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giovedì 11 giugno 2020

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50 Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. (20G00068) (GU n.146 del 10-6-2020) Vigente al: 25-6-2020



DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50

Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la  direttiva  2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica  dei  conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
e  la  direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente   di   guida.
(20G00068)
(GU n.146 del 10-6-2020)
  Vigente al: 25-6-2020 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'allegato A, n. 15);
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE   del   15   luglio   2003   sulla
qualificazione iniziale e  formazione  periodica  dei  conducenti  di
taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci  o  passeggeri,
che  modifica  il  regolamento  (CEE)  3820/85  del  Consiglio  e  la
direttiva  91/439/CEE  del  Consiglio  e  che  abroga  la   direttiva
76/914/CEE del Consiglio;
  Vista la direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la
patente di guida;
  Vista la direttiva (UE)  2018/645  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 aprile 2018  che  modifica  le  succitate  direttive
2003/59/CE e 2006/126/CE;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada;
  Visto il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286  e,  in
particolare, il Capo II recante attuazione della richiamata direttiva
n. 2003/59/CE;
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  che  ha
apportato modificazioni al decreto legislativo n.  285  del  1992  al
fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2020;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia,  dell'economia  e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione, dello  sviluppo  economico  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Modificazioni all'articolo 14 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
e' sostituito dal seguente:
    «Art. 14 (Qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  dei
conducenti). - 1. L'attivita'  di  guida  su  strada  aperta  all'uso
pubblico per mezzo di veicoli per i quali e' necessaria  una  patente
di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e'  subordinata
all'obbligo di qualificazione iniziale e  all'obbligo  di  formazione
periodica disciplinati dal presente Capo.».
                               Art. 2

Modificazioni all'articolo 15 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286

  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
e' sostituito dal seguente:
    «Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di  cui
all'articolo 14 e' richiesta:
      a) ai cittadini italiani;
      b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo;
      c) ai cittadini di un  paese  terzo  dipendenti  di  un'impresa
stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».
                               Art. 3

Modificazioni all'articolo 16 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286

  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
e' sostituito dal seguente:
    «Art. 16  (Deroghe). - 1. La qualificazione di  cui  all'articolo
14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli:
      a) la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
      b) ad uso delle forze  armate,  della  protezione  civile,  del
corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di  polizia  e  dei
servizi  di  trasporto  sanitario  di  emergenza,  o  messi  a   loro
disposizione, quando il trasporto e'  effettuato  in  conseguenza  di
compiti assegnati a tali servizi;
      c) sottoposti a prove  su  strada  a  fini  di  perfezionamento
tecnico, riparazione o manutenzione,  o  ai  conducenti  dei  veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
      d) per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1  e
che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso
o da un centro di manutenzione  ubicato  in  prossimita'  della  piu'
vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del  trasporto,
a condizione che la guida del  veicolo  non  costituisca  l'attivita'
principale del conducente;
      e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni  di
salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto  di  aiuti
umanitari a fini non commerciali;
      f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da  candidati
al  conseguimento  della  patente  di  guida  o  di   un'abilitazione
professionale alla guida, ovvero  da  soggetti  che  frequentano  una
formazione alla guida  supplementare  nell'ambito  dell'apprendimento
sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un  istruttore  di
guida  o  da   un'altra   persona   titolare   della   qualificazione
professionale di cui all'articolo 14;
      g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a  fini
non commerciali;
      h)  che  trasportano  materiale,  attrezzature   o   macchinari
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria  attivita',  a
condizione che la  guida  dei  veicoli  non  costituisca  l'attivita'
principale del conducente.
    2. La qualificazione di cui  all'articolo  14  non  e'  richiesta
quando ricorrano le seguenti circostanze:
      a)  i  conducenti  di  veicoli  operano  in  zone  rurali   per
approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
      b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
      c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla  sicurezza
stradale.
    3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
      a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la  cui
guida e' richiesta la patente di guida delle categorie  C1,  C1E,  C,
CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno  la  qualifica
di conducenti professionali  e  purche'  la  specifica  attivita'  di
autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
      b) non incidente sulla sicurezza  stradale:  il  trasporto  non
eccezionale svolto in conformita'  alle  pertinenti  normative  sulla
circolazione stradale.
    4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e'  richiesta  ai
conducenti di veicoli utilizzati o  noleggiati  senza  conducente  da
imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca  per
il trasporto di merci nell'ambito della loro  attivita'  di  impresa,
salvo quando la  guida  non  rientri  nell'attivita'  principale  del
conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in  cui  si  trova
l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio  o  in
leasing.».
                               Art. 4

