N. 37 ORDINANZA 10 - 27 febbraio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nel giudizio
incidentale avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio per il
reato di diffamazione a mezzo stampa - Ammissibilita' -
Autorizzazione a prendere visione e trarre copia degli atti
processuali.
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13; codice penale, art. 595,
terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 21, 25, 27, terzo comma, e 117, primo comma;
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, art. 10.
(GU n.10 del 4-3-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano
PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art.
595, comma 3, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di
Salerno, sezione seconda penale, nel procedimento penale a carico di
P. N. e A. S., con ordinanza del 9 aprile 2019, iscritta al n. 140
del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2019.
Visti l'atto di costituzione di P. N., nonche' gli atti di
intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG)
e del Presidente del Consiglio dei ministri;
vista l'istanza di fissazione della camera di consiglio per la
decisione sull'ammissibilita' dell'intervento depositata dal CNOG;
udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2020.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda
penale, con ordinanza del 9 aprile 2019 ha sollevato, in riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art.
10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali (CEDU), nonche' agli artt. 3, 21, 25 e
27, terzo comma, Cost., questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa) e dell'art. 595, terzo comma, del codice penale;
che il rimettente espone di essere chiamato a giudicare della
responsabilita' penale di P. N., giornalista, e di A. S., direttore
responsabile del giornale, imputati il primo di diffamazione a mezzo
stampa compiuta mediante l'attribuzione alla persona offesa di un
fatto determinato (artt. 13 della legge n. 47 del 1948 e 595, terzo
comma, cod. pen.), e il secondo di omesso controllo sul contenuto del
periodico (art. 57 cod. pen., in relazione ai medesimi delitti
attribuiti al giornalista);
che, ad avviso del rimettente, la previsione di una pena
detentiva (obbligatoria nell'ipotesi di cui all'art. 13 della legge
n. 47 del 1948, e alternativa nell'ipotesi di cui all'art. 595, terzo
comma, cod. pen.) si porrebbe in contrasto con i parametri
costituzionali e convenzionali sopra indicati;
che con atto depositato l'8 ottobre 2019 il Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti (CNOG) e' intervenuto in giudizio ad
adiuvandum, ai sensi dell'art. 4 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, chiedendo alla Corte di
dichiarare ammissibile l'intervento e di accogliere le questioni di
legittimita' costituzionale sollevate dal rimettente;
che, quanto alla propria legittimazione a intervenire, il CNOG
richiama la giurisprudenza di questa Corte sull'ammissibilita'
dell'intervento di ordini professionali nei giudizi di legittimita'
costituzionale concernenti norme relative ai diritti e doveri del
professionista (sono citate le sentenze n. 180 del 2018, n. 171 del
1996 e n. 456 del 1993, nonche' le ordinanze n. 250 del 2007, n. 389
e n. 50 del 2004);
che l'interveniente sottolinea altresi' che il CNOG, oltre a
esercitare poteri di autogoverno dei giornalisti e di coordinamento
delle attivita' promozionali per il miglioramento, aggiornamento e
perfezionamento professionale, esprimerebbe pareri su progetti di
legge e di regolamento concernenti la professione giornalistica e da
tempo avrebbe orientato la propria azione politica e culturale alla
denuncia delle criticita' della disciplina sanzionatoria della
diffamazione a mezzo stampa, risultante dagli artt. 595, terzo comma,
cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, attraverso diverse
audizioni parlamentari e l'organizzazione e partecipazione a convegni
dedicati a detta tematica;
che il CNOG costituirebbe dunque organismo rappresentativo del
relativo ordine, preposto alla tutela di «tutti gli interessi
pubblici, oggettivamente immanenti, della categoria professionale»,
risultando cosi' portatore di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
che l'interesse qualificato dell'interveniente - strettamente
connesso a quello della parte privata, ma riverberantesi su tutte le
posizioni giuridiche individuali che, tramite le diverse attivita'
dell'ente, trovano garanzia e tutela - consisterebbe in «un
interesse, pur collettivo e superindividuale, diretto, attuale e
concreto al rispetto della finalita' della liberta' di stampa ex art.
21 della Costituzione», che comporterebbe la «legittimazione a veder
eliminata la menomazione di un diritto fondamentale derivante da una
norma incostituzionale che si riferisce alla sua "sfera di
competenza"», atteso che «un'eventuale pronuncia di accoglimento
delle questioni di legittimita' costituzionale [...] produrrebbe
necessariamente un'immediata incidenza sulla posizione soggettiva del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ente rappresentativo
degli interessi della categoria dei giornalisti italiani»;
che con istanza depositata il 17 dicembre 2019 il CNOG ha chiesto
a questa Corte di essere autorizzato alla consultazione integrale del
fascicolo di causa.
Considerato che l'intervento nel giudizio costituzionale di
soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo e' regolato dagli
artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, come modificati dall'art. 1 della delibera
della stessa Corte in sede non giurisdizionale dell'8 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie
generale, del 22 gennaio 2020, entrata in vigore il giorno successivo
alla suddetta pubblicazione ai sensi dell'art. 8 della medesima
delibera, con effetto immediato anche nei giudizi in corso;
che, ai sensi dell'art. 4-bis delle Norme integrative,
l'interveniente puo' chiedere di prendere visione e trarre copia
degli atti processuali, dopo che la Corte - con deliberazione da
assumere in camera di consiglio prima dell'udienza pubblica - abbia
dichiarato ammissibile il suo intervento;
che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) ha
chiesto a questa Corte di dichiarare ammissibile il proprio
intervento e, conseguentemente, di essere autorizzato a prendere
visione degli atti processuali e a trarne copia;
che l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative stabilisce che
«[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di
un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al
rapporto dedotto in giudizio»;
che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di
questa Corte in merito all'ammissibilita' dell'intervento nei giudizi
in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a
quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della
Giunta regionale (ex plurimis, ordinanza letta all'udienza del 4
giugno 2019, allegata alla sentenza n. 206 del 2019, e ordinanza
letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173
del 2019; ordinanza n. 204 del 2019);
che, in base a tale giurisprudenza, l'incidenza sulla posizione
soggettiva dell'interveniente deve derivare dall'immediato effetto
che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del
giudizio a quo (ex plurimis, ordinanza letta all'udienza del 22
ottobre 2019, allegata alla sentenza n. 253 del 2019);
che, rispetto all'istanza ora all'esame, non e' pertanto
sufficiente a legittimare l'intervento la posizione di rappresentanza
istituzionale degli interessi della professione giornalistica
rivestita dal CNOG;
che tale posizione era stata valorizzata, invero, da alcune ormai
risalenti decisioni di questa Corte a fondamento dell'ammissibilita'
dell'intervento in giudizio, rispettivamente, della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
(sentenza n. 456 del 1993) e del Consiglio nazionale forense
(sentenza n. 171 del 1996), ma e' stata in seguito sempre giudicata
di per se' inidonea a legittimare l'intervento di ordini
professionali (ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019,
allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 156 del 2013;
ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, allegata alla
sentenza n. 272 del 2012, tutte riferite allo stesso Consiglio
nazionale forense);
che tale soluzione deve essere oggi ribadita, tanto piu' a fronte
della recente introduzione dell'art. 4-ter delle Norme integrative,
che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai
soggetti istituzionali «portatori di interessi collettivi o diffusi
attinenti alla questione di costituzionalita'» di presentare alla
Corte un'opinione scritta in qualita' di amici curiae;
che neppure valgono ex se a legittimare l'intervento le funzioni
di autogoverno e promozione del miglioramento, aggiornamento e
perfezionamento della professione giornalistica svolte dal CNOG, ne'
- ancora - il suo generico interesse a «veder eliminata la
menomazione di un diritto fondamentale derivante da una norma
incostituzionale che si riferisce alla sua "sfera di competenza"», in
difetto di un nesso qualificato con lo specifico rapporto sostanziale
dedotto nel giudizio a quo, che solo puo' legittimare l'intervento
del terzo (si vedano, a contrariis, la sentenza n. 180 del 2018, che
ammette l'intervento dell'Unione camere penali italiane in quanto
autrice del codice di autoregolamentazione che veniva in rilievo nel
giudizio a quo; l'ordinanza letta all'udienza del 22 settembre 2015,
allegata all'ordinanza n. 200 del 2015, che ammette l'intervento
dell'Ordine degli avvocati di Pinerolo perche' dall'accoglimento
della questione dipendeva la stessa sopravvivenza di quell'ordine
provinciale, destinato ad essere soppresso unitamente al Tribunale
ordinario di Pinerolo; nonche' l'ordinanza letta all'udienza del 25
novembre 2003, allegata all'ordinanza n. 50 del 2004, che ammette
l'intervento del Comitato olimpico nazionale italiano, dal momento
che la norma oggetto del giudizio di costituzionalita' disponeva la
destinazione allo stesso CONI di aliquote dell'imposta unica sulle
scommesse);
che, tuttavia, un nesso con lo specifico rapporto giuridico
dedotto in giudizio sussiste, nella specie, in relazione alla
competenza disciplinare attribuita al CNOG dalla legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
che, infatti, l'art. 20, primo comma, lettera d), di tale legge
attribuisce al CNOG la competenza a decidere sui ricorsi in materia
disciplinare;
che, d'altra parte, l'art. 39 della legge n. 69 del 1963 dispone
che le condanne penali comportanti l'interdizione dai pubblici uffici
determinano ipso iure la cancellazione o la sospensione del
giornalista dall'albo, mentre in ogni altro caso di condanna penale
e' previsto che il CNOG inizi l'azione disciplinare, ove sussistano
le condizioni di cui al successivo art. 48, primo comma (e cioe' ove
il fatto offenda il decoro e la dignita' professionali, ovvero
comprometta la reputazione del giornalista o la dignita'
dell'ordine);
che, pertanto, dall'eventuale condanna penale e dalla sua
gravita', a carico del giornalista e del direttore responsabile
imputati nel procedimento a quo, deriverebbero specifiche conseguenze
in ordine all'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli
imputati P. N. e A. S.;
che per tale ragione l'intervento in giudizio del CNOG deve
ritenersi ammissibile;
che, conseguentemente, il CNOG deve essere autorizzato a prendere
visione e trarre copia degli atti processuali del presente giudizio.
Visto l'art. 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti;
autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti a
prendere visione e trarre copia degli atti processuali del presente
giudizio.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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