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mercoledì 4 marzo 2020

N. 33 SENTENZA 16 gennaio - 26 febbraio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Soggetto passivo del tributo - Previsione che gli utilizzatori del veicolo a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento del tributo - Decorrenza della norma dal 1° gennaio 2016, anziche' dal 15 agosto 2015 - Conseguente ritenuta responsabilita' solidale del proprietario e dell'utilizzatore nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015 - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di tutela del legittimo affidamento e di capacita' contributiva - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, art. 10, comma 6 (abrogativo del comma 9-bis dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125) e comma 7 (introduttivo del comma 2-bis nell'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99). - Costituzione, artt. 3 e 53. (GU n.10 del 4-3-2020 )

N. 33 SENTENZA 16 gennaio - 26 febbraio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Soggetto  passivo
  del tributo - Previsione che gli utilizzatori del veicolo a  titolo
  di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al  pagamento
  del tributo - Decorrenza della norma dal 1° gennaio 2016,  anziche'
  dal 15 agosto 2015 - Conseguente ritenuta responsabilita'  solidale
  del proprietario e dell'utilizzatore nel periodo dal 15  agosto  al
  31  dicembre  2015  -  Denunciata  violazione   dei   principi   di
  eguaglianza, di tutela del legittimo  affidamento  e  di  capacita'
  contributiva - Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge   24   giugno   2016,   n.   113,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, art. 10, comma  6
  (abrogativo del comma 9-bis dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno
  2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella  legge  6  agosto
  2015, n. 125) e comma 7 (introduttivo del comma 2-bis  nell'art.  7
  della legge 23 luglio 2009, n. 99).
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.10 del 4-3-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 6
e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113  (Misure  finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto  2016,  n.  160,  promosso  dalla
Commissione tributaria provinciale di Roma nel giudizio vertente  tra
la ICCREA Bancaimpresa spa e la Regione Lazio, con ordinanza  del  13
novembre 2018, iscritta al  n.  37  del  registro  ordinanze  2019  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
serie speciale, dell'anno 2019.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    udito nell'udienza  pubblica  del  15  gennaio  2020  il  Giudice
relatore Luca Antonini;
    udito l'avvocato Tiziana Ciotola per la Regione Lazio;
    deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza del 13 novembre 2018, la Commissione tributaria
provinciale (CTP) di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dei
commi 6 e 7 dell'art. 10 del decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113
(Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti   territoriali   e   il
territorio), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7  agosto
2016, n. 160, «nella parte in  cui  stabiliscono,  quale  termine  di
decorrenza delle disposizioni secondo cui gli utilizzatori  a  titolo
di locazione finanziaria sono tenuti in via  esclusiva  al  pagamento
della tassa automobilistica regionale, il 1° gennaio  2016,  anziche'
il 15  agosto  2015».  Piu'  precisamente,  la  censura  e'  rivolta,
congiuntamente:
    a) al comma 6 del suddetto art. 10, nella parte in cui abroga,  a
decorrere dal 25 comma 9-bis dell'art. 9 del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di  enti  territoriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto  2015,  n.  125,
secondo   cui   la   disposizione   allora    vigente,    concernente
l'individuazione del soggetto  passivo  della  tassa  automobilistica
(cioe' l'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  recante
«Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia»),  doveva  intendersi,  nella
suddetta ipotesi di locazione finanziaria,  nel  senso  che  soggetto
obbligato fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo;
    b) al comma 7 del medesimo art. 10,  laddove  dispone  che,  «[a]
decorrere dal 1° gennaio  2016»,  il  soggetto  passivo  della  tassa
automobilistica  -  sempre   nell'indicata   ipotesi   di   locazione
finanziaria - e',  in  via  esclusiva,  l'utilizzatore  del  veicolo,
«sulla base del contratto»  di  locazione  finanziaria  annotato  nel
pubblico registro automobilistico (PRA)  e  fino  alla  scadenza  del
contratto medesimo.
    1.1.- La questione e' sorta nell'ambito di un giudizio  che  trae
origine dal  ricorso  proposto  dalla  ICCREA  Bancaimpresa  spa  nei
confronti della Regione Lazio avverso numerose cartelle di  pagamento
riguardanti tasse automobilistiche relative a veicoli  di  proprieta'
dalla suddetta societa', concessi in locazione finanziaria.
