DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 49
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in
materia fiscale nell'Unione europea. (20G00067)
(GU n.146 del 10-6-2020)
Vigente al: 25-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2018 e,
in particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre
2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia
fiscale nell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Vista la Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili di imprese associate;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare,
dell'ordinamento e delle attribuzioni del Ministero dell'economia e
delle finanze;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28
ottobre 1940, n. 1443;
Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante
disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme relative alle procedure
amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra
l'Autorita' competente italiana e le Autorita' competenti degli altri
Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e
dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali
per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui
l'Italia e' parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990,
relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di
rettifica degli utili di imprese associate. Il presente decreto
stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati
quando emergono tali controversie.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Autorita' competente»: l'autorita' competente dello Stato
membro interessato;
b) «tribunale competente»: l'organo giurisdizionale o altro
organo competente dello Stato membro interessato;
c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di
uno o piu' Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o
convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito o patrimonio
imponibile, qualora comporti:
1) un'imposizione aggiuntiva;
2) un aumento delle imposte dovute;
3) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero
essere utilizzate per compensare gli utili imponibili;
d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente ai fini
fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro e la
cui imposizione e' direttamente interessata in una questione
controversa;
e) «procedura di risoluzione delle controversie con parere
indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla
Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione
alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle
fonti giuridiche applicabili alla controversia;
f) «procedura di risoluzione delle controversie con offerta
finale»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato
su una tra le proposte formulate da ciascuna Autorita' competente
coinvolta nella controversia.
2. L'Autorita' competente per lo Stato italiano e' l'Agenzia delle
entrate.
3. Il tribunale competente per lo Stato italiano e' la commissione
tributaria territorialmente competente, come individuata
dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
4. I termini non definiti nel presente decreto, a meno che il
contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato
loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per
evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui
l'Italia e' parte che si applica alla data del perfezionamento della
prima notifica dell'atto che ha originato o potrebbe originare una
questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale
accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato
attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato
membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo
o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali
applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito
al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.
Art. 3
Istanze di apertura di procedura amichevole
1. I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di
procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia
delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri
interessati. L'istanza e' presentata entro tre anni dalla data del
perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento
equivalente, ovvero dalla data in cui e' stato adottato il
provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe
originare la questione controversa. A tal fine, il soggetto
interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro che
ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di
presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di
consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni
decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.
2. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura
amichevole non e' preclusa dalle procedure amministrative tributarie
che comportano la definitivita' dell'imposta e non richiede la
preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.
3. L'istanza di apertura di procedura amichevole non puo' essere
presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una
sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente o
una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli
articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
4. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura
amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi
di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformita'
delle disposizioni normative interne.
5. In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa
alla commissione tributaria competente da parte del soggetto
interessato, il processo puo' essere sospeso ai sensi dell'articolo
39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 546 del 1992,
e, in tal caso, la riscossione e' sospesa ai sensi dell'articolo 15,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Nell'ipotesi in cui il processo sia sospeso i
termini di cui all'articolo 6, comma 1 o i termini di cui
all'articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della
sospensione medesima.
6. L'istanza e' presentata simultaneamente all'Agenzia delle
entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri
interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione degli
Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano l'istanza
in una delle lingue ufficiali degli Stati membri interessati,
conformemente al diritto nazionale o in una lingua diversa da una
delle lingue ufficiali, se accettata dallo Stato membro interessato.
L'istanza presentata all'Agenzia delle entrate e' redatta in lingua
italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua italiana.
La documentazione allegata all'istanza e' corredata della traduzione
in lingua italiana o, in alternativa in lingua inglese. E' fatta
salva la facolta' da parte dell'Agenzia delle entrate di richiedere
una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno.
7. L'Agenzia delle entrate attesta il ricevimento dell'istanza
entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro
lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle Autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati.
8. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati si
informano reciprocamente sulla lingua o sulle lingue che intendono
utilizzare nelle loro comunicazioni.
9. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome, l'indirizzo, il codice di identificazione fiscale e
altre informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti
interessati che hanno presentato l'istanza e di qualsiasi altra
persona interessata, come definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 23, fermo restando
il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali;
b) i periodi di imposta interessati;
c) elementi informativi particolareggiati:
1) sui fatti e le circostanze del caso, compresi i dettagli
relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i
soggetti interessati e le altre parti coinvolte nelle operazioni,
nonche' sui fatti stabiliti in buona fede in un accordo, inclusi gli
accordi di cui art. 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reciprocamente vincolante tra i
soggetti coinvolti e l'Agenzia delle entrate o le Amministrazioni
fiscali degli altri Stati membri interessati;
2) sulla tipologia e sulla data dell'atto o di altro documento
o misura equivalente che ha originato o potrebbe originare la
questione controversa, compresi eventualmente i dettagli del reddito
percepito in Italia o nell'altro Stato membro e dell'inclusione di
tale reddito nel reddito imponibile in Italia o nell'altro Stato
membro;
3) sulle imposte riscosse o dovute sul suddetto reddito
nell'ordinamento nazionale o nell'altro Stato membro;
4) sui relativi importi nelle valute degli Stati membri
interessati;
d) una copia di eventuali documenti giustificativi relativi alle
informazioni di cui alla lettera c);
e) le disposizioni nazionali applicabili e gli accordi o le
convenzioni di cui all'articolo 1. Qualora sia applicabile piu' di un
accordo o convenzione, i soggetti interessati che presentano
l'istanza specificano quale accordo o convenzione e' oggetto di
interpretazione in relazione alla questione controversa. In tal caso,
e' detto accordo o detta convenzione che si applica ai fini del
presente decreto legislativo;
f) i seguenti ulteriori elementi informativi unitamente a una
copia degli eventuali documenti giustificativi:
1) una spiegazione del motivo per cui i soggetti interessati
ritengono che vi sia una questione controversa;
2) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti
interessati in merito alla questione controversa ed eventuali
sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali relative a tale
questione controversa;
3) una dichiarazione di impegno da parte dei soggetti
interessati a rispondere nel modo piu' completo e rapido possibile a
tutte le richieste pertinenti formulate dall'Agenzia delle entrate o
dalle altre Autorita' competenti e a fornire la documentazione
necessaria su richiesta della stessa Agenzia delle entrate o delle
suddette Autorita';
4) una copia dell'avviso di accertamento, del processo verbale
di constatazione o di altro documento equivalente da cui risulti la
questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento
rilasciato dall'Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali
degli altri Stati membri, ove pertinente.
10. L'istanza deve contenere inoltre informazioni relative a
eventuali altre istanze di apertura di procedura amichevole o di
un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai
sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le
doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte o della Convenzione
90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,
nonche' l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non
proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione
controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole
o di procedura di risoluzione di controversie.
11. I soggetti interessati, qualora decidano di ritirare l'istanza
di apertura di procedura amichevole presentata, ne danno
contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate e
a tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati. Tale
comunicazione pone termine, con effetto immediato, a tutte le
procedure di cui al presente decreto legislativo. L'Agenzia delle
entrate, ricevuta tale comunicazione, informa tempestivamente le
Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati della
conclusione delle procedure.
12. L'istanza di apertura di procedura amichevole, nonche' la
comunicazione del ritiro della stessa puo' essere presentata, in
deroga a quanto previsto dai commi 6 e 11, soltanto all'Agenzia delle
entrate qualora il soggetto interessato sia una persona fisica
residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che
non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande
gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2013, anch'essa residente ai fini fiscali
nel territorio dello Stato.
13. L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione
delle comunicazioni di cui al comma 12, le notifica a tutte le
Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data
di tale notifica, le suddette comunicazioni si intendono presentate
da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 12 alle Autorita'
competenti di tutti gli Stati membri interessati.
Art. 4
Presentazione di istanze di procedura amichevole ai sensi degli
Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie
imposizioni di cui l'Italia e' parte o della Convenzione relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica
degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE
1. Qualora il soggetto interessato presenti un'istanza di apertura
di procedura amichevole su una questione controversa ai sensi del
presente decreto legislativo, della Convenzione 90/436/CEE o di
Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie
imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte,
viene dato seguito esclusivamente all'istanza presentata ai sensi del
presente decreto legislativo.
