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giovedì 29 giugno 2023

Giudice di pace Campobasso 2023-Con ricorso depositato in data 23.01.23, la sig.ra D.M. ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso per l'annullamento del verbale n. 14/2022 elevato in data 23.12.22, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Ferrazzano (CB), avente ad oggetto la violazione di cui all'art. 11 comma 3, Reg. Comunale, in materia abbandono di rifiuti in prossimità di un cestino stradale, fatto avvenuto in data 12.09.22, alle ore 10:00 sulla S.P. 120 in prossimità dell'intersezione 165 Gildonese. L'opponente, a sostegno della propria tesi difensiva, deduceva la presenza di una causa di esclusione della responsabilità, al momento dell'accertamento, per la presenza dell'esimente di cui all'art. 4 L. n. 689 del 1981.

 


Giudice di pace Campobasso, Sent., 09/05/2023



Fatto Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO


Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa iscritta al n. 187/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 03.05.23, avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa,


TRA


x


OPPONENTE


Comune di Ferrazzano, in persona del Sindaco p.t.,


OPPOSTO

Svolgimento del processo


Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua, c.p.c..


Pertanto devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzioni; delle parti, sia i verbali di causa.


All'udienza del 03.05.23, sulle precisate conclusioni, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione


Con ricorso depositato in data 23.01.23, la sig.ra D.M. ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso per l'annullamento del verbale n. 14/2022 elevato in data 23.12.22, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Ferrazzano (CB), avente ad oggetto la violazione di cui all'art. 11 comma 3, Reg. Comunale, in materia abbandono di rifiuti in prossimità di un cestino stradale, fatto avvenuto in data 12.09.22, alle ore 10:00 sulla S.P. 120 in prossimità dell'intersezione 165 Gildonese. L'opponente, a sostegno della propria tesi difensiva, deduceva la presenza di una causa di esclusione della responsabilità, al momento dell'accertamento, per la presenza dell'esimente di cui all'art. 4 L. n. 689 del 1981.


Che si costituiva il Comune di Ferrazzano (CB) a mezzo del Segretario Comunale dr.ssa M.S.Z., all'uopo delegata dal Sindaco p.t., chiedeva il rigetto del ricorso, con conferma del verbale impugnato.


All'udienza del 03.05.23 causa veniva decisa come da dispositivo di cui si dava lettura in udienza.


Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.


Va innanzitutto precisato che il verbale impugnato riporta in modo preciso e puntuale la violazione contestata al ricorrente, ovvero quella di cui all'art. 11 comma e, Reg. Comunale, che punisce l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.


Per quanto concerne la presenza dell'esimente dello stato di necessità al momento dell'accertamento, si precisa quanto segue.


L'art. 4 della L. n. 689 del 1981 stabilisce che non risponde della violazione amministrativa chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.


Chiaramente chi intende avvalersi di tale esimente, deve rigorosamente dimostrare la presenza di uno degli elementi prescritti dalla norma, ad esempio lo stato di necessità, tale da escludere l'applicazione della sanzione.


Orbene, da quanto è emerso nel corso del giudizio e alla luce della documentazione esibita, nel caso de quo, non siamo in presenza dell'esimente specifico di cui all'art.4 della L. n. 689 del 1981, ovvero dello stato di necessità.


La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 c.p. (Cass. 24 marzo 2004 n. 5877, 5 marzo 2003 n. 3524, 12 luglio 2000 n. 9254, etc.).


Si è altresì ritenuto, che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto della L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore (ex plurimis Cass. 12 maggio 1999 n. 4710).


Anche in tema di illecito amministrativo possiamo incontrare l'esimente putativa dall'art. 59 c.p., a norma del quale "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui"(Cass. 25 maggio 1993 n. 5866, Cass. 20 novembre 1985 n. 4710).


L'errore sull'illiceità del comportamento, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile (Cass. n. 5825/06, 5615/06).


Dalle deduzioni depositate in atti della Polizia Municipale del Comune di Ferrazzano (CB), il fatto di cui alla contestazione è stato confermato dalla stessa ricorrente.


La ricorrente escussa a sommarie informazioni ha dichiarato di aver lasciato sul tavolo una busta contenente i rifiuti, e che l'abbandono era stato assolutamente involontario.


Nella nostra fattispecie è del tutto evidente che non ricorre nè un fatto scusabile nè alcuna necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito.


Pertanto il ricorso va rigettato.


Al rigetto del ricorso consegue la conferma del verbale impugnato. Non ricorre ipotesi di condanna dell'opponente al pagamento delle ulteriori spese processuali, giacché l'opposta si è costituita a mezzo delegato e non ha provato di avere, sotto altri profili, sopportato spese per effetto dell'opposizione.

P.Q.M.


il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dott. Carlo Cennamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 23.01.23 da D.M. contro Comune di Ferrazzano (CB), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


1) rigetto il ricorso;


2) conferma il verbale impugnato e la sanzione ivi irrogata;


3) nulla per le spese.


Così deciso in Campobasso, il 3 maggio 2023.


Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2023. 

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