Modificazioni all'articolo 20 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
    «Art. 20 (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della
qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo  di  rinnovarla
periodicamente ogni cinque anni,  frequentando  corsi  di  formazione
periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.
    2. La formazione  periodica  consiste  in  un  aggiornamento  che
consente al titolare della carta di qualificazione del conducente  di
perfezionare  le  conoscenze  essenziali  per  lo  svolgimento  della
propria  attivita',  con  particolare  riferimento   alla   sicurezza
stradale, alla salute, alla sicurezza sul  lavoro  e  alla  riduzione
dell'impatto ambientale della guida.
    3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti  di
cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con
il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.
    4. Al termine del corso di  formazione  periodica,  il  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  conferma  al  conducente  la
validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.».
                               Art. 5

Modificazioni all'articolo 21 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286

  1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.  286
e' sostituito dal seguente:
    «Art. 21 (Luogo di svolgimento della  qualificazione  iniziale  e
della formazione periodica). - 1. I conducenti  di  cui  all'articolo
15, comma 1, lettere a) e  b),  che  hanno  stabilito  in  Italia  la
residenza  anagrafica  ovvero   la   residenza   normale   ai   sensi
dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonche'  i  conducenti  cittadini  di  un  paese   non   appartenente
all'Unione europea o allo Spazio  economico  europeo,  dipendenti  di
un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i
corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.».
                               Art. 6

Modificazioni all'articolo 22 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, lettera a), le parole «regolamento (CE)  484/2002»
sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1072/2009, recante il
codice unionale armonizzato "95"»;
    b) al comma 6, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, sono definite  le  modalita'  di  rilascio  della  carta  di
qualificazione del conducente e di apposizione  del  codice  unionale
"95"».
    c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli attestati
di conducente che non recano indicazione del codice "95"  dell'Unione
e che sono  stati  rilasciati  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1072/2009, al fine di certificare la  conformita'  alle  prescrizioni
sulla formazione previste dal presente decreto, sono  accettati  come
prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.».
                               Art. 7

Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e  dello  Spazio
                          economico europeo

  1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.
286 e' inserito il seguente:
    «Art.  22-bis  (Assistenza  reciproca  degli  Stati   dell'Unione
europea e dello  Spazio  economico  europeo).  -  1.  Lo  scambio  di
informazioni  sulle  qualificazioni  dei   conducenti   professionali
avviene mediante la rete elettronica  unionale  di  cui  all'articolo
10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite  la  rete  possono  essere
scambiate, con gli altri Stati dell'Unione  europea  e  dello  Spazio
economico  europeo,  le  informazioni  sulle  qualificazioni  e   sui
documenti che ne comprovano la titolarita'.
    2. L'accesso alla rete e' protetto. Lo  scambio  di  informazioni
sulla rete dell'Unione europea si  conforma  alle  norme  vigenti  in
materia di protezione dei dati personali e  l'accesso  alla  rete  e'
consentito esclusivamente alle autorita' competenti responsabili  per
il rilascio, la gestione ed il controllo delle  patenti  di  guida  e
delle  qualificazioni  dei  conducenti  ai  sensi   della   direttiva
2003/59/CE.».
                               Art. 8

Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre
                            2005, n. 286

