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giovedì 11 giugno 2020

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU n.146 del 10-6-2020) Vigente al: 11-6-2020

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza energetica. (20G00066)
(GU n.146 del 10-6-2020)
  Vigente al: 11-6-2020 
Capo I
Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare l'articolo 23;
  Vista la direttiva (UE)  2018/844  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza energetica;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, recante regolamento recante definizione dei criteri  generali  in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la  climatizzazione  invernale  ed  estiva
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
  Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  recante  disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla  prestazione
energetica  nell'edilizia  per   la   definizione   delle   procedure
d'infrazione  avviate  dalla  Commissione  europea,   nonche'   altre
disposizioni  in  materia  di  coesione  sociale,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  Testo   Unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 12 marzo 2020;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2020;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   della   giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                   Finalita' e modifiche al titolo
               del decreto legislativo n. 192 del 2005

  1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e  promuove
il miglioramento della prestazione energetica degli edifici,  tenendo
conto delle condizioni locali e  climatiche  esterne,  nonche'  delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi delle  azioni  previste,  ottimizzando  il
rapporto tra oneri e benefici per la collettivita'.
  2. Il titolo del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  e'
sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva  (UE)  2018/844,
che modifica la direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione  energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
della   direttiva   2010/31/UE,    sulla    prestazione    energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE  relativa  al  rendimento
energetico nell'edilizia».
                               Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
                              Finalita'

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo le  parole  «migliorare  le  prestazioni
energetiche degli edifici» sono inserite le seguenti: «anche  tramite
l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi,
nonche' edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione  ed  elementi
edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti»;
    b) alla lettera b-bis), dopo le  parole  «determinare  i  criteri
generali»  sono  inserite  le  seguenti:  «per   il   calcolo   della
prestazione energetica,»;
    c) alla  lettera  b-ter),  le  parole  «effettuare  le  ispezioni
periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva»
sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di  esercizio,
conduzione,  controllo,  ispezione  e  manutenzione  degli   impianti
termici  per  la  climatizzazione  invernale  ed  estiva  e  per   la
preparazione dell'acqua calda sanitaria»;
    d) alla lettera f), dopo la parola «ambientale» sono inserite  le
seguenti:  «nel  settore  degli  edifici,  definendo   le   strategie
nazionali  di  lungo  termine  per  la  ristrutturazione  del   parco
immobiliare nazionale»;
    e) alla lettera h-ter), dopo la parola «promuovere» sono inserite
le seguenti: «l'efficienza energetica e»;
    f) dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti lettere:
      «h-quater)  perseguire  la  conoscenza  dettagliata  del  parco
immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica  e  dei  suoi
consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed  il
collegamento  tra  le  banche  dati,  mettendo  tali  informazioni  a
disposizione  dei  cittadini,  delle   imprese   e   della   pubblica
amministrazione  anche  al   fine   di   sviluppare   strumenti   che
incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;
      h-quinquies) promuovere la diffusione delle  infrastrutture  di
ricarica  dei  veicoli  elettrici  e   definire   gli   obblighi   di
integrazione di tali sistemi negli edifici.».
                               Art. 3

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
                             Definizioni

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
      «g) "generatore di calore": la parte di un impianto termico che
genera calore utile avvalendosi di uno o piu' dei seguenti processi:
        1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
        2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti  di
un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
        3)  la  cattura   di   calore   dall'aria   ambiente,   dalla
ventilazione dell'aria esausta,  dall'acqua  o  da  fonti  di  calore
sotterranee attraverso una pompa di calore;
        4) la trasformazione  dell'irraggiamento  solare  in  energia
termica con impianti solari termici;»;
    b) la lettera l-vicies sexies) e' sostituita dalla seguente:
      «l-vicies   sexies)   "sistema   tecnico    per    l'edilizia":
apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unita' immobiliare per
il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la
produzione  di  acqua  calda  sanitaria,  l'illuminazione  integrata,
l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o  una
combinazione degli stessi, compresi i sistemi che  sfruttano  energie
da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico  puo'  essere  suddiviso  in
piu' sottosistemi;»;
    c)  la  lettera  l-tricies)   e'   sostituita   dalla   seguente:
«l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso  destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,  con
o senza produzione di acqua calda sanitaria, o  destinato  alla  sola
produzione di acqua calda sanitaria,  indipendentemente  dal  vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di  produzione,
distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonche' gli organi
di regolazione e controllo, eventualmente combinato con  impianti  di
ventilazione.  Non  sono  considerati  impianti  termici  i   sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda  sanitaria  al
servizio  di  singole  unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  ed
assimilate;»;
    d) dopo la lettera l-tricies), sono aggiunte le seguenti:
      «l-tricies semel) "contratto  di  rendimento  energetico  o  di
prestazione energetica (EPC)": contratto di cui all'articolo 2, comma
2, lettera n), del decreto legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  e
successive modificazioni;
      l-tricies bis) "microsistema isolato": il microsistema  isolato
quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva  2009/72/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
      l-tricies   ter)   "sistema   di   automazione   e    controllo
dell'edificio (BACS)":  sistema  comprendente  tutti  i  prodotti,  i
software e i servizi  tecnici  che  contribuiscono  al  funzionamento
sicuro, economico ed efficiente sotto  il  profilo  dell'energia  dei
sistemi  tecnici  per  l'edilizia  tramite  controlli  automatici   e
facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
      l-tricies  quater)  "sistema  o  impianto  di   climatizzazione
invernale" o  "impianto  di  riscaldamento":  complesso  di  tutti  i
componenti  necessari  a  un  sistema   di   trattamento   dell'aria,
attraverso il quale la  temperatura  e'  controllata  o  puo'  essere
aumentata;
      l-tricies quinquies) "sistemi alternativi ad alta  efficienza":
sistemi tecnici per l'edilizia ad alta  efficienza  tra  i  quali,  a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi  di  produzione  di
energia rinnovabile, la  cogenerazione,  il  teleriscaldamento  e  il
teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i  sistemi
di monitoraggio e controllo  attivo  dei  consumi,  nonche'  il  free
cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.».
                               Art. 4

