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sabato 3 febbraio 2024

Tar 2024-violazione dell'art. 30 lettera h) L. n. 157 del 1992, avendo esercitato attività venatoria mediante l'ausilio di mezzi vietati (richiamo acustico elettromagnetico), ha disposto a suo carico il "divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi", ritenendo siffatta tipologia di reato idonea ad incidere negativamente sulla sua affidabilità circa il buon uso delle armi




T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (ud. 22/11/2023) 08-01-2024, n. 18 

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Questura di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento: 

- del provvedimento prot. n. (...) bis, emesso il 29/11/2021 dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, notificato in data 11/12/2021, con cui veniva disposto a carico del ricorrente il "divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi"; 

- del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia cat. 6/F/3/2022 emesso dal Questore di Reggio Calabria il 14/1/2022 e notificato in data 20/1/2022; 

di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato: 

a) il provvedimento prot. n. (...) bis, emesso il 29/11/2021, con cui la Prefettura di Reggio Calabria, preso atto del suo deferimento all'Autorità giudiziaria penale, avvenuto in data 20/10/2021, per violazione dell'art. 30 lettera h) L. n. 157 del 1992, avendo esercitato attività venatoria mediante l'ausilio di mezzi vietati (richiamo acustico elettromagnetico), ha disposto a suo carico il "divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi", ritenendo siffatta tipologia di reato idonea ad incidere negativamente sulla sua affidabilità circa il buon uso delle armi; 

b) il provvedimento cat. (...) del 14/1/2022 con cui il Questore di Reggio Calabria, visto il suddetto divieto di detenzione armi adottato dalla Prefettura e condivise le ragioni allo stesso sottese, ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia allo stesso rilasciata in data 29.08.2018. 

2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee. 

- "1) - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI-ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE -VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 30 e 32 L. n. 157 del 1992)"; 

- "2) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E/O DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITA'-TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.)"; 

La pendenza, a carico del ricorrente, del procedimento penale per violazione dell'art. 30 lettera h) L. n. 157 del 1992 non avrebbe potuto essere ragionevolmente e logicamente addotta a sostegno dell'inaffidabilità dello stesso circa il buon uso delle armi. Ciò in quanto la fattispecie di reato in contestazione coinciderebbe esclusivamente con l'esercizio dell'attività venatoria mediante l'ausilio di un mezzo vietato, ovvero il richiamo acustico elettromagnetico, ovvero in una condotta che non implicherebbe affatto l'uso delle armi. 

Dalla condotta in esame, l'amministrazione non avrebbe, pertanto, potuto desumere la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente, ostativa all'utilizzo di armi e munizioni, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti in contestazione, erroneamente adottati ai sensi degli artt. 10, 11 39 e 43 del T.U.L.P.S., in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

Del resto, ai sensi dell'art. 32 comma 1, lett. a) L. n. 157 del 1992, soltanto l'eventuale recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale abiliterebbe la p.a., quale sanzione amministrativa accessoria, alla sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, quale unica reazione dell'ordinamento al fatto penalmente rilevante, non essendo consentito alla p.a., nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, di andare oltre, in assenza, come nella specie, di condotte involgenti abuso delle armi. 

- "3) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. n. 241 del 1990 E DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE PARTECIPATIVE E CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO"; 

I provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere preceduti dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento, onde assicurare al ricorrente l'esercizio delle facoltà partecipative di cui agli artt. 7 e ss. L. n. 241 del 1990, in assenza di ragioni di urgenza idonee ad escluderle. 

3. Il Ministero dell'Interno si è costituito con memoria di mera forma. 

4. In occasione della pubblica udienza del 22 novembre 2023, in vista della quale il ricorrente ha prodotto documenti e ribadito le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione. 

5. Il ricorso è fondato. 

6. Coglie nel segno l'assorbente censura secondo cui, a fronte della contestazione della fattispecie di reato di cui all'art. 30 comma 1 lett. h) L. n. 157 del 1992, consistente nell'esercizio della caccia con l'ausilio di un segnale acustico elettromagnetico, vietato secondo quanto disposto dal precedente art. 21, comma 1, lettera r), l'amministrazione non avrebbe potuto, ai sensi degli artt. 10, 11 39 e 43 del T.U.L.P.S., disporre il divieto di detenzione di armi e munizioni nonché la revoca della licenza del porto di fucile ad uso caccia, stante l'assenza di ulteriori e diverse condotte da cui poter logicamente e ragionevolmente desumere il pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente. 

6.1 Quanto sopra in continuità con il consolidato orientamento della Sezione, a cui si formula espresso rinvio, ai sensi dell'art. 74 c.p.a, secondo cui: "1) L'art. 10 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 prescrive che "le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata". 

A sua volta, l'art. 32, comma 1, lettera a) della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce che "Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone: 

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; ...". 

Aggiunge il comma 2 che "I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna". 

È chiaro che l'art. 32 L. n. 157 del 1992 cit. ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all'art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale. 

In base al principio di specialità (espressamente contemplato in campo penale dall'art. 15 c.p., ma del quale deve essere fatta applicazione in qualsiasi settore dell'ordinamento giuridico in quanto costituisce il fondamento logico-giuridico della disciplina relativa al concorso apparente di norme), nel concorso apparente di norme coesistenti deve applicarsi la norma speciale, che deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. 

Peraltro, come si è detto, l'art. 32 prevede, in aggiunta all'intervento penalistico ("Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30"), sanzioni accessorie irrogate dall'autorità amministrativa, ma espressamente il comma 3 dell'art. 30 rammenta che "Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", sicché risulta pure qui confermato il principio di specialità. 

2) Nel caso in esame al … era stata contestata l'ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. h) dell'art. 30, per l'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r), punita con l'ammenda fino a L. 3.000.000 (euro 1.549), ed il contravventore ha definito il procedimento con l'oblazione. 

L'Autorità amministrativa - tenuta ad applicare la norma speciale di cui all'art. 32 L. n. 157 del 1992 cit. e non già l'art. 10 TULPS -, avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti del ricorrente soltanto in presenza di condanna definitiva o dell'intervenuto pagamento dell'oblazione, e della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157 del 1992 per il caso della lett. h) dell'art. 30. 

Nella specie, non ricorrendo a carico del … l'ipotesi speciale della recidiva, l'impugnato provvedimento di revoca, che fa riferimento solo ed esclusivamente a quest'episodio venatorio, risulta essere stato adottato in carenza di un presupposto essenziale (cfr., in termini, TAR Reggio Calabria, 22 gennaio 2014, n. 59) e la sospensione così disposta è illegittima in quanto "Deve, invero, ritenersi che la sanzione prevista dal citato art. 32 L. n. 157 del 1992 esaurisca la reazione dell'ordinamento al fatto penalmente previsto, non essendo consentito all'amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, andare ben oltre tale previsione" (TAR Reggio Calabria, 10 aprile 2018, n. 174)" (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 9.10.2018, n. 602). 

7. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto. Ne consegue l'annullamento del provvedimento prot. n. (...) bis, emesso il 29/11/2021 dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, notificato in data 11/12/2021, con cui veniva disposto a carico del ricorrente il "divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi" e del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia cat. 6/F/3/2022 emesso dal Questore di Reggio Calabria il 14/1/2022 e notificato in data 20/1/2022. 

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione. 

Per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. (...) bis, emesso il 29/11/2021 dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, notificato in data 11/12/2021, con cui veniva disposto a carico del ricorrente il "divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi" e il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia cat. 6/F/3/2022 emesso dal Questore di Reggio Calabria il 14/1/2022 e notificato in data 20/1/2022. 

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Roberta Mazzulla, Presidente FF, Estensore 

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario 

Andrea De Col, Primo Referendario 


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