ARERA
Documento 05/03/2024, n. 70/2024/R/gas
Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale: modalità e condizioni di accesso.
Emanato dall'ARERA.
Epigrafe
Premessa
Parte IAspetti introduttivi e obiettivi
Parte IIRequisiti di ammissibilità all'elenco
Parte IIIAspetti procedurali
Documento 5 marzo 2024, n. 70/2024/R/gas (1)
Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale: modalità e condizioni di accesso.
(1) Emanato dall'ARERA.
Premessa
Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 69/2024/R/gas e illustra gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito anche: EVG). L'articolo 9 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha disposto che l'Autorità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 31 dicembre 2023), formuli al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una proposta contenente i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza in tale Elenco, da istituirsi con decreto ministeriale.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il giorno 22 marzo 2024. Con tale termine si intende sia rispettare i termini previsti in merito all'emanazione della proposta da parte dell'Autorità sia favorire una partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati più ampia possibile.
Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b., della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.
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Parte I Aspetti introduttivi e obiettivi
1. Introduzione, contesto e finalità
1.1 La legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" (di seguito: legge concorrenza 2022), entrata in vigore il 31 dicembre 2023, ha, tra l'altro, modificato le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. 164/2000) in materia di disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale.
1.2 Fino all'entrata in vigore della legge concorrenza 2022, l'articolo 17 del d.lgs. 164/2000 prevedeva, tra l'altro, che:
a. "a decorrere dal 1° gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas" (comma 1);
b. "i soggetti che alla data del [medesimo] […] decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1" (comma 2);
c. "le società interessate alla inclusione nell'elenco di cui" alla lettera precedente […] "presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalità e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero […]" (comma 3);
d. "il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti richiesti, può sospendere l'iscrizione nell'elenco […] del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi" (comma 3).
1.3 Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 29 dicembre 2011) sono stati quindi definiti le modalità e i requisiti di cui al punto 1.2, lettera c. È pertanto attivo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a cui sono state nel frattempo assegnate le competenze (di seguito: Ministero), l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, progressivamente aggiornato; in tale Elenco è prevista, tra l'altro, l'indicazione che l'autorizzazione alla vendita si riferisca al gas naturale, al gas naturale liquefatto (GNL), al biometano, al biogas, al gas naturale compresso (CNG), al biogas liquido per autotrazione e/o al bio GNL.
1.4 Il decreto ministeriale 29 dicembre 2011 prevede (articolo 1) che l'inserimento nell'attuale elenco dei soggetti abilitati avvenga qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a. disponibilità di un servizio di modulazione adeguato alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale, in base ai criteri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b. dimostrazione della disponibilità di fornitura di gas naturale;
c. adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.
1.5 Più in particolare il medesimo decreto prevede, tra l'altro, che le imprese di vendita:
a. in merito alla disponibilità del servizio di modulazione (articolo 2), comunichino:
1. "i dati rilevanti relativi alla disponibilità di un servizio di modulazione adeguato e alle relative modalità";
2. "i dati rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale, quali le quantità massime annuali, espresse in metri cubi e in GigaJoule, nonché quelle mensili, le punte giornaliere, la durata e le possibili estensioni in esso previste";
3. il "numero di clienti che si prevede di approvvigionare e quantità di gas che si prevede di vendere nel corso del primo anno di attività, a partire dalla data di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati";
4. gli "obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas naturale e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza delle forniture ai clienti finali";
b. in merito alla disponibilità della fornitura (articolo 6):
1. rispettino gli obblighi di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4 e 6, del d.lgs. 164/2000 in materia di disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera;
2. si assicurino "della disponibilità di capacità di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che [intendono] vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero, qualora richiesto";
3. comunichino tempestivamente "al Ministero ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all' atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto";
c. in merito alle capacità tecniche e finanziarie (articoli 3 e 4), forniscano:
1. "la struttura organizzativa dell'impresa richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane e l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di società di più recente costituzione, devono essere forniti eventuali elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza";
2. "copia, in formato pdf, dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'acquisto previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario, dovranno essere fomite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la impresa richiedente o mediante dichiarazione di affidabilità da parte di una primaria banca";
3. "dichiarazione circa il rispetto delle disposizioni in materia di effettiva separazione dalle attività non compatibili con quelle di vendita, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011".
Nuovo contesto normativo e struttura del presente documento
1.6 Per effetto delle modifiche recentemente introdotte dall'articolo 9 della legge concorrenza 2022, a far data dal 31 dicembre 2023 il previgente articolo 17, comma 3, del d.lgs. 164/2000 risulta sostituito dal seguente:
a. "[…] l'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità […] (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
1.7 Tenendo conto di quanto previsto dalla legge concorrenza 2022, quindi, con il presente documento l'Autorità avvia un processo di consultazione in merito agli elementi di propria competenza da proporre al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al fine di raccogliere preliminarmente le osservazioni da parte degli stakeholders.
1.8 La nuova formulazione dell'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 164/2000 intende uniformare, per quanto possibile, le condizioni per l'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale a quelle già in vigore per l'energia elettrica, mutuandone lo spirito e l'impostazione. Si ricorda infatti che nel settore elettrico, nel 2017, il legislatore nazionale (in particolare: la legge 124/17), con disposizione pressoché identica a quella introdotta dalla Legge concorrenza 2022, ha stabilito di istituire presso il Ministero dello Sviluppo Economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito: Elenco Venditori Energia elettrica o EVE), incaricando l'Autorità di proporre al Ministro i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per la relativa iscrizione. Nel quadro 1, seguente, si riassumono brevemente l'iter del relativo procedimento e i suoi esiti.
