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giovedì 29 giugno 2023

Corte dei Conti 2023- Riliquidazione e perequazione della pensione

 

 

Corte dei Conti 2023- Riliquidazione e perequazione della pensione

 

Corte dei Conti Basilicata Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 20/06/2023) 20-06-2023, n. 53

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

 

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

 

in composizione monocratica

 

Il Giudice

 

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al n. 8921/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dagli avv.ti x

 

avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

 

udita, nella pubblica udienza del 20 giugno 2023, con l'assistenza del segretario dott. x Nessuno è presente per il ricorrente;

 

premesso in

Svolgimento del processo

 

Con atto di ricorso depositato presso questa Segreteria il 7/11/2022 il sig. XXX - dipendente della Guardia di Finanza dal 01/10/1985 (e quindi con un'anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore a 15 anni), collocato in pensione in data 01/01/2021 con il ruolo di maresciallo aiutante luogotenente - si doleva dell'inferiore trattamento di pensione al medesimo liquidato in applicazione, ritenuta erronea, della normativa di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

 

Il ricorrente, dopo aver precisato di aver prodotto all'INPS istanza per il ricalcolo della pensione, richiamava gli orientamenti della giurisprudenza contabile favorevoli alla propria pretesa, evidenziando, tra l'altro, che: le Sezioni Riunite di questa Corte. con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, avevano stabilito che "La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%"; tali orientamenti si erano, "infine, cristallizzati con la recente sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021/SR7QM7SEZ del 21 luglio 2021 e del 2 settembre 2021, depositata il 9 settembre 2021".

 

Il ricorrente, per il tramite del difensore costituito, chiedeva, dunque, che venisse giudizialmente accertato il proprio diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogatogli con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini del calcolo sulla base pensionabile, con conseguente corresponsione di tutte le somme maturate e non percepite a far data dal collocamento in congedo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento che sia di ostacolo al riconoscimento di tale diritto, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

 

L'INPS si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 13/3/2023 con la quale - nel rappresentare che, come da allegata relazione del competente ufficio amministrativo, la domanda di controparte era stata accolta e la prestazione previdenziale regolarmente ricalcolata ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, con effetti sulla rata di maggio 2023 - chiedeva che si dichiarasse cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

 

Con istanza del 14/6/2023 il ricorrente, "Considerata la memoria difensiva da parte dell'Istituto previdenziale e l'allegato sul calcolo degli arretrati, dal quale si evince l'avvenuta riliquidazione della pensione con la rata di maggio 2023..." dichiarava che "...la materia del contendere deve intendersi cessata", chiedendo pronuncia sulla soccombenza virtuale e sulle conseguenti spese legali.

 

Alla odierna pubblica udienza il difensore dell'Ente previdenziale si riportava al contenuto dei propri atti di causa chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

 

Considerato in

Motivi della decisione

 

Si prende atto di quanto dichiarato da entrambe le parti con riferimento alla intervenuta liquidazione del beneficio richiesto da parte del ricorrente, e di quanto emergente dalla determina, depositata dall'INPS, che risulta, testualmente, "...EMESSA PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI RENDIMENTO PARI AL 2.44% A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE - ART. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973" e che riconosce la spettanza degli interessi legali con decorrenza dal 3/2/2021.

 

Risulta, pertanto, acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti in ordine alla spettanza del vantato diritto, e, conseguentemente, sussistono i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

 

Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale dell'Istituto resistente, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, della novità dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Riunite a fronte di preesistenti difformi orientamenti giurisprudenziali nonché del comportamento processuale delle parti, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

 

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 20 giugno 2023.

 

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2023.


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