Translate
mercoledì 10 ottobre 2018
Consiglio di Stato 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da xxx xxx avverso la graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento per l’anno 2014 di n. 2231 volontari in ferma prefissata quadriennale Esercito, Marina e Aeronautica militare Numero 02308/2018 e data 09/10/2018
Consiglio di Stato 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da xxx xxx avverso la graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento per l’anno 2014 di n. 2231 volontari in ferma prefissata quadriennale Esercito, Marina e Aeronautica militare
Numero 02308/2018 e data 09/10/2018 Spedizione
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 18 aprile 2018
NUMERO AFFARE 00905/2015
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da xxx xxx avverso la graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento per l’anno 2014 di n. 2231 volontari in ferma prefissata quadriennale Esercito, Marina e Aeronautica militare;
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_DGMILREG20160050592 in data 29 gennaio 2016, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 24 giugno 2015;
Vista la nota prot. n. 150533 del 20/03/2016, con cui il Ministero ha adempiuto al predetto parere interlocutorio;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere xxx Paolo Tronca;
Premesso e considerato.
In data 22 gennaio 2015 il ricorrente riceveva comunicazione di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2231 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare (Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale, n. 95 del 3 dicembre 2013), 2^ immissione Esercito, pubblicata con decreto n. 18 del 06.02.15, concorso indetto con il decreto interdirigenziale n. 273 del 28.11.2013, in quanto non aveva presentato, all’atto dello svolgimento della prova culturale, copia dell’estratto della documentazione di servizio relativo al precedente incarico svolto in qualità di VFP 1 e rilasciata all’atto del collocamento in congedo come, invece, era richiesto dall’art. 9, comma 5 del bando di concorso.
Il ricorrente ha prodotto esclusivamente copia dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata per la partecipazione ad un concorso indetto da un’altra Amministrazione dello Stato, non firmata da Comandante del corpo.
Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di esclusione e la graduatoria di merito relativa al concorso, limitatamente all’immissione in Esercito.
Con il ricorso in oggetto il ricorrente solleva le seguenti censure:
- eccesso di potere della Pubblica Amministrazione per violazione ed errata applicazione del Regolamento concorsuale, riguardo alla valutazione dei titoli. A suo parere, infatti, l’esclusione dal concorso sarebbe stata ingiusta, avendo egli adempiuto al disposto di cui all’art. 9, comma 5 del bando di concorso, attraverso la presentazione, all’atto dello svolgimento della prova culturale, dell’unico documento in suo possesso rilasciatogli dal Comando militare di Cervia all’atto del congedo. Egli, inoltre, rileva che sulla base del calcolo dei punteggi attribuibili in base allo stato di servizio prestato, qualora non fosse stato escluso dalla graduatoria finale di merito, sarebbe risultato idoneo e vincitore del concorso;
-l’esclusione dal concorso sarebbe stata determinata da un errore del Comando della Capitaneria di appartenenza del ricorrente, consistente nella mancata apposizione della firma in calce al documento da parte del Comandante di Corpo. Tale errore, poi, non sarebbe stato sanato a causa della difficoltà del ricorrente di comunicare con la Direzione Generale per il personale militare.
Con parere interlocutorio n. 905/2015 emesso nell’Adunanza del 24 giugno 2015, la Sezione invitava l’Amministrazione a trasmettere il ricorso in originale con i relativi atti, nonché la relazione del Ministero e sospendeva, nel frattempo, ogni ulteriore pronuncia sul ricorso in esame, anche per quanto riguarda l’istanza cautelare.
Con la nota in epigrafe l’Amministrazione ha adempiuto al predetto parere interlocutorio, eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Sezione ritiene le doglianze del ricorrente fondate e meritevoli di accoglimento.
Con il provvedimento impugnato il ricorrente ha ricevuto la comunicazione dì esclusione dalla partecipazione al concorso, in quanto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, in congedo, non ha prodotto, in occasione dello svolgimento della prova di selezione culturale, copia dell'estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP1 e rilasciato all'atto del collocamento in congedo — come previsto dal bando art. 9 comma 5, ma esclusivamente copia dell'estratto della documentazione di servizio rilasciato per la partecipazione ad un concorso indetto da un'altra amministrazione dello Stato (si fà riferimento alla Polizia dì Stato), non firmato dal Comandante di Corpo.
La segreteria concorsuale di Persomil, avendo constatato l'errore, ha invitato il ricorrente a sensi dell'art. 6 legge n. 241/90 a prendere contatti con la Direzione Generale. In merito, afferma il ricorrente che ai numeri segnalati non hanno mai risposto e che, oltretutto, ha provato ad inviare una e-mail per risolvere la problematica, ma non ha mai ricevuto alcuna risposta.
Orbene, nel caso di specie, il motivo di esclusione dal concorso è stato determinato dall'errore compiuto dal Comando della Capitaneria di appartenenza del ricorrente (mancata apposizione dí firma a cura del Comandante di Corpo), e quindi dalla stessa Amministrazione, e non è stata sanato per la grande difficoltà di comunicazione con la Direzione Generale per il personale militare. Per ciò che concerne l'indirizzo scritto a penna sulla documentazione la Sezione osserva che il bando di concorso non prevede che la documentazione in questione debba recare l'indirizzo alla Forza Armata o di Polizia, essendo un documento da impiegare per qualsivoglia utilizzo.
Era dunque legittimo attendersi maggiore collaborazione da parte dell’Amministrazione, in ossequio del più generale principio del “soccorso istruttorio procedimentale”.
In tal senso il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
xxx Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento