Corte giustizia Unione Europea Sez. V, Sent., 15/06/2023, n. 183/22
Fatto - Diritto P.Q.M.
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
15 giugno 2023
"Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Statuto delle organizzazioni di produttori - Articolo 153, paragrafo 1, lettera b) - Regola dell'appartenenza degli aderenti a una sola organizzazione di produttori - Portata - Articolo 153, paragrafo 2, lettera c) - Controllo democratico dell'organizzazione di produttori e delle decisioni prese in seno ad essa da parte degli aderenti produttori - Controllo esercitato da un soggetto su taluni aderenti dell'organizzazione di produttori"
Nella causa C-183/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 10 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2022, nel procedimento
S.L.S.
contro
Premier ministre,
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
S. des betteraviers d'Étrépagny,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16 novembre 2022,
considerate le osservazioni presentate:
- per la S.L.S., da J.-P. Duhamel, F.-C. Laprévote, A. Magraner-Oliver e F. Six, avocats;
- per la S. des betteraviers d'Étrépagny, da F. Molinié, avocat;
- per il governo francese, da G. Bain e J.-L. Carré, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da M. Konstantinidis e F. Le Bot, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 febbraio 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 153 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 32), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15) (in prosieguo: il "regolamento n. 1308/2013").
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la società S.L.S. e, dall'altro, il Premier ministre (Primo Ministro, Francia), il ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation (Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Francia) nonché la S.D.C. (S.) des betteraviers d'Étrépagny [società di interesse collettivo agricolo (S.) dei bieticoltori di Étrépagny] (in prosieguo: la "S.") relativamente al riconoscimento di quest'ultima quale organizzazione di produttori (in prosieguo: l'"OP"), nel settore dello zucchero, per la barbabietola da zucchero.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Regolamento (UE) n. 1307/2013
3 L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), così prevede:
"Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
b) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
c) "attività agricola":
i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
(...)".
Regolamento n. 1308/2013
4 Il considerando 131 del regolamento n. 1308/2013 è così formulato:
"Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare".
5 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato FUE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6 Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, in combinato disposto con la parte III dell'allegato I di quest'ultimo, la barbabietola da zucchero rientra nell'organizzazione comune del settore dello zucchero.
7 In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento, ai fini di quest'ultimo si applicano le definizioni fissate, segnatamente, dal regolamento n. 1307/2013, salvo disposizione contraria.
8 L'articolo 152 del regolamento n. 1308/2013, intitolato "Organizzazioni di produttori" prevede, ai suoi paragrafi da 1 a 1 ter, quanto segue:
"1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le [OP] che:
a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;
b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:
i) trasformazione comune;
ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;
iv) organizzazione comune del controllo di qualità;
v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;
viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
(...)
1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'[OP] riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.
Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:
a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
b) purché l'[OP] concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'[OP];
c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;
d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra [OP] per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;
e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'[OP] in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.
Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.
1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle [OP] comprendono anche le associazioni di [OP] riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo".
9 L'articolo 153 del regolamento di cui trattasi, intitolato "Statuto delle organizzazioni di produttori", così dispone:
"1. Lo statuto di un'[OP] impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'[OP];
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola [OP]; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;
c) fornire le informazioni richieste dall'[OP] a fini statistici.
2. Lo statuto di un'[OP] contiene altresì disposizioni concernenti:
(...)
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
(...)".
10 L'articolo 206 di detto regolamento, intitolato "Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura", al suo primo comma così dispone:
"Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli".
11 L'articolo 209 del medesimo regolamento, intitolato "Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni", al paragrafo 1 prevede quanto segue:
"L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di [OP] riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di [OP] riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa".
Regolamento 2017/2393
12 Il considerando 52 del regolamento 2017/2393 così recita:
"Le [OP] e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori prassi e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare. Le loro attività, comprese le trattative contrattuali per l'offerta di prodotti agricoli da parte di tali [OP] e delle loro associazioni quando concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti, contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi della [politica agricola comune (PAC)] enunciati nell'articolo 39 del [TFUE], poiché rafforzano la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e possono contribuire a migliorare il funzionamento di detta filiera. La riforma della PAC nel 2013 ha rafforzato il ruolo delle [OP]. In deroga all'articolo 101 TFUE la possibilità di svolgere attività quali la pianificazione della produzione, l'ottimizzazione dei costi, l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti e lo svolgimento delle trattative contrattuali dovrebbe pertanto essere esplicitamente disciplinata come un diritto delle [OP] riconosciute in tutti i settori per i quali il regolamento [n. 1308/2013] istituisce un'organizzazione comune dei mercati. Tale deroga dovrebbe contemplare unicamente le [OP] che effettivamente esercitano un'attività intesa all'integrazione economica e che concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti. Tuttavia, oltre all'applicazione dell'articolo 102 TFUE a tali [OP], è opportuno prevedere garanzie per assicurare che tali attività non escludano la concorrenza né compromettano gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. (...)".
