, gli atti relativi  al  procedimento.  Il
Servizio Ispettorato trasmette i suddetti atti al Servizio  Vigilanza
Intermediari se riguardanti gli  intermediari  indicati  all'art.  4,
comma 1, lettere g), h) ed i) ed i  relativi  esponenti  aziendali  e
personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il Servizio  Ispettorato
trasmette  al  Servizio  Sanzioni  gli  atti  del  procedimento   per
violazioni in materia di antiriciclaggio riguardanti gli intermediari
indicati all'art. 4, comma 3, lettere c) e d) e le persone fisiche di
cui alle lettere e) ed f) operanti presso gli stessi intermediari.
  4. Il Servizio Vigilanza  Intermediari  trasmette  al  Collegio  di
garanzia per la successiva fase  istruttoria  gli  atti  relativi  al
procedimento ivi compresi quelli ricevuti  dal  Servizio  Ispettorato
secondo quanto previsto al comma 2.
  5. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b)  ed  e)  trasmettono
altresi' al  Servizio  Sanzioni,  ai  fini  dello  svolgimento  della
successiva fase istruttoria, la relazione tecnica di cui all'art. 18,
comma 2. La medesima relazione  tecnica  e'  trasmessa  dal  Servizio
Tutela  del  Consumatore  al  Servizio  Sanzioni   a   richiesta   di
quest'ultimo ove la ritenga necessaria.
                               Art. 7

                Servizi responsabili del procedimento

  1.  Le   unita'   organizzative   responsabili   del   procedimento
sanzionatorio sono le seguenti:
  a) il Servizio Sanzioni per tutti i  procedimenti  sanzionatori  ad
eccezione di quelli avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal
Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'art.  4,
comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai relativi  esponenti  aziendali  e
personale di cui al comma 2 dello stesso articolo;
  b) il Servizio  Sanzioni  per  tutti  i  procedimenti  sanzionatori
avviati per violazioni in materia di antiriciclaggio;
  c)  il  Servizio  Vigilanza   Intermediari   per   i   procedimenti
sanzionatori avviati dal medesimo Servizio e dal Servizio Ispettorato
relativi agli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere  g),
h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e  personale  di  cui  al
comma 2 dello stesso articolo.
Capo II
Fase preliminare

                               Art. 8

                    Accertamento delle violazioni

  1. L'IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta
la violazione delle norme per le quali e' prevista  l'irrogazione  di
sanzioni amministrative, una volta acquisiti gli elementi necessari a
valutarne la sussistenza.  L'acquisizione  degli  elementi  necessari
puo'  avvenire  anche  attraverso  la  richiesta   di   documenti   e
informazioni  alle  imprese,   agli   intermediari   assicurativi   e
riassicurativi ed agli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
ai soggetti sottoposti ad accertamento,  e  ad  ogni  altro  soggetto
interessato o in  possesso  di  informazioni  rilevanti.  I  predetti
soggetti  forniscono  tempestivamente  gli  atti  e  le  informazioni
richiesti dall'IVASS, ivi compresi quelli relativi al  luogo  e  alla
data di nascita, alla residenza e al  codice  fiscale  delle  persone
fisiche  che  possono  essere   destinatarie   delle   contestazioni,
verificandone esattezza e  completezza.  Essi  indicano  altresi'  le
domiciliazioni, le deleghe degli interessati e l'eventuale  indirizzo
di PEC e le informazioni in merito alle remunerazioni/compensi, fissi
e variabili, in qualunque forma riconosciuti o erogati  negli  ultimi
tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attivita' esercitate da
meno di  tre  anni,  nel  diverso  minore  periodo  di  riferimento);
comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni fornite.
  2. Nelle materie disciplinate da norme di principio,  di  carattere
generale o  gestionale,  in  coerenza  con  esigenze  di  certezza  e
prevedibilita' della sanzione, l'IVASS  valuta  la  condotta  tenendo
anche  in  considerazione  eventuali  provvedimenti  o  istruzioni  a
carattere generale emanati allo scopo di precisare, laddove  ritenuto
necessario, il contenuto del precetto. L'IVASS valuta la  fattispecie
anche alla luce degli interventi  correttivi  eventualmente  adottati
nei confronti dei destinatari, inclusi richiami,  ordini,  divieti  e
altri  provvedimenti  particolari,  fra  i  quali  la  rimozione   di
esponenti.
  3. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo  sanzionatorio  siano
stati  riscontrati  nell'ambito  di  verifiche  condotte   da   altre
Autorita', l'IVASS esamina la  segnalazione  ai  fini  dell'eventuale
accertamento della sussistenza di una  violazione  sanzionabile.  Ove
sia  necessario   all'accertamento   della   violazione,   acquisisce
ulteriori elementi.
  4. L'accertamento  si  perfeziona,  nel  caso  di  illeciti  emersi
nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti  degli  intermediari
assicurativi e riassicurativi o  degli  intermediari  assicurativi  a
titolo accessorio, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo.
Nel caso di illeciti emersi nell'ambito di  verifiche  ispettive  nei
confronti di  soggetti  diversi  dagli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi o dagli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
l'accertamento si perfeziona alla data di apposizione agli  atti  del
visto del Capo del Servizio Ispettorato.
  5. L'accertamento di illeciti emersi  nell'ambito  di  verifiche  a
distanza  si  perfeziona  nel  momento  in  cui  e'   completata   la
valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi  costitutivi  della
fattispecie  suscettibile  di  dar  luogo  all'applicazione  di   una
sanzione.
  6. Dalla data di accertamento, indicata nell'atto di contestazione,
decorrono  i  termini  per  la  notifica  della  contestazione  delle
violazioni agli interessati.
  7. Con  specifico  riguardo  alle  societa'  capogruppo  di  gruppi
assicurativi, nel caso di  verifiche  -  a  distanza  o  ispettive  -
facenti parte di un processo valutativo unitario, l'IVASS, laddove le
condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente, puo' valutare
gli esiti  delle  predette  verifiche,  tenendo  conto  di  tutte  le
informazioni acquisite, al termine dell'ultima di esse. In tal  caso,
l'IVASS comunica formalmente al soggetto vigilato,  alla  fine  della
prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati  unitariamente
a conclusione dell'ultima.
                               Art. 9

      Accertamento unitario per violazioni della stessa indole

  1. L'IVASS  provvede  all'accertamento  unitario  delle  violazioni
della stessa indole delle norme richiamate negli articoli 311-quater,
comma 1, 324-quinquies, commi 1 e 6, del Codice. Si considerano della
stessa indole le violazioni della medesima disposizione e  quelle  di
disposizioni  diverse  che,  per  la  natura   dei   fatti   che   le
costituiscono o per  le  modalita'  della  condotta,  presentano  una
sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni,  cosi'  come
previsto dall'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981.
  2. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento
dell'accertamento unitario e' pari al semestre. Le  violazioni  cosi'
accertate sono contestate con unico atto da notificare nel termine di
centoventi giorni per i  soggetti  residenti  in  Italia,  ovvero  di
centottanta giorni per i soggetti  residenti  all'estero,  decorrente
dal sessantesimo giorno successivo  alla  scadenza  del  semestre  di
riferimento e danno luogo  all'irrogazione  della  prevista  sanzione
amministrativa applicabile al  complesso  delle  violazioni  valutate
secondo  un  approccio  unitario.  Per  le  violazioni  delle   norme
richiamate nell'art. 311-quater, comma 1, del Codice l'arco temporale
si riferisce al periodo dal 1° marzo al 31 agosto e dal 1°  settembre
al 28/29 febbraio di ciascun anno.  Per  le  violazioni  delle  norme
richiamate nell'art. 324-quinquies, commi 1 e 6,  del  Codice  l'arco
temporale si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno  e  dal
1° luglio al 31 dicembre di  ciascun  anno.  E'  fatto  salvo  quanto
previsto nell'art. 37, comma 2.
  3. Nel caso di verifiche ispettive,  l'accertamento  si  perfeziona
alla  data  indicata  nell'art.  8,  comma  4.  Le  violazioni   sono
contestate con unico atto da notificare  nel  termine  di  centoventi
giorni per i soggetti residenti  in  Italia,  ovvero  di  centottanta
giorni  per  i  soggetti   residenti   all'estero   e   danno   luogo
all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al
complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario.
  4.  Fermo  il  disposto  del  comma  2,  l'IVASS  ai   fini   della
contestazione  delle  violazioni  della  stessa  indole  delle  norme
richiamate nell'art. 324-quinquies, comma 6, del  Codice  riguardanti
gli intermediari o i relativi esponenti aziendali e  personale,  puo'
prendere in considerazione  un  periodo  inferiore  al  semestre  ove
ritenga compiuto l'accertamento.
                               Art. 10

