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domenica 28 aprile 2024

Rettifica del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento «Prüm II») (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/982, 5 aprile 2024).

  Comunicato CE 22 aprile 2024, n. 2024/90251 (1) (2).


Rettifica del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento «Prüm II») (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/982, 5 aprile 2024).


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 22 aprile 2024, Serie L.


(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



[Testo del comunicato]


1) Pagina 2, considerando 2,


anziché: «(2) Il presente regolamento ha come obiettivo migliorare, semplificare e facilitare lo scambio di informazioni in materia penale e di dati di immatricolazione dei veicoli, al fine di prevenire, indagare e accertare i reati [...]»,

leggasi: «(2) Il presente regolamento ha come obiettivo migliorare, semplificare e facilitare lo scambio di informazioni afferenti a reati e di dati di immatricolazione dei veicoli, al fine di prevenire, indagare e accertare i reati [...]».


2) Pagina 4, considerando 4, prima frase,


anziché: «(4) Basandosi sulle procedure esistenti per la consultazione automatizzata dei dati, il presente regolamento dovrebbe definire le condizioni e le procedure per la consultazione e lo scambio automatizzati di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale.»,

leggasi: «(4) Basandosi sulle procedure esistenti per la consultazione automatizzata dei dati, il presente regolamento dovrebbe definire le condizioni e le procedure per la consultazione e lo scambio automatizzati di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto e dati degli archivi di polizia.».


3) Pagina 5, considerando 5, seconda frase,


anziché: «(5) [...] In conformità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), esso concerne tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati. [...]»,

leggasi: «(5) [...] In conformità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), esso concerne tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati. [...]».


4) Pagina 7, considerando 8, prima frase,


anziché: «(8) Prevedendo la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale, il presente regolamento mira altresì a consentire la ricerca di persone scomparse e l'identificazione di resti umani non identificati. [...]»,

leggasi: «(8) Prevedendo la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto e dati degli archivi di polizia, il presente regolamento mira altresì a consentire la ricerca di persone scomparse e l'identificazione di resti umani non identificati. [...]».


5) Pagina 8, considerando 10, prima frase,


anziché: «(10) Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale, nonché le norme relative allo scambio di dati di base a seguito di una corrispondenza confermata relativa a dati biometrici. [...]»,

leggasi: «(10) Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto e dati degli archivi di polizia, nonché le norme relative allo scambio di dati di base a seguito di una corrispondenza confermata relativa a dati biometrici. [...]».


6) Pagina 11, considerando 18,


anziché: «(18) La partecipazione alla consultazione e allo scambio automatizzati di estratti del casellario giudiziale dovrebbe rimanere volontaria. Laddove gli Stati membri decidano di partecipare, dovrebbe loro essere solamente possibile, in uno spirito di reciprocità, interrogare le banche dati di altri Stati membri se mettono a disposizione le proprie banche dati per interrogazioni da parte di altri Stati membri. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero istituire indici nazionali dei casellari giudiziali. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere quali utilizzare tra le banche dati nazionali istituite ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati, per creare i loro indici dei casellari giudiziali nazionali. Tali indici comprendono dati provenienti da banche dati nazionali che la polizia controlla di norma quando riceve richieste di informazioni da altre autorità di contrasto. Il presente regolamento istituisce l'indice europeo dei casellari giudiziali (European Police Record Index System - EPRIS) conformemente al principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione. Le garanzie in materia di protezione dei dati comprendono la pseudonimizzazione, dal momento che gli indici e le interrogazioni non contengono dati personali chiari, ma stringhe alfanumeriche. E' importante che l'EPRIS impedisca agli Stati membri o a Europol di decifrare la pseudonimizzazione e di rivelare i dati di identificazione che hanno determinato la corrispondenza. Data la sensibilità dei dati in questione, gli scambi di indici nazionali dei casellari giudiziari a norma del presente regolamento dovrebbero riguardare unicamente i dati delle persone condannate o sospettate di aver commesso un reato. Inoltre, dovrebbe essere possibile effettuare consultazioni automatizzate degli indici nazionali dei casellari giudiziari solo a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno a norma della legislazione dello Stato membro richiedente.»,

