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giovedì 29 giugno 2023

Corte dei Conti 2023- Servizi ammessi a riscatto

 


Corte dei Conti 2023- Servizi ammessi a riscatto

Corte dei Conti Basilicata Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 20/06/2023) 20-06-2023, n. 54

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

 

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

 

in composizione monocratica

 

Il Giudice

 

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al n. 8923/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti x

 

contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

 

avente ad oggetto il riconoscimento della maturazione di anni 18 di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 con contestuale annullamento del provvedimento prot. n. INPS.6400.21/10/2021.0291286 del 21.10.2021.

 

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

 

uditi, nella pubblica udienza del 20 giugno 2023, con l'assistenza del segretario dott. A.I., l'avv. Domenico Sannella, per il ricorrente, e l'avv. Margherita Lotito, su delega dell'avv. Vito Dinoia, per l'INPS;

 

premesso in

Svolgimento del processo

 

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 17.11.2022, e notificato a controparte con allegato decreto di fissazione di udienza il 23.11.2022, il sig. XXX, fisioterapista in pensione dell'Azienda O.R.S. con decorrenza dal 01.10.2019, esponeva:

 

- che, rispetto ad un periodo totale di servizio alla cessazione pari a 41 anni e 8 mesi, per il periodo sino al 31.12.1995 venivano calcolati 17 anni e 11 mesi in luogo dei 18 anni spettanti, con conseguente liquidazione con il sistema misto del trattamento diretto ordinario di anzianità;

 

- che non venivano considerati alcuni periodi in cui aveva lavorato o comunque versato i contributi o chiesto il riscatto;

 

- che, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 29 del 1979, dell'art. 1 della L. n. 45 del 1990, dell'art. 3 della L. n. 274 del 1991 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non erano stati riconosciuti per intero i periodi di lavoro svolti (dal 01.02.1982 al 31.12.1982, ove sull'estratto conto INPS risultano 10 mesi e 18 giorni, anziché 11 mesi, e dal 01.01.1988 al 13.03.1988, ove risultano 2 mesi e 2 giorni, anziché 2 mesi e 13 giorni), con perdita di "...23 giorni di periodo di contribuzione utile che lo avrebbero portato di per sé a 17 anni, 11 mesi e 23 giorni e, pertanto, già meritevole di arrotondamento a 18 anni ..." e un conseguente errore di calcolo della pensione;

 

- che, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 184 del 1997, dell'art. 2-novies del D.L. n. 30 del 1974 e dell'art. 45 della L. n. 62 del 1953, si era visto riconoscere ai fini del riscatto periodi inferiori rispetto a quelli spettanti;

 

- che, in particolare, lamentava "...un errore circa il riconoscimento dell'esatto periodo del riscatto del titolo di studio - rilasciato dalla ex U. n.1 della regione Basilicata - che va, anziché dal 10.07.1978 al 09.07.1981 (periodo indicato in estratto conto), dal 10.07.1978 al 23.07.1981 ..." e la mancata considerazione dell'ulteriore periodo fino alla data di esecutività dello stesso titolo (12.08.1981) all'esito delle procedure di controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo;

 

- che, inoltre, l'INPS non aveva tenuto in considerazione la richiesta del 23.7.2010 di riscatto del periodo non coperto da contribuzione dal 7.9.1977 al 31.12.1977 ai sensi del D.P.R. n. 184 del 1997 in combinato disposto con l'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, con mancata considerazione di ulteriori tre mesi di contribuzione;

 

- che gli atti impugnati sono viziati da difetto di istruttoria.

 

Conseguentemente, chiedeva che questa Sezione provvedesse all'annullamento del provvedimento prot. n. (...) del 21.10.2021 e di ogni altro atto comunque lesivo, condannando per l'effetto l'INPS "Ad effettuare il ricalcolo corretto del periodo contributivo sino al 31.12.1995 e a disporre in favore del ricorrente il trattamento pensionistico correttamente ricalcolato così da corrispondere la pensione di vecchiaia secondo il regime retributivo con anni contributivi al 31.12.1995 di almeno anni 18 di contributi", con "la corresponsione della quota di arretrati relativi ai ratei pensionistici non versati secondo il regime previdenziale odiernamente richiesto nonché ogni corresponsione relativa e/o dipendente dal suddetto ricalcolo" e il "... pagamento dei compensi e spese legali in favore degli avvocati antistatari".

 

Con memoria depositata il 13.03.2023 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo che si dichiarassero inammissibili o si rigettassero le domande introduttive del giudizio, rappresentando tra l'altro: che la pensione anticipata di cui il ricorrente è titolare è stata "... correttamente ricalcolata con i dati presenti e certificati in posizione assicurativa anche dall'ente datore di lavoro"; che le sollevate questioni "... su ricongiunzione e riscatto, attengono ad alcuni periodi ante 1995, che riguardano evidentemente la posizione assicurativa"; che "... i periodi da ricongiunzione e riscatto sono conformi ai provvedimenti emessi a suo tempo. In ogni caso i provvedimenti non sono più modificabili per decorso dei termini di impugnazione"; che la richiesta di versamento dei contributi relativi al periodo non coperto da contribuzione dal 7.9.1977 al 31.12.1977 "...era stata respinta per la seguente motivazione: "Le norme che disciplinano questo Istituto non prevedono il riscatto di periodi ante 1997"". Nel depositare la relazione istruttoria della competente funzionaria dell'INPS, si chiedeva che, ove ritenuto opportuno o necessario, si convocasse la stessa per essere ascoltata a chiarimenti.

 

All'udienza del 21.3.2023 il difensore del ricorrente, rilevata la costituzione tardiva dell'INPS, chiedeva un breve rinvio per controdedurre.

 

Alla odierna pubblica udienza i difensori di entrambe le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate. L'avv. Sannella rilevava nuovamente la tardiva costituzione dell'INPS e l'Avv. Lotito si opponeva alle eccezioni sollevate da controparte.

 

Considerato in

Motivi della decisione

 

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

 

La vigente normativa prevede un termine di decadenza di novanta giorni per impugnare dinanzi alla Corte dei conti i provvedimenti emessi in materia di riscatto di periodi di servizio.

 

Per il personale degli enti locali l'art. 71 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 stabilisce: che "Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza"; che "Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti".

 

Analogo termine di decadenza è previsto dall'art. 65, comma 3, della L. n. 1035 del 1939 (riguardante le pensioni dei sanitari), dall'art. 6, comma 7, della L. n. 46 del 1958 (recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dal combinato disposto degli artt. 147, 149 e 255 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (dettante norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

 

In giurisprudenza è stato evidenziato che la decadenza dell'azione volta al riconoscimento del diritto di riscatto è "... istituto di ordine pubblico e, come tale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice non rivestendo un'eccezione in senso proprio in quanto prevista in favore dell'amministrazione ed attenendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio (Cass. 8 marzo 2013, n. 5862)" (Corte dei conti, Sez. Giur. Molise, sent. n. 18/2020).

 

Orbene, la determina dell'INPDAP con cui, con riferimento al periodo corrispondente alla durata del corso per acquisire il titolo di studio di terapista della riabilitazione, è stato riconosciuto il riscatto di 2 anni, 5 mesi e 25 giorni ai fini del trattamento di quiescenza, con corrispondente contributo di Euro 10.285,56, risulta emessa il 03.06.2010 e trasmessa con nota dell'08.06.2010 al sig. XXX. Quest'ultimo non ha negato di aver ricevuto tale comunicazione, di cui peraltro ha presupposto la conoscenza con il versamento in data 28.07.2011 del contributo ivi stabilito.

 

Risulta, pertanto, tardiva l'impugnativa di tale determina effettuata con ricorso giurisdizionale depositato il 17.11.2022, e notificato a controparte il 23.11.2022.

 

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo al silenzio che il ricorrente ha rappresentato essere stato serbato dall'amministrazione previdenziale in ordine alla richiesta (del 23.07.2010) di riscatto del periodo dal 07.09.1977 al 31.12.1977.

 

Si rileva, in primo luogo, che l'Istituto resistente ha rappresentato che l'INPDAP aveva espressamente respinto tale domanda, provvedendo al deposito della comunicazione di rigetto del 23.10.2012, che risulta indirizzata al ricorrente e, per conoscenza, all'Azienda O.R.S..

 

In ogni caso, anche qualora tale espresso diniego non fosse stato emesso (o non fosse stato validamente comunicato), l'odierna doglianza sarebbe comunque tardiva.

 

In giurisprudenza si è ritenuto che "...l'art. 7 della L. n. 533 del 1973 dispone in linea generale che, in materia previdenziale, l'istanza rivolta dal privato alla competente Amministrazione per ottenere un determinato beneficio s'intende respinta, a tutti gli effetti, quando siano trascorsi 120 giorni dalla relativa data di ricevimento" e che "Essendosi, dunque, in presenza di un'ipotesi di "silenzio-rigetto", ossia di un provvedimento negativo implicito già formatosi e, quindi, immediatamente lesivo dell'interesse vantato dal soggetto che aveva inoltrato l'istanza, appare evidente che esso possa essere immediatamente impugnato in sede giudiziaria, senza necessità di un'ulteriore e sostanzialmente inutile diffida da rivolgersi all'Amministrazione" (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 133/2022). Secondo altro orientamento della giurisprudenza contabile, nella materia pensionistica oggetto della cognizione di questa Corte deve farsi riferimento al termine generale di 90 giorni previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n. 241 del 1990 (C. conti, Sez. III di Appello, n. 227/2018; cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 348/2019, per la decorrenza del termine in questione, in caso di silenzio-rigetto del ricorso amministrativo, dalla scadenza del novantesimo giorno dalla presentazione dello stesso).

 

Ad ogni modo, anche per la richiesta del 23.07.2010, appare trascorso il termine decadenziale previsto dalla legge

 

Si osserva, in ogni caso, che il ricorrente non ha allegato e dimostrato la sussistenza dei presupposti fondanti il suo preteso diritto al riscatto dei periodi sopra indicati.

 

Con riferimento alle doglianze relative alla violazione delle vigenti norme in materia di ricongiunzione, che avrebbero determinato il mancato computo di 12 giorni per il periodo dal 01.02.1982 al 31.12.1982, e di 11 giorni, per il periodo dal 01.01.1988 al 13.03.1988, preliminarmente si osserva che la ricongiunzione si ottiene "... all'esito di un procedimento complesso ed è operativa solo dopo l'accettazione del richiedente (ex multis, C. conti, Sez. App. Reg. Siciliana, n. 145/2017). Tale accettazione ... non è priva di conseguenze, cristallizzando i periodi considerati e l'entità dei contributi confluiti nella gestione dipendenti pubblici dell'I.N.P.S. ... In altri termini, il procedimento si conclude con la formazione di un negozio bilaterale di natura pubblicistica, di cui l'ultimo atto è costituito dall'accettazione da parte del privato interessato, espressa o implicita mediante un comportamento concludente della proposta, di cui l'istante deve vagliare la convenienza prima dell'accettazione o del pagamento il quale "determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione", con ciò vietando la legge espressamente per l'interessato la possibilità di un ripensamento (tra le altre, Cass. civ. Sez. lavoro, 13/12/1999, n. 13987; Corte di Cassazione n. 2499/2008)" (cfr. Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. n. 6/2023).

 

In ogni caso, anche qualora i periodi ricongiunti non dovessero considerarsi cristallizzati, si evidenzia che dal Provv. del 21 ottobre 2021, di conferimento della pensione anticipata, si evince che al 31.12.1995 sono stati computati servizi utili pari a 17 anni, 10 mesi e 16 giorni. Non è chi non veda che, anche a voler aggiungere a tale periodo i 23 giorni reclamati, il servizio utile a quella data non solo non raggiungerebbe la soglia dei 18 anni pieni, senza arrotondamento, che la giurisprudenza ritiene necessaria per la liquidazione integrale della pensione con il sistema retributivo ex art. 1, comma 13, della L. n. 335 del 1995 (cfr., tra le altre, le seguenti sentenze delle Sezioni Centrali d'Appello della Corte dei conti: Sez. I n. 204/2022; Sez. II n. 283/2022, Sez. III n. 97/2019), ma non supererebbe nemmeno i 17 anni, 11 mesi e 15 giorni, come in ipotesi necessario per l'operatività del meccanismo dell'arrotondamento.

 

Per le suindicate ragioni, il ricorso non può essere accolto, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 31 c.g.c., in favore della amministrazione resistente, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXX contro l'INPS, contrariis reiectis, così decide: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS nella misura complessiva di Euro 600,00, oltre accessori come per legge.

 

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 20 giugno 2023.

 

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2023.


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