Accertamento per violazioni  degli  obblighi  di  comunicazione  alle
                             Banche Dati

  1. La violazione degli obblighi di cui all'art.  134,  comma  2,  o
all'art. 135, comma 2, o all'art. 154, commi 4 e  5,  del  Codice  e'
contestata  con  unico  atto  da  notificare  entro  il  termine   di
centoventi  giorni  dall'accertamento  dei  fatti  per   i   soggetti
residenti in Italia, ovvero di  centottanta  giorni  per  i  soggetti
residenti all'estero, decorrente dal sessantesimo  giorno  successivo
alla   scadenza   del   semestre   di   riferimento   e   da'   luogo
all'applicazione  di  un'unica  sanzione  amministrativa   ai   sensi
dell'art. 310-quater del Codice.
  2. Ai  fini  dell'accertamento  della  violazione  il  semestre  si
riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1°  luglio  al
31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo  quanto  previsto  nell'art.
37, comma 3.
                               Art. 11

             Principio della rilevanza della violazione

  1. Ai sensi degli articoli 311-bis e  324-ter  del  Codice  l'IVASS
procede  alla  contestazione  degli  addebiti  quando  le  infrazioni
rivestono carattere rilevante. Nell'esame delle relative  fattispecie
la rilevanza delle violazioni puo' essere desunta da almeno  uno  dei
seguenti elementi:
  - dalla loro idoneita' a determinare significativi rischi legali  o
reputazionali tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;
  - dal loro carattere  diffuso  o  sistematico  anche  in  relazione
all'articolazione  territoriale  o  all'operativita'  dell'impresa  o
dell'intermediario;
  - dalla mancata ottemperanza a richiami o ad  indicazioni  di  tipo
prescrittivo,  interpretativo  od   orientativo   dell'Autorita'   di
Vigilanza;
  - dall'inadeguatezza  dei  presidi  organizzativi  e  di  controllo
adottati per assicurare il rispetto della normativa;
  - dall'incidenza della condotta sulla  tutela  degli  assicurati  e
degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla trasparenza
e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela  e  del
mercato nonche' sulla sana e prudente gestione;
  -  dal  numero  delle  infrazioni,  dalla  durata  del  ritardo   o
dell'omissione   nonche'   dall'entita',   se   determinabile,    del
pregiudizio arrecato a terzi;
  -  dal  pregiudizio  arrecato  all'esercizio  delle   funzioni   di
vigilanza.
  2. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui  all'art.
62 del decreto legislativo 231/2007, le sanzioni amministrative  sono
irrogate nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
plurime.
Capo III
Avvio della procedura

                               Art. 12

                   Contestazione delle violazioni

  1. Il procedimento sanzionatorio ha  inizio  con  la  contestazione
formale dell'IVASS nei confronti dei soggetti  ritenuti  responsabili
delle violazioni riscontrate.  La  contestazione  e'  effettuata  dal
Servizio competente dell'Istituto ai sensi dell'art. 6, comma 1.
  2. L'atto di contestazione e' notificato  ai  soggetti  destinatari
entro il termine di centoventi giorni dall'accertamento dei fatti per
i soggetti residenti in Italia, ovvero di centottanta  giorni  per  i
soggetti residenti all'estero.
  3. L'atto di contestazione contiene:
  a) il  riferimento  all'accertamento  ispettivo,  all'attivita'  di
vigilanza o  alla  documentazione  acquisita  da  cui  e'  emersa  la
violazione;
  b) la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione;
  c) la descrizione della violazione;
  d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative  norme
sanzionatorie;
  e) l'indicazione della facolta' per i  soggetti  destinatari  della
contestazione di presentare  all'Istituto  eventuali  controdeduzioni
scritte entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di  notifica
dell'atto di contestazione;
  f) l'indicazione della facolta' per i  soggetti  destinatari  della
contestazione di chiedere un'audizione  con  istanza  specifica,  che
puo' essere allegata alle controdeduzioni scritte, da presentare  nel
termine di cui alla lettera e);
  g) l'indicazione della facolta' per i  soggetti  destinatari  della
contestazione riguardante l'accertamento unitario di violazioni della
stessa  indole  di  cui  agli  articoli  311-quater,   comma   2,   e
324-quinquies, commi 2 e 6,  del  Codice  di  rappresentare  in  sede
difensiva  gli  elementi  e  le  informazioni  utili   a   dimostrare
l'eventuale disfunzione organizzativa  dalla  quale  sono  dipese  le
violazioni e gli interventi adottati o da adottare per  eliminare  la
disfunzione stessa;
  h)  l'indicazione  del  soggetto  competente  all'istruttoria   del
procedimento al  quale  devono  essere  indirizzate,  preferibilmente
tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),  le  controdeduzioni
scritte e la richiesta di audizione;
  i)  l'indicazione  degli  altri  Servizi  dell'IVASS,  diversi  dal
Servizio Tutela del Consumatore, ai quali le  controdeduzioni  devono
essere trasmesse in copia, con l'indicazione dei  relativi  indirizzi
di posta elettronica certificata (PEC);
  j) l'indicazione della facolta' per i  soggetti  destinatari  della
contestazione nelle ipotesi di cui agli articoli 18, comma  5  e  26,
comma 4, di inviare al Direttorio integrato, o ai soggetti da  questo
delegati, sintetiche  osservazioni  scritte  nel  termine  di  trenta
giorni dalla ricezione  della  proposta  di  sanzione  predisposta  a
conclusione della fase istruttoria;
  k)  l'avvertenza   che,   in   caso   di   mancata   partecipazione
all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o
la partecipazione  all'audizione,  non  sara'  consentito  presentare
ulteriori osservazioni scritte al Direttorio integrato o ai  soggetti
da questo delegati in merito alla proposta di cui alla lettera j);
  l) per i destinatari imprese di assicurazione e riassicurazione  di
cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e  d)  e  comma  3,  lettera  a),
limitatamente alle sedi secondarie ivi citate, e lettera b), e per  i
destinatari societa' di intermediazione, la richiesta di  fornire  le
informazioni   di   cui   all'allegato   2   necessarie    ai    fini
dell'individuazione del fatturato;
  m) per i destinatari persone fisiche diversi dagli intermediari, la
richiesta di trasmettere con le controdeduzioni, ovvero con  distinta
comunicazione scritta, le informazioni in ordine alle  remunerazioni,
fisse e variabili, in qualunque forma ad essi riconosciute o  erogate
negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le  attivita'
esercitate da meno  di  tre  anni,  nel  diverso  minore  periodo  di
riferimento);
  n) per i destinatari intermediari persone  fisiche  o  societa'  di
intermediazione, la richiesta di trasmettere con le  controdeduzioni,
ovvero con distinta comunicazione scritta, informazioni in ordine  ai
compensi, in qualunque forma ad essi riconosciuti  negli  ultimi  tre
anni (o, per gli incarichi ricoperti o  le  attivita'  esercitate  da
meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento);
  o) l'invito a  comunicare  con  il  primo  atto  utile  l'eventuale
casella di posta elettronica certificata (PEC)  presso  la  quale  il
soggetto  interessato  intende  ricevere  le   comunicazioni   e   le
notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;
  p) l'indicazione del Servizio presso il  quale  puo'  essere  presa
visione dei documenti istruttori;
  q) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
                               Art. 13

                 Notifica dell'atto di contestazione

  1. L'atto di contestazione e'  notificato  ai  destinatari  di  cui
all'art. 4 secondo le modalita' previste  dall'ordinamento.  In  base
all'art. 14, comma 4,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689  la
notificazione puo' essere  effettuata,  con  le  forme  previste  dal
codice di procedura civile, anche da un rappresentante dell'IVASS.
  2. Per gli illeciti rilevati nell'ambito di verifiche ispettive  la
notifica dell'atto di contestazione puo' essere  effettuata  in  mani
proprie dei destinatari, societa' e persone fisiche, nel corso di una
riunione presso il soggetto interessato o presso la sede dell'IVASS.
  3. La notifica dell'atto di contestazione puo' avvenire anche,  nei
casi e nelle forme previsti dalle  disposizioni  vigenti,  presso  la
casella di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici
elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni  ovvero
indicata  dagli   interessati   ai   fini   delle   notificazioni   e
comunicazioni con l'IVASS.
  4. La data di notifica dell'atto di contestazione  al  destinatario
rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.
                               Art. 14

                  Integrazione della contestazione

  1. Nel caso in cui nel  corso  dell'attivita'  di  vigilanza  siano
riscontrati fatti nuovi che costituiscono violazione  delle  medesime
disposizioni contestate nell'ambito  della  procedura  sanzionatoria,
I'IVASS puo' integrare la contestazione gia' formulata nei  confronti
dei soggetti responsabili entro sessanta giorni  dalla  scadenza  del
termine  di  presentazione  delle  controdeduzioni  scritte  di   cui
all'art. 15. L'atto di contestazione integrativo e' notificato con le
modalita' previste dall'art. 13, commi 1, 2 e  3  e  non  modifica  i
termini di conclusione del procedimento.
  2. Con riferimento alla contestazione integrativa, gli  interessati
possono presentare le proprie  controdeduzioni,  chiedere  una  breve
proroga non superiore a trenta giorni e avanzare istanza di audizione
nei tempi e con le modalita' previsti dall'art. 15.
Capo IV
Partecipazione al procedimento

                               Art. 15

Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione

  1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica  dell'atto  di
contestazione i destinatari possono esercitare il diritto  di  difesa
attraverso   la   partecipazione   al   procedimento   sanzionatorio,
presentando al Servizio Sanzioni o al Collegio di garanzia  ai  sensi
dell'art. 16, preferibilmente tramite posta  elettronica  certificata
(PEC), scritti difensivi  ed  altri  documenti  in  ordine  ai  fatti
addebitati. Le controdeduzioni sono trasmesse inoltre in  copia  agli
altri Servizi indicati nell'atto di contestazione.
  2.  I  destinatari  possono  richiedere,  con   specifica   istanza
debitamente motivata, una breve proroga. La  proroga,  di  norma  non
superiore a trenta giorni, puo' essere concessa  secondo  criteri  di
proporzionalita'   anche   in    relazione    alle    caratteristiche
operativo/dimensionali dei destinatari  stessi  e  alla  complessita'
degli addebiti. Il Servizio Sanzioni ovvero il Collegio  di  Garanzia
comunicano con  sollecitudine  ai  destinatari  l'accoglimento  o  il
rigetto della richiesta di proroga. A tal fine, ove  non  vi  abbiano
gia' provveduto, i richiedenti la  proroga  comunicano  all'IVASS  un
indirizzo, possibilmente PEC, al quale riscontrare la richiesta.
  3. Nel caso di  procedura  avviata  nei  confronti  di  societa'  i
documenti difensivi sono presentati a firma del legale rappresentante
dell'impresa o della societa' di intermediazione  destinataria  della
contestazione, ovvero dal procuratore generale o  da  altro  soggetto
munito  dei  poteri  di   rappresentanza   secondo   i   criteri   di
rappresentanza interni  alla  stessa  o  a  firma  di  altra  persona
espressamente delegata. Nel caso di procedura avviata  nei  confronti
di  persone  fisiche,  le  controdeduzioni  sono  presentate,   anche
congiuntamente, dai singoli soggetti destinatari delle contestazioni,
anche per  il  tramite  di  altra  persona  da  questi  espressamente
delegata.  In  tutti  i  casi  i  destinatari  allegano  altresi'  la
documentazione riferita alle remunerazioni/compensi di  cui  all'art.
12, lettere m) ed n). Gli interessati indicano nelle  controdeduzioni
l'indirizzo,  preferibilmente   di   PEC,   al   quale   inviare   le
comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria.
  4. Ferma restando la pienezza del diritto  di  difesa,  l'attivita'
difensiva  si  svolge  nel  rispetto  del   principio   della   leale
collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo.  In  tale
ottica,  tenuto  conto  dell'esigenza  di  assicurare  l'economicita'
dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere  svolte,
anche  al  fine  di   favorire   la   migliore   comprensione   delle
argomentazioni   difensive   presentate,    in    modo    essenziale,
rispecchiando l'ordine delle contestazioni;  ove  superiori  alle  50
pagine, devono contenere un sommario e concludersi  con  una  sintesi
delle principali argomentazioni difensive. La documentazione allegata
deve essere pertinente ai  fatti  contestati  e  alle  argomentazioni
difensive svolte. Gli allegati sono presentati  in  modo  ordinato  e
corredati da un elenco,  evitando  la  produzione  di  documentazione
sovrabbondante, disordinata o inconferente. In caso  di  trasmissione
cartacea, il testo dei documenti  difensivi  va  trasmesso  anche  su
supporto informatico fisico munito  di  attestazione  di  conformita'
all'originale utilizzando  il  modello  di  cui  all'allegato  1  del
presente regolamento.
  5.  Entro  il  medesimo  termine  di  cui  al  comma  1  il  legale
rappresentante  della   societa'   (o   altra   persona   da   questi
espressamente delegata) e/o le  persone  fisiche  destinatarie  della
contestazione possono chiedere un'audizione,  con  istanza  specifica
anche  allegata  alle  memorie  difensive,  indirizzata  al  soggetto
competente  all'istruttoria.  L'audizione   delle   persone   fisiche
destinatarie della contestazione ha carattere strettamente personale;
e' consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o  di
altro consulente. L'audizione ha luogo presso la sede  dell'IVASS  di
norma nei centoventi giorni successivi al ricevimento dell'istanza  e
ad  essa  prende  parte,  laddove  ritenuto  necessario,   anche   un
rappresentante  del  Servizio  che  ha  curato  l'accertamento  e  la
contestazione degli addebiti. Nel caso in cui l'audizione  si  svolga
oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni,  non  e'
possibile  produrre  in  tale  sede   materiale   integrativo   delle
controdeduzioni, salvo che  il  destinatario  dimostri  di  non  aver
potuto provvedere alla produzione  del  materiale  integrativo  entro
tale termine per causa  a  esso  non  imputabile.  Dell'audizione  e'
redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve
essere comunicata tempestivamente in forma  scritta,  preferibilmente
tramite PEC, al  soggetto  competente  all'istruttoria.  In  sede  di
audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni,  evitando
duplicazioni o meri rinvii a quanto gia' rappresentato negli  scritti
difensivi.
  6. La mancata presentazione  di  controdeduzioni  scritte  o  della
richiesta di audizione non  pregiudica  il  seguito  della  procedura
sanzionatoria.
Capo V
Fase istruttoria

