N. 33 SENTENZA 16 gennaio - 26 febbraio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Soggetto passivo
del tributo - Previsione che gli utilizzatori del veicolo a titolo
di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento
del tributo - Decorrenza della norma dal 1° gennaio 2016, anziche'
dal 15 agosto 2015 - Conseguente ritenuta responsabilita' solidale
del proprietario e dell'utilizzatore nel periodo dal 15 agosto al
31 dicembre 2015 - Denunciata violazione dei principi di
eguaglianza, di tutela del legittimo affidamento e di capacita'
contributiva - Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, art. 10, comma 6
(abrogativo del comma 9-bis dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2015, n. 125) e comma 7 (introduttivo del comma 2-bis nell'art. 7
della legge 23 luglio 2009, n. 99).
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.10 del 4-3-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 6
e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, promosso dalla
Commissione tributaria provinciale di Roma nel giudizio vertente tra
la ICCREA Bancaimpresa spa e la Regione Lazio, con ordinanza del 13
novembre 2018, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2019 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 2019.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2020 il Giudice
relatore Luca Antonini;
udito l'avvocato Tiziana Ciotola per la Regione Lazio;
deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 13 novembre 2018, la Commissione tributaria
provinciale (CTP) di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dei
commi 6 e 7 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
(Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2016, n. 160, «nella parte in cui stabiliscono, quale termine di
decorrenza delle disposizioni secondo cui gli utilizzatori a titolo
di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento
della tassa automobilistica regionale, il 1° gennaio 2016, anziche'
il 15 agosto 2015». Piu' precisamente, la censura e' rivolta,
congiuntamente:
a) al comma 6 del suddetto art. 10, nella parte in cui abroga, a
decorrere dal 25 comma 9-bis dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,
secondo cui la disposizione allora vigente, concernente
l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica
(cioe' l'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
«Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia»), doveva intendersi, nella
suddetta ipotesi di locazione finanziaria, nel senso che soggetto
obbligato fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo;
b) al comma 7 del medesimo art. 10, laddove dispone che, «[a]
decorrere dal 1° gennaio 2016», il soggetto passivo della tassa
automobilistica - sempre nell'indicata ipotesi di locazione
finanziaria - e', in via esclusiva, l'utilizzatore del veicolo,
«sulla base del contratto» di locazione finanziaria annotato nel
pubblico registro automobilistico (PRA) e fino alla scadenza del
contratto medesimo.
1.1.- La questione e' sorta nell'ambito di un giudizio che trae
origine dal ricorso proposto dalla ICCREA Bancaimpresa spa nei
confronti della Regione Lazio avverso numerose cartelle di pagamento
riguardanti tasse automobilistiche relative a veicoli di proprieta'
dalla suddetta societa', concessi in locazione finanziaria.
La Commissione rimettente premette, in punto di fatto, che
l'impugnazione concerne atti della riscossione di tasse
automobilistiche relative all'anno d'imposta 2015, con scadenze di
pagamento successive al 15 agosto 2015. La CTP precisa che, a
sostegno dell'impugnazione, la societa' deduce di non essere tenuta
al pagamento della tassa, perche' il soggetto passivo sarebbe
esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del
veicolo.
1.2.- La stessa Commissione rimettente procede altresi', in punto
di diritto, alla seguente ricostruzione del quadro normativo di
riferimento.
In primo luogo, osserva che l'art. 5, trentaduesimo comma
(erroneamente indicato dal legislatore successivo come
«ventinovesimo»), del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure
in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1983, n. 53, originariamente individuava come tenuto al
pagamento della tassa automobilistica solo il soggetto che, in base
al PRA, risultava essere il proprietario del veicolo.
Rileva, in secondo luogo, che tale comma e' stato modificato dal
comma 2, lettera a), dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009, in
vigore dal 15 agosto 2009, che ha aggiunto ai proprietari, nel novero
dei soggetti passivi, gli «usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria».
In terzo luogo, espone che, a seguito del contrasto
giurisprudenziale verificatosi circa il senso da attribuire alla
locuzione «ovvero» (se avente valore congiuntivo o disgiuntivo), e'
intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui al citato
art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, entrata in vigore il 15
agosto 2015, secondo cui «in caso di locazione finanziaria il
soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica e'
esclusivamente l'utilizzatore».
In quarto luogo, prende atto della sopravvenienza delle
disposizioni censurate, che nell'abrogare la predetta norma
interpretativa, hanno introdotto, «ma solo a decorrere dal 1° gennaio
2016», «la stessa disciplina» della norma abrogata.
Da tale prospettazione, la CTP fa derivare che, prima di
quest'ultima data (per effetto dell'abrogazione), si applicherebbe, a
partire dal 15 agosto 2015, «la diversa regola della responsabilita'
solidale tra proprietario e utilizzatore». In altri termini, ad
avviso del giudice a quo, la disciplina censurata produrrebbe
l'effetto di escludere il valore disgiuntivo della sopra ricordata
locuzione «ovvero» contenuta nell'art. 5 del decreto-legge n. 953 del
1982, quale modificato dall'art. 7, comma 2, lettera a), della legge
n. 99 del 2009.
Il rimettente ritiene, pertanto, che, in forza delle suddette
sopravvenute disposizioni, l'abrogazione disposta dal censurato comma
6 dell'art. 10 avrebbe effetto retroattivo, in quanto opererebbe non
solo a partire dalla data della sua entrata in vigore, ma anche per
il periodo di vigenza dell'abrogata norma interpretativa e, quindi,
dal 15 agosto al 31 dicembre 2015, tenuto conto che dal 1° gennaio
2016 sarebbe comunque efficace la regola espressamente posta dal
parimenti censurato comma 7 dello stesso art. 10, secondo cui il
soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica e'
esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Dunque, a causa della ritenuta efficacia retroattiva
dell'abrogazione, il soggetto passivo d'imposta, nel periodo dal 15
agosto al 31 dicembre 2015, non sarebbe piu' identificabile
esclusivamente nell'utilizzatore, come invece stabilito dalla
indicata norma di interpretazione autentica, ma opererebbe la diversa
«regola della responsabilita' solidale tra proprietario ed
utilizzatore».
1.3.- Tutto cio' premesso, la CTP precisa, in punto di rilevanza,
che la disposizione censurata osta all'accoglimento del ricorso della
contribuente, avendo il giudizio a oggetto pretese tributarie
relative anche al periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre
2015.
1.4.- In ordine alla non manifesta infondatezza della questione,
il giudice a quo muove, come visto, dall'assunto che il combinato
disposto delle norme censurate ripristina retroattivamente la
responsabilita' solidale tributaria del proprietario e
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo nel
periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015 e attribuisce la
responsabilita' esclusiva all'utilizzatore solo «a decorrere dal 1°
gennaio 2016», anziche' «dal 15 agosto 2015». Tale disciplina si
porrebbe in contrasto con «il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 ed a quello di capacita' contributiva di cui all'art. 53»
Cost.: cio' infatti lederebbe il principio di legittimo affidamento
nella certezza dell'ordinamento giuridico, dal momento che la
contribuente, quale proprietaria dei veicoli concessi in locazione
finanziaria, aveva «omesso il versamento del tributo con la (fondata)
consapevolezza di conformarsi alla disciplina in quel momento
vigente», come autenticamente interpretata dal comma 9-bis dell'art.
9 del d.l. n. 78 del 2015.
Il giudice rimettente, in conclusione, dubita della legittimita'
costituzionale delle norme censurate nella parte in cui
congiuntamente «stabiliscono, quale termine di decorrenza della
disposizione secondo cui gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa
automobilistica regionale, il 1° gennaio 2016, anziche' il 15 agosto
2015, data di entrata in vigore dell'art. 9, comma 9-bis», del d.l.
n. 78 del 2015.
2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Lazio, chiedendo che
la questione sia dichiarata non fondata.
La difesa regionale si limita a constatare che il rimettente ha
disatteso la prospettazione della societa' ricorrente nel giudizio
principale (secondo cui anche nel periodo dal 15 agosto 2009 al 14
agosto 2015 l'unico soggetto passivo della tassa sarebbe stato
l'utilizzatore del veicolo) e ha circoscritto il thema decidendum
all'art. 10, commi 6 e 7, del citato d.l. n. 113 del 2016, con cio'
confermando che, con l'abrogazione dell'art. 9, comma 9-bis, del d.l.
n. 78 del 2015, il legislatore avrebbe espressamente chiarito che
l'obbligo del pagamento della tassa grava in via esclusiva
sull'utilizzatore solo dal 1° gennaio 2016. In tal modo si avrebbe
un'ulteriore conferma della correttezza dell'interpretazione della
modifica apportata dall'art. 7, comma 2, lettera a), della legge n.
99 del 2009, nel senso dell'esistenza di un vincolo solidale
generale, rispetto al pagamento del tributo, fra concedente e
utilizzatore in locazione finanziaria, sino al 31 dicembre 2015.
Quanto alla sollevata questione, la medesima Regione sostiene che
non si ravvisano elementi di incostituzionalita' della disciplina
censurata nella parte in cui non e' prevista la retroattivita' della
norma in questione per il pagamento esclusivo del tributo in capo
all'utilizzatore in locazione finanziaria dell'autovettura fin dal 15
agosto 2015. L'irretroattivita' delle norme tributarie sarebbe, del
resto, chiara attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio,
n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente).
Considerato in diritto
1.- La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma dubita,
in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della
legittimita' costituzionale dei commi 6 e 7 dell'art. 10 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per
gli enti territoriali e il territorio), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, «nella parte in cui
stabiliscono, quale termine di decorrenza delle disposizioni secondo
cui gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in
via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale, il
1° gennaio 2016, anziche' il 15 agosto 2015».
In particolare:
a) il comma 6 del suddetto art. 10, e' censurato nella parte in
cui abroga, a decorrere dal 25 giugno 2016, la norma interpretativa
(entrata in vigore il 15 agosto 2015) introdotta dal comma 9-bis
dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui la
disposizione, allora vigente, concernente l'individuazione del
soggetto passivo della tassa automobilistica (cioe' l'art. 7, comma
2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»), doveva intendersi, nella suddetta ipotesi di locazione
finanziaria, nel senso che soggetto obbligato fosse esclusivamente
l'utilizzatore del veicolo;
b) il comma 7 del medesimo art. 10, e' censurato laddove,
inserendo il comma 2-bis dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009,
dispone che, «[a] decorrere dal 1° gennaio 2016», il soggetto passivo
della tassa automobilistica - sempre nell'indicata ipotesi di
locazione finanziaria - e', in via esclusiva, l'utilizzatore del
veicolo, «sulla base del contratto» di locazione finanziaria annotato
nel pubblico registro automobilistico (PRA) e fino alla scadenza del
contratto medesimo.
Secondo la Commissione rimettente tali disposizioni ripristinano
retroattivamente, per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015,
la responsabilita' solidale tributaria del proprietario e
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo e
attribuiscono la responsabilita' esclusiva all'utilizzatore solo «a
decorrere dal 1° gennaio 2016» e non dalla data di entrata in vigore
della norma interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis del d.l. n.
78 del 2015, cioe' «dal 15 agosto 2015». Le disposizioni censurate si
porrebbero, in tal modo, in contrasto con «il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3» e con «quello di capacita'
contributiva di cui all'art. 53» Cost., ledendo il principio di
legittimo affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico, in
quanto la contribuente, quale proprietaria dei veicoli concessi in
locazione finanziaria, aveva «omesso il versamento del tributo con la
(fondata) consapevolezza di conformarsi alla disciplina in quel
momento vigente», come autenticamente interpretata dal citato comma
9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015.
