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mercoledì 19 settembre 2018
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018 Disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 41). (18A05459) (GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42) Titolo I
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione
dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
(Regolamento n. 41). (18A05459)
(GU n.218 del 19-9-2018 - Suppl. Ordinario n. 42)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo
organigramma, approvati dal consiglio dell'istituto con delibere n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno
2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto
dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni
private;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo, e in
particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese», ed in particolare l'art. 22, comma 8, il
quale prevede che, «al fine di favorire una piu' efficace gestione
dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica,
l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative
degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento
le modalita' attraverso cui le imprese di assicurazione autorizzate
all'esercizio dei rami danni e vita, nell'ambito dei requisiti
organizzativi di cui all'art. 30 del Codice delle assicurazioni,
prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun
contraente»;
Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati;
Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione dell'8 marzo
2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto,
il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni
chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali
documenti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del
21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in
materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di
assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della
Commissione, che stabilisce un formato standardizzato del documento
informativo relativo al prodotto assicurativo;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato
e la concorrenza», recante disposizioni finalizzate a rimuovere
ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore
anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati,
nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza;
Vista la circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005, avente ad
oggetto le disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di
assicurazione sulla vita;
Visto il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la
disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicita' dei
prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante
disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di
contratti di assicurazione;
Visto il regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la
definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli
adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni,
intermediari e clientela;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di
atti regolamentari e generali dell'istituto;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa
nazionale e dell'Unione europea;
Considerata, altresi', la necessita' di revisione periodica della
normativa, di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
nonche' di semplificazione e riordino della disciplina di settore;
Adotta
il seguente regolamento:
INDICE
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - Fonti normative
Art. 2. - Definizioni
Art. 3. - Ambito di applicazione
Titolo II
Disposizioni in materia di informativa
Capo I
Obblighi di carattere generale
Art. 4. - Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni
Art. 5. - Riesame e revisione
Art. 6. - Trasferimento di agenzia e operazioni societarie
straordinarie
Art. 7. - Riscontro a richieste di informazioni
Art. 8. - Archiviazione e conservazione dei documenti
Art. 9. - Contratti in forma collettiva
Capo II
Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
Art. 10. - Documentazione e pubblicazione nel sito internet
Art. 11. - Proposta di assicurazione e altri documenti relativi
all'emissione del contratto
Art. 12. - Documento informativo precontrattuale per i prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi -
DIP Vita
Art. 13. - Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo
Art. 14. - Impiego di icone
Art. 15. - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento
assicurativi - DIP aggiuntivo Vita
Art. 16. - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi
Art. 17. - Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni
contrattuali
Art. 18. - Comunicazioni in corso di contratto
Art. 19. - Trasformazione di contratto
Capo III
Obblighi relativi ai prodotti
d'investimento assicurativi
Art. 20. - Documentazione e pubblicazione nel sito internet
Art. 21. - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP
Art. 22. - Lettera di conferma d'investimento dei premi per i
contratti unit linked
Art. 23. - Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni
contrattuali
Art. 24. - Pubblicazione periodica
Art. 25. - Estratto conto annuale
Art. 26. - Comunicazione in caso di perdite
Capo IV
Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni
Art. 27. - Documentazione e pubblicazione nel sito internet
Art. 28. - Polizza
Art. 29. - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo
R.C. auto
Titolo III
Disposizioni in materia di prodotti assicurativi
Capo I
Pubblicita' dei prodotti assicurativi
Art. 30. - Caratteristiche generali della pubblicita' dei prodotti
assicurativi da parte dell'impresa
Art. 31. - Elementi della pubblicita'
Art. 32. - Pubblicita' dei rendimenti dei prodotti d'investimento
assicurativi
Capo II
Realizzazione dei prodotti assicurativi
Art. 33. - Semplificazione dei contratti
Art. 34. - Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di piu'
soggetti
Art. 35. - Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione
dei contratti di assicurazione
Art. 36. - Finanza etica e sostenibile
Capo III
Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti
Art. 37. - Contratti unit linked
Art. 38. - Contratti infortuni e malattia
Art. 39. - Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri
contratti di finanziamento
Art. 40. - Variazione del tasso di interesse garantito
Capo IV
Gestione telematica dei rapporti assicurativi
Art. 41. - Sito internet
Art. 42. - Aree riservate
Art. 43. - Accesso alle aree riservate
Art. 44. - Attivazione dell'area riservata
Art. 45. - Rischi particolari
Art. 46. - Gestione digitale delle informazioni contrattuali
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 47. - Disposizioni transitorie
Art. 48. - Abrogazioni
Art. 49. - Pubblicazione ed entrata in vigore
Elenco degli allegati
Allegato 1. Modello di Documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento
assicurativi - DIP Vita
Allegato 2. Modello di Documento informativo precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita
Allegato 3. Modello di Documento informativo precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo
Multirischi
Allegato 4. Modello di Documento informativo precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP
aggiuntivo IBIP
Allegato 5. Modello di Documento informativo precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni
Allegato 6. Modello di Documento informativo precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto - DIP aggiuntivo
R.C. auto
Allegato 7. Modello di informativa in caso di trasformazione
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5,
comma 2, 9, comma 2, 120-quater, comma 7, 182, comma 7, 183, commi 2
e 3, 185, commi 4 e 5, 185-ter, commi 3 e 4, 191, comma 1, lettere
a), b), o) e q), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni
contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende per:
a) «aderente»: il soggetto che valuta e liberamente decide di
usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo,
manifestando un'espressa volonta' e sostenendo in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio;
b) «contratto index linked»: il contratto di assicurazione sulla
vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate a un
indice azionario o ad altro valore di riferimento;
c) «contratto unit linked»: il contratto di assicurazione sulla
vita in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente
collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto
dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
d) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private;
e) «distributore»: qualsiasi intermediario assicurativo,
intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di
assicurazione o riassicurazione;
f) «fondo interno»: il portafoglio di investimenti, gestito
separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in
quote;
g) «forme pensionistiche complementari»: le forme pensionistiche di
cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni;
h) «gestione separata»: un portafoglio di investimenti gestito
separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di
assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le
prestazioni dei contratti a esso collegati;
i) «impresa» o «impresa di assicurazione»: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
l) «intermediario»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente
della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione assicurativa;
m) «DIP Danni»: l'IPID, ossia il documento informativo per i
prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un
formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto
assicurativo;
n) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i
prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal
regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il
regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
o) «OICR»: gli Organismi di investimento collettivo del risparmio
di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;
p) «polizza»: documento probatorio del contratto di assicurazione,
ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile;
q) «posta elettronica»: servizio internet tramite il quale ogni
utente abilitato puo' inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un
computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso
un proprio account di posta registrato presso un provider del
servizio;
r) «posta elettronica certificata»: sistema di comunicazione in
grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
s) «prodotti assicurativi danni»: i prodotti emessi da imprese di
assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami
danni definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
t) «prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento
assicurativi»: i prodotti emessi da imprese di assicurazione
nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita definiti
dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, recante il Codice delle assicurazioni private, qualora le
prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o infermita';
u) «prodotto d'investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi
dell'art. 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n.
1286/2014. Tale definizione, secondo quanto previsto dall'art. 1,
comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della
direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste
dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o infermita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono
all'investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente
riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto
nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e
nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
v) «pubblicita'»: ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di
comunicazione e con qualunque modalita', avente la finalita' di
promuovere i prodotti assicurativi;
z) «reti di vendita multilevel marketing»: le reti distributive
operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il
network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore
procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e
percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto
che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli
stesso ha arruolato;
aa) «set informativo»: l'insieme dei documenti che sono
predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della
sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet
dell'impresa.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
che pubblicizzano e commercializzano i prodotti assicurativi nel
territorio della Repubblica.
2. Le disposizioni previste per le imprese di assicurazione si
applicano anche agli intermediari che realizzano prodotti
assicurativi ai sensi dell'art. 3 del regolamento delegato (UE)
2017/2358.
3. In deroga al comma 1, non si applicano alle imprese di
assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ad
eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per
la responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA
Capo I
Obblighi di carattere generale
Art. 4
Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni
1. La documentazione precontrattuale e contrattuale:
a) e' scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico,
cosi' da facilitare la comprensione delle informazioni in essa
contenute;
b) e' presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di
facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a
colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia
stampata o fotocopiata in bianco e nero;
c) utilizza termini quali «garanzia», «garantito» e «garantisce», o
termini ad essi similari, solo con riferimento a contratti per i
quali l'impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando
l'uso di tali termini nell'ipotesi di impegni assunti da terzi a
corrispondere importi;
d) utilizza il termine «capitale protetto» solo con riferimento a
contratti per i quali e' prevista l'adozione di particolari tecniche
di gestione che mirano a minimizzare la possibilita' di perdita del
capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non
costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di
rendimento minimo;
e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua
parte;
f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria
o promozionale.
2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16, 21
e 29:
a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza;
b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche
indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS.
3. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal
presente regolamento sono adempiuti con le modalita' di cui all'art.
120-quater del Codice, secondo quanto indicato dal contraente, anche
contestualmente, per ciascuna tipologia di comunicazione e di
consegna. Il contraente puo' effettuare la scelta sulle modalita' di
comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi
contratti stipulati con la medesima impresa.
4. Per i contratti in forma collettiva, l'informativa puo' essere
trasmessa anche attraverso la collaborazione del contraente e fermo
il dovere di vigilanza dell'impresa sull'operato di quest'ultimo.
5. L'impresa documenta la scelta di cui all'art. 120-quater del
Codice nonche' le eventuali modifiche intervenute in corso di
contratto. In particolare, l'impresa documenta l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente ed
eventuali aggiornamenti.
6. La comunicazione con cui e' inviata la documentazione fa
riferimento alla scelta del contraente e alla possibilita' di
modificare in ogni momento la scelta relativa alle modalita'
dell'informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto. La
scelta del contraente relativa alla modalita' dell'informativa si
applica solo alle future comunicazioni per le quali e' stata
effettuata la scelta.
7. In ogni caso, la scelta di cui all'art. 120-quater del Codice
non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di
altre comunicazioni commerciali.
Art. 5
Riesame e revisione
1. L'impresa riesamina le informazioni contenute nel set
informativo ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o
potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi
figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data
della pubblicazione iniziale dei documenti.
2. Il riesame di cui al comma 1 serve a verificare se le
informazioni che figurano nei documenti sono ancora accurate,
corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti previsti dal
presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili.
3. Se il riesame evidenzia necessita' di modifiche, l'impresa
rivede il contenuto dei documenti. La versione rivista e' resa
disponile nel sito internet dell'impresa indicando la data
dell'ultima versione aggiornata. L'impresa assicura l'eliminazione
dal sito delle versioni precedenti.
4. L'impresa comunica al contraente e all'aderente le eventuali
variazioni delle informazioni contenute nelle condizioni di
assicurazione per effetto di modifiche alla normativa successive alla
conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi vita diversi
dai prodotti d'investimento assicurativi e per i prodotti
d'investimento assicurativi, l'informativa puo' essere fornita in
occasione della prima comunicazione da trasmettere in adempimento
agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.
Art. 6
Trasferimento di agenzia
e operazioni societarie straordinarie
1. Nei casi di chiusura d'agenzia o assegnazione di portafoglio a
un nuovo intermediario, l'impresa fornisce al contraente apposita
informativa. La comunicazione, da rendere entro il termine di dieci
giorni dalla data di efficacia della chiusura o assegnazione, indica
i riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico),
nonche' le generalita' del nuovo intermediario.
2. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di
denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, l'impresa,
entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della
modifica, comunica al contraente e ai beneficiari irrevocabili la
variazione intervenuta.
3. Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione o di
scissione, l'impresa che acquisisce il contratto trasmette al
contraente e agli aventi diritto specifica informativa.
L'informativa, da rendere entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento o dell'avviso dell'IVASS, fornisce
notizie in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede
dell'impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene
assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei
contraenti. L'efficacia del recesso e' condizionata al
perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria.
4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai
commi 2 e 3 sono rese dall'impresa al contraente e all'aderente.
5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono, altresi', rese
disponibili per un periodo di almeno sei mesi nella home page del
sito internet dell'impresa che acquisisce il contratto. Per le
operazioni societarie di cui al comma 3, anche l'impresa cedente,
incorporata o scissa rende disponibile per almeno sei mesi nella home
page del proprio sito internet la notizia dell'operazione con
l'inserimento di un link che rimanda alla home page del sito internet
dell'impresa che ha acquisito il contratto.
Art. 7
Riscontro a richieste di informazioni
1. L'impresa fornisce riscontro a ogni richiesta d'informazione
presentata dal contraente, dall'aderente o dagli altri aventi
diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni
contrattuali, all'esistenza o all'evoluzione del rapporto
assicurativo e alle modalita' di determinazione della prestazione
assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli
importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni
necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della
conformita' dei calcoli alle condizioni di assicurazione e, per
quanto concerne i contratti dei rami Vita, e' corredato dai calcoli
relativi allo sviluppo delle prestazioni.
Art. 8
Archiviazione e conservazione dei documenti
1. L'impresa adotta procedure interne di archiviazione e
conservazione dei documenti e dell'adempimento degli obblighi di
consegna e di informativa di cui al presente regolamento, in coerenza
con le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le procedure e le modalita' di archiviazione e conservazione
adottate devono essere idonee a garantire l'ordinata tenuta e
gestione della documentazione di cui al comma 1.
3. Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei
contraenti, adottano modalita' di gestione della documentazione
idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi
contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di
cui gia' dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti
rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di
validita'.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche riguardo ai
rapporti relativi ai contratti assicurativi collettivi.
Art. 9
Contratti in forma collettiva
1. L'impresa d'assicurazione che stipula contratti in forma
collettiva predispone il set informativo secondo le disposizioni
relative a ciascun tipo di prodotto previsto dal presente
regolamento.
2. Il set informativo e' consegnato al contraente e, nei limiti e
con le modalita' di cui alla regolamentazione sulla distribuzione
assicurativa, all'aderente.
3. Il modulo di adesione da consegnare all'aderente contiene:
a) l'informazione relativa al diritto di ricevere il set
informativo, nei limiti e con le modalita' di cui alla
regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;
b) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa le
condizioni contrattuali, nel caso in cui la consegna delle stesse non
sia prevista dalla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;
c) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa le
credenziali per l'accesso alle aree riservate di cui al titolo III,
capo IV.
4. Gli assicurati hanno diritto di richiedere all'impresa le
condizioni contrattuali nel caso in cui non sia prevista la relativa
consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione
assicurativa.
Capo II
Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi
Art. 10
Documentazione e pubblicazione nel sito internet
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 185 del Codice,
l'impresa di assicurazione redige:
a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita);
b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento
assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
c) nei casi di cui all'art. 16, in deroga alla lettera b), il
documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi).
2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti:
a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set
informativo e:
a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione
del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificamene:
1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della data dell'ultimo
aggiornamento dei dati in essi contenuti;
b) sono contestualmente consegnati al contraente, nell'ultima
versione disponibile ai sensi dell'art. 5.
4. Nel caso di contratti in cui sono abbinate piu' garanzie
relative a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi di cui al presente capo, e' redatto un
unico DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche se le garanzie
oggetto di abbinamento sono prestate da imprese differenti, oppure se
il prodotto e' realizzato da piu' soggetti.
5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto,
l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai
commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione e' mantenuta per tutta la
durata della commercializzazione.
Art. 11
Proposta di assicurazione e altri documenti
relativi all'emissione del contratto
1. In caso di utilizzo del modulo di proposta, il modulo e'
predisposto in modo che sia garantita l'identita' tra la copia
compilata e trattenuta dal proponente e quella consegnata al
destinatario della proposta.
2. L'impresa richiama nella proposta di assicurazione, con
caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal
soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione
del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture
che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di
salute dell'assicurato:
1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il
soggetto di cui alla lettera a) verifica l'esattezza delle
dichiarazioni riportate nel questionario;
2) l'assicurato puo' chiedere di essere sottoposto a visita medica
per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a
suo carico.
3. La proposta contiene, inoltre:
a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per
dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a
conferma del ricevimento del set informativo;
b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicita' ed i
mezzi di pagamento del premio;
c) l'informativa relativa all'eventuale utilizzo di tecniche di
vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal
contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.
4. Il documento di cui al comma 1 e' redatto in modo da favorire
l'acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti della
designazione del beneficiario in forma nominativa, salva espressa
diversa volonta' del contraente. A tal fine, la proposta:
a) contiene lo spazio per l'indicazione dei dati anagrafici del
beneficiario, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o
esteri, e dei relativi recapiti anche di posta elettronica;
b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche grafiche
di particolare evidenza, che, in caso di mancata compilazione dello
spazio di cui alla lettera a), l'impresa potra' incontrare, al
decesso dell'assicurato, maggiori difficolta' nell'identificazione e
nella ricerca dei beneficiario e che la modifica o revoca di
quest'ultimo deve essere comunicata all'impresa;
c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui il contraente
manifesti esigenze specifiche di riservatezza, i dati necessari per
l'identificazione di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a
cui l'impresa potra' far riferimento in caso di decesso
dell'assicurato;
d) contiene l'opzione per escludere l'invio di comunicazioni al
beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell'evento.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di
adesione dei contratti in forma collettiva.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle procedure di emissione dei contratti che non prevedono la
proposta di assicurazione.
Art. 12
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP Vita
1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita) contiene le principali informazioni per consentire al
contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri
prodotti aventi caratteristiche analoghe. L'impresa predispone il DIP
Vita rispondente ai requisiti previsti nel presente articolo e negli
articoli 13 e 14, secondo il formato standardizzato di cui
all'allegato 1.
2. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione
«Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)»,
sono riportati:
a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome
dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;
b) il nome commerciale del prodotto;
c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva
revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP Vita
pubblicato e' l'ultimo disponibile.
3. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo.
4. Immediatamente sotto il nome dell'impresa e' inserita la
dichiarazione che le informazioni precontrattuali e contrattuali
complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
5. Nella versione stampata, il documento occupa due pagine di
formato A4. Se occorre piu' spazio, la versione stampata puo', in via
eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di tre
pagine di formato A4.
6. Le informazioni riportate nel documento sono presentate in
sezioni distinte secondo la struttura, la disposizione, la
suddivisione in rubriche e la sequenza indicate nel formato
standardizzato di cui all'allegato 1, in un carattere di stampa con
occhio medio almeno pari a 1,2 mm. Le sezioni hanno lunghezza
variabile in funzione del numero di informazioni da inserire in
ciascuna di esse.
7. Nel documento presentato su supporto durevole non cartaceo e'
possibile modificare le dimensioni dei diversi elementi presentati, a
condizione che siano mantenute la disposizione, la suddivisione in
rubriche e la sequenza previste dal formato standardizzato, cosi'
come il risalto e la dimensione relativi ai diversi elementi.
8. Se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non
permettono la disposizione su due colonne, e' ammessa la
presentazione su una sola colonna, purche' le sezioni siano riportate
nella sequenza seguente:
a) «Che tipo di assicurazione e?»;
b) «Che cosa e' assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
c) «Che cosa NON e' assicurato?»;
d) «Ci sono limiti di copertura?»;
e) «Dove vale la copertura?»;
f) «Che obblighi ho?»;
g) «Quando e come devo pagare?»;
h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
i) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o
risolvere il contratto?»;
l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?».
Art. 13
Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo
1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita) e' suddiviso in sezioni contraddistinte dalle seguenti
rubriche e relativo contenuto:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione sono inserite nella
rubrica «Che tipo di assicurazione e?» in testa al documento;
b) le informazioni sui principali rischi assicurati e sulla somma
assicurata sono inserite nella rubrica «Che cosa e' assicurato?»;
c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica
«Che cosa NON e' assicurato?». Ogni voce di questa rubrica e'
preceduta da una croce di colore rosso;
d) le informazioni sulle principali limitazioni sono inserite nella
rubrica «Ci sono limiti di copertura?». Ogni voce di questa rubrica
e' preceduta da un punto esclamativo di colore arancione;
e) le informazioni sull'ambito geografico eventualmente applicabile
sono inserite nella rubrica «Dove vale la copertura?». Ogni voce di
questa rubrica e' preceduta da un segno di spunta di colore blu;
f) le informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel
corso della durata del contratto e in caso di presentazione di
richiesta della liquidazione della prestazione sono inserite nella
rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;
g) le informazioni sulle modalita' e la durata di pagamento dei
premi sono inserite nella rubrica «Quando e come devo pagare?»;
h) le informazioni sulla data di inizio e di fine del periodo di
copertura sono inserite nella rubrica «Quando comincia la copertura e
quando finisce?»;
i) le informazioni sulle modalita' di revoca della proposta, di
recesso o di risoluzione del contratto sono inserite nella rubrica
«Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere
il contratto?»;
l) le informazioni sulla possibilita' di riscattare o ridurre il
contratto sono inserite nella rubrica «Sono previsti riscatti o
riduzioni?».
2. E' consentito l'uso di sottorubriche, ove necessario.
Art. 14
Impiego di icone
1. Ciascuna sezione del Documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento
assicurativi (DIP Vita) e' contraddistinta da un'icona, posta al suo
inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto secondo le
modalita' seguenti:
a) in testa alle informazioni su principali rischi assicurati
figura l'icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o
verde su fondo bianco;
b) in testa alle informazioni sulle garanzie escluse figura l'icona
di una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo
rosso o rosso su fondo bianco;
c) in testa alle informazioni sulle principali limitazioni figura
l'icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore
bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;
d) in testa alle informazioni sull'ambito geografico della
copertura assicurativa figura l'icona di un mappamondo, di colore
bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
e) in testa alle informazioni sugli obblighi all'inizio del
contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di
presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione,
figura l'icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo
verde o verde su fondo bianco;
f) in testa alle informazioni sulle modalita' e la durata di
pagamento dei premi figura l'icona di monete, di colore bianco su
fondo giallo o giallo su fondo bianco;
g) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del
contratto figura l'icona di una clessidra, di colore bianco su fondo
azzurro o azzurro su fondo bianco;
h) in testa alle informazioni sulle modalita' di scioglimento del
contratto figura l'icona di un palmo aperto racchiuso in uno scudo,
di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco;
i) in testa alle informazioni sulla possibilita' di riscattare o
ridurre il contratto figura l'icona di una moneta di dollaro con una
freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.
2. Tutte le icone sono raffigurate secondo il formato
standardizzato di presentazione riportato nell'allegato 1.
3. E' ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di cui
al comma 1 quando il DIP Vita e' stampato o fotocopiato in bianco e
nero.
Art. 15
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo
Vita
1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP
aggiuntivo Vita) fornisce le informazioni integrative e complementari
rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle
pubblicitarie, necessarie affinche' il contraente possa acquisire
piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP
aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle riportate nel DIP Vita e le
integrano senza apportarvi modifiche.
2. Il DIP aggiuntivo Vita e' redatto secondo il formato
standardizzato di cui all'allegato 2.
3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione
«Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)», sono riportati:
a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome
dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;
b) il nome commerciale del prodotto;
c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva
revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo
Vita e' l'ultimo disponibile.
4. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo.
5. Immediatamente sotto il nome dell'impresa sono riportate le
seguenti informazioni:
a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e
complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale
contraente a capire piu' nel dettaglio le caratteristiche del
prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale
dell'impresa;
b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 2;
c) le informazioni relative alla solvibilita' e alla situazione
patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato
2;
d) la legge applicata al contratto.
6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a), e' inserita
l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni
di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza
seguente:
a) «Che cosa e' assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
b) «Che cosa NON e' assicurato?»;
c) «Ci sono limiti di copertura?»;
d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;
e) «Quando e come devo pagare?»;
f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»
g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o
risolvere il contratto?»;
h) «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
i) «Quali costi devo sostenere?»;
l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
m) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
n) «Regime fiscale».
8. Il DIP aggiuntivo Vita, dopo le sezioni di cui al comma 7,
riporta, ove applicabili, le seguenti avvertenze:
a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire la
parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata
o trasferimento del mutuo o del finanziamento;
b) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di trasmettere
l'estratto conto annuale;
c) l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario
sanitario;
d) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet
un'area riservata con la possibilita' per il contraente di richiedere
le credenziali di accesso;
e) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet
un'area riservata e che il contraente non avra' la possibilita' ne'
di consultare, ne' di gestire telematicamente il proprio rapporto
assicurativo.
9. Il DIP aggiuntivo Vita e' suddiviso nelle sezioni
contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto di cui all'art.
13, e contiene anche le seguenti ulteriori sezioni contraddistinte
dalle rubriche, e relativo contenuto:
a) le informazioni sul cliente target individuato dall'impresa o
dall'intermediario assicurativo che realizza il prodotto assicurativo
sono inserite nella rubrica «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
b) le informazioni relative ai costi a carico del contraente e, ove
esistenti, a carico dell'aderente sono inserite nella rubrica «Quali
costi devo sostenere?»;
c) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla
risoluzione stragiudiziale delle controversie sono inserite nella
rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere le
controversie?»;
d) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto
sono inserite nella rubrica «Regime fiscale».
10. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul
prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche
interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a
quelle fornite nel DIP Vita».
11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Vita e' contraddistinta da
un'icona secondo le modalita' di cui all'art. 14 e secondo le
seguenti ulteriori modalita':
a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l'icona di
un uomo nero su fondo bianco;
b) in testa alle informazioni sui costi figura l'icona di un
dollaro su fondo rosso e nero.
12. Al DIP aggiuntivo Vita si applicano le disposizioni relative al
DIP Vita di cui all'art. 12, commi 6 e 7, tenuto conto delle
informazioni di cui al comma 5 e delle ulteriori sezioni di cui al
comma 9 del presente articolo.
Art. 16
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi
1. Fermo restando l'obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP
Danni, nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita di
cui al presente capo sono abbinate garanzie relative ai rami danni di
cui al capo IV del presente titolo, e' redatto un unico documento
informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Multirischi),
anche laddove le garanzie oggetto di abbinamento sono prestate da
imprese differenti.
2. Il DIP aggiuntivo Multirischi e' redatto secondo il formato
standardizzato di cui all'allegato 3.
3. Il DIP aggiuntivo Multirischi riporta le rubriche con il
relativo contenuto e utilizza la grafica e le regole di presentazione
e redazione del DIP aggiuntivo Vita e del DIP aggiuntivo Danni, per
agevolare il contraente a porre in collegamento le informazioni
contenute nei documenti e ad acquisire informazioni di dettaglio sul
prodotto nel suo complesso.
4. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul
prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche
interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a
quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni».
Art. 17
Comunicazioni in caso di esercizio
di opzioni contrattuali
1. Il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo Multirischi
contengono la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con
evidenza delle modalita' di esercizio e dei relativi costi massimi.
2. Se il prodotto assicurativo prevede la possibilita' di esercizio
di opzioni alla data di scadenza del contratto o ad altra data
prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di tale data,
l'impresa comunica al contraente le modalita' di esercizio
dell'opzione, nonche' le informazioni relative ai costi effettivi,
alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati
a seguito dell'esercizio dell'opzione, ulteriori rispetto a quelle
indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
Art. 18
Comunicazioni in corso di contratto
1. L'impresa comunica al contraente, entro sessanta giorni dalla
chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della
posizione assicurativa.
2. In presenza di contratti che prevedono prestazioni a scadenza,
l'impresa comunica al contraente, almeno trenta giorni prima della
scadenza del contratto, il termine di scadenza e la documentazione da
trasmettere per la liquidazione della prestazione.
3. Nella comunicazione al contraente di cui al comma 2 e' inserita
un'avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa
vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta della
liquidazione della prestazione entro detti termini, anche avuto
riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e
integrazioni. Fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui all'art.
11, comma 4, lettera d), la comunicazione e' inviata anche al
beneficiario se indicato in forma nominativa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai
contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.
Art. 19
Trasformazione di contratto
1. In ogni operazione comunque denominata che comporta la
sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto
esistente, attuata anche mediante la predisposizione di appendici
contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalita'
dell'operazione inducono a ritenere configurabile l'ipotesi della
trasformazione del contratto, l'impresa fornisce al contraente i
necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di
confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni
preesistenti con le nuove garanzie e condizioni, evidenziando, in
particolare, le garanzie e gli eventuali benefici, anche fiscali, a
cui rinuncia a seguito dell'operazione.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, sette giorni prima
dell'eventuale trasformazione del contratto, l'impresa consegna al
contraente:
a) l'informativa standardizzata di cui all'allegato 7;
b) il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni.
3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in
cui la trasformazione e' realizzata previo riscatto del precedente
contratto. In tali casi l'informativa di cui al comma 2 e' consegnata
al contraente almeno sette giorni prima del riscatto o della
sottoscrizione del nuovo contratto.
4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche ai
contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.
Capo III
Obblighi relativi ai prodotti d'investimento assicurativi
Art. 20
Documentazione e pubblicazione nel sito internet
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 185 del Codice,
l'impresa di assicurazione redige:
a) il documento informativo per i prodotti di investimento, in
conformita' a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del
26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai
prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).
2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti:
a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set
informativo e:
a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione
del numero totale delle pagine di ciascun documento
(esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della
data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
b) sono contestualmente consegnati al contraente nell'ultima
versione disponibile ai sensi dell'art. 5.
4. E' redatto un unico DIP aggiuntivo IBIP per tutte le
prestazioni, anche se garantite da imprese differenti ovvero se il
prodotto e' realizzato da piu' soggetti.
5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto,
l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai
commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione e' mantenuta per tutta la
durata della commercializzazione.
6. Il modulo di proposta e' redatto secondo le disposizioni di cui
all'art. 11.
Art. 21
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP
1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce
le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle
pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID,
necessarie affinche' il contraente possa acquisire piena conoscenza
del contratto assicurativo. Le informazioni contenute nel DIP
aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID e le
integrano senza apportarvi modifiche.
2. Il DIP aggiuntivo IBIP e' redatto secondo il formato
standardizzato di cui all'allegato 4.
3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione
«Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)», sono riportati:
a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome
dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;
b) il nome commerciale del prodotto;
c) la tipologia di contratto e il relativo ramo assicurativo, in
alternativa tra le seguenti formulazioni:
1) contratto con partecipazione agli utili (Ramo I);
2) contratto rivalutabile (Ramo I);
3) contratto Unit linked (Ramo III);
4) contratto Index linked (Ramo III);
5) operazione di capitalizzazione (Ramo V);
6) contratto multiramo (Ramo I e Ramo III);
d) la data di realizzazione del documento o, in caso di
successiva revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP
aggiuntivo IBIP pubblicato e' l'ultimo disponibile.
4. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo.
5. Immediatamente sotto il nome dell'impresa sono riportate le
seguenti informazioni:
a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e
complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le
informazione chiave per i prodotti di investimento assicurativi
(KID), per aiutare il potenziale contraente a capire piu' nel
dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali
e la situazione patrimoniale dell'impresa;
b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 4;
c) le informazioni relative alla solvibilita' e alla situazione
patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato
4;
d) la legge applicata al contratto.
6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a), e' inserita
l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni
di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
7. Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza
seguente:
a) «Quali sono le prestazioni?»;
b) «Che cosa NON e' assicurato?»;
c) «Ci sono limiti di copertura?»;
d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;
e) «Quando e come devo pagare?»;
f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o
risolvere il contratto?»;
h) «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
i) «Quali costi devo sostenere?»;
l) «Quali sono i rischi e qual e' il potenziale rendimento?»;
m) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
n) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
o) «Regime fiscale».
8. Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le sezioni di cui al comma 7,
riporta, ove applicabili, le seguenti avvertenze:
a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di trasmettere
l'estratto conto annuale;
b) l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario
sanitario;
c) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet
un'area riservata con la possibilita' per il contraente di richiedere
le credenziali di accesso;
d) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet
un'area riservata e che il contraente non avra' la possibilita' ne'
di consultare, ne' di gestire telematicamente il proprio rapporto
assicurativo.
9. Il DIP aggiuntivo IBIP e' suddiviso in sezioni contraddistinte
dalle rubriche e relativo contenuto:
a) le informazioni sul cliente target individuato dall'impresa sono
inserite nella rubrica «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
b) le informazioni sulle prestazioni previste dal contratto,
incluse le opzioni, sono inserite nella rubrica «Quali sono le
prestazioni?»;
c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica
«Che cosa NON e' assicurato?»;
d) le informazioni sulle limitazioni sono inserite nella rubrica
«Ci sono limiti di copertura?»;
e) le informazioni sulle modalita' e la durata di pagamento dei
premi sono inserite nella rubrica «Quando e come devo pagare?»;
f) le informazioni relative ai costi a carico del contraente sono
inserite nella rubrica «Quali costi devo sostenere?»;
g) le informazioni relative all'eventuale garanzia di conservazione
del capitale, al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle
modalita' di rivalutazione delle prestazioni e alle modalita' di
accantonamento del fondo utili sono inserite nella rubrica «Quali
sono i rischi e qual e' il potenziale rendimento?»;
h) le informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel
corso della durata del contratto e in caso di presentazione della
richiesta di liquidazione della prestazione sono inserite nella
rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;
i) le informazioni sulla data di inizio e fine del periodo di
copertura sono inserite nella rubrica «Quando comincia la copertura e
quando finisce?»;
l) le informazioni sulle modalita' di revoca della proposta, di
recesso o di risoluzione del contratto sono inserite nella rubrica
«Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere
il contratto?»;
m) le informazioni sulla possibilita' di riscattare o ridurre il
contratto sono inserite nella rubrica «Sono previsti riscatti o
riduzioni?»;
n) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla
risoluzione stragiudiziale delle controversie sono inserite nella
rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere le
controversie?»;
o) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto
sono inserite nella rubrica «Regime fiscale».
10. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo IBIP e' contraddistinta
dalle seguenti icone:
a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l'icona di
un uomo nero su fondo bianco;
b) in testa alle informazioni sulle prestazioni assicurate figura
l'icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o verde su
fondo bianco;
c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi figura l'icona di
una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso
o rosso su fondo bianco;
d) in testa alle informazioni sulle principali esclusioni figura
l'icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore
bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;
e) in testa alle informazioni sulle modalita' e la durata di
pagamento dei premi figura l'icona di due monete di euro di colore
giallo;
f) in testa alle informazioni sui costi figura l'icona di un
dollaro su fondo rosso e nero;
g) in testa alle informazioni relative all'eventuale garanzia di
conservazione del capitale, al riconoscimento del tasso minimo
garantito, alle modalita' di rivalutazione delle prestazioni e alle
modalita' di accantonamento del fondo utili figura l'icona di quattro
carte da gioco sovrapposte di colore bianco su fondo rosso;
h) in testa alle informazioni sugli obblighi all'inizio del
contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di
presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione,
figura l'icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo
verde o verde su fondo bianco;
i) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del
contratto figura l'icona di una clessidra, di colore bianco su fondo
azzurro o azzurro su fondo bianco;
l) in testa alle informazioni sulle modalita' di scioglimento del
contratto figura l'icona di un palmo aperto racchiuso in uno scudo,
di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco;
m) in testa alle informazioni sulla possibilita' di riscattare o
ridurre il contratto figura l'icona di una moneta di dollaro con una
freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.
11. Al DIP aggiuntivo IBIP si applicano le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di cui al
comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del presente articolo.
Art. 22
Lettera di conferma d'investimento
dei premi per i contratti unit linked
1. L'impresa comunica al contraente, entro dieci giorni lavorativi
dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di
perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di
decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro
valore unitario, nonche' la data di valorizzazione. Per i contratti
che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento
della proposta e/o di incasso del premio sono indicate anche le
relative date.
2. Relativamente ai premi successivi, l'impresa comunica al
contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di
valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo versato e di
quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo
versamento, il loro valore unitario, nonche' la data di
valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo un
piano predefinito di versamenti, l'impresa puo' trasmettere una
lettera di conferma cumulativa per i premi pagati in un semestre.
Art. 23
Comunicazioni in caso di esercizio
di opzioni contrattuali
1. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le
opzioni esercitabili, con evidenza delle modalita' di esercizio e dei
relativi costi massimi.
2. Se il prodotto d'investimento assicurativo prevede la
possibilita' di esercizio di opzioni alla data di scadenza del
contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta
giorni prima di tale data, l'impresa comunica al contraente le
modalita' di esercizio dell'opzione nonche' le informazioni relative
ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso
regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione,
ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
3. Per le opzioni di cui al comma 1 che non prevedono una data di
scadenza o di esercizio e che determinano una variazione del capitale
garantito, almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione,
l'impresa comunica al contraente le modalita' di esercizio
dell'opzione, nonche' le informazioni relative ai relativi costi
effettivi e alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime
fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione, ulteriori
rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
Art. 24
Pubblicazione periodica
1. Relativamente ai prodotti d'investimento assicurativi, l'impresa
pubblica nel proprio sito internet con link in home page le
informazioni relative alle prestazioni assicurative.
2. Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una
gestione separata o ad altre modalita' e meccanismi di partecipazione
agli utili, l'impresa pubblica:
a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata;
b) il prospetto annuale della composizione della gestione separata;
c) il prospetto semestrale della composizione della gestione
separata.
3. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono pubblicati
entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. Il
documento di cui al comma 2, lettera c), e' pubblicato entro trenta
giorni dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di
osservazione.
4. Il prospetto annuale della composizione della gestione separata
e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata
restano disponibili nel sito internet dell'impresa per almeno sei
mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata resta
disponibile nel sito internet dell'impresa almeno fino alla
pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di
osservazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
prodotti d'investimento assicurativi che prevedono prestazioni
relative a operazioni di capitalizzazione.
6. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa pubblica,
o rende disponibile tramite link ad altro sito, il prospetto e il
rendiconto periodico del fondo interno o dell'OICR cui sono
direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti entro
sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.
7. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa pubblica
giornalmente nel proprio sito internet il valore della quota del
fondo interno o della quota o azione dell'OICR, che rappresenta la
base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit
linked, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve
avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di
valorizzazione della quota.
8. Per le prestazioni di contratti index linked, l'impresa pubblica
giornalmente nel proprio sito internet i valori di riscatto espressi
in funzione di un capitale assicurato nozionale di cento euro. I
valori sono aggiornati secondo cadenze coerenti con la valorizzazione
prevista in contratto e comunque almeno settimanalmente.
9. I valori di cui ai commi 7 e 8 pubblicati nel sito internet
rappresentano l'univoca base di riferimento per la quantificazione
delle prestazioni e del valore di riscatto, e per l'eventuale
riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di
altri soggetti.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, il contraente ha
diritto di richiedere in ogni momento all'impresa in forma scritta il
valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR
e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato
nozionale di euro cento. L'impresa fornisce riscontro al contraente
entro venti giorni dalla richiesta.
Art. 25
Estratto conto annuale
1. Per le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili o
contratti con partecipazioni agli utili, l'impresa trasmette al
contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare
ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di
contratto per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, un
estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno
le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla
data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della
prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto
precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con
evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli
effetti derivanti dal mancato pagamento;
c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di
riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento
dell'estratto conto;
e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento
dell'estratto conto.
2. Per i prodotti d'investimento assicurativi che prevedono
prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione
separata, l'estratto conto di cui al comma 1 riporta il tasso annuo
di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, l'aliquota di
retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di
rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi
trattenuti dall'impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle
prestazioni.
3. Per i prodotti d'investimento assicurativi che prevedono forme
di partecipazione agli utili diverse da quelle di cui comma 2,
l'estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto nell'anno
di riferimento.
4. L'impresa consegna l'informativa prevista dai commi 1, 2 e 3,
entro i medesimi termini, anche nel caso di prodotti d'investimento
assicurativi a premio unico e in riduzione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche
ai prodotti d'investimento assicurativi che prevedono prestazioni
relative a operazioni di capitalizzazione.
6. Per le prestazioni dei contratti unit linked, l'impresa consegna
al contraente, entro il 31 maggio di ogni anno, un estratto conto
annuale della posizione assicurativa contenente, almeno, le seguenti
informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31
dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote
assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e
del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle
assegnate a seguito di operazioni di switch;
d) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di
riferimento per il premio relativo alle prestazioni legate
esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, incapacita'
dovuta a lesione, malattia o infermita', e per la prestazione di una
garanzia in termini di capitale o di rendimento;
e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di
riscatto parziale nell'anno di riferimento;
f) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della
distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato
sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento
oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero
delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di
riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della
distribuzione;
g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo
controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
h) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della
prestazione garantita.
7. Per le prestazioni dei contratti index linked, l'impresa
consegna al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni
anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista per
l'indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto
annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti
informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla
data di riferimento dell'estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di
riferimento;
c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di
riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali);
d) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della
prestazione garantita.
8. Unitamente all'informativa di cui ai commi 6 e 7, l'impresa
consegna anche l'aggiornamento dei dati periodici previsti dalla
normativa vigente.
Art. 26
Comunicazione in caso di perdite
1. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti
unit linked, che il controvalore delle quote complessivamente
detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto
all'ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale
prestazione, tenuto conto di eventuali riscatti, ne da' comunicazione
al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui
l'evento si e' verificato. Analoga informazione con le medesime
modalita' e' fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o
superiore al 10%.
2. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti
index linked, una riduzione del valore degli indici o dei valori di
riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di
oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio, o di una sua parte,
che finanzia tale prestazione, ne da' comunicazione al contraente
entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si e'
verificato. Analoga informazione con le medesime modalita' e' fornita
in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 e 2 vengono trasmesse ad
IVASS con modalita' e tempistiche indicate con specifiche istruzioni
operative.
Capo IV
Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni
Art. 27
Documentazione e pubblicazione nel sito internet
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 185 del Codice,
l'impresa di assicurazione redige:
a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti
assicurativi danni (DIP Danni), in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11
agosto 2017;
b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni).
2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresi' predisposti:
a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
b) un modulo di proposta, ove non previsto.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set
informativo e:
a) ad eccezione del documento di cui al comma 1, lettera a), sono
individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero
totale delle pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di
6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della data dell'ultimo
aggiornamento dei dati in essi contenuti;
b) sono contestualmente consegnati al cliente, nell'ultima versione
disponibile ai sensi dell'art. 5.
4. In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che coprono i grandi
rischi sono consegnate al cliente solo le condizioni di
assicurazione.
5. Nel caso di contratti in cui sono abbinate piu' garanzie
relative a prodotti assicurativi danni, e' redatto un unico DIP Danni
e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie sono prestate
da imprese differenti, ovvero se il prodotto e' realizzato da piu'
soggetti.
6. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto,
l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai
commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione e' mantenuta per tutta la
durata della commercializzazione.
7. Con riferimento ai contratti di responsabilita' civile per la
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la pubblicazione
avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal regolamento
ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito internet viene altresi'
pubblicato l'elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei
relativi recapiti, con indicazione dell'area di competenza nonche'
dei giorni e degli orari di apertura.
8. Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata nella
forma dell'assistenza diretta, l'impresa pubblica nel proprio sito
internet l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.
Art. 28
Polizza
1. L'impresa richiama nella polizza, con caratteri grafici di
particolare evidenza, le seguenti avvertenze:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal
soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione
del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture
che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di
salute dell'assicurato:
1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il
soggetto di cui alla lettera a) verifica l'esattezza delle
dichiarazioni riportate nel questionario;
2) l'assicurato puo' chiedere di essere sottoposto a visita medica
per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a
suo carico.
2. La polizza contiene, inoltre:
a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per
dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a
conferma del ricevimento del set informativo;
b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicita' ed i
mezzi di pagamento del premio;
c) l'informativa relativa all'eventuale utilizzo di tecniche di
vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal
contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.
3. Nella polizza dei contratti individuali di responsabilita'
civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
l'impresa indica l'ammontare dell'importo percepito
dall'intermediario.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al
modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.
Art. 29
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C.
auto
1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i
prodotti assicurativi danni fornisce le informazioni integrative e
complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle
informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinche' il
contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le
informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con quelle
riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.
2. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi dei rami danni
diversi dalla responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) e' redatto secondo il
formato standardizzato di cui all'allegato 5. Il DIP aggiuntivo dei
prodotti assicurativi di responsabilita' civile per la circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo R.C. auto) e'
redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 6.
3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione
«Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) o Documento informativo
precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP
aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati:
a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome
dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;
b) il nome commerciale del prodotto;
c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva
revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo
pubblicato e' l'ultimo disponibile.
4. Il logo dell'impresa e' inserito a destra del titolo.
5. Immediatamente sotto il nome dell'impresa sono riportate le
seguenti informazioni:
a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e
complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per
aiutare il potenziale contraente a capire piu' nel dettaglio le
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la
situazione patrimoniale dell'impresa;
b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 5 o 6;
c) le informazioni relative alla solvibilita' e alla situazione
patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato
5 o 6;
d) la legge applicabile al contratto.
6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a), e' inserita
l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni
di assicurazione prima della sottoscrizione contratto.
7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C.
auto sono riportate nella sequenza seguente:
a) «Che cosa e' assicurato?»;
b) «Che cosa NON e' assicurato?»;
c) «Ci sono limiti di copertura?»;
d) «Che obblighi ho»? Quali obblighi ha l'impresa?;
e) «Quando e come devo pagare?»;
f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
g) «Come posso disdire la polizza?»;
h) «A chi e' rivolto questo prodotto?»;
i) «Quali costi devo sostenere?»;
l) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?».
8. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto, dopo le
sezioni di cui al comma 7, riportano, ove applicabili, le seguenti
avvertenze:
a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire la
parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata
o trasferimento del mutuo o del finanziamento;
b) l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario
sanitario;
c) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet
un'area riservata con la possibilita' per il contraente di richiedere
le credenziali di accesso;
d) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet
un'area riservata e che il contraente non avra' la possibilita' ne'
di consultare, ne' di gestire telematicamente il proprio rapporto
assicurativo.
9. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto sono
suddivisi nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo
contenuto di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della
Commissione dell'11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e relativo
contenuto di cui all'art. 15, comma 9, di cui al presente
regolamento. La rubrica «Come posso disdire la polizza?» reca le
informazioni relative al diritto di recesso dal contratto o alla
risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo R.C. auto, relative
all'assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori.
10. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul
prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche
interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a
quelle fornite nel DIP Danni».
11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo
R.C. auto e' contraddistinta da un'icona secondo le disposizioni di
cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione
dell'11 agosto 2017 e di cui all'art. 15, comma 11, lettere a), b) e
c), del presente regolamento.
12. Il DIP aggiuntivo R.C. auto e' redatto distintamente per le
autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, e riporta
esclusivamente le informazioni a essi relative. Per i veicoli a
motore diversi da quelli indicati, l'impresa redige un unico DIP
aggiuntivo R.C. auto, oppure DIP aggiuntivi R.C. auto distinti per
specifiche categorie di veicoli.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI
Capo I
Pubblicita' dei prodotti assicurativi
Art. 30
Caratteristiche generali della pubblicita'
dei prodotti assicurativi da parte dell'impresa
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 182 del Codice, la
pubblicita' dei prodotti assicurativi e' effettuata:
a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza;
b) in conformita' al contenuto del set informativo cui i prodotti
si riferiscono.
2. Il messaggio pubblicitario e' strutturato in modo da non indurre
in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi
del prodotto offerto e utilizza forme espressive e caratteri chiari,
ben visibili e leggibili.
3. La pubblicita' e' immediatamente riconoscibile come tale e ben
distinguibile rispetto a ogni altra forma di comunicazione.
Art. 31
Elementi della pubblicita'
1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la
denominazione dell'impresa di assicurazione e le caratteristiche del
relativo prodotto.
2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono
un'immediata e agevole lettura, la seguente avvertenza: «Prima della
sottoscrizione leggere il set informativo».
3. Il messaggio pubblicitario indica il sito internet dell'impresa
nel quale e' pubblicato il set informativo.
4. Nella pubblicita' effettuata tramite mezzi di comunicazione
audiovisivi, le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono riprodotte
lentamente, in modo da consentirne un agevole ascolto.
5. Le espressioni «garantisce», «garantito» o termini similari che
inducono a ritenere sussistente il diritto a una prestazione certa
per l'assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione
assicurativa possono essere utilizzate solo se la garanzia e'
rilasciata dall'impresa di assicurazione.
6. La qualifica di contratto «etico» e «sostenibile» puo' essere
utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui
all'art. 36.
Art. 32
Pubblicita' dei rendimenti
dei prodotti d'investimento assicurativi
1. Il messaggio pubblicitario non reca informazioni imprecise o
tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i
rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento.
2. Il messaggio pubblicitario che riporta eventualmente i
rendimenti conseguiti dai prodotti d'investimento assicurativi:
a) specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo
del rendimento pubblicizzato e il periodo di detenzione del prodotto
consigliato;
b) rappresenta il rendimento al netto degli oneri che gravano a
qualsiasi titolo sul meccanismo di partecipazione agli utili, in
termini di quote di rendimento non riconosciute sulle posizioni
contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate, tenuto conto
degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto;
c) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al
rendimento.
3. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche
variabili contrattuali, quali, ad esempio, l'importo del premio
pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve matematiche
accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario e' riferito al
rendimento medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si
riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione
prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di
assicurazione. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il rendimento
massimo riconosciuto, il messaggio e' integrato dall'informazione del
tasso di rendimento minimo attribuito.
4. Qualora il messaggio pubblicitario sia eventualmente riferito ai
rendimenti riconosciuti da una gestione separata, e' pubblicizzato il
rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la gestione separata
si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di
capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle
condizioni di polizza. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il
rendimento massimo riconosciuto in passato, il messaggio e' integrato
dall'informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per
quella gestione separata.
5. Il rendimento eventualmente indicato per un periodo pluriennale
e' quello medio annuo del periodo preso a riferimento. L'impresa
indica la modalita' di calcolo della media. In alternativa, puo'
essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni
considerati senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali
frazioni di anno.
6. Il messaggio pubblicitario, ove faccia anche riferimento ai
rendimenti passati, riporta la seguente avvertenza: «Attenzione: i
rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri». Se il
messaggio pubblicitario e' effettuato tramite mezzi di comunicazione
audiovisivi, tale avvertenza e' riprodotta lentamente, in modo da
consentire un agevole ascolto; se il messaggio pubblicitario e'
effettuato attraverso un documento scritto, l'avvertenza dovra'
essere riportata negli stessi termini grafici del messaggio che
riporta i rendimenti passati.
7. Il messaggio pubblicitario che riporta i risultati di
statistiche, studi o elaborazioni di dati, o che, comunque, vi faccia
riferimento, indica le fonti.
Capo II
Realizzazione dei prodotti assicurativi
Art. 33
Semplificazione dei contratti
1. L'impresa redige i contratti assicurativi utilizzando un
linguaggio semplice e chiaro, in linea con le espressioni usate nei
documenti precontrattuali, in modo da consentire all'assicurato un
esercizio piu' agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso.
2. La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la
struttura dei documenti informativi precontrattuali.
Art. 34
Realizzazione di prodotti assicurativi
da parte di piu' soggetti
1. Quando il prodotto assicurativo e' realizzato da piu' imprese o
da una o piu' imprese e uno o piu' intermediari che realizzano
prodotti assicurativi ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, 2 e 3, del
regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21
settembre 2017, i soggetti che realizzano il prodotto:
a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di
prodotto commercializzato;
b) firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione
nel rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento;
c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera a) nei siti
internet di tutti i soggetti che realizzano il prodotto.
Art. 35
Conflitti di interesse nella realizzazione
ed esecuzione dei contratti di assicurazione
1. L'impresa elabora, attua e mantiene efficaci presidi
organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.
2. Nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione,
l'impresa evita di effettuare operazioni in cui ha direttamente o
indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti
di gruppo o da rapporti di affari propri o di societa' del gruppo che
incidano negativamente sugli interessi dei contraenti.
3. Qualora i presidi adottati ai sensi del comma 1 non siano
sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di
nuocere agli interessi del contraente, l'impresa:
a) fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante
informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella
home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinche'
il contraente possa assumere una decisione informata;
b) in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli
interessi del contraente.
4. L'impresa, in ogni caso, in funzione dell'attivita' svolta e
della tipologia dei prodotti:
a) disegna prodotti e suggerisce modifiche contrattuali o altre
operazioni nell'interesse del contraente alle migliori condizioni
possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura
dei contratti e delle operazioni stesse;
b) opera al fine di contenere i costi a carico del contraente e
ottenere il miglior risultato possibile in relazione alle richieste e
le esigenze assicurative;
c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire
operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione delle
richieste ed esigenze assicurative;
d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni
clienti a danno di altri;
e) non adotta pratiche e disposizioni in materia di compensi alla
rete di cui si avvale che sono contrarie al dovere di agire nel
miglior interesse del contraente, in conformita' a quanto disposto
dall'art. 119-bis, commi 4 e 5, del Codice.
5. L'impresa individua i casi in cui le condizioni contrattuali
convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi del
contraente e assicura che il patrimonio delle gestioni separate, dei
fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a
valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da
oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilita' a
essi spettanti. In particolare, l'impresa assicura che il contraente
benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali
introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri
proventi ricevuti dall'impresa in virtu' di accordi con soggetti
terzi.
6. L'impresa e' responsabile del rispetto delle disposizioni in
materia di conflitto di interessi anche quando affida specifiche
scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare
servizi di gestione dei patrimoni.
Art. 36
Finanza etica e sostenibile
1. L'impresa di assicurazione, relativamente ai prodotti
assicurativi qualificati come «etici» o «sostenibili», fornisce
mediante link nella home page del proprio sito internet le seguenti
informazioni:
a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il
prodotto assicurativo e' qualificato come «etico» o «sostenibile»;
b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in
virtu' degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera
a);
c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti
nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari
detenuti in portafoglio;
d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o
ambientale di proventi generati dai contratti offerti e la relativa
misura;
e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di
organi specializzati istituiti all'interno dell'impresa e le relative
funzioni;
f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da
soggetti specializzati.
2. Con l'invio dell'estratto conto annuale di cui all'art. 25,
l'impresa che offre prodotti di cui al comma 1, con riferimento ai
dodici mesi precedenti, fornisce:
a) l'illustrazione dell'attivita' di gestione in relazione ai
criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati
ai sensi del comma 1, lettera b);
b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di
voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
c) le informazioni circa l'eventuale destinazione a iniziative di
carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti
offerti e la relativa misura.
Capo III
Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti
Art. 37
Contratti unit linked
1. L'impresa di assicurazione, qualora per il calcolo del valore
rimborsabile in caso di recesso intenda tenere conto dell'andamento
del valore delle quote attribuite, rimborsa il controvalore delle
quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse,
maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e al netto delle
spese sostenute per l'emissione del contratto e del premio per il
rischio corso.
2. All'impresa di assicurazione non e' consentito prelevare costi
di qualsiasi tipo mediante riduzione del numero delle quote
attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni
di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a
quote di OICR. In tale ultimo caso, dette commissioni possono essere
previste solo in presenza di un'attivita' specifica di gestione
predefinita nelle condizioni di assicurazione.
Art. 38
Contratti infortuni e malattia
1. Nei contratti infortuni e malattia l'impresa di assicurazione
indica quale luogo di svolgimento dell'eventuale arbitrato la citta'
sede dell'istituto di medicina legale piu' vicina all'assicurato,
fatte salve eventuali norme contrattuali piu' favorevoli
all'assicurato. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui
l'assicurato non sia il contraente della polizza.
2. Nei contratti infortuni e malattia in cui e' stabilito un limite
massimo di eta' assicurabile, l'impresa non puo' prevedere la
cessazione automatica della copertura assicurativa ove l'assicurato
compia tale eta' durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai
contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione
automatica della copertura assicurativa, l'impresa considera il
rischio in copertura nel caso in cui l'assicurato abbia continuato a
pagare regolarmente il premio anche oltre
il limite di eta' assicurabile e il premio non sia stato
restituito dall'impresa.
3. Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per
l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidita' derivante
dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico-legale
dell'impresa, per cause diverse da quella che ha generato
l'invalidita', l'impresa prevede che gli eredi dell'assicurato
possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante
la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la
stabilizzazione dei postumi.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 10, del
regolamento ISVAP n. 22 del 2008, nei contratti malattia l'impresa
non prevede la facolta' di recesso in caso di sinistro.
Art. 39
Contratti di assicurazione connessi a mutui
e ad altri contratti di finanziamento
1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri
finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il
cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, l'impresa, in tutti i
casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del
finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato la
parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla
scadenza originaria.
2. La parte di premio di cui al comma 1 e' calcolata:
a) per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno
mancanti alla scadenza della copertura nonche' del capitale
assicurato residuo;
b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno
mancanti alla scadenza della copertura.
3. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalita'
per la definizione del rimborso.
4. L'impresa puo' trattenere dall'importo di cui al comma 1 le
spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del
contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse
siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di
adesione alla copertura assicurativa.
5. Le spese di cui al comma 4 e le commissioni percepite dal
distributore non devono essere tali da costituire un limite alla
portabilita' dei mutui o dei finanziamenti ovvero un onere
ingiustificato in caso di rimborso.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'impresa, su
richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario
designato.
7. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad
altri finanziamenti ovvero nel modulo di adesione dei medesimi
contratti stipulati in forma collettiva, l'impresa indica l'ammontare
dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal
debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito
dall'intermediario.
Art. 40
Variazione del tasso di interesse garantito
1. La modifica del tasso di interesse garantito relativamente ai
prodotti di investimento assicurativi e' disciplinata sulla base di
meccanismi predefiniti nelle condizioni di contratto e nel rispetto
dell'art. 33 del Codice.
2. L'impresa comunica al contraente, con un preavviso di sessanta
giorni, la variazione del tasso, precisando che la variazione si
applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di
variazione prevista nella comunicazione.
Capo IV
Gestione telematica dei rapporti assicurativi
Art. 41
Sito internet
1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 23 del 9
maggio 2008, il sito dell'impresa e' redatto almeno in lingua
italiana e contiene nella home page, ovvero in un'apposita pagina
direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e
visibile, la documentazione prevista dal presente regolamento e le
seguenti informazioni:
a) la denominazione sociale, la sede legale e l'eventuale sede
secondaria dell'impresa;
b) per le imprese comunitarie che operano in regime di
stabilimento, oltre le informazioni di cui alla lettera a), anche
l'indicazione della sede in Italia;
c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a
fornire tempestiva e gratuita assistenza ai contraenti, l'indirizzo
di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' assicurativa;
e) il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione
o nell'elenco annesso tenuto dall'IVASS ai sensi del regolamento
ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e l'indirizzo internet dove e'
possibile verificare gli estremi dell'autorizzazione;
f) la soggezione alla vigilanza dell'IVASS o dell'Autorita' dello
Stato membro di origine, indicando il sito internet dell'autorita';
g) i recapiti per la presentazione di reclami e l'indicazione della
facolta' per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
normativa vigente;
h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera
prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, l'indicazione del rappresentante per la
gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice;
i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo
quanto previsto dal presente regolamento;
l) l'informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza
etica o sostenibile secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. L'impresa consente l'acquisizione su supporto durevole delle
informazioni pubblicate sul sito ai sensi del presente regolamento.
Art. 42
Aree riservate
1. L'impresa predispone sistemi informatici per la gestione
telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti e degli aderenti
mediante accesso ad aree riservate.
2. I sistemi informatici consentono di gestire i rapporti
contrattuali, permettendo di effettuare almeno le seguenti
operazioni:
a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo;
b) la richiesta di liquidazione del sinistro;
c) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
d) la richiesta di riscatto;
e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal
contratto, e la relativa riattivazione.
3. I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai
rapporti assicurativi in essere, permettendo di consultare almeno le
seguenti informazioni:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
d) per le polizze vita e per i prodotti d'investimento
assicurativi, anche il valore di riscatto della polizza;
e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il
valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle
quote o del valore di riferimento;
f) per i contratti di responsabilita' civile per la circolazione
dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio;
g) il/i nominativo/i e i relativi dati anagrafici, il codice
fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, i recapiti, anche di
posta elettronica, dei soggetti di cui all'art. 11, comma 4, lettere
a) e c), del presente regolamento, e nel rispetto del regolamento
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
h) l'eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione.
4. Su richiesta del contraente secondo le modalita' di cui all'art.
4, l'impresa puo' adempiere agli obblighi di informativa in corso di
contratto mediante pubblicazione nell'area riservata. Le
comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili su
supporto durevole.
5. L'informativa di cui al comma 3 comprende l'indicazione dei
massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e
l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a
fornire al contraente o all'aderente un'informativa completa e
personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione
assicurativa.
6. L'impresa aggiorna le informazioni contenute nelle aree
riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della
copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica chiaramente la
data di aggiornamento.
7. L'impresa garantisce la correttezza, la chiarezza e la
trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate
mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, le imprese di
assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi che predispongono sistemi informatici
per la consultazione e la gestione telematica dei rapporti
assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni di cui
al presente capo.
9. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi inseriscono nei DIP
aggiuntivi di cui al presente regolamento l'informativa relativa alla
predisposizione o alla mancata predisposizione di sistemi informatici
che consentono le attivita' di cui al presente articolo.
Art. 43
Accesso alle aree riservate
1. L'impresa consente l'accesso nelle aree riservate mediante link
da home page del proprio sito internet.
2. In aggiunta alla modalita' di cui il comma 1, l'impresa puo'
consentire l'accesso nelle aree riservate mediante apposita
applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi di
pc, tablet e smartphone ovvero da altra modalita' di accesso da
remoto.
3. Nella predisposizione delle modalita' di accesso di cui ai commi
1 e 2, l'impresa adotta idonei presidi di sicurezza e garantisce la
tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle
informazioni nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016. Il livello di sicurezza e' proporzionato alle operazioni e
funzioni messe a disposizione del contraente, anche ulteriori
rispetto a quelle informative minime di cui all'art. 42.
4. L'impresa garantisce la gratuita' e la natura continuativa del
servizio e la fruibilita' della connessione da qualsiasi postazione e
indica nel sito e nelle applicazioni mobili di cui al comma 2 le
modalita' di contatto idonee a fornire tempestiva e gratuita
assistenza agli utenti nel caso di difficolta' di accesso o
consultazione dell'area.
5. L'impresa inserisce nelle aree riservate messaggi pubblicitari o
promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo ed
espresso consenso all'inserimento e ne garantisce la riconoscibilita'
mediante una veste grafica che non interferisca con i contenuti
dell'area riservata.
Art. 44
Attivazione dell'area riservata
1. Il contraente e l'aderente hanno diritto di richiedere in ogni
momento all'impresa le credenziali di accesso all'area riservata nei
limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'impresa rende nota la possibilita' di richiedere le
credenziali di accesso all'area riservata, specificandone le
modalita', mediante la pubblicazione di un'apposita informativa nella
home page del proprio sito internet.
Art. 45
Rischi particolari
1. L'impresa puo' non attivare le aree riservate per le coperture
relative a:
a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;
b) grandi rischi;
c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102 e ai relativi contratti integrativi;
d) rischi connessi a eventi specifici circoscritti in un limitato
arco temporale;
e) rischi accessori a un prodotto o servizio in cui l'importo dei
premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente
dalle modalita' di rateazione, non sia superiore a cento euro;
f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati «per conto
di chi spetta» ai sensi dell'art. 1891 del codice civile.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di
assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri
contratti di finanziamento.
Art. 46
Gestione digitale delle informazioni contrattuali
1. L'impresa garantisce una gestione digitale dei dati anagrafici
presenti nei contratti sottoscritti e delle informazioni relative
alle coperture attive, anche al fine del rispetto delle disposizioni
in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto previste
dal Codice.
2. In particolare l'impresa gestisce i dati di cui all'art. 11,
comma 4, lettere a) e c), in modo da agevolare l'individuazione del
beneficiario o del referente terzo in caso di decesso
dell'assicurato.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47
Disposizioni transitorie
1. Ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento:
a) non si applicano gli articoli 4, comma 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, comma 1, 20, 21, 22, comma 1, 27, 28, 29, 33, 36,
comma 1, 38 e 46;
b) continuano ad applicarsi gli articoli 4, commi 6, 7 e 8, 30,
commi 7 e 8, e 34, comma 2, del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio
2010.
2. Il comma 1 si applica ai contratti in forma collettiva per le
adesioni sottoscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
3. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche
individuali stipulati dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non
adeguati alle norme dettate dal decreto legislativo n. 252 del 5
dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di
garantire l'effettivo esercizio del diritto alla trasferibilita'
della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, garantiti
dalla legge, l'impresa, nei casi in cui abbia sostenuto in un'unica
soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attiene alle
seguenti disposizioni. Qualora la tariffa preveda il recupero dei
costi precontati direttamente con il versamento della prima
annualita' di premio, l'impresa e' tenuta a incrementare gli importi
del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento
dell'esercizio del diritto al trasferimento e al riscatto, della
quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e
frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto
agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali
restituzioni a tale titolo gia' operate. Analogo criterio deve essere
applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime annualita'
mediante l'imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo
effettuato in misura costante sui premi complessivi.
4. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013
l'informativa di cui all'art. 42 relativa alle condizioni
contrattuali puo' essere fornita anche mediante una rappresentazione
sintetica di tali condizioni. Il contraente puo' in ogni caso
richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali
sottoscritte.
5. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013
l'informativa relativa alle aree riservate di cui all'art. 42 e' resa
in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento
degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o
da disposizioni contrattuali.
6. In luogo delle disposizioni di cui all'art. 24, relativamente ai
contratti index linked emessi in epoca antecedente all'entrata in
vigore del regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, l'impresa
pubblica giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale
e nel proprio sito internet:
a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento
finanziario strutturato, ...) che rappresenta la base per la
determinazione delle prestazioni dei contratti index linked, con la
relativa data di valorizzazione;
b) la denominazione e il rating aggiornato dell'emittente ovvero la
denominazione e il rating aggiornato del garante dello strumento
finanziario, con l'indicazione dell'agenzia di rating che lo ha
attribuito.
7. Per i contratti index linked emessi in epoca antecedente
all'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno
2009, l'impresa indica il valore degli indici di riferimento alle
date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine
della determinazione delle prestazioni nonche', per i contratti le
cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi
destinati a copertura, il relativo valore alla data di riferimento
dell'estratto conto. Relativamente ai contratti index linked emessi
successivamente all'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 32
dell'11 giugno 2009, l'impresa indica il valore di riscatto espresso
in funzione di un capitale assicurato nozionale di euro cento alla
data di riferimento dell'estratto conto.
8. I documenti precontrattuali disciplinati dal regolamento ISVAP
n. 35 del 2010, consegnati contestualmente al preventivo
personalizzato di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP n. 23 del 9
maggio 2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,
restano validi anche se il relativo contratto di responsabilita'
civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e'
sottoscritto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 48
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47 e 49, commi 2 e 3,
a partire dal 1° gennaio 2019, sono abrogati:
a) il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
b) la circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005, ad eccezione degli
articoli 22, 30, 34, 35 e 36;
c) l'art. 13 del regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
Art. 49
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel bollettino e nel sito internet
dell'IVASS, ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Le imprese e gli intermediari di cui all'art. 3 si adeguano alle
disposizioni di cui al titolo III, capo IV, entro il 1° maggio 2020.
3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 19
entro il 1° maggio 2019.
Roma, 2 agosto 2018
p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
Avvertenza:
Considerato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede il
solo utilizzo di caratteri monocromatici, per la visualizzazione
policroma dei Documenti Informativi Precontrattuali (cd. DIP) si
faccia riferimento alla documentazione allegata al Regolamento IVASS
n. 41 del 2 agosto 2018, pubblicata sul sito istituzionale al
seguente link https://www.ivass.it
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