                               Art. 16

        Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento

  1. Il Servizio Sanzioni cura l'istruttoria di tutti i  procedimenti
sanzionatori ad eccezione di quelli avviati  dal  Servizio  Vigilanza
Intermediari  e  dal  Servizio  Ispettorato   nei   confronti   degli
intermediari indicati al comma 2 e dei relativi esponenti aziendali e
personale di cui all'art. 4, comma 2. Cura altresi' l'istruttoria  di
tutti i procedimenti per violazioni  in  materia  di  antiriciclaggio
relativi sia alle imprese sia agli intermediari.
  2. Il Collegio di  garanzia  cura  l'istruttoria  dei  procedimenti
avviati  dal  Servizio  Vigilanza   Intermediari   e   dal   Servizio
Ispettorato nei confronti degli  intermediari  indicati  all'art.  4,
comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai soggetti di cui al  comma  2  del
medesimo articolo che operano  presso  gli  stessi,  avvalendosi  del
supporto  tecnico  organizzativo  del  medesimo  Servizio   Vigilanza
Intermediari.
  3.  L'accentramento  della  fase  istruttoria  presso  il  Servizio
Sanzioni ed il Collegio di  garanzia  e'  preordinato  ad  assicurare
omogeneita' di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto
della  parita'  di  trattamento  in  relazione  alla  tipologia   dei
destinatari della contestazione.
                               Art. 17

                        Nozione di fatturato

  1. Ai fini della  determinazione  degli  importi  edittali  massimi
delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili  dall'IVASS  alle
societa', il fatturato rilevante e'  il  fatturato  annuo  risultante
dall'ultimo bilancio disponibile  approvato  dall'organo  competente.
Tale fatturato  e'  calcolato  in  conformita'  ai  criteri  previsti
nell'allegato 2 del presente regolamento.
Sezione I
Istruttoria del Servizio Sanzioni

                               Art. 18

                  Adempimenti del Servizio Sanzioni

  1. Ai fini dell'istruttoria del procedimento il Servizio Sanzioni:
    a) verifica che sia correttamente instaurato  il  contraddittorio
con i destinatari delle contestazioni  e  che  sia  salvaguardata  la
possibilita'   degli   stessi   di   partecipare   al    procedimento
sanzionatorio;
    b) provvede all'esame delle memorie difensive  ove  presentate  e
allo svolgimento dell'audizione ove richiesta;
    c) provvede all'esame della relazione tecnica di cui al  comma  2
trasmessa dai Servizi indicati all'art. 6, comma 5, che hanno  curato
l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti;
    d) procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti
agli atti del procedimento;
    e) per le fattispecie di cui agli articoli 311-quater, comma 2, e
324-quinquies,  comma  2,  del  Codice  (accertamento   unitario   di
violazioni della stessa indole):
      - esamina gli specifici  elementi  e  le  informazioni  forniti
nella relazione tecnica del Servizio  che  ha  curato  l'accertamento
delle violazioni e la contestazione degli  addebiti  in  merito  alla
disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'impresa in
sede difensiva;
      - verifica che il  destinatario  della  contestazione  abbia  i
requisiti per usufruire della riduzione della  sanzione  prevista  al
comma 3 dei medesimi articoli;
      -  assegna  all'impresa  il  termine   per   l'adozione   degli
interventi correttivi, qualora non ancora effettuati in  tutto  o  in
parte;
      - richiede  all'impresa  di  comunicare  al  medesimo  Servizio
Sanzioni ed al Servizio che ha curato l'accertamento delle violazioni
e la contestazione degli addebiti  indicato  nell'atto  contestativo,
l'avvenuta adozione delle misure correttive richieste;
      - verifica l'idoneita' delle misure adottate anche  avvalendosi
del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto e ne comunica gli
esiti all'impresa;
      - valuta le osservazioni dell'impresa in ordine agli  eventuali
rilievi  formulati  con  riferimento   agli   interventi   correttivi
adottati, anche avvalendosi del supporto  tecnico  di  altri  Servizi
dell'Istituto;
    f) effettua una ponderata valutazione degli addebiti  contestati,
dell'eventuale responsabilita' personale e degli elementi  istruttori
acquisiti;
    g)  valuta  i  presupposti  per  l'applicazione  della   sanzione
sostitutiva dell'ordine di porre termine alle  violazioni  contestate
in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria;
    h)  valuta  i  presupposti  per  l'applicazione  della   sanzione
amministrativa   accessoria   dell'interdizione   temporanea    dallo
svolgimento di funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo
presso l'impresa di assicurazione e di riassicurazione o, in caso  di
violazioni in materia  di  antiriciclaggio,  presso  la  societa'  di
intermediazione assicurativa o riassicurativa;
    i)  valuta  i  presupposti  per  l'adozione  della  dichiarazione
pubblica di cui all'art. 324-bis, comma 4, del Codice ed all'art. 62,
comma 4, lettera b) del decreto legislativo  231/2007,  indicante  la
societa' o la persona fisica responsabile;
    j) consente ai destinatari dell'atto di  contestazione  l'accesso
agli atti del procedimento;
    k) predispone a conclusione della fase  istruttoria  la  proposta
per il Direttorio integrato o per i soggetti da questo delegati;
    l)  cura  la  conservazione  e  l'archiviazione   dei   documenti
costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.
  2. La relazione tecnica trasmessa dai Servizi indicati all'art.  6,
comma 5:
    2.1. riporta le valutazioni del Servizio in merito  alle  singole
controdeduzioni difensive, anche contenute nel verbale  di  audizione
ove presente;
    2.2. illustra  gli  ulteriori  elementi  informativi  di  cui  il
Servizio medesimo dispone ai fini della complessiva valutazione delle
fattispecie contestate,  ivi  inclusa  l'eventuale  cessazione  della
violazione;
    2.3. descrive, all'esito dell'esame complessivo degli atti, se la
violazione   contestata   possa   ritenersi   connotata   da   scarsa
offensivita' o pericolosita' in  base  a  quanto  previsto  dall'art.
311-ter del Codice e dall'art. 62, comma 4, lettera  a)  del  decreto
legislativo 231/2007. In tal caso illustra le misure  correttive  che
ritiene possano essere adottate per l'eliminazione  delle  infrazioni
ed il termine per l'adempimento;
    2.4. indica altresi' gli elementi utili  ai  fini  dell'eventuale
applicazione     della     sanzione     amministrativa     accessoria
dell'interdizione  temporanea  prevista  dagli  articoli  311-sexies,
comma 3, e 324-septies, comma 3 del Codice e dall'art. 62,  comma  3,
del decreto legislativo 231/2007;
    2.5 per le fattispecie di cui agli articoli 311-quater, comma  2,
e 324-quinquies,  comma  2,  del  Codice  (accertamento  unitario  di
violazioni  della  stessa  indole),  riporta  gli   elementi   e   le
informazioni utili alla valutazione della  disfunzione  organizzativa
eventualmente rappresentata dall'impresa  in  sede  difensiva  e  del
termine da assegnare ai fini dell'adozione degli interventi necessari
per eliminare  la  disfunzione  stessa,  anche  indicando  le  misure
correttive ritenute necessarie;  successivamente  all'adozione  delle
predette misure integra la relazione  tecnica  con  la  comunicazione
degli elementi utili ai fini della loro valutazione;
    2.6 indica se possano configurarsi i presupposti per  l'eventuale
adozione della dichiarazione pubblica di cui all'art. 324-bis,  comma
4, del Codice ed all'art.  62,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 231/2007.
  3. In assenza di memorie difensive e di richiesta di  audizione  la
relazione tecnica di cui al comma 2 e' trasmessa senza  gli  elementi
indicati nei punti 2.1. e 2.5.. Nel caso di procedimenti sanzionatori
avviati dal Servizio Tutela del Consumatore,  il  Servizio  Sanzioni,
ove  lo  ritenga   necessario   in   rapporto   alla   natura   delle
contestazioni,   trasmette   al   citato   Servizio    copia    delle
controdeduzioni scritte  inviate  dai  destinatari  e  dell'eventuale
verbale di audizione per gli adempimenti di cui al comma 2.
  4. Il Servizio Sanzioni,  a  conclusione  della  fase  istruttoria,
predispone la proposta di  irrogazione  della  sanzione  prevista  ai
sensi di legge o di archiviazione del procedimento che e'  trasmessa,
previo visto del Segretario generale, al Direttorio  integrato  o  ai
soggetti da questo delegati.
  4-bis. Il Servizio Sanzioni, anche su  indicazione  del  Segretario
generale,  nei  casi  in  cui  ritenga  che  la  fattispecie  oggetto
dell'istruttoria sia di particolare complessita' o presenti  elementi
di novita' o profili  che  richiedono  valutazioni  significative  di
ordine tecnico-giuridico, trasmette  gli  atti  del  procedimento  al
Comitato per l'esame delle irregolarita' che, effettuato il  relativo
esame, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta
al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati da parte del
Servizio Sanzioni.
  5. Per tutti i procedimenti sanzionatori, ad  eccezione  di  quelli
avviati in relazione alla violazione  delle  disposizioni  richiamate
negli articoli 310-bis, comma 1, 310-ter  e  310-quater  del  Codice,
qualora i  destinatari  delle  contestazioni,  in  fase  istruttoria,
abbiano presentato controdeduzioni scritte o,  nella  medesima  fase,
abbiano partecipato all'audizione, il Servizio Sanzioni trasmette  la
proposta di sanzione di cui al comma 4 anche ai destinatari stessi.
Sezione II
Organizzazione, funzionamento ed istruttoria del Collegio di garanzia

