Ministero dell'interno
Circ. 12/04/2024, n. 31/2024
Richieste di pubblicazioni di matrimoni concordatari da parte dei cappellani militari.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Epigrafe
Destinatari
Testo della circolare
Circ. 12 aprile 2024, n. 31/2024 (1)
Richieste di pubblicazioni di matrimoni concordatari da parte dei cappellani militari.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Prefetti della repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del governo per la provincia di
Trento
Al
Commissario del governo per la provincia di
Bolzano
Al
Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta
Servizio affari di prefettura
Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello stato per la regione Siciliana
Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
Cagliari
AL
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
Roma
Al
Ministero della giustizia
Roma
Al
Gabinetto del ministro
Sede
All'
ANCI
Roma
All'
ANUSCA
CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
Il Ministero della Difesa, Ordinariato Militare per l'Italia, si è rivolto a questa Direzione Centrale segnalando l'opposizione di diniego da parte degli ufficiali dello stato civile di taluni comuni alle richieste di pubblicazione di matrimoni concordatari avanzate dai cappellani militari, adducendo quale motivazione del rifiuto che la competenza a formulare siffatte istanze spetti al parroco del luogo di residenza di almeno uno degli sposi.
Come noto, l'Ordinariato Militare per l'Italia, cui è conferita dal Ministero dell'Interno la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, gode di attribuzioni estese in ambito nazionale, in quanto le caserme delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare, ovvero le parrocchie dello stesso Ordinariato, sono dislocate sull'intero territorio italiano nonché caratterizzate da un'elevata mobilità dei militari che vi appartengono.
Conseguentemente, le pratiche matrimoniali in regime concordatario assistite dai cappellani militari per il personale su cui hanno competenza in ragione della sede di servizio seguono le procedure prescritte dalla normativa vigente e dalla disciplina concordataria al pari di tutte le diocesi italiane.
Al riguardo, si osserva che le disposizioni concordatarie e l'ordinamento italiano, oltre a quello canonico, equiparano giuridicamente il cappellano militare al parroco, riconoscendogli la medesima competenza di giurisdizione, altrimenti detta "competenza parrocchiale", con riguardo al personale militare e ai loro familiari.
Detta equiparazione è chiaramente precisata nella legge 22 aprile 2021, n. 70, recante modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in particolare, con l'inserimento dell'art. 1533-bis, il quale prevede, al comma 1, che "i cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione".
Attese, pertanto, le competenze attribuite ai cappellani militari, cui è riconosciuta la giurisdizione ecclesiastica di natura parrocchiale, le richieste di pubblicazione di matrimonio concordatario, nel caso in cui i nubendi o uno di essi rientrino nell'ambito del personale militare appartenente a tale giurisdizione, devono ritenersi accoglibili.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler rappresentare quanto sopra evidenziato ai Sigg.ri Sindaci per le necessarie, conseguenti istruzioni ai competenti Uffici.
Si ringrazia.
Il Direttore centrale
De Vito
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