ARERA
Memoria 04/03/2024, n. 62/2024/I/eel
Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito agli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili.
Emanata dall'ARERA.
Epigrafe
1)
2)Esiti della procedura di gara per l'assegnazione del servizio a tutele graduali
3)Nuova situazione degli operatori alla luce delle assegnazioni del servizio a tutele graduali
4)Condizioni economiche del servizio a tutele graduali
5)Disciplina del servizio di vulnerabilità
Memoria 4 marzo 2024, n. 62/2024/I/eel (1)
Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito agli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili.
(1) Emanata dall'ARERA.
1) Premessa
Come noto, la legge 4 agosto 2017, n. 124 (cd. "Legge concorrenza 2017"), nel prevedere la cessazione del servizio di maggior tutela, ha affidato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente il compito di adottare disposizioni per assicurare "un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica", nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti di prezzo e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela dei clienti finali (articolo 1, comma 60).
Al fine di favorire l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica e di garantire condizioni concorrenziali e una pluralità di offerte, il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 17 maggio 2023 ha disposto l'assegnazione al servizio a tutele graduali disciplinato da questa Autorità dei clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero (art. 2, comma 1).
In attuazione delle predette disposizioni legislative, con la delibera 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel, l'Autorità ha fissato le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili e le modalità di assegnazione dello stesso.
Riguardo alle modalità di assegnazione del servizio, il menzionato provvedimento ha attribuito ad Acquirente unico il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il relativo Regolamento di gara.
Per quanto riguarda le tempistiche, in esito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 181/23, con la delibera 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel, l'Autorità ha tempestivamente attuato le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, differendo al 10 gennaio 2024 (il termine originario era l'11 dicembre 2023) la data di svolgimento delle aste per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica. Con la delibera 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel, l'Autorità ha prorogato la data di attivazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili all'1 luglio 2024 (in luogo dell'1 aprile 2024), in coerenza con l'espressa finalità del decreto-legge in esame di assicurare ai clienti finali un periodo di tempo adeguato per informarsi, attraverso le apposite campagne che dovranno essere predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in ordine alla fine della tutela di prezzo e in ragione del nuovo termine di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (6 febbraio 2024), da cui decorrono le tempistiche per l'esecuzione delle attività prodromiche all'operatività di detto servizio.
2) Esiti della procedura di gara per l'assegnazione del servizio a tutele graduali
Sulla base delle verifiche condotte da Acquirente Unico in ordine al rispetto dei requisiti fissati per la partecipazione alla procedura di gara per l'assegnazione del servizio a tutele graduali, vale evidenziare che 18 operatori (di cui 3 raggruppamenti temporanei di imprese) su 22 sono stati inizialmente ammessi all'asta. A seguito dell'ordinanza del TAR Lombardia, è stato riammesso con riserva anche l'operatore Octopus Energy.
Al riguardo, si rileva che l'ammissione alle anzidette procedure concorsuali era subordinata al rispetto di specifici requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi, finalizzati a selezionare operatori in grado di assolvere puntualmente e correttamente il loro obbligo di servizio pubblico di assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali senza un fornitore nel libero mercato.
In tale prospettiva, sono stati ammessi alle procedure in questione solo gli operatori con una base di clienti elettrici e gas pari ad almeno 100.000 punti, dotati quindi di una struttura aziendale adeguata per gestire in modo efficiente e senza soluzione di continuità un numero anche rilevante di nuovi clienti finali, rispetto a quelli già serviti, nell'ipotesi di aggiudicazione di una pluralità di aree territoriali. Si è, inoltre, consentito ai partecipanti di indicare il numero massimo di aree che gli stessi erano disposti a servire in caso di vincita dell'asta, pur nel rispetto della previsione del decreto ministeriale 17 maggio 2023 che prevedeva un tetto antitrust al numero di aree assegnabili al singolo operatore, pari a 7 aree territoriali su 26 (pari al 30% di quelle totali oggetto d'asta).
Di seguito la Tabella 1 che contiene i nominativi dei partecipanti.
