Consiglio di Stato
2023-
Cons.
Stato Sez. VII, Sent., (ud. 10/05/2023) 26-06-2023, n. 6223
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 3326 del 2019, proposto da Sx
contro
Città Metropolitana
di Firenze, non costituita in giudizio
nei confronti
Comune di Firenze, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati x
per la riforma
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1259/2018
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti
della causa;
Visto l'art. 87,
comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza
straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 maggio 2023 il Cons.
Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è presente;
Viste, altresì, le
conclusioni delle parti come da verbale;
Svolgimento del
processo
L'appellante,
proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione nel Comune di Firenze,
esponeva che con riferimento a tale edificio, il 23 febbraio 1995, il suo dante
causa aveva presentato al Comune una domanda di condono edilizio relativa alla
realizzazione di un manufatto posto in aderenza all'immobile principale, nella
corte tergale, utilizzato come bagno, di modeste dimensioni.
Riferiva che con
determinazione dirigenziale dell'Ufficio condono edilizio n. 99/6087 del 14
maggio 1999, l'Amministrazione aveva chiesto al padre il pagamento della somma
di L. 300.000 a titolo di diritto di segreteria per il rilascio della
concessione o della autorizzazione richiesta.
Nonostante ciò la
concessione in sanatoria non era stata rilasciata e il Comune di Firenze le
aveva notificato, quale erede del defunto padre, la comunicazione di avvio del
procedimento di diniego di concessione in sanatoria in quanto l'opera in
questione sarebbe stata realizzata in un'area ubicata entro 300 metri dal perimetro
dell'Aeroporto fiorentino "A.V.", in zona sottoposta a vincolo
aeroportuale, di inedificabilità assoluta.
In seguito le era
stato notificato il provvedimento dirigenziale del 26 ottobre 2004, con cui era
stato disposto il diniego della domanda di concessione in sanatoria
"poiché l'opera abusiva determina un incremento volumetrico, in contrasto
con il vincolo di inedificabilità di cui al vincolo aeroportuale istituito con
R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della Navigazione", sovraordinato
al P.R.G. ed in esso contemplato all'art. 53 delle Norme Tecniche di
Attuazione".
Impugnato il
provvedimento, il T.A.R. Toscana con la sentenza in epigrafe respingeva il
ricorso.
Appellata ritualmente
la sentenza resisteva il Comune di Firenze.
All'udienza di
smaltimento del 10 maggio 2023 la causa passava in decisione.
Motivi della
decisione
1.Con il primo motivo
l'appellante deduce: erronea motivazione circa un punto decisivo della
controversia; - violazione e falsa applicazione degli artt. 715 e 715bis del
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione - testo previgente); -
eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti di
legge.
Lamenta che il T.A.R.
Toscana aveva erroneamente ritenuto che il Comune di Firenze avesse
legittimamente negato il condono del manufatto in questione, in ragione del
fatto che lo stesso ricadrebbe in area soggetta a vincolo di inedificabilità ex
art. 715bis, comma 1, del codice della navigazione (vigente all'epoca
dell'adozione del diniego impugnato), mentre non era applicabile il vincolo di
cui al primo comma dell'art. 715 dello stesso cod. nav., in quanto il vincolo
di inedificabilità di cui all'art. 715bis, comma 1, opera esclusivamente con
riguardo alle aree ricadenti nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti
civili aperti al traffico strumentale notturno.
Evidenziava che
l'Aeroporto di Firenze è solo formalmente e potenzialmente aperto al traffico
notturno; dalle ore 23 alle ore 6.30 i voli sono infatti sospesi, salvo ipotesi
eccezionali, quali i voli di Stato e i voli con specifiche autorizzazioni
dell'ENAC.
2.Con il secondo
motivo l'appellante deduce: erronea motivazione circa un punto decisivo della
controversia, sotto ulteriore profilo; - violazione e falsa applicazione degli
artt. 714 e 715bis del codice della navigazione (previgente); - eccesso di
potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti di legge, sotto
ulteriore profilo.
Lamenta che Il T.A.R.
