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mercoledì 10 ottobre 2018
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 10 agosto 2018 Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica. (18A06555) (GU n.236 del 10-10-2018)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 agosto 2018
Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le
apparecchiature a risonanza magnetica. (18A06555)
(GU n.236 del 10-10-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.
542, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature
a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che gli «standards» di
sicurezza ed impiego per le apparecchiature R.M. sono fissati con
decreto del Ministro della sanita', sentito il parere del Consiglio
superiore di sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e aggiornati,
con la medesima procedura, in relazione all'evoluzione tecnologica,
anche su domanda delle imprese produttrici;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 novembre 1985,
recante «Disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature
diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio
nazionale» e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 dicembre 1985, n. 290;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 1991, recante
«Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature
diagnostiche a risonanza magnetica» e successive modifiche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1991, n. 194, S.O.;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 1993, recante
«Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione
all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza
magnetica» e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 1993, n. 187;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive
modifiche, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente
i dispositivi medici»;
Visto il regolamento UE 2017/745 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento CE n. 178/2002 e il
regolamento CE n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio;
Acquisiti i pareri dell'Istituto superiore di sanita',
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e del Consiglio superiore di sanita', oltre che degli esperti
regionali partecipanti al gruppo tecnico istituito presso la
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 1°
agosto 2018 (Rep. Atti n. 153/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Gli standard di sicurezza ed impiego per le apparecchiature di
risonanza magnetica sono stabiliti nel documento allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria in cui e'
installata l'apparecchiatura, avvalendosi dei soggetti preposti
specificati nel documento allegato, assicura il rispetto degli
standard tecnici nonche' la protezione fisica e la sorveglianza
medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione
occasionalmente esposta.
Art. 2
1. Entro sessanta giorni dall'avvenuta installazione
dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante
della struttura sanitaria comunica alla regione o provincia autonoma
di appartenenza e agli organi di vigilanza di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, il
completo soddisfacimento degli obblighi previsti dal documento
allegato al presente decreto, trasmettendo la relativa documentazione
tecnica.
Art. 3
1. I decreti del Ministero della sanita' 29 novembre 1985, del 2
agosto 1991 e del 3 agosto 1993 citati in premessa sono abrogati.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 10 agosto 2018
Il Ministro: Grillo
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 3080
Allegato 1
Standard di sicurezza per l'installazione e l'impiego di
apparecchiature a risonanza magnetica per uso clinico con campo
statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Di seguito si riporta un esempio di nota informativa per i
pazienti, di questionario anamnestico e di consenso informato
preliminare all'esame RM, redatto sulla base delle conoscenze
disponibili da adottare con eventuali modifiche ed integrazioni
riferite ai quesiti e ritenute opportune dal MEDICO RADIOLOGO
RESPONSBILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA
DELL'APPARECCHIATURA RM.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Appendice 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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