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
                        Ambito di intervento

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2-ter, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
      «b-bis) l'integrazione negli edifici di  impianti  tecnici  per
l'edilizia  e  di  infrastrutture  per  la   ricarica   dei   veicoli
elettrici;»;
    b) al comma 2-ter, lettera c), dopo la parola «definizione»  sono
inserite le seguenti: «di una  strategia  di  lungo  termine  per  la
ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e»;
    c) al comma 2-ter, lettera l), dopo la parola  «promozione»  sono
inserite le seguenti: «dell'efficienza energetica e»;
    d) al comma 2-ter, lettera m), dopo  le  parole  «della  politica
energetica del settore» sono inserite le seguenti: «e  all'incremento
del  tasso  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  tramite
maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese  e
alla pubblica amministrazione»;
    e) al comma 3, lettera a), dopo le parole «al comma  3-bis»  sono
inserite le seguenti: «e al comma 3-bis.1»;
    f) al comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: c-bis)
gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
    g) al comma 3, la lettera e) e' sostituita  dalla  seguente:  «e)
gli edifici che risultano non compresi  nelle  categorie  di  edifici
classificati sulla base della destinazione d'uso di cui  all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
quali box,  cantine,  autorimesse,  parcheggi  multipiano,  depositi,
strutture stagionali a protezione degli  impianti  sportivi,  il  cui
utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di  sistemi
tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto  previsto
in materia di  integrazione  delle  infrastrutture  di  ricarica  dei
veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di
cui all'articolo 4, comma 1;»;
    h) al comma 3-bis, lettera b), dopo la parola «l'esercizio,» sono
inserite le seguenti: «la conduzione, il controllo,» e dopo le parole
«degli  impianti  tecnici,  di  cui»  sono  inserite   le   seguenti:
«all'articolo 4, comma 1-ter e».
                               Art. 5

Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n.  192  del
  2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dopo l'articolo  3
e' inserito il seguente:
    «Articolo 3-bis (Strategia di ristrutturazione a lungo  termine).
- 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito  il
parere della Conferenza unificata, e' adottata, entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, la  strategia  di
lungo termine per sostenere la ristrutturazione del  parco  nazionale
di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati,
al fine di ottenere un parco immobiliare  decarbonizzato  e  ad  alta
efficienza energetica entro il 2050, facilitando  la  trasformazione,
efficace in termini di costi, degli edifici esistenti  in  edifici  a
energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo  termine
e' recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima  e
comprende:
      a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se
del caso, su  campionamenti  statistici  e  sulla  quota  di  edifici
ristrutturati prevista nel 2020;
      b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione  efficace
in termini di  costi  in  base  al  tipo  di  edificio  e  alla  zona
climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti piu'  opportuni,
nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione  di  interventi
di riqualificazione energetica,  anche  valutando  l'introduzione  di
obblighi di ristrutturazione, e promuovendo  l'utilizzo  di  tecniche
che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e  la  riduzione
del tempo dei lavori di cantiere;
      c) una rassegna delle  politiche  e  delle  azioni  in  vigore,
nonche' delle modifiche rivolte a migliorarne l'efficacia, rivolte:
        1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati
dalle prestazioni peggiori;
        2) ad alleviare la poverta' energetica;
        3) a rimuovere le barriere alla diffusione  degli  interventi
di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra  i
soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;
        4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui
agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica  degli
edifici non corrispondono adeguati benefici economici,  energetici  e
ambientali;
        5) a promuovere  le  tecnologie  intelligenti,  ivi  comprese
quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici;
        6) a promuovere le competenze e  la  formazione  nei  settori
edile e dell'efficienza energetica;
      d) la proposta di politiche e azioni, anche di  lungo  termine,
volte a stimolare  le  ristrutturazioni  importanti  ed  efficaci  in
termini di costi,  valutando  la  promozione  delle  ristrutturazioni
importanti ottenibili per  fasi  successive,  ad  esempio  attraverso
l'introduzione  di  un  sistema  facoltativo   di   «passaporto»   di
ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze  dello
studio della Commissione europea di  cui  all'articolo  19-bis  della
direttiva  2010/31/UE  e  individuando  le  modalita'  per  garantire
risorse  finanziarie  adeguate  anche   attraverso   meccanismi   che
consentano l'utilizzo  di  agevolazioni  fiscali  anche  qualora  gli
interventi siano integralmente realizzati e finanziati da societa' di
servizi energetici o altri soggetti finanziatori;
      e) la proposta di politiche e azioni, anche di  lungo  termine,
rivolte ad accelerare la riqualificazione  energetica  di  tutti  gli
edifici pubblici;
      f)   l'integrazione   degli   interventi   di   efficientamento
energetico degli edifici con gli  interventi  per  la  riduzione  del
rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la  sicurezza,  i
costi di investimento e la durata degli edifici, tramite la  proposta
di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui  all'articolo
4, comma 1, numero 3-quinquies), ai fini dell'accesso agli incentivi;
      g)  una  stima  affidabile  del  risparmio  energetico  atteso,
nonche' dei benefici in senso lato come, a titolo  esemplificativo  e
non esaustivo, quelli connessi alla salute,  alla  sicurezza  e  alla
qualita' dell'aria.
    2. La strategia di cui  al  comma  1  prevede  la  fissazione  di
obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e  il  2050,  ivi
incluso il raggiungimento di un  tasso  annuale  di  ristrutturazione
degli  edifici,  al  fine   del   miglioramento   della   prestazione
energetica, pari almeno  al  3%,  la  definizione  di  indicatori  di
progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento  di
tali obiettivi  contribuisce  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per  l'energia  e
il clima.
    3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 e'  sottoposto,  dopo
la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati  di  tale
consultazione  sono  inclusi,  in  forma  sintetica,  nella  versione
definitiva  della  strategia  stessa.  Durante   l'attuazione   della
strategia sono svolte periodicamente,  e  in  modo  inclusivo,  delle
consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.
    4.   Nei   successivi   aggiornamenti    della    strategia    di
ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato  per
l'energia e il clima, nonche' nelle  relazioni  nazionali  intermedie
integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i  dettagli  relativi
all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le
azioni in essa previste, i costi sostenuti e i risultati ottenuti.».
                               Art. 6

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
  Adozione di criteri generali,  di  una  metodologia  di  calcolo  e
  requisiti della prestazione energetica

