CGUE
2023- La prima copia di una cartella clinica richiesta dal paziente deve essere
concessa gratuitamente. «Rinvio
pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articoli 12, 15 e 23 – Diritto di accesso dell’interessato ai dati personali
oggetto di trattamento – Diritto di ricevere gratuitamente una copia dei dati
personali – Rimborso delle spese – Cartella medica del paziente – Medico che
effettua il trattamento dei dati»
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS
EMILIOU
presentate
il 20 aprile 2023 (1)
Causa C‑307/22
FT
contro
DW
[Domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di
giustizia, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale –
Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 12, 15 e 23 –
Diritto di accesso dell’interessato ai dati personali oggetto di trattamento –
Diritto di ricevere gratuitamente una copia dei dati personali – Rimborso delle
spese – Cartella medica del paziente – Medico che effettua il trattamento dei
dati»
I. Introduzione
1. Gli
articoli 12 e 15 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (in prosieguo: il
«RGPD») (2) conferiscono agli
interessati ampi diritti di accesso in relazione ai dati personali oggetto di
trattamento. Tra l’altro, tali disposizioni impongono ai titolari del
trattamento di fornire gratuitamente agli interessati una copia dei dati di cui
trattasi.
II. Contesto
normativo
A. Diritto
dell’Unione
4. I
considerando 4, 13 e 63 del RGPD così recitano:
«(4) (…)
Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una
prerogativa assoluta, ma va (…) contemperato con altri diritti fondamentali, in
ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta
tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti
dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare (…) la libertà d’impresa (…).
(13) (…)
[L]e istituzioni e gli organi dell’Unione e gli Stati membri (…) sono invitati
a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese
nell’applicare il presente regolamento. (…)
(63) Un
interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti
che l[o] riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli
ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.
Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le
cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami,
pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato
dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in
particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati,
ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari
dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento
automatizzato dei dati (…) Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le
libertà altrui (…)».
«1. Il
titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato
tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui
agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio
semplice e chiaro (…).
2. Il
titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai
sensi degli articoli da 15 a 22. (…)
3. Il
titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative
all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a
22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa. (…)
(…)
5. Le
informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni
e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono
gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o
eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del
trattamento può:
a) addebitare
un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi
sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere
l’azione richiesta; oppure
b) rifiutare
di soddisfare la richiesta.
Incombe al titolare del
trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o
eccessivo della richiesta.
(…)».
6. Ai
sensi dell’articolo 15 del RGPD, intitolato «Diritto di accesso
dell’interessato»:
«1. L’interessato
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
(…)
3. Il
titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di
trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare
del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. (…)
4. Il
diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e
le libertà altrui».
7. L’articolo
23, paragrafo 1, del RGPD, relativo alle «Limitazioni», così prevede:
«1. Il
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure
legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12
a 22 (…) qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle
libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società
democratica per salvaguardare:
(…)
e) altri
importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato
membro, in particolare (…) [in materia di] sanità pubblica (…);
(…)
i) la
tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
(…)».
B. Diritto
nazionale
«(1) Il
professionista sanitario è obbligato a tenere, a fini di documentazione, una
cartella medica in forma cartacea o elettronica, in diretta relazione temporale
con il trattamento. (…)
(2) Il
professionista sanitario è tenuto a registrare nella cartella medica del
paziente tutte le misure essenziali dal punto di vista professionale per il
trattamento attuale e futuro, nonché i relativi risultati, segnatamente,
l’anamnesi, le diagnosi, gli esami, gli esiti di esami, le risultanze, le
terapie e i loro effetti, gli interventi e i loro effetti, i consensi e i
ragguagli. La corrispondenza tra medici deve figurare nella cartella medica del
paziente.
(…)».
9. Il
paragrafo 630g del BGB, intitolato «Accesso alla cartella medica », così
recita:
«(1) Su
richiesta, al paziente deve essere concesso immediato accesso all’integralità
della cartella medica che lo riguarda, a meno che non vi ostino rilevanti
ragioni terapeutiche o altri diritti significativi di terzi. (…)
(2) Il
paziente può altresì richiedere copie elettroniche della propria cartella
medica. Egli è tenuto a rimborsare al professionista sanitario le spese
sostenute.
(…)».
III. Fatti,
procedimento e questioni pregiudiziali
«1. Se
l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l’articolo
12, paragrafo 5, del [RGPD], debba essere interpretato nel senso che il
titolare del trattamento (nella fattispecie il medico curante) non è tenuto a
fornire gratuitamente all’interessato (nella fattispecie il paziente) una prima
copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, trattati dal titolare del
trattamento, qualora l’interessato non richieda la copia per perseguire le
finalità di cui al considerando 63, prima frase, del RGPD, vale a dire allo
scopo di essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e
verificarne la liceità, bensì per perseguire una finalità diversa, non legata
alla protezione dei dati ma lecita (nella fattispecie, la verifica della
sussistenza di diritti in materia di responsabilità del medico).
2. In
caso di risposta negativa alla prima questione:
a) Se
anche una disposizione nazionale di uno Stato membro adottata prima
dell’entrata in vigore del RGPD possa essere considerata come una limitazione
del diritto derivante dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase in combinato
disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, alla messa a disposizione
gratuita di una copia dei dati personali trattati dal titolare del trattamento
ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD.
b) In
caso di risposta affermativa alla questione sub 2a, se l’articolo 23, paragrafo
1, lettera i), del RGPD debba essere interpretato nel senso che i diritti e le
libertà altrui ivi menzionati comprendono anche l’interesse degli stessi allo
sgravio dei costi connessi alla fornitura di una copia dei dati ai sensi
dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del medesimo regolamento e delle
altre spese derivanti dalla messa a disposizione della copia.
c) In
caso di risposta affermativa alla questione sub 2b, se una normativa nazionale
che nel rapporto medico-paziente preveda sempre, e indipendentemente dalle
circostanze concrete del caso di specie, un diritto al rimborso delle spese da
parte del medico nei confronti del paziente in caso di consegna a quest’ultimo
di una copia dei dati personali che figurano nella sua cartella clinica possa
essere considerata una limitazione, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera
i), del RGPD, degli obblighi e dei diritti derivanti dall’articolo 15,
paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5,
del RGPD.
3. In
caso di risposta negativa alla prima questione e alle questioni sub 2a, sub 2b,
o sub 2c, se nell’ambito del rapporto medico-paziente il diritto di cui
all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD comprenda il diritto alla
consegna di copie di tutte le parti della cartella clinica contenenti i dati
personali del paziente, o se riguardi unicamente la consegna di una copia dei
dati personali del paziente in quanto tale, lasciando al medico che tratta i
dati la decisione circa le modalità di compilazione di tali dati per il
paziente interessato».
IV. Analisi
A. Prima questione:
accesso ai dati per finalità non legate alla protezione dei dati.
18. Anzitutto,
nessuna limitazione del genere può essere desunta dalla formulazione
dell’articolo 12 o dell’articolo 15 del RGPD. Le due disposizioni in esame
stabiliscono, in una sorta di «gioco di specchi», l’obbligo del titolare del
trattamento di fornire, e il diritto dell’interessato di richiedere, l’accesso
ai dati personali che sono oggetto di trattamento (3). Né
l’una né l’altra disposizione prevedono che l’interessato indichi i motivi
della sua richiesta di accesso né attribuiscono al titolare del trattamento la
discrezionalità di chiedere e valutare tali motivi.
19. L’articolo
12 del RGPD impone al titolare del trattamento di «adotta[re] misure
appropriate per fornire (…) tutte le informazioni (…) e le
comunicazioni» in questione e di «agevola[re] l’esercizio dei
diritti dell’interessato» (4). Le disposizioni
dell’articolo 12 riguardano infatti principalmente le modalità e
la tempistica con cui il titolare del trattamento deve, in
particolare, concedere l’accesso (5). Le uniche eccezioni
all’obbligo del titolare del trattamento di agire tempestivamente sono: (i) la
richiesta di ulteriori informazioni o il rifiuto di procedere qualora nutra
ragionevoli dubbi circa l’identità dell’interessato (6) e (ii) l’addebito di un
contributo spese ragionevole o il rifiuto di procedere in caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive (7).