  1. All'allegato I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla Sezione 1:
      1) il punto 1.2 e' sostituito  dal  seguente:  «1.2  Obiettivo:
conoscenza delle caratteristiche tecniche  e  del  funzionamento  dei
dispositivi  di  sicurezza  per   poter   controllare   il   veicolo,
minimizzarne l'usura, e  prevenirne  le  anomalie  di  funzionamento.
Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di  freni
e rallentatore, ricerca  del  miglior  compromesso  fra  velocita'  e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del  veicolo,  utilizzo  dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema
di  controllo  elettronico  della  stabilita'  (ESP),  i  dispositivi
avanzati di frenata di emergenza  (AEBS),  il  sistema  di  frenatura
antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i
sistemi di monitoraggio  dei  veicoli  (IVMS)  ed  altri  dispositivi
omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;
      2) il punto 1.3 e' sostituito  dal  seguente:  «1.3  Obiettivo:
capacita' di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del
consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche
di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza  di  prevedere  il  flusso  del
traffico, mantenimento di una distanza adeguata da  altri  veicoli  e
utilizzo  della  dinamica  del  veicolo,  velocita'  costante,  guida
regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonche' conoscenza dei
sistemi di trasporto intelligenti che  migliorano  l'efficienza  alla
guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;
      3) dopo  il  punto  1.3  e'  inserito  il  seguente:  «1.3  bis
Obiettivo: capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico  e
di adattare la guida  di  conseguenza:  cogliere  i  mutamenti  delle
condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare  ad
essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi,  comprendere  come
preparare e  pianificare  un  viaggio  in  condizioni  meteorologiche
anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di  sicurezza  e
capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di
condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida  ai  rischi  del
traffico, inclusi  i  comportamenti  pericolosi  nel  traffico  o  la
distrazione  al   volante   (dovuta   all'utilizzo   di   dispositivi
elettronici, al consumo di  cibo  o  bevande  ecc.),  riconoscere  le
situazioni pericolose e modificare la guida  di  conseguenza  nonche'
essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in
rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli  e  alla  presenza  di
utenti della strada vulnerabili  quali  i  pedoni,  i  ciclisti  e  i
conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni
potenzialmente pericolose e i casi in cui  tali  pericoli  potenziali
rischiano di determinare una situazione in cui non e' piu'  possibile
evitare  un  incidente,  quindi  scegliere  e  compiere  azioni   che
aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora  evitare
l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;
      4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida  C,  C+E»
sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1,
C1E, C, CE»;
      5) il punto 1.4 e' sostituito  dal  seguente:  «1.4  Obiettivo:
capacita'  di  caricare  il  veicolo  rispettandone  i  principi   di
sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui  veicoli  in
movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in  funzione  del
carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso  di
sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico  utile  di  un
veicolo o di un complesso di  veicoli,  calcolo  del  volume  totale,
ripartizione del carico, conseguenze  del  sovraccarico  sugli  assi,
stabilita' e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di  palette
di  carico;  categorie  principali  di  merci  che   necessitano   di
fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso  delle  cinghie
di fissaggio,  verifica  dei  dispositivi  di  fissaggio,  uso  delle
attrezzature  di  movimentazione,  montaggio   e   smontaggio   delle
coperture telate.»;
      6) il punto 1.5 e' sostituito  dal  seguente:  «1.5  Obiettivo:
capacita' di assicurare la sicurezza e  il  comfort  dei  passeggeri:
calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali,  ripartizione
della rete stradale, posizionamento  sul  fondo  stradale,  fluidita'
della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche
(spazi pubblici, corsie  riservate),  gestione  delle  situazioni  di
conflitto  fra  la  guida  in  sicurezza  e  le  altre  funzioni  del
conducente,  interazione  con  i   passeggeri,   le   caratteristiche
specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone  (portatori
di handicap, bambini).»;
      7) il punto 1.6 e' sostituito  dal  seguente:  «1.6  Obiettivo:
capacita'  di  caricare  il  veicolo  rispettandone  i  principi   di
sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui  veicoli  in
movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in  funzione  del
carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso  di
sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico  utile  di  un
veicolo o di  un  complesso  di  veicoli,  ripartizione  del  carico,
conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilita' e baricentro  del
veicolo.»;
      8) il punto 2.1 e' sostituito  dal  seguente:  «2.1  Obiettivo:
conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e  della  relativa
regolamentazione: durata massima  della  prestazione  lavorativa  nei
trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti  (CE)
n.  561/2006  e  (UE)  n.  165/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione
del    cronotachigrafo;    conoscenza    del     contesto     sociale
dell'autotrasporto: diritti e doveri del  conducente  in  materia  di
qualificazione iniziale e formazione periodica.»;
      9) il punto 2.2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.2  Obiettivo:
conoscenza della regolamentazione relativa  al  trasporto  di  merci:
licenze per  l'esercizio  dell'attivita',  documenti  da  tenere  nel
veicolo,  divieti  di  percorrenza  di  determinate  strade,  pedaggi
stradali, obblighi previsti dai contratti standard per  il  trasporto
di merci, redazione dei documenti che costituiscono il  contratto  di
trasporto,  autorizzazioni  al  trasporto  internazionale,   obblighi
previsti  dalla  convenzione  relativa  al  contratto  di   trasporto
internazionale di merci su strada (CMR), redazione della  lettera  di
vettura    internazionale,    attraversamento    delle     frontiere,
commissionari di trasporto, documenti particolari di  accompagnamento
delle merci.»;
      10) il punto 3.7 e' sostituito dal  seguente:  «3.7  Obiettivo:
conoscenza del  contesto  economico  dell'autotrasporto  di  merci  e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle  altre
modalita'  di   trasporto   (concorrenza,   spedizionieri),   diverse
attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto  terzi,  in
conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione  dei
principali tipi di impresa di trasporti o di attivita'  ausiliare  di
trasporto,  diverse  specializzazioni  (trasporti   su   strada   con
autocisterna, a temperatura  controllata,  di  merci  pericolose,  di
animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta,
strada-ferrovia, subappalto ecc.).»;
      11) il punto 3.8 e' sostituito dal  seguente:  «3.8  Obiettivo:
conoscenza del contesto economico  dell'autotrasporto  di  persone  e
dell'organizzazione  del  mercato:  l'autotrasporto   delle   persone
rispetto ad altre modalita' di  trasporto  di  passeggeri  (ferrovia,
autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di
persone,  sensibilizzazione  verso  la  disabilita',  attraversamento
delle  frontiere  (trasporto  internazionale),   organizzazione   dei
principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;
    b) alla Sezione 2:
      1) al secondo capoverso, le parole «definiti  nel  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre  2004,  n.
40/T» sono sostituite  dalle  seguenti:  «stabiliti  dalla  direttiva
2006/126/CE»;
      2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente:  «Durante  la
guida  individuale,  l'aspirante  conducente  e'  assistito   da   un
istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di  istruzione
automobilistica  o  di  un  ente  di  formazione  autorizzati.   Ogni
aspirante conducente puo' effettuare al massimo 8  delle  20  ore  di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore  di
alta qualita', affinche' sia possibile  valutare  l'apprendimento  di
una guida razionale improntata al rispetto delle norme  di  sicurezza
e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle  diverse
condizioni del fondo stradale e al loro  variare  in  funzione  delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e  della  notte,
nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»;
      3) dopo il terzo capoverso  e'  inserito  il  seguente:  «Parte
della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati,
tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo,  nel  contempo,
che  siano  mantenute  la  qualita'  elevata  e   l'efficacia   della
formazione e selezionando le materie in cui e'  possibile  utilizzare
nel modo piu' efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Nel
medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere  come  parte
della qualificazione iniziale le attivita' di  formazione  specifiche
prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano,  ma
non in via esclusiva, le attivita'  di  formazione  prescritte  dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
al   trasporto   di   merci   pericolose,   quelle   riguardanti   la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE)  n.
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  le  attivita'  di
formazione relative al trasporto di animali  di  cui  al  regolamento
(CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
      4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale»
sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
    c) alla Sezione 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
      1) al secondo capoverso, le parole: «definiti nel  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre  2004,  n.
40/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile  2004»,
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «stabiliti   dalla   direttiva
2006/126/CE»;
      2) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente:  «Durante  la
guida  individuale,  l'aspirante  conducente  e'  assistito   da   un
istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di  istruzione
automobilistica  o  di  un  ente  di  formazione  autorizzati.   Ogni
aspirante conducente puo' effettuare al massimo 4  delle  10  ore  di
guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore  di
alta qualita', affinche' sia possibile  valutare  l'apprendimento  di
una guida razionale improntata al rispetto delle norme  di  sicurezza
e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle  diverse
condizioni del fondo stradale e al loro  variare  in  funzione  delle
condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e  della  notte,
nonche' la capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.»;
      3) dopo il terzo capoverso  e'  inserito  il  seguente:  «Parte
della formazione puo' essere fornita da uno dei soggetti autorizzati,
tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che
siano mantenute la qualita' elevata e l'efficacia della formazione  e
selezionando le materie in cui e' possibile utilizzare nel modo  piu'
efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati  con  decreto
del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Nel  medesimo
decreto sono previsti i criteri  per  riconoscere  come  parte  della
qualificazione  iniziale  le  attivita'  di   formazione   specifiche
prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano,  ma
non in via esclusiva, le attivita'  di  formazione  prescritte  dalla
