Translate

mercoledì 19 settembre 2018

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018 Disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 41). (18A05459) (GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42) Titolo I



ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Disposizioni in materia di informativa, pubblicita'  e  realizzazione
dei  prodotti  assicurativi  ai  sensi  del  decreto  legislativo   7
settembre  2005,  n.  209  -  Codice  delle  assicurazioni   private.
(Regolamento n. 41). (18A05459)
(GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI


                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                         SULLE ASSICURAZIONI

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza   sulle
assicurazioni;
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
  Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS  ed  il  relativo
organigramma, approvati dal consiglio dell'istituto con  delibere  n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno
2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  dello   statuto
dell'IVASS;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  assicurazioni
private;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice  del  consumo,  e  in
particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice  dell'amministrazione
digitale;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  la  disciplina  delle  forme
pensionistiche complementari;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante   il   testo   unico   delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  la
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese», ed in particolare  l'art.  22,  comma  8,  il
quale prevede che, «al fine di favorire una  piu'  efficace  gestione
dei rapporti  contrattuali  assicurativi  anche  in  via  telematica,
l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni  rappresentative
degli intermediari assicurativi, disciplini con  proprio  regolamento
le modalita' attraverso cui le imprese di  assicurazione  autorizzate
all'esercizio dei  rami  danni  e  vita,  nell'ambito  dei  requisiti
organizzativi di cui all'art.  30  del  Codice  delle  assicurazioni,
prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a  ciascun
contraente»;
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati;
  Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione  dell'8  marzo
2017, che integra il regolamento (UE)  n.  1286/2014  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  relativo  ai  documenti  contenenti   le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi   preassemblati    stabilendo    norme    tecniche    di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il  contenuto,
il riesame e la revisione dei documenti  contenenti  le  informazioni
chiave e le  condizioni  per  adempiere  l'obbligo  di  fornire  tali
documenti;
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione  del
21  settembre  2017,  che  integra  la  direttiva  (UE)  2016/97  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in
materia di governo  e  controllo  del  prodotto  per  le  imprese  di
assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2017/1469   della
Commissione, che stabilisce un formato standardizzato  del  documento
informativo relativo al prodotto assicurativo;
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il  mercato
e la  concorrenza»,  recante  disposizioni  finalizzate  a  rimuovere
ostacoli  regolatori  all'apertura  dei  mercati,  a  promuovere   lo
sviluppo della concorrenza e a garantire la  tutela  del  consumatore
anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura  dei  mercati,
nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza;
  Vista la circolare ISVAP n. 551/D del  1°  marzo  2005,  avente  ad
oggetto le disposizioni in materia di trasparenza  dei  contratti  di
assicurazione sulla vita;
  Visto il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la
disciplina degli obblighi di informazione  e  della  pubblicita'  dei
prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209 -  Codice  delle  assicurazioni  private,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regolamento  ISVAP  n.  34  del  19  marzo  2010,  recante
disposizioni in materia di promozione e collocamento  a  distanza  di
contratti di assicurazione;
  Visto il regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo  2015,  concernente  la
definizione delle misure di semplificazione delle procedure  e  degli
adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese  di  assicurazioni,
intermediari e clientela;
  Visto  il  regolamento  IVASS   n.   3   del   5   novembre   2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'istituto;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla   normativa
nazionale e dell'Unione europea;
  Considerata, altresi', la necessita' di revisione  periodica  della
normativa, di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005,  n.  262,
nonche' di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               INDICE

                              Titolo I
                        Disposizioni generali

  Art. 1. - Fonti normative
  Art. 2. - Definizioni
  Art. 3. - Ambito di applicazione

                              Titolo II
               Disposizioni in materia di informativa

                               Capo I
                   Obblighi di carattere generale

  Art. 4. - Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni
  Art. 5. - Riesame e revisione
  Art.  6.  -  Trasferimento  di  agenzia  e  operazioni   societarie
straordinarie
  Art. 7. - Riscontro a richieste di informazioni
  Art. 8. - Archiviazione e conservazione dei documenti
  Art. 9. - Contratti in forma collettiva

                               Capo II
           Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita
          diversi dai prodotti d'investimento assicurativi

  Art. 10. - Documentazione e pubblicazione nel sito internet
  Art. 11. - Proposta di assicurazione  e  altri  documenti  relativi
all'emissione del contratto
  Art. 12. - Documento informativo  precontrattuale  per  i  prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi  -
DIP Vita
  Art. 13. - Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo
  Art. 14. - Impiego di icone
  Art. 15. - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  per  i
prodotti  assicurativi  vita  diversi  dai  prodotti   d'investimento
assicurativi - DIP aggiuntivo Vita
  Art. 16. - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  per  i
prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi
  Art.  17.  -  Comunicazioni  in  caso  di  esercizio   di   opzioni
contrattuali
  Art. 18. - Comunicazioni in corso di contratto
  Art. 19. - Trasformazione di contratto

                              Capo III
                    Obblighi relativi ai prodotti
                     d'investimento assicurativi

  Art. 20. - Documentazione e pubblicazione nel sito internet
  Art. 21. - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  per  i
prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP
  Art. 22. - Lettera di  conferma  d'investimento  dei  premi  per  i
contratti unit linked
  Art.  23.  -  Comunicazioni  in  caso  di  esercizio   di   opzioni
contrattuali
  Art. 24. - Pubblicazione periodica
  Art. 25. - Estratto conto annuale
  Art. 26. - Comunicazione in caso di perdite

                               Capo IV
          Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni

  Art. 27. - Documentazione e pubblicazione nel sito internet
  Art. 28. - Polizza
  Art. 29. - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  per  i
prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e  DIP  aggiuntivo
R.C. auto

                             Titolo III
          Disposizioni in materia di prodotti assicurativi

                               Capo I
                Pubblicita' dei prodotti assicurativi

  Art. 30. - Caratteristiche generali della pubblicita' dei  prodotti
assicurativi da parte dell'impresa
  Art. 31. - Elementi della pubblicita'
  Art. 32. - Pubblicita' dei rendimenti dei  prodotti  d'investimento
assicurativi

                               Capo II
               Realizzazione dei prodotti assicurativi

  Art. 33. - Semplificazione dei contratti
  Art. 34. - Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di  piu'
soggetti
  Art. 35. - Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione
dei contratti di assicurazione
  Art. 36. - Finanza etica e sostenibile

                              Capo III
        Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti

  Art. 37. - Contratti unit linked
  Art. 38. - Contratti infortuni e malattia
  Art. 39. - Contratti di assicurazione connessi a mutui e  ad  altri
contratti di finanziamento
  Art. 40. - Variazione del tasso di interesse garantito

                               Capo IV
            Gestione telematica dei rapporti assicurativi

  Art. 41. - Sito internet
  Art. 42. - Aree riservate
  Art. 43. - Accesso alle aree riservate
  Art. 44. - Attivazione dell'area riservata
  Art. 45. - Rischi particolari
  Art. 46. - Gestione digitale delle informazioni contrattuali

                              Titolo IV
                  Disposizioni transitorie e finali

  Art. 47. - Disposizioni transitorie
  Art. 48. - Abrogazioni
  Art. 49. - Pubblicazione ed entrata in vigore
Elenco degli allegati
  Allegato 1. Modello di Documento informativo precontrattuale per  i
prodotti  assicurativi  vita  diversi  dai  prodotti   d'investimento
assicurativi - DIP Vita
  Allegato  2.  Modello  di  Documento  informativo   precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti  assicurativi  vita  diversi  dai  prodotti
d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita
  Allegato  3.  Modello  di  Documento  informativo   precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi -  DIP  aggiuntivo
Multirischi
  Allegato  4.  Modello  di  Documento  informativo   precontrattuale
aggiuntivo  per  i  prodotti  d'investimento   assicurativi   -   DIP
aggiuntivo IBIP
  Allegato  5.  Modello  di  Documento  informativo   precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni
  Allegato  6.  Modello  di  Documento  informativo   precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.  auto  -  DIP  aggiuntivo
R.C. auto
  Allegato 7. Modello di informativa in caso di trasformazione

                               Art. 1

                           Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli  articoli  5,
comma 2, 9, comma 2, 120-quater, comma 7, 182, comma 7, 183, commi  2
e 3, 185, commi 4 e 5, 185-ter, commi 3 e 4, 191,  comma  1,  lettere
a), b), o) e q), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
                               Art. 2

                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  valgono  le   definizioni
contenute nel  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e
successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende per:
  a) «aderente»: il soggetto  che  valuta  e  liberamente  decide  di
usufruire della copertura di un  contratto  assicurativo  collettivo,
manifestando un'espressa volonta' e sostenendo in tutto o  in  parte,
direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio;
  b) «contratto index linked»: il contratto  di  assicurazione  sulla
vita in cui sono presenti prestazioni  direttamente  collegate  a  un
indice azionario o ad altro valore di riferimento;
  c) «contratto unit linked»: il  contratto  di  assicurazione  sulla
vita in cui  sono  in  cui  sono  presenti  prestazioni  direttamente
collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno  detenuto
dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
  d) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private;
  e)   «distributore»:    qualsiasi    intermediario    assicurativo,
intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio   e   impresa   di
assicurazione o riassicurazione;
  f)  «fondo  interno»:  il  portafoglio  di  investimenti,   gestito
separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in
quote;
  g) «forme pensionistiche complementari»: le forme pensionistiche di
cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni;
  h) «gestione separata»:  un  portafoglio  di  investimenti  gestito
separatamente   dagli   altri   attivi   detenuti   dall'impresa   di
assicurazione, in  funzione  del  cui  rendimento  si  rivalutano  le
prestazioni dei contratti a esso collegati;
  i) «impresa» o «impresa di assicurazione»: la societa'  autorizzata
secondo    quanto    previsto     nelle     direttive     comunitarie
sull'assicurazione diretta;
  l) «intermediario»: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa
da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente
della stessa e diversa da  un  intermediario  assicurativo  a  titolo
accessorio, che avvii  o  svolga  a  titolo  oneroso  l'attivita'  di
distribuzione assicurativa;
  m) «DIP Danni»:  l'IPID,  ossia  il  documento  informativo  per  i
prodotti assicurativi danni, come  disciplinato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2017/1469  dell'11  agosto  2017  che  stabilisce  un
formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto
assicurativo;
  n) «KID»: il documento contenente  le  informazioni  chiave  per  i
prodotti   d'investimento   assicurativi,   come   disciplinato   dal
regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra  il
regolamento (UE) n. 1286/2014  del  26  novembre  2014,  relativo  ai
documenti  contenenti  le  informazioni   chiave   per   i   prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
  o) «OICR»: gli Organismi di investimento collettivo  del  risparmio
di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;
  p) «polizza»: documento probatorio del contratto di  assicurazione,
ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile;
  q) «posta elettronica»: servizio internet  tramite  il  quale  ogni
utente abilitato puo' inviare e ricevere dei messaggi utilizzando  un
computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete  attraverso
un proprio  account  di  posta  registrato  presso  un  provider  del
servizio;
  r) «posta elettronica certificata»:  sistema  di  comunicazione  in
grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
  s) «prodotti assicurativi danni»: i prodotti emessi da  imprese  di
assicurazione nell'esercizio  delle  attivita'  rientranti  nei  rami
danni definiti dall'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  recante  il  Codice  delle  assicurazioni
private;
  t) «prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti  d'investimento
assicurativi»:  i  prodotti  emessi  da  imprese   di   assicurazione
nell'esercizio delle attivita'  rientranti  nei  rami  vita  definiti
dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, recante  il  Codice  delle  assicurazioni  private,  qualora  le
prestazioni  siano  dovute  soltanto  in  caso  di  decesso   o   per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o infermita';
  u) «prodotto d'investimento assicurativo»:  un  prodotto  ai  sensi
dell'art.  4,  paragrafo  1,  numero  2),  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014. Tale definizione, secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, non include:
  1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato  I  della
direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
  2) i contratti assicurativi vita, qualora le  prestazioni  previste
dal contratto  siano  dovute  soltanto  in  caso  di  decesso  o  per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o infermita';
  3) i prodotti pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,
sono  riconosciuti  come  aventi  lo  scopo   precipuo   di   offrire
all'investitore un reddito  durante  la  pensione  e  che  consentono
all'investitore di godere di determinati vantaggi;
  4) i regimi pensionistici aziendali o  professionali  ufficialmente
riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   della
direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
  5)  i  singoli  prodotti  pensionistici  per  i  quali  il  diritto
nazionale richiede un contributo finanziario del datore di  lavoro  e
nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo'  scegliere  il
fornitore o il prodotto pensionistico;
  v) «pubblicita'»: ogni messaggio, diffuso con  qualsiasi  mezzo  di
comunicazione e con  qualunque  modalita',  avente  la  finalita'  di
promuovere i prodotti assicurativi;
  z) «reti di vendita multilevel  marketing»:  le  reti  distributive
operanti con tecniche di vendita quali il  multilevel  marketing,  il
network  marketing  o  affini  in  cui,  tra  l'altro,  il  venditore
procaccia clienti che possono diventare  a  loro  volta  venditori  e
percepisce una remunerazione sia sul contratto  direttamente  venduto
che sui contratti venduti dagli altri componenti  la  rete  che  egli
stesso ha arruolato;
  aa)  «set  informativo»:   l'insieme   dei   documenti   che   sono
predisposti, consegnati  unitariamente  al  contraente,  prima  della
sottoscrizione  del  contratto,  e  pubblicati  nel   sito   internet
dell'impresa.
                               Art. 3

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
che pubblicizzano e  commercializzano  i  prodotti  assicurativi  nel
territorio della Repubblica.
  2. Le disposizioni previste per  le  imprese  di  assicurazione  si
applicano   anche   agli   intermediari   che   realizzano   prodotti
assicurativi ai sensi  dell'art.  3  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/2358.
  3. In  deroga  al  comma  1,  non  si  applicano  alle  imprese  di
assicurazione comunitarie operanti in regime  di  stabilimento  o  di
libera prestazione di servizi nel  territorio  della  Repubblica,  ad
eccezione dei contratti relativi all'assicurazione  obbligatoria  per
la responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore  e
dei natanti, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA
Capo I
Obblighi di carattere generale

                               Art. 4

       Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni

  1. La documentazione precontrattuale e contrattuale:
  a) e' scritta in un linguaggio e  uno  stile  chiaro  e  sintetico,
cosi' da  facilitare  la  comprensione  delle  informazioni  in  essa
contenute;
  b) e' presentata e strutturata in modo tale da essere chiara  e  di
facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a
colori, non deve essere  meno  comprensibile  nel  caso  in  cui  sia
stampata o fotocopiata in bianco e nero;
  c) utilizza termini quali «garanzia», «garantito» e «garantisce», o
termini ad essi similari, solo con  riferimento  a  contratti  per  i
quali l'impresa presta direttamente la specifica  garanzia,  evitando
l'uso di tali termini nell'ipotesi di  impegni  assunti  da  terzi  a
corrispondere importi;
  d) utilizza il termine «capitale protetto» solo con  riferimento  a
contratti per i quali e' prevista l'adozione di particolari  tecniche
di gestione che mirano a minimizzare la possibilita' di  perdita  del
capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non
costituisce garanzia di assoluta  conservazione  del  capitale  o  di
rendimento minimo;
  e) assicura la coerenza delle informazioni contenute  in  ogni  sua
parte;
  f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura  pubblicitaria
o promozionale.
  2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16,  21
e 29:
  a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza;
  b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
  c)  non  contengono  formulazioni  che  fanno  riferimento,   anche
indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS.
  3. Gli  obblighi  di  comunicazione  e  di  consegna  previsti  dal
presente regolamento sono adempiuti con le modalita' di cui  all'art.
120-quater del Codice, secondo quanto indicato dal contraente,  anche
contestualmente,  per  ciascuna  tipologia  di  comunicazione  e   di
consegna. Il contraente puo' effettuare la scelta sulle modalita'  di
comunicazione anche con riguardo a  tutti  gli  eventuali  successivi
contratti stipulati con la medesima impresa.
  4. Per i contratti in forma collettiva, l'informativa  puo'  essere
trasmessa anche attraverso la collaborazione del contraente  e  fermo
il dovere di vigilanza dell'impresa sull'operato di quest'ultimo.
  5. L'impresa documenta la scelta di  cui  all'art.  120-quater  del
Codice  nonche'  le  eventuali  modifiche  intervenute  in  corso  di
contratto.  In   particolare,   l'impresa   documenta   l'indicazione
dell'indirizzo  di  posta  elettronica  fornito  dal  contraente   ed
eventuali aggiornamenti.
  6. La  comunicazione  con  cui  e'  inviata  la  documentazione  fa
riferimento  alla  scelta  del  contraente  e  alla  possibilita'  di
modificare  in  ogni  momento  la  scelta  relativa  alle   modalita'
dell'informativa, ricevendo la documentazione su altro  supporto.  La
scelta del contraente relativa  alla  modalita'  dell'informativa  si
applica  solo  alle  future  comunicazioni  per  le  quali  e'  stata
effettuata la scelta.
  7. In ogni caso, la scelta di cui all'art.  120-quater  del  Codice
non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario  o  di
altre comunicazioni commerciali.
                               Art. 5

                         Riesame e revisione

  1.  L'impresa  riesamina  le   informazioni   contenute   nel   set
informativo ogniqualvolta intervengano  cambiamenti  che  incidono  o
potrebbero incidere  significativamente  sulle  informazioni  che  vi
figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici  mesi  dalla  data
della pubblicazione iniziale dei documenti.
  2. Il  riesame  di  cui  al  comma  1  serve  a  verificare  se  le
informazioni  che  figurano  nei  documenti  sono  ancora   accurate,
corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti previsti dal
presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili.
  3. Se il  riesame  evidenzia  necessita'  di  modifiche,  l'impresa
rivede il contenuto  dei  documenti.  La  versione  rivista  e'  resa
disponile  nel  sito  internet   dell'impresa   indicando   la   data
dell'ultima versione aggiornata.  L'impresa  assicura  l'eliminazione
dal sito delle versioni precedenti.
  4. L'impresa comunica al contraente  e  all'aderente  le  eventuali
variazioni  delle  informazioni   contenute   nelle   condizioni   di
assicurazione per effetto di modifiche alla normativa successive alla
conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi  vita  diversi
dai  prodotti  d'investimento   assicurativi   e   per   i   prodotti
d'investimento assicurativi, l'informativa  puo'  essere  fornita  in
occasione della prima comunicazione  da  trasmettere  in  adempimento
agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.
                               Art. 6

                      Trasferimento di agenzia
                e operazioni societarie straordinarie

  1. Nei casi di chiusura d'agenzia o assegnazione di  portafoglio  a
un nuovo intermediario, l'impresa  fornisce  al  contraente  apposita
informativa. La comunicazione, da rendere entro il termine  di  dieci
giorni dalla data di efficacia della chiusura o assegnazione,  indica
i riferimenti della nuova sede  (indirizzo  e  recapito  telefonico),
nonche' le generalita' del nuovo intermediario.
  2.  Nei  casi  di  modifiche  statutarie  attinenti  al  cambio  di
denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale,  l'impresa,
entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  di  efficacia  della
modifica, comunica al contraente e  ai  beneficiari  irrevocabili  la
variazione intervenuta.
  3. Nei casi di  trasferimento  di  portafoglio,  di  fusione  o  di
scissione,  l'impresa  che  acquisisce  il  contratto  trasmette   al
contraente   e   agli   aventi   diritto    specifica    informativa.
L'informativa,  da  rendere  entro  dieci  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del provvedimento o  dell'avviso  dell'IVASS,  fornisce
notizie in merito  alla  nuova  denominazione  sociale  e  alla  sede
dell'impresa che acquisisce il contratto, al distributore  cui  viene
assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei
contraenti.   L'efficacia   del   recesso    e'    condizionata    al
perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria.
  4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni  di  cui  ai
commi 2 e 3 sono rese dall'impresa al contraente e all'aderente.
  5. Le informazioni di cui ai commi  2  e  3  sono,  altresi',  rese
disponibili per un periodo di almeno sei mesi  nella  home  page  del
sito internet  dell'impresa  che  acquisisce  il  contratto.  Per  le
operazioni societarie di cui al comma  3,  anche  l'impresa  cedente,
incorporata o scissa rende disponibile per almeno sei mesi nella home
page  del  proprio  sito  internet  la  notizia  dell'operazione  con
l'inserimento di un link che rimanda alla home page del sito internet
dell'impresa che ha acquisito il contratto.
                               Art. 7

                Riscontro a richieste di informazioni

  1. L'impresa fornisce riscontro  a  ogni  richiesta  d'informazione
presentata  dal  contraente,  dall'aderente  o  dagli  altri   aventi
diritto,  in  merito  alla  richiesta  di  ricevere   le   condizioni
contrattuali,   all'esistenza   o   all'evoluzione    del    rapporto
assicurativo e alle modalita'  di  determinazione  della  prestazione
assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
  2. Il  riscontro  alle  richieste  concernenti  la  verifica  degli
importi  delle  prestazioni   liquidate   contiene   le   indicazioni
necessarie  per  consentire  all'interessato   l'accertamento   della
conformita' dei calcoli  alle  condizioni  di  assicurazione  e,  per
quanto concerne i contratti dei rami Vita, e' corredato  dai  calcoli
relativi allo sviluppo delle prestazioni.
                               Art. 8

             Archiviazione e conservazione dei documenti

  1.  L'impresa  adotta  procedure   interne   di   archiviazione   e
conservazione dei documenti  e  dell'adempimento  degli  obblighi  di
consegna e di informativa di cui al presente regolamento, in coerenza
con le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Le procedure e le modalita'  di  archiviazione  e  conservazione
adottate  devono  essere  idonee  a  garantire  l'ordinata  tenuta  e
gestione della documentazione di cui al comma 1.
  3.  Le  imprese,  al  fine  di  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei
contraenti,  adottano  modalita'  di  gestione  della  documentazione
idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di  nuovi
contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di
cui gia' dispongano, avendola acquisita in  occasione  di  precedenti
rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di
validita'.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche  riguardo  ai
rapporti relativi ai contratti assicurativi collettivi.
                               Art. 9

                    Contratti in forma collettiva

  1.  L'impresa  d'assicurazione  che  stipula  contratti  in   forma
collettiva predispone il  set  informativo  secondo  le  disposizioni
relative  a  ciascun  tipo  di   prodotto   previsto   dal   presente
regolamento.
  2. Il set informativo e' consegnato al contraente e, nei  limiti  e
con le modalita' di cui  alla  regolamentazione  sulla  distribuzione
assicurativa, all'aderente.
  3. Il modulo di adesione da consegnare all'aderente contiene:
  a)  l'informazione  relativa  al  diritto  di   ricevere   il   set
informativo,  nei  limiti  e   con   le   modalita'   di   cui   alla
regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;
  b) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa  le
condizioni contrattuali, nel caso in cui la consegna delle stesse non
sia prevista dalla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;
  c) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa  le
credenziali per l'accesso alle aree riservate di cui al  titolo  III,
capo IV.
  4. Gli  assicurati  hanno  diritto  di  richiedere  all'impresa  le
condizioni contrattuali nel caso in cui non sia prevista la  relativa
consegna  ai  sensi  della   regolamentazione   sulla   distribuzione
assicurativa.
Capo II
Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi

                               Art. 10

          Documentazione e pubblicazione nel sito internet

  1. In coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  185  del  Codice,
l'impresa di assicurazione redige:
  a)  il  documento  informativo  precontrattuale  per   i   prodotti
assicurativi vita diversi dai  prodotti  d'investimento  assicurativi
(DIP Vita);
  b)  il  documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i
prodotti  assicurativi  vita  diversi  dai  prodotti   d'investimento
assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
  c) nei casi di cui all'art. 16,  in  deroga  alla  lettera  b),  il
documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i  prodotti
assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi).
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti:
  a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
  b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
  3. I documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  costituiscono  il  set
informativo e:
  a) sono individualmente numerati in ogni  pagina,  con  indicazione
del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificamene:
1 di 6, 2 di 6, ...) e,  in  prima  pagina,  della  data  dell'ultimo
aggiornamento dei dati in essi contenuti;
  b)  sono  contestualmente  consegnati  al  contraente,  nell'ultima
versione disponibile ai sensi dell'art. 5.
  4. Nel caso  di  contratti  in  cui  sono  abbinate  piu'  garanzie
relative  a  prodotti  assicurativi   vita   diversi   dai   prodotti
d'investimento assicurativi di cui al presente capo,  e'  redatto  un
unico DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche  se  le  garanzie
oggetto di abbinamento sono prestate da imprese differenti, oppure se
il prodotto e' realizzato da piu' soggetti.
  5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto,
l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti  di  cui  ai
commi 1 e  2  relativi  al  prodotto.  Fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione  e'  mantenuta  per  tutta  la
durata della commercializzazione.
                               Art. 11

             Proposta di assicurazione e altri documenti
                relativi all'emissione del contratto

