T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 17/01/2024) 29-01-2024, n. 1605
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8635 del 2023, proposto da A.A. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Carabinieri Centro Selezione e Reclutamento, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
" -del bando con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 3 maggio 2023 nella parte in cui, all'articolo 1, lett. b, prevede la riserva di 1120 posti in favore dei cittadini italiani in possesso del seguente requisito anagrafico "che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età";
-dell'articolo 3 del bando con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" nella parte in cui ha previsto quale unica modalità di inoltro della domanda di partecipazione quella on line, impedendo ai ricorrenti di generare validamente l'iscrizione;
-del bando con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 3 maggio 2023;
-della graduatoria di merito del "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri", non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente;
PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'
E/O PER LA DISAPPLICAZIONE
-dell'art. 6 comma 3 della L. 5 agosto 2022, n. 119 recante "Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali" nella parte in cui all'articolo 3 ha previsto la modifica del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) nei seguenti termini " all'articolo 707, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata" abbassando, quindi, da 26 a 24 anni non compiuti il requisito anagrafico di accesso al ruolo di allievo carabiniere;
- dell'articolo 707, comma 1, la lettera a) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui prevede tra i requisiti di accesso al ruolo di carabiniere il seguente requisito anagrafico "non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata";
E/O PREVIO SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione e/o alla compatibilità tra l'articolo 707, comma 1, la lettera a) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che in seguito alle modifiche introdotte dalla L. 5 agosto 2022, n. 119 ha abbassato da 26 anni non compiuti a 24 anni non compiuti il limite anagrafico di accesso al ruolo di carabiniere e la Direttiva 2000/78/CE."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
I ricorrenti in epigrafe (tranne il sig. B. che, con dichiarazione 19.6.2023, ha rinunciato al ricorso) hanno collettivamente impugnato il bando 2.5.2023 con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" che, tra l'altro e per quanto qui rilevante, prevedeva (art. 1) che i posti messi a concorso fossero così ripartiti: 2.611 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del D.Lgs. n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2; 1.120 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707 del D.Lgs. n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non avessero superato il ventiquattresimo anno di età; un residuo di 32 per candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 D.P.R. n. 752 del 1976.
Esponevano quindi di essere tutti cittadini italiani senza esperienza militare, aspiranti, quindi, a concorrere sull'aliquota di 1.120 posti ad essi riservata, ma di aver tutti superato, al momento di scadenza del bando, il ventiquattresimo anno di età (pur senza aver superato il ventiseiesimo, che era il limite valido fino al precedente concorso) il che inibiva loro la presentazione stessa della domanda di partecipazione, da farsi assolutamente on line, a fronte del filtro predisposto sulla piattaforma web atto ad impedire l'inoltro da parte di chi non avesse il requisito anagrafico prescritto.
Deducevano come tale preclusiva previsione del bando derivasse dalla recente L. n. 119 del 2022 di riordino delle forze armate cha aveva, tra le altre cose, con l'art. 3, comma 1, lett. c) novellato l'art. 707 del D.Lgs. n. 66 del 2020 (di seguito anche Codice dell'ordinamento militare o COM) abbassando di due anni, da 26 a 24 anni, i limiti di età per l'accesso ai ruoli iniziali nell'Arma dei Carabinieri per i soggetti, come loro, senza una pregressa esperienza militare (c.d. "civili"); di tale legge contestavano la conformità sia alla Costituzione che alle Norme unionali.
In dettaglio il ricorso, con contestuale istanza cautelare, si affidava a due compositi motivi.
Con il primo, rubricato "I) illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 3 della L. 5 agosto 2022, n. 119 che ha modificato l'art. 707 del D.Lgs. n. 66 del 2010 c.d. codice dell'ordinamento militare per violazione degli artt. 3, 97 e 51 cost. sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e della disparità di trattamento." , i ricorrenti premettevano l'illegittimità costituzionale delle contestate previsioni, nonché la contrarietà delle stesse rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della L. n. 127 del 1997, che vietano l'introduzione di limiti anagrafici per l'accesso al pubblico impiego, limitando tale ipotesi ai soli casi in cui tale requisito sia imprescindibilmente connesso alla natura dell'impiego o ad "oggettive necessità dell'amministrazione", sviluppando poi due sub argomenti.