Quadro 1 - Elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali
Con la deliberazione 762/2017/R/eel, in esito al documento per la consultazione 663/2017/R/eel, l'Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico, allora competente in materia, la propria proposta in merito all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. Nell'ambito di un'ulteriore collaborazione interistituzionale, successivi approfondimenti hanno condotto all'emanazione del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022, n. 164, recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica.
L'elenco venditori energia elettrica è entrato quindi in vigore in data 17 novembre 2022. Con la deliberazione 585/2022/R/eel, l'Autorità ha disposto che il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) trasmettesse al Ministero della Transizione Ecologica le informazioni presenti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) relative alle imprese di vendita dell'energia elettrica risultanti accreditate in qualità di controparti commerciali nel SII alla medesima data, al fine di consentire il primo popolamento dell'Elenco. Il decreto ha stabilito un termine entro cui queste dovessero dimostrare il rispetto dei requisiti introdotti, al fine della conferma dell'iscrizione nell'Elenco.
Inoltre, con la deliberazione 39/2023/R/eel, l'Autorità ha adottato disposizioni in merito alle comunicazioni funzionali alla permanenza delle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali nell'Elenco dei soggetti abilitati, riferite ad alcuni requisiti e condizioni previsti dal decreto (in particolare: le irregolarità dei requisiti e indicatori di natura finanziaria, qualora riscontrate dalle imprese distributrici o da Terna, e l'eventualità che un venditore non sia stato parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'ultimo anno, qualora riscontrata da parte del Gestore del SII).
Il quadro normativo e regolatorio è stato così completato. Il Ministero procede regolarmente con le proprie istruttorie finalizzate alle nuove iscrizioni e alle valutazioni ai fini della permanenza nell'Elenco. Alla fine del mese di gennaio 2024 risultano iscritte all'EVE 685 imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali.
1.9 È quindi intenzione dell'Autorità riproporre per il settore del gas naturale alcuni dei criteri e dei requisiti già operativi per il settore elettrico come definiti dal decreto ministeriale 25 agosto 2022, n. 164, armonizzando tra loro i requisiti per i due settori, ove le specificità della regolazione e della struttura dei mercati lo consentano. Ciò tiene conto del fatto che i medesimi soggetti possono essere attivi nella vendita retail di entrambe le commodities e permette di delineare una possibile convergenza a medio termine degli elenchi dei due settori.
1.10 Attualmente risultano più di 700 imprese di vendita gas iscritte all'attuale elenco vigente presso il Ministero e tra 500 e 600 circa iscritte al SII e all'Anagrafica Operatori dell'Autorità come operatori della vendita di gas naturale: ciò sembra evidenziare che alcuni operatori iscritti all'attuale elenco non siano attivi.
1.11 Nel dettaglio, nel presente documento per la consultazione, dopo la definizione dell'ambito di applicazione (Capitolo 2), sono descritti gli indicatori e i corrispondenti parametri individuati al fine di assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge (Capitolo 3). Successivamente, per i profili di competenza dell'Autorità, sono presentati gli orientamenti in merito alle procedure necessarie al fine della prima ammissione nel prossimo Elenco Venditori di Gas naturale (di seguito: EVG) - sia per le imprese già operanti e quindi già iscritte nel vigente elenco che per le imprese che iniziano ex novo l'attività di vendita - e della successiva permanenza (rispettivamente, Capitoli 4 e 5).
Parte II Requisiti di ammissibilità all'elenco
2. Ambito di applicazione e considerazioni generali
2.1 Per effetto delle modifiche sopra richiamate, la nuova formulazione dell'articolo 17 del d.lgs. 164/2000 traccia il seguente quadro:
a. non è mutato l'ambito di applicazione dell'elenco venditori di gas naturale già definito dal decreto ministeriale 29 dicembre 2011, che si riferisce all'attività di "vendita del gas naturale a clienti finali" per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto, "del gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e del gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas";
b. nell'ambito dell'attuale elenco sono definiti elementi e modalità operative di cui si valuta nell'ambito del presente procedimento la necessità di adeguamento, una volta individuati i nuovi requisiti, anche al fine di valutare se siano ancora rispondenti alle iniziali finalità e coerenti con l'attuale assetto del settore o se sia, invece, opportuno rivederne alcuni aspetti.