Il giudice rimettente conclude nel senso della non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle
norme censurate nella parte in cui non stabiliscono che gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale dal 15
agosto 2015, prevedendo invece la decorrenza solo dal 1° gennaio
2016.
2.- La questione non e' fondata per erroneita' del presupposto
interpretativo.
Non risulta infatti corretto il comune assunto da cui muovono il
rimettente e la costituita Regione (i quali divergono solo sul dubbio
di legittimita' costituzionale di tale disciplina), secondo cui, per
effetto delle censurate disposizioni, nel periodo dal 15 agosto 2009
al 31 dicembre 2015 (e quindi anche nel periodo dal 15 agosto al 31
dicembre 2015), sono tenuti solidalmente, in caso di concessione del
veicolo in locazione finanziaria, il concedente e l'utilizzatore.
2.1.- La disciplina censurata, infatti, si inserisce in un piu'
ampio quadro normativo che e' opportuno ripercorrere preliminarmente
in sintesi.
2.1.1.- L'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella sua
originaria formulazione stabiliva che «[a]l pagamento delle tasse di
cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del
termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21
maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari dal pubblico
registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi».
La tassa, pertanto, doveva essere versata soltanto dal concedente,
proprietario del veicolo e unico soggetto passivo del tributo.
2.1.2.- In seguito, l'art. 7, comma 2, della legge n. 99 del
2009, in vigore dal 15 agosto 2009, ha aggiunto tra i soggetti
passivi della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli in
locazione finanziaria. Piu' precisamente, all'esito della modifica,
il menzionato art. 5, comma trentaduesimo, primo periodo, del d.l. n.
953 del 1982 dispone che «[a]l pagamento delle tasse di cui al comma
precedente sono tenuti coloro che, [...] risultano essere
proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico
registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi».
Tale modifica normativa, ha dato adito a due diversi orientamenti
interpretativi.
Secondo il primo, dovevano considerarsi soggetti passivi del
tributo soltanto gli utilizzatori del veicolo e non anche i
concedenti in locazione finanziaria. Infatti, alla locuzione
«ovvero», contenuta nell'elenco dei soggetti passivi prima della
menzione degli «utilizzatori» a titolo di locazione finanziaria,
doveva attribuirsi valore disgiuntivo. Cio', in base alla duplice
considerazione che: a) l'utilizzatore sarebbe titolare di un diritto
di godimento implicante l'esercizio delle tipiche facolta'
possessorie sul veicolo (al pari degli usufruttuari e degli
acquirenti con patto di riservato dominio, indiscutibilmente soggetti
passivi in via esclusiva della tassa automobilistica); b) il disposto
dell'art. 7, comma 1, della legge n. 99 del 2009, prevede
espressamente (anche nella formulazione originaria) la possibilita'
per le Regioni di attribuire ai soggetti concedenti veicoli in
locazione finanziaria la facolta' di pagare cumulativamente la tassa
automobilistica «in luogo dei singoli utilizzatori».
Secondo l'altro orientamento, invece, alla formula «ovvero»
doveva attribuirsi valore congiuntivo rispetto ai concedenti.
Pertanto la disposizione doveva interpretarsi nel senso che essa, da
un lato, confermava la soggettivita' passiva dei proprietari, e,
dall'altro, "aggiungeva" quella degli utilizzatori, prevedendo una
responsabilita' solidale per il pagamento. A sostegno di tale tesi
veniva sottolineato - in particolare dalle Regioni - che le banche
dati desunte dal PRA tenevano conto, sulla base dell'originaria
formulazione del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009,
relativo alla competenza territoriale del PRA, del luogo di residenza
del soggetto proprietario del veicolo, cioe' del concedente, e non di
quello dell'utilizzatore (come invece successivamente stabilito, ma
solo pro futuro, dall'art. 9, comma 9-quater, del d.l. n. 78 del
2015, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del
2015, in vigore dal 15 agosto 2015, che regola, in coerenza con la
legge interpretativa contestualmente emanata, la competenza del
tributo), con conseguente - e seria - difficolta' per l'attivita' di
riscossione delle Regioni, le quali incontravano spesso ostacoli nel
reperire l'indirizzo dei singoli utilizzatori, mentre erano
facilmente individuabili le sedi delle societa' concedenti.
2.1.3.- In tale contesto l'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78
del 2015, come convertito, ha disposto che «[l]'articolo 5,
ventinovesimo [recte: trentaduesimo] comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di
locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella
particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria».
Questa norma, entrata in vigore dal 15 agosto 2015, con la legge
di conversione del decreto-legge, ha, dunque, escluso la solidarieta'
passiva del concedente-proprietario in caso di locazione finanziaria
e, stante la sua dichiarata natura interpretativa, ha spiegato
efficacia in relazione ai presupposti impositivi sorti dal 15 agosto
2009 (data di entrata in vigore della norma interpretata, cioe'
dell'art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009).
2.1.4.- Da ultimo, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, come
convertito, ha disposto, tra l'altro: a) con il censurato comma 6 (in
vigore dal 25 giugno 2016), l'abrogazione del sopra menzionato comma
9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, che aveva appunto
introdotto l'interpretazione autentica dell'art. 5, comma
trentaduesimo, del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall'art. 7,
comma 2, della legge n. 99 del 2009; b) con il parimenti censurato
comma 7, l'introduzione «[a] decorrere dal 1° gennaio 2016» di una
regola di tenore identico a quella abrogata (nel senso della
responsabilita' esclusiva dell'utilizzatore per il pagamento della
tassa automobilistica, a «decorrere dal 1° gennaio 2016»),
collocandola in un comma 2-bis dell'art. 7 della citata legge n. 99
del 2009.