Diritto francese
13 In forza dell'articolo L. 551-1 del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima), "[l]'autorità amministrativa riconosce le [OP] e le associazioni di [OP] nei settori disciplinati dal regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli alle condizioni previste da quest'ultimo".
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 Con decreto del 20 dicembre 2019, il ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation (Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione) ha riconosciuto la S. quale OP, nel settore dello zucchero, per la barbabietola da zucchero.
15 Con ricorso depositato presso il giudice del rinvio, vale a dire il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), la S.L.S., una società che produce zucchero a partire da barbabietole da zucchero, ha chiesto l'annullamento del decreto del 20 dicembre 2019. A sostegno della sua domanda, la S.L.S. deduce, in particolare, due motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013.
16 A sostegno del motivo di ricorso vertente sulla violazione dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, la S.L.S. afferma che la C.G.P. Eure (Confederazione generale dei coltivatori di barbabietole Eure; in prosieguo: la "CGB Eure"), la C.G.P. Île-de-France (Confederazione generale dei coltivatori di barbabietole Île-de-France; in prosieguo: la "CGB Île-de-France") e la società N.I., che non sono produttori, sono al contempo aderenti della S. e della S. Roye-Déshydratation, e quest'ultima era anch'essa un'OP riconosciuta al momento dell'adozione del decreto del 20 dicembre 2019. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre il ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation (Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione) a respingere la richiesta di riconoscimento della S. sulla base dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013.
17 Il giudice del rinvio ritiene che la valutazione di tale motivo di ricorso dipenda dalla risposta alla questione se quest'ultima disposizione, la quale richiede che gli aderenti di un'OP aderiscano, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda, a una sola [OP], debba essere interpretata nel senso che tale divieto di cumulo si applica unicamente agli aderenti produttori o se esso valga per tutti gli aderenti di un'OP, compresi gli aderenti non produttori.
18 A sostegno del motivo di ricorso vertente sulla violazione dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, la S.L.S. afferma che il decreto del 20 dicembre 2019 è stato adottato in violazione di tale disposizione, dal momento che i produttori aderenti della S. non sono in grado di esercitare un controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.
19 In particolare, la S.L.S. sostiene che la C.G.P. (Confederazione generale dei coltivatori di barbabietole; in prosieguo: la "CGB") detiene la quasi totalità del capitale della N.I. e controlla di fatto la CGB Eure e la CGB Ile-de-France. Tenuto conto del fatto che la N.I., la CGB Eure e CGB Ile-de-France detengono rispettivamente l'8,7%, il 15,1% e il 7,6% del capitale della S., la CGB controllerebbe, tramite tali tre soggetti, che sarebbero tenuti ad applicare le sue direttive, un totale del 31,4% di detto capitale. Secondo la S.L.S., tale circostanza costituisce un aggiramento dello statuto della S., il quale limiterebbe al 10% la quota di voti di ciascuno dei suoi aderenti nell'assemblea generale, e dimostra una violazione del principio del controllo democratico della S. da parte dei suoi aderenti produttori. La S.L.S. afferma inoltre che, su tredici amministratori della S., tre rappresentano rispettivamente la CGB Eure, la CGB Ile-de-France e la N.I. e altri sei sono produttori, aderenti della CGB, che esercitano in seno ad essa importanti responsabilità. La S.L.S. aggiunge che la violazione del principio sancito dall'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 è aggravata dalla circostanza che il direttore della S. e una parte dei mezzi di quest'ultima sono messi a sua disposizione dalla CGB.
20 Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di rispondere a tale motivo di ricorso vertente sulla violazione dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, occorra determinare se, per valutare l'indipendenza degli aderenti dell'organizzazione di cui trattasi, occorra esaminare unicamente se il capitale di alcuni di essi sia in realtà detenuto dalla stessa persona fisica o giuridica, o se occorra prendere in considerazione anche altri vincoli quali, per aderenti non produttori, l'appartenenza alla medesima confederazione sindacale, o, per aderenti produttori, l'esercizio di responsabilità direttive in seno a una siffatta confederazione. Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che la fondatezza di detto motivo dipenda anche dalla questione se sia sufficiente, per concludere nel senso dell'effettività del controllo esercitato sull'OP da parte dei suoi aderenti produttori, che questi ultimi dispongano della maggioranza dei voti in seno all'assemblea generale oppure occorra altresì esaminare se, tenuto conto della ripartizione dei voti tra aderenti realmente indipendenti, la quota di voti di uno o più aderenti non produttori li ponga in grado, anche senza maggioranza, di controllare le decisioni prese dall'OP.
21 Date tali circostanze, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la regola enunciata dall'[articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013], secondo la quale lo statuto di un'[OP] impone ai propri aderenti di "aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola [OP]", debba essere interpretata nel senso che essa si applica solo agli aderenti che siano produttori.
2) Se, al fine di garantire il rispetto del principio previsto dall'[articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013], principio secondo cui i produttori aderenti di un'[OP] devono esercitare un controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese:
- occorra, per valutare l'indipendenza degli aderenti dell'organizzazione, tener conto esclusivamente della detenzione del loro capitale da parte di una stessa persona fisica o giuridica, oppure anche di altri vincoli quali, per aderenti che non siano produttori, l'appartenenza alla medesima confederazione sindacale, o, per aderenti che siano produttori, l'esercizio di responsabilità direttive in seno a detta confederazione.
- sia sufficiente, per concludere nel senso dell'effettività del controllo esercitato sull'organizzazione da parte dei produttori aderenti, che questi ultimi dispongano della maggioranza dei voti, oppure occorra esaminare se, tenuto conto della ripartizione dei voti tra aderenti realmente indipendenti, la quota di voti di uno o più aderenti che non siano produttori li ponga in grado, anche senza maggioranza, di controllare le decisioni prese dall'organizzazione".
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di appartenenza a una sola OP riguarda esclusivamente gli aderenti di quest'ultima aventi la qualità di produttori oppure tutti i suoi aderenti, tanto produttori quanto non produttori.
23 Va rilevato, in primo luogo, che l'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 non osta a che gli Stati membri riconoscano OP aventi tra i loro aderenti persone fisiche o entità che non abbiano la qualità di produttori.
24 A tale riguardo, è vero che l'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 dispone che le OP che gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere sono costituite da produttori rientranti in uno dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento. Tuttavia, letta nel suo contesto, tale disposizione deve essere intesa nel senso che non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere OP che non siano costituite esclusivamente da produttori.
25 L'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 prevede infatti che siano i "produttori aderenti" di un'OP a dover controllare quest'ultima e le decisioni da essa prese. Orbene, ove le OP riconosciute dovessero essere costituite solo da produttori, tale precisazione sarebbe superflua, potendo essere sufficiente un riferimento generale agli aderenti delle OP.
26 Ne consegue che il regolamento n. 1308/2013 non osta a che gli Stati membri riconoscano OP che accolgano non produttori quali aderenti, a condizione che siano i produttori aderenti di queste ultime ad esercitare, conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, un controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.
27 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la regola dell'appartenenza a una sola OP sancita dall'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, occorre constatare che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, se è vero che, secondo la maggior parte delle versioni linguistiche della parte introduttiva di tale articolo 153, paragrafo 1, in particolare le versioni in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, neerlandese, polacca e portoghese, detta regola riguarda i "produttori aderenti" dell'OP di cui trattasi, la versione in lingua francese riguarda tuttavia solo gli "aderenti".
28 Orbene, dal momento che a tutte le versioni linguistiche di un atto dell'Unione è, per principio, riconosciuto lo stesso valore, in caso di divergenze fra tali versioni, occorre interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell'impianto generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C-16/16 P, EU:C:2018:79, punto 49 nonché giurisprudenza ivi citata).
29 Per quanto riguarda l'impianto generale del regolamento n. 1308/2013, il suo articolo 3, paragrafo 3, prevede, in particolare, che ai fini di quest'ultimo si applicano le definizioni fissate dal regolamento n. 1307/2013.
30 La precisazione contenuta nell'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, secondo la quale l'obbligo di aderire a una sola OP vale "per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda", deve essere dunque letta alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, che definisce la nozione di "azienda" come tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 1307/2013 dispone che la nozione di "attività agricola" comprende, tra l'altro, la produzione e la coltivazione di prodotti agricoli. Ne discende che la precisazione contenuta nell'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 riguarda la produzione di prodotti agricoli, il che indica che l'obbligo enunciato in tale disposizione riguarda soltanto gli aderenti dell'OP che sono produttori.
