Corte giustizia Unione Europea Sez. VIII, Sent., 15/06/2023, n. 501/21
Fatto - Diritto P.Q.M.
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
15 giugno 2023
"Impugnazione - Ricorso di annullamento - Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica - Decisione (UE) 2020/135 - Cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Conseguenze di tale accordo sullo status di cittadino dell'Unione europea e dei diritti connessi a questo status per detti cittadini - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Legittimazione ad agire - Presupposti - Interesse ad agire"
Nella causa C-501/21 P,
avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 13 agosto 2021,
x
rappresentati da J. Fouchet, avocat,
ricorrenti,
altra parte nel procedimento:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato da M. Bauer, J. Ciantar e R. Meyer, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 Con la loro impugnazione, i sigg. x chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 giugno 2021, S. e a./Consiglio (T-198/20; in prosieguo: l'"ordinanza impugnata", EU:T:2021:348), mediante la quale il Tribunale ha rigettato perché irricevibile il loro ricorso inteso all'annullamento, totale o parziale, da un lato, dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l'"Accordo sul recesso"), e, dall'altro, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1; in prosieguo: la "decisione controversa") (in prosieguo, congiuntamente: gli "atti controversi").
Fatti all'origine della controversia e atti controversi
2 I ricorrenti sono cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che risiedono in Irlanda, in Spagna, in Francia e in Italia.
3 Il 23 giugno 2016, i cittadini del Regno Unito si sono pronunciati tramite referendum a favore del recesso del loro Stato dall'Unione europea.
4 Il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall'Unione, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.
5 Il 24 gennaio 2020, i rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito hanno firmato l'Accordo sul recesso.
6 Il 30 gennaio 2020, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione controversa. In virtù dell'articolo 1 di tale decisione, l'Accordo sul recesso è stato approvato a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica.
7 Il 31 gennaio 2020, il Regno Unito è receduto dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Il 1° febbraio 2020, l'Accordo sul recesso è entrato in vigore.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
8 Mediante atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2020, i ricorrenti hanno proposto un ricorso inteso all'annullamento, totale o parziale, degli atti controversi.
9 Il 21 aprile 2020, i ricorrenti hanno depositato una memoria volta a che il Tribunale sottoponesse dei quesiti pregiudiziali alla Corte. Il 28 aprile 2020, il presidente del Tribunale ha deciso di non inserire tale memoria nel fascicolo.
10 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2020, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità del ricorso.
11 Il 21 agosto 2020, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito a tale eccezione di irricevibilità.
12 Con ordinanza in data 5 novembre 2020, il Tribunale ha riunito detta eccezione di irricevibilità all'esame del merito della causa ed ha riservato la decisione sulle spese.
13 Il 18 gennaio 2021, il Consiglio ha depositato un controricorso. L'11 febbraio 2021, il presidente della Decima Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di non notificare tale controricorso ai ricorrenti.
14 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2021, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento relativo all'esame del ricorso. Con lettera depositata presso la cancelleria l'8 febbraio 2021, il Consiglio ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda di sospensione. Con una decisione del 10 febbraio 2021, il presidente della Decima Sezione ampliata del Tribunale ha respinto la suddetta domanda di sospensione.
15 Mediante l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha, in primo luogo, considerato, ai punti da 19 a 21 dell'ordinanza stessa, che esso, pur essendosi in precedenza deciso di rinviare all'esame del merito l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, era sufficientemente edotto sulla base dei documenti del fascicolo per statuire mediante ordinanza, ai sensi dell'articolo 130 del suo regolamento di procedura.
16 In secondo luogo, per quanto riguarda l'oggetto del ricorso, il Tribunale, dopo aver ricordato, ai punti da 22 a 28 dell'ordinanza impugnata, che il giudice dell'Unione, quando viene investito di un ricorso diretto contro un accordo internazionale concluso dall'Unione, riqualifica tale ricorso come diretto contro la decisione che approva la conclusione di tale accordo internazionale, ha riqualificato il ricorso proposto dai ricorrenti come diretto unicamente contro la decisione controversa.