2.2 Appare inoltre che il compito ora assegnato all'Autorità per il settore del gas naturale presenti alcune specificità rispetto a quello svolto nel settore elettrico, ricordato al precedente Capitolo. In particolare:
a. il fatto che sia già attivo l'attuale elenco rende necessario che la proposta dell'Autorità sia formulata a partire dagli elementi e dalle modalità operative attualmente previsti;
b. le condizioni e i requisiti per l'attività della vendita nel settore del gas naturale sono attualmente distinti in funzione della tipologia di approvvigionamento del gas naturale indicata dalla normativa (ovvero per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto o attraverso altre modalità di fornitura);
c. nella filiera del gas naturale distribuito tramite una rete connessa alla rete nazionale di trasporto colui che conclude il contratto col distributore locale (e che diviene utente del relativo servizio di distribuzione) e colui che conclude il contratto con l'impresa maggiore di trasporto (e che diviene utente dei relativi servizi di bilanciamento e trasporto) possono essere (e spesso sono) due soggetti giuridici distinti (legati tra loro da contratti di vendita all'ingrosso di gas naturale); nel settore elettrico, invece, (con la sola eccezione del servizio di maggior tutela), colui che conclude il contratto col distributore locale (e che diviene utente del relativo servizio di trasporto) è obbliato a concludere contestualmente un contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. (e divenire utente del relativo servizio);
d. nel settore del gas naturale, diversamente dal settore elettrico, è prevista la possibilità - in deroga al generale principio di separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita - che "per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità […], con decreto del Ministero […] le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività" (articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 164/00). In tale norma si inquadra la decisione, adottata dall'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 29 dicembre 2011, di autorizzare l'impresa distributrice, che gestisce "reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate né direttamente né indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti, […] a svolgere temporaneamente l'attività di vendita di gas naturale".
2.3 Ferma restando l'intenzione dell'Autorità di proporre requisiti il più possibile omogenei per le imprese di vendita del gas naturale nelle diverse forme indicate dalla normativa (gas naturale, gas naturale liquefatto e biogas), appare opportuno mantenere nell'elenco la segnalazione della tipologia di gas naturale oggetto della vendita di ciascuna impresa, come attualmente previsto dal decreto in vigore (cfr. punto 1.3); si ritiene però altrettanto opportuno che l'elenco evidenzi altresì se l'impresa sia autorizzata alla vendita a clienti finali di gas naturale per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto, oppure alla vendita attraverso, indifferentemente, autocisterne e carri bombolai (senza necessità di distinguere tra essi), dal momento che si intende prevedere requisiti differenti per i due insiemi, rete distribuzione/autocisterne e carri bombolai.
2.4 Ai sensi di quanto sopra, pertanto, nel seguito del presente documento per la consultazione sono indicati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori di gas naturale che si intende proporre al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al termine del procedimento, tenendo conto degli aspetti attualmente previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 2011.
3. Requisiti di ammissibilità all'elenco
3.1 Come anticipato, per effetto delle modifiche normative apportate dalla legge concorrenza 2022, i requisiti necessari all'ammissione e alla permanenza nell'Elenco dei venditori di gas naturale sono distinti, in funzione della loro tipologia, tra tecnici, finanziari e di onorabilità.
3.2 Tenendo conto di quanto sopra, di seguito sono delineati i requisiti che si ritiene debbano essere rispettati dalle imprese di vendita del gas naturale ai clienti finali, indicando, inoltre, le specificità concernenti i casi in cui la distribuzione del gas avvenga tramite una rete non connessa alla rete nazionale di trasporto del gas naturale (di seguito: reti di distribuzione isolate).
Requisiti tecnici
3.3 I requisiti tecnici sono finalizzati a garantire che le imprese siano in grado di fornire ai propri clienti un'adeguata attività commerciale. Tenendo conto dell'esperienza maturata nel settore elettrico, anche in ordine ai requisiti attualmente vigenti, l'Autorità ritiene opportuno proporre, in generale, che le imprese di vendita debbano rispettare requisiti tecnici il più possibile analoghi a quelli necessari per l'iscrizione all'Elenco venditori energia elettrica, per quanto riguarda la forma societaria e l'attività statutaria. Ciò soprattutto in ragione del fatto che, molto spesso, chi opera nel mercato retail di un settore svolge la stessa attività anche nell'altro: seppure in linea teorica l'attività nei due settori potrebbe delineare esigenze tecnico-economiche diverse, non si giustifica una diversificazione delle caratteristiche abilitanti.
3.4 Pertanto, per quanto riguarda i requisiti che si intende proporre, l'Autorità ritiene opportuno che tali imprese siano costituite in una delle seguenti forme:
a. società per azioni;
b. società in accomandita per azioni;
c. società a responsabilità limitata;
d. società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a., b. e c.;
e. aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f. società cooperative;
g. società costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del Codice civile.
3.5 Come anticipato, si ritiene altresì opportuno proporre che l'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o indicato nello statuto depositato presso il registro delle imprese riporti, tra gli altri, l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo che essa sia coerentemente declinata per quanto riguarda le tipologie di gas fornito, secondo quanto già precisato al punto 2.3.
3.6 Si ritiene inoltre opportuno proporre che i requisiti di cui sopra ai paragrafi da 3.4 a 3.5 siano necessari per tutte le imprese di vendita del gas naturale, in particolare senza distinzioni tra quelle che forniscono gas naturale mediante impianti di distribuzione connessi alla rete nazionale di trasporto del gas naturale e altre reti alimentate da autocisterne o carri bombolai (reti di distribuzione isolate).
3.7 Analogamente a quanto previsto per l'EVE, si ritiene opportuno proporre anche che, per ciascuna impresa, sia verificato il requisito di servire almeno un cliente finale nell'arco di dodici mesi. Tale requisito necessita della verifica da parte del Gestore del SII (a meno di un'autocertificazione) e, come tale, può essere applicabile ai soli venditori di gas naturale qualora la distribuzione avvenga tramite una rete interconnessa alla rete nazionale di trasporto del gas naturale.