2. Nel caso di ritiro dell'istanza di procedura amichevole mediante
comunicazione scritta di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 3 e in
qualsiasi altro caso di cessazione delle procedure previste dal
medesimo decreto legislativo, lo stesso soggetto interessato puo'
successivamente presentare in relazione alla medesima questione
controversa un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi
degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie
imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte,
o della Convenzione 90/436/CEE, nei termini e alle condizioni
previsti dai medesimi accordi e convenzioni.
3. La presentazione di un'istanza di apertura di procedura
amichevole pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso avviato
sulla medesima questione controversa a seguito di altre istanze di
apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di
risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi o
Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul
reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte o della
Convenzione 90/436/CEE. I procedimenti in corso si considerano
terminati alla data del primo ricevimento dell'istanza di apertura di
procedura amichevole da parte di una delle Autorita' competenti degli
Stati membri interessati.
Art. 5
Fase istruttoria
1. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere al soggetto interessato
entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza informazioni
supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini
istruttori.
2. I soggetti che ricevono la richiesta dell'Agenzia delle entrate
rispondono entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta
stessa e contemporaneamente trasmettono copia della risposta alle
Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. I soggetti
di cui all'articolo 3, comma 12, rispondono solo all'Agenzia delle
entrate, che trasmette contemporaneamente una copia della risposta
alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Tali
informazioni supplementari si intendono ricevute da tutti gli Stati
membri interessati alla data del ricevimento.
3. Entro sei mesi dalla data della ricezione dell'istanza di
apertura di procedura amichevole o, entro sei mesi dalla data di
ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle
entrate puo' decidere di risolvere la questione controversa in via
unilaterale, senza coinvolgere le altre Autorita' competenti degli
Stati membri interessati, dandone tempestiva comunicazione ai
soggetti interessati e alle Autorita' competenti degli altri Stati
membri. In tal caso, non si da' seguito alle procedure di cui al
presente decreto legislativo.
Art. 6
Decisione dell'Autorita' competente in merito
all'istanza di apertura di procedura amichevole
1. L'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito
all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura
amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza
medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni
di cui all'articolo 5, comma 1, dandone tempestiva notifica ai
soggetti interessati e comunicazione alle Autorita' competenti degli
altri Stati membri coinvolti.
2. L'istanza di apertura di procedura amichevole e' rigettata nei
seguenti casi:
a) l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli 3
e 5, ovvero le informazioni supplementari, se richieste, non sono
state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2;
b) non vi e' alcuna questione controversa;
c) l'istanza non e' stata presentata entro il termine di tre anni
di cui all'articolo 3, comma 1;
d) e' intervenuta sulla questione controversa una sentenza
passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di
conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle
disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate indica i
motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza.
4. Qualora l'Agenzia delle entrate non abbia notificato una
decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al comma 1,
detta istanza si considera accolta.
Art. 7
Procedura amichevole
1. In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 3,
l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati
membri interessati si adoperano per risolvere la questione
controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data
in cui e' stata effettuata l'ultima notifica della decisione di
accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato fino a un
anno, su richiesta scritta motivata dell'Agenzia delle entrate o
dell'Autorita' competente di un altro Stato membro interessato, da
presentare alle Autorita' competenti degli altri Stati membri
interessati.
3. L'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura, qualora lo
ritenga necessario, puo' richiedere ai soggetti interessati di
fornire informazioni supplementari.
4. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima
del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato o
una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli
articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, l'Agenzia delle entrate notifica la decisione alle Autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati e la procedura
amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica.
5. In esecuzione dell'accordo raggiunto con le Autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati, ad esito della procedura
amichevole attivata ai sensi del presente articolo, l'Agenzia delle
entrate comunica al soggetto interessato la decisione adottata entro
trenta giorni dalla data di conclusione dell'accordo. Qualora
l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati
membri interessati non abbiano raggiunto un accordo nei termini di
cui al comma 1 o al comma 2, l'Agenzia delle entrate comunica al
soggetto interessato i motivi generali del mancato raggiungimento
dell'accordo.
6. Nel caso in cui la questione controversa, originata da
un'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria italiana,
e' stata oggetto di una definizione, anche agevolata, cosi' come
disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del
caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a
seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.