leggasi: «(18) La partecipazione alla consultazione e allo scambio automatizzati di dati degli archivi di polizia dovrebbe rimanere volontaria. Laddove gli Stati membri decidano di partecipare, dovrebbe loro essere solamente possibile, in uno spirito di reciprocità, interrogare le banche dati di altri Stati membri se mettono a disposizione le proprie banche dati per interrogazioni da parte di altri Stati membri. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero istituire indici degli archivi di polizia nazionali. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere quali utilizzare tra le banche dati nazionali istituite ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati, per creare i loro indici degli archivi di polizia nazionali. Tali indici comprendono dati provenienti da banche dati nazionali che la polizia controlla di norma quando riceve richieste di informazioni da altre autorità di contrasto. Il presente regolamento istituisce l'indice europeo dei dati degli archivi di polizia (European Police Record Index System - EPRIS) conformemente al principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione. Le garanzie in materia di protezione dei dati comprendono la pseudonimizzazione, dal momento che gli indici e le interrogazioni non contengono dati personali chiari, ma stringhe alfanumeriche. E' importante che l'EPRIS impedisca agli Stati membri o a Europol di decifrare la pseudonimizzazione e di rivelare i dati di identificazione che hanno determinato la corrispondenza. Data la sensibilità dei dati in questione, gli scambi di indici degli archivi di polizia nazionali a norma del presente regolamento dovrebbero riguardare unicamente i dati delle persone condannate o sospettate di aver commesso un reato. Inoltre, dovrebbe essere possibile effettuare consultazioni automatizzate degli indici degli archivi di polizia nazionali solo a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno a norma della legislazione dello Stato membro richiedente.».


7) Pagina 12, considerando 19,


anziché: «(19) Lo scambio di estratti del casellario giudiziale previsto dal presente regolamento non pregiudica lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali nell'ambito dell'attuale sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (European Criminal Records Information System - ECRIS) istituito dalla decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI.»,

leggasi: «(19) Lo scambio di dati degli archivi di polizia previsto dal presente regolamento non pregiudica lo scambio di informazioni sugli archivi di polizia nell'ambito dell'attuale sistema europeo di informazione sugli archivi di polizia (European Criminal Records Information System - ECRIS) istituito dalla decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI.».


8) Pagina 14, considerando 24, ultima frase,


anziché: «(...) EPRIS dovrebbe richiedere una connessione unica per Stato membro partecipante in relazione ai casellari giudiziali.»,

leggasi: «(...) EPRIS dovrebbe richiedere una connessione unica per Stato membro partecipante in relazione agli archivi di polizia.».


9) Pagina 25, articolo 1, lettera a),


anziché: «a) le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale; e»,

leggasi: «a) le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto e dati degli archivi di polizia; e».


10) Pagina 26, articolo 3,


anziché: «Il presente regolamento si applica alle banche dati istituite in conformità del diritto nazionale e utilizzate per il trasferimento automatizzato di: profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale e, conformemente, a seconda dei casi, alla direttiva (UE) 2016/680 o ai regolamenti (UE) 2018/1725, (UE) 2016/794 o (UE) 2016/679.»,

leggasi: «Il presente regolamento si applica alle banche dati istituite in conformità del diritto nazionale e utilizzate per il trasferimento automatizzato di: profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto e dati degli archivi di polizia e, conformemente, a seconda dei casi, alla direttiva (UE) 2016/680 o ai regolamenti (UE) 2018/1725, (UE) 2016/794 o (UE) 2016/679.».


11) Pagina 29, articolo 4, punto 21),


anziché: «21) "estratto del casellario giudiziale": i dati anagrafici di persone indagate e condannate disponibili nelle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati;»,

leggasi: «21) "dati degli archivi di polizia": i dati anagrafici di persone indagate e condannate disponibili nelle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati;».