2.1.5.- In conclusione, in base alla disciplina vigente, oggetto
della questione di costituzionalita' in esame, i soggetti passivi
obbligati al pagamento della tassa automobilistica nel caso di
locazione finanziaria sono individuati:
- sia dall'art. 5, comma trentaduesimo, del d.l. n. 953 del 1982
(come modificato dal citato art. 7, comma 2, della legge n. 99 del
2009), in forza del quale «[a]l pagamento delle tasse di cui al comma
precedente sono tenuti coloro che, [...] risultano essere
proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico
registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi»;
- sia dall'art. 7, comma 2-bis, della medesima legge n. 99 del
2009 (introdotto dal censurato comma 7 dell'art. 10 del d.l. n. 113
del 2016), ai sensi del quale, «[a] decorrere dal 1° gennaio 2016,
gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del
contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto
medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa
automobilistica regionale; e' configurabile la responsabilita'
solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi in
cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite
dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli
utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata
del contratto di locazione finanziaria».
2.2.- In questo complesso quadro normativo deve ritenersi
realizzato un doppio effetto abrogativo della piu' volte citata norma
interpretativa di cui al comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del
2015: a) un'abrogazione espressamente disposta dal comma 6 dell'art.
10, del d.l. n. 113 del 2016 ed efficace dal 25 giugno 2016, data di
entrata in vigore del decreto-legge («il comma 9-bis» dell'art. 9 del
d.l. n. 78 del 2015 «e' abrogato»); b) un'abrogazione derivante dalla
previsione contenuta nel comma 7 del medesimo art. 10, secondo cui il
soggetto passivo esclusivo del tributo, rispetto al concedente, e'
l'utilizzatore a decorrere dal 1° gennaio 2016 («A decorrere dal 1°
gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria
[...] sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa
automobilistica regionale»).
Per quanto sopra esposto, non e' dubbio che, quantomeno a
decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa
automobilistica.
La sollevata questione, nei termini in cui e' stata posta,
riguarda pero' soltanto le norme applicabili nel periodo dal 15
agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d'imposta nel
caso di veicoli concessi in locazione finanziaria.
In proposito deve ritenersi che, a partire dal 15 agosto 2009 e
fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in
considerazione dal rimettente) e' rimasta efficace la norma
interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del
2015, che stabilisce la responsabilita' esclusiva dell'utilizzatore
del veicolo; responsabilita' coincidente con quella disposta per il
periodo successivo dal comma 7 del medesimo art. 10.
2.3.- A tale risultato si giunge tenuto conto che (contrariamente
all'opinione del rimettente) l'abrogazione della norma di
interpretazione autentica in esame non ha effetto retroattivo. Essa
opera solo a decorrere, da un lato, dall'entrata in vigore
dell'abrogazione espressa disposta dal censurato comma 6 dell'art. 10
(e dunque dal 25 giugno 2016) e, dall'altro, dall'abrogazione tacita
disposta dal parimenti censurato comma 7 del medesimo art. 10 (e
dunque con efficacia anteriore, ma solo dal 1° gennaio 2016). Di
conseguenza, durante il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre
2015 resta efficace la norma di interpretazione autentica del d.l. n.
78 del 2015.
In difetto di un'espressa disposizione del legislatore, infatti,
la circostanza che oggetto dell'abrogazione sia una disposizione di
interpretazione autentica non costituisce ragione per derogare al
principio generale posto dall'art. 11, primo comma, delle
disposizioni preliminari al codice civile («La legge non dispone che
per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo») e, specificamente
in materia tributaria, dall'art. 3, comma 1, primo periodo, della
legge n. 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente» («[...] le disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo»).
Conseguentemente, la formulazione dei censurati commi 6 e 7
dell'art. 10 non e' idonea a inibire, per il periodo anteriore al 1°
gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica
recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza
della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo,
l'utilizzatore e' l'unico soggetto passivo della tassa
automobilistica.
Va peraltro precisato che dai lavori preparatori del d.l. n. 113
del 2016 emerge una certa consapevolezza dei problemi attuativi per
l'attivita' di riscossione delle Regioni, originati dalla suddetta
norma di interpretazione autentica del 2015: l'art. 10 del d.l. n.
113 del 2016, in cui si inseriscono i censurati commi 6 e 7, e' del
resto rubricato «[a]ttuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni
dell'11 febbraio 2016», sede in cui le Regioni avevano evidenziato la
suddetta problematica.
Tuttavia, non risulta che tale consapevolezza si sia tradotta in
un testo normativo finale con essa coerente: il combinato disposto
delle censurate disposizioni - per quanto piuttosto singolare nel suo
esaurirsi, sostanzialmente, in una mera ricollocazione normativa di
una regola gia' esistente - non consente di desumere ne' un effetto
abrogativo della norma di interpretazione autentica che retroagisca
sin dalla data di entrata in vigore della norma interpretata, ne',
diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, una nuova norma che
imponga retroattivamente la responsabilita' solidale del concedente e
dell'utilizzatore.
Le norme censurate non sono idonee a inibire, per il periodo
anteriore alla data della loro efficacia, l'applicazione del comma
9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza del quale, in
caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore e' l'unico
soggetto passivo della tassa automobilistica.
2.4.- Questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente
in linea con le conclusioni cui e' giunta, nell'esercizio della sua
funzione nomofilattica, la Corte di cassazione, sezione quinta
civile, con le sentenze n. 13135, n. 13133, n. 13132 e n. 13131 del
16 maggio 2019, secondo cui la responsabilita' esclusiva
dell'utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009.
