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giovedì 11 giugno 2020

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 49 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. (20G00067) (GU n.146 del 10-6-2020) Vigente al: 25-6-2020



DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 49

Attuazione della direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio,  del  10
ottobre 2017, sui meccanismi di  risoluzione  delle  controversie  in
materia fiscale nell'Unione europea. (20G00067)
(GU n.146 del 10-6-2020)
  Vigente al: 25-6-2020 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del  2018  e,
in particolare, l'articolo 8;
  Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del  Consiglio,  del  10  ottobre
2017, sui meccanismi di risoluzione  delle  controversie  in  materia
fiscale nell'Unione europea;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  che  abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati);
  Vista la  Convenzione  90/436/CEE  del  23  luglio  1990,  relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo  e,  in  particolare,
dell'ordinamento e delle attribuzioni del Ministero  dell'economia  e
delle finanze;
  Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Visto il codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28
ottobre 1940, n. 1443;
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398;
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  recante
ordinamento degli organi  speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed
organizzazione degli uffici di  collaborazione  in  attuazione  della
delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30  dicembre
1991, n. 413;
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
disposizioni sul processo tributario in attuazione  della  delega  al
Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre  1991,  n.
413;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante  approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito;
  Visto il decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  recante
disposizioni  in  materia  di  accertamento   con   adesione   e   di
conciliazione giudiziale;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in  materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera  q),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  recante
disposizioni generali in materia di sanzioni  amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,  comma  133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  recante  nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e  sul  valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2020;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                  Oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le norme relative alle  procedure
amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra
l'Autorita' competente italiana e le Autorita' competenti degli altri
Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione  e
dall'applicazione degli Accordi e  delle  Convenzioni  internazionali
per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui
l'Italia e' parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990,
relativa  all'eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in  caso   di
rettifica degli utili  di  imprese  associate.  Il  presente  decreto
stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti  interessati
quando emergono tali controversie.

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Autorita' competente»:  l'autorita'  competente  dello  Stato
membro interessato;
    b)  «tribunale  competente»:  l'organo  giurisdizionale  o  altro
organo competente dello Stato membro interessato;
    c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di
uno o piu' Stati membri delle imposte contemplate  da  un  accordo  o
convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito  o  patrimonio
imponibile, qualora comporti:
      1) un'imposizione aggiuntiva;
      2) un aumento delle imposte dovute;
      3) l'annullamento o la riduzione delle perdite  che  potrebbero
essere utilizzate per compensare gli utili imponibili;
    d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente  ai  fini
fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato  membro  e  la
cui  imposizione  e'  direttamente  interessata  in   una   questione
controversa;
    e)  «procedura  di  risoluzione  delle  controversie  con  parere
indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla
Commissione  consultiva  o  dalla  Commissione  per  la   risoluzione
alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle
fonti giuridiche applicabili alla controversia;
    f) «procedura  di  risoluzione  delle  controversie  con  offerta
finale»: procedura che si  conclude  con  un  parere  adottato  dalla
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie  basato
su una tra le proposte formulate  da  ciascuna  Autorita'  competente
coinvolta nella controversia.
  2. L'Autorita' competente per lo Stato italiano e' l'Agenzia  delle
entrate.
  3. Il tribunale competente per lo Stato italiano e' la  commissione
tributaria    territorialmente    competente,    come     individuata
dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
  4. I termini non definiti nel  presente  decreto,  a  meno  che  il
contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il  significato
loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per
evitare le doppie imposizioni sul reddito e  sul  patrimonio  di  cui
l'Italia e' parte che si applica alla data del perfezionamento  della
prima notifica dell'atto che ha originato o  potrebbe  originare  una
questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale
accordo o  convenzione,  un  termine  indefinito  ha  il  significato
attribuitogli in quel momento dall'ordinamento  interno  dello  Stato
membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo
o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle  leggi  fiscali
applicabili di tale Stato membro prevale sul  significato  attribuito
al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.
                               Art. 3

