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domenica 16 luglio 2023

Tar 2023- l’accertamento del diritto di U.S.A.MI. Aeronautica all'iscrizione all'albo dei sindacati militari di cui all'articolo 3 della legge n. 46/2022

 

Tar 2023- l’accertamento del diritto di U.S.A.MI. Aeronautica all'iscrizione all'albo dei sindacati militari di cui all'articolo 3 della legge n. 46/2022

 

 

Pubblicato il 03/05/2023

N. 07549/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01319/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2023, proposto da Unione Sindacale delle Associazioni Militari - Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Caldato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la dichiarazione

di illegittimità del silenzio serbato sulle istanze della ricorrente volte ad ottenere l'iscrizione all'albo dei sindacati militari di cui all'articolo 3 della legge n. 46/2022 recante “Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”;

per l’accertamento del diritto di U.S.A.MI. Aeronautica all'iscrizione all'albo dei sindacati militari di cui all'articolo 3 della legge n. 46/2022, e di approvazione del modello di delega stipendiale per la raccolta delle adesioni associative, ovvero dell'obbligo di provvedere sulle istanze avanzate da U.S.A.MI. Aeronautica, mediante l'adozione di atti/provvedimenti espressi;

per la condanna del Ministero della Difesa all'emanazione del provvedimento di iscrizione di U.S.A.MI. Aeronautica all'albo dei sindacati militari di cui all'articolo 3 della legge n. 46/2022, e di approvazione del modello di delega stipendiale per la raccolta delle adesioni associative, ovvero, all'adozione di atti/provvedimenti espressi sulle istanze avanzate dalla medesima associazione;

per l’accertamento del diritto al risarcimento danno derivante dal ritardo nell'emanazione del provvedimento di iscrizione all'albo dei sindacati militari e di approvazione del modello di delega stipendiale da utilizzare per l'iscrizione dei propri associati e per la riscossione della relativa quota associativa, ovvero, dalla mancata emanazione di provvedimenti espressi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 26.01.2023 l’Unione Sindacale delle Associazioni Militari – Aeronautica – (d’ora in poi U.S.A.MI. Aeronautica) - ha agito innanzi a questo Tribunale amministrativo avverso la condotta inerte tenuta dal Ministero della Difesa rispetto alla richiesta di iscrizione, presentata dalla medesima Unione Sindacale, nell’apposito albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all’articolo 3 della legge 28/04/2022, n. 46.

2. La ricorrente ha esposto di essersi costituita in data 29 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46, e in data 02 novembre 2022, ossia entro il termine di 5 giorni previsto dalla medesima norma, di aver provveduto a depositare l’atto costitutivo e lo statuto presso il Ministero della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore Aeronautica, così come previsto dalla direttiva del Ministro della Difesa dell’08 luglio 2022, chiedendo l’iscrizione di U.S.A.MI. Aeronautica nell’apposito albo delle associazioni professionali, nonché l’approvazione del modello di delega stipendiale di prelievo della quota sindacale, predisposta ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa del 26 luglio 2022.

Secondo quanto illustrato dalla parte, a seguito di accesso agli atti la stessa veniva a conoscenza che il parere dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Aeronautica era stato inoltrato al Ministero della Difesa solo in data 10 gennaio 2023, dopo la scadenza del termine previsto (45 gg) dalla citata circolare dell’08 luglio 2022, e oltre il termine di sessanta giorni imposto dall’articolo 3 della legge 46/2022.

La ricorrente ha domandato, pertanto, la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato sulle richieste inviate da U.S.A.MI. Aeronautica al Ministero della Difesa e al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l’iscrizione della predetta Associazione nell’albo di cui alla legge n. 46/2022. Ha chiesto, infine, il risarcimento del danno economico derivante dalla mancata acquisizione delle deleghe stipendiali per il periodo di illegittimo ritardo di iscrizione dell’Associazione, derivante dall’inerzia dell’Amministrazione.

3. A sostegno delle domande proposte, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

I. Illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa - violazione dell’art. 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46 “norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché’ delega al governo per il coordinamento normativo” - mancata emanazione del provvedimento di iscrizione all’albo delle associazioni professionali a carattere sindacale dei militari

Il provvedimento di iscrizione dell’Associazione all’Albo sarebbe tardivo, in quanto sarebbero stati superati i termini previsti dalla legge n. 46/2022, art. 3. Ciò avrebbe comportato un grave nocumento all’Associazione medesima, in quanto le avrebbe impedito di divulgare tempestivamente le proprie iniziative sindacali, ai fini del raggiungimento del quorum minimo di iscrizioni previsto dall’articolo 13 della predetta legge n. 46/2022, con pregiudizio, conseguentemente, dell’acquisizione delle deleghe sindacali da parte degli iscritti.

