Cons. Stato Sez.
II, Sent., (ud. 14/02/2023) 16-06-2023, n. 5958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8059 del 2020,
proposto dai dott.ri x
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale
della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
x
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, sezione seconda ter, del 29 gennaio 2020, n. 1245, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023
il cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l'avv. Gennaro
Terracciano;
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, integrato da motivi aggiunti, i dottori x. impugnavano in parte qua i
provvedimenti con cui erano stati nominati sottotenenti in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale della Guardia di Finanza all'esito del corso di
formazione annuale cui erano stati ammessi in qualità di vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale per l'anno 2011, nonché il
bando d'indizione del concorso medesimo, dolendosi che fosse stato attribuito
loro il grado di sottotenente, anziché il grado superiore di tenente che già
possedevano, e chiedevano l'accertamento del diritto all'inquadramento nel
suddetto ruolo col grado di tenente con anzianità di servizio dal 4 maggio 2009
e alla ricostruzione della carriera, da tale data, ai fini economici e
previdenziali.
Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. adito ha respinto il
ricorso.
Avverso la decisione di primo grado i ricorrenti hanno
interposto appello, al quale hanno resistito il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.
Le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle proprie
ragioni.
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2023 la causa è stata
trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
E' controversa in giudizio la legittimità dell'inquadramento
degli odierni appellanti col grado di sottotenente in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale della Guardia di Finanza all'esito del corso di
formazione quali vincitori del relativo concorso pubblico indetto con Det. del
1 luglio 2011, anziché col grado superiore di tenente che gli stessi già
avevano conseguito nel corso del loro periodo di ferma prefissata.
Vanno brevemente ricapitolati gli antecedenti in fatto.
Gli appellanti avevano contratto il 4 maggio 2009 una ferma
prefissata della durata di 30 mesi quali vincitori del concorso del 2008 per
l'arruolamento di 50 allievi ufficiali in ferma prefissata del Corpo della
Guardia di Finanza; nominati sottotenenti in ferma prefissata con decorrenza 13
settembre 2009, al compimento del secondo anno di permanenza nel grado avevano
conseguito valutazione positiva per l'avanzamento al grado superiore ed erano
stati promossi al grado di tenente con decorrenza dal 13 settembre 2011.
Avendo superato il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo speciale del Corpo della Guardia di Finanza indetto con Det. del 1 luglio
2011, erano stati ammessi al relativo corso di formazione della durata di un
anno e all'esito avevano conseguito la nomina a sottotenente in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale con decorrenza dal 13 dicembre 2012,
giorno successivo a quello di conclusione del corso.
Nelle more, erano stati ammessi su domanda a un'ulteriore
ferma annuale a decorre dal 4 novembre 2011 e poiché tale ferma avrebbe dovuto
concludersi prima del termine del corso di formazione, con decorrenza dal 4
novembre 2012 erano stati richiamati in servizio, senza soluzione di
continuità, in virtù dell'art. 26, comma 6, dello stesso bando di concorso del
2011.
La loro tesi, sostenuta in primo grado invocando le
disposizioni normative sulle forze di completamento delle quali avrebbero fatto
parte dal 4 novembre al 13 dicembre 2012 e argomentando che la previsione di
legge per cui gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti col grado di
sottotenente (art. 8 D.Lgs. n. 69 del 2001) non sarebbe stata applicabile agli
ufficiali provenienti dalla ferma prefissata, ma solo ed esclusivamente alle
categorie di militari che la stessa norma (ora abrogata) espressamente e
tassativamente individuava, è stata respinta dal giudice di primo grado.