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) alla lettera a),  le  parole  «ai  paragrafi  1  e  2»  sono
soppresse; le parole «dell'allegato» sono sostituite dalle  seguenti:
«all'allegato»; le parole «del Parlamento europeo e del Consiglio del
19  maggio  2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  successive
modificazioni»; dopo le parole «criteri generali»  sono  inserite  le
seguenti: «, oltre a quelli gia' esplicitati  nel  suddetto  allegato
I»;
      2) alla lettera b), dopo il numero 3, sono aggiunti i seguenti:
        «3-bis) in fase di  progettazione  per  la  realizzazione  di
nuovi edifici o per  la  ristrutturazione  importante  degli  edifici
esistenti, si tiene conto  della  fattibilita'  tecnica,  funzionale,
ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad  alta  efficienza,
se disponibili;
        3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in  occasione
della sostituzione del generatore  di  calore,  ove  tecnicamente  ed
economicamente fattibile, sono dotati  di  dispositivi  autoregolanti
che controllino separatamente la temperatura  in  ogni  vano  o,  ove
giustificabile, in una  determinata  zona  riscaldata  o  raffrescata
dell'unita' immobiliare;
        3-quater) nel caso di  nuova  installazione,  sostituzione  o
miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti  minimi
comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la  corretta
installazione e  il  corretto  dimensionamento  e  prevedono  inoltre
adeguati  sistemi   di   regolazione   e   controllo,   eventualmente
differenziandoli per i casi  di  installazione  in  edifici  nuovi  o
esistenti;
        3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici  sottoposti  a
ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i  parametri  del
benessere termo-igrometrico degli ambienti interni,  della  sicurezza
in caso di incendi e dei rischi connessi all'attivita' sismica;
        3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro
il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati  di  impianti
termici con potenza nominale superiore  a  290  kW,  sono  dotati  di
sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14,  paragrafo
4, e all'articolo 15, paragrafo  4,  della  direttiva  2010/31/UE,  e
successive modificazioni;»;
    b) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
      «1-bis. Negli  edifici  di  nuova  costruzione,  negli  edifici
sottoposti  a  ristrutturazione  importante  e  negli   edifici   non
residenziali dotati di piu' di venti posti  auto  sono  rispettati  i
seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei
veicoli elettrici:
        a) negli edifici non  residenziali  di  nuova  costruzione  e
negli  edifici  non  residenziali   sottoposti   a   ristrutturazioni
importanti, dotati di piu' di dieci posti auto, sono installati:
          1) almeno  un  punto  di  ricarica  ai  sensi  del  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della  direttiva
2014/94/UE;
          2) infrastrutture di canalizzazione, vale a  dire  condotti
per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine  di
consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti
di ricarica per veicoli elettrici;
        b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:
          1) il parcheggio sia situato all'interno  dell'edificio  e,
nel   caso   di   ristrutturazioni   importanti,   le    misure    di
ristrutturazione  riguardino  il  parcheggio  o   le   infrastrutture
elettriche dell'edificio; o
          2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso  di
ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino
il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
        c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici  non  residenziali
dotati di piu' di venti posti auto, e' installato almeno un punto  di
ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016,  n.  257,
di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
        d) negli edifici residenziali di nuova  costruzione  e  negli
edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati
di piu' di dieci posti auto, sono installate,  in  ogni  posto  auto,
infrastrutture di canalizzazione,  vale  a  dire  condotti  per  cavi
elettrici, al fine di consentire anche  in  una  fase  successiva  di
installare punti di ricarica  per  veicoli  elettrici  ai  sensi  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  di  recepimento  della
direttiva 2014/94/UE;
        e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:
          1) il parcheggio e' situato  all'interno  dell'edificio  e,
nel   caso   di   ristrutturazioni   importanti,   le    misure    di
ristrutturazione  comprendono  il  parcheggio  o  le   infrastrutture
elettriche dell'edificio; o
          2) il parcheggio e' adiacente all'edificio e, nel  caso  di
ristrutturazioni   importanti,   le   misure   di    ristrutturazione
comprendono  il  parcheggio  o  le  infrastrutture   elettriche   del
parcheggio;
        f) le disposizioni di cui alle lettere da  a)  a  e)  non  si
applicano nel caso in cui:
          1) l'obbligo insista su edifici di proprieta' di piccole  e
medie  imprese,  quali  definite  al  titolo  I  dell'allegato  della
raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione  europea,  e  da  esse
occupati;
          2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state
presentate domande di permesso  a  costruire  o  domande  equivalenti
entro il 10 marzo 2021;
          3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino
su microsistemi isolati e cio' comporti problemi sostanziali  per  il
funzionamento  del  sistema  locale  di  energia  e  comprometta   la
stabilita' della rete locale;
          4)  il  costo  delle  installazioni  di   ricarica   e   di
canalizzazione superi il 7% del costo totale  della  ristrutturazione
importante dell'edificio;
          5)  l'obbligo  insista  su  edifici   pubblici   che   gia'
rispettino requisiti comparabili conformemente alle  disposizioni  di
cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  di  recepimento
della direttiva 2014/94/UE.
  1-ter. I decreti  di  cui  al  comma  1  definiscono  le  modalita'
attuative  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1-bis,   nonche'   le
caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture
di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra  costi  e  benefici
per il destinatario dell'obbligo e inoltre definiscono:
    a) le modalita' con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di
ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili
al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo  da  parte
della collettivita', anche sfruttando la Piattaforma unica  nazionale
(PUN) di cui all'articolo 8, comma  5,  del  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n. 257;
    b) misure volte a favorire la semplificazione  dell'installazione
di punti di ricarica negli edifici residenziali  e  non  residenziali
nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli  normativi,
anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione;
    c) misure per la promozione della mobilita' dolce e  verde  e  la
pianificazione urbana.
  1-quater. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  acquisita  l'intesa
della   Conferenza   unificata,   sono   aggiornati,   in   relazione
all'articolo   17   della   direttiva   2010/31/UE,   e    successive
modificazioni,   i   requisiti   professionali   e   i   criteri   di
accreditamento per  assicurare  la  qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare  l'attestazione  della
prestazione energetica degli edifici.
  1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  acquisita  l'intesa
della Conferenza  unificata,  sono  armonizzate  nonche'  aggiornate,
anche ai sensi di quanto  previsto  dagli  articoli  14  e  15  della
direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della direttiva
(UE) 2018/844, le  modalita'  di  esercizio,  conduzione,  controllo,
manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti  termici  degli
edifici, nonche' le disposizioni in materia  di  requisiti,  soggetti
responsabili  e  criteri  di   accreditamento   per   assicurare   la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli  organismi  cui
affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto  di
cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:
    1) le disposizioni introdotte tengono conto della  necessita'  di
ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettivita';
    2) le disposizioni introdotte tengono conto della  necessita'  di
semplificare l'attivita'  di  ispezione  degli  impianti  termici  di
piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia  di  potenza,
comunque non superiore a 70 kW,  al  di  sotto  della  quale  non  e'
prevista attivita' ispettiva ai fini  del  controllo  dell'efficienza
energetica,  la  soglia  di  potenza  al  di  sotto  della  quale  e'
sufficiente l'accertamento del rapporto di  controllo  di  efficienza
energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile,  nonche'  la
soglia di potenza al di sopra della quale e' obbligatoria l'ispezione
periodica delle parti accessibili dell'impianto;
    3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in
base  alla   tipologia   di   vettore   energetico   utilizzato   per
l'alimentazione dell'impianto termico, fornendo indicazioni  puntuali
per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa;
    4) sono individuati i casi in  cui,  in  sede  di  ispezione,  e'
obbligatorio   consentire   l'accesso   all'impianto   termico    per
controllarne  le  caratteristiche  e   le   condizioni   di   normale
funzionamento,  anche  attraverso  i  residui  del   prodotto   della
combustione;
    5)  sono  definite  le   modalita'   per   l'integrazione   delle
informazioni sul controllo, sulla manutenzione,  sull'accertamento  e
sull'ispezione  degli  impianti  termici  degli  edifici  con  quelle
presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d).»;
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Al fine di adeguare la metodologia di  calcolo  di  cui  al
comma 1, lettera a), alle  norme  tecniche  di  cui  all'allegato  I,
paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, e successive  modificazioni,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo
economico sostenibile  (ENEA),  in  collaborazione  con  il  Comitato
Termotecnico italiano (CTI),  predispone  e  sottopone  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  uno   studio   che   evidenzi   l'impatto
energetico,  economico  e  amministrativo  conseguente  al   suddetto
adeguamento.».
                               Art. 7

Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005.
  Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato

  1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
192, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti  a
migliorare    l'efficienza    energetica    in    occasione     della
ristrutturazione  degli  edifici,  sono   commisurati   ai   risparmi
energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti  di  incentivazione
favoriscono inoltre la sinergia tra  i  fondi  nazionali  e  i  fondi
strutturali  europei.  Il  monitoraggio   dei   risparmi   energetici
perseguiti o conseguiti, e' effettuato dalla medesima  autorita'  che
concede  l'incentivo,  tenendo  conto  di  almeno  uno  dei  seguenti
criteri:
        1)  la  prestazione  energetica  dell'apparecchiatura  o  del
materiale utilizzato per la ristrutturazione;
        2) i valori standard per il calcolo dei  risparmi  energetici
negli edifici;
        3) il confronto degli  attestati  di  prestazione  energetica
rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
        4) una diagnosi energetica;
        5) un altro metodo pertinente,  trasparente  e  proporzionato
che indichi il miglioramento della prestazione energetica.
      1-ter. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  acquisita  l'intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  i
requisiti degli  operatori  che  provvedono  all'installazione  degli
elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo  conto
della necessita' di garantire l'adeguata competenza  degli  operatori
che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi
tecnici per  l'edilizia,  considerando  tra  l'altro  il  livello  di
formazione   professionale,   conseguito   anche   attraverso   corsi
specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi  di  cui  al
comma 1 sono concessi a  condizione  che  i  predetti  sistemi  siano
installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.»;
    b) al comma 3, le parole: «, sulla base del modello  contrattuale
previsto all'articolo 7, comma 12, del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in  materia
di incentivazione  della  produzione  di  energia  termica  da  fonti
rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole
dimensioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013» sono soppresse;
    c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
      «4-bis.  Al  fine   di   sostenere   la   mobilitazione   degli
investimenti  per  la  riqualificazione   energetica   necessaria   a
conseguire gli obiettivi indicativi  di  cui  all'articolo  3-bis,  e
sfruttando le potenzialita' del Portale Nazionale di cui all'articolo
4-quater,  l'ENEA  e  il  Gestore  Servizi  Energetici  S.p.a.  (GSE)
predispongono  congiuntamente,  e  trasmettono  al  Ministero   dello
sviluppo economico e alla Conferenza  Unificata,  ognuno  avvalendosi
delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate
a:
        1) aggregare i progetti,  anche  mediante  la  promozione  di
piattaforme, gruppi di investimento e consorzi  di  piccole  e  medie
imprese, per  consentire  l'accesso  degli  investitori,  nonche'  lo
sviluppo di soluzioni standard  differenziate  in  base  al  tipo  di
potenziali clienti;
        2) ridurre il rischio percepito  dagli  investitori  privati,
nelle operazioni di  finanziamento  degli  interventi  di  efficienza
energetica negli edifici;
        3) ottimizzare, in collaborazione con  i  Comuni,  l'utilizzo
degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza
energetica negli edifici, con l'obiettivo di  stimolare  investimenti
privati supplementari o superare le inefficienze del mercato;
        4)   orientare   gli   investimenti    privati    verso    la
riqualificazione energetica del  parco  immobiliare  pubblico,  anche
attraverso lo sviluppo  del  mercato  dei  servizi  energetici  e  la
diffusione dell'adozione di contratti EPC;
        5) fornire, in  collaborazione  con  i  Comuni,  strumenti  e
servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici
a supporto dei consumatori, denominati "one-stop-shop", in materia di
ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per  l'efficienza
energetica negli edifici.».
                               Art. 8

Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto  legislativo  n.  192
  del 2005. Portale  Nazionale  sulla  prestazione  energetica  degli
  edifici

  1. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e' inserito il seguente:
    «Articolo   4-quater   (Portale   Nazionale   sulla   prestazione
energetica degli edifici). - 1. E' istituito, presso ENEA, il Portale
Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di
fornire ai cittadini, alle imprese e  alla  pubblica  amministrazione
informazioni  sulla  prestazione  energetica  degli  edifici,   sulle
migliori pratiche per le  riqualificazioni  energetiche  efficaci  in
termini  di  costi,  sugli  strumenti  di  promozione  esistenti  per
migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi  compresa  la
sostituzione delle caldaie a  combustibile  fossile  con  alternative
piu' sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.
    2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,  secondo
le modalita' previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA  istituisce
uno  sportello  unico  finalizzato  a  fornire  assistenza  ed   ogni
informazione utile:
      a) ai cittadini e alle imprese  relativamente:  alla  mappatura
energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore,
alla valutazione del potenziale di efficientamento e  alla  selezione
delle  priorita'   di   intervento,   ivi   compresi   i   piani   di
riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli  strumenti
di  promozione  piu'  adeguati  allo  scopo,  alla  formazione  delle
competenze professionali;
      b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla  mappatura
energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore,
alla valutazione del potenziale di efficientamento e  alla  selezione
delle  priorita'   di   intervento,   ivi   compresi   i   piani   di
riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli  strumenti
di promozione piu' adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo  dei
contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.
      3. Le attivita' di cui  al  comma  1  sono  fornite  a  seguito
dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte  del  Portale,  delle
informazioni di cui al comma 4 relative alla  consistenza  del  parco
immobiliare nazionale, alla sua  prestazione  energetica  e  ai  suoi
consumi  energetici,  nonche'  agli  interventi  gia'   eseguiti   di
riqualificazione energetica degli edifici.
      4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro
per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  sentita  la
Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto,  le  modalita'
di funzionamento del portale di cui al comma 1,  sia  in  termini  di
erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre
alle  opportune  forme  di   collaborazione   e   raccordo   tra   le
amministrazioni interessate, per  le  quali  risulti  prioritario  il
ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove  esistenti,
che  alimentino  il  portale   nazionale   mediante   meccanismi   di
interoperabilita' tra i sistemi, per assicurare un celere e  compiuto
afflusso per via telematica dei dati presenti:
        a) nel catasto degli attestati di prestazione  energetica  di
cui  all'articolo  6,  comma  12,  lettera  d),   ivi   comprese   le
informazioni sugli impianti termici;
        b) nella banca dati di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalita' di gestione dei flussi
informativi alla banca  dati  istituita  presso  il  Gestore  Servizi
Energetici  GSE  S.p.a.   relativa   agli   incentivi   nei   settori
dell'efficienza energetica e della produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili";
        c) nel database "Progetto  Patrimonio  della  PA",  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
        d)  nel  Sistema  informativo  sulle  operazioni  degli  enti
pubblici (SIOPE), relativi alle sole  informazioni  di  spesa  per  i
consumi energetici, di cui all'articolo 28 della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6  a  11,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196;
        e) nel Sistema informatico integrato di cui al  decreto-legge
8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
agosto 2010, n. 129, e relativi alle  utenze  intestate  agli  utenti
privati e  alle  Pubbliche  amministrazioni,  previa  stipula  di  un
protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico  S.p.A.,  sentiti
l'Autorita' di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante
per la protezione dei dati personali.
    5. Il portale di cui al comma  1  e'  alimentato  da  ogni  altra
informazione relativa alla  consistenza  del  parco  immobiliare,  ai
consumi energetici e agli interventi di  riqualificazione  energetica
degli   edifici   pubblici,   gia'   in   possesso   della   pubblica
amministrazione, nonche' dai dati relativi all'adozione di  contratti
EPC per  gli  edifici  della  pubblica  amministrazione  stessa,  ove
disponibili, dei quali tiene apposito registro.
    6. Il portale  di  cui  al  comma  1  fornisce  supporto  e  ogni
informazione  utile  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad  assicurare
il monitoraggio  del  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali  in
materia  di  efficienza  energetica  e  integrazione  delle   energie
rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie  e  dei
programmi di promozione in materia  di  efficienza  energetica  negli
edifici, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 10, comma 2.
    7.  Il  portale  di  cui  al  comma  1  fornisce,  per  finalita'
statistiche e di studio, anche in  forma  aggregata  e  nel  rispetto
della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i  dati
e le elaborazioni realizzate secondo le  modalita'  definite  con  il
decreto di cui al  comma  4.  Inoltre,  rende  disponibili  anche  ai
singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo  di
cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.».
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite  di
un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante
riduzione del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.  234.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 9