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
al   trasporto   di   merci   pericolose,   quelle   riguardanti   la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE)  n.
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  le  attivita'  di
formazione relative al trasporto di animali  di  cui  al  regolamento
(CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
      4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale»
sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
    d) la Sezione 3 e' sostituita dalla seguente:
      «Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
  I  corsi  obbligatori  di  formazione   periodica   devono   essere
organizzati  da  un  soggetto   autorizzato   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per  tali  corsi
e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno  sette
ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi.
I corsi sono suddivisi in cinque moduli  di  sette  ore  ciascuno  e,
nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore  di  lezione  con
sistema e-learning, secondo procedure  individuate  con  decreto  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  particolare
riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati
mezzi di controllo.
  Il programma del corso di formazione periodica integrale consta  di
35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di  7  ore
ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera  a)  ed
una parte specialistica dedicata alla  formazione  periodica  per  il
trasporto di cose ovvero di  persone,  di  cui  rispettivamente  alle
lettere b) e c):
    a) la parte comune  del  programma,  per  titolari  di  carta  di
qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente:
      a.1) conoscenza dei  dispositivi  del  veicolo  e  condotta  di
guida;
      a.2) conoscenza delle norme che regolamentano  la  circolazione
stradale e responsabilita' del conducente;
      a.3)  conoscenza  dei  rischi  alla  salute   derivanti   dallo
svolgimento dell'attivita' professionale e benessere psicofisico  dei
conducenti;
    b) la parte specialistica del programma,  per  i  titolari  della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e' la
seguente:
      b.1) carico e scarico delle merci  e  compiti  del  conducente,
specificita' dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;
      b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto  di
cose; documentazioni per il trasporto di cose;
    c) la parte specialistica di  programma,  per  i  titolari  della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e'
la seguente:
      c.1) compiti del conducente nei confronti  dell'azienda  e  dei
passeggeri,  formazione  in   materia   di   sensibilizzazione   alla
disabilita' sulla base degli  argomenti  previsti  dall'allegato  II,
lettera a),  del  regolamento  (UE)  n.  181/2011;  specificita'  dei
trasporti nazionali ed internazionali di persone;
      c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto  di
cose; documentazioni per il trasporto di persone.
  Con il predetto decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono previsti i criteri per riconoscere  come  parte  della
qualificazione iniziale le attivita' di  formazione  specifiche  gia'
svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti  al
massimo a uno dei  periodi  di  sette  ore  stabiliti.  Fra  di  esse
rientrano, ma non  in  via  esclusiva,  le  attivita'  di  formazione
prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di  merci
pericolose, le attivita' di formazione riguardanti  il  trasporto  di
animali di cui al regolamento (CE) n.  1/2005  e,  per  il  trasporto
delle  persone,   le   attivita'   di   formazione   riguardanti   la
sensibilizzazione verso la disabilita' di cui al regolamento (UE)  n.
181/2011.».
  2. All'allegato II del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: «REQUISITI  RELATIVI  AL
MODELLO  DELL'UNIONE  EUROPEA  DI   CARTA   DI   QUALIFICAZIONE   DEL
CONDUCENTE»;
    b)  per  quanto  riguarda  la   facciata   1   della   carta   di
qualificazione del conducente:
      1) alla lettera d), il punto 9) e' sostituito dal seguente: «9.
categorie di  veicoli  per  le  quali  il  conducente  risponde  agli
obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;
      2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) la dicitura
"modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di  qualificazione
del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in
blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
  tarjeta de cualificacion del conductor
  карта за квалификация на водача
  Osvědčeni' profesni' způsobilosti řidiče
  chaufføruddannelsesbevis
  Fahrerqualifizierungsnachweis
  juhi ametipädevuse kaart
  δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
  driver qualification card
  carte de qualification de conducteur
  carta cailiochta tiomana
  kvalifikacijska kartica vozača
  carta di qualificazione del conducente
  vadītāja kvalifikācijas apliecība
  vairuotojo kvalifikacinė kortelė
  gepjarművezetői kepesitesi igazolvany
  karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
  kwalificatiekaart bestuurder
  karta kwalifikacji kierowcy
  carta de qualificação do motorista
  Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
  preukaz o kvalifikacii vodiča
  kartica o usposobljenosti voznika
  kuljettajan ammattipätevyyskortti
  yrkeskompetensbevis för förare»;
    c)  per  quanto  riguarda  la   facciata   2   della   carta   di
qualificazione del conducente:
      1) alla lettera a) le parole «o sottocategorie» sono soppresse;
      2) il punto 10 e'  sostituito  dal  seguente:  «10.  il  codice
armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della  direttiva
2006/126/CE;»;
    d) il titolo della raffigurazione  «CERTIFICATO  DI  ABILITAZIONE
PROFESSIONALE» e' sostituito  da:  «MODELLO  DELL'UNIONE  EUROPEA  DI
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
    e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 «codice comunitario»
e' sostituito da «codice dell'Unione». 
                               Art. 9