In primo luogo, deducevano come l'abbassamento del limite di età, da 26 a 24 anni non compiuti, non fosse sorretto da alcuna delle esigenze ammesse dal legislatore del '97 e, anzi, si scontrasse con l'esigenza di ampliare il ventaglio di chance lavorative per i giovani e di renderle compatibili con percorsi di studi più lunghi (e professionalizzanti) rispetto al passato. La normativa contestata appariva non solo inopportuna, ma neppure adeguata al contesto sociale di riferimento, con conseguente violazione dei precetti costituzionali di cui agli articoli 3, 97 e 51 Cost. (punto I.I. del motivo di ricorso).
In secondo luogo si deduceva l'ulteriore illogicità del nuovo limite anagrafico per i gli aspiranti c.d. "civili" ove posto in confronto col diverso trattamento previsto per gli aspiranti c.d. "militari" (ammessi a partecipare sino ai 28 anni) dimostrando così l'intrinseca idoneità al ruolo anche dei giovani con età maggiore di 24 anni ed integrando una patente violazione del principio di parità di trattamento costituente uno dei corollari dell'art. 97 Cost. (punto I.II. del motivo di ricorso).
Con il secondo motivo, rubricato "II) Illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 3 della L. 5 agosto 2022, n. 119 che ha modificato l'art. 707 del D.Lgs. n. 66 del 2010 c.d. codice dell'ordinamento militare per violazione dell'art. 117 cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1; 2, parr. 1 e 2; 4, 1; 6, 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 216 del 2003 - violazione del principio generale del diritto dell'unione europea di non discriminazione in base all'età - violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea." veniva dedotta l'incompatibilità della novella legislativa con l'art. 117 Cost. e, quindi, con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. I ricorrenti evidenziavano come un siffatto limite anagrafico di accesso ad un impiego pubblico violasse il divieto di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta di Nizza, oltre che la Direttiva 2000/78/CE.
Concludevano pertanto chiedendo, in via cautelare, l'ammissione con riserva alla presentazione della domanda ed alla partecipazione alle prove e, nel merito, domandando: in via preliminare, la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del COM per violazione degli artt. 3, 97, 51 e 117 della Costituzione; sempre in via preliminare, di sollevare la questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia ex artt. 267 T.F.U.E. e 234 T.C.E. quanto alla compatibilità tra la normativa interna impugnata e gli artt. 1; 2, parr. 1 e 2; 4, 1; 6, 1, lett. c), della Direttiva 2000/78/ce e dell'art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; nel merito, l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituivano in giudizio, con foglio dell'Avvocatura, il Ministero della difesa ed il Comando generale dell'Arma, resistendo al ricorso.
Sopravveniva intanto il 19.6.2023, come già detto, dichiarazione di rinuncia al ricorso di uno degli originari ricorrenti.
All'udienza cautelare del 5 luglio 2023 questo TAR con ordinanza n. 3603/2023, ferma e impregiudicata ogni questione di rito e di merito (ivi compresi i dedotti profili di incostituzionalità e contrarietà alla normativa unionale del novellato art. 707 del COM) ammetteva con riserva i ricorrenti alla presentazione della domanda in considerazione della preminenza del "periculum" legato al rischio del definitivo venir meno della possibilità di partecipazione alla procedura selettiva in corso, fissando per il merito l'Udienza pubblica del 17 gennaio 2024.
La misura cautelare, a seguito di appello dell'Avvocatura, veniva confermata dal Consiglio di Stato con propria ordinanza n. 3498/23.
Di seguito il Comando dei Carabinieri depositava in data 1.12.2023 e poi 8.1.2024 due atti di "adempimento della misura cautelare" nei quali evidenziava di aver consentito agli ammessi con riserva di accedere (dal 28.11.2023 in poi) alla piattaforma online per il deposito della domanda di partecipazione, possibilità di cui si erano valsi, salvo i sigg.ri A., B. e G., tutti i ricorrenti, ai quali tuttavia era stata poi prospettata dall'Arma una convocazione non per la partecipazione al concorso oggetto d'impugnativa ma "a sostenere la prova di preselezione per l'analogo concorso che verrà indetto per l'anno 2024". Alcuna reazione in merito interveniva da parte ricorrente.
Si perveniva, infine, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, dove la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è da respingere; i due motivi ai quali è affidato sono infondati e possono essere trattati congiuntamente.
I ricorrenti, consapevoli della conformità dei provvedimenti impugnati alla legge vigente, sollecitano la disapplicazione di quest'ultima ovvero la sua dichiarazione di incostituzionalità per contrarietà alle superiori fonti unionali e costituzionali, hanno perciò formulato una preliminare richiesta di delibazione di non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 707 COM come novellato dalla L. n. 119 del 2022 per violazione degli artt. 3, 97, 51 e 117 della Costituzione ed hanno contestualmente formulato la richiesta preliminare di sollevare "questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia ex artt. 267 T.F.U.E. e 234 T.C.E. quanto alla compatibilità tra detta legislazione e gli artt. 1; 2, parr. 1 e 2; 4, 1; 6, 1, lett. c), della Direttiva 2000/78/CE e dell'art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea".
Aldilà dei riferimenti normativi (il primato del diritto UE sulla legislazione interna si dispiegherebbe senza necessità di pronuncia di incostituzionalità ex art. 117 della Costituzione, il richiamo all'articolo 243 del TCE va probabilmente inteso all'attuale articolo 279 TFUE) entrambe le questioni non sono fondate.
Una preliminare ricognizione del quadro legislativo interno ci porta ad osservare anzitutto che il novellato testo dell'art. 707 COM, recante il contestato abbassamento d'età a 24 anni, risponde, come risulta dai lavori preparatori della riforma varata con la 119/22, ad una consapevole scelta del Legislatore per venire incontro alla specifica necessità rappresentata dai vertici dell'Arma dei Carabinieri (v.si l'audizione parlamentare del Comandante generale, gen. di C.G.N.) di pervenire, in vista di imprescindibili obiettivi di maggiore efficienza, ad un rapido abbassamento dell'età media del personale.
Va poi considerato che l'art. 707 COM, recante il contestato abbassamento d'età, non si pone in contrasto con l' art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, anzitutto perché, ove mai contrasto ci fosse, il citato art. 707, novellato con L. n. 119 del 1922, prevarrebbe sia per posteriorità che per specialità e perché, comunque, contrasto non sussiste visto che la L. n. 127 del 1997, nell'eliminare il limite di età quale requisito generale di accesso ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, eccettua espressamente le "deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione" salvaguardando così "le esigenze organizzative di efficacia e di buon andamento … connesse in particolare alla natura del servizio o ad altre oggettive necessità che possono richiedere particolari requisiti di idoneità fisica legati anche all'età dei candidati" ( Cons. Stato, sez. IV, n. 3157/19).
Spostando lo sguardo ora alla normativa unionale europea occorre concentrarsi, in particolare e per quanto qui ci occupa, sulla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 (recepita con D.Lgs. n. 216 del 2003) che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, osservando che l'art. 2, paragrafo 1, della richiamata Direttiva 2000/78, fissa il "principio della parità di trattamento" intendendo l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva, tra i quali rientra anche l'età.
L'art. 4, paragrafo 1, tuttavia, consente agli Stati membri di diversificare, anche rispetto all'età, la posizione dei lavoratori, escludendo che ciò integri una discriminazione laddove "per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato".