3.8 Per quanto riguarda invece i requisiti previsti dall'attuale elenco, l'Autorità intende proporre di confermare la vigente disposizione dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2011 in base alla quale non è richiesta l'iscrizione del consorzio all'elenco nei casi di "consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei consorziati", in quanto si tratta di fattispecie le cui attività sono per definizione limitate nel corrispondente contesto.
3.9 Analogamente, si ritiene opportuno confermare la previsione dell'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 29 dicembre 2011, secondo cui: "Nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate né direttamente né indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti, il soggetto che gestisce l'attività di distribuzione è autorizzato a svolgere temporaneamente l'attività di vendita di gas naturale, in quanto tali reti non fanno parte del sistema del gas naturale"; in tali casi peraltro il distributore è tenuto a iscriversi all'elenco venditori. In tale prospettiva, si ritiene opportuno che nell'elenco venditori siano iscritte anche le restanti imprese distributrici autorizzate dal Ministero a svolgere l'attività di vendita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 164/00.
3.10 Per quanto riguarda, infine, gli altri requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 2011 - relativi alla "adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie", richiamati al punto 1.5, lettera c. del presente documento - tenuto conto del fatto che essi possono essere divenuti meno significativi alla luce dell'attuale struttura del mercato, l'Autorità intende proporre che non sia più necessario:
a. mantenere il requisito attualmente previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 2011 recante la necessità del rispetto "delle disposizioni in materia di effettiva separazione dalle attività non compatibili con quelle di vendita, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000"; una tale esigenza è, infatti, adeguatamente presidiata dalla regolazione vigente in materia di unbundling;
b. compiere valutazioni sulla struttura organizzativa delle imprese di vendita, anche tenuto conto della progressiva specializzazione organizzativa conseguente al progressivo sviluppo del settore che ha portato a molteplici forme di organizzazione difficilmente categorizzabili; pertanto, l'Autorità è orientata a proporre di sollevare l'impresa di vendita dall'attuale obbligo di inviare la descrizione della struttura organizzativa;
c. parimenti riproporre l'attuale previsione (di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 2011) di presentare, all'atto della domanda di iscrizione all'elenco, copia dei bilanci degli ultimi tre anni, qualora disponibili e delle garanzie: si ritiene, infatti, che l'esigenza sottesa a tale disposizione sia soddisfatta, in modo più efficace, dalla disciplina dei requisiti di natura finanziaria che si intendono proporre, esplicitati ai punti 3.15 e seguenti, cui si rimanda.
Requisiti di onorabilità
3.11 Analogamente a quanto previsto per l'EVE, i requisiti di onorabilità attengono alla condizione delle persone fisiche che assumono un ruolo giuridicamente e operativamente rilevante nelle imprese. Si tratta di un'innovazione rispetto a quanto attualmente previsto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2011. Al riguardo, l'Autorità ritiene opportuno proporre le medesime disposizioni declinate dal decreto ministeriale 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: decreto ministeriale 164/2022) vigenti per il settore elettrico. In dettaglio, si intende proporre che gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita non debbano:
a. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile;
b. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del Codice penale contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e il patrimonio.
3.12 Parimenti, si ritiene che debbano valere anche per l'EVG le preclusioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 164/2022, secondo cui le imprese di vendita non devono trovarsi:
a. in stato di fallimento o di liquidazione coatta, oppure essere sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria o a una procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni;
b. nello stato di concordato preventivo, salvo se in condizioni di continuità aziendale, oppure essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.
3.13 Al fine dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco, analogamente a quanto previsto nel settore elettrico e per le stesse motivazioni, l'Autorità ritiene opportuno che i requisiti di cui sopra ai punti 3.11 e 3.12 siano posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, delle imprese di vendita (e ciò in linea con l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 164/2022).
3.14 L'Autorità infine non ritiene opportuno proporre deroghe ai requisiti di onorabilità oggetto della presente sezione in funzione della tipologia di approvvigionamento di gas naturale, avendo valutato che tali requisiti siano utili ed efficaci nel garantire un servizio adeguato ai clienti finali anche nei casi di attività di vendita che non necessiti di dirette interazioni con gli altri attori della filiera (imprese di distribuzione, imprese di trasporto, etc.), come nei casi di approvvigionamento tramite autocisterne o carri bombolai.
Requisiti e indicatori di natura finanziaria
a) Capitale sociale
3.15 I requisiti di natura finanziaria sono finalizzati a valutare la solidità delle imprese di vendita per l'esecuzione dei contratti con i propri clienti.
3.16 A tal fine, e tenendo conto dell'intenzione di armonizzare tra loro gli elenchi delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas naturale, si ritiene opportuno che anche queste ultime debbano avere un capitale sociale minimo interamente versato pari a 100.000 euro, in base alle medesime considerazioni sottese alla proposta per l'EVE.
3.17 Con tale requisito, risulta assolto anche il criterio previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 2011 con un indicatore di immediata verificabilità da parte del Ministero.