    La Commissione  rimettente  premette,  in  punto  di  fatto,  che
l'impugnazione   concerne   atti   della   riscossione    di    tasse
automobilistiche relative all'anno d'imposta 2015,  con  scadenze  di
pagamento successive al  15  agosto  2015.  La  CTP  precisa  che,  a
sostegno dell'impugnazione, la societa' deduce di non  essere  tenuta
al  pagamento  della  tassa,  perche'  il  soggetto  passivo  sarebbe
esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione  finanziaria  del
veicolo.
    1.2.- La stessa Commissione rimettente procede altresi', in punto
di diritto, alla  seguente  ricostruzione  del  quadro  normativo  di
riferimento.
    In  primo  luogo,  osserva  che  l'art.  5,  trentaduesimo  comma
(erroneamente    indicato    dal    legislatore    successivo    come
«ventinovesimo»), del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953  (Misure
in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1983, n. 53,  originariamente  individuava  come  tenuto  al
pagamento della tassa automobilistica solo il soggetto che,  in  base
al PRA, risultava essere il proprietario del veicolo.
    Rileva, in secondo luogo, che tale comma e' stato modificato  dal
comma 2, lettera a), dell'art. 7 della  legge  n.  99  del  2009,  in
vigore dal 15 agosto 2009, che ha aggiunto ai proprietari, nel novero
dei soggetti passivi, gli  «usufruttuari,  acquirenti  con  patto  di
riservato  dominio,  ovvero  utilizzatori  a  titolo   di   locazione
finanziaria».
    In  terzo  luogo,   espone   che,   a   seguito   del   contrasto
giurisprudenziale verificatosi circa  il  senso  da  attribuire  alla
locuzione «ovvero» (se avente valore congiuntivo o  disgiuntivo),  e'
intervenuta la norma di interpretazione autentica di  cui  al  citato
art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, entrata in vigore il 15
agosto 2015,  secondo  cui  «in  caso  di  locazione  finanziaria  il
soggetto  tenuto  al  pagamento  della   tassa   automobilistica   e'
esclusivamente l'utilizzatore».
    In  quarto  luogo,  prende  atto   della   sopravvenienza   delle
disposizioni  censurate,  che   nell'abrogare   la   predetta   norma
interpretativa, hanno introdotto, «ma solo a decorrere dal 1° gennaio
2016», «la stessa disciplina» della norma abrogata.
    Da  tale  prospettazione,  la  CTP  fa  derivare  che,  prima  di
quest'ultima data (per effetto dell'abrogazione), si applicherebbe, a
partire dal 15 agosto 2015, «la diversa regola della  responsabilita'
solidale tra proprietario  e  utilizzatore».  In  altri  termini,  ad
avviso  del  giudice  a  quo,  la  disciplina  censurata  produrrebbe
l'effetto di escludere il valore disgiuntivo  della  sopra  ricordata
locuzione «ovvero» contenuta nell'art. 5 del decreto-legge n. 953 del
1982, quale modificato dall'art. 7, comma 2, lettera a), della  legge
n. 99 del 2009.
    Il rimettente ritiene, pertanto, che,  in  forza  delle  suddette
sopravvenute disposizioni, l'abrogazione disposta dal censurato comma
6 dell'art. 10 avrebbe effetto retroattivo, in quanto opererebbe  non
solo a partire dalla data della sua entrata in vigore, ma  anche  per
il periodo di vigenza dell'abrogata norma interpretativa  e,  quindi,
dal 15 agosto al 31 dicembre 2015, tenuto conto che  dal  1°  gennaio
2016 sarebbe comunque efficace  la  regola  espressamente  posta  dal
parimenti censurato comma 7 dello stesso  art.  10,  secondo  cui  il
soggetto  tenuto  al  pagamento  della   tassa   automobilistica   e'
esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
    Dunque,   a   causa   della   ritenuta   efficacia    retroattiva
dell'abrogazione, il soggetto passivo d'imposta, nel periodo  dal  15
agosto  al  31  dicembre  2015,  non  sarebbe   piu'   identificabile
esclusivamente  nell'utilizzatore,  come   invece   stabilito   dalla
indicata norma di interpretazione autentica, ma opererebbe la diversa
«regola  della   responsabilita'   solidale   tra   proprietario   ed
utilizzatore».
    1.3.- Tutto cio' premesso, la CTP precisa, in punto di rilevanza,
che la disposizione censurata osta all'accoglimento del ricorso della
contribuente,  avendo  il  giudizio  a  oggetto  pretese   tributarie
relative anche al periodo compreso tra il 15 agosto e il 31  dicembre
2015.
    1.4.- In ordine alla non manifesta infondatezza della  questione,
il giudice a quo muove, come visto,  dall'assunto  che  il  combinato
disposto  delle  norme  censurate  ripristina   retroattivamente   la
responsabilita'    solidale    tributaria    del    proprietario    e
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del  veicolo  nel
periodo  dal  15  agosto  al  31  dicembre  2015  e  attribuisce   la
responsabilita' esclusiva all'utilizzatore solo «a decorrere  dal  1°
gennaio 2016», anziche' «dal 15  agosto  2015».  Tale  disciplina  si
porrebbe in  contrasto  con  «il  principio  di  uguaglianza  di  cui
all'art. 3 ed a quello di capacita' contributiva di cui all'art.  53»
Cost.: cio' infatti lederebbe il principio di  legittimo  affidamento
nella  certezza  dell'ordinamento  giuridico,  dal  momento  che   la
contribuente, quale proprietaria dei veicoli  concessi  in  locazione
finanziaria, aveva «omesso il versamento del tributo con la (fondata)
consapevolezza  di  conformarsi  alla  disciplina  in  quel   momento
vigente», come autenticamente interpretata dal comma 9-bis  dell'art.
9 del d.l. n. 78 del 2015.
    Il giudice rimettente, in conclusione, dubita della  legittimita'
costituzionale   delle   norme   censurate   nella   parte   in   cui
congiuntamente  «stabiliscono,  quale  termine  di  decorrenza  della
disposizione secondo cui  gli  utilizzatori  a  titolo  di  locazione
finanziaria sono tenuti in via esclusiva  al  pagamento  della  tassa
automobilistica regionale, il 1° gennaio 2016, anziche' il 15  agosto
2015, data di entrata in vigore dell'art. 9, comma 9-bis»,  del  d.l.
n. 78 del 2015.
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Lazio, chiedendo  che
la questione sia dichiarata non fondata.
    La difesa regionale si limita a constatare che il  rimettente  ha
disatteso la prospettazione della societa'  ricorrente  nel  giudizio
principale (secondo cui anche nel periodo dal 15 agosto  2009  al  14
agosto 2015  l'unico  soggetto  passivo  della  tassa  sarebbe  stato
l'utilizzatore del veicolo) e ha  circoscritto  il  thema  decidendum
all'art. 10, commi 6 e 7, del citato d.l. n. 113 del 2016,  con  cio'
confermando che, con l'abrogazione dell'art. 9, comma 9-bis, del d.l.
n. 78 del 2015, il legislatore  avrebbe  espressamente  chiarito  che
l'obbligo  del  pagamento  della  tassa  grava   in   via   esclusiva
sull'utilizzatore solo dal 1° gennaio 2016. In tal  modo  si  avrebbe
un'ulteriore conferma della  correttezza  dell'interpretazione  della
modifica apportata dall'art. 7, comma 2, lettera a), della  legge  n.
99  del  2009,  nel  senso  dell'esistenza  di  un  vincolo  solidale
generale,  rispetto  al  pagamento  del  tributo,  fra  concedente  e
utilizzatore in locazione finanziaria, sino al 31 dicembre 2015.
    Quanto alla sollevata questione, la medesima Regione sostiene che
non si ravvisano elementi  di  incostituzionalita'  della  disciplina
censurata nella parte in cui non e' prevista la retroattivita'  della
norma in questione per il pagamento esclusivo  del  tributo  in  capo
all'utilizzatore in locazione finanziaria dell'autovettura fin dal 15
agosto 2015. L'irretroattivita' delle norme tributarie  sarebbe,  del
resto, chiara attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio,
n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei   diritti   del
contribuente).

                       Considerato in diritto

    1.- La Commissione tributaria provinciale (CTP) di  Roma  dubita,
in  riferimento  agli  artt.  3  e  53  della   Costituzione,   della
legittimita'  costituzionale  dei  commi  6  e  7  dell'art.  10  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti  per
gli   enti   territoriali   e   il   territorio),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, «nella parte in cui
stabiliscono, quale termine di decorrenza delle disposizioni  secondo
cui gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in
via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale,  il
1° gennaio 2016, anziche' il 15 agosto 2015».