Tabella 1: elenco dei partecipanti alle procedure concorsuali
N.
Raggruppamento Temporaneo Imprese
Ragione Sociale
1
A2A Energia Spa
2
Acea Energia S.P.A.
3
Agsm Aim Energia S.P.A.
4
E.ON Energia S.P.A.
5
Edison Energia Spa
6
Enel Energia Spa
7
Enercom S.R.L.
8
Engie Italia S.P.A.
9
Eni Plenitude S.P.A.
10
Estra Energie S.R.L.
11
Hera Comm S.P.A.
12
Illumia S.P.A.
13
Sorgenia S.P.A.
14
Unoenergy S.P.A.
15
Vivigas S.P.A.
16
Octopus Energy Germany
17
Alperia & Dolomiti
Alperia Smart Services Srl
Dolomiti Energie S.P.A.
18
IrenMercatoSEV
Iren Mercato
Salerno Energia Vendite S.P.A.
19
GEME
Gesam Gas E Luce S.P.A.
Energy Trade S.P.A.
Made In Energy S.R.L.
Energia Pulita S.R.L.
In sede d'asta sono state presentate offerte in relazione a tutte le aree territoriali, con un minimo di 9 offerenti per l'area n. 17 e un massimo di 16 per l'area n. 7. Per le restanti aree sono state presentate offerte da parte di almeno 10 partecipanti.
A conclusione delle procedure di gara, sono state assegnate tutte le aree territoriali a 7 operatori, di cui 2 che operano anche come esercenti la maggior tutela, 2 operatori appartenente allo stesso gruppo dell'esercente la maggior tutela e 3 operatori attivi solo nel libero mercato.
In sintesi:
- Enel Energia, assegnataria di 7 aree (6 Nord e città di Roma) - numero massimo di aree assegnabili sulla base del tetto del 30%;
- Hera Comm, assegnataria di 7 aree (4 Nord, 2 Centro, 1 Sud) - numero massimo di aree assegnabili sulla base del tetto del 30%;
- Illumia, assegnataria di 3 aree (1 Nord, 1 Centro, 1 Sud), pari al numero di aree che l'operatore ha dichiarato essere disposto a servire in caso di aggiudicazione;
- E.ON, assegnataria di 1 area (Nord) - l'operatore ha dichiarato di essere disposto a servire 2 aree in caso di aggiudicazione;
- A2A Energia, assegnataria di 2 aree (Sud) - l'operatore ha dichiarato di essere disposto a servire 7 aree in caso di aggiudicazione;
- Edison Energia, assegnataria di 4 aree (Sud) - pari al numero di aree che l'operatore ha dichiarato di essere disposto a servire in caso di aggiudicazione;
- IrenMercatoSEV, assegnataria di 2 aree (Sud) - il mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese ha dichiarato essere disposto a servire 4 aree in caso di aggiudicazione. Rispetto al raggruppamento temporaneo in questione, l'esercente il servizio a tutele graduali per le aree acquisite è Salerno Energia Vendita SpA.
Nella successiva Tabella 2 sono riportati gli assegnatari del servizio e i relativi prezzi di aggiudicazione per ciascuna area territoriale.
Tabella 2: aggiudicatari delle procedure concorsuali
N.