12) Pagina 29, articolo 4, punto 23),


anziché: «23) "indagato": una persona quale definita all'articolo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680;»,

leggasi: «23) "sospetto": una persona quale definita all'articolo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680;».


13) Pagina 46, articolo 18, paragrafo 1, lettera a),


anziché: «a) Europol o lo Stato membro che ha avviato la domanda di interrogazione;»,

leggasi: «a) se sia stato uno Stato membro o Europol ad avviare la domanda di interrogazione; qualora sia stato uno Stato membro ad avviare la domanda di interrogazione, lo Stato membro in questione;».


14) Pagina 47, articolo 19, paragrafo 1,


anziché: «1. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sulle immagini del volto di indagati, condannati e, ove consentito dalla legislazione nazionale, vittime, provenienti dalle loro banche dati nazionali istituite per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati.»

leggasi: «1. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sulle immagini del volto di sospetti, condannati e, ove consentito dalla legislazione nazionale, vittime, provenienti dalle loro banche dati nazionali istituite per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati.».


15) Pagina 53, Sezione 5, titolo,


anziché: «ESTRATTI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE»,

leggasi: «DATI DEGLI ARCHIVI DI POLIZIA».


16) Pagina 53, articolo 25, titolo:


anziché: «Estratti del casellario giudiziale»,

leggasi: «Dati degli archivi di polizia».


17) Pagina 53, articolo 25, paragrafo 1,


anziché: «Gli Stati membri possono decidere di partecipare allo scambio automatizzato di estratti del casellario giudiziale. Ai fini di tali scambi, gli Stati membri partecipanti garantiscono la disponibilità di indici dei casellari giudiziali nazionali contenenti serie di dati anagrafici di persone sospettate e condannate desunti dalle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati. Tali serie di dati contengono solo i dati seguenti se del caso e nella misura in cui sono disponibili: »,

leggasi: «Gli Stati membri possono decidere di partecipare allo scambio automatizzato di dati di archivi di polizia. Ai fini di tali scambi, gli Stati membri partecipanti garantiscono la disponibilità di indici degli archivi di polizia nazionali contenenti serie di dati anagrafici di persone sospettate e condannate desunti dalle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati. Tali serie di dati contengono solo i dati seguenti se del caso e nella misura in cui sono disponibili: ».


18) Pagina 54, articolo 26, titolo,


anziché: «Consultazione automatizzata di indici dei casellari giudiziali nazionali»,

leggasi: «Consultazione automatizzata di indici degli archivi di polizia nazionali».


19) Pagina 54, articolo 26, primo comma,


anziché: «Ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno ai sensi della legge dello Stato membro richiedente, gli Stati membri partecipanti allo scambio automatizzato di estratti del casellario giudiziale consentono ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri partecipanti e ad Europol di accedere ai dati dei rispettivi indici dei casellari giudiziali nazionali per effettuare consultazioni automatizzate»,

leggasi: «Ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno ai sensi della legge dello Stato membro richiedente, gli Stati membri partecipanti allo scambio automatizzato di dati degli archivi di polizia consentono ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri partecipanti e ad Europol di accedere ai dati dei rispettivi indici dei casellari giudiziali nazionali per effettuare consultazioni automatizzate».


20) Pagina 54, articolo 27, titolo,


anziché: «Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale»,

leggasi: «Numeri di riferimento per i dati degli archivi di polizia».


21) Pagina 54, articolo 27, frase introduttiva,


anziché: «I numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti: »,

leggasi: «I numeri di riferimento per i dati degli archivi di polizia sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti: ».


22) Pagina 54, articolo 27, lettere a) e b),


anziché: «a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre dati anagrafici e altre informazioni dai loro indici dei casellari giudiziali nazionali di cui all'articolo 25 al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri conformemente all'articolo 44;

b) un codice indicante lo Stato membro che detiene l'estratto del casellario giudiziale.»,

leggasi: «a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre dati anagrafici e altre informazioni dai loro indici degli archivi di polizia nazionali di cui all'articolo 25 al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri conformemente all'articolo 44;

b) un codice indicante lo Stato membro che detiene i dati degli archivi di polizia.».


