Corte dei Conti 2023- Servizi ammessi a riscatto
Corte dei Conti Basilicata Sez. giurisdiz., Sent., (ud.
20/06/2023) 20-06-2023, n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il Giudice
Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8923/C del registro di
Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti x
contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
avente ad oggetto il riconoscimento della maturazione di
anni 18 di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 con contestuale
annullamento del provvedimento prot. n. INPS.6400.21/10/2021.0291286 del
21.10.2021.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 20 giugno 2023, con
l'assistenza del segretario dott. A.I., l'avv. Domenico Sannella, per il
ricorrente, e l'avv. Margherita Lotito, su delega dell'avv. Vito Dinoia, per
l'INPS;
premesso in
Svolgimento del processo
Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di
questa Sezione in data 17.11.2022, e notificato a controparte con allegato
decreto di fissazione di udienza il 23.11.2022, il sig. XXX, fisioterapista in
pensione dell'Azienda O.R.S. con decorrenza dal 01.10.2019, esponeva:
- che, rispetto ad un periodo totale di servizio alla
cessazione pari a 41 anni e 8 mesi, per il periodo sino al 31.12.1995 venivano
calcolati 17 anni e 11 mesi in luogo dei 18 anni spettanti, con conseguente
liquidazione con il sistema misto del trattamento diretto ordinario di
anzianità;
- che non venivano considerati alcuni periodi in cui aveva
lavorato o comunque versato i contributi o chiesto il riscatto;
- che, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della
L. n. 29 del 1979, dell'art. 1 della L. n. 45 del 1990, dell'art. 3 della L. n.
274 del 1991 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non erano stati
riconosciuti per intero i periodi di lavoro svolti (dal 01.02.1982 al 31.12.1982,
ove sull'estratto conto INPS risultano 10 mesi e 18 giorni, anziché 11 mesi, e
dal 01.01.1988 al 13.03.1988, ove risultano 2 mesi e 2 giorni, anziché 2 mesi e
13 giorni), con perdita di "...23 giorni di periodo di contribuzione utile
che lo avrebbero portato di per sé a 17 anni, 11 mesi e 23 giorni e, pertanto,
già meritevole di arrotondamento a 18 anni ..." e un conseguente errore di
calcolo della pensione;
- che, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 184 del 1997, dell'art. 2-novies del D.L. n. 30 del 1974 e dell'art.
45 della L. n. 62 del 1953, si era visto riconoscere ai fini del riscatto
periodi inferiori rispetto a quelli spettanti;
- che, in particolare, lamentava "...un errore circa il
riconoscimento dell'esatto periodo del riscatto del titolo di studio -
rilasciato dalla ex U. n.1 della regione Basilicata - che va, anziché dal
10.07.1978 al 09.07.1981 (periodo indicato in estratto conto), dal 10.07.1978
al 23.07.1981 ..." e la mancata considerazione dell'ulteriore periodo fino
alla data di esecutività dello stesso titolo (12.08.1981) all'esito delle
procedure di controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo;
- che, inoltre, l'INPS non aveva tenuto in considerazione la
richiesta del 23.7.2010 di riscatto del periodo non coperto da contribuzione
dal 7.9.1977 al 31.12.1977 ai sensi del D.P.R. n. 184 del 1997 in combinato
disposto con l'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, con mancata considerazione di
ulteriori tre mesi di contribuzione;
- che gli atti impugnati sono viziati da difetto di
istruttoria.
Conseguentemente, chiedeva che questa Sezione provvedesse
all'annullamento del provvedimento prot. n. (...) del 21.10.2021 e di ogni
altro atto comunque lesivo, condannando per l'effetto l'INPS "Ad
effettuare il ricalcolo corretto del periodo contributivo sino al 31.12.1995 e
a disporre in favore del ricorrente il trattamento pensionistico correttamente
ricalcolato così da corrispondere la pensione di vecchiaia secondo il regime
retributivo con anni contributivi al 31.12.1995 di almeno anni 18 di
contributi", con "la corresponsione della quota di arretrati relativi
ai ratei pensionistici non versati secondo il regime previdenziale odiernamente
richiesto nonché ogni corresponsione relativa e/o dipendente dal suddetto ricalcolo"
e il "... pagamento dei compensi e spese legali in favore degli avvocati
antistatari".