II. Obbligo del Ministero della Difesa di pronunciarsi sul modello di delega sindacale

La parte ricorrente lamenta che il Ministero non si sarebbe pronunciato sulla propria richiesta di ottenere chiarimenti in merito al contenuto del D.M. 26 luglio 2022, in particolare circa la vincolatività o meno dei contenuti previsti dall’art. 3 del medesimo decreto. Chiede, pertanto, l’assegnazione di un termine per provvedere.

III. Risarcimento del danno derivante da ritardo

Parte ricorrente, infine, calcola di aver subito un danno economico pari a euro 20.000 per ogni mese di ritardo dell’iscrizione dell’associazione nell’apposito Albo, a causa della mancata acquisizione delle deleghe stipendiali nonché dell’impossibilità di svolgere tutte le attività sindacali. Chiede pertanto il risarcimento dello stesso.

3. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 14.03.2023 ha eccepito, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 104/2010, per sopravvenuto difetto di interesse in quanto, con lettera del Ministero del 13 febbraio 2023, l’Associazione ricorrente era stata iscritta all’albo. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

4. La parte ricorrente, con documentazione e memorie depositate in data 15.03.2023, 20.03.2023 e 4.04.2023, ha insistito sulle proprie posizioni.

5. Alla camera di consiglio del 5 aprile 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con il presente ricorso la parte ricorrente impugna il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza volta ad ottenere l’iscrizione dell’Associazione all’apposito albo, la mancata approvazione della delega stipendiale allegata al modello di iscrizione nonché il risarcimento del danno patito derivante dal ritenuto ritardo dell’iscrizione medesima.

1.1 Con riferimento alla prima domanda, il Collegio ritiene che l'azione proposta con il ricorso introduttivo, ex art. 31 c.p.a., contro il silenzio serbato sull’istanza di iscrizione all’Albo vada dichiarata improcedibile. Al riguardo può richiamarsi la pacifica giurisprudenza che ha affermato “(cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2660 del 2018…il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere. Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato, la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione. Conseguentemente, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato od in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire od improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (od il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1502, V, 1 ottobre 2015, n. 4605, 22 gennaio 2015, n. 273, 1 luglio 2014, n. 3293; VI, 30 marzo 2015, n. 1648, 31 luglio 2014, n. 4058). Tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l'intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario - ex art. 117 comma 5 c.p.a.)"; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1068 del 2022)” (T.A.R. Napoli, sez. VI, 04/07/2022, n. 4447).

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha proceduto all’ iscrizione dell’Associazione ricorrente nell’apposito Albo con lettera del 13.02.2023, successivamente, dunque, al deposito del ricorso de quo. Non è configurabile, pertanto, un silenzio sulla relativa istanza della ricorrente, venendo, con ciò meno un presupposto dell’azione avverso il silenzio.

2. Con riferimento alla richiesta di approvazione del modello di delega stipendiale da utilizzare per l’iscrizione dei propri associati e per la riscossione della relativa quota associativa, il Collegio ritiene che la stessa sia inammissibile. Al riguardo si evidenzia, infatti, che tale richiesta non sollecita l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento tipico e nominato e, pertanto, esula dall’alveo dei presupposti per l’azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. ( cfr. Tar Cagliari, sez. I, 9.12.2022, n. 843)

3. Per quanto concerne, infine, la richiesta di risarcimento del danno da ritardo, il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente debbano essere delibate in sede di cognizione e che, pertanto, occorre disporre la conversione del rito in ordinario ex art. 32 c.p.a., rinviando, per la trattazione, l’udienza pubblica dell’8 novembre 2023.

4. Le spese possono essere compensate, sussistendo giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile il ricorso avverso il silenzio;

- dispone la conversione del rito del silenzio in rito ordinario, ai fini della richiesta risarcitoria fissando, per la sua trattazione, l'udienza pubblica dell’8 novembre 2023;

- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Alessandra Vallefuoco Giovanni Iannini

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 


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