31 Per quanto riguarda la finalità del regolamento n. 1308/2013, dal suo considerando 131, che si riflette nell'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, emerge che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare.
32 A tale riguardo, l'obbligo di aderire a una sola OP mira a preservare l'efficacia con cui viene realizzato l'obiettivo relativo al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare. Come risulta infatti dall'articolo 152, paragrafo 1, lettere b) e c), di detto regolamento, gli scopi perseguiti dalle OP ivi contemplati, i quali sono identificati al considerando 131 di detto regolamento come scopi che contribuiscono a un siffatto obiettivo, sono tali nell'ambito dell'esercizio di attività che devono avere un effettivo carattere comune. Per di più, come testimonia il considerando 52 del regolamento 2017/2393, è sempre in tale ottica di rafforzare la posizione dei produttori nella filiera alimentare che, in forza dell'articolo 152, paragrafo 1 bis, del regolamento n. 1308/2013, il legislatore dell'Unione ha disciplinato esplicitamente la possibilità per le OP riconosciute, in deroga all'articolo 101 TFUE, di pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.
33 Orbene, la partecipazione di produttori, quali aderenti, a varie OP per la produzione di un determinato prodotto di una data azienda rischierebbe di mantenere una frammentazione nell'esercizio delle attività elencate all'articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013. Ciò metterebbe, in linea di principio, a rischio la realizzazione efficace di taluni scopi che un'OP può perseguire, contemplati alla lettera c) della medesima disposizione, quali la pianificazione della produzione e il suo adeguamento alla domanda, la concentrazione dell'offerta e l'ottimizzazione dei costi, e, in definitiva, potrebbe ostacolare la realizzazione della finalità relativa al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare che ha giustificato, in particolare, l'inapplicabilità dell'articolo 101 TFUE.
34 Pertanto, solo quando i produttori aderenti di cui trattasi possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse gli Stati membri possono, conformemente all'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, riconoscere, in casi debitamente giustificati, un'OP nonostante il fatto che alcuni dei suoi aderenti produttori partecipino anche a un'altra OP.
35 Per contro, il fatto che taluni aderenti di un'OP che non abbiano la qualità di produttori partecipino anche a un'altra OP non appare idoneo a generare gli effetti descritti al punto 33 della presente sentenza. A tale riguardo, la possibilità che una siffatta partecipazione accresca il rischio di coordinamento anticoncorrenziale tra le OP di cui trattasi non può mettere in discussione la conclusione alla quale conduce l'interpretazione risultante dall'impianto generale e dalla finalità delle disposizioni del regolamento n. 1308/2013 relative al riconoscimento delle OP.
36 I compiti enunciati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 possono infatti giustificare talune forme di coordinamento o di concertazione solo tra produttori aderenti della medesima OP o tra aderenti della medesima associazione di OP. Ne consegue che gli accordi o le pratiche concordate che siano convenuti non all'interno di un'OP o di un'associazione di OP, ma tra OP o tra associazioni di OP, eccedono quanto necessario per l'assolvimento di tali compiti. Pertanto, anche ipotizzando che, a causa della partecipazione di non produttori a più di un'OP, il rischio di un coordinamento tra tali diverse OP al fine di praticare prezzi determinati o di escludere la concorrenza ne risulti accresciuto, ciò non toglie che un siffatto comportamento resta vietato dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 (v., per analogia, sentenza del 14 novembre 2017, APVE e a., C-671/15, EU:C:2017:860, punti da 57 a 59). Spetta quindi alle autorità nazionali garanti della concorrenza e, se del caso, alla Commissione europea esercitare le loro competenze in materia al fine di prevenire e, se del caso, sanzionare questo tipo di comportamento.
37 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di appartenenza a una sola OP riguarda esclusivamente gli aderenti di quest'ultima aventi la qualità di produttori.