L'art. 6, paragrafo 1, infine, consente scelte astrattamente discriminatorie effettuate proprio "in ragione dell'età" laddove esse siano "oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari".
E' dunque consentita una discriminazione nell'accesso al lavoro basata sull'età, purchè ragionevole e proporzionata allo scopo (v.si C.G.U.E., sent. 15 novembre 2016, G.S.S. C-258/15 e Cons. Stato, sez. I, parere 21 dicembre 2022, n. 2057).
Inoltre il punto 18 della premessa della direttiva stabilisce che la medesima "non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi".
Alla luce di tali coordinate si può allora escludere il contrasto prospettato da parte ricorrente, in accordo con la giurisprudenza in materia.
Va ricordato invero che la Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che il requisito dell'età massima può essere legittimamente posto in relazione alla necessità di selezionare soggetti dotati, come nel caso del servizio nei carabinieri, di adeguate capacità fisiche (cfr. sentenza Wolf EU/C/2010/3 e sentenza Prigge UE/C/2011/573; e ancora la già citata Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15, relativamente alla decisione dell'A.V.D.P. y Emergencias di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito dell'età massima di 35 anni per i candidati ai posti di agenti della polizia della comunità autonoma dei Paesi Baschi).
Va negato, invece, che possa giungersi nel caso di specie -come invocato dalla difesa dei ricorrenti- alle stesse conclusioni di cui alla sentenza della Corte di Lussemburgo del 17 novembre 2022, nella causa C-304/21 (su rimessione del Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272) d'incompatibilità con il diritto dell'Unione del limite massimo di 30 anni per l'accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato, visto che in realtà, tale pronuncia ha comunque affermato che "L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".
E' chiaro allora come, a contrario, anche in questo caso la Corte unionale riaffermi la possibilità di una discriminazione in base all'età, ove il giudice nazionale verifichi che essa sia legata alla necessità che i soggetti da avviare al lavoro siano selezionati in base al possesso di "particolari capacità fisiche" e che i requisiti selettivi siano proporzionati allo scopo.
A riguardo va anche ricordato che lo stesso Giudice di palazzo Spada, che come visto aveva bocciato il limite dei 30 anni posto dalla normativa nazionale per l'accesso ai ruoli dei commissari di Polizia, ha invece reputato giustificato nei limiti della discrezionalità del legislatore, il limite dei 28 anni per l'accesso alla carriera di vice-ispettore di Polizia proprio in ragione delle diverse, rispetto ai commissari, caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, connotate da "compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" nonché "di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa…che possono svolgersi anche in modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, in cui il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono anche essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera" (v.si Cons. Stato, sez. II, sent. 4 febbraio 2022, n. 781 e ordin. 1 luglio 2021, nn. 3576 e 3577).
Con riferimento specifico poi all'accesso ai ruoli dei Carabinieri che ci occupa, questa stessa sezione (v.si TAR Lazio, sez. 1 bis, n. 4052/21) ha già evidenziato, sia pure rispetto al precedente limite di 26 anni, come le funzioni svolte dai Carabinieri richiedano capacità fisiche particolari rispetto alle quali l'apposizione di un discrimine d'età costituisce requisito coerente e non sproporzionato, ciò in accordo con i principi unionali e la Direttiva 2000/78/CE nonché con quei presupposti consolidati della giurisprudenza della CGUE che saranno poi riaffermati anche nella succitata sentenza 17 novembre 2022, C-304/21.
A questi condivisibili argomenti il Collegio intende dare continuità anche nel nuovo quadro normativo che prevede la riduzione a 24 anni del limite d'età che -come sopra visto richiamando i lavori preparatori della L. n. 119 del 2022- risulta misura proporzionata funzionale a nuovi obiettivi di miglioramento dell'efficienza operativa dell'Arma attraverso un rapido abbassamento dell'età media del personale, costituente "finalità legittima" ai sensi degli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE e dei Trattati.
