Giudice di pace Campobasso, Sent., 20/03/2023
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO
Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2683/22 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 09.02.23, avente ad oggetto: opposizione avverso l'ordinanza n.0065828 del 06/10/2022, emessa dalla Prefettura di Campobasso,
TRA
x
OPPONENTE
Contro
Prefettura U.T.G. Campobasso,
OPPOSTA
Svolgimento del processo
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua, c.p.c..
Pertanto devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
All'udienza del 09.02.23, sulle precisate conclusioni, la causa veniva decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.22, il sig. C.A. ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso, per l'annullamento dell'ordinanza n.0065828 del 06/10/2022, emessa dalla Prefettura di Campobasso, in quanto in data 11.09.22, alle ore 02:58 circa, in località C. alla via M., sottoposto da parte dei Militari della Stazione Carabinieri di Campobasso N.O.R., al controllo con etilometro, emergeva il superamento dei valori consentiti dalla legge.
L'opponente deduceva i seguenti vizi del provvedimento impugnato:
- genericità, incompletezza ed arbitrarietà del contenuto dell'ordinanza prefettizia impugnata; mancanza di prova circa l'omologazione e/o regolarità dell'etilometro utilizzato al momento dell'accertamento ;
- insufficienza di prova dei fatti contestati;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
- illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente;
- alterazione del verbale della realtà o del reale svolgersi dei fatti.
La Prefettura di Campobasso - U.T.G. si costituiva in giudizio, depositava documentazione, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 09.02.23 la causa veniva decisa come da lettura del dispositivo in udienza.
Il ricorso va accolto per i seguenti motivi.
Si osserva in diritto.
La regola del giudizio nel procedimento amministrativo sanzionatorio a seguito di opposizione, segue la regola che l'opposta deve dimostrare la responsabilità dell'opponente.
In effetti sembrerebbe una deroga dell'onere della prova sancito dall'art.2697 c.c., che prevede che ciascuno debba provare i fatti costituivi della propria pretesa, mentre incombe su colui che eccepisce dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi l'onere di provarli.
A ben vedere non si tratta di alcuna regola diversa da quella ordinaria, come avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dove è l'opposto creditore che deve dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria.
Pertanto, nelle opposizioni a sanzione amministrativa, deve essere l'amministrazione a provare i fatti costitutivi della propria pretesa sanzionatoria, ovvero la sussistenza della condotta e la sua riferibilità all'intimato.
Si osserva altresì, che il termine di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 150 del 2011, relativo al deposito del verbale e degli atti relativi all'accertamento, alla sua notificazione e della relazione di servizio, in difetto di espressa previsione, non è perentorio, pertanto il deposito dopo il termine di 10 giorni prima dell'udienza di comparizione, è una mera irregolarità e gli atti sono utilizzabili come prova.
La produzione degli altri documenti resta assoggettata al termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c., termine richiamato dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 2011, come tali non rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 7 comma 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
Per quanto concerne la questione relativa al difetto di omologazione e di verifica periodica annuale dell'etilometro utilizzato dai militi al momento dell'accertamento, la contestazione risulta degna di nota, non avendo l'amministrazione fornito la prova della regolarità dell'etilometro utilizzato, non avendo assolto agli oneri probatori imposti dalla norma nel termine perentorio previsto dalla legge.
Si evidenzia, a tal proposito, che non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.
Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
E' principio ormai consolidato che "la Pubblica Amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'apparecchio utilizzato sia omologato.
Il ricorso va pertanto accolto, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi di diritto.
All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Le ragioni poste a fondamento della presente decisione nonché la particolarità delle questioni giuridiche trattate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dott. Carlo Cennamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 27.10.22 da C.A. contro Prefettura U.T.G. Campobasso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza n.0065828 del 06/10/2022, emessa dalla Prefettura di Campobasso,
2) spese compensate.
Così deciso in Campobasso, il 9 febbraio 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2023.
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