3.18 Si ritiene altresì opportuno proporre di non richiedere tale requisito per le imprese di vendita di gas naturale che operino unicamente nell'ambito di reti di distribuzione isolate, in considerazione del fatto che, almeno solitamente, trattasi di imprese dall'attività molto limitata, che non hanno necessità di essere strutturate come i soggetti che devono stabilmente relazionarsi con altri attori della filiera (imprese di distribuzione e imprese di trasporto).
b) Requisiti finanziari di responsabilità verso il Sistema
Criteri
3.19 In aggiunta al criterio del capitale sociale e in analogia con l'Elenco Venditori Elettricità, l'Autorità ritiene che i requisiti di natura finanziaria debbano essere finalizzati anche a misurare la capacità delle imprese di vendita di approvvigionarsi dei servizi di filiera, senza rischi per il Sistema.
Quadro 2 - Elenco Venditori Energia elettrica
requisito finanziario della regolarità dei pagamenti
Nel settore dell'energia elettrica taluni requisiti di natura finanziaria sono stati declinati con la finalità di garantire la stabilità del Sistema ovvero di scongiurare il rischio di insoluto nei confronti dei soggetti a monte della filiera (in particolare: le imprese distributrici e Terna) che, in caso di perdurante inadempimento dell'utente del trasporto e del dispacciamento di cui il venditore si serve ai fini dell'esecuzione fisica dei contratti di fornitura, comporterebbe la socializzazione dei crediti altrimenti non recuperabili dalle stesse imprese distributrici e/o da Terna.
Al fine, pertanto, di valutare la solidità finanziaria delle imprese di vendita di energia elettrica a clienti finali - e quindi individuare un opportuno requisito di permanenza nell'Elenco venditori energia elettrica - si è inteso verificare il comportamento virtuoso loro e delle imprese di cui si servono verso il Sistema. Nello specifico, si è introdotta la verifica periodica della regolarità dei pagamenti degli utenti del dispacciamento e del trasporto. Infatti, la mancata regolarità dei pagamenti può essere un indicatore di allerta della eventuale successiva inadempienza nei pagamenti delle fatture emesse dalle imprese distributrici e da Terna che, nel caso perduri, potrebbe riverberarsi sul Sistema con l'attivazione del "Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete" previsto dalla regolazione (deliberazione 119/2022) e delle modalità di determinazione dell'uplift (deliberazione 5/2024).
3.20 È quindi orientamento dell'Autorità proporre per le imprese di vendita ai clienti finali del gas naturale lo stesso obiettivo della loro responsabilizzazione in ordine alla selezione dei soggetti da cui si approvvigionano all'ingrosso, anche per la conclusione, diretta o indiretta, dei contratti di rete (distribuzione, trasporto e bilanciamento) funzionali all'esecuzione fisica della somministrazione ai clienti finali, al fine di evitare partite di socializzazione a carico del Sistema. Ciò in coerenza con quanto già previsto nel settore elettrico, ma adattandolo alle specificità del settore del gas naturale. Inoltre, tali requisiti trovano evidentemente applicazione per la sola vendita di gas naturale a clienti finali per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto. I requisiti di seguito descritti non trovano quindi applicazione nei casi di vendita di gas naturale a clienti finali connessi a reti isolate alimentate da carri bombolai o autocisterne oppure a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale di trasporto.
3.21 Come detto, l'Autorità intende adattare alle specificità che connotano il settore del gas naturale il medesimo approccio seguito per il settore elettrico nel porre attenzione ai rapporti a monte della filiera.
Quadro 3 - Approvvigionamento all'ingrosso: differenze rilevanti tra i due settori
Nel settore elettrico chi conclude il contratto di trasporto con l'impresa distributrice interessata è tenuto anche a concludere il contratto di dispacciamento con Terna, mentre così non avviene nel settore del gas naturale, nel quale il soggetto che conclude un contratto di distribuzione con il relativo gestore di rete non è tenuto anche a concludere il necessario contratto di trasporto e di bilanciamento con l'impresa maggiore di trasporto, potendo a tal fine avvalersi di un altro soggetto che gli fornirà il gas all'ingrosso.
Quanto sopra comporta che, nel settore elettrico, un venditore al dettaglio può scegliere tra due modalità organizzative: (i) essere anche utente della distribuzione e del dispacciamento, oppure (ii) operare solo come controparte commerciale (c.d. reseller) e approvvigionarsi all'ingrosso da un utente che concluderà tali due contratti. Nel settore del gas naturale, invece, un venditore di gas al dettaglio può scegliere tra tre modalità organizzative: (i) essere, al contempo, anche utente della distribuzione e anche utente del bilanciamento, oppure (ii) essere utente della distribuzione ma approvvigionarsi all'ingrosso da un utente del bilanciamento, oppure, ancora (iii) operare solo come controparte commerciale e approvvigionarsi all'ingrosso da un altro soggetto che sarà utente della distribuzione e che (eventualmente) si approvvigionerà a sua volta da un utente del bilanciamento.
3.22 Nel settore del gas naturale, il riferimento al bilanciamento - così come il riferimento al dispacciamento nel settore elettrico - è essenziale per responsabilizzare il venditore al dettaglio nei confronti del Sistema, e costruire il relativo requisito finanziario di idoneo comportamento di solvibilità. Il servizio di bilanciamento del gas naturale, infatti, al pari di quello di dispacciamento di energia elettrica, è necessario per poter dare esecuzione fisica alle somministrazioni alla clientela finale. Inoltre, è solo nell'ambito del servizio di bilanciamento che (ai sensi della vigente regolazione) è possibile approvvigionarsi del gas e delle capacità di trasporto e stoccaggio necessarie al fine di assicurare alla propria clientela finale il servizio di modulazione cui l'impresa di vendita è tenuta ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 164/2000.