20. Anche
l’articolo 15 del RGPD è formulato in termini molto ampi, riconoscendo agli
interessati forme estese di accesso: ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li
riguardano e in tal caso, ricevere informazioni dettagliate al riguardo (8), e
ottenere una copia dei dati personali trattati (9). Non
sono previsti condizioni o limiti espressi per l’esercizio, da parte
dell’interessato, del suo diritto di accesso ai sensi dell’articolo 15 del
RGPD.
23. A mio
avviso, il considerando 63 è piuttosto diretto a sottolineare l’importanza, nel
sistema del RGPD, del diritto di accesso. Tale diritto è infatti strumentale e
indispensabile per l’esercizio effettivo di molti altri diritti che il RGPD
riconosce agli interessati (10). È difficile che gli
individui abbiano «il controllo dei dati personali che l[e] riguardano», come
evidenzia il considerando 7 del RGPD, se non sono al corrente di «esistenza,
oggetto e motivi» del trattamento dei dati. Ciò potrebbe spiegare perché il considerando
63 afferma che l’interessato dovrebbe avere il diritto di accesso «per essere
consapevole del trattamento e verificarne la liceità» (11). La formulazione del
considerando 63 può forse essere poco chiara ma, a mio avviso, non ne consegue
che il diritto di accesso sia concesso esclusivamente per le
finalità ivi indicate.
24. Osservo
incidentalmente che una condizione del genere sarebbe spesso impossibile da
verificare per il titolare del trattamento, e quindi facile da aggirare per
l’interessato, in quanto si baserebbe sull’intenzione soggettiva del singolo
interessato (12).
25. Inoltre,
concordo con il giudice del rinvio sul fatto che una diversa interpretazione
dell’articolo 15 del RGPD non può essere dedotta dal punto 44 della sentenza YS
e altri (13). In
tale passaggio, la Corte, facendo riferimento alle disposizioni della direttiva
95/46/CE (14), l’antecedente del RGPD,
ha affermato che, «[c]ome emerge dal [preambolo] di detta direttiva, è al
fine di effettuare le necessarie verifiche che la persona interessata
gode (…) di un diritto di accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto
di trattamento» (15).
27. L’interpretazione
dell’articolo 15 del RGPD avanzata nelle presenti conclusioni è confermata
altresì dall’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), relativo alla «Protezione dei
dati di carattere personale», in base a cui: «Ogni persona ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la
rettifica» (16). Il diritto di accesso
sembra essere, nella Carta, individuato come diritto autonomo, connesso sul
piano logico alla possibilità o all’intenzione del suo titolare di esercitare
altri diritti (come il diritto di rettifica (17)), ma non necessariamente
dipendente da ciò.
28. Vorrei
aggiungere, infine, che tale interpretazione dell’articolo 15 del RGPD è stata
altresì suggerita dal Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue
«Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access» (Linee guida
01/2022 sui diritti degli interessati – Diritto di accesso) (18). Il
punto 13 di tali linee guida così recita: «[I] titolari del trattamento non
devono valutare “perché” l’interessato chiede l’accesso, ma solo “cosa” chiede
l’interessato (…) e se essi sono in possesso di dati personali relativi a tale
persona. (…) [A]d esempio, il titolare del trattamento non dovrebbe negare
l’accesso per il motivo o per il sospetto che i dati richiesti possano essere
utilizzati dall’interessato per difendersi in sede giurisdizionale in caso di
licenziamento o di controversia commerciale con il titolare del trattamento».
29. È
interessante osservare che l’esempio fornito in tali linee guida corrisponde in
larga misura ai fatti della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio. La
circostanza che il ricorrente nel procedimento principale abbia chiesto
l’accesso ai dati personali che lo riguardano e che sono contenuti nella
cartella medica, situazione specificamente prevista dal considerando 63 del
RGPD (19), al fine di valutare se
avviare un’azione legale per danni derivanti da responsabilità medica – fine
che il giudice del rinvio correttamente individua come «lecito» (20) – non autorizza pertanto
il titolare del trattamento a respingere la richiesta dell’interessato.
B. Seconda
questione: accesso gratuito alle copie
1. Principio
ed eccezione
33. Ciò
discende altresì, sebbene implicitamente, dall’articolo 15, paragrafo 3, del
RGPD, secondo cui «[i]n caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo
spese ragionevole basato sui costi amministrativi» (21). Ciò significa,
ovviamente, che non può essere addebitato un contributo spese per la prima
copia richiesta dall’interessato.
2. Requisiti
dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD
36. In
primo luogo, è pacifico che il diritto di accesso degli interessati ai loro
dati personali, sancito dall’articolo 15 del RGPD, fa parte dei diritti che
rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD
e, di conseguenza, la sua portata può essere limitata da una misura legislativa
dell’Unione o di uno Stato membro (22).
37. In secondo
luogo, se gli Stati membri possono in generale limitare la portata del diritto
di accesso, ad esempio escludendolo in alcune situazioni o in relazione a
determinati dati, dovrebbe altresì esser loro consentito, conformemente alla
massima a maiore ad minus (23), introdurre una
restrizione piuttosto limitata al suo esercizio. Infatti, solo una forma di
accesso è limitata (il diritto di ricevere una copia dei dati) e solo
subordinandola al pagamento, da parte degli interessati, delle spese sostenute
dai titolari del trattamento.
39. In un
siffatto contesto, vorrei aggiungere che il fatto che la normativa nazionale di
cui trattasi sia precedente all’entrata in vigore del RGPD è, a mio avviso,
semplicemente irrilevante per determinare se tale normativa soddisfi le
condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD. Come osservato dalla
Commissione, né tale disposizione, né, del resto, altre disposizioni del RGPD
esigono che le misure restrittive dell’Unione o degli Stati membri siano incluse
in strumenti legislativi ad hoc, a fortiori in strumenti adottati dopo
l’entrata in vigore del RGPD. Agli Stati membri è quindi consentito sia mantenere che introdurre limitazioni
conformi ai requisiti dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD. Un confronto tra
le diverse versioni linguistiche della disposizione in esame conferma tale
tesi (24).
43. Il secondo
obiettivo è collegato alla tutela della sanità pubblica. Alla lettera e),
l’articolo 23, paragrafo 1, prevede espressamente le limitazioni necessarie per
salvaguardare «importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione
o di uno Stato membro», come la «sanità pubblica». Ciò è in linea con
l’articolo 35 della Carta, intitolato «Protezione della salute», in base a cui
«[o]gni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere
cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.
Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività
dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute
umana» (25).
46. In
via preliminare, vorrei sottolineare che l’articolo 15, paragrafo 4, l’articolo
23, paragrafo 1, lettera i), e il considerando 63 del RGPD menzionano «i
diritti e le libertà altrui» (26) e
non, come altre disposizioni del regolamento, i diritti «di terzi» (27). Ciò
significa altresì, logicamente, che limitazioni necessarie alla tutela di
taluni diritti del titolare del trattamento possono
essere accettabili a norma di tale disposizione (28).
47. Inoltre, il
fatto che uno degli interessi tutelati dalla normativa nazionale in questione
sia di natura economica non significa di per sé che esso non possa essere
idoneo a giustificare limitazioni previste dall’articolo 23, paragrafo 1, del
RGPD. Il considerando 4 del RGDP è alquanto chiaro: «Il diritto alla protezione
dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, [e va]
contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità.
Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali
e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai
trattati, in particolare (…) la libertà d’impresa (…)» (29).
48.
A tale proposito, vorrei ricordare che il capo II della Carta («Libertà»)
comprende vari diritti di natura economica: oltre alla già citata libertà
d’impresa (articolo 16), vi figurano anche la «libertà professionale e [il]
diritto di lavorare» (articolo 15) e il diritto di proprietà (articolo 17). I
diritti fondamentali di natura economica non possono essere considerati «figli
di un dio minore» rispetto ad altri diritti (civili, sociali o politici). Non
occorre conoscere gli scritti di Ludwig von Mises (30) per
riconoscere che tutti questi diritti sono inestricabilmente connessi: essi non
possono che essere esercitati di pari passo, in quanto la privazione dei
diritti economici inciderebbe inevitabilmente sulla possibilità degli individui
di godere pienamente dei propri diritti civili, sociali e politici, e
viceversa.