             Istanze di apertura di procedura amichevole

  1. I soggetti interessati  presentano  un'istanza  di  apertura  di
procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia
delle entrate e all'Autorita' competente  degli  altri  Stati  membri
interessati. L'istanza e' presentata entro tre anni  dalla  data  del
perfezionamento della prima notifica dell'atto o di  altro  documento
equivalente,  ovvero  dalla  data  in  cui  e'  stato   adottato   il
provvedimento o si verifica la misura che  ha  originato  o  potrebbe
originare  la  questione  controversa.  A  tal  fine,   il   soggetto
interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro  che
ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In  caso  di
presentazione dell'istanza  di  procedura  amichevole  a  seguito  di
consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre  anni
decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.
  2.  La  presentazione  dell'istanza  di   apertura   di   procedura
amichevole non e' preclusa dalle procedure amministrative  tributarie
che comportano  la  definitivita'  dell'imposta  e  non  richiede  la
preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.
  3. L'istanza di apertura di procedura amichevole  non  puo'  essere
presentata qualora sulla questione controversa  sia  intervenuta  una
sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente o
una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai  sensi  degli
articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546.
  4.  La  presentazione  dell'istanza  di   apertura   di   procedura
amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso  ai  mezzi
di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale,  in  conformita'
delle disposizioni normative interne.
  5. In caso di presentazione di ricorso sulla questione  controversa
alla  commissione  tributaria  competente  da  parte   del   soggetto
interessato, il processo puo' essere sospeso ai  sensi  dell'articolo
39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 546 del 1992,
e, in tal caso, la riscossione e' sospesa ai sensi dell'articolo  15,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. Nell'ipotesi in cui il processo sia sospeso i
termini  di  cui  all'articolo  6,  comma  1  o  i  termini  di   cui
all'articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere  dalla  data  della
sospensione medesima.
  6.  L'istanza  e'  presentata  simultaneamente  all'Agenzia   delle
entrate  e  all'Autorita'  competente  degli   altri   Stati   membri
interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione degli
Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano l'istanza
in  una  delle  lingue  ufficiali  degli  Stati  membri  interessati,
conformemente al diritto nazionale o in una  lingua  diversa  da  una
delle lingue ufficiali, se accettata dallo Stato membro  interessato.
L'istanza presentata all'Agenzia delle entrate e' redatta  in  lingua
italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua  italiana.
La documentazione allegata all'istanza e' corredata della  traduzione
in lingua italiana o, in alternativa  in  lingua  inglese.  E'  fatta
salva la facolta' da parte dell'Agenzia delle entrate  di  richiedere
una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno.
  7. L'Agenzia delle  entrate  attesta  il  ricevimento  dell'istanza
entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro
lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle Autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati.
  8. Le  Autorita'  competenti  degli  Stati  membri  interessati  si
informano reciprocamente sulla lingua o sulle  lingue  che  intendono
utilizzare nelle loro comunicazioni.
  9. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:
    a) il nome, l'indirizzo, il codice di identificazione  fiscale  e
altre  informazioni  necessarie  all'identificazione   dei   soggetti
interessati che hanno  presentato  l'istanza  e  di  qualsiasi  altra
persona interessata, come definite con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 23, fermo  restando
il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali;
    b) i periodi di imposta interessati;
    c) elementi informativi particolareggiati:
      1) sui fatti e le circostanze del  caso,  compresi  i  dettagli
relativi alla  struttura  dell'operazione  e  alle  relazioni  tra  i
soggetti interessati e le altre  parti  coinvolte  nelle  operazioni,
nonche' sui fatti stabiliti in buona fede in un accordo, inclusi  gli
accordi  di  cui  art.  31-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reciprocamente vincolante tra i
soggetti coinvolti e l'Agenzia delle  entrate  o  le  Amministrazioni
fiscali degli altri Stati membri interessati;
      2) sulla tipologia e sulla data dell'atto o di altro  documento
o misura  equivalente  che  ha  originato  o  potrebbe  originare  la
questione controversa, compresi eventualmente i dettagli del  reddito
percepito in Italia o nell'altro Stato membro  e  dell'inclusione  di
tale reddito nel reddito imponibile  in  Italia  o  nell'altro  Stato
membro;
      3)  sulle  imposte  riscosse  o  dovute  sul  suddetto  reddito
nell'ordinamento nazionale o nell'altro Stato membro;
      4)  sui  relativi  importi  nelle  valute  degli  Stati  membri
interessati;
    d) una copia di eventuali documenti giustificativi relativi  alle
informazioni di cui alla lettera c);
    e) le disposizioni nazionali  applicabili  e  gli  accordi  o  le
convenzioni di cui all'articolo 1. Qualora sia applicabile piu' di un
accordo  o  convenzione,  i  soggetti  interessati   che   presentano
l'istanza specificano quale  accordo  o  convenzione  e'  oggetto  di
interpretazione in relazione alla questione controversa. In tal caso,
e' detto accordo o detta convenzione  che  si  applica  ai  fini  del
presente decreto legislativo;
    f) i seguenti ulteriori elementi  informativi  unitamente  a  una
copia degli eventuali documenti giustificativi:
      1) una spiegazione del motivo per cui  i  soggetti  interessati
ritengono che vi sia una questione controversa;
      2) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti
interessati  in  merito  alla  questione  controversa  ed   eventuali
sentenze o decisioni degli organi  giurisdizionali  relative  a  tale
questione controversa;
      3)  una  dichiarazione  di  impegno  da  parte   dei   soggetti
interessati a rispondere nel modo piu' completo e rapido possibile  a
tutte le richieste pertinenti formulate dall'Agenzia delle entrate  o
dalle altre  Autorita'  competenti  e  a  fornire  la  documentazione
necessaria su richiesta della stessa Agenzia delle  entrate  o  delle
suddette Autorita';
      4) una copia dell'avviso di accertamento, del processo  verbale
di constatazione o di altro documento equivalente da cui  risulti  la
questione controversa  e  una  copia  di  qualsiasi  altro  documento
rilasciato dall'Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali
degli altri Stati membri, ove pertinente.
  10.  L'istanza  deve  contenere  inoltre  informazioni  relative  a
eventuali altre istanze di apertura  di  procedura  amichevole  o  di
un'altra procedura di risoluzione delle  controversie  presentate  ai
sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le
doppie imposizioni di cui  l'Italia  e'  parte  o  della  Convenzione
90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili  di  imprese  associate,
nonche' l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati  di  non
proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione
controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole
o di procedura di risoluzione di controversie.
  11. I soggetti interessati, qualora decidano di ritirare  l'istanza
di  apertura   di   procedura   amichevole   presentata,   ne   danno
contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate  e
a tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati.  Tale
comunicazione  pone  termine,  con  effetto  immediato,  a  tutte  le
procedure di cui al presente  decreto  legislativo.  L'Agenzia  delle
entrate, ricevuta  tale  comunicazione,  informa  tempestivamente  le
Autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri  interessati  della
conclusione delle procedure.
  12. L'istanza di  apertura  di  procedura  amichevole,  nonche'  la
comunicazione del ritiro della  stessa  puo'  essere  presentata,  in
deroga a quanto previsto dai commi 6 e 11, soltanto all'Agenzia delle
entrate qualora  il  soggetto  interessato  sia  una  persona  fisica
residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che
non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande
gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 26 giugno 2013, anch'essa residente ai fini fiscali
nel territorio dello Stato.
  13. L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione
delle comunicazioni di cui al  comma  12,  le  notifica  a  tutte  le
Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla  data
di tale notifica, le suddette comunicazioni si  intendono  presentate
da parte dei soggetti di cui al  medesimo  comma  12  alle  Autorita'
competenti di tutti gli Stati membri interessati.
                               Art. 4

Presentazione di istanze  di  procedura  amichevole  ai  sensi  degli
  Accordi e delle Convenzioni internazionali per  evitare  le  doppie
  imposizioni di cui l'Italia e' parte o della  Convenzione  relativa
  all'eliminazione delle doppie  imposizioni  in  caso  di  rettifica
  degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE

  1. Qualora il soggetto interessato presenti un'istanza di  apertura
di procedura amichevole su una questione  controversa  ai  sensi  del
presente decreto  legislativo,  della  Convenzione  90/436/CEE  o  di
Accordi  o  Convenzioni  internazionali   per   evitare   le   doppie
imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte,
viene dato seguito esclusivamente all'istanza presentata ai sensi del
presente decreto legislativo.
  2. Nel caso di ritiro dell'istanza di procedura amichevole mediante
comunicazione scritta di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo  3  e  in
qualsiasi altro caso  di  cessazione  delle  procedure  previste  dal
medesimo decreto legislativo, lo  stesso  soggetto  interessato  puo'
successivamente  presentare  in  relazione  alla  medesima  questione
controversa un'istanza di apertura di procedura amichevole  ai  sensi
degli Accordi o Convenzioni  internazionali  per  evitare  le  doppie
imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte,
o  della  Convenzione  90/436/CEE,  nei  termini  e  alle  condizioni
previsti dai medesimi accordi e convenzioni.
  3.  La  presentazione  di  un'istanza  di  apertura  di   procedura
amichevole pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso  avviato
sulla medesima questione controversa a seguito di  altre  istanze  di
apertura  di  procedura  amichevole  o  di  un'altra   procedura   di
risoluzione delle controversie presentate ai sensi  degli  Accordi  o
Convenzioni internazionali per  evitare  le  doppie  imposizioni  sul
reddito e  sul  patrimonio  dei  quali  l'Italia  e'  parte  o  della
Convenzione  90/436/CEE.  I  procedimenti  in  corso  si  considerano
terminati alla data del primo ricevimento dell'istanza di apertura di
procedura amichevole da parte di una delle Autorita' competenti degli
Stati membri interessati.
                               Art. 5

                          Fase istruttoria

  1. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere  al  soggetto  interessato
entro tre mesi dalla data di  ricevimento  dell'istanza  informazioni
supplementari  specifiche  qualora  lo  ritenga  necessario  a   fini
istruttori.
  2. I soggetti che ricevono la richiesta dell'Agenzia delle  entrate
rispondono entro tre mesi dalla data  di  ricezione  della  richiesta
stessa e contemporaneamente trasmettono  copia  della  risposta  alle
Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. I soggetti
di cui all'articolo 3, comma 12, rispondono  solo  all'Agenzia  delle
entrate, che trasmette contemporaneamente una  copia  della  risposta
alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.  Tali
informazioni supplementari si intendono ricevute da tutti  gli  Stati
membri interessati alla data del ricevimento.
  3. Entro sei  mesi  dalla  data  della  ricezione  dell'istanza  di
apertura di procedura amichevole o, entro  sei  mesi  dalla  data  di
ricezione delle informazioni di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  delle
entrate puo' decidere di risolvere la questione  controversa  in  via
unilaterale, senza coinvolgere le altre  Autorita'  competenti  degli
Stati  membri  interessati,  dandone  tempestiva   comunicazione   ai
soggetti interessati e alle Autorita' competenti  degli  altri  Stati
membri. In tal caso, non si da' seguito  alle  procedure  di  cui  al
presente decreto legislativo.
                               Art. 6

            Decisione dell'Autorita' competente in merito
           all'istanza di apertura di procedura amichevole

  1.  L'Agenzia  delle  entrate  adotta  una  decisione   in   merito
all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura  di  procedura
amichevole entro  sei  mesi  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza
medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni
di cui all'articolo  5,  comma  1,  dandone  tempestiva  notifica  ai
soggetti interessati e comunicazione alle Autorita' competenti  degli
altri Stati membri coinvolti.
  2. L'istanza di apertura di procedura amichevole e'  rigettata  nei
seguenti casi:
    a) l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli  3
e 5, ovvero le informazioni supplementari,  se  richieste,  non  sono
state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2;
    b) non vi e' alcuna questione controversa;
    c) l'istanza non e' stata presentata entro il termine di tre anni
di cui all'articolo 3, comma 1;
    d)  e'  intervenuta  sulla  questione  controversa  una  sentenza
passata in giudicato  o  una  decisione  del  giudice  a  seguito  di
conciliazione ai  sensi  degli  articoli  48  e  48-bis  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  3.  Nell'informare  il  soggetto   interessato   ai   sensi   delle
disposizioni di cui al comma 1,  l'Agenzia  delle  entrate  indica  i
motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza.
  4.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  non  abbia  notificato  una
decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al  comma  1,
detta istanza si considera accolta.
                               Art. 7

                        Procedura amichevole

  1. In caso di accoglimento  dell'istanza  di  cui  all'articolo  3,
l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli  altri  Stati
membri  interessati  si  adoperano   per   risolvere   la   questione
controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data
in cui e' stata  effettuata  l'ultima  notifica  della  decisione  di
accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.
  2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere  prorogato  fino  a  un
anno, su richiesta scritta  motivata  dell'Agenzia  delle  entrate  o
dell'Autorita' competente di un altro Stato  membro  interessato,  da
presentare  alle  Autorita'  competenti  degli  altri  Stati   membri
interessati.
  3. L'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura,  qualora  lo
ritenga  necessario,  puo'  richiedere  ai  soggetti  interessati  di
fornire informazioni supplementari.
  4. Nel caso in cui sulla questione  controversa  intervenga,  prima
del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato  o
una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai  sensi  degli
articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546, l'Agenzia delle entrate notifica  la  decisione  alle  Autorita'
competenti degli  altri  Stati  membri  interessati  e  la  procedura
amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica.
  5. In esecuzione dell'accordo raggiunto con le Autorita' competenti
degli altri  Stati  membri  interessati,  ad  esito  della  procedura
amichevole attivata ai sensi del presente articolo,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al soggetto interessato la decisione adottata  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  conclusione  dell'accordo.   Qualora
l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli  altri  Stati
membri interessati non abbiano raggiunto un accordo  nei  termini  di
cui al comma 1 o al comma 2,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  al
soggetto interessato i motivi  generali  del  mancato  raggiungimento
dell'accordo.
  6.  Nel  caso  in  cui  la  questione  controversa,  originata   da
un'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria  italiana,
e' stata oggetto di una  definizione,  anche  agevolata,  cosi'  come
disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia  delle  entrate,  se  del
caso, ridetermina in aumento o in diminuzione  le  imposte  dovute  a
seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.
                               Art. 8

              Ricorso da parte dei soggetti interessati
                   avverso la decisione di rigetto

