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venerdì 24 novembre 2023

Tar 2023-“Seguiva il provvedimento del Questore di OMISSIS, del -OMISSIS-, che infliggeva la sanzione pecuniaria ex art. 4, punto 18, D.P.R. n. 737 del 1981.”

 Tar 2023-“Seguiva il provvedimento del Questore di OMISSIS, del -OMISSIS-, che infliggeva la sanzione pecuniaria ex art. 4, punto 18, D.P.R. n. 737 del 1981.”


T.A.R. Campania OMISSIS Sez. IV, Sent., (ud. 20/09/2023) 17-11-2023, n. 6346 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
(Sezione Quarta) 
ha pronunciato la presente 
SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 3310 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  ; 
contro 
Ministero dell'Interno, Questura di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OMISSIS, domiciliataria ex lege in OMISSIS, via Diaz 11; 
per l'annullamento 
del decreto n. -OMISSIS-Reg. del -OMISSIS-, notificato in data 13 maggio 2021, con cui il Questore 
Provinciale di OMISSIS irrogava la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 4 , 
punto 18, D.P.R. n. 737 del 1981; 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di OMISSIS; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto Microsoft teams, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
In data 17 febbraio 2021, il Questore di OMISSIS contestava al ricorrente, Agente della Polizia di Stato e Segretario -OMISSIS- -OMISSIS-, Unione Sindacale Italiana Poliziotti, facente parte della U.I.L., comparto sicurezza, l'addebito disciplinare al ex art. 5, punto 4, D.P.R. n. 737 del 1981, evidenziando che, in un articolo pubblicato sulla testata giornalistica -OMISSIS- in data -OMISSIS-, era stato pubblicato un articolo rappresentativo delle gravi problematiche strutturali ed igienico-sanitarie della Caserma -OMISSIS- e che le medesime criticità erano state anche oggetto di una missiva datata 17.01.2021, indirizzata al Direttore Generale della OMISSIS e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; erano state, infine, esercitate pressioni sindacali affinchè venisse eseguito un accesso, all'interno della Caserma, da parte di alcuni Vigili del Fuoco che il ricorrente stesso aveva accompagnato, così effettuandosi un sopralluogo non autorizzato. 
Il ricorrente presentava le proprie giustificazioni, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 737 del 1981, ove precisava che alcuna connessione poteva ritenersi esistente tra le dichiarazioni rese sulla testata giornalistica -OMISSIS- e lo svolgimento dei fatti contestati ed addebitati con il procedimento disciplinare, giacché l'articolo di giornale recava la data -OMISSIS- mentre i fatti ascritti nel procedimento disciplinare si riferivano al giorno 30 gennaio 2021. Rilevava, poi, di non aver mai richiesto un intervento dei Vigili del Fuoco atteso che, nella comunicazione del 17 gennaio 2021, veniva richiesto l'intervento della sola OMISSIS e soltanto notiziato, per mera conoscenza, il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco. In ogni caso, il ricorrente aveva invitato, in via meramente informale, il Vigile del Fuoco, -OMISSIS-, suo conoscente, a recarsi presso la Caserma -OMISSIS- per fornire un proprio parere del tutto personale sulle eventuali criticità dei locali. Ed invero, con comunicazione del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco informava la Questura che alcun tipo di richiesta ufficiale e/o comunicazione a mezzo PEC di sopralluogo era mai pervenuta al Comando. Il ricorrente, infine, non aveva esercitato alcuna pressione sindacale sui Vigili del Fuoco intervenuti in Caserma né ne aveva consentito l'accesso, essendo ivi presente il Corpo di Guardia che li faceva regolarmente entrare; ad ogni modo, l'accesso alla Caserma di personale non autorizzato costituiva prassi consolidata. 
Seguiva il provvedimento del Questore di OMISSIS, del -OMISSIS-, che infliggeva la sanzione pecuniaria ex art. 4, punto 18, D.P.R. n. 737 del 1981. 
Il ricorrente ha, quindi, impugnato la sanzione disciplinare denunciandone l'illegittimità per violazione di legge, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità e del giusto procedimento. 
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso. 