Sulla seconda questione
38 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se lo statuto di un'OP contenga regole atte a consentire ai produttori aderenti di quest'ultima il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, l'autorità nazionale incaricata del riconoscimento di tale organizzazione deve:
- ritenere che un soggetto controlli taluni aderenti dell'OP unicamente qualora tale soggetto detenga una partecipazione nel capitale sociale di detti aderenti, o altresì qualora tale soggetto intrattenga con essi altri tipi di rapporti, quali, nel caso di aderenti non produttori, l'appartenenza di questi ultimi alla medesima confederazione sindacale o, nel caso di aderenti produttori, l'esercizio, da parte di questi ultimi, delle responsabilità direttive in seno a una siffatta confederazione;
- limitarsi a verificare che i produttori aderenti dell'OP dispongano della maggioranza dei voti in seno all'assemblea generale dell'organizzazione o se occorra altresì esaminare se, alla luce della ripartizione dei voti tra gli aderenti che non sono controllati da altri soggetti, uno o più aderenti non produttori possano controllare, anche senza maggioranza, le decisioni prese dall'OP.
39 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio si interroga, con la sua seconda questione, sull'interpretazione dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 in relazione a una situazione in cui taluni aderenti di un'OP sono controllati da un altro soggetto e, pertanto, non sono indipendenti.
40 A tale riguardo, in primo luogo, la formulazione dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 indica che un'OP deve essere dotata di uno statuto contenente regole atte a consentire ai suoi produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese. Di conseguenza, lo statuto in questione deve contenere disposizioni atte ad escludere che il controllo dell'OP possa essere esercitato da aderenti di quest'ultima che non siano produttori.
41 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, si deve osservare che esso rinvia all'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento medesimo, per quanto concerne le condizioni che le OP devono soddisfare affinché gli Stati membri possano, su richiesta, riconoscerle. A tale riguardo, l'articolo 152, paragrafo 1, lettere b) e c), di detto regolamento impone, per di più, che le OP siano costituite su iniziativa dei produttori, e ciò al fine di svolgere talune attività e perseguire una finalità specifica elencata da tali disposizioni. Ne discende che, all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, il legislatore dell'Unione ha inteso garantire, mediante un requisito relativo al controllo democratico dell'OP da parte dei suoi produttori aderenti, che il funzionamento di un'OP si svolga in condizioni che garantiscano che il controllo dei suoi produttori aderenti sulle decisioni relative alle attività e alle finalità perseguite dall'OP perduri.
42 Tale interpretazione è corroborata, in terzo luogo, dalla finalità perseguita dal regolamento n. 1308/2013. Come ricordato al punto 31 della presente sentenza, la costituzione di OP mira al rafforzamento della posizione occupata dai produttori nella filiera alimentare.
43 Orbene, tale obiettivo sarebbe messo a repentaglio se il processo decisionale in seno a tali OP consentisse di privilegiare gli interessi di soggetti diversi dagli aderenti di queste ultime che hanno la qualità di produttori. Per ovviare a un rischio del genere, è necessario che, a titolo di controllo esercitato democraticamente dai produttori aderenti, gli aderenti dell'OP aventi tale qualità detengano la maggioranza dei voti in seno agli organi dell'OP e che gli aderenti non produttori non dispongano di altre possibilità di controllare le decisioni di quest'ultima (v., per analogia, sentenza del 15 giugno 1989, S.N., 77/88, EU:C:1989:249, punti 12 e 15).
44 Sebbene non si possa escludere che il requisito di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 possa comportare conseguenze quanto alle modalità di partecipazione degli stessi produttori aderenti, va ricordato che, alla luce delle circostanze di cui al procedimento principale, gli interrogativi del giudice del rinvio vertono unicamente sulle condizioni in cui è possibile ritenere che la partecipazione di uno o più aderenti non produttori, tenuto conto delle modalità e della portata di una siffatta partecipazione, disattenda detto requisito del controllo democratico dell'OP da parte dei suoi produttori aderenti.
45 A tale riguardo, come precisato dall'avvocato generale ai paragrafi 78 e 79 delle sue conclusioni, spetta all'autorità nazionale competente a pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento di un'OP esaminare qualsiasi elemento che possa indicare che le condizioni stabilite dall'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 nonché quelle stabilite, conformemente a quest'ultima disposizione, dagli atti che disciplinano il funzionamento dell'OP non sono, in realtà, rispettate.
46 In detto contesto, spetta a tale autorità nazionale, da un lato, individuare, negli atti che disciplinano il funzionamento dell'OP, quali il suo statuto o il suo regolamento interno, le disposizioni che, eventualmente in combinato disposto con la normativa nazionale applicabile, garantiscono che l'OP e le decisioni da essa prese siano controllate democraticamente dagli aderenti produttori. Dall'altro lato, detta autorità nazionale deve verificare se, tra le circostanze di fatto e di diritto che accompagnano la richiesta di riconoscimento di cui è investita, alcune di esse siano tali da comportare l'elusione delle disposizioni di cui trattasi.