    In particolare:
    a) il comma 6 del suddetto art. 10, e' censurato nella  parte  in
cui abroga, a decorrere dal 25 giugno 2016, la  norma  interpretativa
(entrata in vigore il 15 agosto  2015)  introdotta  dal  comma  9-bis
dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78  (Disposizioni
urgenti  in  materia   di   enti   territoriali),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2015,  n.  125,  secondo  cui  la
disposizione,  allora  vigente,  concernente   l'individuazione   del
soggetto passivo della tassa automobilistica (cioe' l'art.  7,  comma
2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante  «Disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»), doveva intendersi, nella suddetta ipotesi di  locazione
finanziaria, nel senso che soggetto  obbligato  fosse  esclusivamente
l'utilizzatore del veicolo;
    b) il comma  7  del  medesimo  art.  10,  e'  censurato  laddove,
inserendo il comma 2-bis dell'art. 7 della  legge  n.  99  del  2009,
dispone che, «[a] decorrere dal 1° gennaio 2016», il soggetto passivo
della  tassa  automobilistica  -  sempre  nell'indicata  ipotesi   di
locazione finanziaria - e',  in  via  esclusiva,  l'utilizzatore  del
veicolo, «sulla base del contratto» di locazione finanziaria annotato
nel pubblico registro automobilistico (PRA) e fino alla scadenza  del
contratto medesimo.
    Secondo la Commissione rimettente tali disposizioni  ripristinano
retroattivamente, per il periodo dal 15 agosto al 31  dicembre  2015,
la   responsabilita'   solidale   tributaria   del   proprietario   e
dell'utilizzatore a titolo di locazione  finanziaria  del  veicolo  e
attribuiscono la responsabilita' esclusiva all'utilizzatore  solo  «a
decorrere dal 1° gennaio 2016» e non dalla data di entrata in  vigore
della norma interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis del d.l. n.
78 del 2015, cioe' «dal 15 agosto 2015». Le disposizioni censurate si
porrebbero,  in  tal  modo,  in  contrasto  con  «il   principio   di
uguaglianza  di  cui  all'art.  3»  e  con   «quello   di   capacita'
contributiva di cui all'art.  53»  Cost.,  ledendo  il  principio  di
legittimo affidamento nella certezza dell'ordinamento  giuridico,  in
quanto la contribuente, quale proprietaria dei  veicoli  concessi  in
locazione finanziaria, aveva «omesso il versamento del tributo con la
(fondata) consapevolezza  di  conformarsi  alla  disciplina  in  quel
momento vigente», come autenticamente interpretata dal  citato  comma
9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015.
    Il giudice rimettente conclude  nel  senso  della  non  manifesta
infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  delle
norme  censurate  nella  parte  in  cui  non  stabiliscono  che   gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria  sono  tenuti  in  via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale  dal  15
agosto 2015, prevedendo invece la  decorrenza  solo  dal  1°  gennaio
2016.
    2.- La questione non e' fondata per  erroneita'  del  presupposto
interpretativo.
    Non risulta infatti corretto il comune assunto da cui muovono  il
rimettente e la costituita Regione (i quali divergono solo sul dubbio
di legittimita' costituzionale di tale disciplina), secondo cui,  per
effetto delle censurate disposizioni, nel periodo dal 15 agosto  2009
al 31 dicembre 2015 (e quindi anche nel periodo dal 15 agosto  al  31
dicembre 2015), sono tenuti solidalmente, in caso di concessione  del
veicolo in locazione finanziaria, il concedente e l'utilizzatore.
    2.1.- La disciplina censurata, infatti, si inserisce in  un  piu'
ampio quadro normativo che e' opportuno ripercorrere  preliminarmente
in sintesi.
    2.1.1.- L'art.  5,  trentaduesimo  comma,  del  decreto-legge  30
dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella  legge  28  febbraio  1983,  n.  53,  nella  sua
originaria formulazione stabiliva che «[a]l pagamento delle tasse  di
cui al comma precedente sono tenuti coloro  che,  alla  scadenza  del
termine utile per il pagamento stabilito  con  decreto  del  Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18  della  legge  21
maggio 1955,  n.  463,  risultano  essere  proprietari  dal  pubblico
registro automobilistico, per i  veicoli  in  esso  iscritti,  e  dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli  ed  autoscafi».
La tassa, pertanto, doveva essere versata  soltanto  dal  concedente,
proprietario del veicolo e unico soggetto passivo del tributo.
    2.1.2.- In seguito, l'art. 7, comma 2,  della  legge  n.  99  del
2009, in vigore dal 15  agosto  2009,  ha  aggiunto  tra  i  soggetti
passivi della tassa automobilistica gli utilizzatori  di  veicoli  in
locazione finanziaria. Piu' precisamente, all'esito  della  modifica,
il menzionato art. 5, comma trentaduesimo, primo periodo, del d.l. n.
953 del 1982 dispone che «[a]l pagamento delle tasse di cui al  comma
precedente  sono  tenuti   coloro   che,   [...]   risultano   essere
proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,  dal  pubblico
registro automobilistico, per i  veicoli  in  esso  iscritti,  e  dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi».
    Tale modifica normativa, ha dato adito a due diversi orientamenti
interpretativi.
    Secondo il primo,  dovevano  considerarsi  soggetti  passivi  del
tributo  soltanto  gli  utilizzatori  del  veicolo  e  non  anche   i
concedenti  in  locazione  finanziaria.   Infatti,   alla   locuzione
«ovvero», contenuta nell'elenco  dei  soggetti  passivi  prima  della
menzione degli «utilizzatori»  a  titolo  di  locazione  finanziaria,
doveva attribuirsi valore disgiuntivo. Cio',  in  base  alla  duplice
considerazione che: a) l'utilizzatore sarebbe titolare di un  diritto
di  godimento   implicante   l'esercizio   delle   tipiche   facolta'
possessorie  sul  veicolo  (al  pari  degli  usufruttuari   e   degli
acquirenti con patto di riservato dominio, indiscutibilmente soggetti
passivi in via esclusiva della tassa automobilistica); b) il disposto
dell'art.  7,  comma  1,  della  legge  n.  99  del   2009,   prevede
espressamente (anche nella formulazione originaria)  la  possibilita'
per le Regioni  di  attribuire  ai  soggetti  concedenti  veicoli  in
locazione finanziaria la facolta' di pagare cumulativamente la  tassa
automobilistica «in luogo dei singoli utilizzatori».
    Secondo  l'altro  orientamento,  invece,  alla  formula  «ovvero»
doveva  attribuirsi  valore  congiuntivo  rispetto   ai   concedenti.
Pertanto la disposizione doveva interpretarsi nel senso che essa,  da
un lato, confermava la  soggettivita'  passiva  dei  proprietari,  e,
dall'altro, "aggiungeva" quella degli  utilizzatori,  prevedendo  una
responsabilita' solidale per il pagamento. A sostegno  di  tale  tesi
veniva sottolineato - in particolare dalle Regioni -  che  le  banche
dati desunte dal  PRA  tenevano  conto,  sulla  base  dell'originaria
formulazione del comma 3 dell'art. 7 della  legge  n.  99  del  2009,
relativo alla competenza territoriale del PRA, del luogo di residenza
del soggetto proprietario del veicolo, cioe' del concedente, e non di
quello dell'utilizzatore (come invece successivamente  stabilito,  ma
solo pro futuro, dall'art. 9, comma 9-quater,  del  d.l.  n.  78  del
2015, come convertito, con modificazioni,  nella  legge  n.  125  del
2015, in vigore dal 15 agosto 2015, che regola, in  coerenza  con  la
legge  interpretativa  contestualmente  emanata,  la  competenza  del
tributo), con conseguente - e seria - difficolta' per l'attivita'  di
riscossione delle Regioni, le quali incontravano spesso ostacoli  nel
reperire  l'indirizzo  dei   singoli   utilizzatori,   mentre   erano
facilmente individuabili le sedi delle societa' concedenti.
    2.1.3.- In tale contesto l'art. 9, comma 9-bis, del  d.l.  n.  78
del  2015,  come  convertito,  ha  disposto  che   «[l]'articolo   5,
ventinovesimo [recte:  trentaduesimo]  comma,  del  decreto-legge  30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in  caso  di
locazione finanziaria il soggetto tenuto  al  pagamento  della  tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita'  solidale  della  societa'  di  leasing  solo   nella
particolare ipotesi in cui questa  abbia  provveduto,  in  base  alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i  periodi  compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria».
    Questa norma, entrata in vigore dal 15 agosto 2015, con la  legge
di conversione del decreto-legge, ha, dunque, escluso la solidarieta'
passiva del concedente-proprietario in caso di locazione  finanziaria
e, stante  la  sua  dichiarata  natura  interpretativa,  ha  spiegato
efficacia in relazione ai presupposti impositivi sorti dal 15  agosto
2009 (data di entrata  in  vigore  della  norma  interpretata,  cioe'
dell'art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009).
    2.1.4.- Da ultimo, l'art. 10 del  d.l.  n.  113  del  2016,  come
convertito, ha disposto, tra l'altro: a) con il censurato comma 6 (in
vigore dal 25 giugno 2016), l'abrogazione del sopra menzionato  comma
9-bis dell'art. 9  del  d.l.  n.  78  del  2015,  che  aveva  appunto
introdotto   l'interpretazione   autentica   dell'art.    5,    comma
trentaduesimo, del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall'art. 7,
comma 2, della legge n. 99 del 2009; b) con  il  parimenti  censurato
comma 7, l'introduzione «[a] decorrere dal 1° gennaio  2016»  di  una
regola  di  tenore  identico  a  quella  abrogata  (nel  senso  della
responsabilita' esclusiva dell'utilizzatore per  il  pagamento  della
tassa  automobilistica,  a  «decorrere   dal   1°   gennaio   2016»),
collocandola in un comma 2-bis dell'art. 7 della citata legge  n.  99
del 2009.
    2.1.5.- In conclusione, in base alla disciplina vigente,  oggetto
della questione di costituzionalita' in  esame,  i  soggetti  passivi
obbligati al  pagamento  della  tassa  automobilistica  nel  caso  di
locazione finanziaria sono individuati:
    - sia dall'art. 5, comma trentaduesimo, del d.l. n. 953 del  1982
(come modificato dal citato art. 7, comma 2, della legge  n.  99  del
2009), in forza del quale «[a]l pagamento delle tasse di cui al comma
precedente  sono  tenuti   coloro   che,   [...]   risultano   essere
proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,  dal  pubblico
registro automobilistico, per i  veicoli  in  esso  iscritti,  e  dai
registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi»;
    - sia dall'art. 7, comma 2-bis, della medesima legge  n.  99  del
2009 (introdotto dal censurato comma 7 dell'art. 10 del d.l.  n.  113
del 2016), ai sensi del quale, «[a] decorrere dal  1°  gennaio  2016,
gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,  sulla  base  del
contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del  contratto
medesimo, sono tenuti in  via  esclusiva  al  pagamento  della  tassa
automobilistica  regionale;  e'  configurabile   la   responsabilita'
solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi  in
cui  questa  abbia  provveduto,  in  base  alle  modalita'  stabilite
dall'ente  competente,  al  pagamento  cumulativo,  in  luogo   degli
utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella  durata
del contratto di locazione finanziaria».
    2.2.-  In  questo  complesso  quadro  normativo  deve   ritenersi
realizzato un doppio effetto abrogativo della piu' volte citata norma
interpretativa di cui al comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n.  78  del
2015: a) un'abrogazione espressamente disposta dal comma 6  dell'art.
10, del d.l. n. 113 del 2016 ed efficace dal 25 giugno 2016, data  di
entrata in vigore del decreto-legge («il comma 9-bis» dell'art. 9 del
d.l. n. 78 del 2015 «e' abrogato»); b) un'abrogazione derivante dalla
previsione contenuta nel comma 7 del medesimo art. 10, secondo cui il
soggetto passivo esclusivo del tributo, rispetto  al  concedente,  e'
l'utilizzatore a decorrere dal 1° gennaio 2016 («A decorrere  dal  1°
gennaio 2016, gli utilizzatori  a  titolo  di  locazione  finanziaria
[...]  sono  tenuti  in  via  esclusiva  al  pagamento  della   tassa
automobilistica regionale»).
    Per quanto  sopra  esposto,  non  e'  dubbio  che,  quantomeno  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria sono tenuti in via esclusiva  al  pagamento  della  tassa
automobilistica.
    La sollevata questione,  nei  termini  in  cui  e'  stata  posta,
riguarda pero' soltanto le  norme  applicabili  nel  periodo  dal  15
agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d'imposta nel
caso di veicoli concessi in locazione finanziaria.
    In proposito deve ritenersi che, a partire dal 15 agosto  2009  e
fino al  31  dicembre  2015  (quindi,  anche  nel  periodo  preso  in
considerazione  dal  rimettente)  e'  rimasta   efficace   la   norma
interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis, del  d.l.  n.  78  del
2015, che stabilisce la responsabilita'  esclusiva  dell'utilizzatore
del veicolo; responsabilita' coincidente con quella disposta  per  il
periodo successivo dal comma 7 del medesimo art. 10.
    2.3.- A tale risultato si giunge tenuto conto che (contrariamente
all'opinione   del   rimettente)   l'abrogazione   della   norma   di
interpretazione autentica in esame non ha effetto  retroattivo.  Essa
opera  solo  a  decorrere,  da  un  lato,  dall'entrata   in   vigore
dell'abrogazione espressa disposta dal censurato comma 6 dell'art. 10
(e dunque dal 25 giugno 2016) e, dall'altro, dall'abrogazione  tacita
disposta dal parimenti censurato comma 7  del  medesimo  art.  10  (e
dunque con efficacia anteriore, ma solo  dal  1°  gennaio  2016).  Di
conseguenza, durante il periodo dal 15 agosto  2009  al  31  dicembre
2015 resta efficace la norma di interpretazione autentica del d.l. n.
78 del 2015.
    In difetto di un'espressa disposizione del legislatore,  infatti,
la circostanza che oggetto dell'abrogazione sia una  disposizione  di
interpretazione autentica non costituisce  ragione  per  derogare  al
principio  generale  posto   dall'art.   11,   primo   comma,   delle
disposizioni preliminari al codice civile («La legge non dispone  che
per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»)  e,  specificamente
in materia tributaria, dall'art. 3, comma  1,  primo  periodo,  della
legge n. 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia  di
statuto  dei  diritti  del  contribuente»  («[...]  le   disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo»).
    Conseguentemente, la formulazione  dei  censurati  commi  6  e  7
dell'art. 10 non e' idonea a inibire, per il periodo anteriore al  1°
gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica
recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in  forza
della  quale,  in  caso  di  locazione   finanziaria   del   veicolo,
l'utilizzatore   e'   l'unico   soggetto    passivo    della    tassa
automobilistica.
    Va peraltro precisato che dai lavori preparatori del d.l. n.  113
del 2016 emerge una certa consapevolezza dei problemi  attuativi  per
l'attivita' di riscossione delle Regioni,  originati  dalla  suddetta
norma di interpretazione autentica del 2015: l'art. 10  del  d.l.  n.
113 del 2016, in cui si inseriscono i censurati commi 6 e 7,  e'  del
resto rubricato «[a]ttuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni
dell'11 febbraio 2016», sede in cui le Regioni avevano evidenziato la
suddetta problematica.
    Tuttavia, non risulta che tale consapevolezza si sia tradotta  in
un testo normativo finale con essa coerente:  il  combinato  disposto
delle censurate disposizioni - per quanto piuttosto singolare nel suo
esaurirsi, sostanzialmente, in una mera ricollocazione  normativa  di
una regola gia' esistente - non consente di desumere ne'  un  effetto
abrogativo della norma di interpretazione autentica  che  retroagisca
sin dalla data di entrata in vigore della  norma  interpretata,  ne',
diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, una nuova  norma  che
imponga retroattivamente la responsabilita' solidale del concedente e
dell'utilizzatore.
    Le norme censurate non sono idonee  a  inibire,  per  il  periodo
anteriore alla data della loro efficacia,  l'applicazione  del  comma
9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in  forza  del  quale,  in
caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore e'  l'unico
soggetto passivo della tassa automobilistica.
    2.4.- Questa interpretazione appare, del  resto,  sostanzialmente
in linea con le conclusioni cui e' giunta, nell'esercizio  della  sua
funzione  nomofilattica,  la  Corte  di  cassazione,  sezione  quinta
civile, con le sentenze n. 13135, n. 13133, n. 13132 e n.  13131  del
16  maggio   2019,   secondo   cui   la   responsabilita'   esclusiva
dell'utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009.
    2.5.- L'erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il
rimettente determina quindi la non fondatezza del  denunciato  vulnus
ai principi di  uguaglianza,  di  tutela  dell'affidamento  legittimo
sulla  certezza  dell'ordinamento  giuridico  e  di  rispetto   della
capacita' contributiva.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113
(Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti   territoriali   e   il
territorio), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7  agosto
2016, n. 160, sollevata, in riferimento  agli  artt.  3  e  53  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di  Roma,  con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                      Luca ANTONINI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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