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domenica 16 luglio 2023

Tar 2023-“ ripartizione dei distacchi sindacali alle OO.SS. rappresentative per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024, nella parte in cui esclude le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo”

 

Tar 2023-“ ripartizione dei distacchi sindacali alle OO.SS. rappresentative per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024, nella parte in cui esclude le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo”

 

 

Pubblicato il 09/02/2023

N. 02205/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00964/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 964 del 2023, proposto da F.S.A.-C.N.P.P. – Federazione Sindacati Autonomi – Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria, Confederazione Sindacati Penitenziari, in persona dei rispettivi legale rappresentanti, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessio Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tuscolana 1256;

contro

- Ministero della Giustizia;

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;

in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- S.A.P.Pe. Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Osapp Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Sinappe – Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, Uilpa P.P., U.S.P.P. – Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, Cisl Fns, Cgil Fp Pp, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione

1) del Decreto del 21.10.2022 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ministero per la Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.11.2022 – Serie Generale n. 265, con il quale si è proceduto alla “individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024”, nella parte in cui esclude le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo;

2) del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio relazioni sindacali, DFP-0084478-P-14/11/2022, con il quale è stata nota la ripartizione dei distacchi sindacali alle OO.SS. rappresentative per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024, nella parte in cui esclude le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo;

3) di tutti gli atti ed i provvedimenti comunque antecedenti, coordinati e connessi al succitato Decreto pubblicato il 12.11.2022 ed al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio relazioni sindacali, DFP-0084478-P-14/11/2022, anche se sconosciuti alle ricorrenti, ivi compreso il P.C.D. del 21.11.2022 del Ministero della Giustizia – D.A.P., con il quale è stato pubblicato il Decreto inerente la ripartizione definitiva del monte ore annuo di permessi sindacali tra le OO.SS. del Corpo di polizia penitenziaria per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 164/2022, nella parte in cui si escludono le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amminsitrazioni intimate, di S.A.P.Pe. Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria e di Osapp Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Con il gravame in epigrafe le associazioni sindacali ricorrenti hanno impugnato, chiedendo l’annullamento, i seguenti provvedimenti emessi dalle Amministrazioni resistenti:

- il Decreto del 21 ottobre 2022 con il quale si è proceduto alla “individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024”, nella parte in cui esclude le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo;

- il provvedimento del 14 novembre 2022, con il quale è stata resa nota la ripartizione dei distacchi sindacali alle OO.SS. rappresentative per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024, nella parte in cui esclude le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS aventi titolo;

- il Decreto del 21 novembre 2022 inerente la ripartizione definitiva del monte ore annuo di permessi sindacali tra le OO.SS. del Corpo di polizia penitenziaria per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 164/2022, nella parte in cui si escludono le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle OO.SS

aventi titolo.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto: “eccesso di potere, difetto di istruttoria (erronea istruttoria), manifesta ingiustizia, illogicità. Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al d.p.r. n. 164/2002 e di cui agli articoli 42 e 44 d. lgs n. 165/2001”.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti depositando una memoria di stile.

Si sono altresì costituite l’Organizzazione Autonoma Polizia Penitenziaria ed il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso proposto collettivamente e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 8 febbraio 2023 previo avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

Il Collegio si sofferma, in primo luogo, sull’eccezione di difetto giurisdizione di questo Giudice Amministrativo sollevata dalle parti controinteressate.

L’eccezione risulta fondata.

Con il ricorso in esame le associazioni ricorrenti contestano le risultanze del conteggio effettuato dalle Amministrazioni resistenti ai fini del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria al 31 dicembre 2021 e, in specie, ai fini della verifica circa il raggiungimento della soglia del 5% di rappresentatività stabilita dall’art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Secondo le ricorrenti l’Amministrazione avrebbe errato nel conteggio del numero degli iscritti e, conseguentemente, nella "misurazione" nel comparto della rappresentatività sindacale per il triennio 2022-2024.

Tale essendo l’oggetto del giudizio, deve escludersi che si radichi la giurisdizione dell’adito Tribunale, risultando competente a delibare sulla materia il giudice ordinario, e ciò sia al lume del quadro normativo vigente, sia avuto riguardo alla natura della posizione soggettiva fatta valere dalle organizzazioni ricorrenti.

Sotto il primo profilo, va evidenziato che il citato D.Lgs. n. 165/2001, all’art. 63, comma 3, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001”.

Quest’ultimo richiamo all’articolo 40 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 si riferisce al Titolo III del medesimo Decreto, che, con gli artt. 40 e ss., regola la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale.

Tra tali articoli figura, per quanto qui di interesse, l’art. 43, dedicato alla rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva, norma che prevede che siano ammesse “alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%”.

La materia sulla quale verte il ricorso all’odierno esame è, quindi, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cft. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 giugno 2012, n. 5669).

Va precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia va esclusa anche se si tratti di controversie afferenti il personale in regime di diritto pubblico, posto che il menzionato art. 63, comma 3, non prevede alcuna eccezione alla regola generale della devoluzione al giudice ordinario delle suddette controversie con riferimento ai dipendenti in regime di lavoro non contrattualizzato (cft. SS.UU. 24 settembre 2010, n. 20161; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 7 agosto 2019, n. 185).

Alle stesse conclusioni si perviene tenendo conto della natura della posizione soggettiva fatta valere nel presente giudizio.

A tale riguardo va considerato che la nuova disciplina in materia di rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico, recata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha determinato criteri oggettivi di misurazione della rappresentatività stessa non solo ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva, ma anche per la titolarità e l’esercizio dei diritti sindacali: l’accertamento che l’Amministrazione pone in essere, ai sensi dell’art. 34 dell’invocato D.P.R. n. 164 del 2002, attiene esclusivamente alla verifica delle deleghe effettivamente espresse dal personale alla data del 31 dicembre, ai fini della ripartizione dei distacchi sindacali previsti dall’art. 31, comma 2 e alla ripartizione dei permessi sindacali previsti dall’art.32, comma 3, del medesimo decreto.

Ne consegue che viene meno ogni discrezionalità della pubblica amministrazione, dovendosi la stessa limitare a verificare, attraverso un mero accertamento tecnico, la sussistenza obiettiva dei dati richiesti ai fini della titolarità e dell’esercizio delle prerogative sindacali.

Pertanto, nella materia coinvolta dal presente gravame - inerente alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali - la pubblica amministrazione è priva di poteri autoritativi, mentre le predette organizzazioni sono titolari di diritti e libertà sindacali devoluti alla cognizione del giudice ordinario (Cons. St., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3698; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 31 maggio 2022, n. 7092).

Per le suesposte considerazioni, la cognizione della vicenda in discorso spetta al giudice ordinario, senza che possa rilevare, in senso contrario, la circostanza che la parte abbia esplicitato un petitum formale consistente nell’annullamento di provvedimenti amministrativi, posto che il giudice munito di giurisdizione va individuato non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Le spese processuali, in ragione della particolarità nel caso concreto, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Bianchi Roberto Politi

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 


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