2.5.- L'erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il
rimettente determina quindi la non fondatezza del denunciato vulnus
ai principi di uguaglianza, di tutela dell'affidamento legittimo
sulla certezza dell'ordinamento giuridico e di rispetto della
capacita' contributiva.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
(Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2016, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Soggetto passivo
del tributo - Previsione che gli utilizzatori del veicolo a titolo
di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento
del tributo - Decorrenza della norma dal 1° gennaio 2016, anziche'
dal 15 agosto 2015 - Conseguente ritenuta responsabilita' solidale
del proprietario e dell'utilizzatore nel periodo dal 15 agosto al
31 dicembre 2015 - Denunciata violazione dei principi di
eguaglianza, di tutela del legittimo affidamento e di capacita'
contributiva - Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, art. 10, comma 6
(abrogativo del comma 9-bis dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2015, n. 125) e comma 7 (introduttivo del comma 2-bis nell'art. 7
della legge 23 luglio 2009, n. 99).
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.10 del 4-3-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 6
e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, promosso dalla
Commissione tributaria provinciale di Roma nel giudizio vertente tra
la ICCREA Bancaimpresa spa e la Regione Lazio, con ordinanza del 13
novembre 2018, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2019 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 2019.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2020 il Giudice
relatore Luca Antonini;
udito l'avvocato Tiziana Ciotola per la Regione Lazio;
deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 13 novembre 2018, la Commissione tributaria
provinciale (CTP) di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dei
commi 6 e 7 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
(Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2016, n. 160, «nella parte in cui stabiliscono, quale termine di
decorrenza delle disposizioni secondo cui gli utilizzatori a titolo
di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento
della tassa automobilistica regionale, il 1° gennaio 2016, anziche'
il 15 agosto 2015». Piu' precisamente, la censura e' rivolta,
congiuntamente:
a) al comma 6 del suddetto art. 10, nella parte in cui abroga, a
decorrere dal 25 comma 9-bis dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,
secondo cui la disposizione allora vigente, concernente
l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica
(cioe' l'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
«Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia»), doveva intendersi, nella
suddetta ipotesi di locazione finanziaria, nel senso che soggetto
obbligato fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo;
b) al comma 7 del medesimo art. 10, laddove dispone che, «[a]
decorrere dal 1° gennaio 2016», il soggetto passivo della tassa
automobilistica - sempre nell'indicata ipotesi di locazione
finanziaria - e', in via esclusiva, l'utilizzatore del veicolo,
«sulla base del contratto» di locazione finanziaria annotato nel
pubblico registro automobilistico (PRA) e fino alla scadenza del
contratto medesimo.
1.1.- La questione e' sorta nell'ambito di un giudizio che trae
origine dal ricorso proposto dalla ICCREA Bancaimpresa spa nei
confronti della Regione Lazio avverso numerose cartelle di pagamento
riguardanti tasse automobilistiche relative a veicoli di proprieta'
dalla suddetta societa', concessi in locazione finanziaria.
La Commissione rimettente premette, in punto di fatto, che
l'impugnazione concerne atti della riscossione di tasse
automobilistiche relative all'anno d'imposta 2015, con scadenze di
pagamento successive al 15 agosto 2015. La CTP precisa che, a
sostegno dell'impugnazione, la societa' deduce di non essere tenuta
al pagamento della tassa, perche' il soggetto passivo sarebbe
esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del
veicolo.
1.2.- La stessa Commissione rimettente procede altresi', in punto
di diritto, alla seguente ricostruzione del quadro normativo di
riferimento.
In primo luogo, osserva che l'art. 5, trentaduesimo comma
(erroneamente indicato dal legislatore successivo come
«ventinovesimo»), del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure
in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1983, n. 53, originariamente individuava come tenuto al
pagamento della tassa automobilistica solo il soggetto che, in base
al PRA, risultava essere il proprietario del veicolo.
Rileva, in secondo luogo, che tale comma e' stato modificato dal
comma 2, lettera a), dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009, in
vigore dal 15 agosto 2009, che ha aggiunto ai proprietari, nel novero
dei soggetti passivi, gli «usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria».
In terzo luogo, espone che, a seguito del contrasto
giurisprudenziale verificatosi circa il senso da attribuire alla
locuzione «ovvero» (se avente valore congiuntivo o disgiuntivo), e'
intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui al citato
art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, entrata in vigore il 15
agosto 2015, secondo cui «in caso di locazione finanziaria il
soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica e'
esclusivamente l'utilizzatore».
In quarto luogo, prende atto della sopravvenienza delle
disposizioni censurate, che nell'abrogare la predetta norma
interpretativa, hanno introdotto, «ma solo a decorrere dal 1° gennaio
2016», «la stessa disciplina» della norma abrogata.
Da tale prospettazione, la CTP fa derivare che, prima di
quest'ultima data (per effetto dell'abrogazione), si applicherebbe, a
partire dal 15 agosto 2015, «la diversa regola della responsabilita'
solidale tra proprietario e utilizzatore». In altri termini, ad
avviso del giudice a quo, la disciplina censurata produrrebbe
l'effetto di escludere il valore disgiuntivo della sopra ricordata
locuzione «ovvero» contenuta nell'art. 5 del decreto-legge n. 953 del
1982, quale modificato dall'art. 7, comma 2, lettera a), della legge
n. 99 del 2009.
Il rimettente ritiene, pertanto, che, in forza delle suddette
sopravvenute disposizioni, l'abrogazione disposta dal censurato comma
6 dell'art. 10 avrebbe effetto retroattivo, in quanto opererebbe non
solo a partire dalla data della sua entrata in vigore, ma anche per
il periodo di vigenza dell'abrogata norma interpretativa e, quindi,
dal 15 agosto al 31 dicembre 2015, tenuto conto che dal 1° gennaio
2016 sarebbe comunque efficace la regola espressamente posta dal
parimenti censurato comma 7 dello stesso art. 10, secondo cui il
soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica e'
esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Dunque, a causa della ritenuta efficacia retroattiva
dell'abrogazione, il soggetto passivo d'imposta, nel periodo dal 15
agosto al 31 dicembre 2015, non sarebbe piu' identificabile
esclusivamente nell'utilizzatore, come invece stabilito dalla
indicata norma di interpretazione autentica, ma opererebbe la diversa
«regola della responsabilita' solidale tra proprietario ed
utilizzatore».