           Rete dell'Unione europea delle patenti di guida

  1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285 e' inserito il seguente:
    «Art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di  guida).
- 1. Lo scambio di  informazioni  con  gli  altri  Stati  dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio,  alla
conversione, ai duplicati, ai rinnovi di  validita'  e  alle  revoche
delle patenti avviene mediante  la  rete  dell'Unione  europea  delle
patenti di guida, di seguito "rete".
    2. La rete  puo'  essere  utilizzata  anche  per  lo  scambio  di
informazioni per finalita' di controllo previste  dalla  legislazione
dell'Unione.
    3. L'accesso alla rete e' protetto. Lo  scambio  di  informazioni
sulla rete dell'Unione europea si  conforma  alle  norme  vigenti  in
materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla  stessa  e'
consentita esclusivamente alle autorita' competenti responsabili  per
il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di  guida  e
delle qualificazioni dei conducenti professionali.».
                               Art. 10

                      Disposizioni transitorie

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  aggiorna
le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi  di
qualificazione iniziale e di formazione periodica, per  il  controllo
delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la  gestione  delle
lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di  fine  corso,
per la connessione con la rete dell'Unione europea delle  patenti  di
guida e delle qualificazioni dei conducenti.
                               Art. 11

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e   le   amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  e'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 10 giugno 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei

                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione

                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico

                                  Catalfo,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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