A risultati non diversi conduce la verifica, parallelamente richiesta dai ricorrenti, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione degli Artt. 3, 97, 51 e 117 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità, della disparità di trattamento e della violazione delle norme UE.
Quanto a quest'ultimo profilo, aldilà della già acclarata conformità della legislazione contestata alla disciplina europea, si è già sopra anticipato che un'eventuale diversa valutazione non avrebbe potuto determinare una rimessione alla Consulta per violazione dell'Art. 117 Cost., dovendosi invece procedere direttamente alla disapplicazione della norma nazionale in ossequio alla primautè del diritto unionale.
Quanto agli altri profili parte istante ha lamentato in particolare come la riduzione dell'età di accesso al concorso non fosse razionalmente giustificata -nel rispetto dell'Art. 3 Cost.- da una significativa diversità di efficienza tra gli aspiranti "civili" con massimo 24 anni e quelli, come i ricorrenti, con massimo 26.
Ha poi lamentato come la contestuale previsione della possibilità di accesso con età più elevata concessa agli aspiranti di provenienza "militare" implicasse una disparità di trattamento con violazione del principio di eguaglianza di cui all'Art. 3 e di parità di accesso ai pubblici Uffici tutelato dagli Artt. 97 e 51 Cost.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte è anzitutto evidente che l'abbassamento del limite di età controverso non rappresenta una violazione dei principi costituzionali in tema di uguaglianza e parità di accesso agli impieghi pubblici, essendo detto limite fissato in linea generale e in modo proporzionatamente adeguato a garantire le particolari esigenze di efficienza fisica tipicamente richieste per le funzioni dell'Arma e, da ultimo, per pervenire ad una rapida diminuzione nell'età media dei ruoli, basandosi sul ragionevole presupposto che la prestanza fisica sia superiore nelle classi più giovani.
Quanto invece alla presunta disparità di trattamento subita dai ricorrenti aspiranti "civili" rispetto a quelli c.d. "militari" (cioè i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo ai quali è concesso partecipare con età più elevata al concorso) aldilà dei cambiamenti attualmente in corso nella disciplina di tale categoria, va riaffermato -dando anche in questo continuità alla citata sentenza della sezione n. 4052/21- che "la specifica previsione derogatoria nei confronti degli aspiranti candidati che abbiano prestato servizio militare ha natura premiale, mirando a incentivare la prestazione di un periodo di servizio nelle forze armate attraverso il riconoscimento di un corredo di diritti e benefici tra cui l'innalzamento dei limiti di età generalmente previsti ."
E' appena il caso di ricordare infatti che, con il superamento dell'esercito di leva, ha assunto cruciale importanza nell'organizzazione della difesa della Nazione il ruolo dei volontari, da qui la correlativa esigenza di fornire a tali figure un adeguato sistema di incentivi capaci di rafforzare l'attrattività -anche per un arco limitato di tempo- della scelta militare. Nell'ambito di tali incentivi rientra, con primaria importanza, la creazione di "corsie preferenziali" per gli impieghi nel c.d. comparto "Sicurezza", che diano una prospettiva di sbocco professionale a coloro che, dopo un periodo di coscrizione volontaria, non abbiano potuto o voluto proseguire permanentemente nella carriera bellica.
E' quindi pienamente giustificata e razionale, sia rispetto alle norme costituzionali che a quelle unionali, la scelta del Legislatore di prevedere per detti volontari un accesso privilegiato, sia in termini di età che di quote di posti riservati, nei concorsi d'ingresso nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri.
Le considerazioni svolte consentono di respingere tutte le censure dei ricorrenti stante l'insussistenza di contrasti tra la legislazione nazionale qui applicata e la superiore normativa di grado europeo e costituzionale; conseguono la legittimità del bando di concorso impugnato e delle esclusioni (sotto forma di preclusione alla presentazione dell'istanza in modalità informatica) per mancanza del requisito anagrafico.
In ragione della particolarità delle questioni trattate risulta equa la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
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