1.3.- Tutto cio' premesso, la CTP precisa, in punto di rilevanza,
che la disposizione censurata osta all'accoglimento del ricorso della
contribuente, avendo il giudizio a oggetto pretese tributarie
relative anche al periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre
2015.
1.4.- In ordine alla non manifesta infondatezza della questione,
il giudice a quo muove, come visto, dall'assunto che il combinato
disposto delle norme censurate ripristina retroattivamente la
responsabilita' solidale tributaria del proprietario e
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo nel
periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015 e attribuisce la
responsabilita' esclusiva all'utilizzatore solo «a decorrere dal 1°
gennaio 2016», anziche' «dal 15 agosto 2015». Tale disciplina si
porrebbe in contrasto con «il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 ed a quello di capacita' contributiva di cui all'art. 53»
Cost.: cio' infatti lederebbe il principio di legittimo affidamento
nella certezza dell'ordinamento giuridico, dal momento che la
contribuente, quale proprietaria dei veicoli concessi in locazione
finanziaria, aveva «omesso il versamento del tributo con la (fondata)
consapevolezza di conformarsi alla disciplina in quel momento
vigente», come autenticamente interpretata dal comma 9-bis dell'art.
9 del d.l. n. 78 del 2015.
Il giudice rimettente, in conclusione, dubita della legittimita'
costituzionale delle norme censurate nella parte in cui
congiuntamente «stabiliscono, quale termine di decorrenza della
disposizione secondo cui gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa
automobilistica regionale, il 1° gennaio 2016, anziche' il 15 agosto
2015, data di entrata in vigore dell'art. 9, comma 9-bis», del d.l.
n. 78 del 2015.
2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Lazio, chiedendo che
la questione sia dichiarata non fondata.
La difesa regionale si limita a constatare che il rimettente ha
disatteso la prospettazione della societa' ricorrente nel giudizio
principale (secondo cui anche nel periodo dal 15 agosto 2009 al 14
agosto 2015 l'unico soggetto passivo della tassa sarebbe stato
l'utilizzatore del veicolo) e ha circoscritto il thema decidendum
all'art. 10, commi 6 e 7, del citato d.l. n. 113 del 2016, con cio'
confermando che, con l'abrogazione dell'art. 9, comma 9-bis, del d.l.
n. 78 del 2015, il legislatore avrebbe espressamente chiarito che
l'obbligo del pagamento della tassa grava in via esclusiva
sull'utilizzatore solo dal 1° gennaio 2016. In tal modo si avrebbe
un'ulteriore conferma della correttezza dell'interpretazione della
modifica apportata dall'art. 7, comma 2, lettera a), della legge n.
99 del 2009, nel senso dell'esistenza di un vincolo solidale
generale, rispetto al pagamento del tributo, fra concedente e
utilizzatore in locazione finanziaria, sino al 31 dicembre 2015.
Quanto alla sollevata questione, la medesima Regione sostiene che
non si ravvisano elementi di incostituzionalita' della disciplina
censurata nella parte in cui non e' prevista la retroattivita' della
norma in questione per il pagamento esclusivo del tributo in capo
all'utilizzatore in locazione finanziaria dell'autovettura fin dal 15
agosto 2015. L'irretroattivita' delle norme tributarie sarebbe, del
resto, chiara attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio,
n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente).
Considerato in diritto
1.- La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma dubita,
in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della
legittimita' costituzionale dei commi 6 e 7 dell'art. 10 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per
gli enti territoriali e il territorio), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, «nella parte in cui
stabiliscono, quale termine di decorrenza delle disposizioni secondo
cui gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in
via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale, il
1° gennaio 2016, anziche' il 15 agosto 2015».
In particolare:
a) il comma 6 del suddetto art. 10, e' censurato nella parte in
cui abroga, a decorrere dal 25 giugno 2016, la norma interpretativa
(entrata in vigore il 15 agosto 2015) introdotta dal comma 9-bis
dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui la
disposizione, allora vigente, concernente l'individuazione del
soggetto passivo della tassa automobilistica (cioe' l'art. 7, comma
2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»), doveva intendersi, nella suddetta ipotesi di locazione
finanziaria, nel senso che soggetto obbligato fosse esclusivamente
l'utilizzatore del veicolo;
b) il comma 7 del medesimo art. 10, e' censurato laddove,
inserendo il comma 2-bis dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009,
dispone che, «[a] decorrere dal 1° gennaio 2016», il soggetto passivo
della tassa automobilistica - sempre nell'indicata ipotesi di
locazione finanziaria - e', in via esclusiva, l'utilizzatore del
veicolo, «sulla base del contratto» di locazione finanziaria annotato
nel pubblico registro automobilistico (PRA) e fino alla scadenza del
contratto medesimo.
Secondo la Commissione rimettente tali disposizioni ripristinano
retroattivamente, per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015,
la responsabilita' solidale tributaria del proprietario e
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo e
attribuiscono la responsabilita' esclusiva all'utilizzatore solo «a
decorrere dal 1° gennaio 2016» e non dalla data di entrata in vigore
della norma interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis del d.l. n.
78 del 2015, cioe' «dal 15 agosto 2015». Le disposizioni censurate si
porrebbero, in tal modo, in contrasto con «il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3» e con «quello di capacita'
contributiva di cui all'art. 53» Cost., ledendo il principio di
legittimo affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico, in
quanto la contribuente, quale proprietaria dei veicoli concessi in
locazione finanziaria, aveva «omesso il versamento del tributo con la
(fondata) consapevolezza di conformarsi alla disciplina in quel
momento vigente», come autenticamente interpretata dal citato comma
9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015.