17 In terzo luogo, per quanto riguarda la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, il Tribunale ha giudicato che i ricorrenti non soddisfacevano nessuna delle condizioni previste per avere legittimazione ad agire, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.
18 A questo proposito, il Tribunale ha rilevato, al punto 32 dell'ordinanza impugnata, che, ai fini della valutazione della legittimazione ad agire dei ricorrenti, occorreva prendere in considerazione non soltanto la decisione controversa, ma anche la natura e il contenuto dell'Accordo sul recesso.
19 In tale contesto, il Tribunale ha constatato, quale primo aspetto, al punto 33 dell'ordinanza impugnata, che i ricorrenti non erano destinatari né della decisione controversa né dell'Accordo sul recesso e che, di conseguenza, essi non disponevano di un diritto di ricorso sulla base dell'articolo 263, quarto comma, prima parte di frase, TFUE.
20 Al secondo posto, per quanto riguarda la legittimazione ad agire dei ricorrenti alla luce dell'articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, e più precisamente la condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente riguardato, il Tribunale ha ricordato, al punto 49 dell'ordinanza impugnata, che spettava ai ricorrenti dimostrare che, nella misura in cui la decisione controversa li avrebbe privati dello status di cittadini dell'Unione e dei diritti connessi a tale status, tale decisione li colpiva in ragione di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li contraddistingueva rispetto a qualsiasi altro soggetto e, perciò, li individualizzava in modo analogo a quello in cui lo sarebbero stati i destinatari di una decisione siffatta.
21 Il Tribunale ha dichiarato, al punto 57 dell'ordinanza impugnata, che i ricorrenti non erano individualmente riguardati dalla decisione controversa e che, pertanto, essi non erano legittimati ad agire alla luce dell'articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, senza che occorresse esaminare se essi fossero direttamente riguardati da tale decisione.
22 Al terzo posto nelle sue considerazioni, per quanto riguarda la legittimazione ad agire dei ricorrenti alla luce dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 62 a 64 dell'ordinanza impugnata, che la decisione controversa era un "atto non legislativo di portata generale".
23 Il Tribunale ha considerato, ai punti 80 e 81 dell'ordinanza impugnata, che la nozione di "atto regolamentare", ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, doveva essere interpretata come non comprendente le decisioni che approvano la conclusione di un accordo internazionale, come la decisione controversa, recante approvazione della conclusione di un accordo che fissa le modalità del recesso di uno Stato membro dall'Unione.
24 Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 82 e 83 dell'ordinanza impugnata, che i ricorrenti non avevano la legittimazione ad agire alla luce dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, che l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio doveva essere accolta e che, pertanto, il ricorso doveva essere respinto perché irricevibile.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione
25 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 13 agosto 2021, i ricorrenti hanno proposto un'impugnazione contro l'ordinanza impugnata.
26 Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
- annullare l'ordinanza impugnata;
- annullare gli atti controversi nella loro interezza;
- in subordine, annullare parzialmente gli atti controversi là dove essi operano una distinzione tra i cittadini dell'Unione e i cittadini del Regno Unito a partire dal 1° febbraio 2020 e, segnatamente, il sesto capoverso del preambolo e gli articoli 9, 10 e 127 dell'Accordo sul recesso, e
- condannare il Consiglio alle spese, "ivi comprese le spese d'avvocato".
27 Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
- respingere l'impugnazione e
- condannare i ricorrenti alle spese.
28 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 6 e il 9 gennaio 2023, le parti hanno risposto al quesito per risposta scritta sottoposto dalla Corte, sulla base dell'articolo 61 del suo regolamento di procedura, vertente sulle eventuali conseguenze da trarre dalla sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques (C-673/20, EU:C:2022:449), in ordine alla valutazione della ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale.
29 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 1° marzo 2023, il rappresentante dei ricorrenti ha informato la Corte del decesso del sig. H.S., avvenuto il 20 febbraio 2023, senza indicazione riguardo alla riassunzione del giudizio da parte dei suoi aventi diritto.