23) Pagina 55, articolo 28, titolo,


anziché: «Norme sulle domande e sulle risposte concernenti gli estratti del casellario giudiziale»,

leggasi: «Norme sulle domande e sulle risposte concernenti i dati degli archivi di polizia».


24) Pagina 55, articolo 28, paragrafo 1, frase introduttiva,


anziché: «Una domanda di consultazione automatizzata degli indici nazionali dei casellari giudiziali comprende soltanto le informazioni seguenti: »,

leggasi: «Una domanda di consultazione automatizzata degli indici degli archivi di polizia nazionali comprende soltanto le informazioni seguenti: ».


25) Pagina 55, articolo 28, paragrafo 2, lettera e):


anziché: «e) i numeri di riferimento degli estratti del casellario giudiziale dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto»,

leggasi: «e) i numeri di riferimento dei dati degli archivi di polizia dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto».


26) Pagina 57, articolo 32, paragrafo 1:


anziché: «1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.»,

leggasi: «1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto e dati degli archivi di polizia possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.».


27) Pagina 59, articolo 33, paragrafo 2, lettera b),


anziché: «b) l'indicazione dell'eventualità che l'interrogazione riguardi un indagato, una persona condannata per un reato, una vittima di reato, una persona scomparsa o resti umani non identificati;»,

leggasi: «b) l'indicazione dell'eventualità che l'interrogazione riguardi un sospetto, una persona condannata per un reato, una vittima di reato, una persona scomparsa o resti umani non identificati;».


28) Pagina 60, articolo 34, paragrafo 1,


anziché: «1. Per lo sviluppo del router di cui all'articolo 35 del presente regolamento e dell'l'indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS) è utilizzato, se applicabile, lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) stabilito a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/818.»,

leggasi: «1. Per lo sviluppo del router di cui all'articolo 35 del presente regolamento e dell'indice europeo dei dati degli archivi di polizia (EPRIS) è utilizzato, se applicabile, lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) stabilito a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/818.».


29) Pagina 65, articolo 39, paragrafo 2, secondo comma,


anziché: «Le interrogazioni simultanee delle banche dati degli Stati membri, dei dati Europol e dell'archivio comune di dati di identità sono avviate soltanto qualora vi siano motivi ragionevoli per ritenere che i dati relativi a un indagato, all'autore di un reato o a una vittima di un reato di terrorismo o di altri reati gravi quali definiti rispettivamente all'articolo 4, punti 21) e 22), del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 4, punti 21) e 22), del regolamento (UE) 2019/818, siano conservati nell'archivio comune di dati di identità.»,

leggasi: «Le interrogazioni simultanee delle banche dati degli Stati membri, dei dati Europol e dell'archivio comune di dati di identità sono avviate soltanto qualora vi siano motivi ragionevoli per ritenere che i dati relativi a un sospetto, all'autore di un reato o a una vittima di un reato di terrorismo o di altri reati gravi quali definiti rispettivamente all'articolo 4, punti 21) e 22), del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 4, punti 21) e 22), del regolamento (UE) 2019/818, siano conservati nell'archivio comune di dati di identità.».


30) Pagina 68, articolo 42, paragrafo 1,


anziché: «1. E' istituito l'indice europeo dei casellari giudiziali (European Police Record Index System - EPRIS). Per la consultazione automatizzata degli indici dei casellari giudiziali nazionali di cui all'articolo 26, gli Stati membri ed Europol utilizzano EPRIS.»,

leggasi: «1. E' istituito l'indice europeo degli archivi di polizia (European Police Record Index System - EPRIS). Per la consultazione automatizzata degli indici degli archivi di polizia nazionali di cui all'articolo 26, gli Stati membri ed Europol utilizzano EPRIS.».


31) Pagina 68, articolo 42, paragrafo 2, lettere a) e b),


anziché: «a) un'infrastruttura decentrata negli Stati membri, comprendente uno strumento di consultazione che

consenta l'interrogazione simultanea degli indici dei casellari giudiziali nazionali, sulla base delle banche

dati nazionali;

b) un'infrastruttura centrale a sostegno dello strumento di consultazione che consenta l'interrogazione

simultanea degli indici dei casellari giudiziali nazionali;»,

leggasi: «a) un'infrastruttura decentrata negli Stati membri, comprendente uno strumento di consultazione che consenta l'interrogazione simultanea degli indici degli archivi di polizia nazionali, sulla base delle banche dati nazionali;

b) un'infrastruttura centrale a sostegno dello strumento di consultazione che consenta l'interrogazione simultanea degli indici degli archivi di polizia nazionali;».


32) Pagina 69, articolo 43, paragrafo 1, frase introduttiva,


anziché: «1. Ai fini della consultazione degli indici dei casellari giudiziali nazionali tramite EPRIS, è necessario utilizzare almeno due delle serie di dati seguenti: »,

leggasi: «1. Ai fini della consultazione degli indici degli archivi di polizia nazionali tramite EPRIS, è necessario utilizzare almeno due delle serie di dati seguenti: ».


33) Pagina 70, articolo 44, paragrafo 1, secondo comma,


anziché: «EPRIS invia la domanda di interrogazione agli indici dei casellari giudiziali nazionali degli Stati membri con i dati presentati dallo Stato membro richiedente o da Europol e conformemente al presente regolamento.»,

leggasi: «EPRIS invia la domanda di interrogazione agli indici degli archivi di polizia nazionali degli Stati membri con i dati presentati dallo Stato membro richiedente o da Europol e conformemente al presente regolamento.».


34) Pagina 70, articolo 44, paragrafo 2,


anziché: «2. Previa ricezione di una domanda di interrogazione da EPRIS, ciascuno Stato membro interroga l'indice dei casellari giudiziali nazionale in modo automatizzato e senza ritardo.»,

leggasi: «2. Previa ricezione di una domanda di interrogazione da EPRIS, ciascuno Stato membro interroga l'indice degli archivi di polizia nazionale in modo automatizzato e senza ritardo.».


35) Pagina 70, articolo 44, paragrafo 3,


anziché: «3. Eventuali corrispondenze risultanti dalle interrogazioni di cui al paragrafo 1 degli indici dei casellari giudiziali di ciascuno Stato membro richiesto sono rinviate ad EPRIS in modo automatizzato.»,

leggasi: «3. Eventuali corrispondenze risultanti dalle interrogazioni di cui al paragrafo 1 degli indici degli archivi di polizia di ciascuno Stato membro richiesto sono rinviate ad EPRIS in modo automatizzato.».


36) Pagina 70, articolo 44, paragrafo 4,


anziché: «4. L'elenco delle corrispondenze è rinviato da EPRIS allo Stato membro richiedente o a Europol in modo automatizzato. L'elenco delle corrispondenze indica la qualità della corrispondenza e lo Stato membro o gli Stati membri i cui indici dei casellari giudiziali contengono i dati che hanno determinato la corrispondenza o le corrispondenze.»,

leggasi: «4. L'elenco delle corrispondenze è rinviato da EPRIS allo Stato membro richiedente o a Europol in modo automatizzato. L'elenco delle corrispondenze indica la qualità della corrispondenza e lo Stato membro o gli Stati membri i cui indici degli archivi di polizia contengono i dati che hanno determinato la corrispondenza o le corrispondenze.».


37) Pagina 71, articolo 44, paragrafo 6:


anziché: «6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte di EPRIS degli indici dei casellari giudiziali degli Stati membri e il formato e il numero massimo delle risposte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.»,

leggasi: «6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte di EPRIS degli indici degli archivi di polizia degli Stati membri e il formato e il numero massimo delle risposte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.».