Art. 8
Ricorso da parte dei soggetti interessati
avverso la decisione di rigetto
1. Il soggetto interessato puo' presentare ricorso presso la
commissione tributaria competente in conformita' delle disposizioni
vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le
Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati abbiano
rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato che ha
presentato ricorso, a seconda del caso, alla commissione tributaria o
al tribunale competente degli altri Stati membri, non puo' presentare
la richiesta di istituire una Commissione consultiva di cui
all'articolo 9, se:
a) il ricorso e' pendente in conformita' dell'ordinamento interno
dello Stato membro interessato;
b) la decisione di rigetto puo' essere ulteriormente impugnata
secondo il diritto interno dello Stato membro interessato;
c) la decisione di rigetto e' stata confermata, a seconda del
caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di
un altro Stato membro interessato con decisione non ulteriormente
impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.
Art. 9
Richiesta di istituzione
della Commissione consultiva
1. Il soggetto interessato puo' presentare all'Agenzia delle
entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri
interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai
fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, possono presentare
la richiesta di istituire una Commissione consultiva, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che,
entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, ne da'
simultanea notifica alle Autorita' competenti degli altri Stati
membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta
si intende presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 12, alle Autorita' competenti di tutti gli Stati membri
interessati.
3. La Commissione consultiva e' istituita nei seguenti casi:
a) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e' stata
rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati;
b) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e' stata
rigettata da tutte le Autorita' competenti degli Stati membri
interessati ed e' stata emessa una sentenza favorevole al soggetto
interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui
al comma 1 dell'articolo 8 presso il tribunale competente di uno
degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto da
parte dell'Autorita' competente di detto Stato membro;
c) quando le Autorita' competenti degli Stati membri interessati
hanno accolto l'istanza di apertura di procedura amichevole ma non
sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione
controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui
all'articolo 7, commi 1 o 2.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), il soggetto interessato
puo' presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva
solo se:
a) ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato membro in cui e'
stata emessa la decisione di rigetto non puo' essere presentato
ricorso avverso tale decisione;
b) non esiste un contenzioso pendente;
c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante
una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione
di rigetto.
5. La richiesta di istituzione della Commissione consultiva e'
presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, o all'articolo 7, comma
5, o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del
tribunale competente di cui al comma 3 lettera b).
6. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una
sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito
di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prima della presentazione della
richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi del
comma 3, lettera c), l'Agenzia delle entrate informa le Autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti
preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di
risoluzione delle controversie.
7. L'Agenzia delle entrate rifiuta l'accesso alla procedura di
risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate,
nell'ambito dell'ordinamento interno, pene per uno dei delitti di cui
al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in
relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica.
8. L'Agenzia delle entrate puo' altresi' rifiutare l'accesso alla
procedura di risoluzione delle controversie quando una questione
controversa non comporta una doppia imposizione. In tal caso, essa ne
da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato e alle Autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati.
Art. 10
Istituzione della Commissione consultiva
1. La Commissione consultiva e' istituita entro centoventi giorni
dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo
presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.
2. La Commissione consultiva e' composta da:
a) un presidente;
b) un rappresentante di ciascuna Autorita' competente
interessata. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero di
tali rappresentanti puo' essere aumentato a due per ciascuna
Autorita' competente;
c) una personalita' indipendente nominata da ciascuna Autorita'
competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui
all'articolo 12. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero
di tali personalita' nominate puo' essere aumentato a due per
ciascuna Autorita' competente.
3. Le regole per la nomina delle personalita' indipendenti sono
concordate tra le Autorita' competenti degli Stati membri
interessati. Per ciascuna delle personalita' indipendenti nominate e'
nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle
personalita' indipendenti, per i casi in cui le personalita'
indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.
4. Se le regole per la nomina delle personalita' indipendenti non
sono state concordate ai sensi del comma 3, tali personalita' sono
nominate mediante sorteggio.
5. Tranne quando le personalita' indipendenti sono state nominate
dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale degli
altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate puo' opporsi
alla nomina di una personalita' indipendente per qualsiasi ragione
preventivamente concordata con le Autorita' competenti interessate o
per una delle seguenti ragioni:
a) detta personalita' appartiene a una delle amministrazioni
fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una
di tali amministrazioni o si e' trovata in tale situazione in
qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;
b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti
la data della sua nomina, detta personalita' detiene o ha detenuto
una partecipazione rilevante o il diritto di voto oppure e' o e'
stata dipendente o consulente di un soggetto interessato;
c) detta personalita' non offre sufficienti garanzie di
obiettivita' per la risoluzione della controversia;
d) detta personalita' e' impiegata presso un'impresa che fornisce
consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo
professionale o si e' trovata in tale situazione in qualsiasi momento
nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.
6. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere a una personalita'
nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo sostituto di comunicare
qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere
sull'indipendenza o imparzialita' di tale personalita' o che possa
ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialita' nella
procedura. Una personalita' indipendente che e' parte della
Commissione consultiva non deve trovarsi, per un periodo di dodici
mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in
una situazione che avrebbe indotto un'Autorita' competente a opporsi
alla sua nomina se si fosse trovata in tale situazione al momento
della nomina presso la stessa Commissione consultiva.
7. I rappresentanti delle Autorita' competenti e le personalita'
indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente
dall'elenco delle personalita' previsto dall'articolo 12. Salvo
diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna Autorita'
competente e dalle personalita' indipendenti, il presidente e' un
giudice.
Art. 11
Nomina da parte del giudice nazionale
1. Se la Commissione consultiva non e' istituita entro il termine
di cui al comma 1 dell'articolo 10, il soggetto interessato puo'
ricorrere al Presidente della Commissione tributaria regionale del
Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione.
2. Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una
personalita' indipendente e un sostituto, il soggetto interessato
puo' presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria
regionale del Lazio per la nomina della personalita' indipendente e
del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 12.
3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti di tutti
gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto
interessato puo' presentare ricorso al Presidente della Commissione
tributaria regionale del Lazio e ai tribunali competenti o agli
organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina
delle due personalita' indipendenti dall'elenco di cui all'articolo
12. Tali personalita' indipendenti nominano il presidente mediante
sorteggio dall'elenco di personalita' indipendenti ai sensi
dell'articolo 10, comma 4.
4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina
delle personalita' indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei
rispettivi Stati di residenza, se e' coinvolto nella procedura piu'
di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui autorita'
competenti hanno omesso di nominare almeno una personalita'
indipendente e un sostituto, se e' coinvolto un solo soggetto
interessato.
5. Il ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale
del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 puo' essere presentato solo dopo
che sia decorso il periodo di centoventi giorni indicato
dall'articolo 10, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale
periodo.
6. Il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio
decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione
tributaria regionale del Lazio notifica il provvedimento del
Presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che
ne da' tempestiva notizia all'Autorita' competente degli altri Stati
membri interessati.
7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 6, si applicano, in
quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina degli
arbitri contenute nelle norme di cui al Titolo VIII del Libro IV del
codice di procedura civile.
Art. 12
Elenco delle personalita' indipendenti
1. L'elenco delle personalita' indipendenti si compone di tutte le
personalita' indipendenti nominate dagli Stati membri.
2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui al comma 1, il
Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che
siano competenti e indipendenti e in grado di operare con
imparzialita' e integrita', tenendo conto dei titoli accademici e
professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro
esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse.
3. Fermi i requisiti di cui al comma 2, possono essere nominati
come personalita' indipendenti anche magistrati ordinari in servizio,
purche' abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno
cinque anni funzioni giudicanti di legittimita', che abbiano
comprovata esperienza nel settore tributario. I magistrati ordinari
sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio
superiore della magistratura.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le procedure e le modalita' relative alla composizione
dell'elenco delle personalita' indipendenti di nomina nazionale,
nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.
Art. 13
Commissione per la risoluzione
alternativa delle controversie
1. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati possono
concordare di istituire una Commissione per la risoluzione
alternativa delle controversie, in luogo della Commissione
consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione
controversa. Le Autorita' competenti degli Stati membri possono
altresi' concordare di istituire una Commissione per la risoluzione
alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente.
2. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, la
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie puo'
essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la
sua composizione e forma.
3. Una Commissione per la risoluzione alternativa delle
controversie puo' applicare, in luogo della procedura di risoluzione
delle controversie «con parere indipendente», applicata dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 10, procedure o tecniche
di risoluzione delle controversie per risolvere la questione
controversa in modo vincolante. A tal fine, le Autorita' competenti
degli Stati membri interessati possono concordare qualsiasi altro
tipo di procedura di risoluzione delle controversie che verra'
applicata dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle
controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale».
4. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati decidono
le norme di funzionamento in conformita' dell'articolo 14.
5. Salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di
cui all'articolo 14, le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si
applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle
controversie.
Art. 14
Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
1. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati
concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o
della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.
2. Le norme di funzionamento includono:
a) la descrizione e le caratteristiche della questione
controversa;
b) il mandato concordato dalle Autorita' competenti degli Stati
membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da
risolvere;
c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie,
ovvero Commissione consultiva o Commissione per la risoluzione
alternativa delle controversie, nonche' il tipo di procedura per la
risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura
differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una
Commissione consultiva;
d) il calendario della procedura di risoluzione delle
controversie;
e) la composizione della Commissione consultiva o della
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
(compresi il numero e i nomi dei membri, l'indicazione delle loro
competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di
interesse);
f) le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto
interessato e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie,
informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione
della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni
procedurali od organizzative;
g) gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla
Commissione consultiva e alle modalita' con cui quest'ultima esprime
il suo parere.
3. Se una Commissione consultiva e' istituita per esprimere un
parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), nelle
norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui al
comma 2, lettere a), d), e) e f).
4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di
istituzione della Commissione consultiva l'Agenzia delle entrate
comunica ai soggetti interessati:
a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;
b) la data entro la quale e' adottato il parere sulla risoluzione
della questione controversa;
c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel
diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o Convenzioni
applicabili.
5. Qualora le Autorita' competenti non abbiano notificato le norme
di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi da 2
a 4, le personalita' indipendenti e il presidente completano le norme
di funzionamento in base alle norme standard stabilite dalla
Commissione europea e le trasmettono ai soggetti interessati entro
due settimane dalla data in cui e' stata istituita la Commissione
consultiva o la Commissione per la risoluzione alternativa delle
controversie. Qualora le personalita' indipendenti e il presidente
non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano
notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire il
Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio o il
tribunale competente di uno degli altri Stati membri interessati al
fine di ottenere l'attuazione delle norme di funzionamento.
Art. 15
Costi della procedura di risoluzione
delle controversie
1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che
le Autorita' competenti degli Stati membri interessati non abbiano
concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati
membri:
a) le spese sostenute dalle personalita' indipendenti, che devono
essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma
rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati;
b) i compensi versati alle personalita' indipendenti, in misura
non superiore a 1000 euro a persona al giorno per ogni giorno di
riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la
risoluzione alternativa delle controversie.
2. Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico
degli Stati membri coinvolti.
3. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui al
comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato:
a) una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di procedura
amichevole; o
b) una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in
seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole
deciso per i motivi indicati all'articolo 6, comma 2, e la
Commissione consultiva abbia deciso che le Autorita' competenti
interessate hanno rigettato l'istanza a giusto titolo e previo
accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.
Art. 16
Risoluzione delle controversie da parte
della Commissione consultiva
1. La Commissione consultiva istituita in relazione alla
fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), adotta
una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura
amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa
notifica la propria decisione alle Autorita' competenti degli Stati
membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa.
2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono
tutte le condizioni indicate agli articoli 3 e 5, comma 2, su
richiesta di una delle Autorita' competenti, e' avviata la procedura
amichevole di cui all'articolo 7. L'Autorita' competente interessata
comunica detta richiesta alla citata Commissione, alle altre
Autorita' competenti interessate e al soggetto interessato. In tal
caso, il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, decorre dalla
data di notifica della decisione adottata dalla Commissione medesima
in merito all'accettazione dell'istanza di apertura di procedura
amichevole.
3. Se nessuna delle Autorita' competenti ha chiesto l'avvio della
procedura amichevole entro sessanta giorni dalla data di notifica
della decisione della Commissione di cui al comma 1, quest'ultima
emette un parere su come risolvere la questione controversa.
4. La Commissione consultiva istituita in relazione alla
fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), emette un
parere su come risolvere la questione controversa.
5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi dalla
data in cui e' stata istituita la Commissione indicata al comma 1. A
tal fine, nel caso di cui al comma 3, la suddetta Commissione si
considera istituita alla data in cui e' scaduto il termine di
sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3.
6. Qualora la Commissione ritenga che l'emanazione di un parere
sulla questione controversa richieda piu' di sei mesi, tale periodo
puo' essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa di tale
proroga le Autorita' competenti degli Stati membri interessati ed i
soggetti interessati.