Toscana aveva ritenuto che, stante la asserita applicabilità del vincolo
aeroportuale di cui all'art. 715bis, comma 1 del codice della navigazione ,
all'Amministrazione comunale non fosse consentito di valutare in concreto se il
manufatto in questione costituisse o meno un ostacolo alla navigazione aerea
senza considerare che la disposizione deve essere letta in combinato disposto
con la previsione di cui all'art. 714 dello stesso cod. nav., secondo cui
"sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti" le
opere che possano "costituire ostacolo alla navigazione aerea". Ciò
significa che il divieto di cui all'art. 715bis, comma 1, cod. nav. citato
opera sì con riguardo alle costruzioni di "qualunque altezza", ma
deve in ogni caso trattarsi di opere che siano effettivamente di intralcio alla
navigazione aerea, come del resto si desume dalla lettera della disposizione in
esame, che fa riferimento in maniera espressa a "ostacoli di qualunque
altezza".
Le censure non sono
fondate.
Il Giudice ha
osservato: "All'epoca del provvedimento vigeva l'art. 715-bis cod. nav. in
forza del quale "nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari
in genere e degli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, non
possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai
trecento metri dal perimetro dell'aeroporto". L'aeroporto "A.V."
è abilitato al volo notturno a prescindere da quanti siano in concreto i voli
notturni effettuati e pertanto deve applicarsi il vincolo di inedificabilità
aeroportuale che il P.R.G. per rispetto della norma sovraordinata ha previsto
all'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione".
È incontestato che il
manufatto si trovi nell'area di inedificabilità assoluta (N.E).
In fattispecie
analoghe questo Consiglio ha posto in rilievo la diretta derivazione dalla legge
dei limiti che gravano a carico dei proprietari di terreni posti in zona
limitrofa agli aeroporti (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2400 del 14 maggio 2007; V,
n. 67 del 15 marzo 2006).
Si tratta di vincolo
che trova la sua ragione d' essere nell'esigenza di garantire la sicurezza del
volo, segnatamente nelle situazioni di maggiore criticità afferenti al decollo
ed all'atterraggio dei velivoli. Esso si impone, ai sensi degli artt. 714 e
seguenti del codice della navigazione , a partire dal momento in cui interviene
il d.m. che individua - unitamente alla destinazione o meno dell'aeroporto al
traffico strumentale e notturno - la direzione e la lunghezza di atterraggio,
il livello medio dell'aeroporto e dei tratti di perimetro corrispondenti alle
direzioni di atterraggio.
La limitazione del
diritto dominicale non segue ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione,
così che debbano assumersi a riferimento per la sua efficacia specifici atti
ricognitivi dell'estensione e dell'incidenza del vicolo, ma discende dalla
qualificazione "ex lege" come zona di rispetto della porzione di
territorio posta i prossimità dell'aeroporto (analogamente a quanto avviene per
le zone di rispetto stradale, di linea ferroviaria, cimiteriale, ecc.), a
salvaguardia di specifici interessi di rilievo pubblico connessi all'utilizzo
di beni appartenenti al demanio o destinati ad uso collettivo, a fronte dei
quali recedono talune prerogative dei proprietari dei suoli posti in prossimità
dei beni stessi.
Ciò è la diretta
conseguenza delle superiori ragioni di sicurezza del volo cui è preordinata la
zona di rispetto aeroportuale che il vincolo stesso è inteso a garantire, a
partire dal momento in cui interviene l'atto che, ai sensi dell'art. 714 bis
cod. nav., individua la tipologia di utilizzo dell'aeroporto, le direzioni e la
lunghezza di atterraggio, nonché gli altri elementi presi in considerazione
dalla menzionata disposizione.
L'Aeroporto di
Firenze è sicuramente abilitato al volo notturno (sia pure in particolari
condizioni) e, come tale, soggetto all'applicazione del vincolo di
inedificabilità aeroportuale, istituito con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 del
Codice della Navigazione, sovraordinato al P.R.G. ed in esso contemplato
all'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Il primo comma
dell'art. 715-bis del R.D. n. 327 del 1942 sopracitato - vigente al tempo
dell'adozione del provvedimento di diniego - prevedeva che "nelle
direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti
aperti al traffico strumentale e notturno non possono essere costituiti
ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal
perimetro dell'aeroporto".