Il giudice rimettente conclude nel senso della non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle
norme censurate nella parte in cui non stabiliscono che gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale dal 15
agosto 2015, prevedendo invece la decorrenza solo dal 1° gennaio
2016.
2.- La questione non e' fondata per erroneita' del presupposto
interpretativo.
Non risulta infatti corretto il comune assunto da cui muovono il
rimettente e la costituita Regione (i quali divergono solo sul dubbio
di legittimita' costituzionale di tale disciplina), secondo cui, per
effetto delle censurate disposizioni, nel periodo dal 15 agosto 2009
al 31 dicembre 2015 (e quindi anche nel periodo dal 15 agosto al 31
dicembre 2015), sono tenuti solidalmente, in caso di concessione del
veicolo in locazione finanziaria, il concedente e l'utilizzatore.
2.1.- La disciplina censurata, infatti, si inserisce in un piu'
ampio quadro normativo che e' opportuno ripercorrere preliminarmente
in sintesi.
2.1.1.- L'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella sua
originaria formulazione stabiliva che «[a]l pagamento delle tasse di
cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del
termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21
maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari dal pubblico
registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi».
La tassa, pertanto, doveva essere versata soltanto dal concedente,
proprietario del veicolo e unico soggetto passivo del tributo.
2.1.2.- In seguito, l'art. 7, comma 2, della legge n. 99 del
2009, in vigore dal 15 agosto 2009, ha aggiunto tra i soggetti
passivi della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli in
locazione finanziaria. Piu' precisamente, all'esito della modifica,
il menzionato art. 5, comma trentaduesimo, primo periodo, del d.l. n.
953 del 1982 dispone che «[a]l pagamento delle tasse di cui al comma
precedente sono tenuti coloro che, [...] risultano essere
proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico
registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi».
Tale modifica normativa, ha dato adito a due diversi orientamenti
interpretativi.
Secondo il primo, dovevano considerarsi soggetti passivi del
tributo soltanto gli utilizzatori del veicolo e non anche i
concedenti in locazione finanziaria. Infatti, alla locuzione
«ovvero», contenuta nell'elenco dei soggetti passivi prima della
menzione degli «utilizzatori» a titolo di locazione finanziaria,
doveva attribuirsi valore disgiuntivo. Cio', in base alla duplice
considerazione che: a) l'utilizzatore sarebbe titolare di un diritto
di godimento implicante l'esercizio delle tipiche facolta'
possessorie sul veicolo (al pari degli usufruttuari e degli
acquirenti con patto di riservato dominio, indiscutibilmente soggetti
passivi in via esclusiva della tassa automobilistica); b) il disposto
dell'art. 7, comma 1, della legge n. 99 del 2009, prevede
espressamente (anche nella formulazione originaria) la possibilita'
per le Regioni di attribuire ai soggetti concedenti veicoli in
locazione finanziaria la facolta' di pagare cumulativamente la tassa
automobilistica «in luogo dei singoli utilizzatori».
Secondo l'altro orientamento, invece, alla formula «ovvero»
doveva attribuirsi valore congiuntivo rispetto ai concedenti.
Pertanto la disposizione doveva interpretarsi nel senso che essa, da
un lato, confermava la soggettivita' passiva dei proprietari, e,
dall'altro, "aggiungeva" quella degli utilizzatori, prevedendo una
responsabilita' solidale per il pagamento. A sostegno di tale tesi
veniva sottolineato - in particolare dalle Regioni - che le banche
dati desunte dal PRA tenevano conto, sulla base dell'originaria
formulazione del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009,
relativo alla competenza territoriale del PRA, del luogo di residenza
del soggetto proprietario del veicolo, cioe' del concedente, e non di
quello dell'utilizzatore (come invece successivamente stabilito, ma
solo pro futuro, dall'art. 9, comma 9-quater, del d.l. n. 78 del
2015, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del
2015, in vigore dal 15 agosto 2015, che regola, in coerenza con la
legge interpretativa contestualmente emanata, la competenza del
tributo), con conseguente - e seria - difficolta' per l'attivita' di
riscossione delle Regioni, le quali incontravano spesso ostacoli nel
reperire l'indirizzo dei singoli utilizzatori, mentre erano
facilmente individuabili le sedi delle societa' concedenti.
2.1.3.- In tale contesto l'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78
del 2015, come convertito, ha disposto che «[l]'articolo 5,
ventinovesimo [recte: trentaduesimo] comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di
locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella
particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria».
Questa norma, entrata in vigore dal 15 agosto 2015, con la legge
di conversione del decreto-legge, ha, dunque, escluso la solidarieta'
passiva del concedente-proprietario in caso di locazione finanziaria
e, stante la sua dichiarata natura interpretativa, ha spiegato
efficacia in relazione ai presupposti impositivi sorti dal 15 agosto
2009 (data di entrata in vigore della norma interpretata, cioe'
dell'art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009).
2.1.4.- Da ultimo, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, come
convertito, ha disposto, tra l'altro: a) con il censurato comma 6 (in
vigore dal 25 giugno 2016), l'abrogazione del sopra menzionato comma
9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, che aveva appunto
introdotto l'interpretazione autentica dell'art. 5, comma
trentaduesimo, del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall'art. 7,
comma 2, della legge n. 99 del 2009; b) con il parimenti censurato
comma 7, l'introduzione «[a] decorrere dal 1° gennaio 2016» di una
regola di tenore identico a quella abrogata (nel senso della
responsabilita' esclusiva dell'utilizzatore per il pagamento della
tassa automobilistica, a «decorrere dal 1° gennaio 2016»),
collocandola in un comma 2-bis dell'art. 7 della citata legge n. 99
del 2009.
2.1.5.- In conclusione, in base alla disciplina vigente, oggetto
della questione di costituzionalita' in esame, i soggetti passivi
obbligati al pagamento della tassa automobilistica nel caso di
locazione finanziaria sono individuati:
- sia dall'art. 5, comma trentaduesimo, del d.l. n. 953 del 1982
(come modificato dal citato art. 7, comma 2, della legge n. 99 del
2009), in forza del quale «[a]l pagamento delle tasse di cui al comma
precedente sono tenuti coloro che, [...] risultano essere
proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico
registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi»;
- sia dall'art. 7, comma 2-bis, della medesima legge n. 99 del
2009 (introdotto dal censurato comma 7 dell'art. 10 del d.l. n. 113
del 2016), ai sensi del quale, «[a] decorrere dal 1° gennaio 2016,
gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del
contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto
medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa
automobilistica regionale; e' configurabile la responsabilita'
solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi in
cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite
dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli
utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata
del contratto di locazione finanziaria».
2.2.- In questo complesso quadro normativo deve ritenersi
realizzato un doppio effetto abrogativo della piu' volte citata norma
interpretativa di cui al comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del
2015: a) un'abrogazione espressamente disposta dal comma 6 dell'art.
10, del d.l. n. 113 del 2016 ed efficace dal 25 giugno 2016, data di
entrata in vigore del decreto-legge («il comma 9-bis» dell'art. 9 del
d.l. n. 78 del 2015 «e' abrogato»); b) un'abrogazione derivante dalla
previsione contenuta nel comma 7 del medesimo art. 10, secondo cui il
soggetto passivo esclusivo del tributo, rispetto al concedente, e'
l'utilizzatore a decorrere dal 1° gennaio 2016 («A decorrere dal 1°
gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria
[...] sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa
automobilistica regionale»).
Per quanto sopra esposto, non e' dubbio che, quantomeno a
decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa
automobilistica.
La sollevata questione, nei termini in cui e' stata posta,
riguarda pero' soltanto le norme applicabili nel periodo dal 15
agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d'imposta nel
caso di veicoli concessi in locazione finanziaria.
In proposito deve ritenersi che, a partire dal 15 agosto 2009 e
fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in
considerazione dal rimettente) e' rimasta efficace la norma
interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del
2015, che stabilisce la responsabilita' esclusiva dell'utilizzatore
del veicolo; responsabilita' coincidente con quella disposta per il
periodo successivo dal comma 7 del medesimo art. 10.
2.3.- A tale risultato si giunge tenuto conto che (contrariamente
all'opinione del rimettente) l'abrogazione della norma di
interpretazione autentica in esame non ha effetto retroattivo. Essa
opera solo a decorrere, da un lato, dall'entrata in vigore
dell'abrogazione espressa disposta dal censurato comma 6 dell'art. 10
(e dunque dal 25 giugno 2016) e, dall'altro, dall'abrogazione tacita
disposta dal parimenti censurato comma 7 del medesimo art. 10 (e
dunque con efficacia anteriore, ma solo dal 1° gennaio 2016). Di
conseguenza, durante il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre
2015 resta efficace la norma di interpretazione autentica del d.l. n.
78 del 2015.
In difetto di un'espressa disposizione del legislatore, infatti,
la circostanza che oggetto dell'abrogazione sia una disposizione di
interpretazione autentica non costituisce ragione per derogare al
principio generale posto dall'art. 11, primo comma, delle
disposizioni preliminari al codice civile («La legge non dispone che
per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo») e, specificamente
in materia tributaria, dall'art. 3, comma 1, primo periodo, della
legge n. 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente» («[...] le disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo»).
Conseguentemente, la formulazione dei censurati commi 6 e 7
dell'art. 10 non e' idonea a inibire, per il periodo anteriore al 1°
gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica
recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza
della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo,
l'utilizzatore e' l'unico soggetto passivo della tassa
automobilistica.
Va peraltro precisato che dai lavori preparatori del d.l. n. 113
del 2016 emerge una certa consapevolezza dei problemi attuativi per
l'attivita' di riscossione delle Regioni, originati dalla suddetta
norma di interpretazione autentica del 2015: l'art. 10 del d.l. n.
113 del 2016, in cui si inseriscono i censurati commi 6 e 7, e' del
resto rubricato «[a]ttuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni
dell'11 febbraio 2016», sede in cui le Regioni avevano evidenziato la
suddetta problematica.
Tuttavia, non risulta che tale consapevolezza si sia tradotta in
un testo normativo finale con essa coerente: il combinato disposto
delle censurate disposizioni - per quanto piuttosto singolare nel suo
esaurirsi, sostanzialmente, in una mera ricollocazione normativa di
una regola gia' esistente - non consente di desumere ne' un effetto
abrogativo della norma di interpretazione autentica che retroagisca
sin dalla data di entrata in vigore della norma interpretata, ne',
diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, una nuova norma che
imponga retroattivamente la responsabilita' solidale del concedente e
dell'utilizzatore.
Le norme censurate non sono idonee a inibire, per il periodo
anteriore alla data della loro efficacia, l'applicazione del comma
9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza del quale, in
caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore e' l'unico
soggetto passivo della tassa automobilistica.
2.4.- Questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente
in linea con le conclusioni cui e' giunta, nell'esercizio della sua
funzione nomofilattica, la Corte di cassazione, sezione quinta
civile, con le sentenze n. 13135, n. 13133, n. 13132 e n. 13131 del
16 maggio 2019, secondo cui la responsabilita' esclusiva
dell'utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009.
2.5.- L'erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il
rimettente determina quindi la non fondatezza del denunciato vulnus
ai principi di uguaglianza, di tutela dell'affidamento legittimo
sulla certezza dell'ordinamento giuridico e di rispetto della
capacita' contributiva.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
(Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2016, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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