  1. Il  soggetto  interessato  puo'  presentare  ricorso  presso  la
commissione tributaria competente in conformita'  delle  disposizioni
vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le
Autorita' competenti degli altri  Stati  membri  interessati  abbiano
rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato  che  ha
presentato ricorso, a seconda del caso, alla commissione tributaria o
al tribunale competente degli altri Stati membri, non puo' presentare
la  richiesta  di  istituire  una  Commissione  consultiva   di   cui
all'articolo 9, se:
    a) il ricorso e' pendente in conformita' dell'ordinamento interno
dello Stato membro interessato;
    b) la decisione di rigetto puo'  essere  ulteriormente  impugnata
secondo il diritto interno dello Stato membro interessato;
    c) la decisione di rigetto e' stata  confermata,  a  seconda  del
caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di
un altro Stato membro interessato  con  decisione  non  ulteriormente
impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.
                               Art. 9

                      Richiesta di istituzione
                    della Commissione consultiva

  1.  Il  soggetto  interessato  puo'  presentare  all'Agenzia  delle
entrate  e  all'Autorita'  competente  degli   altri   Stati   membri
interessati la richiesta di istituire una Commissione  consultiva  ai
fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.
  2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12,  possono  presentare
la richiesta di istituire una Commissione  consultiva,  in  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che,
entro due mesi dalla  data  di  ricezione  della  richiesta,  ne  da'
simultanea notifica  alle  Autorita'  competenti  degli  altri  Stati
membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta
si intende presentata da parte dei soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 12,  alle  Autorita'  competenti  di  tutti  gli  Stati  membri
interessati.
  3. La Commissione consultiva e' istituita nei seguenti casi:
    a) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e'  stata
rigettata da almeno una, ma non  da  tutte  le  Autorita'  competenti
degli altri Stati membri interessati;
    b) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e'  stata
rigettata  da  tutte  le  Autorita'  competenti  degli  Stati  membri
interessati ed e' stata emessa una sentenza  favorevole  al  soggetto
interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui
al comma 1 dell'articolo 8 presso  il  tribunale  competente  di  uno
degli Stati membri interessati avverso la  decisione  di  rigetto  da
parte dell'Autorita' competente di detto Stato membro;
    c) quando le Autorita' competenti degli Stati membri  interessati
hanno accolto l'istanza di apertura di procedura  amichevole  ma  non
sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione
controversa mediante procedura amichevole entro  il  termine  di  cui
all'articolo 7, commi 1 o 2.
  4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), il soggetto  interessato
puo' presentare la richiesta di istituire una Commissione  consultiva
solo se:
    a) ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato membro in cui e'
stata emessa la decisione  di  rigetto  non  puo'  essere  presentato
ricorso avverso tale decisione;
    b) non esiste un contenzioso pendente;
    c) il soggetto interessato ha  formalmente  rinunciato,  mediante
una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la  decisione
di rigetto.
  5. La richiesta di  istituzione  della  Commissione  consultiva  e'
presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione  della
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, o all'articolo 7, comma
5, o entro cinquanta  giorni  dalla  pronuncia  della  decisione  del
tribunale competente di cui al comma 3 lettera b).
  6. Nel caso in  cui  sulla  questione  controversa  intervenga  una
sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice  a  seguito
di conciliazione ai sensi degli articoli  48  e  48-bis  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prima della presentazione della
richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi del
comma 3, lettera c), l'Agenzia delle  entrate  informa  le  Autorita'
competenti  degli  altri  Stati  membri  interessati  degli   effetti
preclusivi della decisione in merito all'accesso  alla  procedura  di
risoluzione delle controversie.
  7. L'Agenzia delle entrate  rifiuta  l'accesso  alla  procedura  di
risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state  irrogate,
nell'ambito dell'ordinamento interno, pene per uno dei delitti di cui
al Titolo II del  decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  in
relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica.
  8. L'Agenzia delle entrate puo' altresi' rifiutare  l'accesso  alla
procedura di risoluzione  delle  controversie  quando  una  questione
controversa non comporta una doppia imposizione. In tal caso, essa ne
da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato e alle Autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati.
                               Art. 10

              Istituzione della Commissione consultiva

  1. La Commissione consultiva e' istituita entro  centoventi  giorni
dal ricevimento della  richiesta  e,  una  volta  istituita,  il  suo
presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.
  2. La Commissione consultiva e' composta da:
    a) un presidente;
    b)   un   rappresentante   di   ciascuna   Autorita'   competente
interessata. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero  di
tali  rappresentanti  puo'  essere  aumentato  a  due  per   ciascuna
Autorita' competente;
    c) una personalita' indipendente nominata da  ciascuna  Autorita'
competente  degli  Stati  membri  interessati  dall'elenco   di   cui
all'articolo 12. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero
di tali  personalita'  nominate  puo'  essere  aumentato  a  due  per
ciascuna Autorita' competente.
  3. Le regole per la nomina  delle  personalita'  indipendenti  sono
concordate  tra  le   Autorita'   competenti   degli   Stati   membri
interessati. Per ciascuna delle personalita' indipendenti nominate e'
nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina  delle
personalita'  indipendenti,  per  i  casi  in  cui  le   personalita'
indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.
  4. Se le regole per la nomina delle personalita'  indipendenti  non
sono state concordate ai sensi del comma 3,  tali  personalita'  sono
nominate mediante sorteggio.
  5. Tranne quando le personalita' indipendenti sono  state  nominate
dal tribunale competente o  dall'organo  di  nomina  nazionale  degli
altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate puo'  opporsi
alla nomina di una personalita' indipendente  per  qualsiasi  ragione
preventivamente concordata con le Autorita' competenti interessate  o
per una delle seguenti ragioni:
    a) detta personalita'  appartiene  a  una  delle  amministrazioni
fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto  di  una
di tali amministrazioni  o  si  e'  trovata  in  tale  situazione  in
qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;
    b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni  precedenti
la data della sua nomina, detta personalita' detiene  o  ha  detenuto
una partecipazione rilevante o il diritto di  voto  oppure  e'  o  e'
stata dipendente o consulente di un soggetto interessato;
    c)  detta  personalita'  non  offre   sufficienti   garanzie   di
obiettivita' per la risoluzione della controversia;
    d) detta personalita' e' impiegata presso un'impresa che fornisce
consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale  a  titolo
professionale o si e' trovata in tale situazione in qualsiasi momento
nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.
  6.  L'Agenzia  delle  entrate  puo'  chiedere  a  una  personalita'
nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo  sostituto  di  comunicare
qualsiasi interesse, relazione o altra questione che  possa  incidere
sull'indipendenza o imparzialita' di tale personalita'  o  che  possa
ragionevolmente  dare  adito  a  un  sospetto  di  parzialita'  nella
procedura.  Una  personalita'  indipendente  che   e'   parte   della
Commissione consultiva non deve trovarsi, per un  periodo  di  dodici
mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in
una situazione che avrebbe indotto un'Autorita' competente a  opporsi
alla sua nomina se si fosse trovata in  tale  situazione  al  momento
della nomina presso la stessa Commissione consultiva.
  7. I rappresentanti delle Autorita' competenti  e  le  personalita'
indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente
dall'elenco  delle  personalita'  previsto  dall'articolo  12.  Salvo
diversamente  convenuto  dai  rappresentanti  di  ciascuna  Autorita'
competente e dalle personalita' indipendenti,  il  presidente  e'  un
giudice.
                               Art. 11