Area
Province
Aggiudicatario
Prezzo di aggiudicazione (euro/POD/anno)
1
Nord1
Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli
ENEL ENERGIA
-89
2
Nord2
Parma, Piacenza, Torino provincia
ENEL ENERGIA
-76
3
Nord3
Como, Torino comune, Varese
Illumia SpA
-45
4
Nord4
Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona
E. ON
-48
5
Nord5
Brescia, Milano comune
ENEL ENERGIA
-83
6
Nord6
Cremona, Genova, La Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara
HERA COMM
-65
7
Nord7
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia
HERA COMM
-61
8
Nord8
Bergamo, Sondrio, Udine
HERA COMM
-81
9
Nord9
Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste
ENEL ENERGIA
-73
10
Nord10
Bolzano, Trento, Vicenza
ENEL ENERGIA
-47
11
Nord11
Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona
ENEL ENERGIA
-97
12
Nord12
Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia
HERA COMM
-91
13
Centro1
Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo
HERA COMM
-111
14
Centro2
Firenze, Roma provincia
Illumia SpA
-65
15
Centro3
Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo
HERA COMM
-21
16
Centro4
Roma comune
ENEL ENERGIA
-28
17
Sud1
Napoli provincia, Nuoro, Sassari
Illumia SpA
20
18
Sud2
Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna
A2A Energia
29
19
Sud3
Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
Edison Energia
-200
20
Sud4
Chieti, Forlì-Cesena, L'Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo
HERA COMM
-73
21
Sud5
Bari, Frosinone, Latina
Edison Energia
-192
22
Sud6
Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto
Iren Mercato SEV (Salerno Energia Vendite SpA)**
-32
23
Sud7
Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia
Iren Mercato SEV Salerno Energia Vendite SpA**
-9
24
Sud8
Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia
Edison Energia
-193
25
Sud9
Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa
Edison Energia
-170
26
Sud10
Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani
A2A Energia
6
Media aree
-73
* I valori riportati in tabella sono arrotondati
**La società in questione fa parte del raggruppamento temporaneo di imprese denominato IrenMercatoSEV
Come si evince dalla Tabella 2, il modello d'asta prescelto - innovato rispetto alle aste precedenti al fine di adeguarlo alle caratteristiche strutturali del segmento di mercato dei clienti domestici non vulnerabili - si è rivelato uno strumento valido e adeguato a garantire la parità di trattamento tra gli operatori del mercato ed esiti realmente concorrenziali, a beneficio dei clienti, grazie anche alla pluralità di partecipanti che ha concorso in tutte le aree territoriali.
Riguardo ai prezzi di aggiudicazione delle varie aree, sembra potersi desumere come gli operatori, nel formulare la propria offerta, abbiano tenuto conto di una molteplicità di fattori, tra cui il risparmio di costi di acquisizione e marketing che avrebbero sostenuto nel mercato libero per accrescere progressivamente la propria quota di mercato, in un arco temporale necessariamente più lungo rispetto a quello associato all'acquisizione, in unica soluzione, dei clienti in sede d'asta e in un contesto caratterizzato dall'inerzia dei clienti finali domestici e da un incumbent con una quota di mercato decisamente superiore rispetto a quella degli altri attori. Un altro fattore che sembra aver influito su alcune offerte è il radicamento territoriale dell'impresa nella fornitura di altri beni o servizi e la possibilità di continuare a servire i clienti a condizioni di libero mercato al termine del periodo triennale di assegnazione del servizio.
Giova, infatti, ricordare che, in ossequio al citato decreto ministeriale 17 maggio 2023, al termine del periodo di assegnazione del servizio, i clienti riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali saranno contrattualizzati nel mercato libero in base al meccanismo del silenzio-assenso dai relativi esercenti.
Complessivamente, il bilanciamento dei molteplici fattori ha indotto i partecipanti a formulare offerte tra di loro molto diverse, con numerosi casi di offerte a valori negativi.
Si fa presente che l'Autorità sta provvedendo all'elaborazione di un rapporto dettagliato sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio a tutele graduali, come previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 17 maggio 2023, da trasmettere, entro novanta giorni dalla data di conclusione delle procedure medesime (quindi, entro il 6 maggio 2024), al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle Commissioni parlamentari competenti.
3) Nuova situazione degli operatori alla luce delle assegnazioni del servizio a tutele graduali
A dimostrazione dell'efficacia dell'asta quale mezzo in grado di incidere sulla struttura di mercato ove vi sia un'adeguata concorrenza tra partecipanti, basti osservare come gli esiti delle procedure competitive abbiano ridisegnato, in parte, la mappa dei fornitori per i clienti domestici di energia elettrica nel Paese.
Tabella 3: quote di mercato dei primi 10 operatori di mercato pre-asta
Fonte dati: Elaborazioni ARERA su fonte dati SII aggiornati ad agosto 2023. Nei dati sono inclusi sia i POD in maggior tutela che nel mercato libero
(1) i punti indicati si riferiscono al Gruppo Enel Energia Spa (incluso SEN).
Tabella 4: quote di mercato dei primi 10 operatori di mercato post-asta
Fonte dati: Elaborazioni ARERA su fonte dati SII aggiornati ad agosto 2023. Nei dati sono inclusi sia i POD in maggior tutela che nel mercato libero
(1) i punti indicati si riferiscono al Gruppo Enel Energia Spa (incluso SEN).
Dai dati riportati nelle tabelle di cui sopra, si evince che il gruppo Enel, nonostante sia risultato vincitore in 7 aree, ha ridotto la propria quota di clienti domestici serviti in tutto il mercato dell'energia elettrica al dettaglio (sia tutelato sia libero), scendendo al 48% rispetto alla quota di mercato di 56,7% pre-asta.
Inoltre, si evidenzia che la società Hera Comm SpA, avendo quasi triplicato il numero di clienti domestici serviti, in seguito all'asta diventa (sulla base dei dati attualmente disponibili) il terzo operatore di mercato per numero di POD, con una quota di mercato molto vicina a quella del secondo operatore di mercato (Eni Plenitude SpA) che rifornisce circa l'8,7% dei POD nella titolarità di clienti domestici di energia elettrica.
Anche le società Edison e Illumia rafforzano significativamente la propria posizione di mercato, con un numero di clienti domestici serviti post-asta rispettivamente raddoppiato e quintuplicato. La società Edison Energia SpA risulta essere (sulla base dei dati attualmente disponibili) il quarto operatore di mercato per numero di POD serviti (in luogo della società ACEA SpA), mentre Illumia SpA si attesta al settimo posto, dopo A2A SpA e Iren SpA che prima dell'asta risultavano essere rispettivamente il terzo e il quinto operatore di mercato.
4) Condizioni economiche del servizio a tutele graduali
Le condizioni economiche applicate ai clienti del servizio a tutele graduali prevedono l'applicazione, in aggiunta alle componenti tariffarie regolate, di una componente di prezzo (in euro/kWh), a copertura dei costi di approvvigionamento di energia, basata sui valori consuntivi mensili del PUN e di una componente (cd. "parametro gamma" espresso in euro/POD/anno) definita sulla base delle offerte formulate dagli operatori. Tale componente è uguale in tutto il territorio nazionale ed è determinata come media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle aste per il numero di clienti presenti in ciascuna area che si stima passeranno al servizio a tutele graduali. La componente in questione sarà determinata in prossimità del 1° luglio 2024 (data in cui inizierà l'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili) e sarà poi aggiornata annualmente sempre in funzione del numero di clienti riforniti nel servizio a tutele graduali delle diverse aree territoriali.
A titolo esemplificativo e non definitivo, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi al numero di clienti coinvolti, il valore del parametro gamma risulta stimabile in -73 euro/POD/anno.
A titolo informativo può essere utile rilevare che i clienti non vulnerabili serviti in maggior tutela oggi pagano un corrispettivo per la commercializzazione (PCV+DispBt) pari a +58 euro/POD/anno. Per questi clienti il passaggio al 1° luglio dalla maggior tutela al servizio a tutele graduali comporterebbe, dunque, alle attuali condizioni, un risparmio complessivo per ogni punto di prelievo di circa 130 euro all'anno in relazione alla componente di commercializzazione. Considerando l'attuale spesa media annua della famiglia tipo con un consumo di 2700kWh, pari a circa 600 euro, questo risparmio varrebbe più del 20% della bolletta. Naturalmente si tratta di numeri puramente indicativi: il peso effettivo della componente di commercializzazione sulla spesa totale delle famiglie varia, infatti, in funzione del livello dei prezzi della materia prima e dei consumi.