Sull'impugnazione
30 A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono, in sostanza, due motivi, riguardanti, il primo, l'irregolarità del procedimento dinanzi al Tribunale e, il secondo, alcuni errori di diritto nella valutazione della ricevibilità del ricorso.
Sul primo motivo
Argomentazione delle parti
31 Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato l'articolo 130 del suo regolamento di procedura nonché il principio del giusto processo.
32 A questo proposito, i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che detto articolo ha come obiettivo di permettere alle parti di instaurare una discussione sull'insieme dei motivi proposti dinanzi al Tribunale e, a tal fine, di conformarsi ai nuovi termini che sono ad esse fissati. I ricorrenti censurano dunque il Tribunale, da un lato, per aver fissato, a norma dell'articolo suddetto, un termine al Consiglio per presentare la propria difesa nel merito, senza concedere loro successivamente un nuovo termine per poter far valere le loro osservazioni sia sull'eccezione di irricevibilità invocata da detta istituzione, sia sul controricorso depositato da quest'ultima.
33 Dall'altro lato, i ricorrenti contestano il rifiuto del Tribunale di comunicare loro tale controricorso e il rigetto del loro ricorso nell'ordinanza impugnata, senza tenere udienza e senza fornire una qualsivoglia informazione sul prosieguo del giudizio a seguito del rinvio all'esame nel merito.
34 I ricorrenti ne deducono che sono stati "ingannati" sullo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale e che le parti in causa non sono state poste allo stesso livello, facendo i ricorrenti valere che non hanno avuto la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista. Il Tribunale avrebbe così violato il principio di parità delle armi, che è un corollario della nozione stessa di giusto processo, garantito segnatamente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
35 Inoltre, i ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe statuito in violazione dell'articolo 64 del proprio regolamento di procedura, nella misura in cui, secondo i termini di tale articolo, esso deve prendere "in considerazione solo atti processuali e documenti di cui i rappresentanti delle parti hanno avuto facoltà di prendere cognizione e sui quali hanno avuto facoltà di pronunciarsi". Tale irregolarità del procedimento sarebbe confermata, a dire dei ricorrenti, dal fatto che il Tribunale ha comunicato al ricorrente il controricorso depositato dal Consiglio nella causa T-231/20, Price/Consiglio.
36 In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che, il 19 gennaio 2021, essi hanno chiesto la sospensione del procedimento sulla base dell'articolo 69 del regolamento di procedura del Tribunale, affinché quest'ultimo si pronunciasse, "dopo aver ascoltato le parti", a norma dell'articolo 54 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le parti non sarebbero però state in alcun modo ascoltate su tale domanda di sospensione.
37 In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha statuito senza pronunciarsi sulla domanda del Consiglio di adire la Corte in ragione dell'"identità delle questioni di merito sollevate dai ricorrenti" e di quelle costituenti l'oggetto delle domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Tribunal judiciaire de Perpignan (Tribunale ordinario di Perpignan, Francia) e dal Tribunal judiciaire d'Auch (Tribunale ordinario di Auch, Francia) a titolo dell'articolo 267 TFUE.
38 Il Consiglio fa valere che il primo motivo di impugnazione è manifestamente destinato al rigetto.
Giudizio della Corte
39 In primo luogo, per quanto riguarda le allegazioni con le quali i ricorrenti imputano al Tribunale di aver violato gli articoli 64 e 130 del proprio regolamento di procedura, occorre ricordare che nessuna disposizione del regolamento di procedura del Tribunale può essere interpretata nel senso che la decisione del Tribunale, ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 7, del medesimo regolamento, di riservare l'esame di un'eccezione di irricevibilità alla sentenza che pone fine al giudizio significhi che esso è privato della possibilità di respingere, senza fase orale del procedimento, il ricorso in quanto irricevibile mediante ordinanza motivata. Infatti, risulta, al contrario, dall'articolo 130, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale che, in caso di eccezione di irricevibilità o di incompetenza, il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento (v., in questo senso, ordinanza del 19 febbraio 2008, T.E./Commissione, C-262/07 P, non pubblicata, EU:C:2008:95, punti 26 e 27).
40 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcuna irregolarità procedurale decidendo, in un primo momento, di riunire all'esame del merito della causa l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 7, del suo regolamento di procedura, e, successivamente, di statuire con ordinanza motivata.
41 Inoltre, risulta dal punto 10 dell'ordinanza impugnata che, il 21 agosto 2020, i ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale le loro osservazioni in merito a tale eccezione di irricevibilità. Di conseguenza, è sufficiente constatare che, poiché i ricorrenti hanno potuto far valere le proprie osservazioni in merito alla suddetta eccezione di irricevibilità e il Tribunale si è limitato a statuire con ordinanza motivata senza risolvere questioni di merito, il principio del contraddittorio e, dunque, i diritti della difesa dei ricorrenti sono stati rispettati.
42 Inoltre, occorre constatare che il Tribunale, non avendo statuito sul merito della causa nell'ordinanza impugnata, non ha neppure violato l'articolo 64 del suo regolamento di procedura, dal momento che è evidente che il Tribunale non ha preso in considerazione il controricorso depositato dal Consiglio. Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, dal fatto che, nell'ambito di un altro procedimento, il Tribunale ha comunicato al ricorrente il controricorso depositato dal Consiglio.
43 In secondo luogo, per quanto riguarda le allegazioni mediante le quali i ricorrenti imputano al Tribunale di non aver ascoltato le parti sulla loro domanda di sospensione del procedimento, presentata a titolo dell'articolo 54 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'articolo 69 del regolamento di procedura di Tribunale, risulta dal punto 16 dell'ordinanza impugnata che, rispettivamente il 19 gennaio e l'8 febbraio 2021, i ricorrenti hanno depositato una domanda di sospensione del procedimento e il Consiglio ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda di sospensione, domanda che il presidente della Decima Sezione ampliata del Tribunale ha respinto, con decisione del 10 febbraio 2021. Di conseguenza, dette allegazioni non possono trovare accoglimento e devono essere respinte.
44 In terzo luogo, per quanto riguarda le allegazioni mediante le quali i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia statuito senza pronunciarsi sulla domanda del Consiglio di adire la Corte in ragione dell'"identità delle questioni di merito sollevate dai ricorrenti" e di quelle costituenti l'oggetto delle domande di decisione pregiudiziale presentate dal Tribunal judiciaire de Perpignan (Tribunale ordinario di Perpignan, Francia) e dal Tribunal judiciaire d'Auch (Tribunale ordinario di Auch, Francia) a titolo dell'articolo 267 TFUE, non risulta dal fascicolo della causa dinanzi al Tribunale che una tale domanda sia stata presentata dal Consiglio. Anche tali allegazioni devono dunque essere respinte.
45 Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
Sul secondo motivo
Argomentazione delle parti
46 Mediante il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso degli errori di diritto nella valutazione della loro legittimazione ad agire alla luce dell'articolo 263, quarto comma, seconda e terza parte di frase, TFUE. Tale motivo di impugnazione è suddiviso in due parti.
47 Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che la decisione controversa non poteva essere qualificata come "atto regolamentare", ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE.
48 I ricorrenti ricordano che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 3 ottobre 2013, I.T.K. e a./Parlamento e Consiglio (C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 60), che il criterio dell'"atto regolamentare" mira a permettere alle persone fisiche e giuridiche la presentazione, a condizioni meno rigorose, di un ricorso di annullamento contro atti di portata generale ad esclusione degli atti legislativi. Orbene, il Tribunale avrebbe aggiunto, ai punti 61 e 62, nonché da 67 a 81 dell'ordinanza impugnata, un'"ulteriore condizione", che non risulterebbe dalla giurisprudenza formatasi in virtù della sentenza sopra citata.
49 A questo proposito, i ricorrenti censurano il Tribunale per aver affermato, nell'ordinanza impugnata, che l'Accordo sul recesso era un accordo internazionale. Essi sostengono che il Regno Unito era ancora uno Stato membro dell'Unione alla data in cui tale accordo è stato firmato e che quest'ultimo deve dunque essere considerato come un "atto interno" dell'Unione.
50 La natura dell'Accordo sul recesso sarebbe suffragata, secondo i ricorrenti, da un lato, dalla finalità stessa di tale accordo, che sarebbe, come risulta dal sesto capoverso del preambolo di quest'ultimo, di disciplinare le situazioni create dal diritto dell'Unione, e, dall'altro, dalle disposizioni di detto accordo che attestano una limitazione della sovranità del Regno Unito, quali l'articolo 6 dell'accordo stesso, il quale prevede che il diritto dell'Unione continui ad applicarsi quando l'Accordo sul recesso vi faccia riferimento, e l'articolo 4 di quest'ultimo, il quale dispone che, in caso di controversia, le autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito devono tenere in debita considerazione la pertinente giurisprudenza della Corte pronunciata dopo la fine del periodo previsto dall'articolo 126 dell'accordo di cui sopra, cosiddetto "periodo di transizione".
51 Inoltre, i ricorrenti contestano l'analisi effettuata dal Tribunale nell'ordinanza impugnata concernente gli "atti regolamentari" e, segnatamente, quella relativa alla questione se le decisioni che approvano la conclusione di un accordo internazionale possano essere considerate come atti di tal genere. In particolare, i ricorrenti imputano al Tribunale di aver omesso di tener conto dell'articolo 275 TFUE. Considerato che tale articolo prevede che alcuni accordi internazionali o alcuni atti siano esclusi dalla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, si tratterebbe allora di stabilire nel caso di specie "se l'accordo sul recesso sia un atto rientrante nella politica estera o di sicurezza comune oppure adottato sulla base di disposizioni relative a tale politica". Orbene, secondo i ricorrenti, né la decisione che approva la conclusione di un accordo internazionale, né la firma di tale accordo rientrano nella politica estera o di sicurezza comune e gli atti controversi non potrebbero dunque essere sottratti alla competenza della Corte.
52 Inoltre, i ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale riguardo al primato degli accordi internazionali conclusi dall'Unione sugli altri atti di portata generale. In proposito, essi sostengono che la competenza della Corte si esercita su tutti gli atti delle istituzioni dell'Unione, siano essi legislativi oppure no, e che gli accordi internazionali sono di conseguenza atti regolamentari rientranti nell'articolo 263 TFUE.
53 Orbene, i ricorrenti sostengono che gli atti controversi sono atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione ed i cui effetti, come la perdita dello status di cittadino dell'Unione e dei diritti connessi a tale status, non dipendono dall'esistenza di siffatte misure. Essi ritengono di essere legittimati ad agire contro tali atti alla luce dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE.
54 Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda la valutazione della loro legittimazione ad agire alla luce dell'articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, in quanto la specificità della loro situazione dimostrerebbe che essi sono individualmente riguardati dagli atti controversi.
55 I ricorrenti sostengono, a questo proposito, che essi "sono stati privati di opporsi democraticamente alla perdita della loro cittadinanza europea", mentre essi sarebbero "direttamente e individualmente riguardati" dalla decisione controversa.
56 A questo proposito, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto al punto 51 dell'ordinanza impugnata considerando che la decisione controversa li pregiudicava "in ragione della loro qualità oggettiva di cittadini del Regno Unito". I ricorrenti ricordano che il loro ricorso mirava all'annullamento degli atti controversi "nella misura in cui essi non conserva[vano] la cittadinanza europea e i suoi attributi", che esso mirava a dimostrare che i cittadini del Regno Unito residenti nell'Unione formavano un "gruppo di persone specifiche" di modo che il fatto di "ometterli" li pregiudica più di qualsiasi altra persona. Pertanto, la condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente riguardato dovrebbe essere valutata alla luce degli effetti della decisione controversa sui ricorrenti e non sulla base soltanto della finalità di tale decisione.