47 L'autorità nazionale competente deve dunque, in particolare, esaminare il controllo che un soggetto, quale una confederazione sindacale, può esercitare su taluni aderenti dell'OP, produttori o non produttori. L'esistenza di un siffatto controllo può risultare da una partecipazione di detto soggetto nel capitale sociale di taluni aderenti dell'OP, ma anche da altri rapporti giuridici, quali l'appartenenza di talune persone giuridiche aderenti dell'OP alla medesima confederazione sindacale o l'esercizio, da parte di talune persone fisiche aderenti dell'OP, di responsabilità direttive in seno a detta confederazione.
48 Se l'autorità nazionale constata che taluni aderenti di un'OP possono essere controllati da un altro soggetto, spetta ancora a detta autorità esaminare se la circostanza di cui trattasi sia tale da impedire ai produttori aderenti dell'OP di esercitare un controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.
49 A tale riguardo, spetta ad essa esaminare, da un lato, se il controllo, da parte di un soggetto, di taluni aderenti dell'OP che compongono gli organi dell'OP sia tale da costringere questi ultimi a conformarsi alle direttive emanate da tale soggetto in seno agli organi in questione.
50 Dall'altro lato, si deve stabilire se il controllo così esercitato da un soggetto su taluni aderenti dell'OP consenta a uno o più aderenti non produttori di esercitare un'influenza determinante in seno a tali organi dell'OP, cosicché, nonostante il fatto che gli stessi non detengono la maggioranza dei voti, sono in grado di controllare le decisioni prese da tale OP, ostacolando in tal modo il controllo democratico di detta OP da parte dei suoi produttori aderenti.
51 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se lo statuto di un'OP contenga regole atte a consentire ai produttori aderenti di quest'ultima il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, l'autorità nazionale incaricata del riconoscimento di tale organizzazione deve:
- esaminare se un soggetto controlli taluni aderenti dell'OP tenendo conto non solo del fatto che tale soggetto detiene una partecipazione nel capitale sociale di detti aderenti, ma anche del fatto che detto soggetto intrattiene con essi altri tipi di rapporti, quali, nel caso di aderenti non produttori, l'appartenenza di questi ultimi alla medesima confederazione sindacale o, nel caso di aderenti produttori, l'esercizio, da parte di questi ultimi, delle responsabilità direttive in seno a una siffatta confederazione;
- dopo aver verificato che i produttori aderenti dell'OP dispongano della maggioranza dei voti in seno all'assemblea generale dell'organizzazione, essa deve altresì esaminare se, alla luce della ripartizione dei voti tra gli aderenti che non sono controllati da altri soggetti, uno o più aderenti non produttori possano, a causa di un'influenza determinante che essi potrebbero in tal modo esercitare, controllare, anche senza maggioranza, le decisioni prese dall'OP.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017,
deve essere interpretato nel senso che:
l'obbligo di appartenenza a una sola organizzazione di produttori riguarda esclusivamente gli aderenti di quest'ultima aventi la qualità di produttori.
2) L'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393,
deve essere interpretato nel senso che:
al fine di determinare se lo statuto di un'organizzazione di produttori contenga regole atte a consentire ai produttori aderenti di quest'ultima il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, l'autorità nazionale incaricata del riconoscimento di tale organizzazione deve:
- esaminare se un soggetto controlli taluni aderenti dell'organizzazione di produttori tenendo conto non solo del fatto che tale soggetto detiene una partecipazione nel capitale sociale di detti aderenti, ma anche del fatto che detto soggetto intrattiene con essi altri tipi di rapporti, quali, nel caso di aderenti non produttori, l'appartenenza di questi ultimi alla medesima confederazione sindacale o, nel caso di aderenti produttori, l'esercizio, da parte di questi ultimi, delle responsabilità direttive in seno a una siffatta confederazione;
- dopo aver verificato che i produttori aderenti dell'organizzazione di produttori dispongano della maggioranza dei voti in seno all'assemblea generale dell'organizzazione, essa deve altresì esaminare se, alla luce della ripartizione dei voti tra gli aderenti che non sono controllati da altri soggetti, uno o più aderenti non produttori possano, a causa di un'influenza determinante che essi potrebbero in tal modo esercitare, controllare, anche senza maggioranza, le decisioni prese dall'organizzazione di produttori.
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