ARERA
Par. 09/04/2024, n. 133/2024/I/eel
Parere in merito allo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in materia di superamento del prezzo unico nazionale.
Emanato dall'ARERA.
Epigrafe
Testo del Parere
Par. 9 aprile 2024, n. 133/2024/I/eel (1)
Parere in merito allo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in materia di superamento del prezzo unico nazionale.
(1) Emanato dall'ARERA.
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1290a riunione del 9 aprile 2024
Visti:
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/21905 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento EBGL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003 (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2002, 72/02;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2023, 143/03 (di seguito: deliberazione 143/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, 168/03 (di seguito: deliberazione 168/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, 48/04 (di seguito: deliberazione 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 474/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 474/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel;
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE);
- la decisione ACER 3 febbraio 2020, 4-2020 (di seguito: decisione 4-2020);
- la decisione ACER 22 dicembre 2020, 37-2020 (di seguito: decisione 37-2020);
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIDME);
- il documento "Sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica: indirizzi per il sistema Italia 2004" predisposto in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle Attività produttive (di seguito: Indirizzi per il sistema Italia 2004);
- il documento "All NEMOs' proposal on the terms and conditions applied for the "Products That Can be Taken into Account in the Single Day-Ahead Coupling" in accordance with Article 40 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management" del 25 gennaio 2024 (di seguito: consultazione prodotti SDAC);
- la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 26 marzo 2024, protocollo Autorità 22337 del 26 marzo 2024 (di seguito: comunicazione 26 marzo 2024).
Considerato che:
- l'articolo 13 del decreto legislativo 210/21, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 181/23, ha stabilito che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentita l'Autorità, siano stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2025, di prezzi zonali sul mercato elettrico all'ingrosso anche per la valorizzazione delle offerte di acquisto e siano stabiliti indirizzi per la definizione da parte dell'Autorità di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del PUN;
- con la comunicazione 26 marzo 2024, il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica ha trasmesso all'Autorità lo schema di decreto relativo al superamento del PUN e all'introduzione di prezzi zonali per la valorizzazione delle offerte di acquisto, predisposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 210/21, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 181/23;
- lo schema di decreto prevede:
- a decorrere dall'1 gennaio 2025, la valorizzazione a prezzi zonali delle offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato del giorno prima;
- ai fini della disciplina del mercato elettrico, il calcolo a cura di GME di un prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul mercato del giorno prima, come media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonali in prelievo in ciascuna zona;
- la definizione a cura dell'Autorità di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento calcolato da GME, unitamente alle relative modalità di copertura; tale meccanismo trova applicazione almeno fino al 31 dicembre 2025;
- la definizione a cura dell'Autorità dei termini e delle modalità per il superamento del meccanismo di perequazione di cui al precedente punto, eventualmente prevedendo tempistiche differenziate, anche in via transitoria su base opzionale, per le diverse categorie di clienti finali in ragione del loro diverso contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle diverse esigenze di promozione della concorrenza nel mercato; le modifiche sono efficaci non prima di 12 mesi dalla loro adozione;
- la definizione a cura dell'Autorità delle modalità con cui GME calcola il prezzo di riferimento ai fini del superamento del meccanismo di perequazione, con messa a disposizione da parte del Sistema Informativo Integrato dei flussi informativi sui dati di prelievo necessari a tale scopo.
Ritenuto che:
- lo schema di decreto relativo al superamento del PUN sia coerente con il contesto regolatorio comunitario nonché con il quadro regolatorio del servizio di dispacciamento previsto dal TIDE con effetti dall'1 gennaio 2025;
- sia opportuno evidenziare che il meccanismo transitorio di perequazione a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento calcolato da GME sia da intendersi tra gli utenti del dispacciamento (BRP dall'1 gennaio 2025) e non direttamente tra i clienti finali in quanto afferente a partite economiche relative ai mercati all'ingrosso dell'energia e non ai mercati retail;
- sia pertanto opportuno esprimere, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 210/21, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 181/23, parere favorevole sullo schema di decreto relativo al superamento del PUN
Delibera
1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 210/21, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 181/23, parere favorevole sullo schema di decreto relativo al superamento del prezzo unico nazionale, trasmesso dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica con la comunicazione 26 marzo 2024;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
Il Presidente
Stefano Besseghini
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