50. Di
conseguenza, non ho difficoltà a concludere che l’articolo 23, paragrafo 1, del
RGPD non solo ammette limitazioni volte a tutelare la sanità pubblica, ma anche
quelle volte a tutelare alcuni diritti economici fondamentali degli
individui (31),
compresi quelli dei titolari del trattamento.
3. Proporzionalità
della normativa nazionale
52. Per
verificare la proporzionalità della limitazione, occorre esaminare tre
requisiti cumulativi. La misura deve essere idonea a garantire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito («idoneità») e non deve eccedere quanto necessario
per conseguirlo («necessità»). Inoltre, la misura nazionale deve essere «stricto
sensu proporzionata», il che significa che deve operare un giusto
bilanciamento degli interessi in gioco (gli interessi perseguiti dallo Stato
mediante la misura in questione e quelli delle persone sulle quali essa incide
negativamente) (32).
56. A
tale proposito, vorrei sottolineare ancora una volta (33) la
natura relativamente innocua della limitazione in questione. Mentre l’articolo
15 del RGPD concede varie forme di accesso agli interessati, la normativa
nazionale di cui trattasi limita solo una di tali forme (il diritto di ricevere
una copia dei dati) e solamente subordinandola al pagamento, da parte degli
interessati, delle spese sostenute a tale riguardo dai titolari del
trattamento.
62. Come
ha affermato la Corte, non si può negare agli Stati membri la possibilità di
conseguire obiettivi di interesse pubblico mediante l’introduzione di regole
generali e semplici che gli utenti comprenderanno e applicheranno facilmente e
che le autorità competenti gestiranno e controlleranno facilmente (34). Più
in generale, come ho affermato in recenti conclusioni, non si può imporre agli
Stati membri l’adozione, a fini di proporzionalità, di misure alternative di
incerta fattibilità o efficacia, o che comportino un onere intollerabile (in
termini organizzativi o finanziari) per i medesimi (35).
68. Soprattutto,
non si può trascurare il fatto che, nel settore della tutela e del
miglioramento della salute umana, l’Unione europea ha solo una competenza di
sostegno (36). La
Corte ha costantemente affermato che spetta agli Stati membri stabilire il
livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica nonché il
modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché detto livello può
variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli Stati membri un
margine di discrezionalità (37).
70. Ciò
premesso, esiste certamente un elemento che, a mio avviso, il giudice del
rinvio è tenuto a verificare. In situazioni come quelle disciplinate dalla
normativa nazionale in esame, ritengo essenziale che le spese per le quali i
medici possono chiedere il rimborso ai pazienti siano strettamente limitate
alle spese effettive per produrre e mettere a disposizione le
copie richieste. Ciò significa che le spese ripetibili sono solo quelle
relative al materiale (come la carta, la cartuccia delle stampanti o delle
fotocopiatrici e/o le chiavette USB, ecc.) e alla manodopera necessaria a tal
fine. Tali costi non possono, a mio avviso, includere alcun tipo di profitto da
parte dei professionisti (38).
Considerato l’attuale stato di digitalizzazione di documenti e archivi, sarei
sorpreso (e quindi sospettoso) se l’importo normalmente richiesto dai medici a
tale scopo fosse superiore a pochi euro.
C. Terza
questione: nozione di «copia dei dati»
73. Il
principale aspetto sollevato dalla questione di cui trattasi è stato trattato –
a mio avviso in modo convincente – dall’avvocato generale Pitruzzella nelle sue
recenti conclusioni nella causa F.F. (39)
75. In primo
luogo, la nozione di «copia», di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del
RGPD, deve essere intesa come «una riproduzione fedele in forma intelligibile
dei dati personali richiesti dall’interessato, in un formato materializzato e
permanente, che consenta all’interessato di esercitare in maniera effettiva il
diritto di accesso ai suoi dati personali, avendo piena conoscenza di tutti i
suoi dati personali oggetto di trattamento». Lo stesso ha aggiunto che «la
forma esatta della copia è determinata in base alle specificità di ciascun caso
ed, in particolare, alla tipologia dei dati personali di cui è richiesto
l’accesso e alle esigenze dell’interessato» (40).
76. In
secondo luogo, l’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD «non attribuisce
all’interessato un diritto generale ad ottenere copia parziale o integrale del
documento che contiene i dati personali dell’interessato o, qualora i dati
personali siano trattati in una banca dati, un estratto di tale banca dati».
Ciò premesso, egli ha altresì precisato che «tale disposizione non esclude
(...) che parti di documenti, o documenti interi o estratti di banche dati,
possano dover essere forniti all’interessato qualora ciò sia necessario per
garantire la piena intelligibilità dei dati personali oggetto di trattamento di
cui è richiesto l’accesso» (41).
78. Ciò
detto, mi sembra possibile, conformemente al principio della trasparenza (42) e
all’obbligo di fornire le informazioni in «forma concisa, trasparente,
intelligibile e facilmente accessibile» (43), che,
per quanto riguarda i documenti contenuti in una cartella medica, il diritto di
ricevere una copia dei dati oggetto di trattamento possa spesso comportare il
diritto di ricevere una copia (parziale o integrale) dei documenti originali.
Soprattutto quando si tratta di risultati di analisi o esami (che tipicamente
comprendono numerosi dati e/o immagini di carattere tecnico), ritengo che
consentire ai medici (o al loro personale) di sintetizzare o compilare tali
dati, per fornirli in forma aggregata, possa cagionare il rischio che taluni
dati rilevanti vengano omessi (44) o
riportati in modo errato (45) o, in
ogni caso, che sia reso più difficile per gli interessati (vale a dire i
pazienti) verificarne l’esattezza e la completezza.
81. A
tale riguardo, osservo che la normativa nazionale di cui trattasi, la cui
riforma, a quanto mi risulta, è oggetto di discussione da parte delle autorità
nazionali competenti (46),
potrebbe conferire ai pazienti un diritto di accedere alle cartelle mediche e,
in particolare, di ottenere copie dei documenti in esse contenuti, che va oltre
quello riconosciuto dal RGPD.
82. Non
vedo alcun motivo per cui ciò non dovrebbe essere possibile in forza del
diritto dell’Unione, dal momento che rientrerebbe in un settore giuridico non
disciplinato a livello dell’Unione. Inoltre, a quanto mi risulta, non vi sono
evidenti problemi di conflitto con le norme del RGPD. Tuttavia, è appena il
caso di sottolineare che un diritto di accesso alle cartelle mediche che ecceda
quello riconosciuto dal RGPD sarebbe, in tale misura, disciplinato
esclusivamente dal diritto nazionale. Ciò significa che la portata di tale
diritto (ad esempio, il tipo di documenti interessati) e le modalità di accesso
(ad esempio, a titolo gratuito o dietro rimborso delle spese sostenute) devono
essere stabilite dal legislatore nazionale.
83. Di
conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione nel senso
che, nell’ambito di un rapporto medico-paziente, la locuzione «copia dei dati
personali oggetto di trattamento» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD
non può essere interpretata nel senso che conferisce all’interessato un diritto
generale di ottenere una copia integrale di tutti i documenti contenuti nella
sua cartella medica. Ciò non esclude la possibilità che il titolare del trattamento
debba fornire agli interessati una copia parziale o integrale di determinati
documenti. Ciò si verifica quando una copia del documento è necessaria per
garantire che i dati forniti siano intelligibili e che l’interessato possa
verificarne la completezza e l’esattezza.
V. Conclusione
84. In
conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali
sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) come
segue:
L’articolo
12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
– devono
essere interpretati nel senso che il titolare del trattamento è tenuto a
fornire all’interessato una copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo,
anche se l’interessato non richiede la copia per le finalità di cui al
considerando 63 del RGPD, bensì per una finalità diversa, non legata alla
protezione dei dati.