  1. In caso di  utilizzo  del  modulo  di  proposta,  il  modulo  e'
predisposto in modo  che  sia  garantita  l'identita'  tra  la  copia
compilata  e  trattenuta  dal  proponente  e  quella  consegnata   al
destinatario della proposta.
  2.  L'impresa  richiama  nella  proposta  di   assicurazione,   con
caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze:
  a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o  reticenti  rese  dal
soggetto che fornisce le informazioni richieste  per  la  conclusione
del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
  b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o  altre  coperture
che comunque richiedono di  acquisire  informazioni  sullo  stato  di
salute dell'assicurato:
  1)  prima  della  sottoscrizione  del  questionario  sanitario,  il
soggetto  di  cui  alla  lettera  a)   verifica   l'esattezza   delle
dichiarazioni riportate nel questionario;
  2) l'assicurato puo' chiedere di essere sottoposto a visita  medica
per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a
suo carico.
  3. La proposta contiene, inoltre:
  a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di  stampa  idonei  per
dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a
conferma del ricevimento del set informativo;
  b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicita' ed  i
mezzi di pagamento del premio;
  c) l'informativa relativa all'eventuale  utilizzo  di  tecniche  di
vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal
contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.
  4. Il documento di cui al comma 1 e' redatto in  modo  da  favorire
l'acquisizione  in  sede  di  stipula  dei  nuovi   contratti   della
designazione del beneficiario in  forma  nominativa,  salva  espressa
diversa volonta' del contraente. A tal fine, la proposta:
  a) contiene lo spazio per l'indicazione  dei  dati  anagrafici  del
beneficiario, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o
esteri, e dei relativi recapiti anche di posta elettronica;
  b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche  grafiche
di particolare evidenza, che, in caso di mancata  compilazione  dello
spazio di cui  alla  lettera  a),  l'impresa  potra'  incontrare,  al
decesso dell'assicurato, maggiori difficolta' nell'identificazione  e
nella ricerca  dei  beneficiario  e  che  la  modifica  o  revoca  di
quest'ultimo deve essere comunicata all'impresa;
  c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui  il  contraente
manifesti esigenze specifiche di riservatezza, i dati  necessari  per
l'identificazione di un referente terzo, diverso dal beneficiario,  a
cui  l'impresa  potra'   far   riferimento   in   caso   di   decesso
dell'assicurato;
  d) contiene l'opzione per escludere  l'invio  di  comunicazioni  al
beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell'evento.
  5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di
adesione dei contratti in forma collettiva.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche
alle procedure di  emissione  dei  contratti  che  non  prevedono  la
proposta di assicurazione.
                               Art. 12

Documento informativo precontrattuale  per  i  prodotti  assicurativi
  vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP Vita

  1.  Il  Documento  informativo  precontrattuale  per   i   prodotti
assicurativi vita diversi dai  prodotti  d'investimento  assicurativi
(DIP Vita) contiene le  principali  informazioni  per  consentire  al
contraente di valutare il prodotto e  di  compararlo  con  gli  altri
prodotti aventi caratteristiche analoghe. L'impresa predispone il DIP
Vita rispondente ai requisiti previsti nel presente articolo e  negli
articoli  13  e  14,  secondo  il  formato  standardizzato   di   cui
all'allegato 1.
  2. Sulla prima pagina in alto, immediatamente  dopo  l'intestazione
«Documento informativo precontrattuale per  i  prodotti  assicurativi
vita diversi dai prodotti d'investimento  assicurativi  (DIP  Vita)»,
sono riportati:
  a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma  societaria,  nome
dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;
  b) il nome commerciale del prodotto;
  c) la data di realizzazione del documento o, in caso di  successiva
revisione, la  data  di  aggiornamento  indicando  che  il  DIP  Vita
pubblicato e' l'ultimo disponibile.
  3. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo.
  4.  Immediatamente  sotto  il  nome  dell'impresa  e'  inserita  la
dichiarazione che  le  informazioni  precontrattuali  e  contrattuali
complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
  5. Nella versione stampata,  il  documento  occupa  due  pagine  di
formato A4. Se occorre piu' spazio, la versione stampata puo', in via
eccezionale e per motivate circostanze, occupare un  massimo  di  tre
pagine di formato A4.
  6. Le informazioni  riportate  nel  documento  sono  presentate  in
sezioni  distinte  secondo  la   struttura,   la   disposizione,   la
suddivisione  in  rubriche  e  la  sequenza  indicate   nel   formato
standardizzato di cui all'allegato 1, in un carattere di  stampa  con
occhio medio almeno  pari  a  1,2  mm.  Le  sezioni  hanno  lunghezza
variabile in funzione del  numero  di  informazioni  da  inserire  in
ciascuna di esse.
  7. Nel documento presentato su supporto durevole  non  cartaceo  e'
possibile modificare le dimensioni dei diversi elementi presentati, a
condizione che siano mantenute la disposizione,  la  suddivisione  in
rubriche e la sequenza previste  dal  formato  standardizzato,  cosi'
come il risalto e la dimensione relativi ai diversi elementi.
  8.  Se  le  dimensioni  del  supporto  durevole  non  cartaceo  non
permettono  la  disposizione  su   due   colonne,   e'   ammessa   la
presentazione su una sola colonna, purche' le sezioni siano riportate
nella sequenza seguente:
  a) «Che tipo di assicurazione e?»;
  b) «Che cosa e' assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
  c) «Che cosa NON e' assicurato?»;
  d) «Ci sono limiti di copertura?»;
  e) «Dove vale la copertura?»;
  f) «Che obblighi ho?»;
  g) «Quando e come devo pagare?»;
  h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
  i) «Come posso revocare  la  proposta,  recedere  dal  contratto  o
risolvere il contratto?»;
  l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?».
                               Art. 13

         Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo

  1.  Il  Documento  informativo  precontrattuale  per   i   prodotti
assicurativi vita diversi dai  prodotti  d'investimento  assicurativi
(DIP Vita) e' suddiviso in  sezioni  contraddistinte  dalle  seguenti
rubriche e relativo contenuto:
  a) le informazioni sul tipo di assicurazione  sono  inserite  nella
rubrica «Che tipo di assicurazione e?» in testa al documento;
  b) le informazioni sui principali rischi assicurati e  sulla  somma
assicurata sono inserite nella rubrica «Che cosa e' assicurato?»;
  c) la sintesi delle garanzie escluse sono  inserite  nella  rubrica
«Che cosa NON  e'  assicurato?».  Ogni  voce  di  questa  rubrica  e'
preceduta da una croce di colore rosso;
  d) le informazioni sulle principali limitazioni sono inserite nella
rubrica «Ci sono limiti di copertura?». Ogni voce di  questa  rubrica
e' preceduta da un punto esclamativo di colore arancione;
  e) le informazioni sull'ambito geografico eventualmente applicabile
sono inserite nella rubrica «Dove vale la copertura?». Ogni  voce  di
questa rubrica e' preceduta da un segno di spunta di colore blu;
  f) le informazioni sugli obblighi  all'inizio  del  contratto,  nel
corso della durata del  contratto  e  in  caso  di  presentazione  di
richiesta della liquidazione della prestazione  sono  inserite  nella
rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;
  g) le informazioni sulle modalita' e la  durata  di  pagamento  dei
premi sono inserite nella rubrica «Quando e come devo pagare?»;
  h) le informazioni sulla data di inizio e di fine  del  periodo  di
copertura sono inserite nella rubrica «Quando comincia la copertura e
quando finisce?»;
  i) le informazioni sulle modalita' di  revoca  della  proposta,  di
recesso o di risoluzione del contratto sono  inserite  nella  rubrica
«Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o  risolvere
il contratto?»;
  l) le informazioni sulla possibilita' di riscattare  o  ridurre  il
contratto sono inserite  nella  rubrica  «Sono  previsti  riscatti  o
riduzioni?».
  2. E' consentito l'uso di sottorubriche, ove necessario.
                               Art. 14

                          Impiego di icone

  1. Ciascuna sezione del Documento informativo precontrattuale per i
prodotti  assicurativi  vita  diversi  dai  prodotti   d'investimento
assicurativi (DIP Vita) e' contraddistinta da un'icona, posta al  suo
inizio, che  ne  rappresenta  visivamente  il  contenuto  secondo  le
modalita' seguenti:
  a) in testa  alle  informazioni  su  principali  rischi  assicurati
figura l'icona di un ombrello, di colore  bianco  su  fondo  verde  o
verde su fondo bianco;
  b) in testa alle informazioni sulle garanzie escluse figura l'icona
di una croce racchiusa in un triangolo, di  colore  bianco  su  fondo
rosso o rosso su fondo bianco;
  c) in testa alle informazioni sulle principali  limitazioni  figura
l'icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di  colore
bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;
  d)  in  testa  alle  informazioni  sull'ambito   geografico   della
copertura assicurativa figura l'icona di  un  mappamondo,  di  colore
bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
  e)  in  testa  alle  informazioni  sugli  obblighi  all'inizio  del
contratto, nel  corso  della  durata  del  contratto  e  in  caso  di
presentazione di  richiesta  della  liquidazione  della  prestazione,
figura l'icona di una stretta di mano,  di  colore  bianco  su  fondo
verde o verde su fondo bianco;
  f) in testa alle  informazioni  sulle  modalita'  e  la  durata  di
pagamento dei premi figura l'icona di monete,  di  colore  bianco  su
fondo giallo o giallo su fondo bianco;
  g) in testa alle informazioni sulla  data  di  inizio  e  fine  del
contratto figura l'icona di una clessidra, di colore bianco su  fondo
azzurro o azzurro su fondo bianco;
  h) in testa alle informazioni sulle modalita' di  scioglimento  del
contratto figura l'icona di un palmo aperto racchiuso in  uno  scudo,
di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco;
  i) in testa alle informazioni sulla possibilita'  di  riscattare  o
ridurre il contratto figura l'icona di una moneta di dollaro con  una
freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.
  2.  Tutte  le   icone   sono   raffigurate   secondo   il   formato
standardizzato di presentazione riportato nell'allegato 1.
  3. E' ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di  cui
al comma 1 quando il DIP Vita e' stampato o fotocopiato in  bianco  e
nero.
                               Art. 15

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti  vita
  diversi dai prodotti d'investimento assicurativi -  DIP  aggiuntivo
  Vita

  1.  Il  Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i
prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento  assicurativi  (DIP
aggiuntivo Vita) fornisce le informazioni integrative e complementari
rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da  quelle
pubblicitarie, necessarie affinche'  il  contraente  possa  acquisire
piena conoscenza del prodotto.  Le  informazioni  contenute  nel  DIP
aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle riportate nel DIP Vita e  le
integrano senza apportarvi modifiche.
  2.  Il  DIP  aggiuntivo  Vita  e'  redatto   secondo   il   formato
standardizzato di cui all'allegato 2.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente  dopo  l'intestazione
«Documento informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i  prodotti
assicurativi vita diversi dai  prodotti  d'investimento  assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)», sono riportati:
  a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma  societaria,  nome
dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;
  b) il nome commerciale del prodotto;
  c) la data di realizzazione del documento o, in caso di  successiva
revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP  aggiuntivo
Vita e' l'ultimo disponibile.
  4. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo.
  5. Immediatamente sotto il  nome  dell'impresa  sono  riportate  le
seguenti informazioni:
  a)  il  presente  documento  contiene  informazioni  aggiuntive   e
complementari rispetto a quelle contenute nel  documento  informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi (DIP Vita),  per  aiutare  il  potenziale
contraente  a  capire  piu'  nel  dettaglio  le  caratteristiche  del
prodotto, gli obblighi  contrattuali  e  la  situazione  patrimoniale
dell'impresa;
  b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 2;
  c) le informazioni relative alla  solvibilita'  e  alla  situazione
patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato
2;
  d) la legge applicata al contratto.
  6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a),  e'  inserita
l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni
di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
  7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza
seguente:
  a) «Che cosa e' assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
  b) «Che cosa NON e' assicurato?»;
  c) «Ci sono limiti di copertura?»;
  d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;
  e) «Quando e come devo pagare?»;
  f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»
  g) «Come posso revocare  la  proposta,  recedere  dal  contratto  o
risolvere il contratto?»;
  h) «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
  i) «Quali costi devo sostenere?»;
  l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
  m) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
  n) «Regime fiscale».
  8. Il DIP aggiuntivo Vita, dopo le  sezioni  di  cui  al  comma  7,
riporta, ove applicabili, le seguenti avvertenze:
  a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire  la
parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione  anticipata
o trasferimento del mutuo o del finanziamento;
  b) l'avvertenza relativa all'obbligo  dell'impresa  di  trasmettere
l'estratto conto annuale;
  c)  l'avvertenza  relativa  alla  compilazione   del   questionario
sanitario;
  d) l'avvertenza che l'impresa prevede  nel  proprio  sito  internet
un'area riservata con la possibilita' per il contraente di richiedere
le credenziali di accesso;
  e) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet
un'area riservata e che il contraente non avra' la  possibilita'  ne'
di consultare, ne' di gestire  telematicamente  il  proprio  rapporto
assicurativo.
  9.  Il   DIP   aggiuntivo   Vita   e'   suddiviso   nelle   sezioni
contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto di cui  all'art.
13, e contiene anche le seguenti  ulteriori  sezioni  contraddistinte
dalle rubriche, e relativo contenuto:
  a) le informazioni sul cliente target  individuato  dall'impresa  o
dall'intermediario assicurativo che realizza il prodotto assicurativo
sono inserite nella rubrica «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
  b) le informazioni relative ai costi a carico del contraente e, ove
esistenti, a carico dell'aderente sono inserite nella rubrica  «Quali
costi devo sostenere?»;
  c)  le  informazioni  sulla  presentazione  dei  reclami  e   sulla
risoluzione stragiudiziale delle  controversie  sono  inserite  nella
rubrica  «Come  posso   presentare   i   reclami   e   risolvere   le
controversie?»;
  d) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto
sono inserite nella rubrica «Regime fiscale».
  10. In mancanza di informazioni  integrative  e  complementari  sul
prodotto,  le  imprese  inseriscono  in   ciascuna   delle   rubriche
interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto  a
quelle fornite nel DIP Vita».
  11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Vita e' contraddistinta  da
un'icona secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  14  e  secondo  le
seguenti ulteriori modalita':
  a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l'icona  di
un uomo nero su fondo bianco;
  b) in testa alle  informazioni  sui  costi  figura  l'icona  di  un
dollaro su fondo rosso e nero.
  12. Al DIP aggiuntivo Vita si applicano le disposizioni relative al
DIP Vita di cui  all'art.  12,  commi  6  e  7,  tenuto  conto  delle
informazioni di cui al comma 5 e delle ulteriori sezioni  di  cui  al
comma 9 del presente articolo.
                               Art. 16

Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i  prodotti
  assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi

  1. Fermo restando l'obbligo di redazione del DIP  Vita  e  del  DIP
Danni, nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi  vita  di
cui al presente capo sono abbinate garanzie relative ai rami danni di
cui al capo IV del presente titolo, e'  redatto  un  unico  documento
informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo  Multirischi),
anche laddove le garanzie oggetto di  abbinamento  sono  prestate  da
imprese differenti.
  2. Il DIP aggiuntivo Multirischi  e'  redatto  secondo  il  formato
standardizzato di cui all'allegato 3.
  3. Il  DIP  aggiuntivo  Multirischi  riporta  le  rubriche  con  il
relativo contenuto e utilizza la grafica e le regole di presentazione
e redazione del DIP aggiuntivo Vita e del DIP aggiuntivo  Danni,  per
agevolare il contraente  a  porre  in  collegamento  le  informazioni
contenute nei documenti e ad acquisire informazioni di dettaglio  sul
prodotto nel suo complesso.
  4. In mancanza di  informazioni  integrative  e  complementari  sul
prodotto,  le  imprese  inseriscono  in   ciascuna   delle   rubriche
interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto  a
quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni».
                               Art. 17

                 Comunicazioni in caso di esercizio
                       di opzioni contrattuali

  1.  Il  DIP  aggiuntivo  Vita  e  il  DIP  aggiuntivo   Multirischi
contengono la descrizione  di  tutte  le  opzioni  esercitabili,  con
evidenza delle modalita' di esercizio e dei relativi costi massimi.
  2. Se il prodotto assicurativo prevede la possibilita' di esercizio
di opzioni alla data di  scadenza  del  contratto  o  ad  altra  data
prevista nel contratto, almeno trenta  giorni  prima  di  tale  data,
l'impresa  comunica  al  contraente   le   modalita'   di   esercizio
dell'opzione, nonche' le informazioni relative  ai  costi  effettivi,
alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale  applicati
a seguito dell'esercizio dell'opzione, ulteriori  rispetto  a  quelle
indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
                               Art. 18

                 Comunicazioni in corso di contratto

  1. L'impresa comunica al contraente, entro  sessanta  giorni  dalla
chiusura  di  ogni  anno  solare,  l'estratto  conto  annuale   della
posizione assicurativa.
  2. In presenza di contratti che prevedono prestazioni  a  scadenza,
l'impresa comunica al contraente, almeno trenta  giorni  prima  della
scadenza del contratto, il termine di scadenza e la documentazione da
trasmettere per la liquidazione della prestazione.
  3. Nella comunicazione al contraente di cui al comma 2 e'  inserita
un'avvertenza sui termini di prescrizione  previsti  dalla  normativa
vigente e  sulle  conseguenze  in  caso  di  omessa  richiesta  della
liquidazione della  prestazione  entro  detti  termini,  anche  avuto
riguardo a quanto previsto in materia  di  rapporti  dormienti  dalla
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Fatto salvo l'esercizio dell'opzione  di  cui  all'art.
11, comma 4,  lettera  d),  la  comunicazione  e'  inviata  anche  al
beneficiario se indicato in forma nominativa.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3  si  applicano  anche  ai
contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.
                               Art. 19

                     Trasformazione di contratto

  1.  In  ogni  operazione  comunque  denominata  che   comporta   la
sostituzione delle  garanzie  e  delle  condizioni  di  un  contratto
esistente, attuata anche mediante  la  predisposizione  di  appendici
contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze  o  le  modalita'
dell'operazione inducono a  ritenere  configurabile  l'ipotesi  della
trasformazione del contratto,  l'impresa  fornisce  al  contraente  i
necessari  elementi  di  valutazione  in  modo  da  consentirgli   di
confrontare le caratteristiche  delle  garanzie  e  delle  condizioni
preesistenti con le nuove garanzie  e  condizioni,  evidenziando,  in
particolare, le garanzie e gli eventuali benefici, anche  fiscali,  a
cui rinuncia a seguito dell'operazione.
  2. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  1,  sette  giorni  prima
dell'eventuale trasformazione del contratto,  l'impresa  consegna  al
contraente:
  a) l'informativa standardizzata di cui all'allegato 7;
  b) il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni.
  3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in
cui la trasformazione e' realizzata previo  riscatto  del  precedente
contratto. In tali casi l'informativa di cui al comma 2 e' consegnata
al  contraente  almeno  sette  giorni  prima  del  riscatto  o  della
sottoscrizione del nuovo contratto.
  4. La disciplina di cui ai commi 1, 2  e  3  si  applica  anche  ai
contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.
Capo III
Obblighi relativi ai prodotti d'investimento assicurativi

                               Art. 20

          Documentazione e pubblicazione nel sito internet

  1. In coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  185  del  Codice,
l'impresa di assicurazione redige:
  a) il documento informativo per  i  prodotti  di  investimento,  in
conformita' a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014  del
26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
  b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo  ai
prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti:
  a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
  b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
  3. I documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  costituiscono  il  set
informativo e:
  a) sono individualmente numerati in ogni  pagina,  con  indicazione
del   numero   totale   delle    pagine    di    ciascun    documento
(esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della
data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
  b)  sono  contestualmente  consegnati  al  contraente   nell'ultima
versione disponibile ai sensi dell'art. 5.
  4.  E'  redatto  un  unico  DIP  aggiuntivo  IBIP  per   tutte   le
prestazioni, anche se garantite da imprese differenti  ovvero  se  il
prodotto e' realizzato da piu' soggetti.
  5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto,
l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti  di  cui  ai
commi 1 e  2  relativi  al  prodotto.  Fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione  e'  mantenuta  per  tutta  la
durata della commercializzazione.
  6. Il modulo di proposta e' redatto secondo le disposizioni di  cui
all'art. 11.
                               Art. 21

Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i  prodotti
  d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP

  1.  Il  Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i
prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo  IBIP)  fornisce
le  informazioni  integrative  e  complementari,  diverse  da  quelle
pubblicitarie,  rispetto  alle  informazioni   contenute   nel   KID,
necessarie affinche' il contraente possa acquisire  piena  conoscenza
del  contratto  assicurativo.  Le  informazioni  contenute  nel   DIP
aggiuntivo IBIP sono coerenti con  quelle  riportate  nel  KID  e  le
integrano senza apportarvi modifiche.
  2.  Il  DIP  aggiuntivo  IBIP  e'  redatto   secondo   il   formato
standardizzato di cui all'allegato 4.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente  dopo  l'intestazione
«Documento informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i  prodotti
d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)», sono riportati:
  a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma  societaria,  nome
dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;
  b) il nome commerciale del prodotto;
  c) la tipologia di contratto e il relativo  ramo  assicurativo,  in
alternativa tra le seguenti formulazioni:
  1) contratto con partecipazione agli utili (Ramo I);
  2) contratto rivalutabile (Ramo I);
  3) contratto Unit linked (Ramo III);
  4) contratto Index linked (Ramo III);
  5) operazione di capitalizzazione (Ramo V);
  6) contratto multiramo (Ramo I e Ramo III);
    d)  la  data  di  realizzazione  del  documento  o,  in  caso  di
successiva revisione, la data di aggiornamento indicando che  il  DIP
aggiuntivo IBIP pubblicato e' l'ultimo disponibile.
  4. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo.
  5. Immediatamente sotto il  nome  dell'impresa  sono  riportate  le
seguenti informazioni:
  a)  il  presente  documento  contiene  informazioni  aggiuntive   e
complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente  le
informazione chiave  per  i  prodotti  di  investimento  assicurativi
(KID), per  aiutare  il  potenziale  contraente  a  capire  piu'  nel
dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi  contrattuali
e la situazione patrimoniale dell'impresa;
  b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 4;
  c) le informazioni relative alla  solvibilita'  e  alla  situazione
patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato
4;
  d) la legge applicata al contratto.
  6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a),  e'  inserita
l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni
di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
  7. Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza
seguente:
  a) «Quali sono le prestazioni?»;
  b) «Che cosa NON e' assicurato?»;
  c) «Ci sono limiti di copertura?»;
  d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;
  e) «Quando e come devo pagare?»;
  f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
  g) «Come posso revocare  la  proposta,  recedere  dal  contratto  o
risolvere il contratto?»;
  h) «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
  i) «Quali costi devo sostenere?»;
  l) «Quali sono i rischi e qual e' il potenziale rendimento?»;
  m) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
  n) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
  o) «Regime fiscale».
  8. Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le  sezioni  di  cui  al  comma  7,
riporta, ove applicabili, le seguenti avvertenze:
  a) l'avvertenza relativa all'obbligo  dell'impresa  di  trasmettere
l'estratto conto annuale;
  b)  l'avvertenza  relativa  alla  compilazione   del   questionario
sanitario;
  c) l'avvertenza che l'impresa prevede  nel  proprio  sito  internet
un'area riservata con la possibilita' per il contraente di richiedere
le credenziali di accesso;
  d) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet
un'area riservata e che il contraente non avra' la  possibilita'  ne'
di consultare, ne' di gestire  telematicamente  il  proprio  rapporto
assicurativo.
  9. Il DIP aggiuntivo IBIP e' suddiviso in  sezioni  contraddistinte
dalle rubriche e relativo contenuto:
  a) le informazioni sul cliente target individuato dall'impresa sono
inserite nella rubrica «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
  b)  le  informazioni  sulle  prestazioni  previste  dal  contratto,
incluse le opzioni,  sono  inserite  nella  rubrica  «Quali  sono  le
prestazioni?»;
  c) la sintesi delle garanzie escluse sono  inserite  nella  rubrica
«Che cosa NON e' assicurato?»;
  d) le informazioni sulle limitazioni sono  inserite  nella  rubrica
«Ci sono limiti di copertura?»;
  e) le informazioni sulle modalita' e la  durata  di  pagamento  dei
premi sono inserite nella rubrica «Quando e come devo pagare?»;
  f) le informazioni relative ai costi a carico del  contraente  sono
inserite nella rubrica «Quali costi devo sostenere?»;
  g) le informazioni relative all'eventuale garanzia di conservazione
del capitale, al riconoscimento  del  tasso  minimo  garantito,  alle
modalita' di rivalutazione delle  prestazioni  e  alle  modalita'  di
accantonamento del fondo utili sono  inserite  nella  rubrica  «Quali
sono i rischi e qual e' il potenziale rendimento?»;
  h) le informazioni sugli obblighi  all'inizio  del  contratto,  nel
corso della durata del contratto e in  caso  di  presentazione  della
richiesta di  liquidazione  della  prestazione  sono  inserite  nella
rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;
  i) le informazioni sulla data di  inizio  e  fine  del  periodo  di
copertura sono inserite nella rubrica «Quando comincia la copertura e
quando finisce?»;
  l) le informazioni sulle modalita' di  revoca  della  proposta,  di
recesso o di risoluzione del contratto sono  inserite  nella  rubrica
«Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o  risolvere
il contratto?»;
  m) le informazioni sulla possibilita' di riscattare  o  ridurre  il
contratto sono inserite  nella  rubrica  «Sono  previsti  riscatti  o
riduzioni?»;
  n)  le  informazioni  sulla  presentazione  dei  reclami  e   sulla
risoluzione stragiudiziale delle  controversie  sono  inserite  nella
rubrica  «Come  posso   presentare   i   reclami   e   risolvere   le
controversie?»;
  o) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto
sono inserite nella rubrica «Regime fiscale».
  10. Ciascuna sezione del DIP  aggiuntivo  IBIP  e'  contraddistinta
dalle seguenti icone:
  a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l'icona  di
un uomo nero su fondo bianco;
  b) in testa alle informazioni sulle prestazioni  assicurate  figura
l'icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde  o  verde  su
fondo bianco;
  c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi figura l'icona  di
una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo  rosso
o rosso su fondo bianco;
  d) in testa alle informazioni sulle  principali  esclusioni  figura
l'icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di  colore
bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;
  e) in testa alle  informazioni  sulle  modalita'  e  la  durata  di
pagamento dei premi figura l'icona di due monete di  euro  di  colore
giallo;
  f) in testa alle  informazioni  sui  costi  figura  l'icona  di  un
dollaro su fondo rosso e nero;
  g) in testa alle informazioni relative  all'eventuale  garanzia  di
conservazione  del  capitale,  al  riconoscimento  del  tasso  minimo
garantito, alle modalita' di rivalutazione delle prestazioni  e  alle
modalita' di accantonamento del fondo utili figura l'icona di quattro
carte da gioco sovrapposte di colore bianco su fondo rosso;
  h)  in  testa  alle  informazioni  sugli  obblighi  all'inizio  del
contratto, nel  corso  della  durata  del  contratto  e  in  caso  di
presentazione di  richiesta  della  liquidazione  della  prestazione,
figura l'icona di una stretta di mano,  di  colore  bianco  su  fondo
verde o verde su fondo bianco;
  i) in testa alle informazioni sulla  data  di  inizio  e  fine  del
contratto figura l'icona di una clessidra, di colore bianco su  fondo
azzurro o azzurro su fondo bianco;
  l) in testa alle informazioni sulle modalita' di  scioglimento  del
contratto figura l'icona di un palmo aperto racchiuso in  uno  scudo,
di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco;
  m) in testa alle informazioni sulla possibilita'  di  riscattare  o
ridurre il contratto figura l'icona di una moneta di dollaro con  una
freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.
  11. Al DIP aggiuntivo IBIP si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 12, commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di  cui  al
comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del presente articolo.
                               Art. 22