38) Pagina 73, articolo 46, paragrafo 1,


anziché: «1. Qualora sia tecnicamente impossibile usare EPRIS per interrogare uno o più indici dei casellari giudiziali nazionali a causa di un guasto dell'infrastruttura di Europol, quest'ultima ne informa gli Stati membri in modo automatizzato. Europol adotta misure per affrontare senza ritardo l'impossibilità tecnica di utilizzare EPRIS.»,

leggasi: «1. Qualora sia tecnicamente impossibile usare EPRIS per interrogare uno o più indici degli archivi di polizia nazionali a causa di un guasto dell'infrastruttura di Europol, quest'ultima ne informa gli Stati membri in modo automatizzato. Europol adotta misure per affrontare senza ritardo l'impossibilità tecnica di utilizzare EPRIS.».


39) Pagina 73, articolo 46, paragrafo 2,


anziché: «2. Qualora sia tecnicamente impossibile usare EPRIS per interrogare uno o più indici dei casellari giudiziali a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo ne informa gli altri Stati membri, la Commissione ed Europol in modo automatizzato. Gli Stati membri adottano misure per affrontare senza ritardo l'impossibilità tecnica di utilizzare EPRIS.»,

leggasi: «2. Qualora sia tecnicamente impossibile usare EPRIS per interrogare uno o più indici degli archivi di polizia a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo ne informa gli altri Stati membri, la Commissione ed Europol in modo automatizzato. Gli Stati membri adottano misure per affrontare senza ritardo l'impossibilità tecnica di utilizzare EPRIS.».


40) Pagina 76, articolo 47, paragrafo 4, lettere j) e k),


anziché: «j) il numero della causa penale;

k) l'autorità competente per la causa penale.»,

leggasi: «j) il numero del fascicolo d'indagine;

k) l'autorità competente per il fascicolo d'indagine.».


41) Pagina 76, articolo 47, paragrafo 5, lettere c) e d),


anziché: «c) il numero della causa penale;

d) l'autorità competente per la causa penale.»,

leggasi: «c) il numero del fascicolo d'indagine;

d) l'autorità competente per il fascicolo d'indagine.».


42) Pagina 80, articolo 49, paragrafo 6, quarto comma, lettere j) e k),


anziché: «j) il numero della causa penale;

k) l'autorità competente per la causa penale.»,

leggasi: «j) il numero del fascicolo d'indagine;

k) l'autorità competente per il fascicolo d'indagine.».


43) Pagina 80, articolo 49, paragrafo 6, quinto comma, lettere c) e d),


anziché: «c) il numero della causa penale;

d) l'autorità competente per la causa penale.»,

leggasi: «c) il numero del fascicolo d'indagine;

d) l'autorità competente per il fascicolo d'indagine.».


44) Pagina 78, articolo 49, paragrafo 4,


anziché: «4. Le interrogazioni di Europol effettuate usando i dati anagrafici di indagati e condannati di cui all'articolo 25 come criterio di ricerca sono svolte utilizzando EPRIS.»,

leggasi: «4. Le interrogazioni di Europol effettuate usando i dati anagrafici di sospetti e condannati di cui all'articolo 25 come criterio di ricerca sono svolte utilizzando EPRIS.».


45) Pagina 82, articolo 50, paragrafo 2, lettera a),


anziché: «a) stabilire se esista una corrispondenza tra i profili DNA, i dati dattiloscopici, i dati di immatricolazione dei veicoli, le immagini del volto o gli estratti del casellario giudiziale oggetto del confronto;»,

leggasi: «a) stabilire se esista una corrispondenza tra i profili DNA, i dati dattiloscopici, i dati di immatricolazione dei veicoli, le immagini del volto o i dati degli archivi di polizia oggetto del confronto;».


46) Pagina 94, Capo 7, titolo,


anziché: «Competenze»,

leggasi: «Responsabilità».