– L’articolo
23, paragrafo 1, del RGPD ammette una normativa nazionale che impone ai
pazienti che richiedono copie dei loro dati personali contenuti nella cartella
medica di rimborsare ai medici le spese sostenute, a condizione che la
limitazione al diritto di accesso, alla luce di tutte le circostanze
pertinenti, sia necessaria e proporzionata agli obiettivi di tutela della
sanità pubblica e della libertà d’impresa dei medici. In particolare, spetta al
giudice nazionale verificare che i costi per i quali i medici possono chiedere
il rimborso ai pazienti siano strettamente limitati alle spese effettivamente
sostenute a tale riguardo.
Nell’ambito
di un rapporto medico-paziente, la locuzione «copia dei dati personali oggetto
di trattamento» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD non può essere
interpretata nel senso che conferisce all’interessato un diritto generale di
ottenere una copia integrale di tutti i documenti contenuti nella sua cartella
medica. Tuttavia, il titolare del trattamento deve fornire all’interessato una
copia parziale o integrale dei documenti, quando ciò è necessario per garantire
che i dati forniti siano intelligibili e che l’interessato possa verificarne la
completezza e l’esattezza.
1 Lingua
originale: l’inglese.
2 Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GU 2016, L 119,
pag. 1).
3 L’ambito
di applicazione dell’articolo 12 del RGPD è tuttavia più ampio di quello
dell’articolo 15 del RGPD, poiché esso riguarda gli obblighi del titolare del
trattamento che derivano non solo dall’articolo 15 ma anche da altre
disposizioni dello stesso regolamento.
4 Paragrafi
1 e 2 dell’articolo in esame (il corsivo è mio).
5 V.,
in particolare, paragrafi 3 e 4 dello stesso.
6 Paragrafo
6 dello stesso.
7 Paragrafo
5 dello stesso.
8 Paragrafo
1 dell’articolo in esame.
9 Paragrafo
3 dello stesso.
10 V.,
in tal senso, per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak (C‑434/16,
EU:C:2017:994, punto 57).
11 Il
corsivo è mio.
12 Allo
stesso modo, sarebbe impossibile impedire agli interessati, una volta ottenuti
i dati personali in base al RGPD per finalità di protezione dei dati, di citare
successivamente in giudizio il titolare del trattamento per altri scopi.
13 Sentenza
del 17 luglio 2014 (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081).
14 Direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281,
pag. 31). Tale direttiva è stata abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018
dall’articolo 94 del RGPD.
15 Il
corsivo è mio.
16 Il
corsivo è mio.
17 Nel
RGPD esso è previsto dall’articolo 16.
18 Linee
guida adottate il 28 gennaio 2022 e pubblicate sul suo sito Internet.
19 Come
menzionato al paragrafo 4 delle presenti conclusioni, tale considerando
stabilisce che «il diritto di accedere ai dati personali (…) include il diritto
di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche
contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici
curanti o eventuali terapie o interventi praticati». V. altresì articolo 4,
paragrafi 4, 13 e 15, del RGPD.
20 Come
sottolineato dal giudice del rinvio, la finalità per la quale il ricorrente nel
procedimento principale ha chiesto l’accesso ai dati personali che lo
riguardano non può essere considerata come fonte di un «abuso di diritto» che,
secondo la costante giurisprudenza della Corte, impedirebbe allo stesso di
avvalersi dei diritti conferitigli dal diritto dell’Unione. V. in particolare,
sentenza del 27 ottobre 2022, Climate Corporation Emissions Trading (C‑641/21,
EU:C:2022:842, punto 39 e giurisprudenza citata).
21 Il
corsivo è mio. V. altresì considerando 59 del RGPD.
22 V.
supra, paragrafo 7 delle presenti conclusioni.
23 La
massima significa, letteralmente, «dal maggiore al minore»: se è permesso fare
di più, a maggior ragione è possibile fare di meno.
24 V.,
ad esempio, le versioni in lingua inglese [«Union or Member State law (…) may
restrict by way of a legislative measure»), in lingua tedesca [«Durch
Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten (…) können (…) im Wege
von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden»], in lingua francese [«Le droit
de l’Union ou le droit de l’État membre (…) peuvent, par la voie de mesures
législatives»], in lingua italiana [«Il diritto dell’Unione o dello Stato
membro (…) può limitare, mediante misure legislative»], in lingua spagnola («El
Derecho de la Unión o de los Estados miembros (…) podrá limitar, a través de
medidas legislativas»], e in lingua greca [«Το δίκαιο της ένωσης ή του
κράτους-μέλους (…) μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού μέτρου»].
25 Analogamente,
l’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
stabilisce che ingerenze di una autorità pubblica nell’esercizio del diritto al
rispetto della vita privata e familiare – che, a norma della convenzione,
contempla aspetti di protezione dei dati – possono essere consentite quando
sono previste dalla legge e necessarie, tra l’altro, alla «protezione della
salute».
26 Il
corsivo è mio. Ciò è vero per la maggior parte delle versioni linguistiche del
regolamento.
27 Ossia
l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d),
e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del RGPD. V. altresì la definizione
di «terzo» di cui all’articolo 4, punto 10, del RGPD.
28 V.,
analogamente, Gawronski, M. (ed.), Guide to the GDPR, Wolters Kluwer, 2019,
p. 138.
29 Il
corsivo è mio.
30 V.,
in particolare, von Mises, L., Human Action: A Treatise on
Economics, Yale University Press, pubblicato per la prima volta nel 1949.
31 V.,
per analogia, sentenza del 12 gennaio 2023, TP (addetto al montaggio
audiovisivo per la televisione pubblica) (C‑356/21, EU:C:2023:9, punti 73 e
74).
32 V.,
in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento
superiore) (C‑66/18, EU:C:2020:792, punti 178 e 179 e giurisprudenza citata).
33 V.
supra, paragrafi 37 e 40 delle presenti conclusioni.
34 V.
sentenza del 29 giugno 2017, Commissione/Portogallo (C‑126/15, EU:C:2017:504,
punto 84 e giurisprudenza citata).
35 Conclusioni
nella causa Commissione/Polonia (C‑601/21, EU:C:2023:151, paragrafo 65).
36 Articolo
6, lettera a), TFUE.
37 V.,
ad esempio, sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15,
EU:C:2016:776, punto 30 e giurisprudenza citata).
38 Al
riguardo, è deplorevole che il governo tedesco non abbia presentato
osservazioni nell’ambito del presente procedimento.
39 C‑487/21,
EU:C:2022:1000.
40 Ibidem,
paragrafo 70.
41 Ibidem.
42 V.,
in particolare, considerando 39 e 58 nonché articolo 5, paragrafo 1, lettera
a), del RGPD.
43 Articolo
12, paragrafo 1, del RGPD.
44 Ad
esempio, l’identità del laboratorio e/o del medico che ha effettuato l’analisi,
il tipo di macchinario o di tecnica utilizzato per l’analisi e così via possono
a volte sembrare (e forse sono) poco rilevanti al momento della richiesta di
accesso, mentre in seguito, in alcune circostanze, possono rivelarsi importanti
per una corretta valutazione dei dati.
45 Ciò
può facilmente accadere quando, ad esempio, vengono copiate grandi quantità di
dati numerici.
46 V., ad
esempio, «Lauterbachs “Turbo”-Plan für digitale Patientenakten», Frankfurter
Allgemeine, 9 marzo 2023.
Edizione
provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
26 ottobre 2023 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articoli 12, 15 e 23 – Diritto di accesso dell’interessato
ai suoi dati oggetto di trattamento – Diritto di ottenere gratuitamente
una prima copia di tali dati – Trattamento di dati di un paziente da parte
del suo medico – Cartella medica – Motivi della richiesta di
accesso – Utilizzo dei dati al fine di far valere la responsabilità del
professionista sanitario – Nozione di “copia”»
Nella
causa C‑307/22,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di
giustizia, Germania), con decisione del 29 marzo 2022, pervenuta in cancelleria
il 10 maggio 2022, nel procedimento
FT
contro
DW,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta
da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz,
P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato
generale: N. Emiliou
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista
la fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
il governo lettone, da K. Pommere, in qualità di agente;
– per
la Commissione europea, da A. Bouchagiar, F. Erlbacher e
H. Kranenborg, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile
2023,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo
23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119,
pag. 1, in prosieguo: il «RGPD»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FT e DW, in
merito al rifiuto di FT, medico dentista, di trasmettere al suo paziente una
prima copia della sua cartella medica a titolo gratuito.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai
sensi del considerando 4 del RGPD:
«(...) Il diritto alla
protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma
va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri
diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente
regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i
principi riconosciuti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea], sanciti dai trattati, in particolare (…) la libertà d’impresa (…)».
4 I
considerando 10 e 11 del RGPD così recitano:
«(10) Al
fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone
fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali
all’interno dell’Unione [europea], il livello di protezione dei diritti e delle
libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe
essere equivalente in tutti al trattamento di tali dati dovrebbe essere
equivalente in tutti gli Stati membri. (...)
(11) Un’efficace
protezione dei dati personali in tutta l’Unione presuppone il rafforzamento e
la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di
coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, (...)».
5 In
forza del considerando 13 del RGPD:
«(...) [L]e istituzioni e
gli organi dell’Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono
invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie
imprese nell’applicare il presente regolamento. (...)».
6 Il
considerando 58 del RGPD precisa quanto segue:
«Il
principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o
all’interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione
e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una
visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato
elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò
è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori
coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione fanno sì che sia
difficile per l’interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono
raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che
i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li
riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un
linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente».
7 Come
prevede il considerando 59 del RGPD:
«È opportuno prevedere
modalità volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti
di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del
caso, ottenere gratuitamente, in particolare l’accesso ai dati, la loro rettifica
e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione (...)».
8 Il
considerando 63 del RGPD è così formulato:
«Un
interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti
che l[o] riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli
ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.
Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le
cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami,
pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati (...)».
9 L’articolo
4 del RGPD prevede quanto segue:
«Ai fini del presente
regolamento s’intende per:
1) “dato
personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale;
2) “trattamento”:
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
(...)».
10 L’articolo
12 del RGPD così dispone:
«1. Il
titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato
tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui
agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio
semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate
specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri
mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto
dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia
comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.
2. Il
titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai
sensi degli articoli da 15 a 22. (...)
(...)
5. Le
informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni
e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono
gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o
eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del
trattamento può:
a) addebitare
un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi
sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere
l’azione richiesta; oppure
b) rifiutare
di soddisfare la richiesta.
Incombe
al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente
infondato o eccessivo della richiesta.
(...)».
11 L’articolo
15 del RGPD così dispone:
«1. L’interessato
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le
finalità del trattamento,
b) le
categorie di dati personali in questione;
c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza
del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora
i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza
di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora
i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza
di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il
titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di
trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare
del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il
diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e
le libertà altrui».
12 Gli
articoli 16 e 17 di detto regolamento sanciscono, rispettivamente, il diritto
dell’interessato di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (diritto
di rettifica), nonché il diritto, in determinate circostanze, alla
cancellazione di tali dati (diritto alla cancellazione o «diritto all’oblio»).
13 L’articolo
18 del medesimo regolamento, intitolato «Diritto di limitazione di
trattamento», al paragrafo 1 così dispone:
«L’interessato ha il
diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato
contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché
il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato
si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato».
14 L’articolo
21 del RGPD, intitolato «Diritto di opposizione», al paragrafo 1 prevede quanto
segue:
«L’interessato
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal
trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».
15 Ai
sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD:
«Il diritto dell’Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli
obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo
5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e
agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione
rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura
necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
(...)
i) la
tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
(...)».
Diritto tedesco
16 Ai
sensi dell’articolo 630f del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in
prosieguo: il «BGB»), il professionista sanitario è obbligato a tenere, a fini
di documentazione, una cartella medica in forma cartacea o elettronica, in
diretta relazione temporale con il trattamento. Il professionista sanitario è
tenuto a registrare nella cartella medica del paziente tutte le misure
essenziali dal punto di vista medico per il trattamento in corso e futuro,
nonché i relativi risultati, segnatamente, l’anamnesi, le diagnosi, gli esami,
i risultati di esami, le conclusioni, le terapie e i loro effetti, gli
interventi e i loro effetti, i consensi e le informazioni. Il professionista
sanitario deve conservare la documentazione del paziente per dieci anni dopo la
conclusione del trattamento, sempre che altre disposizioni non impongano
periodi di conservazione diversi.
17 Ai
sensi dell’articolo 630g, paragrafo 1, prima frase, del BGB, al paziente deve
essere concesso, su richiesta, l’accesso immediato all’intera cartella medica
che lo riguarda, purché motivi terapeutici importanti o altri diritti rilevanti
di terzi non ostino alla consultazione. Ai sensi dell’articolo 630g, paragrafo
2, prima frase, del BGB, il paziente può anche richiedere copie elettroniche
della cartella medica. Tenuto conto della motivazione della legge, ciò deve essere
inteso nel senso che il paziente può pretendere a scelta la produzione di copie
fisiche o elettroniche. L’articolo 630g, paragrafo 2, seconda frase, del BGB
prevede che il paziente debba rimborsare al professionista sanitario i costi
sostenuti.
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
18 DW
ha ricevuto cure dentistiche da FT. Sospettando che fossero stati commessi
errori durante il trattamento che gli è stato somministrato, DW ha chiesto a FT
la consegna, a titolo gratuito, di una prima copia della sua cartella medica.
FT ha comunicato a DW che avrebbe risposto favorevolmente alla sua richiesta
solo a condizione che si facesse carico delle spese connesse alla fornitura
della copia della cartella medica, come previsto dal diritto nazionale.
19 DW
ha proposto un ricorso contro FT. In primo grado e in appello è stata accolta
la domanda di DW diretta ad ottenere, a titolo gratuito, una prima copia della
sua cartella medica. Tali decisioni si basavano su un’interpretazione della
normativa nazionale applicabile alla luce dell’articolo 12, paragrafo 5, nonché
dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del RGPD.
20 Il
Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), investito di un
ricorso per cassazione («Revision») da FT, ritiene che la soluzione della
controversia dipenda dall’interpretazione che occorre dare alle disposizioni
del RGPD.
21 Il
giudice del rinvio rileva che, in forza del diritto nazionale, il paziente può
ottenere una copia della sua cartella medica, a condizione di rimborsare al
professionista sanitario le spese che ne risultano.
22 Tuttavia,
dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con
l’articolo 12, paragrafo 5, prima frase, del RGPD, potrebbe discendere che il
titolare del trattamento, nel caso di specie il professionista sanitario, sia
tenuto a trasmettere al paziente una prima copia della sua cartella medica a
titolo gratuito.
23 In
primo luogo, il giudice del rinvio rileva che DW chiede una prima copia della
sua cartella medica al fine di far valere la responsabilità di FT. Una siffatta
finalità sarebbe estranea a quella di cui al considerando 63 del RGPD, che
prevede il diritto di accedere ai dati personali per essere consapevole del
trattamento di tali dati e verificarne la liceità. Tuttavia, la formulazione
dell’articolo 15 del RGPD non subordinerebbe a siffatti motivi l’esercizio del
diritto alla comunicazione. Inoltre, tale disposizione non imporrebbe
all’interessato di motivare la sua richiesta di comunicazione.
24 In
secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo 23, paragrafo 1,
del RGPD consente l’adozione di misure legislative nazionali che limitino la
portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 di tale
regolamento al fine di garantire uno degli obiettivi previsti da detta
disposizione. Nel caso di specie, FT invocherebbe l’obiettivo della tutela dei
diritti e delle libertà altrui di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera i),
del RGPD e farebbe valere che il regime tariffario di cui all’articolo 630g,
paragrafo 2, seconda frase, del BGB sia una misura necessaria e proporzionata
al fine di tutelare i legittimi interessi dei professionisti sanitari, che
consentirebbe, di norma, di prevenire richieste di copia immotivate da parte
dei pazienti interessati.
25 Tuttavia,
da un lato, l’articolo 630g, paragrafo 2, seconda frase, del BGB è stato
adottato prima dell’entrata in vigore del RGPD.
26 Dall’altro
lato, il regime tariffario di cui all’articolo 630g, paragrafo 2, seconda
frase, del BGB mira, principalmente, a tutelare gli interessi economici dei
professionisti sanitari. Occorrerebbe quindi stabilire se l’interesse di questi
ultimi ad essere liberati dai costi e dagli oneri connessi alla consegna delle
copie di dati rientri tra i diritti e le libertà altrui ai sensi dell’articolo
23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD. Peraltro, il trasferimento sistematico
ai pazienti delle spese connesse alle copie delle loro cartelle mediche
potrebbe apparire eccessivo, in quanto non terrebbe conto dell’importo dei
costi effettivamente sostenuti né delle circostanze specifiche di ciascuna
richiesta.
27 In
terzo luogo, nei limiti in cui DW chiede la consegna di una copia di tutta la
documentazione medica che lo riguarda, e quindi della sua cartella medica, il
giudice del rinvio si interroga sulla portata del diritto di ottenere una copia
dei dati personali oggetto di trattamento, quale sancito all’articolo 15,
paragrafo 3, del RGPD. A tale riguardo, detto diritto potrebbe essere
soddisfatto mediante la comunicazione di una sintesi dei dati trattati dal
medico. Tuttavia, emerge che gli obiettivi di trasparenza e di controllo di
liceità previsti dal RGPD depongono a favore della comunicazione di una copia
di tutti i dati di cui il titolare del trattamento dispone in forma grezza,
vale a dire di tutta la documentazione medica riguardante il paziente nei
limiti in cui contiene siffatti dati.
28 In
tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se
l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l’articolo
12, paragrafo 5, del [RGPD], debba essere interpretato nel senso che il
titolare del trattamento (nella fattispecie il medico curante) non è tenuto a
fornire gratuitamente all’interessato (nella fattispecie il paziente) una prima
copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, trattati dal titolare del
trattamento, qualora l’interessato non richieda la copia per perseguire le
finalità di cui al considerando 63, prima frase, del RGPD, vale a dire per
essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità, bensì per
perseguire una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati ma lecita
(nella fattispecie, la verifica della sussistenza di diritti in materia di
responsabilità del medico).
2) In
caso di risposta negativa alla prima questione:
a) Se
anche una disposizione nazionale di uno Stato membro adottata prima
dell’entrata in vigore del RGPD possa essere considerata come una limitazione
del diritto derivante dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase in combinato
disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, alla messa a disposizione
gratuita di una copia dei dati personali trattati dal titolare del trattamento
ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD.
b) In
caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub a), se l’articolo 23,
paragrafo 1, lettera i), del RGPD debba essere interpretato nel senso che i
diritti e le libertà altrui ivi menzionati comprendono anche l’interesse degli
stessi allo sgravio dai costi connessi alla fornitura di una copia dei dati ai
sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase del medesimo regolamento e
delle altre spese derivanti dalla messa a disposizione della copia.
c) In
caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub b), se una normativa
nazionale che nel rapporto medico-paziente preveda sempre, e indipendentemente
dalle circostanze concrete del caso di specie, un diritto al rimborso delle
spese da parte del medico nei confronti del paziente in caso di consegna a
quest’ultimo di una copia dei dati personali che figurano nella sua cartella
medica possa essere considerata una limitazione, ai sensi dell’articolo 23,
paragrafo 1, lettera i) del RGPD, degli obblighi e dei diritti derivanti
dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con
l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD.
3. In
caso di risposta negativa alla prima questione e [di risposta negativa anche
alla seconda questione, da a) a c)], se nell’ambito del rapporto
medico-paziente il diritto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase,
del RGPD comprenda il diritto alla consegna di copie di tutte le parti della
cartella medica contenenti i dati personali del paziente, o se riguardi
unicamente la consegna di una copia dei dati personali del paziente in quanto
tale, lasciando al medico che tratta i dati la decisione circa le modalità di
compilazione di tali dati per il paziente interessato».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del RGPD debbano
essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire all’interessato, a
titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento
grava sul titolare del trattamento, anche qualora tale richiesta sia motivata
da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di tale
regolamento.
30 In
via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, al
fine di interpretare una disposizione del diritto dell’Unione occorre tener
conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto e degli
obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 12
gennaio 2023, Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari di
dati personali), C‑154/21, EU:C:2023:3, punto 29].
31 Per
quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione delle disposizioni pertinenti,
occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD
stabilisce il principio secondo cui l’esercizio del diritto di accesso
dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento e alle relative
informazioni non comporta spese per l’interessato. Inoltre, tale disposizione
prevede due motivi per i quali un titolare del trattamento può o addebitare un
contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi o rifiutare
di soddisfare una richiesta. Tali motivi riguardano casi di abuso di diritto,
in cui le richieste dell’interessato sono «manifestamente infondate» o
«eccessive», in particolare a causa del loro carattere ripetitivo.
32 A
tale riguardo, il giudice del rinvio ha espressamente rilevato che la richiesta
dell’interessato non era abusiva.
33 Dall’altro
lato, il diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di
trattamento e alle relative informazioni, che costituisce parte integrante del
diritto alla protezione dei dati personali, è garantito all’articolo 15,
paragrafo 1, del RGPD. In forza della formulazione di tale disposizione, gli
interessati hanno il diritto di accedere ai loro dati personali oggetto di
trattamento.
34 Inoltre,
dall’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD risulta che il titolare del trattamento
fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento e che può
addebitare un contributo spese ragionevole in caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato. A tale riguardo, il paragrafo 4 di tale articolo precisa che
il paragrafo 3 del medesimo conferisce un «diritto» a tale interessato. Un
siffatto pagamento può quindi essere richiesto dal titolare del trattamento unicamente
qualora l’interessato abbia già ricevuto, a titolo gratuito, una prima copia
dei suoi dati e ne faccia nuovamente richiesta.
35 Come
già dichiarato dalla Corte, dall’analisi testuale dell’articolo 15, paragrafo
3, prima frase, del RGPD risulta che tale disposizione conferisce
all’interessato il diritto di ottenere una riproduzione fedele dei suoi dati
personali, intesi in senso ampio, che siano oggetto di operazioni qualificabili
come «trattamento effettuato dal titolare di tale trattamento» (sentenza del 4
maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punto 28).
36 Pertanto,
da una lettura combinata dell’articolo 12, paragrafo 5, e dell’articolo 15,
paragrafi 1 e 3, del RGPD risulta, da un lato, il diritto, per l’interessato,
di ottenere una prima copia a titolo gratuito dei suoi dati personali oggetto
di trattamento e, dall’altro, la facoltà offerta al titolare del trattamento, a
determinate condizioni, di addebitare spese ragionevoli che tengano conto dei
costi amministrativi, o di rifiutare di soddisfare una richiesta se quest’ultima
è manifestamente infondata o eccessiva.
37 Nel
caso di specie, occorre rilevare che un medico che procede alle operazioni di
trattamento di cui all’articolo 4, punto 2, del RGPD riguardanti i
dati dei suoi pazienti deve essere considerato un «titolare del trattamento»,
ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, soggetto agli obblighi
che detta qualità comporta, in particolare garantendo un accesso ai dati
personali su richiesta degli interessati.
38 Si
deve necessariamente constatare che né la formulazione dell’articolo 12,
paragrafo 5, del RGPD né quella dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, di tale
regolamento subordinano la fornitura, a titolo gratuito, di una prima copia dei
dati personali al fatto che i suddetti interessati invochino un motivo diretto
a giustificare le loro richieste. Tali disposizioni non offrono pertanto al
titolare del trattamento la possibilità di chiedere i motivi della richiesta di
accesso presentata dall’interessato.
39 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono le
disposizioni sopra menzionate, occorre sottolineare che l’articolo 12 del RGPD
rientra nella sezione 1 del capo III di tale regolamento, vertente segnatamente
sul principio di trasparenza, enunciato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera
a), del medesimo regolamento.
40 L’articolo
12 del RGPD enuncia quindi obblighi generali incombenti al titolare del
trattamento per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni e delle
comunicazioni, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
41 L’articolo
15 del RGPD, che rientra nella sezione 2 del capo III, riguardante
l’informazione e l’accesso ai dati personali, completa il quadro di trasparenza
del RGPD concedendo all’interessato un diritto di accesso ai suoi dati
personali e un diritto di informazione sul trattamento di tali dati.
42 Occorre,
inoltre, rilevare che, conformemente al considerando 59 del RGPD «[è] opportuno
prevedere modalità volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato,
dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per
richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare l’accesso ai
dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di
opposizione».
43 Dal
momento che, come risulta dal punto 38 della presente sentenza, l’interessato
non è tenuto a motivare la richiesta di accesso ai dati, la prima frase del
considerando 63 non può essere interpretata nel senso che tale richiesta deve
essere respinta se con essa si persegue un obiettivo diverso da quello di
essere consapevole del trattamento dei dati e di verificarne la liceità. Tale
considerando non può infatti restringere la portata dell’articolo 15, paragrafo
3, del RGPD, come ricordato al punto 35 della presente sentenza.
44 A
tale riguardo, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che
il preambolo di un atto di diritto dell’Unione non ha valore giuridico
vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni
stesse dell’atto interessato né al fine di interpretare tali disposizioni in un
senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione (sentenza del 13
settembre 2018, Česká pojišťovna, C‑287/17, EU:C:2018:707, punto 33).
45 Del
resto, il considerando 63 enuncia, ai sensi della sua seconda frase, che il
diritto di accedere ai dati personali riconosciuto agli interessati include,
per quanto riguarda i dati relativi alla loro salute, «[i] dati relativi [alle
loro] cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di
esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati».
46 In
tali circostanze, il diritto di accedere ai dati relativi alla salute garantito
dall’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD non può essere limitato, mediante un
diniego di accesso o l’imposizione del pagamento di un corrispettivo, a uno dei
motivi menzionati nella prima frase del considerando 63. Lo stesso vale per il
diritto di ottenere una prima copia a titolo gratuito, come previsto
all’articolo 12, paragrafo 5, e all’articolo 15, paragrafo 3, di tale
regolamento.
47 In
terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal RGPD, occorre
rilevare che tale regolamento ha per finalità, come indicato ai suoi
considerando 10 e 11, di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione
delle persone fisiche all’interno dell’Unione nonché il rafforzamento e la
disciplina dettagliata dei diritti degli interessati.
48 È
proprio ai fini della realizzazione di tale obiettivo che l’articolo 15,
paragrafo 1, garantisce all’interessato un diritto di accedere ai propri dati
personali (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, Pankki S, C‑579/21,
EU:C:2023:501, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
49 Pertanto,
l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del RGPD fanno
parte delle disposizioni destinate a garantire tale diritto di accesso nonché
la trasparenza delle modalità di trattamento dei dati personali nei confronti
dell’interessato [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023,
Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari di dati personali),
C‑154/21, EU:C:2023:3, punto 42].
50 Orbene,
il principio della gratuità della prima copia dei dati nonché l’assenza di
necessità di invocare un motivo specifico che giustifichi la richiesta di
accesso contribuiscono necessariamente ad agevolare l’esercizio, da parte
dell’interessato, dei diritti conferitigli dal RGPD.
51 Di
conseguenza, data l’importanza che il RGPD attribuisce al diritto di accedere
ai dati personali oggetto di trattamento, quale garantito all’articolo 15,
paragrafo 1, del RGPD per conseguire siffatti obiettivi, l’esercizio di tale
diritto non può essere subordinato a condizioni che non siano state
espressamente previste dal legislatore dell’Unione, come l’obbligo di invocare
uno dei motivi menzionati al considerando 63, prima frase, del RGPD.
52 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15,
paragrafi 1 e 3, del RGPD devono essere interpretati nel senso che l’obbligo di
fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati
personali oggetto di trattamento grava sul titolare del trattamento anche
qualora tale richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al
considerando 63, prima frase, di detto regolamento.
Sulla seconda questione
53 Con
la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD debba essere interpretato nel
senso che esso autorizza una normativa nazionale, adottata prima dell’entrata
in vigore di tale regolamento, che, al fine di tutelare gli interessi economici
del titolare del trattamento, pone a carico dell’interessato le spese di una
prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.
54 In
primo luogo, per quanto riguarda la questione se solo le misure nazionali
adottate successivamente all’entrata in vigore del RGPD possano rientrare
nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD, occorre
sottolineare che la formulazione di tale disposizione non contiene alcuna
indicazione al riguardo.
55 Infatti,
l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD si limita ad indicare che una misura
legislativa di uno Stato membro può limitare la portata degli obblighi e dei
diritti di cui agli articoli da 12 a 22 di tale regolamento purché tali misure
corrispondano ai diritti e agli obblighi previsti da detti articoli e qualora
tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e
sia una misura necessaria e proporzionata per salvaguardare, in particolare, la
tutela dei diritti e delle libertà altrui.
56 Di
conseguenza, l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD non esclude dal suo ambito di
applicazione le misure legislative nazionali adottate prima dell’entrata in
vigore del RGPD, purché queste soddisfino le condizioni da esso prescritte.
57 In
secondo luogo, per quanto riguarda la questione se una normativa nazionale che,
al fine di tutelare l’interesse economico dei professionisti sanitari, ponga a
carico del paziente i costi connessi alla fornitura di una prima copia della
cartella medica richiesta da quest’ultimo, rientri nell’ambito di applicazione
dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD, occorre ricordare,
innanzitutto, che, come risulta dai punti 31 e da 33 a 36 della presente
sentenza, in forza dell’articolo 12, paragrafo 5, e dell’articolo 15, paragrafi
1 e 3, di tale regolamento, all’interessato è riconosciuto il diritto di
ottenere una prima copia a titolo gratuito dei suoi dati personali oggetto di
trattamento.
58 La
seconda frase dell’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD autorizza, tuttavia, il
titolare del trattamento ad addebitare un contributo spese ragionevole basato
sui costi amministrativi in caso di ulteriori copie. Peraltro, l’articolo 12,
paragrafo 5, del RGPD, letto alla luce dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, di
tale regolamento, consente al titolare del trattamento di tutelarsi dall’abuso
del diritto di accesso, richiedendo il pagamento di un contributo spese ragionevole,
in caso di richiesta manifestamente infondata o eccessiva.
59 Inoltre,
in forza del considerando 4 di tale regolamento, il diritto alla protezione dei
dati personali non è una prerogativa assoluta e va contemperato con altri
diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Pertanto, il
RGPD rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, sanciti dai trattati
(sentenza del 24 febbraio 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Trattamento di dati
personali a fini fiscali), C‑175/20, EU:C:2022:124, punto 53).
60 Infatti,
l’articolo 15, paragrafo 4, del RGPD prevede che «[i]l diritto di ottenere una
copia (…) non deve ledere i diritti e le libertà altrui».
61 Analogamente,
l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD ricorda che una limitazione
della portata degli obblighi e dei diritti previsti, in particolare,
all’articolo 15 del RGPD è possibile «qualora tale limitazione rispetti
l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria
e proporzionata in una società democratica per salvaguardare (…) la tutela (…)
dei diritti e delle libertà altrui».
62 Di
conseguenza, dai punti da 59 a 61 della presente sentenza risulta che il
diritto riconosciuto all’interessato di ottenere una prima copia a titolo
gratuito dei suoi dati personali oggetto di trattamento non è assoluto.
63 Infine,
solo considerazioni relative, in particolare, alla tutela dei diritti e delle
libertà altrui sarebbero idonee a giustificare una limitazione di tale diritto,
purché una siffatta limitazione ne rispetti l’essenza e costituisca una misura
necessaria e proporzionata al fine di salvaguardare tale tutela, come previsto
dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD.
