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giovedì 29 giugno 2023

Consiglio di Stato 2023-L'appellante, proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione nel Comune di Firenze, esponeva che con riferimento a tale edificio, il 23 febbraio 1995, il suo dante causa aveva presentato al Comune una domanda di condono edilizio relativa alla realizzazione di un manufatto posto in aderenza all'immobile principale, nella corte tergale, utilizzato come bagno, di modeste dimensioni.

 


Consiglio di Stato 2023-

 

 

 

Cons. Stato Sez. VII, Sent., (ud. 10/05/2023) 26-06-2023, n. 6223

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 3326 del 2019, proposto da Sx

 

contro

 

Città Metropolitana di Firenze, non costituita in giudizio

 

nei confronti

 

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati x

 

per la riforma

 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1259/2018

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 maggio 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina;

 

Nessuno è presente;

 

Viste, altresì, le conclusioni delle parti come da verbale;

Svolgimento del processo

 

L'appellante, proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione nel Comune di Firenze, esponeva che con riferimento a tale edificio, il 23 febbraio 1995, il suo dante causa aveva presentato al Comune una domanda di condono edilizio relativa alla realizzazione di un manufatto posto in aderenza all'immobile principale, nella corte tergale, utilizzato come bagno, di modeste dimensioni.

 

Riferiva che con determinazione dirigenziale dell'Ufficio condono edilizio n. 99/6087 del 14 maggio 1999, l'Amministrazione aveva chiesto al padre il pagamento della somma di L. 300.000 a titolo di diritto di segreteria per il rilascio della concessione o della autorizzazione richiesta.

 

Nonostante ciò la concessione in sanatoria non era stata rilasciata e il Comune di Firenze le aveva notificato, quale erede del defunto padre, la comunicazione di avvio del procedimento di diniego di concessione in sanatoria in quanto l'opera in questione sarebbe stata realizzata in un'area ubicata entro 300 metri dal perimetro dell'Aeroporto fiorentino "A.V.", in zona sottoposta a vincolo aeroportuale, di inedificabilità assoluta.

 

In seguito le era stato notificato il provvedimento dirigenziale del 26 ottobre 2004, con cui era stato disposto il diniego della domanda di concessione in sanatoria "poiché l'opera abusiva determina un incremento volumetrico, in contrasto con il vincolo di inedificabilità di cui al vincolo aeroportuale istituito con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della Navigazione", sovraordinato al P.R.G. ed in esso contemplato all'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione".

 

Impugnato il provvedimento, il T.A.R. Toscana con la sentenza in epigrafe respingeva il ricorso.

 

Appellata ritualmente la sentenza resisteva il Comune di Firenze.

 

All'udienza di smaltimento del 10 maggio 2023 la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

 

1.Con il primo motivo l'appellante deduce: erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia; - violazione e falsa applicazione degli artt. 715 e 715bis del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione - testo previgente); - eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti di legge.

 

Lamenta che il T.A.R. Toscana aveva erroneamente ritenuto che il Comune di Firenze avesse legittimamente negato il condono del manufatto in questione, in ragione del fatto che lo stesso ricadrebbe in area soggetta a vincolo di inedificabilità ex art. 715bis, comma 1, del codice della navigazione (vigente all'epoca dell'adozione del diniego impugnato), mentre non era applicabile il vincolo di cui al primo comma dell'art. 715 dello stesso cod. nav., in quanto il vincolo di inedificabilità di cui all'art. 715bis, comma 1, opera esclusivamente con riguardo alle aree ricadenti nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale notturno.

 

Evidenziava che l'Aeroporto di Firenze è solo formalmente e potenzialmente aperto al traffico notturno; dalle ore 23 alle ore 6.30 i voli sono infatti sospesi, salvo ipotesi eccezionali, quali i voli di Stato e i voli con specifiche autorizzazioni dell'ENAC.

