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giovedì 29 giugno 2023

Consiglio di Stato 2023-Il signor -OMISSIS- ha impugnato la indicata in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere l'annullamento della sanzione della "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari" con conseguente cessazione dal servizio permanente e viene iscritto, d' ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano.

 



 

 

Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 13/06/2023) 21-06-2023, n. 6075

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4280 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS- x

 

contro

 

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per la riforma

 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per leparti gli avvocati Giulio Murano, avv. dello Stato Giannuzzi;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la indicata in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere l'annullamento della sanzione della "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari" con conseguente cessazione dal servizio permanente e viene iscritto, d' ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano.

 

2. L'appellante, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, dopo essere stato indagato nel 2003 ed aver subito misura cautelare nell'ambito di un'indagine nella quale gli erano stati contestati numerosi reati, all'esito dei processi celebrati era stato condannato con sentenza del Tribunale di Roma nel 2015, confermata in appello ed in cassazione a seguito di inammissibilità del ricorso, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i reati di falsità materiale commessa al pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, contraffazione in atti pubblici di sigilli e strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Durante tutto il corso del processo all'appellante veniva più volte applicata la sospensione cautelare dall'impiego.

 

All'esito della vicenda processuale, al militare veniva negata la riammissione in servizio e nel luglio 2019 si dava inizio al procedimento disciplinare con la nomina dell'ufficiale inquirente. All'appellante venivano contestati i fatti che era stati oggetto dell'accertamento penale ed all'esito della relazione dell'ufficiale inquirente la Commissione di disciplina proponeva il militare per la rimozione che veniva irrogata con il provvedimento impugnato.

 

3. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso, preliminarmente valutando che l'aver iniziato il procedimento disciplinare prima di aver acquisito l'intera motivazione della decisione di inammissibilità della Corte di Cassazione, non aveva determinato un deficit di conoscenza della vicenda trattandosi di una sentenza in rito considerando oltretutto che in sostanza il passaggio in giudicato della sentenza si era verificato dopo il giudizio di appello.

 

Sempre in via preliminare aveva ritenuto che una memoria dell'Amministrazione non fosse tardiva poiché l'erroneo deposito al Consiglio di Stato era frutto di mero disguido materiale e comunque facendo appello ai suoi poteri officiosi il giudice aveva acquisito assicurando, in ogni caso, a parte ricorrente ampio termine per replicare e controdedurre e contestualmente, piena garanzia del contraddittorio per entrambe le parti del processo.

 

Nel merito riteneva che le contestazioni disciplinari si fossero mosse nell'ambito dell'accertamento penale senza alcun riferimento ai reati attribuiti in fase di indagine e rispetto ai quali il Tribunale aveva emesso sentenza di assoluzione; venivano dichiarate inammissibili per tardività le censure attinenti ai provvedimenti di sospensione cautelare che erano stati assunti nel corso della vicenda.

 

Qunato infine alla motivazione della sanzione ed alla scelta della più grave, il primo giudice affermava la tendenziale insindacabilità della scelta dell'Amministrazione salvo decisioni abnormi e nel caso in esame si trattava di comportamenti che costituivano reato e la mancanza di un mino ed un massimo nella sanzione adottata non richiedevano alcuna motivazione sulla gradazione della sanzione.

 

4. L'appello si fonda su quattro motivi.

 

4.1. Il primo contesta la legittimità dell'ordinanza che ha autorizzato il deposito tardivo della memoria dell'Amministrazione attesa la perentorietà dei termini fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a. e la mancanza di una richiesta di remissione in termini.

 

4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1392 D.Lgs. n. 66 del 2010 per aver dato inizio al procedimento disciplinare sulla base del mero dispositivo della decisione della Corte di Cassazione. Se avesse atteso tale deposito avrebbe correttamente ascritto all'appellante i soli reati per cui si procedeva e non anche per la truffa ai danni di una non meglio identificata compagnia telefonica. Inoltre se il termine di 270 giorni comincia a decorrere dal momento in cui l'Amministrazione ha ricevuto il dispositivo della sentenza del Corte di Cassazione (30 aprile 2019), il termine sarebbe stato oltrepassato poiché la notifica al militare è avvenuta il 19 febbraio 2020.

 

4.3. Il terzo motivo contesta il travisamento dei fatti in sede di istruttoria del procedimento laddove si è fatto riferimento all'attivazione di utenze intestate a soggetti inesistenti il cui traffico veniva indirizzato verso "utenze a tariffazione speciale", con rilevante danno economico per la società di gestione del servizio di telefonia. L'appellante deve rispondere solo del reato di falsificazione e non della successiva utilizzazione delle schede.

 

4.4. Il quarto motivo lamenta la ritenuta inammissibilità della censura che riguardava l'illegittimo sospensione cautelare adottata, dopo il compimento del quinquennio e nonostante una sentenza che non aveva comportato la sanzione accessoria della sospensione dai pubblici uffici.

 

La disposizione speciale dell'art. 919, comma 3, del codice dell'ordinamento militare consente, in casi di "eccezionale gravità", la protrazione della sospensione precauzionale del militare anche oltre il quinquennio massimo di durata previsto per i dipendenti pubblici dall'art. 9, comma 2, L. n. 19 del 1990, a condizione che l'Amministrazione: - attivi il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti; - confezioni una specifica motivazione, che valuti specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare

 

5. Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

 

6. L'appello è infondato.

 

6.1. La memoria che era stata depositata tardivamente dall'Amministrazione in realtà era un elenco contenente una serie di atti che il giudice di primo grado ha ritenuto comunque di acquisire in ossequio al principio acquisitivo in tema di prova.

 

Si tratta di una decisione insindacabile del giudice che valuta come essenziali gli atti in questione ai fini di una conoscenza completa della res iudicanda e che non richiede nessuna richiesta di remissione in termini.

 

6.2. La valutazione di procedere a dare inizio al procedimento disciplinare dopo l'acquisizione del solo dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione non ha comportato nessun vulnus per le esigenze difensive dell'appellante poiché non ha fatto venir meno alcun elemento di conoscenza della vicenda che non fosse già in atti.

 

La sentenza si limita a dichiara inammissibile la sentenza poiché volta a rimettere in discussione elementi di prova oggetto di una concorde acquisizione agli atti nei giudizi di merito. Inoltre la sentenza illustrava le ragioni per cui non era possibile accogliere la revoca della rinuncia alla prescrizione.

 

Si tratta di argomentazioni che, ai fini delle valutazioni che dovevano essere compiute in sede disciplinare, erano assolutamente irrilevanti e la loro mancata conoscenza non ha pregiudicato un completo esame della vicenda.

 

Non vi è alcun mancato rispetto del termine dei 270 giorni poiché esso decorre ai sensi dell'art. 1392, comma 3, D.Lgs. n. 66 del 2010 dal giorno in cui l'amministrazione ha acquisito la copia della sentenza definitiva che è stata depositata in data 2 maggio 2019 e sicuramente acquisita alcuni giorni dopo e cessa di decorrere nel momento in cui è emesso il provvedimento conclusivo non rilevando la successiva notifica all'interessato. Il fatto che l'Amministrazione abbia dato inizio al procedimento dopo l'acquisizione del solo dispositivo, non rileva rispetto a quale sia l'atto la cui conoscenza determina il decorso di un termine perentorio.

 

In conclusione, essendo stata emessa la sentenza il 2 maggio 2019 e ragionevole ritenere secondo la prassi che sia decorso un termine non inferiore a quindici giorni per l'acquisizione della stessa; il provvedimento impugnato è stato emesso il 1 febbraio 2020 cioè 274 giorni dopo la pubblicazione della sentenza. Ritenere che l'acquisizione della stessa da parte dell'Amministrazione sia avvenuta entro tre giorni dalla sua emissione costituisce un dato smentito dalla prassi e comunque non è stato provato dall'interessato.

 

6.3. Il terzo motivo è frutto di un equivoco. La Commissione di disciplina ha ben chiaro quali siano i reati per cui è stato condannato il militare, ma nel descrivere la gravità della condotta ha fatto riferimento anche all'uso che delle schede falsificate dall'appuntato è stato commesso da altri anche senza la sua complicità. E' evidente che una sentenza penale di merito faccia stato nel procedimento disciplinare cosicché l'Amministrazione non può contestare fatti diversi da quelli accertati in quella sede, ma la valutazione della gravità rispetto alla conservazione dello status di militare è propria dell'Amministrazione e l'illustrazione dell'uso che era stato fatto del corpo di reato creato dal militare ben può essere sottolineata. Se, ad esempio, il militare avesse realizzato delle schede telefoniche false che nessuno aveva utilizzato la condotta sarebbe stata meno grave.

 

Pertanto non vi è alcun travisamento del fatto, ma una sua corretta valutazione nell'ambito della vicenda complessiva.

 

6.4. Rispetto al quarto motivo non può che confermarsi l'inammissibilità già affermata dal primo giudice. La vicenda che si è dipanata per quasi un ventennio è stata caratterizzata anche da provvedimenti di sospensione dal servizio in qualche caso obbligatoria in altri facoltativa che avrebbero dovuto essere impugnati allora. Non si può a distanza di molti anni censurare provvedimenti ormai da tempo inoppugnabili.

 

7. In considerazione delle pesanti conseguenze sullo status giuridico dell'appellante, il Collegio ritiene equa la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

 

Francesco Frigida, Consigliere

 

Carmelina Addesso, Consigliere

 

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

 

Stefano Filippini, Consigliere


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