A completamento del confronto tra il corrispettivo di commercializzazione della tutela e il parametro gamma, corre l'obbligo di segnalare che il corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione applicato ai clienti del servizio di maggior tutela è determinato tenendo conto dei dati rinvenibili dai bilanci di esercizio dei principali operatori del mercato libero; mentre, il parametro gamma, che sarà applicato ai clienti non vulnerabili del servizio a tutele graduali a partire dal 1° luglio 2024, ha internalizzato - come ricordato nel paragrafo 2 - i prezzi in questione, che riflettono invece una molteplicità di fattori e risultano scontati per acquisire il valore patrimoniale dei clienti aggiudicati tramite asta, in un'ottica di investimento di medio termine.
Le condizioni economiche che saranno praticate ai clienti vulnerabili nei servizi di tutela saranno quindi diverse e i prezzi risulteranno maggiori di quelli applicati ai clienti riforniti nel servizio a tutele graduali in questo primo triennio. Fanno naturalmente eccezione i clienti in stato di bisogno economico, per i quali resta attivo il meccanismo automatico del bonus sociale. Nel 2024 il bonus elettricità (comprensivo della componente straordinaria prevista dal Legislatore per il primo trimestre) varrà da 218 euro (per una famiglia con 2 componenti) a 315 euro (per famiglie con più di 4 componenti).
Giova interrogarsi se effettivamente questa sia la configurazione che il Legislatore intendeva perseguire con l'emanazione dei relativi atti normativi e se, valutati positivamente gli esiti delle aste del servizio a tutele graduali, non siano da considerare interventi ulteriori e diversi in relazione ai clienti vulnerabili.
Sempre in tema di comparazione tra le condizioni economiche del servizio di maggior tutela e quelle del servizio a tutele graduali, va altresì rilevato che la componente del prezzo di tutela a copertura dei costi di acquisto dell'energia è determinata come stima della media trimestrale del PUN (relativa al trimestre in cui il prezzo trova applicazione) [1], con l'effetto di diluire nel tempo l'impatto sulla spesa dei clienti finali delle eventuali variazioni inattese di prezzo che si formano nel mercato all'ingrosso. L'omologa componente del servizio a tutele graduali è, invece, determinata sulla base dei valori consuntivi mensili del PUN; pertanto, i clienti ivi riforniti pagano un prezzo che risente in maniera più immediata dell'andamento dei prezzi del mercato all'ingrosso, non essendoci alcun effetto di differimento temporale.
Da ultimo, con riferimento alle tempistiche di attivazione del servizio a tutele graduali, giova rammentare che fino al 30 giugno 2024 il servizio di maggior tutela è operativo come di consueto ed è fatta salva la possibilità per qualunque consumatore di rientrarvi con una semplice richiesta all'esercente del servizio medesimo. In tal senso, l'Autorità ha recentemente rivolto una precisa raccomandazione agli esercenti la maggior tutela affinché mantengano facilmente rintracciabili le informazioni relative a tale processo e si facciano parte diligente nel comunicare tempestivamente le richieste al Sistema Informativo Integrato.
Alla data del 1° luglio 2024 i clienti non vulnerabili serviti nel servizio di maggior tutela passeranno automaticamente al servizio a tutele graduali con le condizioni economiche che saranno definite per questo servizio, mentre i clienti vulnerabili manterranno le condizioni del servizio di maggior tutela.
In continuità con quanto già previsto dalla normativa vigente, anche dopo il 1° luglio 2024, il cliente vulnerabile potrà entrare o uscire su richiesta dal servizio di maggior tutela in qualunque momento possedendo o avendo maturato i requisiti richiesti (per esempio, un cliente del libero mercato che raggiunga l'età di 75 anni potrà accedere al servizio di maggior tutela). Dopo la predetta data, il cliente non vulnerabile potrà rientrare nel servizio a tutele graduali solo nel caso in cui rimanga sprovvisto del venditore, come disposto dall'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.
[1] Gli eventuali scostamenti tra stima e valori consuntivi del PUN sono poi recuperati nei mesi successivi mediante un'apposita aliquota.
5) Disciplina del servizio di vulnerabilità
Come previsto dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il servizio di vulnerabilità avrà inizio solo a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali indette da Acquirente unico per l'identificazione dei fornitori. Sempre in base al citato decreto-legge n. 181/23, le condizioni di fornitura dovranno riflettere il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e i costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato.