3.23 Come noto, infatti, quest'ultima disposizione pone in capo ai venditori di gas naturale ai clienti finale l'obbligo (di servizio pubblico) di garantire ai propri clienti finali un'adeguata modulazione (commi 1-4), e di disporre al riguardo delle coerenti capacità di trasporto e stoccaggio (comma 6). Tali obblighi sono nell'assetto corrente del settore assolti dai venditori al dettaglio approvvigionandosi all'ingrosso di gas da un (altro) venditore che sia anche utente del bilanciamento (un tale approvvigionamento, come visto, può essere diretto oppure può avvenire mediatamente attraverso altro venditore che sia utente della distribuzione).
3.24 A fronte del contesto sopra richiamato, pertanto, l'Autorità ritiene opportuno costruire il requisito finanziario da proporre per la permanenza nell'EVG in base all'idoneo comportamento dei pagamenti verso il Sistema della filiera, affinché sia valutata la scelta da parte di ciascun venditore dei soggetti di cui si avvale per la gestione del proprio approvvigionamento ossia dell'utente della distribuzione e dell'utente del bilanciamento (requisito che deve essere posseduto dal venditore laddove il medesimo ricopra direttamente questi ruoli) e ne sia pertanto anch'egli responsabilizzato.
3.25 A tale fine, si intende tenere conto dell'insorgenza di oneri non recuperabili che possono rimanere in capo al Sistema laddove tali utenti non operino con l'idoneo comportamento in ordine alle proprie obbligazioni, il che comporta l'esigenza di valutare, in particolare, l'interruzione del rapporto tra utente della distribuzione e utente del bilanciamento.
3.26 Al riguardo, è prevista l'attivazione del servizio di default sulle reti di trasporto del gas naturale (di seguito: servizio di default trasporto) nel caso di interruzione del rapporto tra tali due utenti per mancanza dell'utente del bilanciamento [1], a seguito di:
a. risoluzione del contratto di trasporto per inadempienza dell'utente del bilanciamento [2];
b. mancata stipula oppure risoluzione anticipata del contratto in essere tra i due operatori.
3.27 Con riferimento al caso citato al punto 3.26, lettera b., (interruzione della filiera per assenza del rapporto tra utente del bilanciamento e utente della distribuzione) non essendo dovuto a una morosità, non comporta di per sé una socializzazione e non rientra così nel criterio di responsabilizzazione che si intende proporre nell'ambito dell'EVG.
3.28 L'adempimento delle obbligazioni di pagamento del servizio di default trasporto costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. Per entrambi i suddetti casi di attivazione del servizio di default trasporto, qualora l'utente della distribuzione ne risulti inadempiente, la regolazione dispone la cessazione del medesimo servizio con la conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza per tutti i punti serviti in default trasporto.
3.29 Laddove tale morosità da parte dell'utente della distribuzione perduri (in particolare decorsi 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura inevasa), è previsto che siano risolti tutti i contratti di distribuzione e si attivino i servizi di ultima istanza con riferimento a tutti i punti di riconsegna serviti per il tramite di quell'utente della distribuzione (quindi anche quelli non serviti in default trasporto). Una tale misura è di per sé penalizzante in quanto comporta di fatto l'esclusione dal mercato retail dei venditori che si avvalgono di detto utente della distribuzione. Ciò nonostante, in considerazione della socializzazione che tale inadempienza [3] genera, si ritiene opportuno proporre che pure tale inadempienza sia tenuta in conto ai fini della permanenza dell'impresa di vendita nell'EVG.
Indicatore
3.30 Al fine di costruire quindi un indicatore finalizzato a monitorare in modo efficace la scelta, da parte delle imprese di vendita, di utenti virtuosi, data l'analisi sui criteri per l'individuazione del requisito finanziario di responsabilità verso il Sistema si intende prendere in considerazione la performance di solvibilità e degli utenti del bilanciamento e degli utenti della distribuzione collegati all'impresa di vendita e, come anticipato, prestando attenzione agli aspetti che comportano rischi rilevanti di socializzazione a carico del Sistema.
3.31 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'indicatore di solidità finanziaria - ai fini della permanenza nell'elenco - che l'Autorità intende proporre al Ministro è pertanto basato sui casi di:
a. attivazione del servizio di default trasporto di cui alla deliberazione 249/2012 a seguito di risoluzione del contratto di trasporto;
b. attivazione dei servizi di ultima istanza per i punti serviti in default trasporto a seguito di mancato pagamento di una fattura del servizio di default trasporto;
c. attivazione dei servizi di ultima istanza per tutti i punti serviti per il tramite dell'utente della distribuzione che perduri (per 12 mesi) nell'inadempienza di una fattura del default trasporto.
3.32 Nel dettaglio con riguardo alla permanenza nell'Elenco venditori di gas naturale, è orientamento dell'Autorità proporre, quale requisito di permanenza nell'elenco:
a. che non sia attivato - nei confronti dell'impresa di vendita ovvero dell'utente della distribuzione di cui essa si serva su una certa rete - il servizio di default trasporto per via della risoluzione di contratti di trasporto nei confronti di utenti del bilanciamento a cui è collegata, per 2 o più volte in 12 mesi (scorrevoli), indipendentemente dai punti di interconnessione (tra reti di trasporto e di distribuzione) in cui il medesimo servizio di default trasporto sia attivato.
b. che non siano attivati i servizi di ultima istanza, in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento del servizio di default trasporto da parte del medesimo utente della distribuzione al più per 2 volte in 24 mesi (scorrevoli);
c. che non siano attivati i servizi di ultima istanza ai sensi della deliberazione 138/2004, comma 25.1 [4].