57 Inoltre, i ricorrenti contestano le valutazioni del Tribunale contenute al punto 52 dell'ordinanza impugnata, secondo cui le circostanze da essi invocate non permetterebbero di ritenere che essi facciano parte di una "cerchia ristretta di persone", ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 di tale ordinanza.
58 I ricorrenti sostengono, a questo proposito, che il soddisfacimento del criterio del pregiudizio individuale del ricorrente doveva essere valutato anche in funzione degli effetti combinati degli atti controversi. A loro avviso, gli atti regolamentari sono suscettibili di pregiudicare un gran numero di persone, ma è soltanto tenendo conto del modo in cui essi vanno ad incidere sulle situazioni individuali di tali persone che detta condizione può essere realmente valutata. In tal senso, i ricorrenti farebbero parte di una "cerchia ristretta di persone", nella misura in cui essi sarebbero potenziali elettori del Regno Unito in occasione delle elezioni municipali francesi e, tra essi, figurerebbero dei consiglieri municipali britannici già eletti in Francia, persone residenti in Francia e persone che non hanno potuto chiedere la doppia nazionalità spagnola e del Regno Unito. Inoltre, la perdita dello status di cittadino dell'Unione e dei diritti connessi a tale status avrebbe avuto anche altre conseguenze particolari come l'abbassamento del loro tenore di vita che dimostrerebbe un interesse atto a conferire loro la legittimazione ad agire.
59 Il Consiglio contesta le allegazioni dei ricorrenti e fa valere che il Tribunale ha giustamente affermato che questi ultimi non erano legittimati ad agire alla luce dell'articolo 263, quarto comma, seconda e terza parte di frase, TFUE.
Giudizio della Corte
60 In via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale ha statuito che i ricorrenti non avevano la legittimazione ad agire ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dichiarando, rispettivamente ai punti 57 e 81 dell'ordinanza impugnata, che essi non erano individualmente riguardati dalla decisione controversa, ai sensi della seconda parte di frase della disposizione sopra citata, e che tale decisione non poteva essere qualificata come atto regolamentare, ai sensi della terza parte di frase della medesima disposizione. In un intento di economia procedurale, il Tribunale è partito dalla premessa secondo cui la "perdita" o la "privazione" dello status di cittadino dell'Unione e dei diritti connessi a tale status sarebbero una conseguenza dell'adozione di detta decisione.
61 Senza che occorra valutare se, così decidendo, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, la Corte ricorda che, secondo una consolidata giurisprudenza, qualsiasi circostanza attinente alla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale è suscettibile di costituire un motivo di ordine pubblico che la Corte, adita nell'ambito di un'impugnazione, è tenuta a sollevare d'ufficio (ordinanze del 5 settembre 2013, C./Consiglio, C-573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 20, e del 4 febbraio 2021, P.B./B., C-701/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:99, punto 23).
62 Orbene, per consolidata giurisprudenza, in primo luogo, la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che le venga riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale sussiste in due ipotesi. Da un lato, un simile ricorso può essere proposto a condizione che tale atto riguardi detta persona direttamente e individualmente. Dall'altro, questa persona può proporre un ricorso contro un atto regolamentare che non comporti alcuna misura di esecuzione qualora esso la riguardi direttamente (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 19 dicembre 2013, T./Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punto 19, nonché del 17 settembre 2015, M. e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punto 59).
63 In secondo luogo, un ricorso di annullamento promosso da una persona fisica o giuridica è ricevibile soltanto nella misura in cui quest'ultima abbia un interesse a veder annullare l'atto impugnato. Tale interesse presuppone che l'annullamento di tale atto sia suscettibile, di per sé stesso, di avere conseguenze giuridiche e che il ricorso possa così, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l'ha proposto. L'interesse ad agire costituisce dunque la condizione prima ed essenziale di qualsiasi ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C-19/93 P, EU:C:1995:339, punto 13, nonché del 17 settembre 2015, M. e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punti 55 e 58). Per contro, l'interesse ad agire non sussiste se l'esito favorevole di un ricorso non sarebbe comunque in grado di dare soddisfazione al ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, E.D./B., C-401/09 P, EU:C:2011:370, punto 49, nonché del 23 novembre 2017, B. e D./Commissione, C-596/15 P e C-597/15 P, EU:C:2017:886, punto 85).