Con memoria depositata il 13.03.2023 si costituiva in
giudizio l'INPS, chiedendo che si dichiarassero inammissibili o si rigettassero
le domande introduttive del giudizio, rappresentando tra l'altro: che la
pensione anticipata di cui il ricorrente è titolare è stata "...
correttamente ricalcolata con i dati presenti e certificati in posizione
assicurativa anche dall'ente datore di lavoro"; che le sollevate questioni
"... su ricongiunzione e riscatto, attengono ad alcuni periodi ante 1995,
che riguardano evidentemente la posizione assicurativa"; che "... i
periodi da ricongiunzione e riscatto sono conformi ai provvedimenti emessi a
suo tempo. In ogni caso i provvedimenti non sono più modificabili per decorso
dei termini di impugnazione"; che la richiesta di versamento dei
contributi relativi al periodo non coperto da contribuzione dal 7.9.1977 al
31.12.1977 "...era stata respinta per la seguente motivazione: "Le norme
che disciplinano questo Istituto non prevedono il riscatto di periodi ante
1997"". Nel depositare la relazione istruttoria della competente
funzionaria dell'INPS, si chiedeva che, ove ritenuto opportuno o necessario, si
convocasse la stessa per essere ascoltata a chiarimenti.
All'udienza del 21.3.2023 il difensore del ricorrente,
rilevata la costituzione tardiva dell'INPS, chiedeva un breve rinvio per
controdedurre.
Alla odierna pubblica udienza i difensori di entrambe le
parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per
l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate. L'avv. Sannella
rilevava nuovamente la tardiva costituzione dell'INPS e l'Avv. Lotito si
opponeva alle eccezioni sollevate da controparte.
Considerato in
Motivi della decisione
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va,
pertanto, respinto.
La vigente normativa prevede un termine di decadenza di novanta
giorni per impugnare dinanzi alla Corte dei conti i provvedimenti emessi in
materia di riscatto di periodi di servizio.
Per il personale degli enti locali l'art. 71 del R.D.L. 3
marzo 1938, n. 680 stabilisce: che "Le domande di riscatto sono sottoposte
alle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cassa depositi e
prestiti e degli istituti di previdenza"; che "Entro novanta giorni
dalla comunicazione della deliberazione, gli interessati possono presentare
ricorso alla Corte dei conti".
Analogo termine di decadenza è previsto dall'art. 65, comma
3, della L. n. 1035 del 1939 (riguardante le pensioni dei sanitari), dall'art.
6, comma 7, della L. n. 46 del 1958 (recante norme sulle pensioni ordinarie a
carico dello Stato) e dal combinato disposto degli artt. 147, 149 e 255 del
D.P.R. n. 1092 del 1973 (dettante norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato).
In giurisprudenza è stato evidenziato che la decadenza
dell'azione volta al riconoscimento del diritto di riscatto è "...
istituto di ordine pubblico e, come tale, rilevabile anche d'ufficio dal
giudice non rivestendo un'eccezione in senso proprio in quanto prevista in
favore dell'amministrazione ed attenendo a materia sottratta alla disponibilità
delle parti purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del
giudizio (Cass. 8 marzo 2013, n. 5862)" (Corte dei conti, Sez. Giur.
Molise, sent. n. 18/2020).
Orbene, la determina dell'INPDAP con cui, con riferimento al
periodo corrispondente alla durata del corso per acquisire il titolo di studio
di terapista della riabilitazione, è stato riconosciuto il riscatto di 2 anni,
5 mesi e 25 giorni ai fini del trattamento di quiescenza, con corrispondente
contributo di Euro 10.285,56, risulta emessa il 03.06.2010 e trasmessa con nota
dell'08.06.2010 al sig. XXX. Quest'ultimo non ha negato di aver ricevuto tale
comunicazione, di cui peraltro ha presupposto la conoscenza con il versamento
in data 28.07.2011 del contributo ivi stabilito.
Risulta, pertanto, tardiva l'impugnativa di tale determina
effettuata con ricorso giurisdizionale depositato il 17.11.2022, e notificato a
controparte il 23.11.2022.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo al
silenzio che il ricorrente ha rappresentato essere stato serbato
dall'amministrazione previdenziale in ordine alla richiesta (del 23.07.2010) di
riscatto del periodo dal 07.09.1977 al 31.12.1977.
Si rileva, in primo luogo, che l'Istituto resistente ha
rappresentato che l'INPDAP aveva espressamente respinto tale domanda,
provvedendo al deposito della comunicazione di rigetto del 23.10.2012, che
risulta indirizzata al ricorrente e, per conoscenza, all'Azienda O.R.S..
In ogni caso, anche qualora tale espresso diniego non fosse
stato emesso (o non fosse stato validamente comunicato), l'odierna doglianza
sarebbe comunque tardiva.