                Nomina da parte del giudice nazionale

  1. Se la Commissione consultiva non e' istituita entro  il  termine
di cui al comma 1 dell'articolo  10,  il  soggetto  interessato  puo'
ricorrere al Presidente della Commissione  tributaria  regionale  del
Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione.
  2.  Se  l'Agenzia  delle  entrate  non  ha  nominato   almeno   una
personalita' indipendente e un  sostituto,  il  soggetto  interessato
puo' presentare ricorso al Presidente  della  Commissione  tributaria
regionale del Lazio per la nomina della personalita'  indipendente  e
del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 12.
  3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorita'  competenti  di  tutti
gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto
interessato puo' presentare ricorso al Presidente  della  Commissione
tributaria regionale del Lazio  e  ai  tribunali  competenti  o  agli
organi di nomina nazionale degli altri Stati  membri  per  la  nomina
delle due personalita' indipendenti dall'elenco di  cui  all'articolo
12. Tali personalita' indipendenti nominano  il  presidente  mediante
sorteggio  dall'elenco  di   personalita'   indipendenti   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 4.
  4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina
delle personalita' indipendenti e dei loro sostituti a  ciascuno  dei
rispettivi Stati di residenza, se e' coinvolto nella  procedura  piu'
di un soggetto interessato, o agli  Stati  membri  le  cui  autorita'
competenti  hanno  omesso  di  nominare   almeno   una   personalita'
indipendente e  un  sostituto,  se  e'  coinvolto  un  solo  soggetto
interessato.
  5. Il ricorso al Presidente della Commissione tributaria  regionale
del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 puo' essere presentato  solo  dopo
che  sia  decorso  il   periodo   di   centoventi   giorni   indicato
dall'articolo 10, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale
periodo.
  6. Il Presidente della Commissione tributaria regionale  del  Lazio
decide con provvedimento reclamabile ai sensi  dell'articolo  28  del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546.  La   Commissione
tributaria  regionale  del  Lazio  notifica  il   provvedimento   del
Presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che
ne da' tempestiva notizia all'Autorita' competente degli altri  Stati
membri interessati.
  7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a  6,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina  degli
arbitri contenute nelle norme di cui al Titolo VIII del Libro IV  del
codice di procedura civile.
                               Art. 12

               Elenco delle personalita' indipendenti

  1. L'elenco delle personalita' indipendenti si compone di tutte  le
personalita' indipendenti nominate dagli Stati membri.
  2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui  al  comma  1,  il
Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che
siano  competenti  e  indipendenti  e  in  grado   di   operare   con
imparzialita' e integrita', tenendo conto  dei  titoli  accademici  e
professionali di tali persone,  delle  loro  competenze,  della  loro
esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse.
  3. Fermi i requisiti di cui al comma  2,  possono  essere  nominati
come personalita' indipendenti anche magistrati ordinari in servizio,
purche' abbiano svolto per almeno cinque anni o  svolgano  da  almeno
cinque  anni  funzioni  giudicanti  di  legittimita',   che   abbiano
comprovata esperienza nel settore tributario. I  magistrati  ordinari
sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio
superiore della magistratura.
  4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le procedure e  le  modalita'  relative  alla  composizione
dell'elenco delle  personalita'  indipendenti  di  nomina  nazionale,
nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.
                               Art. 13

                   Commissione per la risoluzione
                   alternativa delle controversie

  1. Le Autorita' competenti degli Stati membri  interessati  possono
concordare  di  istituire  una   Commissione   per   la   risoluzione
alternativa  delle   controversie,   in   luogo   della   Commissione
consultiva, per esprimere un parere su come  risolvere  la  questione
controversa. Le  Autorita'  competenti  degli  Stati  membri  possono
altresi' concordare di istituire una Commissione per  la  risoluzione
alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente.
  2. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5  e  6,  la
Commissione per la risoluzione alternativa  delle  controversie  puo'
essere diversa dalla Commissione consultiva per  quanto  riguarda  la
sua composizione e forma.
  3.  Una  Commissione   per   la   risoluzione   alternativa   delle
controversie puo' applicare, in luogo della procedura di  risoluzione
delle  controversie  «con  parere  indipendente»,   applicata   dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 10, procedure  o  tecniche
di  risoluzione  delle  controversie  per  risolvere   la   questione
controversa in modo vincolante. A tal fine, le  Autorita'  competenti
degli Stati membri interessati  possono  concordare  qualsiasi  altro
tipo di  procedura  di  risoluzione  delle  controversie  che  verra'
applicata dalla Commissione  per  la  risoluzione  alternativa  delle
controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale».
  4. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati  decidono
le norme di funzionamento in conformita' dell'articolo 14.
  5. Salvo diversamente concordato nelle norme  di  funzionamento  di
cui all'articolo 14, le disposizioni degli articoli 15, 16  e  17  si
applicano alla  Commissione  per  la  risoluzione  alternativa  delle
controversie.
                               Art. 14

Norme  di  funzionamento  della  Commissione   consultiva   o   della
  Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