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
  Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Nei  contratti  di
compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili  a
titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione  di  edifici  o  di
singole unita'  immobiliari  soggetti  a  registrazione  e'  inserita
apposita  clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
dichiarano di aver ricevuto  le  informazioni  e  la  documentazione,
comprensiva  dell'attestato,  in  ordine  alla   attestazione   della
prestazione  energetica  degli  edifici;  copia   dell'attestato   di
prestazione energetica deve essere altresi'  allegata  al  contratto,
tranne che nei casi di locazione di singole  unita'  immobiliari.  In
caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti  sono
soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e'
da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di  locazione  di  singole
unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede  i  tre
anni, essa  e'  ridotta  alla  meta'.  Il  pagamento  della  sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo  di  presentare  alla
regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o  la  copia
dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L'Agenzia delle entrate, sulla base di  apposite  intese  nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle
informazioni disponibili acquisite con la registrazione  nel  sistema
informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle  rilevanti
ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24  novembre
1981, n. 689, e le trasmette,  in  via  telematica,  alla  regione  o
provincia autonoma competente per l'accertamento e  la  contestazione
della violazione.»;
    b) al comma 5, dopo le parole «previste dai regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»,  sono
inserite le seguenti:  «e  dalle  disposizioni  del  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 1-quater»;
    c) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
      «10-bis.  Quando  un  sistema   tecnico   per   l'edilizia   e'
installato, sostituito o migliorato,  e'  analizzata  la  prestazione
energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero
sistema modificato. I  risultati  sono  documentati  e  trasmessi  al
proprietario dell'edificio,  in  modo  che  rimangano  disponibili  e
possano essere utilizzati per la verifica di conformita' ai requisiti
minimi di cui al presente decreto e per il rilascio  degli  attestati
di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto  previsto
al  comma  5,  e'  rilasciato  un  nuovo  attestato  di   prestazione
energetica.»;
    d) al comma 12, lettera b), dopo il  numero  8)  e'  inserito  il
seguente: «8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo
verbale  sottoscritto  dal  proprietario  dell'immobile  o   un   suo
delegato;»;
    e) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
      «12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d),
consente la raccolta dei dati relativi al consumo  di  energia  degli
edifici pubblici e privati, misurato o  calcolato,  per  i  quali  e'
stato  rilasciato  un  attestato   di   prestazione   energetica   in
conformita' del presente articolo.».
                               Art. 10

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
  Esercizio  e   manutenzione   degli   impianti   termici   per   la
  climatizzazione invernale e estiva

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla rubrica, dopo la  parola  «Esercizio»  sono  inserite  le
seguenti: «, conduzione, controllo,  ispezione»,  e  dopo  la  parola
«estiva»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  e  per  la  preparazione
dell'acqua calda sanitaria»;
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
      «2-bis.  Ai   fini   dell'esercizio,   conduzione,   controllo,
manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti  termici  degli
edifici, nonche' in materia di requisiti professionali e  di  criteri
di accreditamento per assicurare la qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti  di  ispezione
degli  impianti  stessi,  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies.».
                               Art. 11

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
             Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «concessione  edilizia»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «acquisizione   del    titolo
abilitativo»; il quarto periodo e' abrogato;
    b) al comma 1-bis, dopo le parole «nell'ambito della relazione di
cui al  comma  1  e'  prevista  una  valutazione»  sono  inserite  le
seguenti: «, da effettuarsi in fase di progettazione,».
                               Art. 12