In giurisprudenza si è ritenuto che "...l'art. 7 della
L. n. 533 del 1973 dispone in linea generale che, in materia previdenziale,
l'istanza rivolta dal privato alla competente Amministrazione per ottenere un
determinato beneficio s'intende respinta, a tutti gli effetti, quando siano
trascorsi 120 giorni dalla relativa data di ricevimento" e che
"Essendosi, dunque, in presenza di un'ipotesi di
"silenzio-rigetto", ossia di un provvedimento negativo implicito già
formatosi e, quindi, immediatamente lesivo dell'interesse vantato dal soggetto
che aveva inoltrato l'istanza, appare evidente che esso possa essere
immediatamente impugnato in sede giudiziaria, senza necessità di un'ulteriore e
sostanzialmente inutile diffida da rivolgersi all'Amministrazione" (Corte
dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n.
133/2022). Secondo altro orientamento della giurisprudenza contabile, nella
materia pensionistica oggetto della cognizione di questa Corte deve farsi
riferimento al termine generale di 90 giorni previsto dall'art. 2, comma 3,
della L. n. 241 del 1990 (C. conti, Sez. III di Appello, n. 227/2018; cfr.
Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 348/2019, per la decorrenza del
termine in questione, in caso di silenzio-rigetto del ricorso amministrativo,
dalla scadenza del novantesimo giorno dalla presentazione dello stesso).
Ad ogni modo, anche per la richiesta del 23.07.2010, appare
trascorso il termine decadenziale previsto dalla legge
Si osserva, in ogni caso, che il ricorrente non ha allegato
e dimostrato la sussistenza dei presupposti fondanti il suo preteso diritto al
riscatto dei periodi sopra indicati.
Con riferimento alle doglianze relative alla violazione
delle vigenti norme in materia di ricongiunzione, che avrebbero determinato il
mancato computo di 12 giorni per il periodo dal 01.02.1982 al 31.12.1982, e di
11 giorni, per il periodo dal 01.01.1988 al 13.03.1988, preliminarmente si
osserva che la ricongiunzione si ottiene "... all'esito di un procedimento
complesso ed è operativa solo dopo l'accettazione del richiedente (ex multis,
C. conti, Sez. App. Reg. Siciliana, n. 145/2017). Tale accettazione ... non è
priva di conseguenze, cristallizzando i periodi considerati e l'entità dei
contributi confluiti nella gestione dipendenti pubblici dell'I.N.P.S. ... In
altri termini, il procedimento si conclude con la formazione di un negozio
bilaterale di natura pubblicistica, di cui l'ultimo atto è costituito
dall'accettazione da parte del privato interessato, espressa o implicita
mediante un comportamento concludente della proposta, di cui l'istante deve
vagliare la convenienza prima dell'accettazione o del pagamento il quale
"determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione", con ciò
vietando la legge espressamente per l'interessato la possibilità di un
ripensamento (tra le altre, Cass. civ. Sez. lavoro, 13/12/1999, n. 13987; Corte
di Cassazione n. 2499/2008)" (cfr. Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. n.
6/2023).
In ogni caso, anche qualora i periodi ricongiunti non
dovessero considerarsi cristallizzati, si evidenzia che dal Provv. del 21
ottobre 2021, di conferimento della pensione anticipata, si evince che al
31.12.1995 sono stati computati servizi utili pari a 17 anni, 10 mesi e 16
giorni. Non è chi non veda che, anche a voler aggiungere a tale periodo i 23
giorni reclamati, il servizio utile a quella data non solo non raggiungerebbe
la soglia dei 18 anni pieni, senza arrotondamento, che la giurisprudenza
ritiene necessaria per la liquidazione integrale della pensione con il sistema
retributivo ex art. 1, comma 13, della L. n. 335 del 1995 (cfr., tra le altre,
le seguenti sentenze delle Sezioni Centrali d'Appello della Corte dei conti:
Sez. I n. 204/2022; Sez. II n. 283/2022, Sez. III n. 97/2019), ma non
supererebbe nemmeno i 17 anni, 11 mesi e 15 giorni, come in ipotesi necessario
per l'operatività del meccanismo dell'arrotondamento.
Per le suindicate ragioni, il ricorso non può essere
accolto, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, ex art.
31 c.g.c., in favore della amministrazione resistente, che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXX contro
l'INPS, contrariis reiectis, così decide: rigetta il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS nella
misura complessiva di Euro 600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva
all'udienza del 20 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2023.
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