SENTENZA DEL 30/01/2023 N. 959/6 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA
Giurisdizione e riscossione coattiva delle spese di giustizia
Nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario in ordine a questioni relative alla pretesa tributaria, se esse sono successive alla notifica della cartella di pagamento o all'atto esecutivo. In tal senso è orientata la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., SS. UU., 28/07/2021, n. 21642; Cass. civ., SS. UU., 14/04/2020, n. 7822), sulla scorta di quanto dispone la norma di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, che circoscrive la competenza del giudice tributario, invece, alle controversie sui fatti rilevanti fino al momento dell'atto esecutivo. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione di una cartella di pagamento, relativa alla liquidazione delle spese di giustizia, ha sollevato, nel caso di specie, difetto di giurisdizione, in quanto l’impugnazione suddetta costituiva opposizione ad atto esecutivo, di competenza del giudice ordinario.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D'A. G. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2017 00139248 18/00, con la quale l'AE di Catania aveva chiesto il pagamento della somma di ?. 2.000,00 a titolo di "spese di giudizio ed eventuali accessori", in forza di una sentenza della CTP di Catania n. 6293/07/14 dep. 22/07/2014 - NGR. 3385/12 nella qualità di socio della Villa Margherita SRL in liquidazione ed ormai estinta, pro quota come da piano di riparto, in quanto "responsabili in solido del pagamento coobligati: C. G. S., C. G., C. S., C. M.".
Eccepiva la insussistenza di responsabilità a proprio carico, ed il difetto di motivazione.
L'Ufficio esponeva che i soci dovevano considerarsi successori della società estinta, invocando altresì l'applicabilità dell'art. 2495 c.c..
La CTP di Catania rigettava il ricorso rilevando che l'iscrizione a ruolo era fondata sull'art. 2495, comma 2 c.c., e dichiarando inammissibile l'eccezione per la quale l'Ufficio avrebbe dovuto previamente notificare un apposito atto per accertare la responsabilità del liquidatore e del socio. Ha anche dichiarato la infondatezza del motivo con cui il ricorrente asseriva di non aver comunque "riscosso" alcun somma, affermando chiaramente di non condividere l'interpretazione letterale dell'art. 2495 c.c..
Appella il ricorrente che si riporta ai motivi di ricorso.
L'Ufficio difende la decisione e ne chiede la conferma.
All'udienza del 10-5-2022 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di questa controversia è la impugnativa della cartella di pagamento portante la iscrizione a ruolo derivata, esclusivamente, dalla liquidazione delle spese della sentenza n. 6293/07/2014 della Commissione tributaria di Catania, pronunciata il 30 maggio 2014 e depositata il 22 luglio 2014, non impugnata dai soci e pertanto passata in giudicato.
Per tale effetto la opposizione alla cartella andava effettuata avanti il Giudice Ordinario e non avanti al Giudice tributario.
Ed in vero l'art. 2 del d. lgs. n. 546/92 stabilisce che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. civ., sez. un., 28/07/2021, n. 21642 - Cass. civ., sez. un., 14/04/2020, n. 7822).
Nel procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia la notificazione della cartella di pagamento costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (Cassazione civile, sez. III, 30/01/2019, n. 2553).
Conseguentemente trattandosi di una opposizione a precetto (Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2022, n. 7234), il relativo giudizio andava proposto ai sensi dell'art. 615 cpc. avanti al giudice ordinario.
Il primo comma dell'art. 3 del d. lgs. 546/92 stabilisce che "difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo".
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario. Nulla sulle spese.
Nessun commento:
Posta un commento