Nella specie, il
vincolo di inedificabilità per una zona di rispetto di trecento metri dal
perimetro dell'aeroporto di Firenze è divenuto operativo a partire dalla data
di adozione del decreto ricognitivo delle caratteristiche dell'aeroporto ai
sensi dell'art. 714 bis cod. nav.
Trattandosi di
vincolo di inedificabilità operante da data anteriore all'esecuzione dei lavori
(1992) oggetto della domanda di condono edilizio, il Comune ha negato il
rilascio del provvedimento di sanatoria in presenza della condizione a ciò
preclusiva prevista dall'art. 33, comma 1, della L. n. 47 del 1985.
Il vincolo di
inedificabilità stabilito dall'art. 715, primo comma, cod. nav. è, invero,
indistintamente riferito a qualsiasi ostacolo (costruzione, piantagione, linea
elettrica, ecc.) realizzato nella zona di rispetto e non prende in
considerazione, ad esclusione dello stesso, eventuali rapporti di pertinenza o
di ampliamento di strutture già esistenti.
3.Con il terzo motivo
l'appellante deduce erronea motivazione circa un punto decisivo della
controversia, sotto ulteriore profilo; - violazione e falsa applicazione degli
artt. 715 e 715bis del codice della navigazione (previgente), sotto ulteriore
profilo; - violazione e falsa applicazione dell'art. 707 del codice della
navigazione; - eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei
presupposti di legge, sotto ulteriore profilo.
Lamenta che il T.A.R.
Toscana aveva completamente omesso di valutare le argomentazioni dedotte nelle
memorie depositate in vista dell'udienza pubblica del 20 settembre 2018, in
ordine alla rilevanza che la normativa sopravvenuta in materia (e cioè il
D.Lgs. n. 96 del 2005 sopra citato) assume ai fini della interpretazione delle
disposizioni vigenti all'epoca in cui il diniego di condono è stato adottato.
La censura non è
fondata.
"Un abuso
commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura
relativa o assoluta, non può essere condonato nel momento in cui vi sia la
presenza contemporanea delle seguenti condizioni: 1) l'imposizione del vincolo
di inedificabilità prima della esecuzione delle opere; 2) la realizzazione delle
stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; 3) la non conformità alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"
(Consiglio di Stato sez. VI, 09/06/2022, n.4685).
Come già evidenziato,
il vincolo aeroportuale, è stato istituito con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 del
Codice della Navigazione. Ai sensi dell'art. 715 del medesimo codice, le opere
di cui si controverte erano state realizzata in assenza di titolo edilizio e
non erano conformi alla disciplina urbanistica ex art. 53 delle Norme Tecniche
di Attuazione al P.R.G.
4. Con il quarto
motivo l'appellante deduce erronea motivazione circa un punto decisivo della
controversia, sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione dei
principi del giusto procedimento e del principio di legittimo affidamento. -
eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti di
legge, sotto ulteriore profilo.
Lamenta che la
decisione non teneva conto dei principi in materia di legittimo affidamento.
Il Tar ha affermato,
condivisibilmente che "Il pagamento degli oneri di concessione in corso di
istruttoria è un presupposto del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria,
ma ciò non significa che la relativa richiesta di pagamento sia l'indice di un
sicuro esito positivo della pratica di condono edilizio poiché nel corso
dell'istruttoria potrebbero emergere circostanze di fatto che costringono
l'Amministrazione comunale ad emanare un provvedimento negativo; in tal caso
ovviamente vi sarà il diritto a ripetere quanto già corrisposto a titolo di
oneri concessori".
Nella specie, posto
che il vincolo di inedificabilità deriva dalle superiori ragioni di sicurezza
del volo cui è preordinata la zona di rispetto aeroportuale, è evidente che
nessun rilievo potrebbe avere l'affidamento del privato comunque irrilevante in
materia di abusi edilizi.
L'appello deve
essere, conseguentemente, respinto.
Le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante
al pagamento delle spese processuali che liquida in €2000,00 oltre accessori di
legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei
magistrati:
Claudio Contessa,
Presidente
Fabio Franconiero,
Consigliere
Sergio Zeuli,
Consigliere
Giovanni Tulumello,
Consigliere
Rosaria Maria
Castorina, Consigliere, Estensore
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