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mercoledì 4 marzo 2020

N. 37 ORDINANZA 10 - 27 febbraio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nel giudizio incidentale avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Ammissibilita' - Autorizzazione a prendere visione e trarre copia degli atti processuali. - Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13; codice penale, art. 595, terzo comma. - Costituzione, artt. 3, 21, 25, 27, terzo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 10. (GU n.10 del 4-3-2020 )



N. 37 ORDINANZA 10 - 27 febbraio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale  -  Intervento  del
  Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti  nel   giudizio
  incidentale avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio  per  il
  reato  di  diffamazione  a  mezzo   stampa   -   Ammissibilita'   -
  Autorizzazione  a  prendere  visione  e  trarre  copia  degli  atti
  processuali.
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13;  codice  penale,  art.  595,
  terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 21, 25, 27, terzo comma, e 117, primo comma;
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta' fondamentali, art. 10.
(GU n.10 del 4-3-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  13  della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e  dell'art.
595, comma 3, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario  di
Salerno, sezione seconda penale, nel procedimento penale a carico  di
P. N. e A. S., con ordinanza del 9 aprile 2019, iscritta  al  n.  140
del registro ordinanze 2019 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2019.
    Visti l'atto di costituzione  di  P.  N.,  nonche'  gli  atti  di
intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG)
e del Presidente del Consiglio dei ministri;
    vista l'istanza di fissazione della camera di  consiglio  per  la
decisione sull'ammissibilita' dell'intervento depositata dal CNOG;
    udito nella camera di consiglio del 29 gennaio  2020  il  Giudice
relatore Francesco Vigano';
    deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2020.
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Salerno,  sezione  seconda
penale, con ordinanza del 9 aprile 2019 ha sollevato, in  riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione  all'art.
10 della Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali (CEDU), nonche' agli artt. 3,  21,  25  e
27, terzo comma,  Cost.,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  (Disposizioni  sulla
stampa) e dell'art. 595, terzo comma, del codice penale;
    che il rimettente espone di essere  chiamato  a  giudicare  della
responsabilita' penale di P. N., giornalista, e di A.  S.,  direttore
responsabile del giornale, imputati il primo di diffamazione a  mezzo
stampa compiuta mediante l'attribuzione alla  persona  offesa  di  un
fatto determinato (artt. 13 della legge n. 47 del 1948 e  595,  terzo
comma, cod. pen.), e il secondo di omesso controllo sul contenuto del
periodico (art. 57  cod.  pen.,  in  relazione  ai  medesimi  delitti
attribuiti al giornalista);
    che,  ad  avviso  del  rimettente,  la  previsione  di  una  pena
detentiva (obbligatoria nell'ipotesi di cui all'art. 13  della  legge
n. 47 del 1948, e alternativa nell'ipotesi di cui all'art. 595, terzo
comma,  cod.  pen.)  si  porrebbe  in  contrasto  con   i   parametri
costituzionali e convenzionali sopra indicati;
    che con atto depositato l'8 ottobre 2019 il  Consiglio  nazionale
dell'ordine dei giornalisti (CNOG)  e'  intervenuto  in  giudizio  ad
adiuvandum, ai sensi  dell'art.  4  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, chiedendo  alla  Corte  di
dichiarare ammissibile l'intervento e di accogliere le  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate dal rimettente;
    che, quanto alla propria legittimazione a  intervenire,  il  CNOG
richiama  la  giurisprudenza  di  questa  Corte   sull'ammissibilita'
dell'intervento di ordini professionali nei giudizi  di  legittimita'
costituzionale concernenti norme relative ai  diritti  e  doveri  del
professionista (sono citate le sentenze n. 180 del 2018, n.  171  del
1996 e n. 456 del 1993, nonche' le ordinanze n. 250 del 2007, n.  389
e n. 50 del 2004);
    che l'interveniente sottolinea altresi'  che  il  CNOG,  oltre  a
esercitare poteri di autogoverno dei giornalisti e  di  coordinamento
delle attivita' promozionali per il  miglioramento,  aggiornamento  e
perfezionamento professionale, esprimerebbe  pareri  su  progetti  di
legge e di regolamento concernenti la professione giornalistica e  da
tempo avrebbe orientato la propria azione politica e  culturale  alla
denuncia  delle  criticita'  della  disciplina  sanzionatoria   della
diffamazione a mezzo stampa, risultante dagli artt. 595, terzo comma,
cod. pen. e 13  della  legge  n.  47  del  1948,  attraverso  diverse
audizioni parlamentari e l'organizzazione e partecipazione a convegni
dedicati a detta tematica;
    che il CNOG costituirebbe dunque  organismo  rappresentativo  del
relativo  ordine,  preposto  alla  tutela  di  «tutti  gli  interessi
pubblici, oggettivamente immanenti, della  categoria  professionale»,
risultando   cosi'   portatore   di   un    interesse    qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
    che l'interesse  qualificato  dell'interveniente  -  strettamente
connesso a quello della parte privata, ma riverberantesi su tutte  le
posizioni giuridiche individuali che, tramite  le  diverse  attivita'
dell'ente,  trovano  garanzia  e  tutela  -  consisterebbe   in   «un
interesse, pur collettivo  e  superindividuale,  diretto,  attuale  e
concreto al rispetto della finalita' della liberta' di stampa ex art.
21 della Costituzione», che comporterebbe la «legittimazione a  veder
eliminata la menomazione di un diritto fondamentale derivante da  una
norma  incostituzionale  che  si  riferisce  alla   sua   "sfera   di
competenza"», atteso  che  «un'eventuale  pronuncia  di  accoglimento
delle questioni  di  legittimita'  costituzionale  [...]  produrrebbe
necessariamente un'immediata incidenza sulla posizione soggettiva del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ente rappresentativo
degli interessi della categoria dei giornalisti italiani»;
    che con istanza depositata il 17 dicembre 2019 il CNOG ha chiesto
a questa Corte di essere autorizzato alla consultazione integrale del
fascicolo di causa.
    Considerato  che  l'intervento  nel  giudizio  costituzionale  di
soggetti diversi dalle parti del giudizio a  quo  e'  regolato  dagli
artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i  giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale, come  modificati  dall'art.  1  della  delibera
della stessa Corte in sede non giurisdizionale dell'8  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  serie
generale, del 22 gennaio 2020, entrata in vigore il giorno successivo
alla suddetta pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  8  della  medesima
delibera, con effetto immediato anche nei giudizi in corso;
    che,  ai  sensi  dell'art.   4-bis   delle   Norme   integrative,
l'interveniente puo' chiedere di  prendere  visione  e  trarre  copia
degli atti processuali, dopo che la  Corte  -  con  deliberazione  da
assumere in camera di consiglio prima dell'udienza pubblica  -  abbia
dichiarato ammissibile il suo intervento;
    che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG)  ha
chiesto  a  questa  Corte  di  dichiarare  ammissibile   il   proprio
intervento e, conseguentemente,  di  essere  autorizzato  a  prendere
visione degli atti processuali e a trarne copia;
    che l'art. 4, comma 7, delle  Norme  integrative  stabilisce  che
«[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i  titolari  di
un interesse qualificato, inerente in modo  diretto  e  immediato  al
rapporto dedotto in giudizio»;
    che tale disposizione recepisce  la  costante  giurisprudenza  di
questa Corte in merito all'ammissibilita' dell'intervento nei giudizi
in via incidentale di soggetti diversi dalle  parti  del  giudizio  a
quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della
Giunta regionale (ex plurimis,  ordinanza  letta  all'udienza  del  4
giugno 2019, allegata alla sentenza n.  206  del  2019,  e  ordinanza
letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza  n.  173
del 2019; ordinanza n. 204 del 2019);
    che, in base a tale giurisprudenza, l'incidenza  sulla  posizione
soggettiva dell'interveniente deve  derivare  dall'immediato  effetto
che tale pronuncia  produce  sul  rapporto  sostanziale  oggetto  del
giudizio a quo (ex  plurimis,  ordinanza  letta  all'udienza  del  22
ottobre 2019, allegata alla sentenza n. 253 del 2019);
    che,  rispetto  all'istanza  ora  all'esame,  non   e'   pertanto
sufficiente a legittimare l'intervento la posizione di rappresentanza
istituzionale  degli  interessi   della   professione   giornalistica
rivestita dal CNOG;
    che tale posizione era stata valorizzata, invero, da alcune ormai
risalenti decisioni di questa Corte a fondamento  dell'ammissibilita'
dell'intervento  in  giudizio,  rispettivamente,  della   Federazione
nazionale degli ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri
(sentenza  n.  456  del  1993)  e  del  Consiglio  nazionale  forense
(sentenza n. 171 del 1996), ma e' stata in seguito  sempre  giudicata
di  per  se'  inidonea   a   legittimare   l'intervento   di   ordini
professionali  (ordinanza  letta  all'udienza  del  18  giugno  2019,
allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n.  156  del  2013;
ordinanza letta  all'udienza  del  23  ottobre  2012,  allegata  alla
sentenza n. 272  del  2012,  tutte  riferite  allo  stesso  Consiglio