64 Orbene,
come risulta dalla decisione di rinvio, il regime tariffario previsto
all’articolo 630g, paragrafo 2, seconda frase, del BGB consente al
professionista sanitario di porre a carico del paziente i costi connessi alla
fornitura di una prima copia della sua cartella medica. Il giudice del rinvio
sottolinea che tale regime mira, in primo luogo, a tutelare gli interessi
economici dei professionisti sanitari, il che dissuaderebbe i pazienti dal
formulare inutilmente richieste di copia della loro cartella medica. Pertanto,
nei limiti in cui la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento
principale abbia effettivamente l’obiettivo di tutelare gli interessi economici
dei professionisti sanitari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare,
siffatte considerazioni non possono rientrare tra i «diritti e [le] libertà
altrui» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD.
65 Infatti,
in primo luogo, una siffatta normativa porta a scoraggiare non soltanto le
richieste inutili, ma anche le richieste dirette ad ottenere per un motivo
legittimo una prima copia, a titolo gratuito, dei dati personali trattati. Di
conseguenza, essa viola necessariamente il principio della gratuità della prima
copia e rimette quindi in discussione l’effetto utile del diritto di accesso
previsto all’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD nonché, di conseguenza, la protezione
garantita da tale regolamento.
66 In
secondo luogo, dalla decisione di rinvio non risulta che gli interessi tutelati
dalla normativa nazionale vadano al di là di considerazioni di ordine puramente
amministrativo o economico.
67 A
tale riguardo, occorre sottolineare che gli interessi economici dei titolari
del trattamento sono stati presi in considerazione dal legislatore dell’Unione,
ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, e dell’articolo 15, paragrafo 3,
seconda frase, del RGPD, i quali, come ricordato al punto 58 della presente
sentenza, definiscono le circostanze in cui il titolare del trattamento può
chiedere il pagamento delle spese connesse alla fornitura di una copia dei dati
personali oggetto di trattamento.
68 In
tali circostanze, il perseguimento dell’obiettivo connesso alla tutela degli
interessi economici dei professionisti sanitari non può giustificare una misura
che porti a rimettere in discussione il diritto di ottenere, a titolo gratuito,
una prima copia e, in tal modo, l’effetto utile del diritto di accesso
dell’interessato ai suoi dati personali oggetto di trattamento.
69 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda
questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD deve
essere interpretato nel senso che una normativa nazionale adottata prima
dell’entrata in vigore di tale regolamento può rientrare nell’ambito di
applicazione di detta disposizione. Tuttavia, una siffatta facoltà non consente
di adottare una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi
economici del titolare del trattamento, ponga a carico dell’interessato le
spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.
Sulla terza questione
70 Con
la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD debba essere interpretato nel
senso che, nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere
una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata
all’interessato una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella
medica e che contengono i suoi dati personali o soltanto una copia di detti
dati in quanto tali.
71 Anzitutto,
la Corte ha dichiarato che, in forza della sua formulazione, l’articolo 15,
paragrafo 3, prima frase, del RGPD conferisce all’interessato il diritto di
ottenere una riproduzione fedele dei suoi dati personali, intesi in senso
ampio, che siano oggetto di operazioni qualificabili come «trattamento»
effettuato dal titolare di tale trattamento (sentenza del 4 maggio 2023,
Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, punto 28).
72 Poi,
l’articolo 15 del RGPD non può essere interpretato nel senso che sancisce, al
paragrafo 3, prima frase, un diritto distinto da quello previsto al paragrafo
1. Peraltro, il termine «copia» si riferisce non già a un documento in quanto
tale, bensì ai dati personali che esso contiene e che devono essere completi.
La copia deve quindi contenere tutti i dati personali oggetto di trattamento
(sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punto 32).
73 Infine,
per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti all’articolo 15 del RGPD,
quest’ultimo ha ad oggetto il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei
diritti degli interessati. Pertanto, il diritto di accesso previsto a tale
disposizione deve consentire all’interessato di verificare che i dati personali
che lo riguardano siano corretti e trattati in modo lecito. Peraltro, la copia
dei dati personali oggetto di trattamento, che il titolare del trattamento è
tenuto a fornire ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD,
deve presentare tutte le caratteristiche che consentano all’interessato di
esercitare effettivamente i suoi diritti a norma di tale regolamento e,
pertanto, deve riprodurre integralmente e fedelmente tali dati (sentenza del 4
maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punti 33, 34 e 39).
74 In
particolare, per garantire che le informazioni fornite dal titolare del
trattamento siano facilmente comprensibili, come richiesto all’articolo 12,
paragrafo 1, del RGPD, in combinato disposto con il considerando 58 di tale
regolamento, la riproduzione di estratti di documenti o addirittura di
documenti interi contenenti, tra l’altro, i dati personali oggetto di
trattamento può rivelarsi indispensabile nel caso in cui la contestualizzazione
dei dati trattati sia necessaria per garantirne l’intelligibilità (sentenza del
4 maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punto 41).
75 Di
conseguenza, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei
dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata
all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali
dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di
documenti o addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche
dati contenenti, tra l’altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia
è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i
diritti conferitigli da tale regolamento (sentenza del 4 maggio 2023,
Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, punto 45).
76 Per
quanto riguarda le informazioni di cui trattasi nel procedimento principale,
occorre rilevare che il RGPD individua elementi di cui il ricorrente nel
procedimento principale dovrebbe poter chiedere una copia. Così, per quanto
riguarda i dati personali relativi alla salute, il considerando 63 di tale
regolamento specifica che il diritto di accesso degli interessati include «[i]
dati relativi [alle loro] cartelle mediche contenenti informazioni quali
diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o
interventi praticati».
77 A
tale riguardo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi
da 78 a 80 delle sue conclusioni, è a causa della sensibilità dei dati
personali relativi alla salute delle persone fisiche che il legislatore
dell’Unione ha così sottolineato l’importanza che l’accesso di queste ultime ai
loro dati contenuti nel loro cartella medica avvenga nel modo più completo e
preciso possibile, ma anche intelligibile.
78 Orbene,
per quanto riguarda risultati di esami, pareri di medici curanti e terapie o
interventi praticati ad un paziente, che comprendono, in generale, numerosi
dati tecnici, o addirittura immagini, la fornitura di una semplice sintesi o di
una compilazione di tali dati da parte del medico, al fine di presentarli in
forma sintetica, potrebbe creare il rischio che taluni dati pertinenti siano
omessi o riprodotti in modo inesatto o, in ogni caso, che la verifica della loro
esattezza e della loro completezza nonché la loro comprensione da parte del
paziente ne siano rese più difficili.
79 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza
questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD
deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto
medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di
trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele
e intelligibile dell’insieme di tali dati. Tale diritto presuppone quello di
ottenere la copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica
che contengano, tra l’altro, detti dati, qualora la fornitura di una siffatta
copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza
e la completezza nonché per garantirne l’intelligibilità. Per quanto riguarda i
dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso
quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente
informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o
eventuali terapie o interventi praticati al medesimo.
Sulle
spese
80 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
1) L’articolo
12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
devono essere interpretati nel senso che
l’obbligo di fornire all’interessato, a titolo
gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento grava
sul titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia motivata da uno
scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di detto
regolamento.
2) L’articolo
23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2016/679
deve essere interpretato nel senso che:
una normativa nazionale adottata prima dell’entrata in
vigore di tale regolamento può rientrare nell’ambito di applicazione di detta
disposizione. Tuttavia, una siffatta facoltà non consente di adottare una
normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del
titolare del trattamento, ponga a carico dell’interessato le spese di una prima
copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.
3) L’articolo
15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2016/679
deve essere interpretato nel senso che:
nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto
di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia
consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme
di tali dati. Tale diritto presuppone quello di ottenere la copia integrale dei
documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano, tra l’altro,
detti dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per
consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché
per garantirne l’intelligibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla
salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere
una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali
diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o
interventi praticati al medesimo.
Firme
* Lingua
processuale: il tedesco.
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