Giudice di pace Campobasso, Sent., 09/05/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO
Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 150/2023 R.G. assegnata in decisione all'udienza del 04.05.23 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione del 20/10/2022 Protocollo n. (...) - Fascicolo n. 6483/2018, elevata dal Prefetto della Provincia di Campobasso,
TRA
x
OPPONENTI
Prefettura di Campobasso U.T.G. ,in persona del legale rapp.te p.t.
OPPOSTA
Svolgimento del processo
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua. c.p.c..
Pertanto devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati, dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione: delle parti, sia i verbali di causa.
All'udienza del 04.05.23, sulle precisate conclusioni, la causa veniva decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.01.23 gli opponenti ricorrevano al Giudice di pace di Campobasso per l'annullamento dell' ordinanza ingiunzione del 20/10/2022 Protocollo n. (...) - Fascicolo n. 6483/2018, elevata dal Prefetto della Provincia di Campobasso, con la veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 567,00 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, per aver emesso un assegno bancario senza provvista, oltre alla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni.
L'opponente deduceva la violazione dell'art. 9 della L. n. 386 del 1990.
La Prefettura di Campobasso U.T.G., si costituiva in giudizio, deduceva la fondatezza della violazione, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 04.05.23 venivano precisate le conclusioni, la causa veniva decisa come da lettura del dispositivo in udienza.
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
Agli opponenti viene contestata la violazione di cui all'art.2 della L. n. 368 del 1990, per aver emesso un assegno bancario senza provvista.
Si osserva in diritto.
Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario da' comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente.
Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
In effetti, con l'invio della raccomandata da parte della Prefettura dell'inizio della procedura sanzionatoria, il trasgressore viene altresì invitato a depositare scritti difensivi e documenti, il tutto entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, onde poter difendersi e spiegare le ragioni che lo hanno portato all'emissione dell'assegno poi successivamente protestato, cosa che avrebbe potuto fare la ricorrente.
La comunicazione di preavviso di revoca viene effettuato dalla banca trattaria al soggetto che ha emesso l'assegno non pagato per mancanza di provvista.
Con la predetta comunicazione il traente viene informato che in caso di emissione di nuovi assegni il suo nominativo viene iscritto nell'archivio degli assegni irregolari, a norma dell'art. 8, comma 3, della L. n. 386 del 1990, nonché dell'art. 12, comma 1, della L. 20 novembre 1982, n. 890.
Si osserva altresì l'eventuale quietanza liberatoria afferisce soltanto nei casi di cui all'art. 2 della L. n. 386 del 1990, e non con la violazione dell'art. 1 della L. n. 386 del 1990, consegue l'inapplicabilità della condizione di non punibilità prevista dall'art. 8, comma 3, della L. n. 386 del 1990.
Nell'odierna fattispecie, per quanto concerne l'assegno bancario di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, tratto presso la U. S.p.a., di Euro 2.000,00, non vi è prova della notifica al traente S.C., del preavviso di revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 9 bis L. n. 386 del 1990, del Banco B..
Tra l'altro la predetta comunicazione risulta intestata alla sola società anziché anche al Corso S., nella qualità di traente -
sottoscrittore dell'assegno protestato.
Inoltre non vi è prova della notifica della raccomandata da pane della Prefettura dell'inizio della procedura sanzionatoria, dove il trasgressore viene altresì invitato a depositare scritti difensivi e documenti, il tutto entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, onde poter difendersi e spiegare le ragioni che lo hanno portato all'emissione dell'assegno poi successivamente protestato, cosa che avrebbero potuto fare i ricorrenti.
Vi è da dire infine, che risulta depositata in atti copia della quietanza liberatoria da parte dell'ultimo prenditore dell'assegno protestato, dove questi dichiara di aver ricevuto il pagamento liberatorio ai sensi dell'art. 8 I e III c. della L. n. 386 del 1990, dell'importo dell'assegno e delle altre somme dovute a titolo di interessi, penali, spese per il protesto o per la contestazione equivalente.
Tale dichiarazione, sebbene non produce gli effetti della condizione di non punibilità prevista dall'art. 8, comma 3, della L. n. 386 del 1990, in quanto rilasciata fuori dal termine di sessanta giorni dal protesto, incide, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, sull'elemento soggettivo della violazione.
Si osserva in diritto.
L'art.3 della L. n. 689 del 24 novembre 1981, sancisce il principio in forza del quelle, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa che colposa.
Bisogna innanzitutto osservare, che per delineare i contorni dell'elemento soggettivo, la dottrina e la giurisprudenza, hanno ricavato il principio che anche l'illecito amministrativo, per poter essere attribuito al soggetto agente, deve essere colpevole, nel senso che è necessaria una condotta almeno colposa, e che incombe sul trasgressore l'onere di provare di aver agito incolpevolmente.
Tale orientamento è stato oggetto anche di un intervento della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto fondamentale l'elemento della colpa nell'illecito amministrativo anche quando non sia specificatamente previsto dalla norma.
Alla luce delle suddette considerazioni, manca nell'odierna fattispecie, uno degli elementi caratterizzanti al violazione, ovvero la volontà seppur colposa di commettere la violazione da parte del ricorrente.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata.
La particolarità delle questioni trattate nonché le ragioni poste a fondamento della presente decisione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dott. Carlo Cennamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 13.01.23 da S.C.L. S.r.l. - S.C. contro Prefettura di Campobasso U.T.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione del 20/10/2022 Protocollo n. (...) - Fascicolo n. 6483/2018, elevata dal Prefetto della Provincia di Campobasso;
2) spese compensate.
Così deciso in Campobasso, il 4 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2023.
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