 

2.Con il secondo motivo l'appellante deduce: erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, sotto ulteriore profilo; - violazione e falsa applicazione degli artt. 714 e 715bis del codice della navigazione (previgente); - eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti di legge, sotto ulteriore profilo.

 

Lamenta che Il T.A.R. Toscana aveva ritenuto che, stante la asserita applicabilità del vincolo aeroportuale di cui all'art. 715bis, comma 1 del codice della navigazione , all'Amministrazione comunale non fosse consentito di valutare in concreto se il manufatto in questione costituisse o meno un ostacolo alla navigazione aerea senza considerare che la disposizione deve essere letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 714 dello stesso cod. nav., secondo cui "sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti" le opere che possano "costituire ostacolo alla navigazione aerea". Ciò significa che il divieto di cui all'art. 715bis, comma 1, cod. nav. citato opera sì con riguardo alle costruzioni di "qualunque altezza", ma deve in ogni caso trattarsi di opere che siano effettivamente di intralcio alla navigazione aerea, come del resto si desume dalla lettera della disposizione in esame, che fa riferimento in maniera espressa a "ostacoli di qualunque altezza".

 

Le censure non sono fondate.

 

Il Giudice ha osservato: "All'epoca del provvedimento vigeva l'art. 715-bis cod. nav. in forza del quale "nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto". L'aeroporto "A.V." è abilitato al volo notturno a prescindere da quanti siano in concreto i voli notturni effettuati e pertanto deve applicarsi il vincolo di inedificabilità aeroportuale che il P.R.G. per rispetto della norma sovraordinata ha previsto all'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione".

 

È incontestato che il manufatto si trovi nell'area di inedificabilità assoluta (N.E).

 

In fattispecie analoghe questo Consiglio ha posto in rilievo la diretta derivazione dalla legge dei limiti che gravano a carico dei proprietari di terreni posti in zona limitrofa agli aeroporti (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2400 del 14 maggio 2007; V, n. 67 del 15 marzo 2006).

 

Si tratta di vincolo che trova la sua ragione d' essere nell'esigenza di garantire la sicurezza del volo, segnatamente nelle situazioni di maggiore criticità afferenti al decollo ed all'atterraggio dei velivoli. Esso si impone, ai sensi degli artt. 714 e seguenti del codice della navigazione , a partire dal momento in cui interviene il d.m. che individua - unitamente alla destinazione o meno dell'aeroporto al traffico strumentale e notturno - la direzione e la lunghezza di atterraggio, il livello medio dell'aeroporto e dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio.

 

La limitazione del diritto dominicale non segue ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione, così che debbano assumersi a riferimento per la sua efficacia specifici atti ricognitivi dell'estensione e dell'incidenza del vicolo, ma discende dalla qualificazione "ex lege" come zona di rispetto della porzione di territorio posta i prossimità dell'aeroporto (analogamente a quanto avviene per le zone di rispetto stradale, di linea ferroviaria, cimiteriale, ecc.), a salvaguardia di specifici interessi di rilievo pubblico connessi all'utilizzo di beni appartenenti al demanio o destinati ad uso collettivo, a fronte dei quali recedono talune prerogative dei proprietari dei suoli posti in prossimità dei beni stessi.

 

Ciò è la diretta conseguenza delle superiori ragioni di sicurezza del volo cui è preordinata la zona di rispetto aeroportuale che il vincolo stesso è inteso a garantire, a partire dal momento in cui interviene l'atto che, ai sensi dell'art. 714 bis cod. nav., individua la tipologia di utilizzo dell'aeroporto, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonché gli altri elementi presi in considerazione dalla menzionata disposizione.

 

L'Aeroporto di Firenze è sicuramente abilitato al volo notturno (sia pure in particolari condizioni) e, come tale, soggetto all'applicazione del vincolo di inedificabilità aeroportuale, istituito con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 del Codice della Navigazione, sovraordinato al P.R.G. ed in esso contemplato all'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione.