                               Art. 19

          Composizione e struttura del Collegio di garanzia

  1. La nomina del Collegio di garanzia, la durata  del  mandato,  la
composizione e la sua  articolazione  in  Sezioni  sono  disciplinati
dall'art. 324-octies del Codice.
  2. Se il Collegio e' articolato in Sezioni,  ciascuna  di  esse  e'
composta da un Presidente e da due esperti  in  materia  assicurativa
nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art.
324-octies del Codice.
  3. Presso  il  Servizio  Vigilanza  Intermediari  e'  istituita  la
Segreteria del Collegio di garanzia.
                               Art. 20

         Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia

  1. Nel caso di pluralita' di Sezioni,  il  Presidente  della  Prima
Sezione assume il ruolo di Presidente del Collegio  di  garanzia.  In
tale veste convoca e presiede l'adunanza  delle  Sezioni  riunite  in
seduta comune  quando  si  devono  assumere  deliberazioni  ai  sensi
dell'art. 21 e, di regola, una volta l'anno, per definire principi  e
criteri generali di valutazione al fine di  assicurare  l'uniformita'
di indirizzo  nelle  decisioni  dei  procedimenti  di  competenza  di
ciascuna Sezione.
  2. All'interno del Collegio o della Sezione il Presidente:
    a) assegna la trattazione  dei  procedimenti  ai  componenti  del
Collegio o della Sezione;
    b)  assicura  l'uniformita'  di  indirizzo  nella  decisione  dei
singoli procedimenti.
  3. Le disposizioni  del  presente  regolamento  che  sono  riferite
all'operativita' del Collegio si intendono estese alle Sezioni in cui
il Collegio e' articolato.
                               Art. 21

               Adunanza delle Sezioni in seduta comune

  1. Nel caso di articolazione del Collegio di garanzia  in  Sezioni,
il Presidente di ciascuna Sezione puo'  proporre  al  Presidente  del
Collegio  di  deferire   la   decisione   su   singoli   procedimenti
all'adunanza delle  Sezioni  in  seduta  comune.  Il  Presidente  del
Collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone,  ove
concordi, la convocazione delle Sezioni riunite in seduta comune  per
la trattazione del procedimento.
  2. All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta  comune  partecipa,
senza diritto di voto, il Capo del Servizio Vigilanza Intermediari  o
il Capo  del  Servizio  Ispettorato  ovvero  un  loro  rappresentante
all'uopo delegato.
                               Art. 22

                   Incompatibilita' ed astensione

  1. Il componente che si trovi  in  una  delle  situazioni  indicate
all'art. 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici
portati all'esame del Collegio  o  della  Sezione  si  astiene  dalla
partecipazione  all'adunanza   di   relativa   trattazione,   dandone
preventiva comunicazione al Collegio o alla Sezione stessa.
                               Art. 23

            Ruolo cronologico e calendario delle adunanze

  1. Il Collegio o le Sezioni provvedono alla propria  organizzazione
interna e, in particolare:
  a) definiscono il ruolo cronologico delle adunanze nel  quale  sono
iscritti i procedimenti;
  b) provvedono alla raccolta dei  verbali  delle  adunanze  e  delle
audizioni;
  c) fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze.
                               Art. 24

           Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari

  1.  Il  Servizio   Vigilanza   Intermediari,   in   quanto   unita'
organizzativa responsabile  dei  procedimenti  sanzionatori  da  esso
avviati e di quelli avviati dal Servizio  Ispettorato  relativi  agli
intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g),  h)  ed  i)  e
comma 2, lettera d), nonche' struttura incaricata di fornire supporto
tecnico-organizzativo al Collegio  di  garanzia  per  i  procedimenti
stessi:
  a) cura i rapporti con la Segreteria del Collegio di garanzia;
  b)  verifica   la   regolarita'   della   notifica   dell'atto   di
contestazione degli addebiti all'interessato;
  c) richiede alla Segreteria del Collegio di garanzia la  fissazione
dell'adunanza di trattazione;
  d)  riceve   dalla   Segreteria   la   comunicazione   della   data
dell'adunanza, fissata sulla base del calendario di cui all'art.  23,
tenendo  conto  del  termine  previsto  per  la  presentazione  delle
controdeduzioni scritte da parte del soggetto  interessato  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, nonche' di un ragionevole lasso di  tempo  per
l'esame delle controdeduzioni stesse;
  e) comunica al destinatario della  contestazione  che  abbia  fatto
richiesta  di  audizione,  mediante  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento o presso la  casella  di  posta  elettronica  certificata
(PEC) indicata dal medesimo ai fini delle comunicazioni con  l'IVASS,
la data dell'adunanza di  trattazione  del  procedimento  dinanzi  al
Collegio di garanzia;
  f) trasmette alla Segreteria del  Collegio  di  garanzia,  dopo  la
scadenza del termine di cui all'art. 15, comma 1,  il  fascicolo  del
procedimento comprensivo delle informazioni  di  cui  all'allegato  2
necessarie ai fini dell'individuazione del fatturato;
  g) effettua, su richiesta del  Collegio  di  garanzia,  supplementi
istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti;
  h) partecipa senza diritto di voto, tramite un suo  rappresentante,
alle adunanze  del  Collegio  di  garanzia  per  riferire  in  ordine
all'accertamento dei fatti concernenti il procedimento;
  i) per le fattispecie di cui all'art. 324-quinquies, commi 2  e  6,
del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):
  - esamina gli specifici  elementi  e  le  informazioni  utili  alla
valutazione    della    disfunzione    organizzativa    eventualmente
rappresentata dall'intermediario in sede difensiva;
  -  verifica  che  il  destinatario  della  contestazione  abbia   i
requisiti per usufruire della riduzione della  sanzione  prevista  al
comma 3 del medesimo articolo;
  - indica all'intermediario, anche avvalendosi del supporto  tecnico
di  altri  Servizi  dell'Istituto,  gli  interventi   necessari   per
eliminare la disfunzione;
  -  assegna  all'intermediario  il  termine  per  l'adozione   degli
interventi correttivi qualora non ancora effettuati  in  tutto  o  in
parte;
  - richiede all'intermediario di  comunicare  allo  stesso  Servizio
l'avvenuta adozione delle misure correttive necessarie;
  - verifica l'idoneita' delle misure adottate anche avvalendosi  del
supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto  e  ne  comunica  gli
esiti all'intermediario;
  -  valuta  le  osservazioni  dell'intermediario  in   ordine   agli
eventuali  rilievi  formulati   con   riferimento   agli   interventi
correttivi adottati anche avvalendosi del supporto tecnico  di  altri
Servizi dell'Istituto;
  - predispone una relazione per il Collegio di garanzia recante  gli
specifici elementi e le informazioni  utili  alla  valutazione  della
disfunzione      organizzativa      rappresentata       eventualmente
dall'intermediario in sede difensiva e  dell'idoneita'  delle  misure
correttive adottate;
  j) provvede, nel caso in cui il Collegio di garanzia abbia proposto
nei  confronti  dell'intermediario  l'applicazione   della   sanzione
sostitutiva  dell'ordine  di  porre  termine   alle   violazioni,   a
predisporre una relazione recante l'individuazione nel concreto delle
misure correttive da adottare per l'eliminazione delle infrazioni  ed
il termine per l'adempimento, anche avvalendosi del supporto  tecnico
di altri Servizi dell'Istituto;
  k) trasmette al  Direttorio  integrato  o  ai  soggetti  da  questo
delegati la proposta formulata dal Collegio  di  garanzia  corredata,
ove previsto, dalla relazione di cui alla lettera i) o  alla  lettera
j);
  l) trasmette ai destinatari  delle  contestazioni  la  proposta  di
sanzione formulata dal Collegio  di  garanzia  nell'ipotesi  prevista
dall'art. 26, comma 4, corredata, ove predisposta, dalla relazione di
cui alla lettera i) o alla lettera j);
  m) consente ai destinatari  dell'atto  di  contestazione  l'accesso
agli atti del procedimento;
  n)  cura  la  conservazione   e   l'archiviazione   dei   documenti
costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.
                               Art. 25

    Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia

  1. Il Collegio di  garanzia  esamina  gli  atti  del  procedimento,
compresi gli scritti difensivi presentati dall'interessato, ed  avvia
la trattazione nell'adunanza fissata ai sensi dell'art. 23.
  2. Il Collegio cura l'audizione degli interessati  che  ne  abbiano
fatto richiesta, i quali potranno farsi assistere da un avvocato o da
altro consulente. In sede di audizione gli  interessati  svolgono  le
loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri  rinvii  a  quanto
gia' rappresentato negli scritti difensivi. Dell'audizione e' redatto
un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve  essere
comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente  tramite
posta  elettronica   certificata   (PEC),   al   Servizio   Vigilanza
Intermediari.
  3. Il Collegio puo' chiedere  al  Servizio  Vigilanza  Intermediari
supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in
atti.
  4. Il Collegio puo', altresi', disporre la convocazione in adunanza
di soggetti informati sui fatti  oggetto  del  procedimento,  nonche'
delle imprese e degli intermediari  con  cui  il  destinatario  della
contestazione aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei
fatti per fornire chiarimenti in merito alla  violazione  contestata.
Il Collegio fissa il periodo per  l'espletamento  delle  integrazioni
istruttorie e per la convocazione dei soggetti indicati.
                               Art. 26

                  Delibera del Collegio di garanzia

  1. Il Collegio di garanzia delibera in seduta riservata. In caso di
assenza o  di  impedimento  temporaneo  di  un  componente,  ciascuna
Sezione puo' validamente operare con  la  presenza,  in  qualita'  di
supplente, di uno dei componenti di un'altra Sezione. Se l'assenza  o
il temporaneo impedimento riguardano  il  Presidente  della  Sezione,
questi e' sostituito dal Presidente di un'altra Sezione.
  2. La delibera  e'  sottoscritta  dal  Presidente  e  dal  relatore
incaricato di redigere le motivazioni.
  3. La delibera del Collegio  contiene  la  proposta  al  Direttorio
integrato o ai soggetti  da  questo  delegati  di  irrogazione  della
sanzione  ai  sensi  di   legge,   ivi   inclusa   l'adozione   della
dichiarazione pubblica, o di archiviazione del procedimento. Nel caso
in cui venga proposta la sanzione della radiazione,  il  Collegio  si
esprime anche sulla sussistenza delle condizioni  per  le  quali,  ai
sensi dell'art. 324,  comma  2,  del  Codice,  si  deve  disporre  la
cancellazione della societa' nella quale opera l'interessato.
  4. Qualora i destinatari delle contestazioni, in fase  istruttoria,
abbiano presentato controdeduzioni scritte o,  nella  medesima  fase,
abbiano partecipato all'audizione, la proposta di sanzione di cui  al
comma 3 e' trasmessa anche ai destinatari medesimi, tranne  nei  casi
di sanzioni proposte ai sensi dell'art. 324, comma 1, lettere a) e b)
del Codice.
Capo VI
Fase decisoria

                               Art. 27

           Presentazione di ulteriori osservazioni scritte

  1. Nei casi di cui agli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4,  entro
trenta giorni dalla data di ricezione della proposta conclusiva della
fase istruttoria, i  destinatari  possono  presentare  al  Direttorio
integrato o ai soggetti da questo delegati,  preferibilmente  tramite
PEC  all'indirizzo  indicato  nella  lettera  di  trasmissione  della
predetta proposta, direttamente e/o attraverso propri  rappresentanti
muniti di delega, sintetiche  osservazioni  scritte  in  ordine  alla
proposta formulata. Qualsiasi documento presentato successivamente al
predetto termine non sara' preso in considerazione.
  2.  Alle  osservazioni  scritte  presentate  in  questa  fase   del
procedimento si applicano  le  disposizioni  previste  dall'art.  15,
comma  4,  con  riguardo  all'essenzialita'  e  alla  pertinenza  dei
contenuti delle controdeduzioni.
                               Art. 28