3.33 Tale requisito di solidità dell'impresa di vendita, riferito alla performance degli utenti del bilanciamento e della distribuzione, come detto, dovrebbe essere soddisfatto con riferimento all'insieme di tutti gli utenti di cui l'impresa si serve per garantire la fornitura dei propri clienti finali.
3.34 Si ritiene che il criterio sopra prospettato - che risponde certamente all'attuale assetto nazionale del mercato all'ingrosso del gas naturale - soddisfi pienamente le esigenze di tutela sottese ad alcune previsioni del decreto ministeriale 28 dicembre 2011, che facevano riferimento alle citate disposizioni legislative. Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 6 di tale decreto ministeriale che sancisce la necessità, per le imprese di vendita, di "rispettare gli obblighi di cui all'articolo 18" del d.lgs. 164/2000 e di "verificare l'affidabilità dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas".
3.35 L'Autorità ritiene che il criterio di permanenza nell'elenco sopra prospettato soddisfi le predette finalità in modo adeguato e più efficiente rispetto a quanto avviene attualmente ai sensi del decreto ministeriale (che era riferito a un assetto del mercato all'ingrosso del gas naturale meno maturo dell'attuale). Pertanto, l'Autorità ritiene che non siano più da riproporre le disposizioni del decreto ministeriale sopra richiamate in tema di rispetto dell'articolo 18 del d.lgs. 164/2000.
Spunti di consultazione
Q.1
Si condivide l'orientamento dell'Autorità di proporre al Ministro competente requisiti per quanto possibile analoghi a quelli già definiti per il settore elettrico?
Q.2
Si condivide l'orientamento di considerare non più completamente adeguati alla nuova struttura del mercato alcuni requisiti attualmente previsti dall'Elenco vigente? E si ritiene opportuno prevedere ulteriori considerazioni in merito?
Q.3
Si condividono i requisiti tecnici e di onorabilità che si intende proporre?
Q.4
Per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria che si intende proporre, si condividono gli orientamenti in merito al capitale sociale minimo?
Q.5
Si condividono gli orientamenti che si intende proporre per l'indicatore di solidità finanziaria in merito all'attivazione del servizio di default trasporto per risoluzione del contratto di trasporto? E in merito agli inadempimenti nell'ambito del medesimo servizio?
Q.6
Si ritiene necessario prevedere criteri ulteriori da proporre?
[1] L'interruzione potrebbe avvenire anche nei casi di mancanza dell'utente della distribuzione quale effetto della risoluzione del contratto di distribuzione per suoi inadempimenti nei confronti del gestore di tali reti; si ritiene però non necessario considerare tale caso nell'ambito del requisito finanziario dell'EVG di idoneo comportamento di pagamento verso il Sistema. Difatti l'attuale disciplina del Codice di Rete tipo del servizio di distribuzione del gas naturale prevede un sistema di garanzie adeguatamente dimensionato alle esigenze di tutela del credito. Inoltre, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 465/2017/R/gas e rinnovato con la deliberazione 249/2023/R/gas, il sistema di garanzie dovrebbe risultare maggiormente rafforzato (ad. es. è orientamento dell'Autorità dimensionare la garanzia rispetto all'andamento termico tipico del consumo del gas naturale).
[2] Oggetto del conseguente meccanismo di socializzazione degli insoluti previsto dall'articolo 8 del Testo Integrato Bilanciamento.
[3] In questo caso gli oneri derivanti dal mancato pagamento sono riconosciuti al fornitore del servizio di default trasporto nell'ambito di un apposito meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento disciplinato all'articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas. I saldi del meccanismo di copertura del rischio sono coperti da uno specifico elemento della componente tariffaria UG3t relativa al servizio di trasporto, come previsto dal comma 41.1, lettera d), della Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale (RTTG).
[4] "Qualora, decorso il termine di cui al comma 12.1, lettera b), l'utente non abbia adempiuto alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati dall'impresa maggiore di trasporto o dal fornitore transitorio nell'ambito del servizio di default di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas, tutti i contratti di distribuzione dell'utente medesimo sono risolti".
Parte III Aspetti procedurali
4. Modalità di ammissibilità all'Elenco
4.1 In generale, l'Autorità intende proporre modalità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'elenco dei venditori di gas naturale che mutuino il più possibile l'esperienza maturata nel settore elettrico. Di seguito, nel presente capitolo, sono descritti gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di presentazione da parte delle imprese al Ministero, presso cui l'elenco è istituito.
Imprese di vendita già operanti
4.2 Analogamente a quanto disposto per il settore elettrico, si intende proporre che le imprese già iscritte nell'elenco attualmente in vigore - e che intendano permanervi in quanto effettivamente già svolgono l'attività di vendita di gas naturale - abbiano la possibilità di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti decorso un periodo di tempo iniziale, che permetta loro di adeguarsi alla nuova disciplina, laddove necessario, mantenendo la piena continuità delle forniture ed evitando quindi qualsiasi interruzione dell'operatività.