Alla udienza pubblica del 20 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 
Si controverte, nel caso che ci occupa, della legittimità della sanzione disciplinare irrogata dal Questore di OMISSIS al ricorrente per avere questo permesso ai Vigili del Fuoco di accedere, senza autorizzazione, ai luoghi della Caserma -OMISSIS- ed aver divulgato, tramite rappresentazioni fotografiche, le precarie condizioni in cui versava la Caserma, così integrando una condotta non conforme ai doveri di correttezza gravanti sul personale della Polizia di Stato. 
Tale sanzione disciplinare muove dalla contestazione di addebiti del 17 febbraio 2021 ove si evidenziava che, in un articolo pubblicato sulla testata giornalistica -OMISSIS- in data -OMISSIS-, era stato pubblicato un articolo rappresentativo delle gravi problematiche strutturali ed igienico-sanitarie della Caserma -OMISSIS- e che le medesime criticità erano state anche oggetto di una missiva datata 17.01.2021, indirizzata dal ricorrente al Direttore Generale della OMISSIS e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; il ricorrente, infine, aveva esercitate pressioni sindacali affinchè venisse eseguito un accesso, all'interno della Caserma, da parte di alcuni Vigili del Fuoco che il ricorrente stesso aveva accompagnato, così effettuandosi un sopralluogo non autorizzato. 
Ciò premesso, il ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe travisato le vicende effettivamente occorse ed avrebbe applicato una sanzione disciplinare ingiusta ed illegittima atteso che: 
-il ricorrente aveva invitato, in maniera informale e meramente confidenziale, il conoscente sig -OMISSIS-, a fornire un consulto personale circa le condizioni statiche e un possibile crollo strutturale del soffitto posto presso l'Ufficio Servizi posto al primo piano della Caserma in esame, al fine di attivare 
(eventualmente) il RLS della Federazione, ciò per l'incolumità del personale civile e militare e dei terzi che accedono alla Caserma; 
-l'accesso dei Vigili del Fuoco accadeva eseguito in maniera del tutto legittima atteso che, il ricorrente si limitava ad accompagnava all'interno della Caserma il personale appartenente ai Vigili del Fuoco dopo che questo re già stato indentificato dal personale di Guardia all'ingresso della Caserma; 
-la circostanza che, chiamato per un consulto non ufficiale, il sig -OMISSIS- avesse deciso di recarsi sui luoghi durante l'orario di servizio ed aprire una scheda di intervento costituirebbe un accadimento indipendente da quanto effettivamente domandato dal ricorrente che, infatti, non aveva mai ha richiesto un sopralluogo ufficiale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, così come si evince anche dalla comunicazione del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-; 
-nessuna immagine era stata diffusa dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, ed invero, le stesse riproduzioni fotografiche erano già state oggetto dell'articolo di giornale datato -OMISSIS- e della nota inviata all'A. di competenza del 17 gennaio 2021, antecedenti al sopralluogo del 30.01.2021; 
-il ricorrente aveva sempre agito quale -OMISSIS- e non nella qualità di dipendente del Ministero dell'Interno; pertanto, l'Amministrazione non poteva muovergli alcuna contestazione disciplinare; 
-la procedura corretta, in materia disciplinare, avrebbe richiesto la previa qualificazione dei dirigenti ai soggetti presenti, per poi procedere alla contestazione della presunta illegittima condotta ed al richiamo per ottenere la cessazione dell'infrazione in corso e comunque adoperare una condotta utile a ridurre od eliminare le conseguenze della presunta infrazione. Tutto ciò non era accaduto, atteso che il dirigente Dott. -OMISSIS- e il Primo Dirigente Dott. -OMISSIS-, presenti al momento dei fatti di cui è causa, si erano limitati ad invitare i Vigili del Fuoco presenti nella Caserma ad abbandonare i luoghi; 
-l'Amministrazione non aveva correttamente valutato le controdeduzioni presentate dal ricorrente né aveva reso, nel provvedimento impugnato, una compiuta motivazione in ordine alle circostanze ivi argomentate. 
Le censure proposte, ad avviso del Collegio, non colgono nel segno e vanno respinte. 
Si osserva, in primo luogo, che la sanzione disciplinare risulta irrogata al ricorrente, nel caso che ci occupa, nella qualità di Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato e, quindi, di dipendente del Ministero dell'Interno. 
La sanzione, poi, risulta motivata con riferimento al diretto coinvolgimento del ricorrente nel sopralluogo non autorizzato presso i locali della Caserma -OMISSIS- e nella successiva divulgazione agli organi di stampa delle criticità ivi riscontrate attraverso la divulgazione di materiale fotografico. 
Si osserva, altresì, che la circostanza relativa alla pubblicazione dell'articolo di stampa sulla testata giornalistica locale -OMISSIS-, invece, evidenziata nella nota di contestazione degli addebiti del 17.02.2021, risulta solo implicitamente richiamata nel provvedimento disciplinare, che a tale nota di contestazione fa riferimento. 
Orbene, il Collegio, pur dovendo osservare che l'articolo di giornale pubblicato sulla testata giornalistica -OMISSIS- reca effettivamente una data antecedente agli eventi del 30.01.2021, ritiene che la questione se la divulgazione delle immagini delle criticità della Caserma fosse o meno seguita a quel sopralluogo, non risulti decisiva ai fini che ci occupano stante l'autonoma rilevanza della ulteriore e distinta condotta addebitata al ricorrente, consistente nell'aver consentito al personale dei Vigili del Fuoco di effettuare un accesso non autorizzato nei locali della Caserma e di redigerne il relativo rapporto di intervento. 
Ciò che viene addebitato nel corpo del provvedimento impugnato non è, poi, la divulgazione degli esiti del sopralluogo bensì, precipuamente, la diffusione di immagini interne di una Caserma di Polizia, senza alcun riferimento specifico all'articolo giornalistico del -OMISSIS-. 
Venendo, quindi, al punto centrale della questione che ci occupa, e cioè alla contestazione relativa al sopralluogo del 30.01.2021, si osserva che "il giudizio disciplinare nei confronti del personale della Polizia, si svolge con una larga discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sicché in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all'inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente" ( cfr Ta.r. Milano, Sez III, 17 gennaio 2008, n. 360). 
Ciò premesso, il Collegio è dell'avviso che, nel caso che ci occupa, le circostanze che emergono dagli atti di causa comprovino la legittimità del provvedimento impugnato che appare esente dai vizi ad esso ascritti. 
L'affermazione di parte ricorrente, secondo la quale non si sarebbe trattato di un sopralluogo in senso tecnico avendo egli semplicemente invitato informalmente il Vigile del Fuoco -OMISSIS-, suo conoscente, a fornirgli un parere personale e tecnico sulle eventuali criticità della Caserma, senza esercitare alcuna pressione sindacale per ottenere quel sopralluogo, risulta, infatti, smentita dalla documentazione acquisita agli atti di causa dalla quale emerge, al contrario, che i Vigili del Fuoco erano presenti nella -OMISSIS- in veste ufficiale e che si erano ivi recati perché chiamati dal ricorrente; gli stessi, anzi, venivano accompagnati nei locali della Caserma proprio dal ricorrente, che era appositamente ad attenderli all'ingresso della Caserma stessa. 
