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sabato 3 febbraio 2024

Tar 2024- Convocato per l'esecuzione delle prove fisiche, il giorno 6.04.2023, durante l'esecuzione della prima prova - esecuzione alla sbarra fissa di 3 trazioni complete - il ricorrente si è infortunato, riportando una -OMISSIS-, con prognosi di giorni 3, diagnosticatagli il giorno stesso della prova non superata presso il P.O. dell'Ospedale -OMISSIS- di Roma

 


T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 23/01/2024) 29-01-2024, n. 1747 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 8304 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro 

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

-OMISSIS-, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia 

1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 06 aprile 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di "non idoneità" attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 10.03.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della L. n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 

2) del decreto di esclusione del 06.04.2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS- (All. 2 Decreto di esclusione). 

3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della L. n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (All. 3); 

4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale é stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni (All. 4); 

5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria (All. 5); 

6) dell'art. 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 

7) del verbale n. 09 del 06 aprile 2023 della commissione di esame per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 del 01 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa (All. 6); 

8) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 06.04.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F. (All. 7); 

9) del D.M. 1 febbraio 2019, n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 

10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni (All. 8); 

11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche; 

12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della L. n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità); 

13) dell'allegato "C Prove Motorie", indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della L. n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 (All. 9); 

14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 

15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche; 

16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della L. n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 (All. 10); 

17) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019 (All. 11); 

18) del D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del D.M. 26 ottobre 2018, recante "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 

19) dell'Allegato "C" - "Prova di capacità operativa" al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che "l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo"; 

20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; 

21) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207; 

22) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 

23) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; 

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI 

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria. 

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. 

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23.01.2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della L. n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 

La procedura prevede che i partecipanti si sottopongano all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le previsioni del bando e dei relativi allegati. Convocato per l'esecuzione delle prove fisiche, il giorno 6.04.2023, durante l'esecuzione della prima prova - esecuzione alla sbarra fissa di 3 trazioni complete - il ricorrente si è infortunato, riportando una -OMISSIS-, con prognosi di giorni 3, diagnosticatagli il giorno stesso della prova non superata presso il P.O. dell'Ospedale -OMISSIS- di Roma dal dott. -OMISSIS-. 

L'infortunio occorso gli ha impedito di portare a termine la prova; pertanto il ricorrente, già nell'immediatezza, ha chiesto alla Commissione di far verbalizzare l'accaduto; tuttavia la Commissione non ne avrebbe tenuto conto. 

2. All'esito dell'esclusione il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi di censura: Violazione del principio del favor partecipationis. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione dell'allegato "c" del bando ed eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.M. n. 238 del 2018 (bando concorsuale) e del relativo all. "c". Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell'art. 3 del bando di concorso. Errore di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità. Illegittimità per violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Vizio e carenza di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Mancata trasparenza sui criteri di valutazione. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento. Violazione del principio della tassatività delle clausole escludenti. Violazione del il principio della par condicio tra i candidati per l'uso di due piscine differenti nel tempo. Violazione dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. 

3. Si è costituita l'amministrazione, che, con memoria depositata il 16.06.2023, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del suo operato, dovendo fare applicazione dell'all. C, richiamato dall'art. 8 del Bando, che prevede che la mancata esecuzione della prova, anche in conseguenza di un infortunio occorso durante l'esecuzione della stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso. La clausola, avente efficacia escludente, avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, circostanza non avvenuta nel caso di specie, con conseguente irricevibilità delle relative censure. 

4. Con ord. Tar Lazio - sez. I quater - n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare e riammesso il ricorrente alla procedura, disponendo la ripetizione della prova non superata nel precedente tentativo e, in caso di esito favorevole di quest'ultima, l'ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, anche attraverso la riconvocazione della Commissione, fissando per la prosecuzione la camera di consiglio del 7.11.2023. 

5. All'esito della camera di consiglio del 7.11.2023, con ord. coll. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-- preso atto che il ricorrente aveva superato tutte le restanti prove- il collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, fissando per la prosecuzione la camera di consiglio del 23.01.2024. All'esito della suddetta camera di consiglio, acquisita la prova dell'integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso della sua possibile definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a. 

6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

7. Si deve premettere che il gravame è tempestivamente proposto, anche con riferimento ai motivi di impugnazione relativi all'art. 8, che richiama l'all. C al Bando di concorso. La clausola, infatti, risulta correttamente impugnata in uno al provvedimento di esclusione, posto che la previsione non ha evidentemente efficacia di per sé escludente, concretizzandosi la sua lesività all'esito dell'esclusione dalla procedura di stabilizzazione. 

8. Ciò posto, l'all. C del Bando prevede: "Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo". 

La previsione, con riferimento all'esclusione del candidato che non completi o superi la prova anche in conseguenza di un infortunio occorso durante la sua esecuzione, non è esente dai vizi denunciati. 

Deve richiamarsi in proposito quando osservato dal Consiglio di Stato il quale ha condivisibilmente affermato che appaiono fondate "le censure di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nonché di perplessità e contraddittorietà e di irragionevolezza e non proporzionalità dell'azione amministrativa, per la parte in cui la stabilizzazione di chi, come la ricorrente, da anni affronta e supera quotidianamente rischi operativi a tutela della pubblica incolumità, viene condizionata ad un evento occasionale e non prevedibile, che non incide direttamente sulla valutazione della prestanza fisica, che potrebbe accadere in ogni azione operativa a qualunque Vigile del fuoco, stabilizzato o meno, e che pertanto deve trovare una diversa risposta operativa volta ad affiancare e supportare tutti i componenti della squadra durante ogni intervento." (cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 11/09/2020 n. 5188/20 e, nello stesso senso, seppur con riferimento ad altra procedura concorsuale si veda anche sentenza Tar Lazio, sez. II-ter, 10/02/2021, n. 1656). 

Ed invero, come correttamente evidenziato nel ricorso, la norma di cui all. C, richiamato dall'art. 8 del Bando di concorso - che commina l'esclusione dalla procedura del candidato che "per qualsiasi motivo", compreso l'infortunio, non completi o non sostenga la prova di efficienza fisica - si appalesa palesemente irragionevole e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite e conduce a conseguenze obiettivamente inique per l'azione amministrativa che deve farne applicazione. 

La previsione in esame, infatti, non appare proporzionata avuto riguardo alla comprensibile esigenza di contenere la tempistica necessaria alla conclusione dell'iter concorsuale; infatti, per come formulata, implica l'arbitrario e manifestamente ingiusto effetto, contrario ai basilari principi dell'ordinamento, di escludere la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo del candidato, anche qualora tale impedimento sia accertato mediante idonea documentazione medica. 

Del resto le eventuali finalità di contingentamento dei tempi perseguite non sarebbero frustrate dalla previsione di una sessione di recupero nell'arco temporale della stessa procedura, considerato che le prove di concorso già non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, con l'ulteriore conseguenza che il differimento non comporta pregiudizio alla par condicio tra i concorrenti, né favorisce in alcun modo il candidato che recupera (cfr. per un caso analogo Tar Lazio n. 9829/2017). 

In definitiva, in violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che implica anche la flessibilità dell'azione stessa, l'amministrazione ha adottato (ed applicato nella fattispecie) una regola che appare eccedente quanto era opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, omettendo la ponderazione delle contrapposte esigenze, che avrebbe dovuto consentire di individuare la soluzione che comportasse il minore sacrificio possibile per le legittime aspettative dei partecipanti alla procedura in stato di accertato temporaneo impedimento, assicurando lo svolgimento della stessa secondo criteri di razionalità, di legalità e di giustizia. 

Ciò tanto più laddove si osservi che, nella specie, trattasi di una procedura per la "stabilizzazione" di personale precario che già svolge da anni il ruolo operativo per cui le prove sono state strutturate, il cui mancato superamento è dipeso da un evento occasionale e non prevedibile, da cui si fa, invece, dipendere la valutazione della prestanza fisica. 

Deve quindi disporsi l'annullamento dell'all. C del Bando per la parte in cui la prova si intende non superata "anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa". 

9. Venendo all'esame del caso di specie, è sufficientemente provato il fatto che parte ricorrente si sia infortunata durante lo svolgimento della prova delle trazioni. Tale conclusione, infatti, trova conferma nel fatto che alcune ore dopo lo svolgimento della prova concorsuale parte ricorrente si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale -OMISSIS- di Roma dove gli è stata diagnosticata una -OMISSIS- con prognosi di giorni 3 per la guarigione (cfr. doc. 13 allegato al ricorso introduttivo) e che detto infortunio appare compatibile con il tipo di prova - esecuzione alla sbarra fissa di 3 trazioni complete - eseguita e non completata. 

Ebbene tale evento integra, all'evidenza, una tipica ipotesi di forza maggiore da cui è derivata per il candidato l'impossibilità di proseguire e concludere le prove cui doveva sottoporsi. 

A fronte dell' infortunio occorso è quindi evidente che la p.a. - tenuto conto dell'illegittimità della previsione contenuta nell'all. C al Bando - aveva il dovere di consentirgli di ripetere la prova una volta superata la condizione di infortunio, tenuto conto della natura eccezionale dello stesso (che, proprio per la sua straordinarietà, non dimostra una inidoneità fisica del candidato, ma solo una temporanea inabilità, cfr. nello stesso senso Tar Lazio, sez. I-bis, 21 settembre 2020, n. 9620; sez. II-ter, 10 febbraio 2021, n. 1656; sez. I-quater, 15 febbraio 2023, n. 2720, sez. I - quater n. 19853/2023). 

Con riferimento alla mancata indicazione a verbale dell'intervenuto infortunio (il cui effettivo accadimento, come si è detto, è stato comprovato con idonea documentazione sanitaria), si rileva che tale omissione non appare sufficiente a escludere che il ricorrente abbia effettivamente evidenziato alla Commissione tale circostanza, e ciò anche in ragione della sinteticità del verbale prodotto in atti, nel quale sono indicati solo gli esiti delle prove sostenute durante tale giorno senza che sia riportata alcuna indicazione, anche di senso negativo, in ordine alle eventuali dichiarazioni rese dai candidati. 

10. In ragione delle considerazioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto, con conseguente: 

- annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo e definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura; 

- stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui lo stesso ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare; 

- ordine alla p.a. di provvedere all'inserimento del ricorrente in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. 

11. Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del presente contenzioso e della peculiarità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. 

Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23.01.2024 con l'intervento dei magistrati: 

Concetta Anastasi, Presidente 

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario 

Caterina Lauro, Referendario, Estensore 


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