64 In terzo luogo, l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire costituiscono condizioni di ricevibilità distinte che una persona fisica o giuridica deve soddisfare cumulativamente per poter essere ammessa a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE (sentenza del 17 settembre 2015, M. e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punto 62 nonché la giurisprudenza ivi citata).
65 Alla luce delle circostanze del caso di specie, e senza che occorra stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto statuendo così come ha fatto ai punti da 45 a 57, 61, 62 e da 67 a 81 dell'ordinanza impugnata, la Corte ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione dell'esistenza di un interesse ad agire dei ricorrenti.
66 A questo proposito, occorre ricordare che l'articolo 50, paragrafo 1, TUE enuncia che ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. La decisione di recesso è rimessa alla volontà esclusiva dello Stato membro interessato, nel rispetto delle sue norme costituzionali, e dipende dunque unicamente da una sua scelta sovrana (v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2018, W. e a., C-621/18, EU:C:2018:999, punto 50, nonché del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C-673/20, EU:C:2022:449, punto 53).
67 Inoltre, dato che il possesso della cittadinanza di uno Stato membro costituisce, a norma dell'articolo 9 TUE e dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, una condizione indispensabile perché una persona possa acquisire e conservare lo status di cittadino dell'Unione e beneficiare della pienezza dei diritti connessi a quest'ultimo, la perdita di tale cittadinanza comporta dunque, per la persona interessata, la perdita di detto status e dei suddetti diritti (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C-673/20, EU:C:2022:449, punto 57).
68 Così, per i ricorrenti, la perdita dello status di cittadino dell'Unione e, in via di conseguenza, quella dei diritti connessi a tale status è una conseguenza automatica unicamente della decisione sovranamente assunta dal Regno Unito di recedere dall'Unione, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, TUE (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C-673/20, EU:C:2022:449, punto 59), e non dell'Accordo sul recesso o della decisione controversa.
69 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto perché irricevibile, in quanto è diretto contro gli atti controversi a motivo del fatto che questi ultimi avrebbero determinato per i ricorrenti la perdita dello status di cittadino dell'Unione e dei diritti connessi a tale status, quando invece tale perdita deriva soltanto dalla decisione sovranamente adottata dal Regno Unito di recedere dall'Unione, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, TUE.
70 Infatti, un annullamento della decisione controversa non potrebbe procurare un beneficio ai ricorrenti che sia suscettibile di fondare un interesse ad agire, in quanto tale perdita, in ogni caso, non verrebbe toccata da tale annullamento.
71 Poiché i ricorrenti non dimostrano di avere un interesse ad agire contro la decisione controversa, non vi è luogo ad esaminare la loro argomentazione relativa ad un'erronea valutazione della loro legittimazione ad agire alla luce dell'articolo 263, quarto comma, seconda e terza parte di frase, TFUE. Infatti, un eventuale errore di diritto sarebbe ininfluente per la soluzione della controversia e non inciderebbe sul dispositivo dell'ordinanza impugnata nella misura in cui il ricorso è stato respinto perché irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, W./Commissione, C-130/21 P, EU:C:2022:226, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).
72 Ne consegue che, per le ragioni enunciate ai punti 69 e 70 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto là dove ha concluso, al punto 83 dell'ordinanza impugnata, che il ricorso doveva essere respinto perché irricevibile.
73 Il secondo motivo di impugnazione deve dunque essere respinto.
74 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, l'impugnazione è respinta.
Sulle spese
75 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
76 In conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
77 Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio, in conformità alle conclusioni formulate da quest'ultimo.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) L'impugnazione è respinta.
2) I sigg.x sono condannati alle spese.
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