Ed invero: 
-nella relazione redatta dal capo squadra dei V.V: F.F., C.S.E. -OMISSIS-, si legge che era pervenuta richiesta telefonica da parte di un agente di polizia, il quale gli aveva riferito che occorreva verificare le infiltrazioni d'acqua nei locali della suddetta caserma ed era stata pertanto aperta la scheda di intervento n. -OMISSIS-. Testualmente il predetto afferma che "il giorno 30.01.2021, all'incirca alle ore 11.00, il V.C. -OMISSIS- richiedeva allo scrivente l'effettuazione di una verifica statica presso la Caserma della Polizia di Stato -OMISSIS-, sita in via -OMISSIS-. Il V.C. -OMISSIS- mi comunicava che la richiesta perveniva telefonicamente da un agente della Polizia di Stato tale -OMISSIS-. Il sottoscritto, in totale buona fede, considerato che la richiesta perveniva da un Agente di Polizia, chiedeva all'operatore della nostra sala operativa l'apertura di una scheda di intervento. Presso l'ingresso della sede ci attendeva l'Agente -OMISSIS--OMISSIS-che ci accompagnava nei locali interessati" (v. allegato 6 alla memoria del Ministero); 
-L'Assistente Capo -OMISSIS- e l'Agente scelto -OMISSIS-riferivano, invece, che: "alle 11:45 del 30.01.2021, giungeva presso il Corpo di guardia della Caserma -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, appartenente al loro medesimo ufficio, in compagnia di due Vigili del Fuoco in divisa e, a loro specifica domanda circa la presenza di tale personale dei VV.FF., il medesimo riferiva di non preoccuparsi in quanto i Vigili del Fuoco, che erano in sua compagnia, dovevano salire senza specificarne il motivo" ( v. all. 12 al ricorso); 
-il Dirigente Dott. -OMISSIS-, da ultimo, nella Relazione di servizio del 30.01.2021, confermava che i Vigili del Fuoco riferivano che stavano effettuando l'intervento "perchè chiamati" e che lo stesso ricorrente, in seguito alle pressanti richieste di delucidazioni circa la presenza dei Vigili del Fuoco in Caserma, riferiva di aver inviato una PEC di intervento al loro Comando alcune settimane prima (v, allegato 5 alla memoria del Ministero). 
Va anche ribadito, poi, che l'Amministrazione militare in materia di sanzioni disciplinari gode di un'ampia discrezionalità (Cons. Stato, Sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 652; 15 marzo 2012, n. 1452 e 31 ottobre 2012, n. 5582), sicchè il sindacato giurisdizionale è esercitabile ab externo nei limiti della riscontrata 'illogicità e all'irragionevolezza della sanzione e del travisamento dei fatti, non riscontrabili nel caso di specie per le circostanze sopra evidenziate. 
Il Collegio ritiene, quindi, per le circostanze sopra esposte, che la documentazione versata in atti confermi i presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio. 
Passando, ora, all'ulteriore censura con la quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art.12 del D.P.R. n. 737 del 1981, se ne rileva l'infondatezza. 
Deduce il ricorrente che i Dirigenti presenti ai fatti del 30.01.2021 non avrebbero rispettato la procedura prevista per la rilevazione dell'infrazione disciplinare ovvero non avrebbero rispettato le formalità previste dall'art. 12 D.P.R. n. 737 del 1981 sopra citato, non essendosi astenuti dal richiamare il dipendente alla presenza di altre persone; non avrebbero dato disposizioni per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione Si tratta, tuttavia, di una regola procedimentale che non incide affatto sulle garanzie di difesa dell'inquisito e neppure sui meccanismi che assicurano la terzietà ed indipendenza dell'organo decidente, sicché deve escludersi che la sua inosservanza sia suscettiva di determinare la nullità del procedimento o, comunque, la annullabilità del provvedimento che ne costituisce l'esito. 
Con un ultimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, infine, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato per avere il Questore omesso, nel decreto sanzionatorio, il riferimento alle controdeduzioni rese in sede procedimentale del ricorrente nonché disatteso le richieste istruttorie ivi formulate ed essersi, da ultimo, discostato dal parere espresso dalla Commissione Consultiva. 
Anche tali censure appaiono prive di pregio. Sul punto si evidenzia, infatti, che, secondo e il consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31.08.2016 n. 3736). Spetta, dunque, all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo l'autorità procedente di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6034; Sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1350; Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1875; 16 aprile 1998, n. 636). 
Alla luce delle svolte considerazioni il Collegio ritiene che il provvedimento sia legittimo non sussistendo i lamentati vizi di difetto di motivazione e di istruttoria ed avendo l'Amministrazione correttamente attivato il contraddittorio procedimentale con il ricorrente e sufficientemente motivato le ragioni della sanzione, con riferimento ai fatti come innanzi descritti. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. 
Le spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie possono essere compensate. 
P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Spese compensate. 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti. 
Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 
Paolo Severini, Presidente 
Rita Luce, Consigliere, Estensore 
Germana Lo Sapio, Consigliere 

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