                              Decisione

  1. La funzione decisoria e' attribuita al Direttorio  integrato,  o
ai soggetti da  questo  delegati.  L'attribuzione  delle  deleghe  al
Presidente e ai Consiglieri e' pubblicata sul sito dell'Istituto.
  2. Il  Direttorio  integrato  o  i  soggetti  da  questo  delegati,
esaminate le ulteriori osservazioni scritte eventualmente  presentate
dagli interessati ai sensi dell'art. 27,  adottano  un  provvedimento
motivato con il quale possono accogliere  la  proposta  del  Servizio
Sanzioni  o  del  Collegio  di  garanzia,  chiedere  supplementi   di
istruttoria, discostarsi,  in  tutto  o  in  parte,  dalla  proposta,
archiviare il procedimento (1)  .  Se  ritenuto  necessario,  possono
acquisire,  prima  della  decisione,  per  i  casi   di   particolare
complessita', il parere dell'Ufficio Consulenza Legale.
  3. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la  possibilita'  di
adottare,  ai  sensi  delle   vigenti   disposizioni,   provvedimenti
specifici  nei  confronti  dei  soggetti   interessati   volti   alla
cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di settore.
  4. Il procedimento sanzionatorio, con la notifica  al  destinatario
del provvedimento di irrogazione della sanzione effettuata  ai  sensi
dell'art. 13,  ovvero  con  la  comunicazione  di  archiviazione,  si
conclude entro il termine di due anni dalla data del suo avvio.

(1) In  caso  di  richiesta  di  supplementi   di   istruttoria,   il
    contraddittorio  sulla   relazione   integrativa   trasmessa   al
    Direttorio  integrato  o  ai  soggetti  da  questo  delegati  dal
    Servizio Sanzioni o dal Collegio di garanzia si svolge secondo le
    medesime modalita' previste per la proposta iniziale.
                               Art. 29

                     Irrogazione della sanzione

  1. Il tipo di sanzione amministrativa da applicare, l'importo della
sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale  sanzione  accessoria,
vengono fissati tenendo  conto  di  ogni  circostanza  rilevante  per
apprezzare nel caso concreto la significativita' della  violazione  e
il suo grado di offensivita' o pericolosita'. A questi fini, anche in
relazione alla tipologia della  violazione  e  alla  natura  (persona
fisica o societa') del responsabile, vengono valutati, tra l'altro, i
seguenti elementi:
  a) la durata della violazione;
  b) la capacita' finanziaria del responsabile, quale desumibile: nel
caso di una  impresa  o  di  una  societa'  di  intermediazione,  dal
fatturato annuo calcolato secondo i criteri previsti nell'allegato  2
al presente regolamento;  nel  caso  di  una  persona  fisica,  dalle
remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma ad essa
riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni per la carica  ricoperta
o per l'attivita' esercitata presso l'impresa o presso la societa' di
intermediazione (o,  per  gli  incarichi  ricoperti  o  le  attivita'
esercitate da meno  di  tre  anni,  nel  diverso  minore  periodo  di
riferimento). Le remunerazioni/compensi risultano dalle  informazioni
fornite nel corso del procedimento o da  ogni  altra  informazione  o
dato disponibili;
  c) la gravita' della violazione, in particolare in relazione a:
  - i suoi riflessi, anche  potenziali,  sulla  clientela,  su  altri
portatori  di  interessi  qualificati  o  sulla  situazione  tecnica,
organizzativa  e  gestionale  della  societa'   e   del   gruppo   di
appartenenza,   nonche'   l'eventuale   assunzione   nei    confronti
dell'impresa  o  dell'intermediario  di  misure   inibitorie   o   di
provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;
  -  l'attendibilita'   della   rappresentazione   della   situazione
aziendale fornita all'Autorita' di Vigilanza;
  - le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa
la  violazione  di  diverse  disposizioni  o  piu'  violazioni  della
medesima disposizione;
  d) i casi  di  precedenti  violazioni  in  materia  assicurativa  o
antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto;
  e) il pregiudizio arrecato a terzi attraverso la violazione,  nella
misura in cui il suo ammontare sia determinabile;
  f)  l'entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
  g)  l'attivita'  svolta  dai  soggetti  sottoposti  alla  procedura
sanzionatoria   per   eliminare   o    attenuare    le    conseguenze
dell'infrazione;
  h)  il  grado  di  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla
procedura  sanzionatoria,  in  relazione  agli  elementi  informativi
disponibili (ad es., per quanto  riguarda  gli  esponenti:  effettivo
assetto   dei   poteri,   condotte   concretamente   tenute,   durata
dell'incarico);
  i) il numero delle infrazioni, la loro  tipologia,  la  durata  del
ritardo o dell'omissione, l'importo  della  prestazione  assicurativa
cui si riferisce la violazione,  anche  ai  fini  della  sanzione  da
irrogare  al  complesso  delle  violazioni  di  cui   agli   articoli
311-quater e 324-quinquies del Codice;
  j) in caso di sanzioni in materia di  antiriciclaggio  irrogate  ai
sensi  del  decreto  legislativo  231/2007,  si  considera,  inoltre,
l'adozione da parte del destinatario della contestazione di  adeguate
procedure di valutazione e mitigazione del rischio di  riciclaggio  e
di   finanziamento   del   terrorismo,   commisurate   alla    natura
dell'attivita'   svolta   e   alle    dimensioni    dell'impresa    o
dell'intermediario assicurativo;
  k) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con
l'IVASS.
  2. Ai fini dell'applicazione alle persone  fisiche  della  sanzione
amministrativa   dell'interdizione   temporanea   dall'esercizio   di
funzioni di cui agli articoli 311-sexies,  324-septies  e  324-novies
del Codice assume rilievo il ricorrere di una o piu'  delle  seguenti
circostanze:
  - la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti
dalla normativa di riferimento ha  comportato  un  impatto  rilevante
sulla tutela degli assicurati e degli aventi  diritto  a  prestazioni
assicurative o un grave pregiudizio alla  sana  e  prudente  gestione
dell'impresa o della societa' di intermediazione;
  - il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente,  un
vantaggio dalla violazione;
  - al responsabile  sono  state  gia'  applicate  con  provvedimento
esecutivo una  o  piu'  sanzioni  amministrative  per  violazioni  in
materia assicurativa commesse dopo l'entrata in vigore delle presenti
disposizioni e nei cinque anni precedenti all'irrogazione della nuova
sanzione.
  3. In materia di antiriciclaggio, nei casi previsti  dall'art.  62,
comma  3,  del  decreto  legislativo  231/2007,  tenuto  conto  della
gravita' della  violazione  accertata,  agli  esponenti  puo'  essere
applicata la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
temporanea  dallo  svolgimento  delle  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  presso  le  imprese   e   le   societa'   di
intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Capo VII
Notifica, pubblicazione e impugnazione del provvedimento