Il T.A.R. ha motivato il rigetto osservando:
- per un verso, che poiché i ricorrenti avevano partecipato
al concorso in virtù della loro qualità di ufficiali in ferma prefissata, e non
di completamento, ed essendo il contingente dei posti per cui avevano
partecipato costituito da 9 posti "destinati agli ufficiali in ferma
prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza
demerito nel Corpo della Guardia di Finanza", le disposizioni dagli stessi
invocate non sarebbero state applicabili al caso di specie;
- per altro verso, nella sostanza, che l'assenza di
specifico riferimento nell' art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 69 del 2001 alla
categoria degli ufficiali in ferma prefissata si doveva al fatto che questa
figura era stata introdotta solo col successivo D.Lgs. n. 215 del 2001 e che poiché
l'art. 24, comma 4 bis, di quest'ultimo consentiva agli ufficiali in ferma
prefissata (che avessero soddisfatto determinate condizioni) di partecipare, in
relazione ai posti loro riservati, ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 69 del 2001 e poiché l'art. 8,
comma 3, del D.Lgs. n. 69 del 2001 prevedeva che i candidati utilmente
collocati nella relativa graduatoria di merito erano promossi, al termine del
corso di formazione, per l'appunto a sottotenente del ruolo speciale (in tal
senso dovendo pianamente intendersi la motivazione del T.A.R.) anche il secondo
motivo di ricorso doveva ritenersi infondato.
In critica alla sentenza appellata, gli appellanti
riprendono e sviluppano argomenti prospettati nel giudizio di primo grado.
Ciò che, nella sostanza, contestano è la
"retrocessione" di grado che avrebbero subito per il fatto di essere
stati nominati sottotenenti nonostante fossero stati incorporati nel corso di
formazione senza aver mai rinunciato al grado (di tenente) posseduto,
sostenendo la natura "ibrida" della disciplina che sarebbe loro
applicabile tanto per il fatto di aver partecipato al concorso de quo in una
qualità, quella di ufficiale ausiliario, mai congedato, in posizione di rafferma,
a loro avviso peculiare e diversa da tutte le altre (perché differente sia da
quella del personale degli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari,
ai fini della iscrizione in ruolo destinatari dell'art. 8 del D.Lgs. n. 69 del
2001; sia da quella degli ufficiali in ferma prefissata in servizio o in
congedo, destinatari dell'art. 24, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 215 del 2001; sia
degli ufficiali delle forze di completamento, destinatari dell'art. 25, comma
4, ult. periodo, del D.Lgs. n. 215 del 2001), che per l'ulteriore fatto che
sarebbero transitati nel completamento durante il corso di formazione.
Il bando non avrebbe potuto non tener conto, ai fini della
formazione della graduatoria di merito per l'accesso alla frequenza al corso,
del servizio ancora in essere in qualità di ufficiali provenienti dalla ferma
prefissata, postergandoli al personale I.S.A.F., e la necessità che fosse loro
riconosciuta l'iscrizione in ruolo col grado rivestito (cioè tenente), dopo
l'ultimo dei parigrado in ruolo, come previsto dall'art. 25, comma 4, ult.
periodo del D.Lgs. n. 215 del 2001 per gli ufficiali inferiori delle forze di
completamento troverebbe conferma nel richiamo operato dall'art. 2143 c.o.m.
sull'applicabilità agli ufficiali delle forze di completamento del Corpo della
Guardia di Finanza, in quanto compatibili, delle norme sugli ufficiali delle
forze di completamento contenute nello stesso codice, segnatamente dell'art.
659 (per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e
dell'art. 665 (per l'Arma dei Carabinieri) in base ai quali, al termine di
prescritti corsi formativi previsti per il reclutamento degli ufficiali del
ruolo, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in
ruolo col grado rivestito dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Non tener conto che i fatti descritti distinguerebbero la
loro posizione sia da quella degli ex ufficiali che erano transitati in congedo
per poi vincere un concorso in S.P.E., sia da quella di quanti avevano
partecipato a un corso nelle more della ferma prefissata senza transitare nella
rafferma o nel completamento, sia da quella degli ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri cui, in contesti non dissimili, sarebbe richiesto di sottoscrivere
una rinuncia al grado concreterebbe un'evidente lesione del principio di
uguaglianza e una illogicità manifesta.
Può prescindersi dall'approfondimento delle eccezioni
proposte in rito dalla parte appellata, perché l'appello si manifesta infondato
nel merito.
Il concorso cui hanno partecipato gli appellanti era
riservato agli ufficiali in ferma prefissata sia in servizio che in congedo ed
era destinato al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo,
come all'epoca previsto dal combinato disposto dell'art. 24, comma 4 bis, del
D.Lgs. n. 215 del 2001 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 69 del 2001, il quale ultimo
espressamente stabiliva, al comma terzo, che alla conclusione del corso i
candidati venissero nominati al grado di sottotenente.
