Corte dei Conti 2023- Riliquidazione e perequazione della
pensione
Corte dei Conti Basilicata Sez. giurisdiz., Sent., (ud.
20/06/2023) 20-06-2023, n. 53
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il Giudice
Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8921/C del registro di
Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso congiuntamente e
disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dagli avv.ti x
avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto
al ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
udita, nella pubblica udienza del 20 giugno 2023, con
l'assistenza del segretario dott. x Nessuno è presente per il ricorrente;
premesso in
Svolgimento del processo
Con atto di ricorso depositato presso questa Segreteria il
7/11/2022 il sig. XXX - dipendente della Guardia di Finanza dal 01/10/1985 (e
quindi con un'anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore a 15 anni),
collocato in pensione in data 01/01/2021 con il ruolo di maresciallo aiutante
luogotenente - si doleva dell'inferiore trattamento di pensione al medesimo
liquidato in applicazione, ritenuta erronea, della normativa di cui all'art. 54
del D.P.R. n. 1092 del 1973.
Il ricorrente, dopo aver precisato di aver prodotto all'INPS
istanza per il ricalcolo della pensione, richiamava gli orientamenti della
giurisprudenza contabile favorevoli alla propria pretesa, evidenziando, tra
l'altro, che: le Sezioni Riunite di questa Corte. con la sentenza n.
1/2021/QM/PRES-SEZ, avevano stabilito che "La "quota
retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema
"misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della L. n. 335 del
1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni
di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava
un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto
dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con
applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel
2,44%"; tali orientamenti si erano, "infine, cristallizzati con la
recente sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021/SR7QM7SEZ del 21 luglio 2021
e del 2 settembre 2021, depositata il 9 settembre 2021".
Il ricorrente, per il tramite del difensore costituito,
chiedeva, dunque, che venisse giudizialmente accertato il proprio diritto al
ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogatogli
con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini del calcolo sulla base
pensionabile, con conseguente corresponsione di tutte le somme maturate e non
percepite a far data dal collocamento in congedo, maggiorate di interessi e
rivalutazione monetaria, previo annullamento e/o disapplicazione di
qualsivoglia provvedimento che sia di ostacolo al riconoscimento di tale
diritto, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in
favore dei procuratori antistatari.
L'INPS si costituiva in giudizio con memoria depositata in
data 13/3/2023 con la quale - nel rappresentare che, come da allegata relazione
del competente ufficio amministrativo, la domanda di controparte era stata
accolta e la prestazione previdenziale regolarmente ricalcolata ai fini
dell'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, con effetti
sulla rata di maggio 2023 - chiedeva che si dichiarasse cessata la materia del
contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con istanza del 14/6/2023 il ricorrente, "Considerata
la memoria difensiva da parte dell'Istituto previdenziale e l'allegato sul
calcolo degli arretrati, dal quale si evince l'avvenuta riliquidazione della
pensione con la rata di maggio 2023..." dichiarava che "...la materia
del contendere deve intendersi cessata", chiedendo pronuncia sulla
soccombenza virtuale e sulle conseguenti spese legali.
Alla odierna pubblica udienza il difensore dell'Ente
previdenziale si riportava al contenuto dei propri atti di causa chiedendo che
venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato in
Motivi della decisione
Si prende atto di quanto dichiarato da entrambe le parti con
riferimento alla intervenuta liquidazione del beneficio richiesto da parte del
ricorrente, e di quanto emergente dalla determina, depositata dall'INPS, che
risulta, testualmente, "...EMESSA PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
RENDIMENTO PARI AL 2.44% A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE - ART. 54 D.P.R. n.
1092 del 1973" e che riconosce la spettanza degli interessi legali con
decorrenza dal 3/2/2021.
Risulta, pertanto, acquisito agli atti del giudizio che non
sussiste più contestazione tra le parti in ordine alla spettanza del vantato
diritto, e, conseguentemente, sussistono i presupposti per la declaratoria di
sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese sulla
base della soccombenza virtuale dell'Istituto resistente, tenuto conto della
complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, della novità dei principi di
diritto enunciati dalle Sezioni Riunite a fronte di preesistenti difformi
orientamenti giurisprudenziali nonché del comportamento processuale delle
parti, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese
di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del
contendere. Spese compensate.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva
all'udienza del 20 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2023.
Nessun commento:
Posta un commento