7. La Commissione consultiva basa il proprio parere sulle
disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 1,
nonche' sulle eventuali norme di diritto interno applicabili. Essa
adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non
puo' essere raggiunta una maggioranza, prevale il voto del
presidente. Il presidente notifica il parere alle Autorita'
competenti degli Stati membri interessati.
8. La Commissione di cui al comma 1 rende i propri pareri per
iscritto.
9. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una
sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito
di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la presentazione della
richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la
Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia
delle entrate, quest'ultima informa le altre Autorita' competenti
degli Stati membri interessati e la suddetta Commissione degli
effetti della decisione che pone termine alla procedura di
risoluzione delle controversie.
10. Ai fini dell'istruttoria delle procedure di cui al presente
articolo, i soggetti interessati, previo accordo delle Autorita'
competenti, possono fornire alla Commissione consultiva le
informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai
fini della decisione o del parere. I soggetti interessati e le
Autorita' competenti forniscono le informazioni, le prove o i
documenti su richiesta della Commissione consultiva. Tuttavia, tali
autorita' competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla
suddetta Commissione quando:
a) per ottenere le informazioni e' necessario applicare misure
amministrative contrarie al diritto nazionale;
b) le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del
diritto nazionale dello Stato membro interessato;
c) le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali,
industriali o professionali o procedure commerciali;
d) la divulgazione delle informazioni e' contraria all'ordine
pubblico.
11. Su richiesta della Commissione consultiva i soggetti
interessati possono intervenire personalmente o tramite propri
rappresentanti muniti di procura generale o speciale dinanzi alla
suddetta Commissione. I soggetti interessati possono, altresi',
intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di
procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo delle
Autorita' competenti degli Stati membri interessati dinanzi alla
medesima Commissione.
Art. 17
Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla
Commissione consultiva o allaCommissione per la risoluzione
alternativa delle controversie
1. Le personalita' indipendenti e qualsiasi altro membro della
Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione
alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in
relazione alle informazioni che ricevono in qualita' di membri delle
suddette Commissioni.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 si
applica l'articolo 622 del codice penale.
3. I soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono
divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante le
procedure di risoluzione delle controversie. A tal fine essi
presentano una dichiarazione alle Autorita' competenti degli Stati
membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette procedure.
In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei
suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia
delle Entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa da
euro venticinquemila euro a euro centoventicinquemila, secondo le
modalita' e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 18
Decisione delle autorita' competenti a seguito
della procedura di risoluzione delle controversie
1. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorita' competenti
interessate si accordano su come risolvere la questione controversa
entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva
o della Commissione per la risoluzione alternativa delle
controversie.
2. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorita' competenti
interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere
della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione
alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un
accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono
vincolate da tale parere.
3. Nel caso in cui la controversia, originata da un'attivita' di
controllo dell'Amministrazione finanziaria, e' stata oggetto di una
definizione, anche agevolata, cosi' come disciplinata dalle norme
vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento
o in diminuzione le imposte dovute.
4. La decisione adottata non costituisce un precedente.
5. Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica
del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la
risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza passata in
giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai
sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli
effetti della decisione che pone termine alla procedura di
risoluzione delle controversie.
6. L'Agenzia delle entrate notifica al soggetto interessato la
decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta
giorni dalla data in cui detta decisione e' stata adottata.
7. Qualora la notifica della decisione sulla questione controversa
non venga effettuata da parte dell'Agenzia delle entrate entro il
termine di cui al comma 6 il soggetto interessato puo' presentare
ricorso alla commissione tributaria competente, secondo la procedura
di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.
Art. 19
Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure
amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie
1. In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7
e 18, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta,
l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle
imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.
2. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i
termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati.
3. Sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della
rideterminazione di cui agli articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, si
applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano state gia'
definite in via agevolata secondo quanto stabilito dalle norme
vigenti, e gli interessi a decorrere dalla data della decisione
adottata ai sensi dei medesimi articoli 7 e 18. Nel solo caso in cui
la pretesa erariale sia stata integralmente annullata, il rimborso
delle sanzioni e' consentito previa presentazione di apposita istanza
da parte del soggetto interessato.