La maggior tutela, come detto, opererà dal 1° luglio 2024 come soluzione transitoria per la tutela dei clienti vulnerabili.
Sebbene nominalmente e strutturalmente equivalente in termini sia di operatori attivi sia di flussi, il servizio di maggior tutela diventerà quindi un servizio di tutela dei soli clienti vulnerabili. Un servizio ad accesso limitato e rivolto a soggetti con difficoltà ad interfacciarsi attivamente con il mercato (direttiva UE 2019/944, articolo 28).
Questa trasformazione richiede una riflessione circa l'identificazione delle componenti di costo di commercializzazione da considerare e della metodologia per la loro quantificazione, in coerenza anche con quanto previsto dalla norma per il servizio di vulnerabilità. Una metodologia basata sui costi efficienti dell'attività di commercializzazione potrebbe escludere alcuni elementi di costo non più rilevanti, quali per esempio, i costi di acquisizione dei clienti. Tale revisione dovrà essere svolta in tempo utile per rispettare la scadenza del prossimo 1° luglio.
Per quanto riguarda il servizio di vulnerabilità, va ricordato che, sebbene la norma preveda anche in questo caso l'utilizzo di procedure concorsuali per l'identificazione dei fornitori, le condizioni strutturali che il Legislatore ha delineato per questo servizio sono molto diverse da quelle per il servizio a tutele graduali. È quindi ragionevole attendersi dinamiche e risultati differenti. In particolare, la norma prefigura un obiettivo di allineamento dei corrispettivi ai costi del servizio e un quadro di protezione dei clienti da interferenze con le strategie commerciali dei venditori.
A titolo di esempio, diversamente dal servizio a tutele graduali in cui, trascorsi i circa tre anni di durata del servizio, i clienti vengono trasferiti automaticamente al mercato libero, i clienti potranno rimanere nel servizio di vulnerabilità senza soluzione di continuità. Inoltre, trattandosi di un servizio del tutto separato dal mercato, ciascun fornitore del servizio di vulnerabilità dovrà svolgere l'attività in maniera disgiunta rispetto a ogni altra attività, per un periodo di quattro anni. I fornitori non potranno utilizzare il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per la promozione di offerte sul libero mercato e non potranno avvalersi di dati o di informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità medesimo per attività diverse da quella di commercializzazione del predetto servizio; non potranno neppure adoperare lo stesso marchio con cui svolgono attività al di fuori del servizio stesso. Giova segnalare però che al tempo stesso i consumatori che usufruiranno di questo servizio non godranno di una analoga tutela dall'attività commerciale degli altri fornitori del mercato libero.
Per quanto riguarda le tempistiche per la realizzazione delle procedure concorsuali e per l'attivazione del servizio di vulnerabilità, l'esperienza in merito alle procedure competitive già svolte ha dimostrato quanto sia importante che i dati e tutti gli elementi funzionali alle valutazioni dell'offerta economica da formulare siano messi a disposizione degli operatori con tempistiche adeguate.
Infine, sempre con riferimento alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vulnerabilità, va segnalato che, in sede di conversione in legge, l'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, è stato modificato prevedendo, tra l'altro, che:
- al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di tutela, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari correlati allo stesso servizio;
e che
- ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'Autorità, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui al precedente alinea e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti.
Tali nuove previsioni allungano sia i tempi dell'implementazione sia i tempi che dovranno essere messi a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, in particolare, per valutare l'eventuale esercizio dell'opzione di avvalersi del ramo d'azienda degli esercenti la maggior tutela uscenti. Nelle more del completamento delle attività prodromiche all'operatività del nuovo servizio di vulnerabilità, i clienti domestici vulnerabili continueranno a essere riforniti nel servizio di maggior tutela alle condizioni economiche di detto servizio richiamate sopra.
Una non adeguata attenzione agli aspetti brevemente menzionati sopra potrebbe comportare che le future procedure concorsuali determinino risultati non ottimali, a detrimento dei clienti vulnerabili.
Nessun commento:
Posta un commento