  1.  Le  Autorita'  competenti  degli   Stati   membri   interessati
concordano le norme di funzionamento della Commissione  consultiva  o
della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.
  2. Le norme di funzionamento includono:
    a)  la  descrizione  e   le   caratteristiche   della   questione
controversa;
    b) il mandato concordato dalle Autorita' competenti  degli  Stati
membri per quanto riguarda le questioni di  diritto  e  di  fatto  da
risolvere;
    c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie,
ovvero  Commissione  consultiva  o  Commissione  per  la  risoluzione
alternativa delle controversie, nonche' il tipo di procedura  per  la
risoluzione  alternativa  delle   controversie,   se   la   procedura
differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una
Commissione consultiva;
    d)  il  calendario   della   procedura   di   risoluzione   delle
controversie;
    e)  la  composizione  della  Commissione   consultiva   o   della
Commissione  per  la  risoluzione  alternativa   delle   controversie
(compresi il numero e i nomi dei  membri,  l'indicazione  delle  loro
competenze e qualifiche e la  comunicazione  dei  loro  conflitti  di
interesse);
    f) le regole che  disciplinano  la  partecipazione  del  soggetto
interessato e  di  terzi  alla  procedura,  gli  scambi  di  memorie,
informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura  di  risoluzione
della  controversia  da  utilizzare  e  altre  pertinenti   questioni
procedurali od organizzative;
    g) gli aspetti logistici relativi ai  procedimenti  svolti  dalla
Commissione consultiva e alle modalita' con cui quest'ultima  esprime
il suo parere.
  3. Se una Commissione consultiva  e'  istituita  per  esprimere  un
parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3,  lettere  a)  e  b),  nelle
norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui  al
comma 2, lettere a), d), e) e f).
  4. Entro centoventi  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  di
istituzione della  Commissione  consultiva  l'Agenzia  delle  entrate
comunica ai soggetti interessati:
    a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;
    b) la data entro la quale e' adottato il parere sulla risoluzione
della questione controversa;
    c) i riferimenti alle  disposizioni  giuridiche  applicabili  nel
diritto nazionale degli Stati membri e  agli  accordi  o  Convenzioni
applicabili.
  5. Qualora le Autorita' competenti non abbiano notificato le  norme
di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi da  2
a 4, le personalita' indipendenti e il presidente completano le norme
di  funzionamento  in  base  alle  norme  standard  stabilite   dalla
Commissione europea e le trasmettono ai  soggetti  interessati  entro
due settimane dalla data in cui e'  stata  istituita  la  Commissione
consultiva o la Commissione  per  la  risoluzione  alternativa  delle
controversie. Qualora le personalita' indipendenti  e  il  presidente
non siano d'accordo sulle norme di funzionamento  o  non  le  abbiano
notificate ai soggetti interessati, questi ultimi  possono  adire  il
Presidente della Commissione tributaria  regionale  del  Lazio  o  il
tribunale competente di uno degli altri Stati membri  interessati  al
fine di ottenere l'attuazione delle norme di funzionamento.
                               Art. 15

                Costi della procedura di risoluzione
                         delle controversie

  1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo  che
le Autorita' competenti degli Stati membri  interessati  non  abbiano
concordato diversamente,  sono  ripartiti  equamente  tra  gli  Stati
membri:
    a) le spese sostenute dalle personalita' indipendenti, che devono
essere di  importo  equivalente  alla  media  dell'importo  di  norma
rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati;
    b) i compensi versati alle personalita' indipendenti,  in  misura
non superiore a 1000 euro a persona al  giorno  per  ogni  giorno  di
riunione della Commissione consultiva  o  della  Commissione  per  la
risoluzione alternativa delle controversie.
  2. Le spese sostenute dal soggetto interessato non  sono  a  carico
degli Stati membri coinvolti.
  3. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui  al
comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato:
    a) una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di  procedura
amichevole; o
    b) una richiesta di istituzione della Commissione  consultiva  in
seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole
deciso  per  i  motivi  indicati  all'articolo  6,  comma  2,  e   la
Commissione consultiva  abbia  deciso  che  le  Autorita'  competenti
interessate hanno  rigettato  l'istanza  a  giusto  titolo  e  previo
accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.
                               Art. 16

               Risoluzione delle controversie da parte
                    della Commissione consultiva

  1.  La  Commissione  consultiva   istituita   in   relazione   alla
fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e  b),  adotta
una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura
amichevole entro sei mesi dalla  data  della  sua  istituzione.  Essa
notifica la propria decisione alle Autorita' competenti  degli  Stati
membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa.
  2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono
tutte le condizioni indicate  agli  articoli  3  e  5,  comma  2,  su
richiesta di una delle Autorita' competenti, e' avviata la  procedura
amichevole di cui all'articolo 7. L'Autorita' competente  interessata
comunica  detta  richiesta  alla  citata  Commissione,   alle   altre
Autorita' competenti interessate e al soggetto  interessato.  In  tal
caso, il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e  2,  decorre  dalla
data di notifica della decisione adottata dalla Commissione  medesima
in merito all'accettazione  dell'istanza  di  apertura  di  procedura
amichevole.
  3. Se nessuna delle Autorita' competenti ha chiesto  l'avvio  della
procedura amichevole entro sessanta giorni  dalla  data  di  notifica
della decisione della Commissione di cui  al  comma  1,  quest'ultima
emette un parere su come risolvere la questione controversa.
  4.  La  Commissione  consultiva   istituita   in   relazione   alla
fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3,  lettera  c),  emette  un
parere su come risolvere la questione controversa.
  5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi  dalla
data in cui e' stata istituita la Commissione indicata al comma 1.  A
tal fine, nel caso di cui al comma  3,  la  suddetta  Commissione  si
considera istituita alla  data  in  cui  e'  scaduto  il  termine  di
sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3.
  6. Qualora la Commissione ritenga che  l'emanazione  di  un  parere
sulla questione controversa richieda piu' di sei mesi,  tale  periodo
puo' essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa  di  tale
proroga le Autorita' competenti degli Stati membri interessati  ed  i
soggetti interessati.
  7.  La  Commissione  consultiva  basa  il  proprio   parere   sulle
disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 1,
nonche' sulle eventuali norme di diritto  interno  applicabili.  Essa
adotta il parere a maggioranza semplice dei  propri  membri.  Se  non
puo'  essere  raggiunta  una  maggioranza,  prevale   il   voto   del
presidente.  Il  presidente  notifica  il   parere   alle   Autorita'
competenti degli Stati membri interessati.
  8. La Commissione di cui al comma  1  rende  i  propri  pareri  per
iscritto.
  9. Nel caso in  cui  sulla  questione  controversa  intervenga  una
sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice  a  seguito
di conciliazione ai sensi degli articoli  48  e  48-bis  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  dopo  la  presentazione  della
richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la
Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia
delle entrate, quest'ultima informa  le  altre  Autorita'  competenti
degli Stati  membri  interessati  e  la  suddetta  Commissione  degli
effetti  della  decisione  che  pone  termine   alla   procedura   di
risoluzione delle controversie.
  10. Ai fini dell'istruttoria delle procedure  di  cui  al  presente
articolo, i soggetti  interessati,  previo  accordo  delle  Autorita'
competenti,  possono   fornire   alla   Commissione   consultiva   le
informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti  ai
fini della decisione o  del  parere.  I  soggetti  interessati  e  le
Autorita'  competenti  forniscono  le  informazioni,  le  prove  o  i
documenti su richiesta della Commissione consultiva.  Tuttavia,  tali
autorita' competenti possono rifiutare di fornire  informazioni  alla
suddetta Commissione quando:
    a) per ottenere le informazioni e'  necessario  applicare  misure
amministrative contrarie al diritto nazionale;
    b) le informazioni non possono essere ottenute nel  rispetto  del
diritto nazionale dello Stato membro interessato;
    c) le informazioni  riguardano  segreti  commerciali,  aziendali,
industriali o professionali o procedure commerciali;
    d) la divulgazione delle  informazioni  e'  contraria  all'ordine
pubblico.
  11.  Su  richiesta  della   Commissione   consultiva   i   soggetti
interessati  possono  intervenire  personalmente  o  tramite   propri
rappresentanti muniti di procura generale  o  speciale  dinanzi  alla
suddetta  Commissione.  I  soggetti  interessati  possono,  altresi',
intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti  muniti  di
procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo  delle
Autorita' competenti degli  Stati  membri  interessati  dinanzi  alla
medesima Commissione.
                               Art. 17

Violazione  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   alla
  Commissione  consultiva  o  allaCommissione  per   la   risoluzione
  alternativa delle controversie

  1. Le personalita' indipendenti  e  qualsiasi  altro  membro  della
Commissione  consultiva  o  della  Commissione  per  la   risoluzione
alternativa delle controversie sono tenuti al  segreto  d'ufficio  in
relazione alle informazioni che ricevono in qualita' di membri  delle
suddette Commissioni.
  2. In caso di violazione degli  obblighi  di  cui  al  comma  1  si
applica l'articolo 622 del codice penale.
  3. I soggetti  interessati  e  i  loro  rappresentanti  non  devono
divulgare le informazioni e  i  documenti  che  ricevono  durante  le
procedure  di  risoluzione  delle  controversie.  A  tal  fine   essi
presentano una dichiarazione alle Autorita'  competenti  degli  Stati
membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette  procedure.
In caso di violazione degli obblighi di  riservatezza  da  parte  dei
suddetti soggetti, salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'Agenzia
delle Entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa  da
euro venticinquemila euro a  euro  centoventicinquemila,  secondo  le
modalita' e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
                               Art. 18

           Decisione delle autorita' competenti a seguito
          della procedura di risoluzione delle controversie

  1.  L'Agenzia  delle  entrate  e  le  altre  Autorita'   competenti
interessate si accordano su come risolvere la  questione  controversa
entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva
o  della   Commissione   per   la   risoluzione   alternativa   delle
controversie.
  2.  L'Agenzia  delle  entrate  e  le  altre  Autorita'   competenti
interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere
della Commissione consultiva o della Commissione per  la  risoluzione
alternativa delle  controversie.  Tuttavia,  se  non  raggiungono  un
accordo  su  come  risolvere  la  questione  controversa,  esse  sono
vincolate da tale parere.
  3. Nel caso in cui la controversia, originata  da  un'attivita'  di
controllo dell'Amministrazione finanziaria, e' stata oggetto  di  una
definizione, anche agevolata, cosi'  come  disciplinata  dalle  norme
vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento
o in diminuzione le imposte dovute.
  4. La decisione adottata non costituisce un precedente.
  5. Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica
del parere della Commissione consultiva o della  Commissione  per  la
risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza  passata  in
giudicato o una decisione del giudice a seguito di  conciliazione  ai
sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni  degli
effetti  della  decisione  che  pone  termine   alla   procedura   di
risoluzione delle controversie.
  6. L'Agenzia delle entrate  notifica  al  soggetto  interessato  la
decisione sulla risoluzione della questione controversa entro  trenta
giorni dalla data in cui detta decisione e' stata adottata.
  7. Qualora la notifica della decisione sulla questione  controversa
non venga effettuata da parte dell'Agenzia  delle  entrate  entro  il
termine di cui al comma 6 il  soggetto  interessato  puo'  presentare
ricorso alla commissione tributaria competente, secondo la  procedura
di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546 al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.
                               Art. 19

Esecuzione  delle  decisioni  adottate  nell'ambito  delle  procedure
  amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie

  1. In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7
e 18, da cui  derivi  una  variazione  del  reddito  o  dell'imposta,
l'Agenzia delle entrate  dispone  il  rimborso  o  lo  sgravio  delle
imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.
  2. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1,  i
termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati.
  3.  Sulle  eventuali  maggiori  imposte  dovute  a  seguito   della
rideterminazione di cui agli articoli 7, comma 6, e 18, comma  3,  si
applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano  state  gia'
definite in  via  agevolata  secondo  quanto  stabilito  dalle  norme
vigenti, e gli interessi  a  decorrere  dalla  data  della  decisione
adottata ai sensi dei medesimi articoli 7 e 18. Nel solo caso in  cui
la pretesa erariale sia stata integralmente  annullata,  il  rimborso
delle sanzioni e' consentito previa presentazione di apposita istanza
da parte del soggetto interessato.
  4. Nel caso di decisioni adottate ad esito delle procedure  di  cui
al comma 1, attivate da soggetti che abbiano definito ai sensi  degli
articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del presente articolo si tiene conto  delle  somme  gia'
versate.
  5. Le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che  il
soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro
sessanta  giorni  dalla  relativa  comunicazione  e   contestualmente
rinunci ad altri mezzi di impugnazione,  con  riguardo  alla  materia
oggetto delle decisioni di cui agli articoli 7 e 18. Qualora  vi  sia
un contenzioso pendente in sede nazionale,  ai  fini  dell'attuazione
della decisione, il soggetto interessato deve  fornire  prova,  entro
sessanta giorni dalla data in cui  la  decisione  medesima  e'  stata
comunicata,  dell'avvenuto  deposito  presso  il  competente   organo
giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso
e ad altri mezzi di impugnazione.
  6. Le decisioni di cui al comma 1, attuate ai sensi  del  comma  5,
costituiscono titolo per la riscossione delle somme  dovute  all'ente
impositore  e  per  il  pagamento  delle  somme  dovute  al  soggetto
interessato.
  7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6  si  applicano  anche  se  il
rimborso, lo sgravio o  la  riscossione  si  riferiscono  ad  imposte
divenute definitive in Italia.
  8. Nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli  7
e 18 non venga  eseguita  dall'Agenzia  delle  entrate,  il  soggetto
interessato  puo'  presentare  ricorso  alla  commissione  tributaria
competente, secondo la procedura di cui all'articolo 70  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  per  chiedere  l'esecuzione  di
detta decisione.
  9. La decisione adottata ai sensi dell'articolo 18 non  puo'  avere
esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato,  il
Presidente della Commissione tributaria regionale del  Lazio  accerti
che una delle personalita' indipendenti nominate  non  possedeva,  al
momento della nomina o della decisione, i requisiti  di  indipendenza
di cui all'articolo 10.
                               Art. 20

                             Pubblicita'

  1.  Le  Autorita'  competenti  possono  convenire   di   pubblicare
integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso  di
ciascuno dei soggetti interessati.
  2. Qualora  le  Autorita'  competenti  interessate  o  il  soggetto
interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale  delle
decisioni di cui al comma 1, le Autorita' competenti  pubblicano  una
sintesi delle stesse. Tale sintesi  contiene  una  descrizione  della
questione, l'oggetto, la data, i periodi  d'imposta  interessati,  la
base giuridica, il settore industriale,  una  breve  descrizione  del
risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato.
  3. Prima della pubblicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette  al
soggetto interessato  le  informazioni  di  cui  al  comma  2.  Entro
sessanta giorni  dalla  data  di  ricezione  delle  informazioni,  il
soggetto interessato puo' chiedere all'Agenzia delle entrate  di  non
pubblicare informazioni relative  a  qualsiasi  segreto  commerciale,
aziendale,  industriale  o  professionale  o  procedura  commerciale,
oppure contrarie all'ordine pubblico.
  4.  L'Agenzia   delle   entrate   notifica   tempestivamente   alla
Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei  commi
2 e 3.
                               Art. 21

                         Disposizioni varie

  1. Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 5, comma  1,
e 7, comma 3, si applicano le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
protezione dei dati personali, dei  segreti  commerciali,  aziendali,
industriali, professionali o delle procedure commerciali.
  2. La trattazione della  questione  controversa  nell'ambito  della
procedura  amichevole  o  della  procedura   di   risoluzione   delle
controversie  non  impedisce  l'instaurazione  o  la   continuazione,
nell'ordinamento interno,  di  procedimenti  che  possono  dar  luogo
all'irrogazione  di  sanzioni,  relativi  alla   medesima   questione
controversa.
  3. Nel caso in cui nell'ordinamento  interno  siano  stati  avviati
procedimenti per una delle condotte di cui al Titolo II  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  in  relazione  al  reddito  o  al
patrimonio oggetto di rettifica  e  detti  procedimenti  si  svolgano
simultaneamente ad una delle procedure di  cui  al  presente  decreto
legislativo, l'Agenzia delle  entrate  puo'  sospendere  le  suddette
procedure a decorrere dalla  data  di  accettazione  dell'istanza  di
apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei
procedimenti.
  4. Qualora per  qualsiasi  motivo  una  questione  controversa  non
sussista piu', le procedure di cui al presente decreto legislativo si
concludono con effetto immediato.  L'Agenzia  delle  entrate  ne  da'
tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i  motivi
che hanno determinato la chiusura delle procedure.
                               Art. 22

                 Modifiche alle disposizioni vigenti

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546, al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente lettera:
  «h-bis)  la  decisione  di  rigetto  dell'istanza  di  apertura  di
procedura  amichevole  presentata  ai  sensi  della  direttiva   (UE)
2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli  Accordi
e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie  imposizioni
di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della  Convenzione  relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate n. 90/436/CEE;».
  2. All'articolo 39 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
  «1-ter. Il processo tributario e'  altresi'  sospeso  nei  seguenti
casi:
    a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui  sia  stata
presentata un'istanza di apertura di procedura  amichevole  ai  sensi
degli Accordi e  delle  Convenzioni  internazionali  per  evitare  le
doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte  ovvero  ai  sensi  della
Convenzione relativa all'eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in
caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
    b) su richiesta del contribuente,  nel  caso  in  cui  sia  stata
presentata un'istanza di apertura di procedura  amichevole  ai  sensi
della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.».
  3. All'articolo 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' aggiunto il  seguente:
«Nel caso in cui sia  stata  presentata  un'istanza  di  apertura  di
procedura amichevole ai sensi  della  direttiva  (UE)  2017/1852  del
Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo,  disposta
ai sensi dell'articolo 39,  comma  1-ter,  lettera  b),  del  decreto
legislativo del 31 dicembre 1992, n.  546,  comporta  la  sospensione
della riscossione degli importi di cui al comma 1. In  tal  caso,  la
sospensione della riscossione e' effettuata dall'ufficio dell'Agenzia
delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle  procedure
previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.».
  4.  All'articolo  31-quater  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al  comma  1,  lettera  a),  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonche' delle procedure di
risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate  dalla
direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017».
                               Art. 23

                   Modalita' e procedure operative

  1. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite le modalita' e le procedure necessarie al  fine
di rendere  operative  le  disposizioni  del  presente  decreto,  con
particolare riferimento all'articolo 3, commi 1, 6, 7, 9,  10,  11  e
12, all'articolo 5, commi 1  e  2,  all'articolo  7,  commi  3  e  5,
all'articolo  9,  commi  1,  2  e  5,  all'articolo  18,  comma  6  e
all'articolo 19, commi 1 e 5.
                               Art. 24

                      Disposizioni finanziarie

  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutati in  893.750  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 4 ottobre 2019,  n.
117. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 25

                             Decorrenza

  1. Le disposizioni del presente decreto  legislativo  si  applicano
alle  istanze  di  apertura  di  procedura  amichevole  presentate  a
decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse  riguardanti
il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che  inizia
il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 10 giugno 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei

                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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