                 Lettera di conferma d'investimento
                dei premi per i contratti unit linked

  1. L'impresa comunica al contraente, entro dieci giorni  lavorativi
dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del  premio  di
perfezionamento lordo versato e  di  quello  investito,  la  data  di
decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite,  il  loro
valore unitario, nonche' la data di valorizzazione. Per  i  contratti
che convertono i premi in quote in  base  alla  data  di  ricevimento
della proposta e/o di incasso  del  premio  sono  indicate  anche  le
relative date.
  2.  Relativamente  ai  premi  successivi,  l'impresa  comunica   al
contraente,   entro   dieci   giorni   lavorativi   dalla   data   di
valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo versato e di
quello investito, il numero  delle  quote  attribuite  con  il  nuovo
versamento,  il  loro   valore   unitario,   nonche'   la   data   di
valorizzazione. In caso di contratti a premi  ricorrenti  secondo  un
piano predefinito  di  versamenti,  l'impresa  puo'  trasmettere  una
lettera di conferma cumulativa per i premi pagati in un semestre.
                               Art. 23

                 Comunicazioni in caso di esercizio
                       di opzioni contrattuali

  1. Il DIP aggiuntivo IBIP  contiene  la  descrizione  di  tutte  le
opzioni esercitabili, con evidenza delle modalita' di esercizio e dei
relativi costi massimi.
  2.  Se  il  prodotto   d'investimento   assicurativo   prevede   la
possibilita' di esercizio  di  opzioni  alla  data  di  scadenza  del
contratto o ad altra  data  prevista  nel  contratto,  almeno  trenta
giorni prima di  tale  data,  l'impresa  comunica  al  contraente  le
modalita' di esercizio dell'opzione nonche' le informazioni  relative
ai costi effettivi, alle  condizioni,  alle  garanzie  e  al  diverso
regime  fiscale  applicati  a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione,
ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
  3. Per le opzioni di cui al comma 1 che non prevedono una  data  di
scadenza o di esercizio e che determinano una variazione del capitale
garantito,  almeno  tre  giorni  prima  dell'esercizio  dell'opzione,
l'impresa  comunica  al  contraente   le   modalita'   di   esercizio
dell'opzione, nonche' le  informazioni  relative  ai  relativi  costi
effettivi e alle  condizioni,  alle  garanzie  e  al  diverso  regime
fiscale applicati a seguito  dell'esercizio  dell'opzione,  ulteriori
rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
                               Art. 24

                       Pubblicazione periodica

  1. Relativamente ai prodotti d'investimento assicurativi, l'impresa
pubblica  nel  proprio  sito  internet  con  link  in  home  page  le
informazioni relative alle prestazioni assicurative.
  2. Per le prestazioni rivalutabili collegate ai  risultati  di  una
gestione separata o ad altre modalita' e meccanismi di partecipazione
agli utili, l'impresa pubblica:
  a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata;
  b) il prospetto annuale della composizione della gestione separata;
  c)  il  prospetto  semestrale  della  composizione  della  gestione
separata.
  3. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono  pubblicati
entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.  Il
documento di cui al comma 2, lettera c), e' pubblicato  entro  trenta
giorni  dalla  chiusura  del  primo  semestre  di  ogni  periodo   di
osservazione.
  4. Il prospetto annuale della composizione della gestione  separata
e il prospetto semestrale della composizione della gestione  separata
restano disponibili nel sito internet  dell'impresa  per  almeno  sei
mesi. Il  rendiconto  riepilogativo  della  gestione  separata  resta
disponibile  nel  sito  internet  dell'impresa   almeno   fino   alla
pubblicazione  del  rendiconto  relativo  al  successivo  periodo  di
osservazione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
prodotti  d'investimento  assicurativi  che   prevedono   prestazioni
relative a operazioni di capitalizzazione.
  6. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa pubblica,
o rende disponibile tramite link ad altro sito,  il  prospetto  e  il
rendiconto  periodico  del  fondo  interno  o  dell'OICR   cui   sono
direttamente collegate le prestazioni principali dei  prodotti  entro
sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.
  7. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa  pubblica
giornalmente nel proprio sito internet  il  valore  della  quota  del
fondo interno o della quota o azione dell'OICR,  che  rappresenta  la
base per la  determinazione  delle  prestazioni  dei  contratti  unit
linked, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve
avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di
valorizzazione della quota.
  8. Per le prestazioni di contratti index linked, l'impresa pubblica
giornalmente nel proprio sito internet i valori di riscatto  espressi
in funzione di un capitale assicurato  nozionale  di  cento  euro.  I
valori sono aggiornati secondo cadenze coerenti con la valorizzazione
prevista in contratto e comunque almeno settimanalmente.
  9. I valori di cui ai commi 7 e  8  pubblicati  nel  sito  internet
rappresentano l'univoca base di riferimento  per  la  quantificazione
delle prestazioni  e  del  valore  di  riscatto,  e  per  l'eventuale
riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente  o  di
altri soggetti.
  10. Fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  7,  il  contraente  ha
diritto di richiedere in ogni momento all'impresa in forma scritta il
valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR
e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato
nozionale di euro cento. L'impresa fornisce riscontro  al  contraente
entro venti giorni dalla richiesta.
                               Art. 25

                       Estratto conto annuale

  1. Per le prestazioni di contratti  a  prestazioni  rivalutabili  o
contratti con  partecipazioni  agli  utili,  l'impresa  trasmette  al
contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno  solare
ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni  di
contratto per  la  rivalutazione  delle  prestazioni  assicurate,  un
estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno
le seguenti informazioni:
  a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto  alla
data di riferimento dell'estratto conto  precedente  e  valore  della
prestazione maturata alla data  di  riferimento  dell'estratto  conto
precedente;
  b) dettaglio  dei  premi  versati  nell'anno  di  riferimento,  con
evidenza di eventuali  premi  in  arretrato  ed  un'avvertenza  sugli
effetti derivanti dal mancato pagamento;
  c)  valore  dei   riscatti   parziali   rimborsati   nell'anno   di
riferimento;
  d) valore della  prestazione  maturata  alla  data  di  riferimento
dell'estratto conto;
  e)  valore  di  riscatto  maturato   alla   data   di   riferimento
dell'estratto conto.
  2.  Per  i  prodotti  d'investimento  assicurativi  che   prevedono
prestazioni rivalutabili  collegate  ai  risultati  di  una  gestione
separata, l'estratto conto di cui al comma 1 riporta il  tasso  annuo
di rendimento finanziario realizzato dalla  gestione,  l'aliquota  di
retrocessione  del  rendimento  riconosciuta,  il  tasso   annuo   di
rendimento retrocesso, con evidenza di  eventuali  rendimenti  minimi
trattenuti dall'impresa, e il  tasso  annuo  di  rivalutazione  delle
prestazioni.
  3. Per i prodotti d'investimento assicurativi che  prevedono  forme
di partecipazione agli utili  diverse  da  quelle  di  cui  comma  2,
l'estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto  nell'anno
di riferimento.
  4. L'impresa consegna l'informativa prevista dai commi 1,  2  e  3,
entro i medesimi termini, anche nel caso di  prodotti  d'investimento
assicurativi a premio unico e in riduzione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si  applicano  anche
ai prodotti d'investimento  assicurativi  che  prevedono  prestazioni
relative a operazioni di capitalizzazione.
  6. Per le prestazioni dei contratti unit linked, l'impresa consegna
al contraente, entro il 31 maggio di ogni  anno,  un  estratto  conto
annuale della posizione assicurativa contenente, almeno, le  seguenti
informazioni:
  a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31
dicembre dell'anno precedente,  numero  e  controvalore  delle  quote
assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
  b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del  numero  e
del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
  c) numero  e  controvalore  delle  quote  trasferite  e  di  quelle
assegnate a seguito di operazioni di switch;
  d)  numero  delle  quote  eventualmente  trattenute  nell'anno   di
riferimento  per  il  premio   relativo   alle   prestazioni   legate
esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, incapacita'
dovuta a lesione, malattia o infermita', e per la prestazione di  una
garanzia in termini di capitale o di rendimento;
  e) numero e  controvalore  delle  quote  rimborsate  a  seguito  di
riscatto parziale nell'anno di riferimento;
  f) importo  dei  costi  e  delle  spese,  incluso  il  costo  della
distribuzione, non legati al verificarsi di  un  rischio  di  mercato
sottostante,  a  carico  dell'assicurato  nell'anno  di   riferimento
oppure, per i contratti direttamente  collegati  a  OICR,  il  numero
delle quote trattenute  per  commissioni  di  gestione  nell'anno  di
riferimento, con indicazione della  parte  connessa  al  costo  della
distribuzione;
  g) numero delle quote complessivamente  assegnate  e  del  relativo
controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
  h) per i  contratti  con  garanzie  finanziarie,  il  valore  della
prestazione garantita.
  7.  Per  le  prestazioni  dei  contratti  index  linked,  l'impresa
consegna al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di  ogni
anno solare ovvero entro sessanta  giorni  dalla  data  prevista  per
l'indicizzazione delle  prestazioni  assicurate,  un  estratto  conto
annuale della posizione assicurativa contenente  almeno  le  seguenti
informazioni:
  a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto  alla
data di riferimento dell'estratto conto precedente;
  b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti  nell'anno  di
riferimento;
  c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno  di
riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali);
  d) per i  contratti  con  garanzie  finanziarie,  il  valore  della
prestazione garantita.
  8. Unitamente all'informativa di cui ai  commi  6  e  7,  l'impresa
consegna anche l'aggiornamento  dei  dati  periodici  previsti  dalla
normativa vigente.
                               Art. 26

                  Comunicazione in caso di perdite

  1. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti
unit  linked,  che  il  controvalore  delle  quote   complessivamente
detenute dal contraente si sia  ridotto  di  oltre  il  30%  rispetto
all'ammontare del premio, o di  una  sua  parte,  che  finanzia  tale
prestazione, tenuto conto di eventuali riscatti, ne da' comunicazione
al contraente  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  in  cui
l'evento si e'  verificato.  Analoga  informazione  con  le  medesime
modalita' e' fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari  o
superiore al 10%.
  2. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti
index linked, una riduzione del valore degli indici o dei  valori  di
riferimento che determini una riduzione del  valore  di  riscatto  di
oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio, o di una  sua  parte,
che finanzia tale prestazione, ne  da'  comunicazione  al  contraente
entro dieci giorni lavorativi  dalla  data  in  cui  l'evento  si  e'
verificato. Analoga informazione con le medesime modalita' e' fornita
in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
  3. Le comunicazioni di cui al comma 1  e  2  vengono  trasmesse  ad
IVASS con modalita' e tempistiche indicate con specifiche  istruzioni
operative.
Capo IV
Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni

                               Art. 27

          Documentazione e pubblicazione nel sito internet

  1. In coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  185  del  Codice,
l'impresa di assicurazione redige:
  a)  il  documento  informativo  precontrattuale  per   i   prodotti
assicurativi danni (DIP Danni), in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469  della  Commissione  dell'11
agosto 2017;
  b)  il  documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i
prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni).
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti:
  a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
  b) un modulo di proposta, ove non previsto.
  3. I documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  costituiscono  il  set
informativo e:
  a) ad eccezione del documento di cui al comma 1, lettera  a),  sono
individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione  del  numero
totale delle pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1  di
6,  2  di  6,  ...)  e,  in  prima  pagina,  della  data  dell'ultimo
aggiornamento dei dati in essi contenuti;
  b) sono contestualmente consegnati al cliente, nell'ultima versione
disponibile ai sensi dell'art. 5.
  4. In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che coprono  i  grandi
rischi  sono  consegnate   al   cliente   solo   le   condizioni   di
assicurazione.
  5. Nel caso  di  contratti  in  cui  sono  abbinate  piu'  garanzie
relative a prodotti assicurativi danni, e' redatto un unico DIP Danni
e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie  sono  prestate
da imprese differenti, ovvero se il prodotto e'  realizzato  da  piu'
soggetti.
  6. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto,
l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti  di  cui  ai
commi 1 e  2  relativi  al  prodotto.  Fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione  e'  mantenuta  per  tutta  la
durata della commercializzazione.
  7. Con riferimento ai contratti di responsabilita'  civile  per  la
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  la  pubblicazione
avviene nel rispetto delle  disposizioni  impartite  dal  regolamento
ISVAP n. 23 del 9 maggio  2008.  Sul  sito  internet  viene  altresi'
pubblicato  l'elenco  dei  centri  di  liquidazione  sinistri  e  dei
relativi recapiti, con indicazione dell'area  di  competenza  nonche'
dei giorni e degli orari di apertura.
  8. Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata  nella
forma dell'assistenza diretta, l'impresa pubblica  nel  proprio  sito
internet l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.
                               Art. 28

                               Polizza

  1. L'impresa richiama  nella  polizza,  con  caratteri  grafici  di
particolare evidenza, le seguenti avvertenze:
  a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o  reticenti  rese  dal
soggetto che fornisce le informazioni richieste  per  la  conclusione
del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
  b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o  altre  coperture
che comunque richiedono di  acquisire  informazioni  sullo  stato  di
salute dell'assicurato:
  1)  prima  della  sottoscrizione  del  questionario  sanitario,  il
soggetto  di  cui  alla  lettera  a)   verifica   l'esattezza   delle
dichiarazioni riportate nel questionario;
  2) l'assicurato puo' chiedere di essere sottoposto a visita  medica
per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a
suo carico.
  2. La polizza contiene, inoltre:
  a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di  stampa  idonei  per
dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a
conferma del ricevimento del set informativo;
  b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicita' ed  i
mezzi di pagamento del premio;
  c) l'informativa relativa all'eventuale  utilizzo  di  tecniche  di
vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal
contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.
  3. Nella  polizza  dei  contratti  individuali  di  responsabilita'
civile per la circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
l'impresa     indica     l'ammontare      dell'importo      percepito
dall'intermediario.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al
modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.
                               Art. 29

Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i  prodotti
  assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni  e  DIP  aggiuntivo  R.C.
  auto

  1.  Il  Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i
prodotti assicurativi danni fornisce le  informazioni  integrative  e
complementari,  diverse  da  quelle  pubblicitarie,   rispetto   alle
informazioni  contenute  nel  DIP  Danni,  necessarie  affinche'   il
contraente  possa  acquisire  piena  conoscenza  del   prodotto.   Le
informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono  coerenti  con  quelle
riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo  dei  prodotti  assicurativi  dei  rami  danni
diversi dalla responsabilita' civile per la circolazione dei  veicoli
a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) e' redatto  secondo  il
formato standardizzato di cui all'allegato 5. Il DIP  aggiuntivo  dei
prodotti assicurativi di responsabilita' civile per  la  circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti  (DIP  aggiuntivo  R.C.  auto)  e'
redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 6.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente  dopo  l'intestazione
«Documento informativo  precontrattuale  aggiuntivo  per  i  prodotti
assicurativi danni (DIP aggiuntivo  Danni)  o  Documento  informativo
precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP
aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati:
  a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma  societaria,  nome
dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;
  b) il nome commerciale del prodotto;
  c) la data di realizzazione del documento o, in caso di  successiva
revisione, la data di aggiornamento indicando che il  DIP  aggiuntivo
pubblicato e' l'ultimo disponibile.
  4. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo.
  5. Immediatamente sotto il  nome  dell'impresa  sono  riportate  le
seguenti informazioni:
  a)  il  presente  documento  contiene  informazioni  aggiuntive   e
complementari rispetto a quelle contenute nel  documento  informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni  (DIP  Danni),  per
aiutare il potenziale contraente  a  capire  piu'  nel  dettaglio  le
caratteristiche  del  prodotto,  gli  obblighi  contrattuali   e   la
situazione patrimoniale dell'impresa;
  b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 5 o 6;
  c) le informazioni relative alla  solvibilita'  e  alla  situazione
patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato
5 o 6;
  d) la legge applicabile al contratto.
  6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a),  e'  inserita
l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni
di assicurazione prima della sottoscrizione contratto.
  7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del  DIP  aggiuntivo  R.C.
auto sono riportate nella sequenza seguente:
  a) «Che cosa e' assicurato?»;
  b) «Che cosa NON e' assicurato?»;
  c) «Ci sono limiti di copertura?»;
  d) «Che obblighi ho»? Quali obblighi ha l'impresa?;
  e) «Quando e come devo pagare?»;
  f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
  g) «Come posso disdire la polizza?»;
  h) «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
  i) «Quali costi devo sostenere?»;
  l) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?».
  8. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto,  dopo  le
sezioni di cui al comma 7, riportano, ove  applicabili,  le  seguenti
avvertenze:
  a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire  la
parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione  anticipata
o trasferimento del mutuo o del finanziamento;
  b)  l'avvertenza  relativa  alla  compilazione   del   questionario
sanitario;
  c) l'avvertenza che l'impresa prevede  nel  proprio  sito  internet
un'area riservata con la possibilita' per il contraente di richiedere
le credenziali di accesso;
  d) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet
un'area riservata e che il contraente non avra' la  possibilita'  ne'
di consultare, ne' di gestire  telematicamente  il  proprio  rapporto
assicurativo.
  9. Il DIP aggiuntivo Danni e  il  DIP  aggiuntivo  R.C.  auto  sono
suddivisi nelle sezioni contraddistinte  dalle  rubriche  e  relativo
contenuto di cui al regolamento di esecuzione  (UE)  2017/1469  della
Commissione dell'11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e  relativo
contenuto  di  cui  all'art.  15,  comma  9,  di  cui   al   presente
regolamento. La rubrica «Come posso  disdire  la  polizza?»  reca  le
informazioni relative al diritto di  recesso  dal  contratto  o  alla
risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo  R.C.  auto,  relative
all'assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori.
  10. In mancanza di informazioni  integrative  e  complementari  sul
prodotto,  le  imprese  inseriscono  in   ciascuna   delle   rubriche
interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto  a
quelle fornite nel DIP Danni».
  11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP  aggiuntivo
R.C. auto e' contraddistinta da un'icona secondo le  disposizioni  di
cui al regolamento di esecuzione  (UE)  2017/1469  della  Commissione
dell'11 agosto 2017 e di cui all'art. 15, comma 11, lettere a), b)  e
c), del presente regolamento.
  12. Il DIP aggiuntivo R.C. auto e'  redatto  distintamente  per  le
autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, e  riporta
esclusivamente le informazioni a  essi  relative.  Per  i  veicoli  a
motore diversi da quelli indicati,  l'impresa  redige  un  unico  DIP
aggiuntivo R.C. auto, oppure DIP aggiuntivi R.C.  auto  distinti  per
specifiche categorie di veicoli.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI
Capo I
Pubblicita' dei prodotti assicurativi

                               Art. 30

             Caratteristiche generali della pubblicita'
           dei prodotti assicurativi da parte dell'impresa

  1. In coerenza con quanto previsto dall'art.  182  del  Codice,  la
pubblicita' dei prodotti assicurativi e' effettuata:
  a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza;
  b) in conformita' al contenuto del set informativo cui  i  prodotti
si riferiscono.
  2. Il messaggio pubblicitario e' strutturato in modo da non indurre
in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi
del prodotto offerto e utilizza forme espressive e caratteri  chiari,
ben visibili e leggibili.
  3. La pubblicita' e' immediatamente riconoscibile come tale  e  ben
distinguibile rispetto a ogni altra forma di comunicazione.
                               Art. 31

                     Elementi della pubblicita'

  1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed  evidenza  la
denominazione dell'impresa di assicurazione e le caratteristiche  del
relativo prodotto.
  2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono
un'immediata e agevole lettura, la seguente avvertenza: «Prima  della
sottoscrizione leggere il set informativo».
  3. Il messaggio pubblicitario indica il sito internet  dell'impresa
nel quale e' pubblicato il set informativo.
  4. Nella pubblicita'  effettuata  tramite  mezzi  di  comunicazione
audiovisivi, le informazioni di cui ai commi 2 e  3  sono  riprodotte
lentamente, in modo da consentirne un agevole ascolto.
  5. Le espressioni «garantisce», «garantito» o termini similari  che
inducono a ritenere sussistente il diritto a  una  prestazione  certa
per l'assicurato o per il portatore di un interesse alla  prestazione
assicurativa  possono  essere  utilizzate  solo  se  la  garanzia  e'
rilasciata dall'impresa di assicurazione.
  6. La qualifica di contratto «etico» e  «sostenibile»  puo'  essere
utilizzata solo per i contratti sottoposti  alla  disciplina  di  cui
all'art. 36.
                               Art. 32

                     Pubblicita' dei rendimenti
              dei prodotti d'investimento assicurativi

  1. Il messaggio pubblicitario non  reca  informazioni  imprecise  o
tali da indurre in errore circa le caratteristiche,  la  natura  e  i
rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento.
  2.  Il  messaggio  pubblicitario  che   riporta   eventualmente   i
rendimenti conseguiti dai prodotti d'investimento assicurativi:
  a) specifica il periodo di riferimento utilizzato  per  il  calcolo
del rendimento pubblicizzato e il periodo di detenzione del  prodotto
consigliato;
  b) rappresenta il rendimento al netto degli  oneri  che  gravano  a
qualsiasi titolo sul meccanismo  di  partecipazione  agli  utili,  in
termini di quote  di  rendimento  non  riconosciute  sulle  posizioni
contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate,  tenuto  conto
degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto;
  c) rappresenta in modo chiaro il profilo  di  rischio  connesso  al
rendimento.
  3. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche
variabili contrattuali,  quali,  ad  esempio,  l'importo  del  premio
pagato,  il  cumulo  dei  premi  versati,  le   riserve   matematiche
accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario e' riferito  al
rendimento medio del portafoglio di  contratti  cui  il  prodotto  si
riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione
prevista  dalla  clausola  di  rivalutazione  delle   condizioni   di
assicurazione. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il  rendimento
massimo riconosciuto, il messaggio e' integrato dall'informazione del
tasso di rendimento minimo attribuito.
  4. Qualora il messaggio pubblicitario sia eventualmente riferito ai
rendimenti riconosciuti da una gestione separata, e' pubblicizzato il
rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la gestione separata
si  riferisce,  da   determinarsi   sulla   base   della   legge   di
capitalizzazione  prevista  dalla  clausola  di  rivalutazione  delle
condizioni di polizza. Laddove  l'impresa  intenda  pubblicizzare  il
rendimento massimo riconosciuto in passato, il messaggio e' integrato
dall'informazione del  tasso  di  rendimento  minimo  attribuito  per
quella gestione separata.
  5. Il rendimento eventualmente indicato per un periodo  pluriennale
e' quello medio annuo del  periodo  preso  a  riferimento.  L'impresa
indica la modalita' di calcolo  della  media.  In  alternativa,  puo'
essere  indicato  il  rendimento  riferito  a  ciascuno  degli   anni
considerati senza annualizzare i rendimenti relativi  alle  eventuali
frazioni di anno.
  6. Il messaggio pubblicitario,  ove  faccia  anche  riferimento  ai
rendimenti passati, riporta la seguente  avvertenza:  «Attenzione:  i
rendimenti passati non sono  indicativi  di  quelli  futuri».  Se  il
messaggio pubblicitario e' effettuato tramite mezzi di  comunicazione
audiovisivi, tale avvertenza e' riprodotta  lentamente,  in  modo  da
consentire un agevole  ascolto;  se  il  messaggio  pubblicitario  e'
effettuato  attraverso  un  documento  scritto,  l'avvertenza  dovra'
essere riportata negli  stessi  termini  grafici  del  messaggio  che
riporta i rendimenti passati.
  7.  Il  messaggio  pubblicitario  che  riporta   i   risultati   di
statistiche, studi o elaborazioni di dati, o che, comunque, vi faccia
riferimento, indica le fonti.
Capo II
Realizzazione dei prodotti assicurativi

                               Art. 33

                    Semplificazione dei contratti

  1.  L'impresa  redige  i  contratti  assicurativi  utilizzando   un
linguaggio semplice e chiaro, in linea con le espressioni  usate  nei
documenti precontrattuali, in modo da  consentire  all'assicurato  un
esercizio piu' agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso.
  2. La struttura dei contratti rispecchia,  in  linea  generale,  la
struttura dei documenti informativi precontrattuali.
                               Art. 34

               Realizzazione di prodotti assicurativi
                      da parte di piu' soggetti

  1. Quando il prodotto assicurativo e' realizzato da piu' imprese  o
da una o piu' imprese  e  uno  o  piu'  intermediari  che  realizzano
prodotti assicurativi ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, 2 e  3,  del
regolamento  delegato  (UE)  2017/2358  della  Commissione   del   21
settembre 2017, i soggetti che realizzano il prodotto:
  a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di
prodotto commercializzato;
  b) firmano un accordo scritto che specifica la loro  collaborazione
nel rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento;
  c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera  a)  nei  siti
internet di tutti i soggetti che realizzano il prodotto.
                               Art. 35

             Conflitti di interesse nella realizzazione
            ed esecuzione dei contratti di assicurazione

  1.  L'impresa  elabora,   attua   e   mantiene   efficaci   presidi
organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.
  2. Nella produzione ed esecuzione dei contratti  di  assicurazione,
l'impresa evita di effettuare operazioni in  cui  ha  direttamente  o
indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti
di gruppo o da rapporti di affari propri o di societa' del gruppo che
incidano negativamente sugli interessi dei contraenti.
  3. Qualora i presidi adottati  ai  sensi  del  comma  1  non  siano
sufficienti a  evitare,  con  ragionevole  certezza,  il  rischio  di
nuocere agli interessi del contraente, l'impresa:
  a)  fornisce  informazioni  sul  conflitto  di  interesse  mediante
informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite  link  nella
home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto,  affinche'
il contraente possa assumere una decisione informata;
  b) in ogni caso, opera in  modo  da  non  recare  pregiudizio  agli
interessi del contraente.
  4. L'impresa, in ogni caso, in  funzione  dell'attivita'  svolta  e
della tipologia dei prodotti:
  a) disegna prodotti e suggerisce  modifiche  contrattuali  o  altre
operazioni nell'interesse del  contraente  alle  migliori  condizioni
possibili con riferimento al momento, alla dimensione e  alla  natura
dei contratti e delle operazioni stesse;
  b) opera al fine di contenere i costi a  carico  del  contraente  e
ottenere il miglior risultato possibile in relazione alle richieste e
le esigenze assicurative;
  c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal  suggerire
operazioni con frequenza  non  necessaria  alla  realizzazione  delle
richieste ed esigenze assicurative;
  d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare  alcuni
clienti a danno di altri;
  e) non adotta pratiche e disposizioni in materia di  compensi  alla
rete di cui si avvale che sono  contrarie  al  dovere  di  agire  nel
miglior interesse del contraente, in conformita'  a  quanto  disposto
dall'art. 119-bis, commi 4 e 5, del Codice.
  5. L'impresa individua i casi in  cui  le  condizioni  contrattuali
convenute con  soggetti  terzi  confliggono  con  gli  interessi  del
contraente e assicura che il patrimonio delle gestioni separate,  dei
fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati  a
valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da
oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di  utilita'  a
essi spettanti. In particolare, l'impresa assicura che il  contraente
benefici  comunque,  direttamente  o  indirettamente,  di   eventuali
introiti derivanti dalla retrocessione  di  commissioni  o  di  altri
proventi ricevuti dall'impresa in  virtu'  di  accordi  con  soggetti
terzi.
  6. L'impresa e' responsabile del  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di conflitto di  interessi  anche  quando  affida  specifiche
scelte di investimento ad altri  intermediari  abilitati  a  prestare
servizi di gestione dei patrimoni.
                               Art. 36

                     Finanza etica e sostenibile

  1.  L'impresa   di   assicurazione,   relativamente   ai   prodotti
assicurativi  qualificati  come  «etici»  o  «sostenibili»,  fornisce
mediante link nella home page del proprio sito internet  le  seguenti
informazioni:
  a) gli obiettivi e le caratteristiche  in  relazione  ai  quali  il
prodotto assicurativo e' qualificato come «etico» o «sostenibile»;
  b) i criteri generali di selezione degli  strumenti  finanziari  in
virtu' degli obiettivi e delle caratteristiche di  cui  alla  lettera
a);
  c)  le  politiche  e   gli   obiettivi   eventualmente   perseguiti
nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari
detenuti in portafoglio;
  d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere  sociale  o
ambientale di proventi generati dai contratti offerti e  la  relativa
misura;
  e) le eventuali procedure adottate per assicurare il  perseguimento
degli obiettivi di cui alla  lettera  a),  compresa  la  presenza  di
organi specializzati istituiti all'interno dell'impresa e le relative
funzioni;
  f)  l'adesione  a  codici  di  autoregolamentazione,  promossi   da
soggetti specializzati.
  2. Con l'invio dell'estratto conto  annuale  di  cui  all'art.  25,
l'impresa che offre prodotti di cui al comma 1,  con  riferimento  ai
dodici mesi precedenti, fornisce:
  a) l'illustrazione  dell'attivita'  di  gestione  in  relazione  ai
criteri generali di selezione degli strumenti finanziari  individuati
ai sensi del comma 1, lettera b);
  b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di
voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
  c) le informazioni circa l'eventuale destinazione a  iniziative  di
carattere sociale o ambientale  di  proventi  generati  dai  prodotti
offerti e la relativa misura.
Capo III
Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti

                               Art. 37

                        Contratti unit linked

  1. L'impresa di assicurazione, qualora per il  calcolo  del  valore
rimborsabile in caso di recesso intenda tenere  conto  dell'andamento
del valore delle quote attribuite,  rimborsa  il  controvalore  delle
quote, sia in caso di incremento  che  di  decremento  delle  stesse,
maggiorato di tutti i costi applicati sul premio  e  al  netto  delle
spese sostenute per l'emissione del contratto e  del  premio  per  il
rischio corso.
  2. All'impresa di assicurazione non e' consentito  prelevare  costi
di  qualsiasi  tipo  mediante  riduzione  del  numero   delle   quote
attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per  le  commissioni
di gestione applicate in caso di contratti direttamente  collegati  a
quote di OICR. In tale ultimo caso, dette commissioni possono  essere
previste solo in  presenza  di  un'attivita'  specifica  di  gestione
predefinita nelle condizioni di assicurazione.
                               Art. 38

                   Contratti infortuni e malattia

  1. Nei contratti infortuni e malattia  l'impresa  di  assicurazione
indica quale luogo di svolgimento dell'eventuale arbitrato la  citta'
sede dell'istituto di medicina  legale  piu'  vicina  all'assicurato,
fatte   salve   eventuali   norme   contrattuali   piu'    favorevoli
all'assicurato. Tale disposizione si applica anche nei  casi  in  cui
l'assicurato non sia il contraente della polizza.
  2. Nei contratti infortuni e malattia in cui e' stabilito un limite
massimo  di  eta'  assicurabile,  l'impresa  non  puo'  prevedere  la
cessazione automatica della copertura assicurativa  ove  l'assicurato
compia tale eta' durante la vigenza del contratto.  Con  riguardo  ai
contratti in corso, che contengono clausole relative alla  cessazione
automatica  della  copertura  assicurativa,  l'impresa  considera  il
rischio in copertura nel caso in cui l'assicurato abbia continuato  a
pagare regolarmente il premio anche oltre
  il limite di eta' assicurabile e il premio non sia stato
  restituito dall'impresa.
  3. Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine  per
l'accertamento  dei  postumi  permanenti  dell'invalidita'  derivante
dalla malattia o  dall'infortunio  o  all'accertamento  medico-legale
dell'impresa,  per  cause  diverse  da   quella   che   ha   generato
l'invalidita',  l'impresa  prevede  che  gli  eredi   dell'assicurato
possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante
la  consegna  di  altra  documentazione  idonea   ad   accertare   la
stabilizzazione dei postumi.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23-ter, comma  10,  del
regolamento ISVAP n. 22 del 2008, nei  contratti  malattia  l'impresa
non prevede la facolta' di recesso in caso di sinistro.
                               Art. 39

             Contratti di assicurazione connessi a mutui
                e ad altri contratti di finanziamento

  1. Nei contratti di assicurazione  connessi  a  mutui  e  ad  altri
finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un  premio  unico  il
cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, l'impresa, in tutti i
casi di estinzione anticipata o di  trasferimento  del  mutuo  o  del
finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato  la
parte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  alla
scadenza originaria.
  2. La parte di premio di cui al comma 1 e' calcolata:
  a) per il premio puro, in funzione degli anni e  frazione  di  anno
mancanti  alla  scadenza  della  copertura   nonche'   del   capitale
assicurato residuo;
  b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione  di  anno
mancanti alla scadenza della copertura.
  3. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalita'
per la definizione del rimborso.
  4. L'impresa puo' trattenere dall'importo di  cui  al  comma  1  le
spese amministrative effettivamente  sostenute  per  l'emissione  del
contratto e per il rimborso del premio, a condizione  che  le  stesse
siano indicate nella proposta, nella polizza  ovvero  nel  modulo  di
adesione alla copertura assicurativa.
  5. Le spese di cui al  comma  4  e  le  commissioni  percepite  dal
distributore non devono essere tali  da  costituire  un  limite  alla
portabilita'  dei  mutui  o  dei  finanziamenti   ovvero   un   onere
ingiustificato in caso di rimborso.
  6. In alternativa a quanto previsto  dal  comma  1,  l'impresa,  su
richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa
fino alla scadenza  contrattuale  a  favore  del  nuovo  beneficiario
designato.
  7. Nella polizza dei contratti individuali connessi a  mutui  e  ad
altri finanziamenti  ovvero  nel  modulo  di  adesione  dei  medesimi
contratti stipulati in forma collettiva, l'impresa indica l'ammontare
dei  costi  effettivamente  sostenuti  dal  contraente   ovvero   dal
debitore/assicurato    con    l'evidenza    dell'importo    percepito
dall'intermediario.
                               Art. 40

             Variazione del tasso di interesse garantito

  1. La modifica del tasso di interesse  garantito  relativamente  ai
prodotti di investimento assicurativi e' disciplinata sulla  base  di
meccanismi predefiniti nelle condizioni di contratto e  nel  rispetto
dell'art. 33 del Codice.
  2. L'impresa comunica al contraente, con un preavviso  di  sessanta
giorni, la variazione del tasso,  precisando  che  la  variazione  si
applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data  di
variazione prevista nella comunicazione.
Capo IV
Gestione telematica dei rapporti assicurativi

                               Art. 41

                            Sito internet

  1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento ISVAP n.  23  del  9
maggio 2008,  il  sito  dell'impresa  e'  redatto  almeno  in  lingua
italiana e contiene nella home page,  ovvero  in  un'apposita  pagina
direttamente  accessibile  dalla  home  page,  in  maniera  chiara  e
visibile, la documentazione prevista dal presente  regolamento  e  le
seguenti informazioni:
  a) la denominazione sociale, la  sede  legale  e  l'eventuale  sede
secondaria dell'impresa;
  b)  per  le  imprese  comunitarie  che   operano   in   regime   di
stabilimento, oltre le informazioni di cui  alla  lettera  a),  anche
l'indicazione della sede in Italia;
  c) il recapito telefonico o  qualsiasi  altro  strumento  idoneo  a
fornire tempestiva e gratuita assistenza ai  contraenti,  l'indirizzo
di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
  d) gli estremi del provvedimento  di  autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa;
  e) il numero di iscrizione all'albo delle imprese di  assicurazione
o nell'elenco annesso tenuto  dall'IVASS  ai  sensi  del  regolamento
ISVAP n. 10 del 2  gennaio  2008,  e  l'indirizzo  internet  dove  e'
possibile verificare gli estremi dell'autorizzazione;
  f) la soggezione alla vigilanza dell'IVASS o  dell'Autorita'  dello
Stato membro di origine, indicando il sito internet dell'autorita';
  g) i recapiti per la presentazione di reclami e l'indicazione della
facolta' per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di
risoluzione  stragiudiziale   delle   controversie   previsti   dalla
normativa vigente;
  h)  per  le  imprese  comunitarie  operanti  in  regime  di  libera
prestazione  di  servizi  per  l'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore  e  dei  natanti,  l'indicazione  del  rappresentante  per  la
gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice;
  i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo
quanto previsto dal presente regolamento;
  l) l'informativa relativa al conflitto di interessi e alla  finanza
etica o sostenibile secondo quanto previsto dal presente regolamento.
  2. L'impresa consente l'acquisizione  su  supporto  durevole  delle
informazioni pubblicate sul sito ai sensi del presente regolamento.
                               Art. 42

                           Aree riservate

  1.  L'impresa  predispone  sistemi  informatici  per  la   gestione
telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti e degli  aderenti
mediante accesso ad aree riservate.
  2.  I  sistemi  informatici  consentono  di  gestire   i   rapporti
contrattuali,  permettendo   di   effettuare   almeno   le   seguenti
operazioni:
  a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo;
  b) la richiesta di liquidazione del sinistro;
  c) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
  d) la richiesta di riscatto;
  e) la richiesta di sospensione  della  garanzia,  se  prevista  dal
contratto, e la relativa riattivazione.
  3. I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi  ai
rapporti assicurativi in essere, permettendo di consultare almeno  le
seguenti informazioni:
  a) le coperture assicurative in essere;
  b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
  c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
  d)  per  le  polizze  vita  e   per   i   prodotti   d'investimento
assicurativi, anche il valore di riscatto della polizza;
  e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il
valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle
quote o del valore di riferimento;
  f) per i contratti di responsabilita' civile  per  la  circolazione
dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio;
  g) il/i nominativo/i  e  i  relativi  dati  anagrafici,  il  codice
fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, i  recapiti,  anche  di
posta elettronica, dei soggetti di cui all'art. 11, comma 4,  lettere
a) e c), del presente regolamento, e  nel  rispetto  del  regolamento
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
  h) l'eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione.
  4. Su richiesta del contraente secondo le modalita' di cui all'art.
4, l'impresa puo' adempiere agli obblighi di informativa in corso  di
contratto   mediante   pubblicazione    nell'area    riservata.    Le
comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili  su
supporto durevole.
  5. L'informativa di cui al  comma  3  comprende  l'indicazione  dei
massimali, del valore del  bene  oggetto  di  copertura,  la  data  e
l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a
fornire  al  contraente  o  all'aderente  un'informativa  completa  e
personalizzata   con   riguardo   alla   sua   specifica    posizione
assicurativa.
  6.  L'impresa  aggiorna  le  informazioni  contenute   nelle   aree
riservate con una tempistica coerente con  le  caratteristiche  della
copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica  chiaramente  la
data di aggiornamento.
  7.  L'impresa  garantisce  la  correttezza,  la  chiarezza   e   la
trasparenza  delle  informazioni  contenute  nelle   aree   riservate
mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
  8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, le  imprese  di
assicurazione comunitarie operanti in regime  di  stabilimento  o  di
libera prestazione di servizi che predispongono  sistemi  informatici
per  la  consultazione  e  la  gestione   telematica   dei   rapporti
assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni  di  cui
al presente capo.
  9. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti  in  regime  di
stabilimento o di libera prestazione di servizi inseriscono  nei  DIP
aggiuntivi di cui al presente regolamento l'informativa relativa alla
predisposizione o alla mancata predisposizione di sistemi informatici
che consentono le attivita' di cui al presente articolo.
                               Art. 43

                     Accesso alle aree riservate

  1. L'impresa consente l'accesso nelle aree riservate mediante  link
da home page del proprio sito internet.
  2. In aggiunta alla modalita' di cui il  comma  1,  l'impresa  puo'
consentire  l'accesso  nelle   aree   riservate   mediante   apposita
applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi  di
pc, tablet e smartphone ovvero  da  altra  modalita'  di  accesso  da
remoto.
  3. Nella predisposizione delle modalita' di accesso di cui ai commi
1 e 2, l'impresa adotta idonei presidi di sicurezza e  garantisce  la
tutela  della  riservatezza  e  la  protezione  dei  dati   e   delle
informazioni nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016. Il livello di sicurezza  e'  proporzionato  alle  operazioni  e
funzioni  messe  a  disposizione  del  contraente,  anche   ulteriori
rispetto a quelle informative minime di cui all'art. 42.
  4. L'impresa garantisce la gratuita' e la natura  continuativa  del
servizio e la fruibilita' della connessione da qualsiasi postazione e
indica nel sito e nelle applicazioni mobili di  cui  al  comma  2  le
modalita'  di  contatto  idonee  a  fornire  tempestiva  e   gratuita
assistenza  agli  utenti  nel  caso  di  difficolta'  di  accesso   o
consultazione dell'area.
  5. L'impresa inserisce nelle aree riservate messaggi pubblicitari o
promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo  ed
espresso consenso all'inserimento e ne garantisce la riconoscibilita'
mediante una veste grafica  che  non  interferisca  con  i  contenuti
dell'area riservata.
                               Art. 44

                   Attivazione dell'area riservata

  1. Il contraente e l'aderente hanno diritto di richiedere  in  ogni
momento all'impresa le credenziali di accesso all'area riservata  nei
limiti previsti dal presente regolamento.
  2.  L'impresa  rende  nota  la  possibilita'   di   richiedere   le
credenziali  di  accesso  all'area   riservata,   specificandone   le
modalita', mediante la pubblicazione di un'apposita informativa nella
home page del proprio sito internet.
                               Art. 45

                         Rischi particolari

  1. L'impresa puo' non attivare le aree riservate per  le  coperture
relative a:
  a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;
  b) grandi rischi;
  c) rischi agricoli stipulati ai sensi del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102 e ai relativi contratti integrativi;
  d) rischi connessi a eventi specifici circoscritti in  un  limitato
arco temporale;
  e) rischi accessori a un prodotto o servizio in cui  l'importo  dei
premi complessivamente dovuti  per  la  copertura,  indipendentemente
dalle modalita' di rateazione, non sia superiore a cento euro;
  f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati «per  conto
di chi spetta» ai sensi dell'art. 1891 del codice civile.
  2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di
assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad  altri
contratti di finanziamento.
                               Art. 46

          Gestione digitale delle informazioni contrattuali

  1. L'impresa garantisce una gestione digitale dei  dati  anagrafici
presenti nei contratti sottoscritti  e  delle  informazioni  relative
alle coperture attive, anche al fine del rispetto delle  disposizioni
in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto  previste
dal Codice.
  2. In particolare l'impresa gestisce i dati  di  cui  all'art.  11,
comma 4, lettere a) e c), in modo da agevolare  l'individuazione  del
beneficiario   o   del   referente   terzo   in   caso   di   decesso
dell'assicurato.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 47

                      Disposizioni transitorie

  1. Ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di  entrata
in vigore del presente regolamento:
  a) non si applicano gli articoli 4, comma 2, 5, 9, 10, 11, 12,  13,
14, 15, 16, 17, comma 1, 20, 21, 22, comma 1, 27,  28,  29,  33,  36,
comma 1, 38 e 46;
  b) continuano ad applicarsi gli articoli 4, commi 6,  7  e  8,  30,
commi 7 e 8, e 34, comma 2, del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio
2010.
  2. Il comma 1 si applica ai contratti in forma  collettiva  per  le
adesioni sottoscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
  3. Per  i  contratti  destinati  ad  attuare  forme  pensionistiche
individuali stipulati dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non
adeguati alle norme dettate dal decreto  legislativo  n.  252  del  5
dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di
garantire l'effettivo  esercizio  del  diritto  alla  trasferibilita'
della posizione previdenziale e del diritto  di  riscatto,  garantiti
dalla legge, l'impresa, nei casi in cui abbia sostenuto  in  un'unica
soluzione i costi di acquisizione  del  contratto,  si  attiene  alle
seguenti disposizioni. Qualora la tariffa  preveda  il  recupero  dei
costi  precontati  direttamente  con  il   versamento   della   prima
annualita' di premio, l'impresa e' tenuta a incrementare gli  importi
del capitale  maturato  sulla  posizione  previdenziale,  al  momento
dell'esercizio del diritto al  trasferimento  e  al  riscatto,  della
quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni  e
frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo  rispetto
agli  anni  complessivamente  previsti,   al   netto   di   eventuali
restituzioni a tale titolo gia' operate. Analogo criterio deve essere
applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime  annualita'
mediante l'imputazione di costi di ammontare  superiore  al  prelievo
effettuato in misura costante sui premi complessivi.
  4.  Per  i  contratti  stipulati  prima  del  1°   settembre   2013
l'informativa  di  cui   all'art.   42   relativa   alle   condizioni
contrattuali puo' essere fornita anche mediante una  rappresentazione
sintetica di  tali  condizioni.  Il  contraente  puo'  in  ogni  caso
richiedere la pubblicazione integrale delle  condizioni  contrattuali
sottoscritte.
  5.  Per  i  contratti  stipulati  prima  del  1°   settembre   2013
l'informativa relativa alle aree riservate di cui all'art. 42 e' resa
in occasione della prima  comunicazione  da  inviare  in  adempimento
degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni  vigenti  o
da disposizioni contrattuali.
  6. In luogo delle disposizioni di cui all'art. 24, relativamente ai
contratti index linked emessi in  epoca  antecedente  all'entrata  in
vigore del regolamento ISVAP n. 32  dell'11  giugno  2009,  l'impresa
pubblica giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione  nazionale
e nel proprio sito internet:
  a) il valore dell'indice e/o del valore di  riferimento  (strumento
finanziario  strutturato,  ...)  che  rappresenta  la  base  per   la
determinazione delle prestazioni dei contratti index linked,  con  la
relativa data di valorizzazione;
  b) la denominazione e il rating aggiornato dell'emittente ovvero la
denominazione e il rating  aggiornato  del  garante  dello  strumento
finanziario, con l'indicazione  dell'agenzia  di  rating  che  lo  ha
attribuito.
  7. Per  i  contratti  index  linked  emessi  in  epoca  antecedente
all'entrata in vigore del regolamento  ISVAP  n.  32  dell'11  giugno
2009, l'impresa indica il valore degli  indici  di  riferimento  alle
date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste  al  fine
della determinazione delle prestazioni nonche', per  i  contratti  le
cui prestazioni sono direttamente collegate al  valore  degli  attivi
destinati a copertura, il relativo valore alla  data  di  riferimento
dell'estratto conto. Relativamente ai contratti index  linked  emessi
successivamente all'entrata in vigore del  regolamento  ISVAP  n.  32
dell'11 giugno 2009, l'impresa indica il valore di riscatto  espresso
in funzione di un capitale assicurato nozionale di  euro  cento  alla
data di riferimento dell'estratto conto.
  8. I documenti precontrattuali disciplinati dal  regolamento  ISVAP
n.  35   del   2010,   consegnati   contestualmente   al   preventivo
personalizzato di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP n.  23  del  9
maggio 2008 prima dell'entrata in vigore  del  presente  regolamento,
restano validi anche se  il  relativo  contratto  di  responsabilita'
civile per la circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  e'
sottoscritto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
                               Art. 48

                             Abrogazioni

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47 e 49, commi 2 e 3,
a partire dal 1° gennaio 2019, sono abrogati:
  a) il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
  b) la circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005, ad eccezione  degli
articoli 22, 30, 34, 35 e 36;
  c) l'art. 13 del regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
                               Art. 49

                 Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  bollettino  e  nel  sito  internet
dell'IVASS, ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.
  2. Le imprese e gli intermediari di cui all'art. 3 si adeguano alle
disposizioni di cui al titolo III, capo IV, entro il 1° maggio 2020.
  3. Le imprese si adeguano alle  disposizioni  di  cui  all'art.  19
entro il 1° maggio 2019.

    Roma, 2 agosto 2018

                                           p. Il direttorio integrato
                                                 Il Presidente       
                                                     Rossi           


Avvertenza:
  Considerato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  prevede  il
solo utilizzo di  caratteri  monocromatici,  per  la  visualizzazione
policroma dei Documenti  Informativi  Precontrattuali  (cd.  DIP)  si
faccia riferimento alla documentazione allegata al Regolamento  IVASS
n. 41 del  2  agosto  2018,  pubblicata  sul  sito  istituzionale  al
seguente link https://www.ivass.it

Nessun commento: