DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50
Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
(20G00068)
(GU n.146 del 10-6-2020)
Vigente al: 25-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'allegato A, n. 15);
Vista la direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di
taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri,
che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la
direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la
patente di guida;
Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica le succitate direttive
2003/59/CE e 2006/126/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e, in
particolare, il Capo II recante attuazione della richiamata direttiva
n. 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che ha
apportato modificazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 al
fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle
politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti). - 1. L'attivita' di guida su strada aperta all'uso
pubblico per mezzo di veicoli per i quali e' necessaria una patente
di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e' subordinata
all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione
periodica disciplinati dal presente Capo.».
Art. 2
Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di cui
all'articolo 14 e' richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa
stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».
Art. 3
Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Deroghe). - 1. La qualificazione di cui all'articolo
14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli:
a) la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del
corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei
servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro
disposizione, quando il trasporto e' effettuato in conseguenza di
compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento
tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1 e
che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso
o da un centro di manutenzione ubicato in prossimita' della piu'
vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto,
a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita'
principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di
salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti
umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati
al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione
professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una
formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento
sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di
guida o da un'altra persona titolare della qualificazione
professionale di cui all'articolo 14;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini
non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a
condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attivita'
principale del conducente.
2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta
quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per
approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla sicurezza
stradale.
3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui
guida e' richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica
di conducenti professionali e purche' la specifica attivita' di
autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non
eccezionale svolto in conformita' alle pertinenti normative sulla
circolazione stradale.
4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai
conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da
imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per
il trasporto di merci nell'ambito della loro attivita' di impresa,
salvo quando la guida non rientri nell'attivita' principale del
conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova
l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in
leasing.».
Art. 4
Modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 20 (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della
qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla
periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione
periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.
2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che
consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di
perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della
propria attivita', con particolare riferimento alla sicurezza
stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione
dell'impatto ambientale della guida.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di
cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con
il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.
4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la
validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.».
Art. 5
Modificazioni all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica). - 1. I conducenti di cui all'articolo
15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la
residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi
dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonche' i conducenti cittadini di un paese non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di
un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i
corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.».
Art. 6
Modificazioni all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole «regolamento (CE) 484/2002»
sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1072/2009, recante il
codice unionale armonizzato "95"»;
b) al comma 6, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta di
qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale
"95"».
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli attestati
di conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione
e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni
sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come
prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.».
Art. 7
Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo
1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo). - 1. Lo scambio di
informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali
avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo
10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere
scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui
documenti che ne comprovano la titolarita'.
2. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni
sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in
materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete e'
consentito esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per
il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e
delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva
2003/59/CE.».
Art. 8
Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286
1. All'allegato I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Sezione 1:
1) il punto 1.2 e' sostituito dal seguente: «1.2 Obiettivo:
conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei
dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo,
minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento.
Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni
e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema
di controllo elettronico della stabilita' (ESP), i dispositivi
avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura
antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i
sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi
omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;
2) il punto 1.3 e' sostituito dal seguente: «1.3 Obiettivo:
capacita' di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del
consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche
di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del
traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e
utilizzo della dinamica del veicolo, velocita' costante, guida
regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonche' conoscenza dei
sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla
guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;
3) dopo il punto 1.3 e' inserito il seguente: «1.3 bis
Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e
di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle
condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad
essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come
preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche
anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e
capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di
condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del
traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la
distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi
elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le
situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonche'
essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in
rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di
utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i
conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni
potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali
rischiano di determinare una situazione in cui non e' piu' possibile
evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che
aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare
l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;
4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida C, C+E»
sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1,
C1E, C, CE»;
5) il punto 1.4 e' sostituito dal seguente: «1.4 Obiettivo:
capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di
sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in
movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del
carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di
sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un
veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale,
ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi,
stabilita' e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette
di carico; categorie principali di merci che necessitano di
fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie
di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle
attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle
coperture telate.»;
6) il punto 1.5 e' sostituito dal seguente: «1.5 Obiettivo:
capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri:
calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione
della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita'
della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche
(spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di
conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del
conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche
specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori
di handicap, bambini).»;
7) il punto 1.6 e' sostituito dal seguente: «1.6 Obiettivo:
capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di
sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in
movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del
carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di
sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un
veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico,
conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro del
veicolo.»;
8) il punto 2.1 e' sostituito dal seguente: «2.1 Obiettivo:
conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa
regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei
trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione
del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale
dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di
qualificazione iniziale e formazione periodica.»;
9) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente: «2.2 Obiettivo:
conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci:
licenze per l'esercizio dell'attivita', documenti da tenere nel
veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi
stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto
di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di
trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi
previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di
vettura internazionale, attraversamento delle frontiere,
commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento
delle merci.»;
10) il punto 3.7 e' sostituito dal seguente: «3.7 Obiettivo:
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre
modalita' di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse
attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in
conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei
principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di
trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con
autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di
animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta,
strada-ferrovia, subappalto ecc.).»;
11) il punto 3.8 e' sostituito dal seguente: «3.8 Obiettivo:
conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone
rispetto ad altre modalita' di trasporto di passeggeri (ferrovia,
autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di
persone, sensibilizzazione verso la disabilita', attraversamento
delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei
principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;
b) alla Sezione 2:
1) al secondo capoverso, le parole «definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva
2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Durante la
guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un
istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione
automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni
aspirante conducente puo' effettuare al massimo 8 delle 20 ore di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di
alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di
una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza
e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse
condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte,
nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso e' inserito il seguente: «Parte
della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati,
tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo,
che siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della
formazione e selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare
nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel
medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte
della qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche
prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma
non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n.
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di
formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento
(CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale»
sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
c) alla Sezione 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo capoverso, le parole: «definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004»,
sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva
2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Durante la
guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un
istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione
automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni
aspirante conducente puo' effettuare al massimo 4 delle 10 ore di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di
alta qualita', affinche' sia possibile valutare l'apprendimento di
una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza
e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse
condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte,
nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso e' inserito il seguente: «Parte
della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati,
tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che
siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione e
selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo piu'
efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo
decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della
qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche
prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma
non in via esclusiva, le attivita' di formazione prescritte dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n.
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attivita' di
formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento
(CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale»
sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
d) la Sezione 3 e' sostituita dalla seguente:
«Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere
organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi
e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette
ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi.
I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e,
nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con
sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare
riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati
mezzi di controllo.
Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di
35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di 7 ore
ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed
una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il
trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle
lettere b) e c):
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di
qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di
guida;
a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione
stradale e responsabilita' del conducente;
a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' professionale e benessere psicofisico dei
conducenti;
b) la parte specialistica del programma, per i titolari della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e' la
seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente,
specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;
b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di
cose; documentazioni per il trasporto di cose;
c) la parte specialistica di programma, per i titolari della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e'
la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei
passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla
disabilita' sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II,
lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificita' dei
trasporti nazionali ed internazionali di persone;
c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di
cose; documentazioni per il trasporto di persone.
Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della
qualificazione iniziale le attivita' di formazione specifiche gia'
svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al
massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse
rientrano, ma non in via esclusiva, le attivita' di formazione
prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci
pericolose, le attivita' di formazione riguardanti il trasporto di
animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto
delle persone, le attivita' di formazione riguardanti la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE) n.
181/2011.».
2. All'allegato II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «REQUISITI RELATIVI AL
MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE»;
b) per quanto riguarda la facciata 1 della carta di
qualificazione del conducente:
1) alla lettera d), il punto 9) e' sostituito dal seguente: «9.
categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli
obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;
2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) la dicitura
"modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione
del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in
blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor
карта за квалификация на водача
Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
carta cailiochta tiomana
kvalifikacijska kartica vozača
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gepjarművezetői kepesitesi igazolvany
karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
preukaz o kvalifikacii vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare»;
c) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di
qualificazione del conducente:
1) alla lettera a) le parole «o sottocategorie» sono soppresse;
2) il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10. il codice
armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva
2006/126/CE;»;
d) il titolo della raffigurazione «CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
PROFESSIONALE» e' sostituito da: «MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 «codice comunitario»
e' sostituito da «codice dell'Unione».
Art. 9
Rete dell'Unione europea delle patenti di guida
1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida).
- 1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla
conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validita' e alle revoche
delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle
patenti di guida, di seguito "rete".
2. La rete puo' essere utilizzata anche per lo scambio di
informazioni per finalita' di controllo previste dalla legislazione
dell'Unione.
3. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni
sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in
materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa e'
consentita esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per
il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e
delle qualificazioni dei conducenti professionali.».
Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna
le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo
delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle
lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso,
per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di
guida e delle qualificazioni dei conducenti.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Catalfo, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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