                               Art. 30

Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo

  1. L'IVASS comunica ai destinatari l'archiviazione del procedimento
sanzionatorio ovvero notifica, secondo le modalita' indicate all'art.
13, il provvedimento di irrogazione della sanzione  anche  di  natura
non  pecuniaria.   Nel   caso   di   procedimento   riguardante   gli
intermediari, l'IVASS comunica il provvedimento di irrogazione  della
sanzione  anche  alle  imprese  o  agli  intermediari  con   cui   il
destinatario   del   provvedimento   ha   in   corso   incarichi    o
collaborazioni.
  2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e' pubblicato per
estratto  nel  Bollettino  e  sul  sito   internet   dell'IVASS   con
indicazione dei  soggetti  sanzionati,  delle  violazioni  accertate,
delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Nel Bollettino
e nel sito internet dell'Istituto sono  pubblicate  per  estratto  le
sentenze dei giudici  amministrativi  che  decidono  i  ricorsi  e  i
decreti che decidono  i  ricorsi  straordinari  al  Presidente  della
Repubblica.
  3. L'IVASS puo' disporre  la  pubblicazione  del  provvedimento  in
forma anonima, il differimento o  l'esclusione  della  stessa  ovvero
modalita' ulteriori di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio,
ponendo le relative spese a carico del soggetto  interessato,  tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 325-ter del Codice.
  4.  Ai  sensi  dell'art.  66,  comma  3,  del  decreto  legislativo
231/2007,  e'  previsto  il   differimento   o   l'esclusione   della
pubblicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni di cui
al medesimo decreto nel caso in cui la stessa possa comportare rischi
per  la  stabilita'  dei  mercati  finanziari   o   pregiudicare   lo
svolgimento di un'indagine in corso.
                               Art. 31

                       Comunicazioni all'AEAP

  1.  l'IVASS  comunica  all'AEAP  le  sanzioni  applicate  ai   fini
dell'assolvimento  degli  obblighi  informativi  previsti   dall'art.
325-quater  del  Codice  e  dall'art.  66,  comma  4,   del   decreto
legislativo 231/2007.
                               Art. 32

            Impugnazione del provvedimento sanzionatorio

  1. Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato ai sensi di
legge. La proposizione del  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del
provvedimento.
Capo VIII
Accesso agli atti

                               Art. 33

          Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio

  1. I soggetti  sottoposti  al  procedimento  sanzionatorio  possono
accedere ai documenti del  procedimento  in  base  alle  disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Il diritto di  accesso,  con  le  limitazioni  e  le  esclusioni
previste dalla legge ed avuta anche  presente  la  tutela  assicurata
dall'ordinamento ai dati personali ed alla riservatezza dei terzi, e'
riconosciuto  esclusivamente  ai  titolari  di   interessi   diretti,
concreti e attuali, corrispondenti a  una  situazione  giuridicamente
tutelata e collegata al documento del quale e' chiesto l'accesso.  Le
richieste di accesso devono essere motivate al fine di consentire  in
particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.
  3.  L'esercizio  del  diritto  di  accesso  e'   disciplinato   dal
regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016. Le istanze di accesso sono
presentate al Servizio Sanzioni o al Servizio Vigilanza Intermediari,
preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), con atto
distinto rispetto a  ogni  altro  atto  presentato  nel  corso  della
procedura  sanzionatoria.  L'istanza  deve  recare  nell'oggetto   la
dicitura  «Procedimento  sanzionatorio  a  carico  di  ....  Atto  di
contestazione n. ..... del .... -  Istanza  di  accesso  a  documenti
amministrativi». Nel caso di richiesta di accesso presentata dopo  la
notifica  del  provvedimento  conclusivo   del   procedimento,   sono
riportati, in luogo degli estremi dell'atto di contestazione,  quelli
del provvedimento medesimo.
Capo IX
Modalita' e termini di pagamento della sanzione

                               Art. 34

                      Pagamento della sanzione

  1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica l'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n.  689  riguardante  il  pagamento  in
misura ridotta.
  2.  Il  pagamento  della  sanzione,  unitamente  alle   spese   del
procedimento, e' effettuato, ai sensi dell'art. 18,  comma  4,  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta  giorni  dalla  notifica
del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine
per il pagamento e' di sessanta giorni  se  il  destinatario  risiede
all'estero. Nel provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione  sono
indicate le modalita' di pagamento.
  3. Il destinatario della  sanzione  comunica  all'IVASS -  Servizio
Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari - l'avvenuto pagamento nei
dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al  comma  2
mediante  l'invio  della  documentazione   probatoria   dell'avvenuto
pagamento.
  4. Decorsi i termini di pagamento di cui al comma 2, per il periodo
di ritardo inferiore ad un semestre sono corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno  successivo
alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data del pagamento
stesso. In caso di ritardo pari o superiore ad un semestre  la  somma
dovuta per la sanzione irrogata e' maggiorata, ai sensi dell'art. 27,
comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di un decimo per  ogni
semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del  termine
di pagamento e sino a quello in cui il ruolo e' trasmesso  all'agente
della riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di  effettivo
pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
  5. In caso di mancato pagamento della sanzione  l'IVASS -  Servizio
Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari - avvia  la  procedura  di
riscossione coattiva delle somme dovute in base alle  norme  previste
per l'esazione delle imposte dirette secondo i termini e le modalita'
previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.
                               Art. 35

                  Pagamento rateale della sanzione

  1. Il destinatario della sanzione  ha  facolta'  di  richiedere  il
pagamento rateale della somma dovuta  ai  sensi  dell'art.  26  della
legge  24  novembre  1981,  n.  689,  mediante  istanza,  debitamente
motivata e  documentata,  diretta  all'IVASS -  Servizio  Sanzioni  o
Servizio Vigilanza Intermediari - da presentare entro  i  termini  di
pagamento di cui al comma 2 dell'art. 34.
  2. Nel  caso  di  accoglimento  dell'istanza  di  rateizzazione  la
relativa comunicazione, trasmessa al destinatario, riporta il  numero
delle rate nelle quali e' ripartita la  somma  dovuta,  l'importo  di
ciascuna rata comprensivo degli  interessi  nella  misura  del  tasso
legale o della maggiorazione prevista dall'art. 27,  comma  6,  della
legge n. 689/1981 e le relative scadenze.
Capo X
Disposizioni finali

                               Art. 36

                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni  commesse
dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.
                               Art. 37

                      Disposizioni transitorie

  1. Ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione  a  violazioni
commesse  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento
continuano ad applicarsi le disposizioni  contenute  nei  regolamenti
IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013.
  2. In relazione all'art. 9, comma 2, il  primo  arco  temporale  di
riferimento dell'accertamento unitario  delle  violazioni  richiamate
nell'art. 311-quater, comma 1,  del  Codice  corrisponde  al  periodo
intercorrente  tra  la  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento ed il 28 febbraio  2019.  Per  le  violazioni  richiamate
nell'art. 324-quinquies, commi 1  e  6,  del  Codice  il  primo  arco
temporale si riferisce  al  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018.
  3. In  relazione  all'art.  10,  comma  2,  il  primo  semestre  di
riferimento dell'accertamento  della  violazione  degli  obblighi  di
comunicazione previsti dal medesimo articolo si riferisce al  periodo
intercorrente  tra  la  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento ed il 31 dicembre 2018. Alla data di  entrata  in  vigore
del presente regolamento  si  conclude  il  semestre  di  riferimento
dell'accertamento della violazione degli  obblighi  di  cui  all'art.
135, comma 2, o all'art. 154, commi 4 e 5, del Codice  soggetti  alla
sanzione dell'art. 316 nella formulazione di cui  all'art.  1,  comma
28, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  4. L'art. 11 del regolamento n. 9 del 19 maggio  2015  continua  ad
applicarsi per le violazioni commesse prima del 1° ottobre 2018.
                               Art. 38

       Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014

  1. All'art. 1 (Ambito di applicazione) del regolamento IVASS  n.  7
del 2 dicembre 2014 il comma 4 e' sostituito come segue:
    «4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano  ai
procedimenti sanzionatori avviati dall'IVASS che restano disciplinati
da apposito regolamento».
                               Art. 39

                 Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul  suo  sito
istituzionale.
  2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018.

    Roma, 2 agosto 2018

                                           p. Il direttorio integrato
                                                 Il Presidente       
                                                     Rossi 

Nessun commento: