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mercoledì 10 ottobre 2018

Consiglio di Stato 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’associazione Avvisatori marittimi dei Porti Italiani - Avvimar, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’annullamento della nota del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 0011368 del 27 gennaio 2017, relativa al sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Numero 02245/2018 e data 21/09/2018


Consiglio di Stato 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’associazione Avvisatori marittimi dei Porti Italiani - Avvimar, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’annullamento della nota del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 0011368 del 27 gennaio 2017, relativa al sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.


Numero 02245/2018 e data 21/09/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 giugno 2018


NUMERO AFFARE 01643/2017

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’associazione Avvisatori marittimi dei Porti Italiani - Avvimar, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’annullamento della nota del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 0011368 del 27 gennaio 2017, relativa al sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 110172-07 del 7/9/2017, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna.


Premesso:

L’associazione ricorrente, premesso di rappresentare 13 avvisatori marittimi operanti nei porti italiani, illustra in primo luogo le funzioni degli avvisatori marittimi, richiamando a tal fine una delle ordinanza emanate dalle capitanerie di porto (nello specifico, l’ordinanza della capitaneria di Livorno n. 50/2011) che ne disciplinano l’attività. Tale ordinanza precisa che l’avvisatore svolge, in modo continuativo, il servizio di avvistamento navi e di comunicazioni di carattere commerciale e non operativo a favore delle navi o delle loro agenzie marittime raccomandatarie. L’ordinanza prosegue affermando che l’attività di acquisizione, trattamento e fornitura di dati utili ai fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della navigazione deve essere considerata di ausilio e complementare a quella dell’autorità marittima. In sostanza, rileva l’associazione ricorrente, gli avvisatori marittimi svolgono un’attività di rilevamento, fornitura e certificazione dati indispensabile all’utenza portuale. L’esigenza di univocità di tali dati spiega perché le norme richiamate impongano che in ciascun porto possa esservi un solo avvisatore marittimo. La ricorrente ricorda poi che, a seguito della direttiva 2002/59/CE, recepita con il decreto legislativo n. 196 del 2005, che ha reso obbligatoria l’installazione dell’apparecchiatura AIS (Automatic Identification System) sui mercantili, gli avvisatori marittimi si sono dotati dell’apparecchiatura AIS-VTS e sono stati riconosciuti come “Stazioni costiere” autorizzate all’utilizzo di sistemi radioelettrici per la sicurezza della vita umana in mare. Aggiunge poi la ricorrente che il d. lgs. 18/2011, in attuazione della direttiva 2009/17/CE, in sede di modifica e integrazione del d. lgs. 196/2005 precedentemente citato, ha previsto che il PMIS (Port Management Information System) e il SafeSeaNet (sistema di scambio di dati per garantire l’attuazione della normativa comunitaria) debbano operare in modo integrato. Ricorda poi che il PMIS2 rappresenta una evoluzione del ricordato PMIS e che il PMLS ne rappresenta una ulteriore evoluzione, non ancora operativa.

Ciò premesso, l’associazione ha chiesto al ministero, con articolata e motivata domanda del 22/12/2014, l’identificazione dell’utente “Avvisatore marittimo” con attribuzione del diritto di accesso per i propri associati ai sistemi informatici SafeSeaNet e PMLS (PMIS2), mediante l’abilitazione/assegnazione ruolo per l’inserimento, nei predetti sistemi informatici, degli orari di arrivo, partenza e movimento delle navi (cd. stati sosta), nonché l’accesso al piano accosti prodotto dal PMIS alla chiusura del procedimento.

La nota indicata in epigrafe e ora impugnata ha accolto solo in parte la domanda dell’Associazione, riconoscendo esclusivamente la possibilità per gli avvisatori marittimi di accedere ai suddetti sistemi informatici nella modalità di sola lettura, per fruire di otto tipologie di dati specificamente elencate nella nota stessa.

L’associazione impugna quindi il provvedimento suddetto, chiedendone l’annullamento nella parte in cui ha respinto la sua domanda, a tal fine deducendo i seguenti motivi (si riproduce l’articolazione del ricorso).

I.A. La nota impugnata motiva il parziale diniego facendo riferimento alla natura privatistica e non obbligatoria del servizio degli avvisatori e alla assenza di profili di diretto rilievo pubblicistico, nonché alle finalità commerciali perseguite attraverso l’uso dei dati. Sotto questo profilo, la Nota sarebbe affetta da illogicità e carenza di motivazione.

I.B. L’art. 14-bis del d. lgs. 196 del 2005, quale introdotto dal d. lgs. 18 del 2011, secondo la ricorrente afferma il principio del pieno scambio di dati e informazioni tra soggetti privati e autorità pubbliche, proprio in riferimento all’arrivo e alla partenza delle navi, nell’ambito del sistema PMIS. Inoltre, l’allegato 3 al d. lgs. citato prevede la collaborazione fra soggetti pubblici e privati, sì che i dati debbano essere forniti una sola volta. Inoltre l’art. 8 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ha previsto che, a scopo di semplificazione delle procedure amministrative, le procedure amministrative correlate all’arrivo e alla partenza delle navi si svolgano con il ricorso ai sistemi SafSeaNet e PMIS. Da tale quadro emergerebbe l’interesse del legislatore alla massima possibile integrazione delle informazioni, con l’utilizzo dei sistemi e dei dati raccolti dai soggetti privati allo scopo di assicurare la sicurezza e a speditezza dei traffici marittimi, con particolare riferimento alla partenza e all’arrivo delle navi nei porti. Gli avvisatori marittimi sarebbero soggetti privati incaricati di un pubblico servizio, che si interfacciano continuamente con l’Autorità marittima e con le altre autorità. La circolare n. 02/01/52077 del 30 maggio 2008 darebbe atto del ruolo degli avvisatori marittimi di raccolta dati e assicurerebbe la piena collaborazione di tutti gli utenti portuali mediante la comunicazione di notizie utili. Le disposizioni citate non prevederebbero limitazioni nello scambio di informazioni nei confronti dei soggetti privati e mirerebbero a costruire un sistema informatico il più integrato ed efficiente possibile. Gli avvisatori marittimi rientrerebbero fra gli “altri uffici” di cui all’art. 14-bis. La Nota impugnata contrasterebbe altresì con il parere dell’Ufficio legislativo del MIT.

II.A. Erroneamente la nota impugnata ha ritenuto che l’associazione avesse chiesto l’accesso illimitato a tutti i dati contenuti nel PMIS. In realtà la domanda verteva, oltre alla possibilità di ottenere dati ben definiti, sulla possibilità di fornire dati e inserirli nel sistema.

II.B. Sarebbe pacifico che i dati esatti sui movimenti delle navi sarebbero sempre stati raccolti dagli avvisatori marittimi e da questi forniti alle Capitanerie e alle altre pubbliche autorità. Alle Capitanerie non sarebbe richiesto di inserire i dati precisi del traffico navale nel porto. I dati previsionali forniti agli utenti sarebbero di per sé imprecisi. Il rifiuto di accettare i dati forniti dagli avvisatori marittimi graverebbe l’Amministrazione di oneri aggiuntivi e comporterebbe il rischio di discrepanze fra i dati rilevati dall’avvisatore marittimo e quelli forniti da altri soggetti, portatori di interessi di parte. Il ricorso sottolinea al proposito l’essenzialità di dati univoci, accurati e provenienti da una parte terza rispetto all’utilizzazione commerciale della nave. Non rientrerebbe nei doveri istituzionali delle capitanerie certificare i dati di arrivo e partenza delle navi e non vi sarebbe motivo per impedire agli avvisatori di continuare a farlo. Ove si opinasse diversamente, graverebbero sulla Pubblica Amministrazione nuovi e maggiori oneri. La circolare 52077 prevede che gli avvisatori marittimi mantengano costantemente aggiornati i sistemi informatici delle Capitanerie di Porto. A ogni fase corrispondono precisi obblighi amministrativi, da cui l’importanza della certificazione dei vari eventi. Oggi la funzione degli avvisatori marittimi è indispensabile. Dal 2014 l’avvisatore marittimo del Porto di Livorno inserisce direttamente i dati nel sistema.

III. L’applicazione della Nota impugnata comporterebbe oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione, chiamata ad esercitare quelle funzioni che oggi gli avvisatori marittimi svolgono gratuitamente. L’Amministrazione non ha considerato i vantaggi che essa riceve da parte degli avvisatori marittimi. La nota inoltre infligge un danno agli avvisatori marittimi, che hanno effettuato rilevanti investimenti per la raccolta e la elaborazione dei dati nei formati richiesti dalla normativa europea. Inoltre i dati utilizzati a fini commerciali dagli avvisatori marittimi potrebbero perdere di univocità e di interesse per l‘utenza, con conseguenze esiziali per la categoria. Né sussisterebbero profili di riservatezza; gli “stati sosta” e il “Piano accosti del nostromo” non possono essere considerati dati riservati. Gli altri dati del PMIS non sono di interesse degli avvisatori marittimi, che pertanto non chiedono di accedervi.

IV. L’associazione impugna anche la previsione, contenuta nella nota impugnata, che stabilisce a regime una fruizione dei dati da parte degli avvisatori marittimi a titolo oneroso, una volta quantificati i relativi oneri. Premesso che i “piani sosta” e il “Piano accosti del nostromo” non possono essere considerati dati a conoscibilità limitata, gli avvisatori marittimi non chiedono di usare dati dell’amministrazione, bensì di continuare a fornirli e di inserirli direttamente nella piattaforma. Semmai l’Autorità marittima avrebbe potuto prevedere una sorta di compensazione fra i dati che gli avvisatori marittimi forniscono gratuitamente e quelli che essi potrebbero ottenere dal PMIS di cui non fossero precedentemente a conoscenza.

V. Il provvedimento impugnato è di parziale rigetto della domanda e quindi in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. L’Amministrazione aveva l’obbligo di consentire all’associazione di presentare osservazioni. La nota non conterrebbe motivazioni del parziale diniego e il procedimento è durato oltre due anni.


L’Amministrazione, nella relazione con la quale chiede il parere di questo Consiglio di Stato, ricorda che nel dispaccio n. 52077 del 30 maggio 2008 si qualifica l’attività dell’avvisatore marittimo come facoltativa, di natura commerciale, inquadrata in un regime esclusivamente privatistico; che tale attività non è indispensabile alla sicurezza della navigazione; che quindi l’avvisatore marittimo non può in alcun modo essere qualificato come soggetto incaricato di pubblico servizio. Il servizio degli avvisatori marittimi sarebbe quindi di ausilio e complementare alle attribuzioni delle autorità marittime locali, ma non sostitutivo delle stesse. Il Ministero si pronuncia quindi sui singoli motivi di impugnazione.

In ordine ai primi due, il PMIS è il sistema con il quale si svolgono le procedure amministrative correlate all’arrivo e alla partenza delle navi. Gli avvisatori marittimi non hanno alcun ruolo nello svolgimento di tali procedure e pertanto non può essere riconosciuto loro alcun accesso al sistema in forma attiva. La nota del 29 settembre 2010 esclude ogni immissione dati da parte dell’avvisatore marittimo. Il recente dispaccio n. 48577 del 13 aprile 2017 ha ribadito che il servizio degli avvisatori marittimi ha carattere facoltativo e natura commerciale e non deve interferire con le funzioni e i compiti propri del Comandante del porto. Lo scambio di informazioni di cui al d. lgs. n. 196 del 2005 individua le tipologie dei soggetti privati. L’art. 14-bis individua puntualmente i soggetti privati che vi partecipano. E’ esclusa ogni partecipazione diretta o indiretta degli avvisatori marittimi alle attività amministrative correlate all’arrivo/partenza delle navi, né essi hanno alcun ruolo nella formazione dei relativi procedimenti amministrativi. L’art. 24 impone alla Pubblica Amministrazione di adottare le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite. I dati immessi nel PMIS sono “a conoscibilità limitata”, dunque conoscibili solo dai soggetti titolati. L’avvisatore marittimo, soggetto imprenditoriale privato, non può avere accesso tout court alle informazioni trattate dal PMIS, anche in virtù delle finalità commerciali che esso persegue. Non sarebbe fondato neanche l’argomento fondato sul preteso rilievo pubblico dell’attività dell’avvisatore marittimo, dal momento che tale attività è priva di profili di diretto rilievo pubblicistico e – asserisce l’Amministrazione – nei fatti di nessun ausilio all’Autorità marittima, i cui sistemi non necessitano di alcuna collaborazione con gli avvisatori marittimi, tant’è che in nessuno dei porti ove essi operano è previsto un inserimento nel sistema dei dati da loro rilevati. Anche il motivo di impugnazione n. 4 sarebbe infondato, considerato che l’Autorità marittima potrebbe comunque ottenere la conoscenza dei dati in possesso dell’Avvisatore marittimo, dal momento che questo non può rifiutarsi di fornirli.


Con nota prot. 0159322 del 27/12/2017 il Ministero ha poi trasmesso una nota di replica dell’associazione ricorrente.

Nella nota di replica la ricorrente contestava la relazione ministeriale, affermando anzitutto che gli avvisatori marittimi sono gli unici soggetti che possono rilevare i dati relativi al traffico portuale – in particolare l’arrivo e la partenza delle navi – con assoluta precisione e tempestività. Dalle norme citate nel ricorso emergerebbe l’interesse del legislatore alla costituzione di un sistema massimamente integrato, che possa avvalersi anche dei dati raccolti da soggetti privati. Inoltre lo schema di regolamento allegato alla nota 29/9/2010, inviata dal Comando generale a tutte le capitanerie di porto (si tratta di uno schema di regolamento per la disciplina dell’attività degli avvisatori marittimi, in buona parte ricalcato sul regolamento adottato nel porto di Genova, che veniva offerto dal Comando alle singole capitanerie affinché queste, ferma restando la loro autonomia, valutassero se eventualmente adottarlo) non escludeva affatto - come erroneamente afferma la relazione ministeriale – l’inserimento di dati dal parte degli avvisatori marittimi nei sistemi informativi pubblici. Al contrario, tale schema di regolamento prevederebbe proprio l’inserimento in tali sistemi dei dati a conoscenza degli avvisatori marittimi. Quanto alla facoltatività del servizio degli avvisatori marittimi, questa va intesa nel senso che tale servizio può essere istituito in un porto, secondo valutazione dell’Autorità portuale, laddove ne sussista la necessità, ma poi una volta istituito le navi sarebbero obbligate ad avvalersene, per evidenti ragioni di sicurezza del traffico portuale. Viene poi ribadito l’asserito carattere pubblicistico degli Avvisatori marittimi, che andrebbero considerati soggetti privati che svolgono un pubblico servizio o, comunque, un’attività avente rilevanza generale. La nota di replica della ricorrente conclude deplorando la “arroganza” della relazione ministeriale – e la sua contraddittorietà – laddove afferma che gli avvisatori marittimi, pur non avendo titolo ad immettere i dati nei sistemi informatici pubblici, sarebbero comunque obbligati a fornirli alla pubblica amministrazione se richiesti di farlo.

Il Ministero nella nota che accompagna la suddetta replica della ricorrente ne contesta puntualmente le asserzioni, in particolare ribadendo che “l’utenza portuale è libera di scegliere se richiedere o meno le prestazioni degli Avvisatori marittimi”, sottolineando che per l’individuazione del soggetto che presta tale servizio non viene seguita alcuna procedura di selezione ma è sufficiente una semplice comunicazione da parte dell’interessato e negando recisamente che agli Avvisatori marittimi possa essere riconosciuta la qualità di soggetto privato incaricato di pubblico servizio, giacché l’attività che essi svolgono non è prevista e imposta per legge né esiste alcuna norma, neppure di rango secondario, che attribuisca loro una funzione pubblica originariamente spettante all’Amministrazione.


In esito all’adunanza del 21 febbraio 2018 la Sezione, con parere n. 899, rilevato che non risultavano pervenuti gli allegati menzionati nella relazione dell’Amministrazione, necessari ai fini del decidere, ha incaricato il Ministero di produrli, sospendendo l’emissione del parere in attesa di tale adempimento.


Il Ministero, con nota prot. 59573 del 9/5/2018, ha trasmesso gli allegati richiesti.


Considerato:

Dalla copiosa documentazione acquisita agli atti, possono trarsi i seguenti elementi di valutazione rilevanti ai fini del decidere.

- L’avvisatore marittimo è un operatore privato, che svolge una attività di impresa commerciale retribuita dagli utenti dei servizi prestati. L’attività ha natura di raccolta, elaborazione e certificazione di informazioni.

- L’avvisatore marittimo è una figura facoltativa in duplice senso: a) in un porto può esservi e non esservi; b) laddove vi sia, secondo quanto affermato dall’Amministrazione (ma contestato dalla ricorrente) gli utenti del porto possono comunque non avvalersi dei suoi servizi.

- Ove in un porto operi l’avvisatore marittimo, questi agisce in regime di monopolio, giacché la natura dei servizi prestati (informazioni univoche certificate) pare escludere la coesistenza di più operatori che forniscano il medesimo servizio in concorrenza. D’altra parte, il compito di avvisatore marittimo in un porto non viene assegnato tramite gara.

- I regolamenti emanati dalle capitanerie specificano gli obblighi di raccolta di informazioni gravanti sugli avvisatori marittimi e stabiliscono l’obbligo di mettere i dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

- Talune Amministrazioni hanno chiesto, o ordinato, di accedere ai dati e agli strumenti degli avvisatori marittimi.

- La disciplina dell’attività degli avvisatori marittimi è dettata nei singoli porti con regolamenti delle singole capitanerie.

- L’Amministrazione centrale in tutti i suoi atti ha sempre sottolineato la natura privatistica dell’attività degli avvisatori marittimi, ha affermato che la loro attività non è necessaria alla Pubblica Amministrazione e ha finora ritenuto di non emanare una disciplina generale degli avvisatori marittimi.

Ciò premesso, la Sezione ritiene che il ricorso non possa essere accolto, nei termini che seguono.

Il motivo sub I.A (illogicità e carenza di motivazione) è infondato, poiché la nota afferma con chiarezza la natura “privatistica e non obbligatoria” del servizio prestato dagli avvisatori marittimi, l’assenza di profili di diretto rilievo pubblicistico e il fatto che la loro attività è disciplinata localmente (asserzioni che, come sopra si è detto, sono veritiere), giustificando altresì il diniego ad un accesso onnicomprensivo ai dati contenuti nel PMIS e la conseguente limitazione a sole otto categorie di dati in modalità di sola lettura, con l’uso “commerciale” che degli stessi dati gli avvisatori marittimi possono effettuare.

Per quanto riguarda il motivo sub I.B, è fondata l’asserzione della ricorrente, che il legislatore in via di principio abbia inteso promuovere la massima possibile integrazione delle informazioni, con l’utilizzazione dei sistemi e dei dati raccolti dai soggetti privati allo scopo di assicurare la sicurezza e a speditezza dei traffici marittimi. Giova peraltro, ai fini del decidere, citare testualmente il richiamato art. 14-bis del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 196 (“Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”), quale introdotto dal più recente d. lgs. 16 febbraio 2011, n. 18 (“Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione”).

“Art. 14-bis (Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni - PMIS). 1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all’operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS. 2. L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS con il SafeSeaNet.”.

Se è vero che la disposizione intende promuovere lo scambio di informazioni d’interesse commerciale fra privati operatori nel settore marittimo e uffici pubblici, al fine del “più efficace esercizio delle attività amministrative” correlate all’attività portuale attraverso il sistema telematico PMIS, non può sfuggire che l’elenco, effettuato dal legislatore, dei soggetti privati abilitati al suddetto scambio di informazioni è tassativo, e che non vi compaiono gli avvisatori marittimi; né può accettarsi l’interpretazione proposta dalla ricorrente, che farebbe rientrare gli avvisatori marittimi fra gli “altri uffici”, atteso che con tutta chiarezza tale locuzione si riferisce esclusivamente agli uffici della Pubblica Amministrazione. Non può quindi invocarsi la suddetta disposizione per ottenere agli avvisatori marittimi il titolo ad immettere dati nel sistema PMIS.

Quanto all’invocato art. 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), è bensì vero che i commi 10 e seguenti introducono una dettagliata disciplina (fra l’altro introducendo modificazioni nel codice della navigazione) ispirata alla finalità di “semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali”, ma occorre prendere atto che anche in tale disciplina non si rinviene nessun riferimento diretto o indiretto, agli avvisatori marittimi fra i soggetti tenuti a fornire o ricevere dati o informazioni.

Il motivo sub II.A è infondato poiché il riferimento, contenuto nella nota impugnata, all’accesso “onnicomprensivo” appare meramente riassuntivo della richiesta dell’Associazione e non inficia il percorso logico seguito dall’Amministrazione per giungere alle conclusioni lamentate dalla ricorrente.

I motivi sub II.B e III recano argomenti di indubbio interesse, ma investono la sfera della discrezionalità amministrativa e non costituiscono censure d’illegittimità.

Il motivo sub IV non è fondato, poiché il riferimento, contenuto nella nota impugnata, alla previsione di una fruizione a titolo oneroso dei dati contenuti nel PMIS ha carattere ipotetico e quindi tale da escludere ogni lesività nei confronti della ricorrente. La prospettata ipotesi di una compensazione economica fra dati offerti e dati ottenuti attiene poi alla sfera della discrezionalità della Pubblica Amministrazione, non sindacabile in questa sede di legittimità.

Il motivo sub V (violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990) può essere respinto nella considerazione che l’istanza parzialmente rigettata non è inquadrabile in un vero e proprio procedimento normativamente disciplinato, tale che dal suo rigetto discendano effetti preclusivi nei confronti dell’istante. Alla luce della ratio dell’articolo invocato (il cui ambito di applicazione la giurisprudenza e la dottrina del resto hanno ritenuto di dover circoscrivere anche al di là delle cause tassativamente previste dall’articolo stesso), dalla sua mancata applicazione alla fattispecie de qua può inferirsi al massimo una mera irregolarità della nota impugnata, tale da non comportare il suo annullamento.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Ravenna Raffaele Carboni
 
 
 
 
IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

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