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
             Funzioni delle regioni e degli enti locali

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole «dai  decreti  di  cui  all'articolo  4,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente decreto e  dai
relativi decreti attuativi»;
    b) al comma 3:
      1) all'alinea, le parole «di climatizzazione»  sono  sostituite
dalla seguente: «termici»;
      2) alla lettera c), le parole «di  cui  all'articolo  4,  comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6,  comma
12,  come  modificato  secondo  le  modalita'  individuate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1-quinquies, n. 5)»;
    c) al comma 3-bis:
      1) alla lettera c), le parole «certificazione energetica»  sono
sostituite dalle seguenti: «attestazione della prestazione energetica
degli edifici»;
      2) alla lettera f), le parole «, o in occasione delle attivita'
ispettive di cui all'allegato L, comma 16» sono soppresse;
    d) al comma 5-quinquies:
      1) all'alinea, dopo  le  parole  «dai  regolamenti  di  cui  ai
decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,  e  16
aprile 2013, n. 75,» sono inserite le seguenti: «e dai decreti di cui
all'articolo 4,»;
      2) alla lettera b), dopo le parole «e degli  attestati  emessi»
sono  inserite  le  seguenti:  «mediante  attivita'  di  accertamento
documentale e ispezione in sito, tenendo conto  dei  criteri  di  cui
all'allegato   II   della   direttiva   2010/31/UE    e    successive
modificazioni;»
      3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
        «b-bis)  avviare  programmi  di  verifica  del  rispetto  dei
requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo  4,  comma
1, e del rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma
1-bis, i  cui  risultati  sono  comunicati,  a  fini  statistici,  al
Ministero dello sviluppo economico.».
                               Art. 13

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.  192  del  2005.
  Monitoraggio, analisi, valutazione e  adeguamento  della  normativa
  energetica nazionale e regionale

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico promuove forme di monitoraggio  in  collaborazione
con le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  per
quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di  accordi  con
enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati,  nonche'  del
portale di cui all'articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di
attuazione del presente decreto, valutando i risultati  conseguiti  e
proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.».
                               Art. 14

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n.  192  del  2005.
                       Clausola di cedevolezza

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
comma 1, dopo le  parole  «direttiva  2010/31/UE»  sono  inserite  le
seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE,».
Capo II
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192

                               Art. 15

                      Modifiche all'allegato A

  1. All'allegato A, punto 47,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, dopo la lettera d) e' inserita la  seguente:  «e)  sono
ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche  i  sistemi  di
ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;».
Capo III
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

                               Art. 16

                    Regolamenti edilizi comunali

  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto i comuni adeguano il regolamento di cui all'articolo
4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini
del   conseguimento   del   titolo    abilitativo    edilizio,    sia
obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad  uso  residenziale
che ad uso diverso da quello residenziale,  di  nuova  costruzione  o
sottoposti a interventi di  ristrutturazione  importante  di  cui  al
decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  15  luglio  2015,  e
successive  modificazioni,  che  siano  rispettati   i   criteri   di
integrazione delle tecnologie per la ricarica dei  veicoli  elettrici
negli edifici, di  cui  all'articolo  4,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato  dall'articolo  6  del
presente decreto.
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  1,  le  regioni
applicano, in relazione ai titoli  abilitativi  edilizi  difformi  da
quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di  annullamento  stabiliti
nelle rispettive leggi regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,
provvedono ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  agli
immobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche.
  4. All'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, i  commi  1-ter,  1-quater  e  1-quinquies  sono
abrogati.
Capo IV
Abrogazioni e disposizioni finali

                               Art. 17

                             Abrogazioni

  1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19  agosto
2005 n. 192, di seguito indicate:
    a) articolo 3, commi 1 e 2;
    b) articolo 4-ter, comma 2;
    c) articolo 6, comma 6-bis;
    d) articolo 10, comma 3;
    e) articolo 11;
    f) articolo 13, comma 3.
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  i
commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
  3. L'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' abrogato.
  4. Alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e' abrogato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile
2013, n. 74.
                               Art. 18

              Disposizioni finali ed entrata in vigore

  1. Nei successivi aggiornamenti del decreto ministeriale  2  aprile
1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densita' edilizia,  di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei  nuovi  strumenti
urbanistici  o  della  revisione  di  quelli  esistenti,   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», si  tiene  conto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
192, e della necessita' di promuovere l'efficienza  energetica  e  il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
  2. All'attuazione del presente decreto, fatte  salve  le  coperture
finanziare espressamente previste per l'attuazione  dell'articolo  8,
si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 10 giugno 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei

                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico

                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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