47) Pagina 94, articolo 62, titolo,


anziché: «Competenze di dovuta diligenza»,

leggasi: «Responsabilità di dovuta diligenza».


48) Pagina 94, articolo 64, titolo,


anziché: «Competenze degli Stati membri»,

leggasi: «Responsabilità degli Stati membri».


49) Pagina 96, articolo 65, titolo,


anziché: «Competenze di Europol»,

leggasi: «Responsabilità di Europol».


50) Pagina 97, articolo 65, paragrafo 4,


anziché: «4. Fatte salve le ricerche di Europol a norma dell'articolo 49, Europol non ha accesso ai dati personali trattati tramite EPRIS.»,

leggasi: «4. Fatte salve le ricerche di Europol a norma dell'articolo 49, Europol non ha accesso ad alcun dato personale trattato tramite EPRIS.».


51) Pagina 97, articolo 66, titolo,


anziché: «Competenze di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo del router»,

leggasi: «Responsabilità di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo del router».


52) Pagina 99, articolo 67, titolo,


anziché: «Competenze di eu-LISA in seguito all'entrata in funzione del router»,

leggasi: «Responsabilità di eu-LISA in seguito all'entrata in funzione del router».


53) Pagina 112, articolo 73, paragrafo 2,


anziché: «2. Le spese sostenute in relazione all'integrazione delle infrastrutture nazionali esistenti e alle loro connessioni al router e ad EPRIS, nonché le spese sostenute in relazione alla creazione di banche dati nazionali di immagini del volto e indici nazionali dei casellari giudiziali a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati sono a carico del bilancio generale dell'Unione»,

leggasi: «2. Le spese sostenute in relazione all'integrazione delle infrastrutture nazionali esistenti e alle loro connessioni al router e ad EPRIS, nonché le spese sostenute in relazione alla creazione di banche dati nazionali di immagini del volto e indici degli archivi di polizia nazionali a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati sono a carico del bilancio generale dell'Unione».


54) Pagina 114, articolo 74, paragrafo 7,


anziché: «7. Gli Stati membri che partecipano agli scambi automatizzati di casellari giudiziali a norma degli articoli 25 e 26 comunicano agli altri Stati membri, alla Commissione e a Europol il contenuto dei loro indici dei casellari giudiziali nazionali e delle banche dati nazionali utilizzate per stabilire tali indici e le condizioni per le consultazioni automatizzate.»,

leggasi: «7. Gli Stati membri che partecipano agli scambi automatizzati di archivi di polizia a norma degli articoli 25 e 26 comunicano agli altri Stati membri, alla Commissione e a Europol il contenuto dei loro indici degli archivi di polizia nazionali e delle banche dati nazionali utilizzate per stabilire tali indici e le condizioni per le consultazioni automatizzate.».


55) Pagina 122, articolo 80, paragrafo 8,


anziché: «8. Nelle relazioni di cui al primo comma del paragrafo 7, la Commissione presta una particolare attenzione alle nuove categorie di dati seguenti: le immagini del volto e gli estratti del casellario giudiziale. La Commissione include in tali relazioni l'uso da parte di ciascuno Stato membro e di Europol di tali nuove categorie di dati e il loro impatto, la loro efficacia e la loro efficienza. Per quanto riguarda le relazioni di cui al secondo comma del paragrafo 7, la Commissione presta una particolare attenzione al rischio di false corrispondenze e alla qualità dei dati.»,

leggasi: «8. Nelle relazioni di cui al primo comma del paragrafo 7, la Commissione presta una particolare attenzione alle nuove categorie di dati seguenti: le immagini del volto e i dati degli archivi di polizia. La Commissione include in tali relazioni l'uso da parte di ciascuno Stato membro e di Europol di tali nuove categorie di dati e il loro impatto, la loro efficacia e la loro efficienza. Per quanto riguarda le relazioni di cui al secondo comma del paragrafo 7, la Commissione presta una particolare attenzione al rischio di false corrispondenze e alla qualità dei dati.». 

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