Alla data di scadenza della presentazione delle domande (il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale,
avvenuta in data 8 luglio 2011) essi rivestivano il grado di sottotenenti ed
era ancora in corso il loro periodo originario di ferma volontaria di 30 mesi,
che, come gli stessi interessati rammentano nel ricorso di primo grado, aveva
avuto inizio il 4 maggio 2009.
Non è vero, dunque, che il concorso non fosse stato bandito
durante la ferma prefissata e che gli appellanti vi avessero partecipato quando
erano già in rafferma, come viceversa affermato nell'appello (pagg. 21 e 22).
Né maggior fondamento ha la pretesa di ravvisare nella
successiva "rafferma", con decorrenza 4 novembre 2011, uno status
giuridico diverso da quello di ferma volontaria prefissata, trattandosi di
null'altro che di un ulteriore periodo di ferma volontaria (cfr. art. 24, co.
6, D.Lgs. n. 215 del 2001: "Gli ufficiali in ferma prefissata possono
essere: a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e
modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze; ….").
Suggestivo ma altrettanto infondato è l'argomento basato
sull'avvenuto transito, col grado di tenente, tra le forze di completamento
nelle more della conclusione del corso.
Il bando di concorso, al comma 6 dell'art. 24 (rubricato
"Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale"),
stabiliva che:
"i vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali
in ferma prefissata:
a) se in congedo alla data di inizio del corso di
formazione, sono richiamati in servizio e frequentano il corso con il grado
rivestito all'atto del collocamento in congedo;
b) se concludono tale ferma durante il corso di formazione,
mantengono il grado rivestito fino alla conclusione dello stesso, intendendosi
richiamati in servizio alla data di congedo".
In entrambi i casi lo scopo era di assicurare che i
vincitori del concorso attendessero il corso di formazione in qualità di
ufficiali in servizio, mantenendo il grado rivestito.
Il Provv. del 31 ottobre 2012, 0326115/12 prot., col quale -
richiamato il decreto del 26 ottobre 2012 con cui ventinove tenenti in ferma
prefissata, erano stati posti in congedo, categoria del complemento, tra i
quali gli odierni appellanti con decorrenza 4 novembre 2012 - si specificava
che i frequentatori del corso in questione "sono da intendersi richiamati
in servizio, dalla data di congedo a quella di conclusione dello stesso corso,
ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. b), del relativo bando di concorso"
ne ha costituito semplicemente l'esecuzione.
E' indimostrato, dunque, che essi fossero transitati nelle
forze di completamento, risultando piuttosto che erano stati posti in congedo
nella categoria del complemento e semplicemente richiamati in servizio per i 38
giorni che li separavano dalla conclusione del corso.
D'altronde, tutt'altra era la previsione di legge sugli
ufficiali delle forze di completamento, la quale stabiliva che "In
relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con
specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso
degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità
posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono
collocati in congedo".
Perciò, in definitiva, il loro richiamo in servizio durante
il corso di formazione, come ufficiali di complemento (status assunto col
congedo), era funzionale esclusivamente a consentire che concludessero il corso
e non certo alle finalità proprie del completamento (vale a dire "… alla
necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico
riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con
le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale
sia all'estero …").
Si aggiunga, a ogni buon conto, che, seppur con riferimento
a diversa fattispecie, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già
osservato che il trattamento di maggior favore riconosciuto agli ufficiali
inferiori delle forze di completamento consentendo loro di ottenere
l'inquadramento secondo il grado rivestito si giustifica in ragione della
diversa e maggiore qualificazione da essi acquisita alla stregua degli
incarichi svolti (cfr. C.d.S., sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6681), il che
certamente non potrebbe mai dirsi per una frequenza di 38 giorni come discente
in un corso di formazione.
Da tutto ciò segue pianamente l'insussistenza anche degli
allegati presupposti di una pretesa illogicità degli atti impugnati in primo
grado ovvero di una lesione del principio di uguaglianza.
L'appello, pertanto, va respinto.
La novità delle questioni consente la compensazione delle
spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14
febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
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