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domenica 28 aprile 2024

Ministero dell'interno Circ. 12/04/2024, n. 31/2024 Richieste di pubblicazioni di matrimoni concordatari da parte dei cappellani militari.

 


Ministero dell'interno

Circ. 12/04/2024, n. 31/2024

Richieste di pubblicazioni di matrimoni concordatari da parte dei cappellani militari.

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.


Epigrafe


Destinatari


Testo della circolare


Circ. 12 aprile 2024, n. 31/2024 (1)


Richieste di pubblicazioni di matrimoni concordatari da parte dei cappellani militari.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.





Ai


Prefetti della repubblica


Loro sedi


Al


Commissario del governo per la provincia di


Trento


Al


Commissario del governo per la provincia di


Bolzano


Al


Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta


Servizio affari di prefettura


Aosta


e, p.c.:


Al


Commissario dello stato per la regione Siciliana


Palermo


Al


Rappresentante del governo per la regione Sardegna


Cagliari


AL


Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale


Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie


Roma


Al


Ministero della giustizia


Roma


Al


Gabinetto del ministro


Sede


All'


ANCI


Roma


All'


ANUSCA


CASTEL S. PIETRO TERME (BO)




Il Ministero della Difesa, Ordinariato Militare per l'Italia, si è rivolto a questa Direzione Centrale segnalando l'opposizione di diniego da parte degli ufficiali dello stato civile di taluni comuni alle richieste di pubblicazione di matrimoni concordatari avanzate dai cappellani militari, adducendo quale motivazione del rifiuto che la competenza a formulare siffatte istanze spetti al parroco del luogo di residenza di almeno uno degli sposi.


Come noto, l'Ordinariato Militare per l'Italia, cui è conferita dal Ministero dell'Interno la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, gode di attribuzioni estese in ambito nazionale, in quanto le caserme delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare, ovvero le parrocchie dello stesso Ordinariato, sono dislocate sull'intero territorio italiano nonché caratterizzate da un'elevata mobilità dei militari che vi appartengono.


Conseguentemente, le pratiche matrimoniali in regime concordatario assistite dai cappellani militari per il personale su cui hanno competenza in ragione della sede di servizio seguono le procedure prescritte dalla normativa vigente e dalla disciplina concordataria al pari di tutte le diocesi italiane.


Al riguardo, si osserva che le disposizioni concordatarie e l'ordinamento italiano, oltre a quello canonico, equiparano giuridicamente il cappellano militare al parroco, riconoscendogli la medesima competenza di giurisdizione, altrimenti detta "competenza parrocchiale", con riguardo al personale militare e ai loro familiari.


Detta equiparazione è chiaramente precisata nella legge 22 aprile 2021, n. 70, recante modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in particolare, con l'inserimento dell'art. 1533-bis, il quale prevede, al comma 1, che "i cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione".


Attese, pertanto, le competenze attribuite ai cappellani militari, cui è riconosciuta la giurisdizione ecclesiastica di natura parrocchiale, le richieste di pubblicazione di matrimonio concordatario, nel caso in cui i nubendi o uno di essi rientrino nell'ambito del personale militare appartenente a tale giurisdizione, devono ritenersi accoglibili.


Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler rappresentare quanto sopra evidenziato ai Sigg.ri Sindaci per le necessarie, conseguenti istruzioni ai competenti Uffici.


Si ringrazia.



Il Direttore centrale


De Vito 

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