4. Nel caso di decisioni adottate ad esito delle procedure di cui
al comma 1, attivate da soggetti che abbiano definito ai sensi degli
articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo si tiene conto delle somme gia'
versate.
5. Le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che il
soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro
sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente
rinunci ad altri mezzi di impugnazione, con riguardo alla materia
oggetto delle decisioni di cui agli articoli 7 e 18. Qualora vi sia
un contenzioso pendente in sede nazionale, ai fini dell'attuazione
della decisione, il soggetto interessato deve fornire prova, entro
sessanta giorni dalla data in cui la decisione medesima e' stata
comunicata, dell'avvenuto deposito presso il competente organo
giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso
e ad altri mezzi di impugnazione.
6. Le decisioni di cui al comma 1, attuate ai sensi del comma 5,
costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente
impositore e per il pagamento delle somme dovute al soggetto
interessato.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano anche se il
rimborso, lo sgravio o la riscossione si riferiscono ad imposte
divenute definitive in Italia.
8. Nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli 7
e 18 non venga eseguita dall'Agenzia delle entrate, il soggetto
interessato puo' presentare ricorso alla commissione tributaria
competente, secondo la procedura di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per chiedere l'esecuzione di
detta decisione.
9. La decisione adottata ai sensi dell'articolo 18 non puo' avere
esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato, il
Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio accerti
che una delle personalita' indipendenti nominate non possedeva, al
momento della nomina o della decisione, i requisiti di indipendenza
di cui all'articolo 10.
Art. 20
Pubblicita'
1. Le Autorita' competenti possono convenire di pubblicare
integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso di
ciascuno dei soggetti interessati.
2. Qualora le Autorita' competenti interessate o il soggetto
interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale delle
decisioni di cui al comma 1, le Autorita' competenti pubblicano una
sintesi delle stesse. Tale sintesi contiene una descrizione della
questione, l'oggetto, la data, i periodi d'imposta interessati, la
base giuridica, il settore industriale, una breve descrizione del
risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato.
3. Prima della pubblicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette al
soggetto interessato le informazioni di cui al comma 2. Entro
sessanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni, il
soggetto interessato puo' chiedere all'Agenzia delle entrate di non
pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale,
aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale,
oppure contrarie all'ordine pubblico.
4. L'Agenzia delle entrate notifica tempestivamente alla
Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei commi
2 e 3.
Art. 21
Disposizioni varie
1. Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 5, comma 1,
e 7, comma 3, si applicano le disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali,
industriali, professionali o delle procedure commerciali.
2. La trattazione della questione controversa nell'ambito della
procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle
controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione,
nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo
all'irrogazione di sanzioni, relativi alla medesima questione
controversa.
3. Nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati
procedimenti per una delle condotte di cui al Titolo II del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reddito o al
patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano
simultaneamente ad una delle procedure di cui al presente decreto
legislativo, l'Agenzia delle entrate puo' sospendere le suddette
procedure a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza di
apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei
procedimenti.
4. Qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non
sussista piu', le procedure di cui al presente decreto legislativo si
concludono con effetto immediato. L'Agenzia delle entrate ne da'
tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi
che hanno determinato la chiusura delle procedure.
Art. 22
Modifiche alle disposizioni vigenti
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente lettera:
«h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di
procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE)
2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi
e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni
di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili di imprese associate n. 90/436/CEE;».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso nei seguenti
casi:
a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata
presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi
degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le
doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in
caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata
presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi
della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.».
3. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di
procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del
Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta
ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto
legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione
della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la
sospensione della riscossione e' effettuata dall'ufficio dell'Agenzia
delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure
previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.».
4. All'articolo 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, lettera a), e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonche' delle procedure di
risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla
direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017».
Art. 23
Modalita' e procedure operative
1. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' e le procedure necessarie al fine
di rendere operative le disposizioni del presente decreto, con
particolare riferimento all'articolo 3, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e
12, all'articolo 5, commi 1 e 2, all'articolo 7, commi 3 e 5,
all'articolo 9, commi 1, 2 e 5, all'articolo 18, comma 6 e
all'articolo 19, commi 1 e 5.
Art. 24
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 4 ottobre 2019, n.
117. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a
decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti
il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia
il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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