nazionale forense);
    che tale soluzione deve essere oggi ribadita, tanto piu' a fronte
della recente introduzione dell'art. 4-ter delle  Norme  integrative,
che consente alle formazioni  sociali  senza  scopo  di  lucro  e  ai
soggetti istituzionali «portatori di interessi collettivi  o  diffusi
attinenti alla questione di  costituzionalita'»  di  presentare  alla
Corte un'opinione scritta in qualita' di amici curiae;
    che neppure valgono ex se a legittimare l'intervento le  funzioni
di  autogoverno  e  promozione  del  miglioramento,  aggiornamento  e
perfezionamento della professione giornalistica svolte dal CNOG,  ne'
-  ancora  -  il  suo  generico  interesse  a  «veder  eliminata   la
menomazione  di  un  diritto  fondamentale  derivante  da  una  norma
incostituzionale che si riferisce alla sua "sfera di competenza"», in
difetto di un nesso qualificato con lo specifico rapporto sostanziale
dedotto nel giudizio a quo, che solo  puo'  legittimare  l'intervento
del terzo (si vedano, a contrariis, la sentenza n. 180 del 2018,  che
ammette l'intervento dell'Unione camere  penali  italiane  in  quanto
autrice del codice di autoregolamentazione che veniva in rilievo  nel
giudizio a quo; l'ordinanza letta all'udienza del 22 settembre  2015,
allegata all'ordinanza n. 200  del  2015,  che  ammette  l'intervento
dell'Ordine degli  avvocati  di  Pinerolo  perche'  dall'accoglimento
della questione dipendeva la  stessa  sopravvivenza  di  quell'ordine
provinciale, destinato ad essere soppresso  unitamente  al  Tribunale
ordinario di Pinerolo; nonche' l'ordinanza letta all'udienza  del  25
novembre 2003, allegata all'ordinanza n. 50  del  2004,  che  ammette
l'intervento del Comitato olimpico nazionale  italiano,  dal  momento
che la norma oggetto del giudizio di costituzionalita'  disponeva  la
destinazione allo stesso CONI di aliquote  dell'imposta  unica  sulle
scommesse);
    che, tuttavia, un  nesso  con  lo  specifico  rapporto  giuridico
dedotto  in  giudizio  sussiste,  nella  specie,  in  relazione  alla
competenza disciplinare attribuita al CNOG  dalla  legge  3  febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
    che, infatti, l'art. 20, primo comma, lettera d), di  tale  legge
attribuisce al CNOG la competenza a decidere sui ricorsi  in  materia
disciplinare;
    che, d'altra parte, l'art. 39 della legge n. 69 del 1963  dispone
che le condanne penali comportanti l'interdizione dai pubblici uffici
determinano  ipso  iure  la  cancellazione  o  la   sospensione   del
giornalista dall'albo, mentre in ogni altro caso di  condanna  penale
e' previsto che il CNOG inizi l'azione disciplinare,  ove  sussistano
le condizioni di cui al successivo art. 48, primo comma (e cioe'  ove
il fatto offenda  il  decoro  e  la  dignita'  professionali,  ovvero
comprometta  la   reputazione   del   giornalista   o   la   dignita'
dell'ordine);
    che,  pertanto,  dall'eventuale  condanna  penale  e  dalla   sua
gravita', a carico  del  giornalista  e  del  direttore  responsabile
imputati nel procedimento a quo, deriverebbero specifiche conseguenze
in ordine all'avvio  dell'azione  disciplinare  nei  confronti  degli
imputati P. N. e A. S.;
    che per tale ragione  l'intervento  in  giudizio  del  CNOG  deve
ritenersi ammissibile;
    che, conseguentemente, il CNOG deve essere autorizzato a prendere
visione e trarre copia degli atti processuali del presente giudizio.
    Visto l'art. 4-bis delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara  ammissibile  l'intervento  in  giudizio  del  Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti;
    autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine  dei  giornalisti  a
prendere visione e trarre copia degli atti processuali  del  presente
giudizio.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                    Francesco VIGANO', Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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