4.3 Dal punto di vista procedurale, si ritiene che i termini previsti transitoriamente per l'iscrizione all'elenco delle imprese di vendita di energia elettrica siano adeguati anche per il settore del gas naturale. Si intende proporre quindi che tale fase, per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti, duri novanta giorni dalla data di adozione del decreto. Invece, per i requisiti del capitale sociale minimo e della forma societaria, si ritiene congrua una tempistica di dodici mesi.
4.4 Infine, la conclusione del processo di dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti di nuova introduzione da parte delle imprese iscritte al vigente elenco dovrebbe essere evidenziata sul sito internet dello stesso Ministero, una volta concluso il procedimento per tutte le imprese iscritte al vigente elenco.
Imprese di nuova iscrizione
4.5 Per quanto riguarda le imprese di nuova iscrizione, l'Autorità ritiene che debbano essere proposte le medesime disposizioni del decreto ministeriale 164/2022 per il settore elettrico, mediante domanda da presentare al Ministero con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito al rispetto dei requisiti che sono previsti per la tipologia di vendita di loro interesse.
5. Permanenza, esclusione o cancellazione dall'Elenco
5.1 Analogamente a quanto previsto per l'elenco venditori del settore elettrico, anche per quello del gas naturale l'Autorità intende adottare separatamente disposizioni funzionali all'operatività dell'EVG, volte in particolare a:
a. introdurre uno specifico flusso informativo, da implementare nell'ambito del SII, nei confronti dell'impresa di vendita allorquando si attivi il servizio di default trasporto in seguito alla risoluzione del contratto di trasporto con l'utente del bilanciamento cui risulta collegato ai fini dell'applicazione del requisito finanziario di cui al punto 3.32, lettera a.;
b. verificare l'adeguatezza, ai fini dell'EVG, del flusso informativo nei confronti dell'impresa di vendita nei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza, per l'applicazione del requisito finanziario di cui al punto 3.32, lettere b. e c.;
c. prevedere che alla perdita dei requisiti di natura finanziaria di cui al punto 3.32, il Gestore del SII informi l'Autorità e il Ministero del mancato rispetto del requisito di permanenza al fine di fornire elementi utili all'avvio del procedimento di esclusione dell'impresa di vendita;
d. disporre la verifica da parte del medesimo Gestore del SII dei venditori che non sono stati parte di contratti di fornitura di gas naturale nei precedenti dodici mesi.
5.2 Inoltre, analogamente a quanto sopra descritto nei Capitoli precedenti, anche per quanto riguarda le procedure di permanenza o di esclusione dall'Elenco, si ritiene adeguato proporre analoghe disposizioni a quelle previste per il settore elettrico.
5.3 Si intende proporre pertanto che:
a. le imprese di vendita diano comunicazione al Ministero nel caso di perdita di uno o più dei requisiti, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
b. entro novanta giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a. (o centottanta nel caso di perdita del requisito di onorabilità da parte delle imprese del gruppo), l'impresa abbia l'onere di riacquisire il requisito, potendo così evitare l'esclusione dall'Elenco;
c. le imprese debbano comunicare al Ministero ogni tre anni la permanenza dei requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari che saranno definiti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
d. l'esclusione dall'elenco sia disposta con provvedimento del Ministero nei casi di dichiarazioni mendaci, assenza di contratti di fornitura per almeno un anno, la perdita o il mancato conseguimento di almeno uno dei requisiti tecnici, di onorabilità o finanziari o per le eventuali sanzioni comminate, come previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 164/2000.
5.4 L'esclusione dall'Elenco proposta è da intendersi riferita alle specifiche tipologie di gas naturale venduta e modalità di approvvigionamento (secondo quanto anticipato al punto 2.3), in funzione della perdita dei corrispondenti requisiti: resta inteso che sia possibile perdere l'autorizzazione alla vendita e al contempo mantenerla per fattispecie che richiedono requisiti meno stringenti.
5.5 L'esclusione dall'Elenco comporta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del d. lgs. 164/2000, l'impossibilità di svolgere l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali e di stipulare nuovi contratti di fornitura, nonché la risoluzione dei contratti in essere. Per i clienti finali rimasti così senza fornitore la continuità della fornitura sarà garantita mediante l'attivazione dei servizi di ultima istanza con le medesime procedure della risoluzione dei contratti di distribuzione vigenti.
5.6 Si ricorda infine che l'EVE, per il settore dell'energia elettrica, prevede che l'impresa di vendita esclusa non possa presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dall'Elenco.
5.7 L'Autorità ritiene opportuno proporre di confermare tale disposizione anche per l'EVG. Qualora però l'esclusione sia dipesa dal mancato rispetto (o dalla perdita) di un requisito previsto per la sola attività di vendita ai clienti finali nell'ambito d'una rete di distribuzione interconnessa alla rete di trasporto, si ritiene opportuno proporre che l'impresa in tal modo esclusa possa presentare domanda anche prima dei due anni dalla esclusione, per la vendita nell'ambito di reti di distribuzione isolate.
Spunti di consultazione
Q.7
Si condivide l'orientamento in merito alle procedure per l'iscrizione all'Elenco e alla permanenza o esclusione delle imprese di vendita che si intende proporre?
Q.8
Si ritengono utili ulteriori considerazioni?
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