 

Il primo comma dell'art. 715-bis del R.D. n. 327 del 1942 sopracitato - vigente al tempo dell'adozione del provvedimento di diniego - prevedeva che "nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto".

 

Nella specie, il vincolo di inedificabilità per una zona di rispetto di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto di Firenze è divenuto operativo a partire dalla data di adozione del decreto ricognitivo delle caratteristiche dell'aeroporto ai sensi dell'art. 714 bis cod. nav.

 

Trattandosi di vincolo di inedificabilità operante da data anteriore all'esecuzione dei lavori (1992) oggetto della domanda di condono edilizio, il Comune ha negato il rilascio del provvedimento di sanatoria in presenza della condizione a ciò preclusiva prevista dall'art. 33, comma 1, della L. n. 47 del 1985.

 

Il vincolo di inedificabilità stabilito dall'art. 715, primo comma, cod. nav. è, invero, indistintamente riferito a qualsiasi ostacolo (costruzione, piantagione, linea elettrica, ecc.) realizzato nella zona di rispetto e non prende in considerazione, ad esclusione dello stesso, eventuali rapporti di pertinenza o di ampliamento di strutture già esistenti.

 

3.Con il terzo motivo l'appellante deduce erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, sotto ulteriore profilo; - violazione e falsa applicazione degli artt. 715 e 715bis del codice della navigazione (previgente), sotto ulteriore profilo; - violazione e falsa applicazione dell'art. 707 del codice della navigazione; - eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti di legge, sotto ulteriore profilo.

 

Lamenta che il T.A.R. Toscana aveva completamente omesso di valutare le argomentazioni dedotte nelle memorie depositate in vista dell'udienza pubblica del 20 settembre 2018, in ordine alla rilevanza che la normativa sopravvenuta in materia (e cioè il D.Lgs. n. 96 del 2005 sopra citato) assume ai fini della interpretazione delle disposizioni vigenti all'epoca in cui il diniego di condono è stato adottato.

 

La censura non è fondata.

 

"Un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato nel momento in cui vi sia la presenza contemporanea delle seguenti condizioni: 1) l'imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere; 2) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; 3) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" (Consiglio di Stato sez. VI, 09/06/2022, n.4685).

 

Come già evidenziato, il vincolo aeroportuale, è stato istituito con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 del Codice della Navigazione. Ai sensi dell'art. 715 del medesimo codice, le opere di cui si controverte erano state realizzata in assenza di titolo edilizio e non erano conformi alla disciplina urbanistica ex art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G.

 

4. Con il quarto motivo l'appellante deduce erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento e del principio di legittimo affidamento. - eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti di legge, sotto ulteriore profilo.

 

Lamenta che la decisione non teneva conto dei principi in materia di legittimo affidamento.

 

Il Tar ha affermato, condivisibilmente che "Il pagamento degli oneri di concessione in corso di istruttoria è un presupposto del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, ma ciò non significa che la relativa richiesta di pagamento sia l'indice di un sicuro esito positivo della pratica di condono edilizio poiché nel corso dell'istruttoria potrebbero emergere circostanze di fatto che costringono l'Amministrazione comunale ad emanare un provvedimento negativo; in tal caso ovviamente vi sarà il diritto a ripetere quanto già corrisposto a titolo di oneri concessori".

 

Nella specie, posto che il vincolo di inedificabilità deriva dalle superiori ragioni di sicurezza del volo cui è preordinata la zona di rispetto aeroportuale, è evidente che nessun rilievo potrebbe avere l'affidamento del privato comunque irrilevante in materia di abusi edilizi.

 

L'appello deve essere, conseguentemente, respinto.

 

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €2000,00 oltre accessori di legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

 

Claudio Contessa, Presidente

 

Fabio Franconiero, Consigliere

 

Sergio Zeuli, Consigliere

 

Giovanni Tulumello, Consigliere

 

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore


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